14.2011.7
Reclamo contro la dichiarazione di fallimento. Nova in senso proprio. Solvibilità
16 marzo 2011Italiano7 min
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Numero d'incarto:
14.2011.7
Data decisione, Autorità:
16.03.2011, CEF
Titolo:
Reclamo contro la dichiarazione di fallimento. Nova in senso proprio. Solvibilità
RICORSO CONTRO IL FALLIMENTO
art. 174 cpv. 2 cf. 1 LEF
Incarto n.
14.2011.7
Lugano
16 marzo 2011
B/fp/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Pellegrini, presidente,
Walser e Bozzini
segretaria:
Baur Martinelli,
vicecancelliera
statuendo sulla causa a procedura sommaria in tema di
fallimento dipendente dall’istanza 30 novembre 2010 presentata da
CO 1 __________
Contro
RE 1
sulla quale istanza il Pretore della Giurisdizione di __________
con sentenza 26 gennaio 2011 (EF.2010.__________) ha così deciso:
“1. È pronunciato il
fallimento della RE 1, __________, a far tempo dal giorno di mercoledì 26 gennaio 2011 alle ore 11.00.
2./3./4./5. Omissis.”
Sentenza tempestivamente
impugnata da RE 1 che con reclamo 1. febbraio 2011
rispettivamente
integrazione 11 febbraio 2011 ne chiede l’annullamento;
rilevato che alla
controparte non è stato intimato il reclamo, il suo credito essendo
stato saldato;
preso atto che con
decreto presidenziale 7 febbraio 2011 al reclamo è stato
accordato effetto
sospensivo parziale;
ritenuto
Fatti
A.
Nell’ambito dell’esecuzione n. __________
dell’UEF di __________ CO 1 ha chiesto il fallimento di RE 1 per il mancato
pagamento di fr. 22'206.55 compresi interessi e spese.
B. All’udienza di contraddittorio del 20 gennaio 2011 nessuno è
comparso.
C. Con sentenza 26 gennaio 2011 il Pretore della Giurisdizione di __________
ha pronunciato il fallimento di RE 1 a far tempo da quello stesso giorno alle
ore 11.00.
D. Con il reclamo rispettivamento l’integrazione al reclamo RE 1
asserisce di avere saldato l’esecuzione in oggetto, producendo una ricevuta
dell’11 febbraio 2011 dell’UEF di __________ relativa al versamento di fr. 22'363.15
a saldo dell’esecuzione n. __________ promossa da CO 1. La reclamante rileva
poi di avere superato la momentanea carenza di liquidità dovuta ad anticipi
pagati ad artigiani per i suoi clienti, che hanno acquistato da lei
appartamenti, essendo in grado, a cantiere ultimato, di fatturare a quest’ultimi
importi elevati.
considerato
Considerandi
1.
Secondo
l’art. 174 cpv. 1 primo periodo LEF nella versione in vigore dal 1° gennaio
2011, la decisione del giudice del fallimento può essere impugnata entro 10
gorni mediante reclamo secondo il CPC (Codice di diritto processuale civile
svizzero; Codice di procedura civile, CPC), entrato in vigore anche esso con il
1° gennaio 2011 ed applicabile alla fattispecie in virtù dell’art. 405 cpv. 1
CPC, la sentenza impugnata essendo stata emanata, ancorché sulla base di
un’istanza di fallimento retta dal diritto procedurale previgente (art. 404
cpv. 1 CPC), il 26 gennaio 2011, ossia dopo il 1° gennaio 2011.
2.
a) In virtù dell’art. 174 cpv.
2.
LEF l'autorità giudiziaria superiore può annullare la dichiarazione di
fallimento se il debitore, impugnando la decisione, rende verosimile la sua
solvibilità e prova per mezzo di documenti che nel frattempo:
1) il
debito, compresi gli interessi e le spese, è stato estinto;
2) l'importo
dovuto è stato depositato presso l'autorità giudiziaria superiore a
disposizione del creditore; o che
3) il
creditore ha ritirato la domanda di fallimento.
L’autorità
giudiziaria superiore può considerare fatti e prove nuovi, subentrati dopo la
dichiarazione di fallimento (nova autentici o in senso proprio, ossia “echte
Nova”, in contrapposizione agli pseudonova, ossia “unechte Nova”), solo se
risultano adempiuti i presupposti elencati all’art. 174 cpv. 2 n. 1-3 LEF. I
nova autentici non vengono considerati d’ufficio, ma è il debitore che li deve
espressamente far valere e provare con documenti, sempre che renda verosimile
la sua solvibilità. Questa considerazione dei nova in senso proprio da parte
dell’autorità giudiziaria superiore ha come scopo di evitare fallimenti senza
senso di debitori ancora solvibili. La solvibilità può tra l’altro essere
determinata ricorrendo al concetto opposto di insolvibilità, concetto noto
nella LEF. L’illiquidità deve essere oggettiva. Essa deve impedire al debitore
di tacitare i suoi creditori alla scadenza dei loro crediti. Non deve infatti
trattarsi di una difficoltà passeggera, il debitore deve bensì trovarsi per un
periodo indeterminato in questa situazione. Un indizio di insolvibilità può
emergere dal numero e dal valore delle esecuzioni pendenti, così come pure da
eventuali nuove istanze di fallimento pervenute posteriormente al decreto di
fallimento in esame. Anche il fatto di non essere in grado di pagare modesti
importi indica insolvibilità. La solvibilità deve essere resa verosimile sulla
base di riscontri oggettivi, quali giustificativi concernenti pagamenti,
estratti bancari, contratti di credito ecc., mentre semplici dichiarazioni del
debitore sono insufficienti. Le esigenze poste al debitore per rendere
verosimile la sua solvibilità non devono però essere troppo severe. La
solvibilità è resa verosimile allorquando essa appare più verosimile che
l'insolvibilità. Dal debitore viene pretesa la produzione, già con l’atto di
appello, di estratti dell’Ufficio di esecuzione. La questione della solvibilità
influenza infatti pure la decisione sulla concessione dell’effetto sospensivo (Giroud, Basler Kommentar zum SchKG,
vol. II, n. 25-26 ad art. 174 LEF; Amonn/Walther,
Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, 8. ed Berna 2008, § 36 n.
58.
p. 334/335, § 38 n. 14 p. 347; Brönnimann,
Novenrecht und Weiterziehung des Entscheides des Konkursgerichtes gemäss Art.
174.
E SchKG, p. 446 ss. in Festschrift H.U. Walder, Recht und
Rechtsdurchsetzung, Zurigo 1994; SJZ 95 (1999) n. 8 p. 172).
b) La
reclamante ha asserito di avere saldato il suo debito nei confronti
dell’istante ai sensi dell’art. 174 cpv. 2 n. 1 LEF, ossia posteriormente alla
dichiarazione di fallimento e l’ha dimostrato, producendo una ricevuta dell’11
febbraio 2011 dell’UEF di Locarno relativa al versamento di fr. 22'363.15 a
saldo dell’esecuzione n. __________ promossa dall’istante.
Per
quel che riguarda invece il presupposto della solvibilità - condizione
indispensabile per ottenere l’annullamento della decisione impugnata poiché,
come visto, il pagamento della somma posta in esecuzione è avvenuto soltanto
dopo la pronuncia del fallimento - va osservato che dall’estratto dell’UEF di __________
all’11 marzo 2011 risulta che delle 11 esecuzioni pendenti nei confronti della
reclamante 9 sono state pagate. Contro le rimanenti 2 procedure la convenuta ha
interposto opposizione, per cui a questo stadio di procedura i crediti fatti
valere non possono essere ritenuti accertati. Va poi rilevato che a carico della
reclamante non risultano attestati di carenza di beni. Le precedenti
considerazioni portano a concludere che la
convenuta dispone della liquidità necessaria per far fronte ai suoi impegni,
per cui la sua solvibilità va ritenuta resa sufficientemente verosimile.
Risultando adempiuti i requisiti di cui all’art. 174 cpv. 2 LEF, il fallimento
di AP 1 va annullato.
3.
Il
reclamo va pertanto accolto.
La
tassa di giustizia è posta in ambo le sedi a carico della reclamante (art. 48
OTLEF e 49 vOTLEF). Le spese dell’Ufficio esecuzione e fallimenti sono pure
caricate alla reclamante. Alla controparte non si assegnano indennità, il
reclamo non essendole stato intimato per osservazioni.
Dispositivo
Per questi motivi,
richiamato l’art. 174
cpv. 2 LEF
pronuncia:
I. Il
reclamo è accolto.
“1. La
dichiarazione di fallimento 26 gennaio 2011 pronunciata dal Pretore della
Giurisdizione di ____________________ inc. EF.2010.__________, nei confronti di
AP 1, è annullata.
2. La tassa di
giustizia di prima sede di fr. 60.--, da anticipare come di rito, è posta a
carico di AP 1.
3. Le spese
dell’Ufficio esecuzione e fallimenti di __________, da anticipare come di rito,
sono poste a carico di AP 1.”
II. La
tassa di giustizia del presente giudizio di fr. 120.-- è posta a carico di AP 1.
III. Intimazione:
AO 1 CO
1,
__________;
- Ufficio
esecuzione e fallimenti di Locarno, __________;
__________ Ufficio
cantonale del Registro di commercio, Lugano;
- Ufficio
del Registro fondiario del Distretto di __________;
Comunicazione
alla Pretura della Giurisdizione di __________.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d’appello
Il presidente La
segretaria
Contro la presente decisione è possibile
presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14,
entro 30 giorni dalla notificazione (art. 72 e segg. LTF).
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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