Lexipedia

Decisione

14.2011.82

Riegetto provvisorio dell'opposizione. Reclamo. Assenza di censure specifiche. Inammissibilità

30 giugno 2011Italiano6 min

Source ti.ch

Fatti

che

con precetto esecutivo n.__________ dell’11/15.10.2010 dell’Ufficio esecuzione

e fallimenti di __________, CO 1 ha escusso RE 1 per il pagamento di fr.

5'200.- oltre interessi e spese indicando quale titolo di credito “fatture:

30.09.2009 Fr. 1’250.--/10.08.2010 Fr. 1'250.--/10.08.210

Fr.1'250.--/10.08.2010 Fr.1'250.-- + spese amministrative Fr. 200.—“;

che

interposta tempestiva opposizione da parte dell’escussa, con istanza del 21

febbraio 2011 la procedente ne ha chiesto il rigetto provvisorio;

che

con ordinanza del 3 marzo 2011 il Pretore aggiunto della Giurisdizione di __________

ha assegnato alla parte istante un termine di 10 giorni per formulare l’istanza

in modo corretto (segnatamente per ovviare all’errata indicazione del precetto

esecutivo nella richiesta di giudizio), e per produrre gli allegati a supporto

della stessa, in particolare il riconoscimento di debito (contratto

sottoscritto per l’acquisto di spazi pubblicitari e fatture indicate sul PE n. __________;

che

decorso infruttuosamente tale termine, in data 12 maggio 2011 lo stesso giudice

ha assegnato all’istante un termine suppletorio di 3 giorni per esibire quanto

richiesto, senza però ottenere alcun riscontro;

che

con sentenza del 23 maggio 2011 il Pretore aggiunto ha respinto l’istanza,

rilevando che dalla documentazione agli atti non è evincibile alcun impegno

della convenuta a versare alla creditrice l’importo posto in esecuzione, di

modo che non sono soddisfatte le condizioni richieste dall’art. 82 cpv. 1 LEF

per l’ottenimento del rigetto provvisorio dell’opposizione;

che

il 24 maggio 2011 la convenuta, riferendosi alla citata sentenza, ha comunicato

alla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello di avere più

volte contattato la procedente per avere spiegazioni in merito, in quanto il

contratto è stato firmato da P__________ M__________ B__________ in data 9

settembre 2009, come da allegato, puntualizzando che dal 1° settembre 2010 essa

ha cambiato gestione, di modo che tale soggetto non è più alle sue dipendenze;

che,

ha proseguito la convenuta, la copia del contratto che è stata richiesta è

stata inviata senza le condizioni generali più volte sollecitate;

che,

sempre secondo la stessa convenuta, il segretario della escutente l’ha

informata che alcuni sostenitori del progetto si erano ritirati, per cui non

era in grado di fornire ulteriori informazioni sul realizzo dello stesso, il

signor F__________ essendo sempre irraggiungibile;

che,

inoltre, ha osservato la convenuta, il numero telefonico non è più in vigore,

ciò che ha impedito di verificare l’esecuzione del progetto, della quale viene

comunque chiesta conferma fotografica o quant’altro del suo realizzo;

che

con scritto del 25 maggio 2011 il presidente della Camera di esecuzione e

fallimenti del Tribunale d’appello ha chiesto alla convenuta di comunicare se

il suo esposto 24 maggio 2011 fosse da intendere quale ricorso contro la

sentenza 23 maggio 2011 ivi menzionata;

che

il 26 maggio successivo la convenuta ha confermato che in effetti si tratta di

ricorso contro la citata sentenza;

che l’atto

non è stato intimato alla controparte per osservazioni;

Considerandi

in diritto:

che

secondo l’art. 319 lett. a CPC sono impugnabili mediante reclamo, tra l’altro,

le decisioni inappellabili di prima istanza;

che

tale è il caso per le decisioni nelle pratiche a tenore della LEF, segnatamente

in tema di rigetto dell’opposizione ex art. 80-84 LEF (cfr. art. 309 lett. b n.

3.

CPC);

che secondo l’art. 320 CPC con il reclamo

possono essere censurati, a. l’applicazione errata del diritto, b.

l’accertamento manifestamente errato dei fatti;

che

la reclamante non si avvale né dell’uno né dell’altro titolo di reclamo, ossia

non muove alcuna specifica censura sotto questo profilo nei confronti della

sentenza impugnata, di cui del resto non ne chiede la riforma, ma si propone

unicamente, avvalendosi anche della documentazione annessa al reclamo, di

fornire la propria versione dei fatti in merito alla fattispecie oggetto di

giudizio da parte del Pretore aggiunto;

che

un’iniziativa del genere, oltre a disattendere l’art. 326 cpv. 1 CPC secondo

cui nella procedura di reclamo non sono ammesse né nuove conclusioni, né

l’allegazione di nuovi fatti o la produzione di nuovi mezzi di prova, si rivela

a ben vedere perfino incomprensibile, il primo giudice avendo respinto

l’istanza di rigetto provvisorio dell’opposizione ritenendo che la documentazione

agli atti (ridotta alla sola produzione del precetto esecutivo) non costituisce

riconoscimento di debito e, pertanto, valido titolo per l’ottenimento del

rigetto provvisorio dell’opposizione giusta l’art. 82 cpv. 1 LEF, di modo che

il gravame risulta addirittura diretto contro una decisone che ha dato ragione

all’insorgente;

che

non può che discenderne l’inammissibilità del rimedio;

che

gli oneri processuali relativi al presente giudizio seguono la soccombenza, ossia

sono posti a carico della reclamante (art. 48, 61 cpv. 1 OTLEF e 106 cpv. 1

CPC);

Dispositivo

per questi motivi,

richiamati gli art. 319 e segg CPC

pronuncia:

1. Il

reclamo è inammissibile.

2. La

tassa di giustizia e le spese per complessivi fr. 230.-, anticipate dalla

reclamante, sono poste a suo carico.

3. Intimazione a.

-

RE 1, __________;

-

CO 1, __________.

Comunicazione

alla Pretura della Giurisdizione di __________.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale

d’appello

Il presidente Il

segretario

Giacché il valore litigioso della vertenza, di fr.

5’200.--, non raggiunge il limite di legge di fr. 30'000.–, contro la presente

decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale

federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione, solo se

la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale

(art. 74 cpv. 2 lett. a LTF).

Nello stesso termine è possibile proporre al Tribunale

federale, 1000 Losanna 14, anche ricorso sussidiario in materia costituzionale

(art. 113 e segg. LTF).

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

|

Informazioni legali |

Requisiti minimi |

Contatta il webmaster