14.2011.82
Riegetto provvisorio dell'opposizione. Reclamo. Assenza di censure specifiche. Inammissibilità
30 giugno 2011Italiano6 min
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Numero d'incarto:
14.2011.82
Data decisione, Autorità:
30.06.2011, CEF
Titolo:
Riegetto provvisorio dell'opposizione. Reclamo. Assenza di censure specifiche. Inammissibilità
RIGETTO PROVVISORIO DELL'OPPOSIZIONE
art. 320 CPC
Incarto n.
14.2011.82
Lugano
30 giugno 2011
FP/ec/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Pellegrini, presidente,
Walser e Bozzini
segretario:
Cassina, vicecancelliere
statuendo sulla causa a procedura sommaria in materia
di esecuzione e fallimenti dipendente da istanza 21 febbraio 2011 presentata da
CO 1, __________
contro
RE 1, __________
tendente ad ottenere il rigetto provvisorio dell’opposizione
interposta dalla convenuta al precetto esecutivo n. __________ dell’Ufficio
esecuzione e fallimenti di __________, notificato in data 15 ottobre 2010 per
il pagamento della somma di fr. 5'200.- oltre interessi e spese;
sulla quale istanza il Pretore aggiunto della
Giurisdizione di __________, con sentenza del 23 maggio 2011 (SO.2011.__________)
ha così deciso:
“1. L’istanza è respinta.
2. Le spese e la tassa
di giustizia per complessivi fr. 300.- sono poste a carico della parte istante.
Non si assegnano ripetibili.
3. omissis.”
Sentenza impugnata dalla convenuta con reclamo del 24
maggio 2011;
ritenuto
Fatti
che
con precetto esecutivo n.__________ dell’11/15.10.2010 dell’Ufficio esecuzione
e fallimenti di __________, CO 1 ha escusso RE 1 per il pagamento di fr.
5'200.- oltre interessi e spese indicando quale titolo di credito “fatture:
30.09.2009 Fr. 1’250.--/10.08.2010 Fr. 1'250.--/10.08.210
Fr.1'250.--/10.08.2010 Fr.1'250.-- + spese amministrative Fr. 200.—“;
che
interposta tempestiva opposizione da parte dell’escussa, con istanza del 21
febbraio 2011 la procedente ne ha chiesto il rigetto provvisorio;
che
con ordinanza del 3 marzo 2011 il Pretore aggiunto della Giurisdizione di __________
ha assegnato alla parte istante un termine di 10 giorni per formulare l’istanza
in modo corretto (segnatamente per ovviare all’errata indicazione del precetto
esecutivo nella richiesta di giudizio), e per produrre gli allegati a supporto
della stessa, in particolare il riconoscimento di debito (contratto
sottoscritto per l’acquisto di spazi pubblicitari e fatture indicate sul PE n. __________;
che
decorso infruttuosamente tale termine, in data 12 maggio 2011 lo stesso giudice
ha assegnato all’istante un termine suppletorio di 3 giorni per esibire quanto
richiesto, senza però ottenere alcun riscontro;
che
con sentenza del 23 maggio 2011 il Pretore aggiunto ha respinto l’istanza,
rilevando che dalla documentazione agli atti non è evincibile alcun impegno
della convenuta a versare alla creditrice l’importo posto in esecuzione, di
modo che non sono soddisfatte le condizioni richieste dall’art. 82 cpv. 1 LEF
per l’ottenimento del rigetto provvisorio dell’opposizione;
che
il 24 maggio 2011 la convenuta, riferendosi alla citata sentenza, ha comunicato
alla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello di avere più
volte contattato la procedente per avere spiegazioni in merito, in quanto il
contratto è stato firmato da P__________ M__________ B__________ in data 9
settembre 2009, come da allegato, puntualizzando che dal 1° settembre 2010 essa
ha cambiato gestione, di modo che tale soggetto non è più alle sue dipendenze;
che,
ha proseguito la convenuta, la copia del contratto che è stata richiesta è
stata inviata senza le condizioni generali più volte sollecitate;
che,
sempre secondo la stessa convenuta, il segretario della escutente l’ha
informata che alcuni sostenitori del progetto si erano ritirati, per cui non
era in grado di fornire ulteriori informazioni sul realizzo dello stesso, il
signor F__________ essendo sempre irraggiungibile;
che,
inoltre, ha osservato la convenuta, il numero telefonico non è più in vigore,
ciò che ha impedito di verificare l’esecuzione del progetto, della quale viene
comunque chiesta conferma fotografica o quant’altro del suo realizzo;
che
con scritto del 25 maggio 2011 il presidente della Camera di esecuzione e
fallimenti del Tribunale d’appello ha chiesto alla convenuta di comunicare se
il suo esposto 24 maggio 2011 fosse da intendere quale ricorso contro la
sentenza 23 maggio 2011 ivi menzionata;
che
il 26 maggio successivo la convenuta ha confermato che in effetti si tratta di
ricorso contro la citata sentenza;
che l’atto
non è stato intimato alla controparte per osservazioni;
Considerandi
in diritto:
che
secondo l’art. 319 lett. a CPC sono impugnabili mediante reclamo, tra l’altro,
le decisioni inappellabili di prima istanza;
che
tale è il caso per le decisioni nelle pratiche a tenore della LEF, segnatamente
in tema di rigetto dell’opposizione ex art. 80-84 LEF (cfr. art. 309 lett. b n.
3.
CPC);
che secondo l’art. 320 CPC con il reclamo
possono essere censurati, a. l’applicazione errata del diritto, b.
l’accertamento manifestamente errato dei fatti;
che
la reclamante non si avvale né dell’uno né dell’altro titolo di reclamo, ossia
non muove alcuna specifica censura sotto questo profilo nei confronti della
sentenza impugnata, di cui del resto non ne chiede la riforma, ma si propone
unicamente, avvalendosi anche della documentazione annessa al reclamo, di
fornire la propria versione dei fatti in merito alla fattispecie oggetto di
giudizio da parte del Pretore aggiunto;
che
un’iniziativa del genere, oltre a disattendere l’art. 326 cpv. 1 CPC secondo
cui nella procedura di reclamo non sono ammesse né nuove conclusioni, né
l’allegazione di nuovi fatti o la produzione di nuovi mezzi di prova, si rivela
a ben vedere perfino incomprensibile, il primo giudice avendo respinto
l’istanza di rigetto provvisorio dell’opposizione ritenendo che la documentazione
agli atti (ridotta alla sola produzione del precetto esecutivo) non costituisce
riconoscimento di debito e, pertanto, valido titolo per l’ottenimento del
rigetto provvisorio dell’opposizione giusta l’art. 82 cpv. 1 LEF, di modo che
il gravame risulta addirittura diretto contro una decisone che ha dato ragione
all’insorgente;
che
non può che discenderne l’inammissibilità del rimedio;
che
gli oneri processuali relativi al presente giudizio seguono la soccombenza, ossia
sono posti a carico della reclamante (art. 48, 61 cpv. 1 OTLEF e 106 cpv. 1
CPC);
Dispositivo
per questi motivi,
richiamati gli art. 319 e segg CPC
pronuncia:
1. Il
reclamo è inammissibile.
2. La
tassa di giustizia e le spese per complessivi fr. 230.-, anticipate dalla
reclamante, sono poste a suo carico.
3. Intimazione a.
-
RE 1, __________;
-
CO 1, __________.
Comunicazione
alla Pretura della Giurisdizione di __________.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d’appello
Il presidente Il
segretario
Giacché il valore litigioso della vertenza, di fr.
5’200.--, non raggiunge il limite di legge di fr. 30'000.–, contro la presente
decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale
federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione, solo se
la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale
(art. 74 cpv. 2 lett. a LTF).
Nello stesso termine è possibile proporre al Tribunale
federale, 1000 Losanna 14, anche ricorso sussidiario in materia costituzionale
(art. 113 e segg. LTF).
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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