14.2011.81
Imposta di culto. Atti necessari per ottenere il rigetto definitivo dell'opposizione
13 luglio 2011Italiano9 min
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Numero d'incarto:
14.2011.81
Data decisione, Autorità:
13.07.2011, CEF
Titolo:
Imposta di culto. Atti necessari per ottenere il rigetto definitivo dell'opposizione
RIGETTO DEFINITIVO DELL'OPPOSIZIONE
TITOLO DEL RIGETTO DEFINITIVO DELL'OPPOSIZIONE
art. 106 CPC-TI
art. 251 CPC-TI
art. 309 CPC-TI
art. 319 CPC-TI
art. 320 CPC-TI
art. 321 CPC-TI
art. 404 cpv. 1 CPC-TI
art. 405 cpv. 1 CPC-TI
art. 80 cpv. 1 LEF
art. 80 cpv. 2 LEF
art. 55 cpv. 2 LPAMM
Incarto n.
14.2011.81
Lugano
13 luglio
2011
EC/fp/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Pellegrini, presidente,
Walser e Bozzini
segretario:
Cassina, vicecancelliere
statuendo sulla causa a procedura sommaria appellabile
promossa con istanza 5 aprile 2011 dal
CO 1
contro
RE 1
tendente ad ottenere il rigetto definivo dell’opposizione
interposta al PE n. __________del 22/31 marzo 2011 dell’UEF di Bellinzona per
l’importo di 249.40 oltre interessi al 5% dal 4 novembre 2009;
sulla quale istanza il Giudice di Pace del circolo di __________
con sentenza 7 maggio 2011 ha così deciso:
“1. L’istanza è
accolta; l’opposizione interposta dalla parte convenuta al precetto esecutivo
n. __________ dell’Ufficio esecuzione e fallimenti di Bellinzona è respinta in
via definitiva per fr. 249.40 oltre
fr. 30.00 costi
esecutivi PE __________
fr. 25.00 indennità
interessi
al 5% dal 04.11.2009 su fr. 249.40
fr. 100.00 tassa
di giustizia”.
Sentenza
impugnata dalla parte convenuta con reclamo del 20 maggio 2011;
preso
atto che l’istante non presentato osservazioni;
esaminati
atti e documenti;
ritenuto
Fatti
A. Con
PE per le esecuzioni ordinarie n. __________ del 22/31 marzo 2011 dell’UEF di Bellinzona
il CO 1 ha escusso RE 1 per l’incasso di fr. 249.40 oltre interessi al 5% dal 04.11.2009,
indicando quale titolo di credito: “imposte parrocchiali: 2006 fr. 80.10; 2007
fr. 64.10; 2008 fr. 105.20”.
Interposta
tempestiva opposizione dall’escusso, il procedente ne ha chiesto il rigetto
definitivo al Giudice di Pace del circolo di __________.__________
B. Il
procedente fonda la sua pretesa sugli estratti conto al 4 aprile 2011 riferiti
all’imposta parrocchiale 2006, 2007 e 2008 di fr. 80.10, 64.10 e 105.20 (doc.
A, B e C). Il procedente produce pure quali doc. D e E le liste dei richiami
per raccomandata del 25 ottobre 2010 e del 12 novembre 2009.
C. Con
osservazioni 22 aprile 2011 RE 1 si è opposto a all’istanza argomentando di non
capire il motivo per il quale egli figura nello schedario della parrocchia, non
avendovi mai avuto nulla a che fare.
D. Con
sentenza 7 maggio 2011 il Giudice di Pace del circolo di __________ ha accolto
l’istanza perché la documentazione prodotta costituirebbe valido titolo di
rigetto definitivo dell’opposizione e perché l’argomentazione dell’escusso non sarebbe
sufficiente per liberarlo dall’obbligo di versare l’imposta di culto. Il primo
giudice rileva che in base all’art. 8 del Decreto legislativo concernente
l’imposta di culto delle parrocchie e delle Comunità regionali della Chiesa
evangelica riformata del 10 novembre 1992, le persone fisiche e giuridiche
possono invocare l’esenzione dall’imposta parrocchiale a condizione che abbiano
espressamente dichiarato la loro estraneità alla comunità religiosa,
circostanza che l’escusso non ha documentato.
E. Con
reclamo 20 maggio 2011 RE 1 postula la riforma del giudizio del giudice di pace
con motivazioni che, se del caso, saranno riprese in seguito.
Considerato
Considerandi
1.
Sia alla procedura di primo grado, sia alla
presente impugnativa torna applicabile il Codice di diritto processuale civile svizzero
(Codice di procedura civile, CPC) entrato in vigore il 1° gennaio 2011,
l’istanza di rigetto definitivo dell’opposizione essendo stata inoltrata il 5
aprile 2011 e la decisione impugnata essendo stata emanata in data 7 maggio 2011
(art. 404 cpv. 1 e 405 cpv. 1 CPC). Secondo l’art. 319 lett. a. CPC sono
impugnabili mediante reclamo, tra l’altro le decisioni inappellabili di prima
istanza.
2.
Tale
è il caso per le decisioni nelle pratiche a tenore della LEF, segnatamente in
tema di rigetto del’opposizione ex art. 80-84 LEF ( cfr. art. 309 lett. b n. 3
CPC). Trattandosi di un’impugnazione contro una decisione pronunciata in
procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), il termine per l’inoltro del reclamo
è di dieci giorni (art. 321 cpv. 2 CPC). Proposto il 20 maggio fronte di una
sentenza emessa in data 7 maggio 2011 e notificatagli l’11 maggio 2011, il
rimedio, sotto il profilo della tempestività, è senza’altro ricevibile.
3.
In
base all’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati, a.
l’applicazione errata del diritto, b. l’accertamento manifestamente inesatto
dei fatti.
.
4.
In
virtù dell’art. 80 cpv. 1 LEF, se il credito si fonda su una decisione
giudiziaria esecutiva, il creditore può chiedere in giudizio il rigetto
definitivo dell’opposizione. Una sentenza diviene
esecutiva quando è cresciuta in giudicato (vale a dire: non può più essere
impugnata con un rimedio ordinario) e da essa scaturisce per il debitore un
obbligo di pagamento o di prestazione di garanzia (Jaeger/Walder/Kull/Kottmann, Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, vol. I, 4a ed.,
Zurigo 1997, n. 3 s. ad art. 80; Staehelin,
Basler Kommentar zum SchKG, Basilea 2010, vol. I, n. 6 ss. ad art. 80; Gilliéron, Commentaire de la LP, vol.
I, Losanna 1999, n. 35 s. e 38 s. ad art. 80; Stücheli,
Die Rechtsöffnung, tesi Zurigo 2000, p. 213 s. e 221 ss).
5.
L’art. 80 cpv. 2 n.
2.
LEF parifica alle decisioni giudiziarie anche le decisioni di autorità
amministrative svizzere.
6.
Il
giudice del rigetto deve accertare d’ufficio, in ogni stadio di causa, se la decisione
giudiziaria o amministrativa su cui si fonda l’esecuzione ossequia tutti i
requisiti posti dalla LEF per poterle riconoscere carattere esecutivo (cfr. Gilliéron, op.
cit., n. 22 ad art. 80 e n. 68 ad art. 84; Stücheli, op. cit., p. 112 s.; Staehelin, op. cit., n. 50 ad
art. 84).
7.
Nel
caso di specie il CO 1fonda la sua pretesa nei confronti di RE 1 sugli estratti conto al 4 aprile 2011 riferiti all’imposta
parrocchiale 2006, 2007 e 2008 di fr. 80.10, fr. 64.10 e fr. 105.20 (doc. A, B
e C).
8.
Impregiudicata
la personalità giuridica di diritto pubblico riconosciuta alle parrocchie del
Canton Ticino (art. 1 cpv. 1 e art. 8 cpv. 1 della Legge sulla Chiesa cattolica
del 16 dicembre 2002, RL 2.3.1.1), e la natura pubblica dell’imposta di culto
(art. 20 cpv. 1 lett. e Legge sulla Chiesa cattolica), per l’art. 2 cpv. 1 del
Regolamento di applicazione del decreto legislativo sull’imposta di culto del 3
febbraio 1993, RL 10.2.4.1.1, in seguito: Regolamento), il calcolo dell'imposta
di culto dev'essere intimato per iscritto al suo destinatario, deve indicare
almeno l'anno di calcolo, l'ammontare dell'imposta cantonale ordinaria,
l'aliquota applicabile, l'ammontare dell'imposta di culto, la data d'intimazione
e i rimedi giuridici. Per poter concedere il rigetto definitivo dell'opposizione,
la richiesta di pagamento deve dunque fondarsi su una decisione, ossia un
provvedimento adottato dall'autorità nei confronti del contribuente. Questa decisione
deve inoltre aver assunto carattere definitivo, nel senso che contro la
medesima non deve essere più proponibile un rimedio di diritto ordinario.
9.
In concreto,
contrariamente a quanto concluso dal giudice di pace, dalla documentazione
allegata all'istanza di rigetto dell’opposizione non risulta nessuno scritto al
quale possa essere attribuito carattere di decisione nei confronti del
convenuto ai sensi dell’art. 2 cpv. 1 del Regolamento. Gli estratti conto al 4
aprile 2011 riferiti all’imposta parrocchiale 2006, 2007 e 2008 di fr. 80.10, fr.
64.10
e fr. 105.20 (doc. A, B e C) rappresentano infatti delle semplici richieste
di pagamento, alle quali non può in nessun caso essere attribuita la qualifica
di valido titolo esecutivo ai sensi dei principi sopra esposti.
10.
A titolo abbondanziale va ancora rilevato a futura memoria che ad
essere dotata della personalità giuridica di diritto pubblico è la Parrocchia
(art. 8 Legge sulla Chiesa cattolica), il Consiglio parrocchiale essendone solo
l’organo esecutivo ed amministrativo (art. 17 cpv. 1 Legge sulla Chiesa
cattolica). Anche se per i combinati disposti dell’art. 3 cpv. 1 e dell’art. 1
del Regolamento di applicazione del decreto legislativo sull’imposta di culto,
è il Consiglio parrocchiale a provvedere direttamente alla riscossione dell’imposta,
quest’ultimo agisce in rappresentanza della Parrocchia, che deve pertanto
essere indicata quale parte attrice nella procedura di rigetto dell’opposizione
11.
Da
quanto precede discende che il reclamo deve essere accolto. Tassa di giustizia
e indennità seguono la soccombenza (art. 48, 61 cpv. 1 OTLEF e 106 CPC).
Per i quali motivi,
richiamati gli art. art. 80 cpv. 1, 80 cpv. 2 n. 2 LEF; 1 cpv. 1,
art. 8 cpv. 1, 20 cpv. 1 lett. e della Legge sulla Chiesa cattolica, art. 2
cpv. 1 del Regolamento di applicazione del decreto legislativo sull’imposta di
culto; 106, 251 lett. a, 309 lett. b n. 3, 319 lett. a, 320, 321 cpv. 2, 404
cpv. 1, 405 cpv. 1 CPC; 48, 61
cpv. 1 OTLEF
pronuncia:
I. L'appello è
accolto. Di conseguenza la sentenza 7 maggio 2011 del Giudice di Pace del
circolo di __________, è così riformata:
"1. L'istanza
di rigetto definitivo dell’opposizione 5 aprile 2011 promossa dal CO 1, __________,
contro RE 1, __________, è respinta.
2.
La
tassa di giustizia e le spese processuali di complessivi fr. 100.00, da
anticipare dalla parte istante sono a carico del CO 1, il quale rifonderà a RE
1.
fr. 25.00 a titolo di indennità."
II. La
tassa di giustizia e le spese processuali per complessivi fr 100.00 relative
alla procedura di reclamo, già anticipate dal reclamante, sono poste a carico
del CO 1, con l’obbligo di rifondere a RE 1 fr. 50.00 a titolo di indennità.
III. Intimazione:
-
RE 1, __________;
-
CO 1, __________.
Comunicazione
al Giudice di pace del circolo di __________.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d’appello
Il presidente Il
segretario
Giacché il valore litigioso della vertenza, di fr. 249.40,
non raggiunge il limite di legge di fr. 30'000.–, contro la presente decisione
è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale,
1000.
Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione, solo se la
controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art.
74.
cpv. 2 lett. a LTF).
Nello stesso termine è possibile proporre al Tribunale
federale, 1000 Losanna 14, anche ricorso sussidiario in materia costituzionale
(art. 113 e segg. LTF).
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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