14.2011.78
Reclamo contro dichiarazione di fallimento. Nova in senso proprio. Solvibilitâ
15 giugno 2011Italiano7 min
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Numero d'incarto:
14.2011.78
Data decisione, Autorità:
15.06.2011, CEF
Titolo:
Reclamo contro dichiarazione di fallimento. Nova in senso proprio. Solvibilitâ
RICORSO CONTRO IL FALLIMENTO
art. 174 cpv. 2 LEF
Incarto n.
14.2011.78
Lugano
15 giugno 2011
B/fp/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Pellegrini, presidente,
Walser e Bozzini
segretaria:
Baur Martinelli,
vicecancelliera
statuendo sulla causa a procedura sommaria in tema di
fallimento dipendente dall’ istanza 12 aprile 2011 presentata da
CO 1
Contro
RE 1 __________
patrocinato dall’ PA 1PA 1 __________
sulla quale istanza il Pretore aggiunto della
Giurisdizione di __________ con sentenza 23 maggio 2011 (SO.2011.__________) ha così deciso:
“1. È pronunciato il fallimento della RE 1, __________,
a far tempo da lunedì
23 maggio 2011, alle ore 15.00.
2./3./4. Omissis.”
Sentenza tempestivamente impugnata da __________
che con reclamo 24 maggio 2011
ne chiede l’annullamento;
rilevato che controparte non ha presentato
osservazioni;
preso atto che con decreto presidenziale 25 maggio
2011 al reclamo è stato
accordato effetto sospensivo parziale;
ritenuto
Fatti
A.
Nell’ambito dell’esecuzione n. __________
dell’UEF di __________ CO 1 ha chiesto il fallimento di RE 1 per il mancato
pagamento di fr. 11'694.90 compressi interessi e spese.
B. All’udienza di contraddittorio del 10 maggio 2011 nessuno è
comparso.
C. Con sentenza 23 maggio 2011 il Pretore aggiunto della Giurisdizione
di __________ ha pronunciato il fallimento di RE 1 a far tempo da quello stesso
giorno alle ore 15.00.
D. Con
reclamo 24 maggio 2011 RE 1 asserisce di avere saldato il suo debito nei
confronti dell’istante, producendo una ricevuta postale del 24 maggio 2011
relativa al versamentio all’UEF di __________ di fr. 11'694.90 (doc. B). La
reclamante sostiene poi di essere sempre stata in grado di far fronte ai suoi
impegni e che la sua situazione contabile le permette di continuare la sua
attività.
Considerato
Considerandi
1.
Secondo l’art. 174 cpv. 1 primo
periodo LEF nella versione in vigore dal 1° gennaio 2011, la decisione del
giudice del fallimento può essere impugnata entro 10 giorni mediante reclamo
secondo il CPC (Codice di diritto processuale civile svizzero; Codice di
procedura civile, CPC), entrato in vigore anche esso con il 1° gennaio 2011 ed
applicabile alla fattispecie in virtù dell’art. 405 cpv. 1 CPC, la sentenza
impugnata essendo stata emanata, ancorché sulla base di un’istanza di
fallimento retta dal diritto procedurale previgente (art. 404 cpv. 1 CPC), il 23
maggio 2011, ossia dopo il 1° gennaio 2011.
2.
a) In virtù dell’art. 174 cpv.
2.
LEF l'autorità giudiziaria superiore può annullare la dichiarazione di
fallimento se il debitore, impugnando la decisione, rende verosimile la sua
solvibilità e prova per mezzo di documenti che nel frattempo:
1) il
debito, compresi gli interessi e le spese, è stato estinto;
2) l'importo
dovuto è stato depositato presso l'autorità giudiziaria superiore a
disposizione del creditore; o che
3) il
creditore ha ritirato la domanda di fallimento.
L’autorità
giudiziaria superiore può considerare fatti e prove nuovi, subentrati dopo la
dichiarazione di fallimento (nova autentici o in senso proprio, ossia “echte
Nova”, in contrapposizione agli pseudonova, ossia “unechte Nova”), solo se
risultano adempiuti i presupposti elencati all’art. 174 cpv. 2 n. 1-3 LEF. I
nova autentici non vengono considerati d’ufficio, ma è il debitore che li deve
espressamente far valere e provare con documenti, sempre che renda verosimile
la sua solvibilità. Questa considerazione dei nova in senso proprio da parte
dell’autorità giudiziaria superiore ha come scopo di evitare fallimenti senza
senso di debitori ancora solvibili. La solvibilità può tra l’altro essere
determinata ricorrendo al concetto opposto di insolvibilità, concetto noto
nella LEF. L’illiquidità deve essere oggettiva. Essa deve impedire al debitore
di tacitare i suoi creditori alla scadenza dei loro crediti. Non deve infatti
trattarsi di una difficoltà passeggera, il debitore deve bensì trovarsi per un
periodo indeterminato in questa situazione. Un indizio di insolvibilità può
emergere dal numero e dal valore delle esecuzioni pendenti, così come pure da
eventuali nuove istanze di fallimento pervenute posteriormente al decreto di
fallimento in esame. Anche il fatto di non essere in grado di pagare modesti
importi indica insolvibilità. La solvibilità deve essere resa verosimile sulla
base di riscontri oggettivi, quali giustificativi concernenti pagamenti,
estratti bancari, contratti di credito ecc., mentre semplici dichiarazioni del
debitore sono insufficienti. Le esigenze poste al debitore per rendere
verosimile la sua solvibilità non devono però essere troppo severe. La
solvibilità è resa verosimile allorquando essa appare più verosimile che
l'insolvibilità. Dal debitore viene pretesa la produzione, già con l’atto di
appello, di estratti dell’Ufficio di esecuzione. La questione della solvibilità
influenza infatti pure la decisione sulla concessione dell’effetto sospensivo (Giroud, Basler Kommentar zum SchKG,
vol. II, 2. ed. 2010, n. 26 ad art. 174 LEF; Amonn/Walther,
Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, 8. ed Berna 2008, § 36 n.
58.
p. 334/335, § 38 n. 14 p. 347; Brönnimann,
Novenrecht und Weiterziehung des Entscheides des Konkursgerichtes gemäss Art.
174.
E SchKG, p. 446 ss. in Festschrift H.U. Walder, Recht und
Rechtsdurchsetzung, Zurigo 1994; SJZ 95 (1999) n. 8 p. 172).
b) La
reclamante ha asserito di avere saldato il suo debito nei confronti
dell’istante ai sensi dell’art. 174 cpv. 2 n. 1 LEF, ossia posteriormente alla
dichiarazione di fallimento e l’ha dimostrato, producendo una ricevuta postale
del 24 maggio 2011 concernente il versamento a favore dell’UEF di __________ dell’importo
di fr. 11'694.90 in relazione all’esecuzione in oggetto.
Per
quel che riguarda invece il presupposto della solvibilità - condizione
indispensabile per ottenere l’annullamento della decisione impugnata poiché,
come visto, il pagamento della somma posta in esecuzione è avvenuto soltanto
dopo la pronuncia del fallimento, va osservato che dall’estratto dell’UEF di __________
al 14 giugno 2011 risulta che delle 49 esecuzioni pendenti nei confronti della
reclamante ne sono state saldate 34. Le rimanenti si trovano allo stadio di
opposizione totale, per cui in questa fase di procedura gli asseriti debiti non
sono ancora stati accertati. Dal citato estratto risulta inoltre che a carico
della reclamante non vi sono attestati di carenza di beni. Le precedenti
considerazioni portano a concludere che la
convenuta dispone della liquidità necessaria per far fronte ai suoi impegni,
per cui la sua solvibilità va ritenuta resa sufficientemente verosimile.
Risultando adempiuti i requisiti di cui all’art. 174 cpv. 2 LEF, il fallimento
di AP 1 va annullato.
3.
Il
reclamo va pertanto accolto.
La tassa
di giustizia è posta in ambo le sedi a carico della reclamante (art. 48, 61
cpv. 1 OTLEF e 106 cpv. 1 CPC). Le spese dell’Ufficio fallimenti sono pure
caricate alla reclamante. Alla controparte non si assegnano indennità, non avendo
presentato osservazioni.
Dispositivo
Per questi motivi,
richiamato l’art. 174 cpv. 2 LEF
pronuncia:
I. Il
reclamo è accolto.
“1. La
dichiarazione di fallimento 23 maggio 2011 pronunciata dal Pretore aggiunto della
Giurisdizione di __________, inc. SO.2011.__________, nei confronti di AP 1, è
annullata.
2. La
tassa di giustizia di prima sede di fr. 60.--, da anticipare come di rito, è
posta a carico di __________.
3. Le
spese dell’Ufficio esecuzione e fallimenti di __________, da anticipare come di
rito, sono poste a carico di __________.”
II. La
tassa di giustizia del presente giudizio di fr. 120.-- è posta a carico di AP 1.
III. Intimazione:
AO 1;
- CO 1, __________;
- Ufficio
esecuzione e fallimenti di __________, __________;
__________
Ufficio cantonale del Registro di commercio, Lugano;
- Ufficio
del Registro fondiario del Distretto di __________ __________;
Comunicazione
alla Pretura della Giurisdizione di __________.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d’appello
Il presidente La
segretaria
Contro la presente decisione è possibile
presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14,
entro 30 giorni dalla notificazione (art. 72 e segg. LTF).
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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