14.2011.70
Rigetto definitivo dell'opposizione. Assegnazione di un termine per presentare osservazioni sull'istanza. Proroga del termine fino alla fine delle ferie pasquali. Statuizione prima della scadenza del
13 maggio 2011Italiano8 min
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Numero d'incarto:
14.2011.70
Data decisione, Autorità:
13.05.2011, CEF
Titolo:
Rigetto definitivo dell'opposizione. Assegnazione di un termine per presentare osservazioni sull'istanza. Proroga del termine fino alla fine delle ferie pasquali. Statuizione prima della scadenza del termine. Annullamento della sentenza
RIGETTO DEFINITIVO DELL'OPPOSIZIONE
art. 53 cpv. 1 CPC
art. 145 cpv. 4 CPC
art. 253 CPC
art. 53 cpv. 1 CPC-TI
art. 80 LEF
Incarto n.
14.2011.70
Lugano
13 maggio
2011
FP/fb/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Pellegrini, presidente,
Walser e Bozzini
segretaria:
Baur Martinelli,
vicecancelliera
statuendo sulla causa a procedura sommaria in materia
di esecuzione e fallimenti dipendente da istanza 1° aprile 2011 presentata da
CO 1
rappresentata
RA 2, __________
contro
RE 1, __________
composta da __________, __________ e da __________, nata __________,
__________
rappresentata
da RA 1, __________
tendente ad ottenere il rigetto definitivo dell’opposizione
interposta dalla parte convenuta al precetto esecutivo n. __________
dell’Ufficio di esecuzione e fallimenti di __________, notificato in data 23
ottobre 2010 per le somme di fr. 5’064.40 oltre interessi e di fr. 106.35, più
spese esecutive;
sulla quale istanza il Giudice di pace del circolo di __________,
con sentenza del 20 aprile 2011 (inc. n. S. __________) ha così deciso:
“1. L’istanza è
accolta; l’opposizione interposta dalla parte convenuta al precetto
esecutivo no. __________ dell’Ufficio esecuzione e fallimenti di __________ è
respinta in via definitiva per fr. 177.25 + interessi e spese.
2. Le spese per questo
giudizio in fr. 80.00 da anticipare dalla parte istante vanno a carico della
parte convenuta, la quale rifonderà alla controparte fr. 20.00 di indennità.
3. e 4. omissis”.
Sentenza impugnata dalla convenuta, che con reclamo
del 2 maggio 2011 ne chiede l’annullamento;
esaminati gli atti,
ritenuto
Fatti
che
con precetto esecutivo n. __________ del 20.9./23.10.2010 dell’Ufficio di
esecuzione e fallimenti di __________ la CO 1 ha escusso la RE 1 per le somme di fr. 5’064.40 oltre interessi e fr. 106.35 di interessi, più
spese esecutive, indicando quale titolo di credito l’imposta federale diretta
2006 (doc. A);
che
interposta tempestiva opposizione da parte dell’escussa, la procedente ne ha
chiesto il rigetto definitivo con istanza del 1° aprile 2011 limitatamente alla
somma di fr. 177.25 a titolo di interesse sull’imposta federale diretta 2006,
oltre a fr. 70.- per spese esecutive;
che
l’istante ha fondato la propria domanda sulla decisione di tassazione dopo
tassazione d’ufficio dell’11 novembre 2009, che ha stabilito in complessivi fr.
5'064.40 il totale dell’imposta federale diretta 2006 a carico di M__________ F__________, ora eredi (doc. E), e sul conteggio 8.2.2011, da cui
risulta uno scoperto di fr. 177.25 a titolo di interessi di ritardo
sull’imposta dovuta (doc. D);
che
con ordinanza del 5 aprile il Giudice di pace del circolo di __________,
richiamato l’art. 245 cpv. 2 CPC (recte: art. 253 CPC), ha assegnato
alla convenuta, segnatamente alla rappresentante della successione, un termine
di 15 giorni per presentare le proprie osservazioni all’istanza;
che
con sentenza del 20 aprile 2011 il Giudice di pace, premesso che la convenuta
non ha dato seguito all’assegno termine di cui sopra, rimanendo silente, ha
accolto l’istanza, la documentazione in atti, segnatamente la tassazione
intimata e passata in giudicato, essendo da parificare a sentenza esecutiva ex
art. 80 e 81 LEF;
che
contro tale sentenza la convenuta è insorta con reclamo del 2 maggio 2011,
asserendo che l’ordinanza 5 aprile 2011, con la quale il Giudice di pace del
circolo di __________ le ha assegnato un termine di 15 giorni per presentare le
proprie osservazioni all’istanza di rigetto dell’opposizione, le è stata
notificata sabato 9 aprile 2011, di modo che il termine per darvi seguito
veniva a scadere la domenica di Pasqua (24 aprile 2011);
che
avendo essa inviato le proprie osservazioni alla Giudicatura di pace martedì 26
aprile 2011, come constatabile dal relativo allegato al reclamo, tale termine
non era ancora scaduto, motivo per cui la decisione presa dal primo giudice il
20 aprile 2011, prematuramente, va annullata, con conseguente rinvio degli atti
allo stesso giudice per nuovo giudizio;
che
il reclamo non è stato intimato alla controparte per osservazioni,
Considerandi
in diritto:
che
secondo l‘art. 319 cpv. 1 lett. a CPC sono impugnabili mediante reclamo, tra
l’altro, le decisioni inappellabili di prima istanza;
che
tale è il caso per le decisioni nelle pratiche a tenore della LEF, segnatamente
in tema di rigetto dell’opposizione ex art. 80-84 LEF (cfr. art. 309 lett. b
CPC);
che in base all’art. 320 CPC con il reclamo
possono essere censurati:
a. l’applicazione errata del
diritto;
b.
l’accertamento
manifestamente errato dei fatti;
che
in virtù dell’art. 253 CPC – applicabile alla fattispecie, trattandosi di una
causa a procedura sommaria in materia di rigetto dell’opposizione (art. 251
lett. a CPC) – se l’istanza non risulta inammissibile o infondata, il giudice
dà modo alla controparte di presentare oralmente o per scritto le proprie
osservazioni;
che
assegnando alla convenuta con ordinanza 5 aprile 2011 un termine di 15 giorni
per presentare le proprie osservazioni all’istanza di rigetto definitivo
dell’opposizione presentata dall’escutente, il Giudice di pace ha senz’altro
operato correttamente;
che,
a questo punto, prima di statuire sull’istanza, egli doveva però evidentemente
attendere la decorrenza di tale termine, che sarebbe venuto a scadere non
prima del 21 aprile 2011, tenuto conto che la notifica dell’ordinanza/assegnano
termine alla rappresentante della convenuta poteva al più presto avvenire il 6
aprile 2011, ossia il giorno successivo alla data in cui la stessa è stata
emanata e intimata (5 aprile 2011), dato che il relativo termine iniziava a
decorrere solo dal 7 aprile 2011 (art. 142 cpv. 1 CPC);
che
statuendo invece già il 20 aprile 2011, ovvero prima della decorrenza del
termine impartito, il Giudice di pace ha perciò agito frettolosamente;
che,
del resto, per tacere del fatto che l’ordinanza è stata notificata alla
convenuta solo il 9 aprile 2011, per cui le osservazioni potevano a maggior
ragione ancora essere inoltrate ben oltre il 20 aprile 2011, il Giudice di pace
ha trascurato che il termine da lui assegnato alla convenuta per presentare le
osservazioni all’istanza, veniva in ogni modo a scadere durante le ferie
esecutive pasquali e, quindi, in virtù dell’art. 63 LEF, il terzo giorno dopo
la decorrenza delle medesime, ovvero mercoledì 4 maggio 2011 (cfr. art. 145 cpv.
4.
CPC);
che
non avendo il primo giudice garantito alla convenuta il diritto di essere
sentito previsto dagli art. 29 cpv. 2 Cost. e 53 cpv. 1 CPC, la sentenza
impugnata va annullata e gli atti vanno rinviati al Giudice di pace per nuova
decisione;
che,
per economia di procedura, prima di ristatuire egli non assegnerà però un nuovo
termine alla convenuta per presentare le proprie osservazioni sull’istanza, ma
acquisirà agli atti le osservazioni datate 23 aprile 2011 – che provvederà a
notificare alla controparte - che la stessa convenuta ha inoltrato alla
Giudicatura di pace del circolo di __________ il 26 aprile 2011, ossia il
giorno stesso in cui essa ha ricevuto la sentenza qui impugnata (cfr. reclamo,
in ingresso);
che,
sempre per economia di procedura, data la manifesta violazione dei diritti di
parte della convenuta non altrimenti sanzionabile, la presente decisione è
stata presa senza contradditorio, ovvero senza intimare prima il reclamo alla
controparte per eventuali osservazioni;
che
non essendovi una parte soccombente, alla reclamante non vengono rifuse
indennità processuali, segnatamente non vengono assegnate ripetibili (cfr. art.
106.
cpv. 1 CPC);
Dispositivo
per questi motivi,
pronuncia:
1. Il
reclamo è accolto, la sentenza impugnata è annullata e gli atti nono rinviati
al Giudice di pace del circolo di __________ per gli incombenti di cui ai
considerandi;
2. Non
si riscuotono spese, né si assegnano ripetibili.
3. Intimazione
a:
- RA 1, __________,
__________,
- RA 2, __________.
Comunicazione
alla Giudicatura di pace del circolo di __________.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d’appello
Il presidente La
segretaria
Giacché il valore litigioso della vertenza, di fr. 177.25,
non raggiunge il limite di legge di fr. 30'000.–, contro la presente decisione
è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale,
1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione, solo se la
controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art.
74 cpv. 2 lett. a LTF).
Nello stesso termine è possibile proporre al Tribunale
federale, 1000 Losanna 14, anche ricorso sussidiario in materia
costituzionale (art. 113 e segg. LTF).
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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