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Decisione

14.2011.69

Rigetto definitivo dell'opposizione. Assegnazione di un termine per presentare osservazioni sull'istanza. Proroga del termine fino alla fine delle ferie pasquali. Statuizione prima della scadenza del

13 maggio 2011Italiano8 min

Source ti.ch

Fatti

che

con precetto esecutivo n. __________ del 20.9./15.10.2010 dell’Ufficio di esecuzione e fallimenti di __________ lo CO 1 ha escusso la successione (RE 1 per le somme di fr. 2’055.40 oltre interessi, fr. 247.55 di interessi e fr. 30.- per

spesa di diffida, più spese esecutive, indicando quale titolo di credito

l’imposta cantonale 2006 (doc. A);

che

interposta tempestiva opposizione da parte dell’escussa, il procedente ne ha

chiesto il rigetto definitivo con istanza del 1°. aprile 2011 limitatamente

alla somma di fr. 272.30 a titolo di interesse sull’imposta cantonale 2006,

oltre fr. 30.- a titolo di tassa di diffida e fr. 70.00 per spese esecutive;

che

l’istante ha fondato la propria domanda sulla decisione di tassazione dopo

tassazione d’ufficio dell’11 novembre 2009, che ha stabilito in complessivi fr.

2’055.40 il totale dell’imposta cantonale 2006 a carico di M__________ F__________, ora eredi (doc. E), e sul conteggio 8.2.2011, da cui

risulta uno scoperto di fr. 272.30 a titolo di interessi di ritardo

sull’imposta dovuta (doc. D);

che

con ordinanza del 5 aprile il Giudice di pace del circolo di __________,

richiamato l’art. 245 cpv. 2 CPC (recte: art. 253 CPC), ha assegnato

alla convenuta, segnatamente alla rappresentante della successione, un termine

di 15 giorni per presentare le proprie osservazioni all’istanza;

che

con sentenza del 20 aprile 2011 il Giudice di pace, premesso che la convenuta

non ha dato seguito all’assegno termine di cui sopra, rimanendo silente, ha

accolto l’istanza, la documentazione in atti, segnatamente la tassazione

intimata e passata in giudicato, essendo da parificare a sentenza esecutiva ex

art. 80 e 81 LEF;

che

contro tale sentenza la convenuta è insorta con reclamo del 2 maggio 2011,

asserendo che l’ordinanza 5 aprile 2011, con la quale il Giudice di pace del

circolo di __________ le ha assegnato un termine di 15 giorni per presentare le

proprie osservazioni all’istanza di rigetto dell’opposizione, le è stata

notificata sabato 9 aprile 2011, di modo che il termine per darvi seguito

veniva a scadere la domenica di Pasqua (24 aprile 2011);

che

avendo essa inviato le proprie osservazioni alla Giudicatura di pace martedì 26

aprile 2011, come constatabile dal relativo allegato al reclamo, tale termine

non era ancora scaduto, motivo per cui la decisione presa dal primo giudice il

20 aprile 2011, prematuramente, va annullata, con conseguente rinvio degli atti

allo stesso giudice per nuovo giudizio;

che

il reclamo non è stato intimato alla controparte per osservazioni,

Considerandi

in diritto:

che

secondo l‘art. 319 cpv. 1 lett. a CPC sono impugnabili mediante reclamo, tra

l’altro, le decisioni inappellabili di prima istanza;

che

tale è il caso per le decisioni nelle pratiche a tenore della LEF, segnatamente

in tema di rigetto dell’opposizione ex art. 80-84 LEF (cfr. art. 309 lett. b

CPC);

che in base all’art. 320 CPC con il reclamo

possono essere censurati:

a. l’applicazione errata del

diritto;

b.

l’accertamento

manifestamente errato dei fatti;

che

in virtù dell’art. 253 CPC – applicabile alla fattispecie, trattandosi di una

causa a procedura sommaria in materia di rigetto dell’opposizione (art. 251

lett. a CPC) – se l’istanza non risulta inammissibile o infondata, il giudice

dà modo alla controparte di presentare oralmente o per scritto le proprie

osservazioni;

che

assegnando alla convenuta con ordinanza 5 aprile 2011 un termine di 15 giorni

per presentare le proprie osservazioni all’istanza di rigetto definitivo

dell’opposizione presentata dall’escutente, il Giudice di pace ha senz’altro

operato correttamente;

che,

a questo punto, prima di statuire sull’istanza, egli doveva però evidentemente

attendere la decorrenza di tale termine, che sarebbe venuto a scadere non prima

del 21 aprile 2011, tenuto conto che la notifica dell’ordinanza/assegnano

termine alla rappresentante della convenuta poteva al più presto avvenire il 6

aprile 2011, ossia il giorno successivo alla data in cui la stessa è stata

emanata e intimata (5 aprile 2011), dato che il relativo termine iniziava a

decorrere solo dal 7 aprile 2011 (art. 142 cpv. 1 CPC);

che

statuendo invece già il 20 aprile 2011, ovvero prima della decorrenza del

termine impartito, il Giudice di pace ha perciò agito frettolosamente;

che,

del resto, per tacere del fatto che l’ordinanza è stata notificata alla

convenuta solo il 9 aprile 2011, per cui le osservazioni potevano a maggior

ragione ancora essere inoltrate ben oltre il 20 aprile 2011, il Giudice di pace

ha trascurato che il termine da lui assegnato alla convenuta per presentare le

osservazioni all’istanza, veniva in ogni modo a scadere durante le ferie

esecutive pasquali e, quindi, in virtù dell’art. 63 LEF, il terzo giorno dopo

la decorrenza delle medesime, ovvero mercoledì 4 maggio 2011 (cfr. art. 145

cpv. 4 CPC);

che

non avendo il primo giudice garantito alla convenuta il diritto di essere

sentito previsto dagli art. 29 cpv. 2 Cost. e 53 cpv. 1 CPC, la sentenza

impugnata va annullata e gli atti vanno rinviati al Giudice di pace per nuova

decisione;

che,

per economia di procedura, prima di ristatuire egli non assegnerà però un nuovo

termine alla convenuta per presentare le proprie osservazioni sull’istanza, ma

acquisirà agli atti le osservazioni datate 23 aprile 2011 – che provvederà a

notificare alla controparte - che la stessa convenuta ha inoltrato alla

Giudicatura di pace del circolo di __________ il 26 aprile 2011, ossia il

giorno stesso in cui essa ha ricevuto la sentenza qui impugnata (cfr. reclamo,

in ingresso);

che,

sempre per economia di procedura, data la manifesta violazione dei diritti di

parte della convenuta non altrimenti sanzionabile, la presente decisione è

stata presa senza contradditorio, ovvero senza intimare prima il reclamo alla

controparte per eventuali osservazioni;

che

non essendovi una parte soccombente, alla reclamante non vengono rifuse

indennità processuali, segnatamente non vengono assegnate ripetibili (cfr. art.

106.

cpv. 1 CPC);

Dispositivo

per questi motivi,

pronuncia:

1. Il

reclamo è accolto, la sentenza impugnata è annullata e gli atti sono rinviati

al Giudice di pace del circolo di __________ per gli incombenti di cui ai

considerandi;

2. Non

si riscuotono spese, né si assegnano ripetibili.

3. Intimazione

a:

- RA 1, __________,

__________,

- RA 2, __________.

Comunicazione

alla Giudicatura di pace del circolo di __________.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale

d’appello

Il presidente La

segretaria

Giacché il valore litigioso della vertenza, di fr.

272.30, non raggiunge il limite di legge di fr. 30'000.–, contro la presente

decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale

federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione, solo se

la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale

(art. 74 cpv. 2 lett. a LTF).

Nello stesso termine è possibile proporre al Tribunale

federale, 1000 Losanna 14, anche ricorso sussidiario in materia

costituzionale (art. 113 e segg. LTF).

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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