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Decisione

14.2011.75

Rigetto definitivo/provvisorio dell'opposizione. Assenza di titoli

19 maggio 2011Italiano10 min

Source ti.ch

Fatti

che

con precetto esecutivo n. __________ del 19.10/20.12.2010 dell’Ufficio di

esecuzione e fallimenti del Distretto di __________, RE 1 ha escusso CO 1 per gli importi di fr. 3'950.-- e fr. 7'200.-- indicando quale titolo di credito:

“Contratto di locazione: mancato pagamento Pigioni; Perizia comunale e tassa

giudiziarie, ripetibili in procedura di sfratto; accessori”;

che

interposta tempestiva opposizione da parte dell’escusso, la procedente ne ha

chiesto il rigetto definitivo/provvisorio per le citate somme, allegando, oltre

al precetto esecutivo (doc. A), l’istanza di sfratto 10 agosto 2010 da lei

inoltrata nei confronti del convenuto concernente la cessata locazione dei

locali della casetta di __________ (mapp. __________ RFD di __________), in

relazione alla disdetta a seguito di mora del conduttore (doc. B), il

conseguente decreto di sfratto pronunciato in data 1. settembre 2010 dal

Pretore del Giurisdizione di __________ nei confronti del convenuto, con

addebito a suo carico della tassa di giustizia di fr. 100.- e delle spese

giudiziarie di fr. 50.- (anticipate dall’istante) e della somma di fr. 300.- a

titolo di ripetibili (doc. C; dispositivo n. 5), il rapporto peritale allestito

il 13 settembre 2010 dal perito comunale L__________ B__________, concernente

lo stato in cui si trovava la casetta di __________ una volta che la stessa era

stata abbandonata dal locatario (doc. D) e la procura rilasciata dall’istante a

favore del marito, affinché questi la rappresentasse nella procedura di rigetto

dell’opposizione (doc. E);

che,

in definitiva, l’istante procede per l’incasso del mancato pagamento delle

pigioni, dei costi della perizia comunale e delle spese/tasse giudiziarie e

delle ripetibili della procedura di sfratto;

che

con ordinanza del 17 marzo 2011 il Pretore del Distretto di __________, in

applicazione dell’art. 253 CPC, ha assegnato al convenuto un termine di 20

giorni per presentare le proprie osservazioni scritte all’istanza;

che

con scritto 29/31 marzo 2011 il convenuto ha chiesto al Pretore, ancorché non

esplicitamente, di respingere l’istanza;

che

con sentenza del 2 maggio 2010 il Pretore del Distretto di __________ ha

accolto l’istanza soltanto parzialmente, ossia rigettando in via definitiva

l’opposizione al precetto esecutivo limitatamente all’importo di fr. 450.-, oltre

interessi e spese, di cui al dispositivo n. 5 del decreto di sfratto doc. C;

che,

ha rilevato il Pretore, nella misura in cui l’istante si è preposta di ottenere

il rigetto provvisorio dell’opposizione, la domanda va respinta, per non avere

la procedente versato agli atti alcuno riconoscimento di debito ai sensi

dell’art. 82 cpv. 1 LEF;

che

al riguardo il primo giudice ha rilevato che se da una parte è vero che per

costante giurisprudenza il contratto di locazione scritto e firmato dal

conduttore costituisce valido riconoscimento di debito per il recupero dei

canoni arretrati e dell’acconto delle spese accessorie previste dal contratto,

dall’altra non va trascurato che l’istante non ha prodotto nulla di simile, per

cui la domanda non può trovare protezione per il credito – peraltro nemmeno

ricostruibile nel suo corretto importo sulla base degli atti di causa –

derivante dal mancato pagamento dei canoni di locazione;

che

non va diversamente, secondo lo stesso giudice, per il danno provocato dal

convenuto all’ente locato e valutato dal perito comunale in fr. 6'000.-, tale

addendo non essendo supportato da un riconoscimento di debito da parte del

convenuto, per cui l’incasso di tale somma va fatta valere con una procedura

ordinaria intesa all’accertamento del credito ed alla relativa condanna del

convenuto al pagamento dello stesso e non già con procedura sommaria limitata

al rigetto dell’opposizione;

che,

per finire, ha concluso il Pretore, può solo essere tolta l’opposizione – in

via definitiva – per la somma complessiva di fr. 450.- a titolo di tassa di

giustizia, spese e ripetibili in quanto fondata su una sentenza esecutiva

(decreto di sfratto del 1. settembre 2010);

che

contro tale sentenza RE 1 è insorta con reclamo del 10/11 maggio 2011,

chiedendo di rivedere la sentenza di primo grado e, con la documentazione

presentata con l’istanza, l’accoglimento dell’istanza di rigetto

dell’opposizione, e sollecitando pure chiarezza alle espressioni usate dal

Pretore;

che

l’insorgente asserisce altresì che sarebbe stato senz’altro più facile e di

meno disturbo assumere un avvocato, ciò che non è pero stato possibile fare, in

quanto una iniziativa del genere si sarebbe rilevata troppo onerosa, per poi

puntualizzare di avere, comunque, in prima istanza dato mandato al suo avvocato

per riottenere almeno la proprietà e il pagamento dell’affitto dovuto

rispettando i termini di legge e di giustizia e, tenuto conto della

documentazione annessa al reclamo, di avere confidato di almeno ottenere

qualche cosa in più rispetto a quanto deciso dal primo giudice;

che

il reclamo non è stato intimato alla controparte per osservazioni;

Considerandi

In diritto:

che

secondo l’art. 319 lett. a CPC del Codice di procedura processuale civile

svizzero (Codice di procedura civile, CPC) entrato in vigore il 1° gennaio

2011, sono impugnabili mediante reclamo, tra l’altro, le decisioni

inappellabili;

che

tale è il caso per le decisioni nelle pratiche a tenore della LEF, segnatamente

in tema di rigetto dell’opposizione ai sensi degli art. 80-84 LEF (cfr. anche

art. 309 lett. b n. 3 CPC);

che

in base all’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati;

a.

l’applicazione errata

del diritto;

b. l’accertamento

manifestamente errato dei fatti;

che

secondo l’art. 80 cpv. 1 LEF, se il credito è fondato su una sentenza

esecutiva, il creditore può chiedere in giudizio in rigetto definitivo

dell’opposizione;

che

rigettando in via definitiva l’opposizione al precetto esecutivo limitatamente

alla somma di fr. 450.- e non per altre posizioni, il Pretore ha senz’altro

statuito correttamente;

che

il solo titolo esecutivo ai sensi dell’art. 80 LEF agli atti è infatti

costituito dal decreto di sfratto del 1° settembre 2010, segnatamente dal

Dispositivo

dispositivo n. 5 che accolla al qui convenuto la tassa di giustizia di fr.

100.- e le spese giudiziarie di fr. 50.-, anticipate dall’istante, e la somma

di fr. 300.- a titolo di ripetibili da rifondere alla controparte;

che

agli atti non figura per contro alcun altro titolo che legittima il rigetto

definitivo dell’opposizione per i rimanenti crediti indicati nell’istanza;

che,

del resto, la reclamante non pretende il contrario, motivo per cui su questo

punto il reclamo va disatteso, siccome privo di pregio;

che

secondo l’art. 82 cpv. 1 LEF, se il credito si fonda su un riconoscimento di

debito constatato mediante atto pubblico o scrittura privata, il creditore può

chiedere il rigetto provvisorio dell’opposizione;

che

al fine di poter essere considerata un riconoscimento di debito, una scrittura

privata deve essere firmata dall’escusso - o da un suo rappresentante - e deve

contenere la volontà di pagare al creditore procedente, senza riserve o

condizioni, un importo di denaro determinato o facilmente determinabile,

ritenuto che il riconoscimento di debito può anche essere dedotto da un insieme

di documenti, se da essi risultano gli elementi necessari (DTF 132 III 480 consid.

4.1 con rinvii);

che

nella misura in cui l’insorgente si propone di ravvisare le condizioni

richieste dall’art. 82 cpv. 1 LEF per ottenere il rigetto provvisorio

dell’opposizione nella documentazione annessa all’istanza di rigetto, il

reclamo è votato all’insuccesso, per le pertinenti considerazioni contenute

nell’impugnato giudizio alle quali si rinvia;

che,

infatti, sia il credito derivante dal mancato pagamento delle pigioni, sia il

credito per il danno che sarebbe stato provocato dal convenuto all’ente locato

e valutato dal perito comunale in fr. 6'000.--, non risultano essere stati

riconosciuti dall’escusso né direttamente, né in altro modo;

che

nella misura in cui la stessa insorgente ritiene di porre rimedio a questa

situazione esibendo con il suo reclamo – oltre agli atti già acquisiti in prima

sede - una seria di documenti che non aveva prodotto con l’istanza di rigetto

dell’opposizione, il reclamo sfugge a disamina e va perciò dichiarato

inammissibile;

che,

infatti, secondo l’art. 326 cpv. 1 CPC, nelle procedura di reclamo – fatte

salve speciali disposizioni di legge (art. 326 cpv. 2 CPC), ipotesi che non

entra però nel caso specifico in linea di conto - non sono ammesse né nuove

conclusioni, né l’allegazione di nuovi fatti o la produzione di nuovi mezzi di

prova;

che,

del resto, l’insorgente nemmeno spiega perché tali nuovi documenti gioverebbero

alla sua causa;

che

nella misura in cui è ammissibile, il reclamo va perciò respinto, siccome

manifestamente infondato;

che

gi oneri processuali relativi al presente giudizio dovrebbe seguire la

soccombenza della reclamante (art. 48, 61 cpv. 1 e 106 cpv. 1 CPC);

che

data la particolarità del caso e tenuto conto che l’insorgente non è assistito

da un avvocato si prescinde dal riscuotere spese;

per questi motivi

pronuncia:

1. Nella

misura in cui è ammissibile, il reclamo è respinto.

2. Non

si prelevano spese.

3. Intimazione

a:

- RE 1, __________,

__________,

- CO

1, __________, __________.

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Riviera.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale

d’appello

Il presidente La

segretaria

Giacché il valore litigioso della vertenza, di fr.

11’150.--, non raggiunge il limite di legge di fr. 30'000.–, contro la presente

decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale

federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione, solo se

la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale

(art. 74 cpv. 2 lett. a LTF).

Nello stesso termine è possibile proporre al Tribunale

federale, 1000 Losanna 14, anche ricorso sussidiario in materia

costituzionale (art. 113 e segg. LTF).

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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