14.2011.75
Rigetto definitivo/provvisorio dell'opposizione. Assenza di titoli
19 maggio 2011Italiano10 min
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Numero d'incarto:
14.2011.75
Data decisione, Autorità:
19.05.2011, CEF
Titolo:
Rigetto definitivo/provvisorio dell'opposizione. Assenza di titoli
RIGETTO DEFINITIVO DELL'OPPOSIZIONE
RIGETTO PROVVISORIO DELL'OPPOSIZIONE
art. 326 CPC
art. 80 LEF
art. 82 LEF
Incarto n.
14.2011.75
Lugano
19 maggio 2011
FP/b/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Pellegrini, presidente,
Walser e Bozzini
segretaria:
Baur Martinelli,
vicecancelliera
statuendo sulla causa a procedura sommaria in materia
di esecuzione e fallimenti dipendente da istanza 14/16 marzo 2011 di
RE 1, __________
contro
CO 1, __________
tendente ad ottenere il rigetto definitivo/provvisorio
dell’opposizione interposta dall’escusso al precetto esecutivo n. __________
dell’Ufficio di esecuzione e fallimenti del Distretto di __________, notificato
in data 20 dicembre 2010 per il pagamento delle somme di fr. 3'950.--,
rispettivamente fr. 7'200.-- oltre interessi e spese;
sulla quale istanza il Pretore del Distretto di __________,
con sentenza del 2 maggio 2011 (inc. SO.2011.__________) ha così deciso:
“1. L’istanza è parzialmente accolta.
§ L’opposizione
interposta al precetto esecutivo n. __________ dell’Ufficio di esecuzione e
fallimenti del Distretto di __________, notificato il 20 dicembre 2010 è
rigettata in via definitiva per l’importo di CHF 450.00 più interessi al 5% dl
21 dicembre 2010 e spese esecutive .
2. La tassa globale di
CHF 100.00 è posta a carico di RE 1, __________. Non si assegnano ripetibili
3. omissis.”
Sentenza impugnata dal convenuto, che con reclamo del
10/11 maggio 2011 ne chiede la riconsiderazione;
ritenuto
Fatti
che
con precetto esecutivo n. __________ del 19.10/20.12.2010 dell’Ufficio di
esecuzione e fallimenti del Distretto di __________, RE 1 ha escusso CO 1 per gli importi di fr. 3'950.-- e fr. 7'200.-- indicando quale titolo di credito:
“Contratto di locazione: mancato pagamento Pigioni; Perizia comunale e tassa
giudiziarie, ripetibili in procedura di sfratto; accessori”;
che
interposta tempestiva opposizione da parte dell’escusso, la procedente ne ha
chiesto il rigetto definitivo/provvisorio per le citate somme, allegando, oltre
al precetto esecutivo (doc. A), l’istanza di sfratto 10 agosto 2010 da lei
inoltrata nei confronti del convenuto concernente la cessata locazione dei
locali della casetta di __________ (mapp. __________ RFD di __________), in
relazione alla disdetta a seguito di mora del conduttore (doc. B), il
conseguente decreto di sfratto pronunciato in data 1. settembre 2010 dal
Pretore del Giurisdizione di __________ nei confronti del convenuto, con
addebito a suo carico della tassa di giustizia di fr. 100.- e delle spese
giudiziarie di fr. 50.- (anticipate dall’istante) e della somma di fr. 300.- a
titolo di ripetibili (doc. C; dispositivo n. 5), il rapporto peritale allestito
il 13 settembre 2010 dal perito comunale L__________ B__________, concernente
lo stato in cui si trovava la casetta di __________ una volta che la stessa era
stata abbandonata dal locatario (doc. D) e la procura rilasciata dall’istante a
favore del marito, affinché questi la rappresentasse nella procedura di rigetto
dell’opposizione (doc. E);
che,
in definitiva, l’istante procede per l’incasso del mancato pagamento delle
pigioni, dei costi della perizia comunale e delle spese/tasse giudiziarie e
delle ripetibili della procedura di sfratto;
che
con ordinanza del 17 marzo 2011 il Pretore del Distretto di __________, in
applicazione dell’art. 253 CPC, ha assegnato al convenuto un termine di 20
giorni per presentare le proprie osservazioni scritte all’istanza;
che
con scritto 29/31 marzo 2011 il convenuto ha chiesto al Pretore, ancorché non
esplicitamente, di respingere l’istanza;
che
con sentenza del 2 maggio 2010 il Pretore del Distretto di __________ ha
accolto l’istanza soltanto parzialmente, ossia rigettando in via definitiva
l’opposizione al precetto esecutivo limitatamente all’importo di fr. 450.-, oltre
interessi e spese, di cui al dispositivo n. 5 del decreto di sfratto doc. C;
che,
ha rilevato il Pretore, nella misura in cui l’istante si è preposta di ottenere
il rigetto provvisorio dell’opposizione, la domanda va respinta, per non avere
la procedente versato agli atti alcuno riconoscimento di debito ai sensi
dell’art. 82 cpv. 1 LEF;
che
al riguardo il primo giudice ha rilevato che se da una parte è vero che per
costante giurisprudenza il contratto di locazione scritto e firmato dal
conduttore costituisce valido riconoscimento di debito per il recupero dei
canoni arretrati e dell’acconto delle spese accessorie previste dal contratto,
dall’altra non va trascurato che l’istante non ha prodotto nulla di simile, per
cui la domanda non può trovare protezione per il credito – peraltro nemmeno
ricostruibile nel suo corretto importo sulla base degli atti di causa –
derivante dal mancato pagamento dei canoni di locazione;
che
non va diversamente, secondo lo stesso giudice, per il danno provocato dal
convenuto all’ente locato e valutato dal perito comunale in fr. 6'000.-, tale
addendo non essendo supportato da un riconoscimento di debito da parte del
convenuto, per cui l’incasso di tale somma va fatta valere con una procedura
ordinaria intesa all’accertamento del credito ed alla relativa condanna del
convenuto al pagamento dello stesso e non già con procedura sommaria limitata
al rigetto dell’opposizione;
che,
per finire, ha concluso il Pretore, può solo essere tolta l’opposizione – in
via definitiva – per la somma complessiva di fr. 450.- a titolo di tassa di
giustizia, spese e ripetibili in quanto fondata su una sentenza esecutiva
(decreto di sfratto del 1. settembre 2010);
che
contro tale sentenza RE 1 è insorta con reclamo del 10/11 maggio 2011,
chiedendo di rivedere la sentenza di primo grado e, con la documentazione
presentata con l’istanza, l’accoglimento dell’istanza di rigetto
dell’opposizione, e sollecitando pure chiarezza alle espressioni usate dal
Pretore;
che
l’insorgente asserisce altresì che sarebbe stato senz’altro più facile e di
meno disturbo assumere un avvocato, ciò che non è pero stato possibile fare, in
quanto una iniziativa del genere si sarebbe rilevata troppo onerosa, per poi
puntualizzare di avere, comunque, in prima istanza dato mandato al suo avvocato
per riottenere almeno la proprietà e il pagamento dell’affitto dovuto
rispettando i termini di legge e di giustizia e, tenuto conto della
documentazione annessa al reclamo, di avere confidato di almeno ottenere
qualche cosa in più rispetto a quanto deciso dal primo giudice;
che
il reclamo non è stato intimato alla controparte per osservazioni;
Considerandi
In diritto:
che
secondo l’art. 319 lett. a CPC del Codice di procedura processuale civile
svizzero (Codice di procedura civile, CPC) entrato in vigore il 1° gennaio
2011, sono impugnabili mediante reclamo, tra l’altro, le decisioni
inappellabili;
che
tale è il caso per le decisioni nelle pratiche a tenore della LEF, segnatamente
in tema di rigetto dell’opposizione ai sensi degli art. 80-84 LEF (cfr. anche
art. 309 lett. b n. 3 CPC);
che
in base all’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati;
a.
l’applicazione errata
del diritto;
b. l’accertamento
manifestamente errato dei fatti;
che
secondo l’art. 80 cpv. 1 LEF, se il credito è fondato su una sentenza
esecutiva, il creditore può chiedere in giudizio in rigetto definitivo
dell’opposizione;
che
rigettando in via definitiva l’opposizione al precetto esecutivo limitatamente
alla somma di fr. 450.- e non per altre posizioni, il Pretore ha senz’altro
statuito correttamente;
che
il solo titolo esecutivo ai sensi dell’art. 80 LEF agli atti è infatti
costituito dal decreto di sfratto del 1° settembre 2010, segnatamente dal
Dispositivo
dispositivo n. 5 che accolla al qui convenuto la tassa di giustizia di fr.
100.- e le spese giudiziarie di fr. 50.-, anticipate dall’istante, e la somma
di fr. 300.- a titolo di ripetibili da rifondere alla controparte;
che
agli atti non figura per contro alcun altro titolo che legittima il rigetto
definitivo dell’opposizione per i rimanenti crediti indicati nell’istanza;
che,
del resto, la reclamante non pretende il contrario, motivo per cui su questo
punto il reclamo va disatteso, siccome privo di pregio;
che
secondo l’art. 82 cpv. 1 LEF, se il credito si fonda su un riconoscimento di
debito constatato mediante atto pubblico o scrittura privata, il creditore può
chiedere il rigetto provvisorio dell’opposizione;
che
al fine di poter essere considerata un riconoscimento di debito, una scrittura
privata deve essere firmata dall’escusso - o da un suo rappresentante - e deve
contenere la volontà di pagare al creditore procedente, senza riserve o
condizioni, un importo di denaro determinato o facilmente determinabile,
ritenuto che il riconoscimento di debito può anche essere dedotto da un insieme
di documenti, se da essi risultano gli elementi necessari (DTF 132 III 480 consid.
4.1 con rinvii);
che
nella misura in cui l’insorgente si propone di ravvisare le condizioni
richieste dall’art. 82 cpv. 1 LEF per ottenere il rigetto provvisorio
dell’opposizione nella documentazione annessa all’istanza di rigetto, il
reclamo è votato all’insuccesso, per le pertinenti considerazioni contenute
nell’impugnato giudizio alle quali si rinvia;
che,
infatti, sia il credito derivante dal mancato pagamento delle pigioni, sia il
credito per il danno che sarebbe stato provocato dal convenuto all’ente locato
e valutato dal perito comunale in fr. 6'000.--, non risultano essere stati
riconosciuti dall’escusso né direttamente, né in altro modo;
che
nella misura in cui la stessa insorgente ritiene di porre rimedio a questa
situazione esibendo con il suo reclamo – oltre agli atti già acquisiti in prima
sede - una seria di documenti che non aveva prodotto con l’istanza di rigetto
dell’opposizione, il reclamo sfugge a disamina e va perciò dichiarato
inammissibile;
che,
infatti, secondo l’art. 326 cpv. 1 CPC, nelle procedura di reclamo – fatte
salve speciali disposizioni di legge (art. 326 cpv. 2 CPC), ipotesi che non
entra però nel caso specifico in linea di conto - non sono ammesse né nuove
conclusioni, né l’allegazione di nuovi fatti o la produzione di nuovi mezzi di
prova;
che,
del resto, l’insorgente nemmeno spiega perché tali nuovi documenti gioverebbero
alla sua causa;
che
nella misura in cui è ammissibile, il reclamo va perciò respinto, siccome
manifestamente infondato;
che
gi oneri processuali relativi al presente giudizio dovrebbe seguire la
soccombenza della reclamante (art. 48, 61 cpv. 1 e 106 cpv. 1 CPC);
che
data la particolarità del caso e tenuto conto che l’insorgente non è assistito
da un avvocato si prescinde dal riscuotere spese;
per questi motivi
pronuncia:
1. Nella
misura in cui è ammissibile, il reclamo è respinto.
2. Non
si prelevano spese.
3. Intimazione
a:
- RE 1, __________,
__________,
- CO
1, __________, __________.
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Riviera.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d’appello
Il presidente La
segretaria
Giacché il valore litigioso della vertenza, di fr.
11’150.--, non raggiunge il limite di legge di fr. 30'000.–, contro la presente
decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale
federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione, solo se
la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale
(art. 74 cpv. 2 lett. a LTF).
Nello stesso termine è possibile proporre al Tribunale
federale, 1000 Losanna 14, anche ricorso sussidiario in materia
costituzionale (art. 113 e segg. LTF).
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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