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Decisione

14.2011.81

Imposta di culto. Atti necessari per ottenere il rigetto definitivo dell'opposizione

13 luglio 2011Italiano9 min

Source ti.ch

Fatti

A. Con

PE per le esecuzioni ordinarie n. __________ del 22/31 marzo 2011 dell’UEF di Bellinzona

il CO 1 ha escusso RE 1 per l’incasso di fr. 249.40 oltre interessi al 5% dal 04.11.2009,

indicando quale titolo di credito: “imposte parrocchiali: 2006 fr. 80.10; 2007

fr. 64.10; 2008 fr. 105.20”.

Interposta

tempestiva opposizione dall’escusso, il procedente ne ha chiesto il rigetto

definitivo al Giudice di Pace del circolo di __________.__________

B. Il

procedente fonda la sua pretesa sugli estratti conto al 4 aprile 2011 riferiti

all’imposta parrocchiale 2006, 2007 e 2008 di fr. 80.10, 64.10 e 105.20 (doc.

A, B e C). Il procedente produce pure quali doc. D e E le liste dei richiami

per raccomandata del 25 ottobre 2010 e del 12 novembre 2009.

C. Con

osservazioni 22 aprile 2011 RE 1 si è opposto a all’istanza argomentando di non

capire il motivo per il quale egli figura nello schedario della parrocchia, non

avendovi mai avuto nulla a che fare.

D. Con

sentenza 7 maggio 2011 il Giudice di Pace del circolo di __________ ha accolto

l’istanza perché la documentazione prodotta costituirebbe valido titolo di

rigetto definitivo dell’opposizione e perché l’argomentazione dell’escusso non sarebbe

sufficiente per liberarlo dall’obbligo di versare l’imposta di culto. Il primo

giudice rileva che in base all’art. 8 del Decreto legislativo concernente

l’imposta di culto delle parrocchie e delle Comunità regionali della Chiesa

evangelica riformata del 10 novembre 1992, le persone fisiche e giuridiche

possono invocare l’esenzione dall’imposta parrocchiale a condizione che abbiano

espressamente dichiarato la loro estraneità alla comunità religiosa,

circostanza che l’escusso non ha documentato.

E. Con

reclamo 20 maggio 2011 RE 1 postula la riforma del giudizio del giudice di pace

con motivazioni che, se del caso, saranno riprese in seguito.

Considerato

Considerandi

1.

Sia alla procedura di primo grado, sia alla

presente impugnativa torna applicabile il Codice di diritto processuale civile svizzero

(Codice di procedura civile, CPC) entrato in vigore il 1° gennaio 2011,

l’istanza di rigetto definitivo dell’opposizione essendo stata inoltrata il 5

aprile 2011 e la decisione impugnata essendo stata emanata in data 7 maggio 2011

(art. 404 cpv. 1 e 405 cpv. 1 CPC). Secondo l’art. 319 lett. a. CPC sono

impugnabili mediante reclamo, tra l’altro le decisioni inappellabili di prima

istanza.

2.

Tale

è il caso per le decisioni nelle pratiche a tenore della LEF, segnatamente in

tema di rigetto del’opposizione ex art. 80-84 LEF ( cfr. art. 309 lett. b n. 3

CPC). Trattandosi di un’impugnazione contro una decisione pronunciata in

procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), il termine per l’inoltro del reclamo

è di dieci giorni (art. 321 cpv. 2 CPC). Proposto il 20 maggio fronte di una

sentenza emessa in data 7 maggio 2011 e notificatagli l’11 maggio 2011, il

rimedio, sotto il profilo della tempestività, è senza’altro ricevibile.

3.

In

base all’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati, a.

l’applicazione errata del diritto, b. l’accertamento manifestamente inesatto

dei fatti.

.

4.

In

virtù dell’art. 80 cpv. 1 LEF, se il credito si fonda su una decisione

giudiziaria esecutiva, il creditore può chiedere in giudizio il rigetto

definitivo dell’opposizione. Una sentenza diviene

esecutiva quando è cresciuta in giudicato (vale a dire: non può più essere

impugnata con un rimedio ordinario) e da essa scaturisce per il debitore un

obbligo di pagamento o di prestazione di garanzia (Jaeger/Walder/Kull/Kottmann, Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, vol. I, 4a ed.,

Zurigo 1997, n. 3 s. ad art. 80; Staehelin,

Basler Kommentar zum SchKG, Basilea 2010, vol. I, n. 6 ss. ad art. 80; Gilliéron, Commentaire de la LP, vol.

I, Losanna 1999, n. 35 s. e 38 s. ad art. 80; Stücheli,

Die Rechtsöffnung, tesi Zurigo 2000, p. 213 s. e 221 ss).

5.

L’art. 80 cpv. 2 n.

2.

LEF parifica alle decisioni giudiziarie anche le decisioni di autorità

amministrative svizzere.

6.

Il

giudice del rigetto deve accertare d’ufficio, in ogni stadio di causa, se la decisione

giudiziaria o amministrativa su cui si fonda l’esecuzione ossequia tutti i

requisiti posti dalla LEF per poterle riconoscere carattere esecutivo (cfr. Gilliéron, op.

cit., n. 22 ad art. 80 e n. 68 ad art. 84; Stücheli, op. cit., p. 112 s.; Staehelin, op. cit., n. 50 ad

art. 84).

7.

Nel

caso di specie il CO 1fonda la sua pretesa nei confronti di RE 1 sugli estratti conto al 4 aprile 2011 riferiti all’imposta

parrocchiale 2006, 2007 e 2008 di fr. 80.10, fr. 64.10 e fr. 105.20 (doc. A, B

e C).

8.

Impregiudicata

la personalità giuridica di diritto pubblico riconosciuta alle parrocchie del

Canton Ticino (art. 1 cpv. 1 e art. 8 cpv. 1 della Legge sulla Chiesa cattolica

del 16 dicembre 2002, RL 2.3.1.1), e la natura pubblica dell’imposta di culto

(art. 20 cpv. 1 lett. e Legge sulla Chiesa cattolica), per l’art. 2 cpv. 1 del

Regolamento di applicazione del decreto legislativo sull’imposta di culto del 3

febbraio 1993, RL 10.2.4.1.1, in seguito: Regolamento), il calcolo dell'imposta

di culto dev'essere intimato per iscritto al suo destinatario, deve indicare

almeno l'anno di calcolo, l'ammontare dell'imposta cantonale ordinaria,

l'aliquota applicabile, l'ammontare dell'imposta di culto, la data d'intimazione

e i rimedi giuridici. Per poter concedere il rigetto definitivo dell'opposizione,

la richiesta di pagamento deve dunque fondarsi su una decisione, ossia un

provvedimento adottato dall'autorità nei confronti del contribuente. Questa decisione

deve inoltre aver assunto carattere definitivo, nel senso che contro la

medesima non deve essere più proponibile un rimedio di diritto ordinario.

9.

In concreto,

contrariamente a quanto concluso dal giudice di pace, dalla documentazione

allegata all'istanza di rigetto dell’opposizione non risulta nessuno scritto al

quale possa essere attribuito carattere di decisione nei confronti del

convenuto ai sensi dell’art. 2 cpv. 1 del Regolamento. Gli estratti conto al 4

aprile 2011 riferiti all’imposta parrocchiale 2006, 2007 e 2008 di fr. 80.10, fr.

64.10

e fr. 105.20 (doc. A, B e C) rappresentano infatti delle semplici richieste

di pagamento, alle quali non può in nessun caso essere attribuita la qualifica

di valido titolo esecutivo ai sensi dei principi sopra esposti.

10.

A titolo abbondanziale va ancora rilevato a futura memoria che ad

essere dotata della personalità giuridica di diritto pubblico è la Parrocchia

(art. 8 Legge sulla Chiesa cattolica), il Consiglio parrocchiale essendone solo

l’organo esecutivo ed amministrativo (art. 17 cpv. 1 Legge sulla Chiesa

cattolica). Anche se per i combinati disposti dell’art. 3 cpv. 1 e dell’art. 1

del Regolamento di applicazione del decreto legislativo sull’imposta di culto,

è il Consiglio parrocchiale a provvedere direttamente alla riscossione dell’imposta,

quest’ultimo agisce in rappresentanza della Parrocchia, che deve pertanto

essere indicata quale parte attrice nella procedura di rigetto dell’opposizione

11.

Da

quanto precede discende che il reclamo deve essere accolto. Tassa di giustizia

e indennità seguono la soccombenza (art. 48, 61 cpv. 1 OTLEF e 106 CPC).

Per i quali motivi,

richiamati gli art. art. 80 cpv. 1, 80 cpv. 2 n. 2 LEF; 1 cpv. 1,

art. 8 cpv. 1, 20 cpv. 1 lett. e della Legge sulla Chiesa cattolica, art. 2

cpv. 1 del Regolamento di applicazione del decreto legislativo sull’imposta di

culto; 106, 251 lett. a, 309 lett. b n. 3, 319 lett. a, 320, 321 cpv. 2, 404

cpv. 1, 405 cpv. 1 CPC; 48, 61

cpv. 1 OTLEF

pronuncia:

I. L'appello è

accolto. Di conseguenza la sentenza 7 maggio 2011 del Giudice di Pace del

circolo di __________, è così riformata:

"1. L'istanza

di rigetto definitivo dell’opposizione 5 aprile 2011 promossa dal CO 1, __________,

contro RE 1, __________, è respinta.

2.

La

tassa di giustizia e le spese processuali di complessivi fr. 100.00, da

anticipare dalla parte istante sono a carico del CO 1, il quale rifonderà a RE

1.

fr. 25.00 a titolo di indennità."

II. La

tassa di giustizia e le spese processuali per complessivi fr 100.00 relative

alla procedura di reclamo, già anticipate dal reclamante, sono poste a carico

del CO 1, con l’obbligo di rifondere a RE 1 fr. 50.00 a titolo di indennità.

III. Intimazione:

-

RE 1, __________;

-

CO 1, __________.

Comunicazione

al Giudice di pace del circolo di __________.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale

d’appello

Il presidente Il

segretario

Giacché il valore litigioso della vertenza, di fr. 249.40,

non raggiunge il limite di legge di fr. 30'000.–, contro la presente decisione

è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale,

1000.

Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione, solo se la

controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art.

74.

cpv. 2 lett. a LTF).

Nello stesso termine è possibile proporre al Tribunale

federale, 1000 Losanna 14, anche ricorso sussidiario in materia costituzionale

(art. 113 e segg. LTF).

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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