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Decisione

14.2011.83

Rigetto provvisorio dell'opposizione. Bollettini di consegna, firmati solo in parte, che non fanno riferimento ad alcun prezzo o ad alcuna tariffa ripresa nelle singole fatture

15 giugno 2011Italiano8 min

Source ti.ch

Fatti

che

con domanda di esecuzione del 7 aprile 2011 la ditta RE 1 ha inoltrato all’Ufficio di esecuzione di __________ una domanda di esecuzione nei confronti di CO

1 per l’incasso della somma di fr. 1'620.- oltre interessi e spese, indicando

quale titolo di credito: “fattura 100348 del 30.8.2010 CHF 460.55/Fattura

100397 del 18.10.2010 CHF 847.40/Fattura 100429 del 8.11.2010 CHF 312.05”;

che

con istanza del 12 maggio 2011 la procedente ha chiesto il rigetto provvisorio

dell’opposizione all’esecuzione n. 1481547;

che

essa ha fondato l’istanza sulle annesse copie dei rapporti di lavori firmati

dall’escusso, sulle annesse fatture emesse e sull’annesso precetto esecutivo

riferito alla specifica esecuzione;

che

con sentenza del 20 maggio 2011 il Giudice di pace del Circolo di __________ ha

stralciato dai ruoli la procedura senza intimare l’istanza al convenuto per

osservazioni (art. 253 CPC), ritenendo che la documentazione esibita dalla

procedente non costituisce riconoscimento di debito e, quindi, valido titolo

per l’ottenimento del rigetto provvisorio secondo quanto previsto dall’art. 82

cpv. 1 LEF, in particolare dato che non è stato prodotto il precetto esecutivo

indicato e che i bollettini di consegna allegati alle fatture, pur essendo

parzialmente firmati dall’escusso, non indicano alcun prezzo o tariffa ripresa

in fattura;

che

nel contempo il primo giudice ha caricato all’istante la tassa di giustizia di

fr. 30.00, per poi rendere attente le parti che l’attore potrà richiedere il

tentativo di conciliazione che precede la procedura decisionale di condanna al

pagamento e di rigetto dell’opposizione giusta l’art. 197 CPC secondo l’accluso

modello;

che

il Giudice di pace ha infine indicato che contro la sua decisione è dato

reclamo alla Camera dei ricorsi civili del Tribunale d’appello da presentare

entro 30 giorni dalla relativa notificazione;

che

contro il giudizio di primo grado è insorta la parte istante con reclamo del 27

maggio 2011, asserendo che le fatture sono state emesse, spedite in diverse

date e che esse non sono state assolutamente contestate, che le stesse fatture

indicano chiaramente le tariffe orarie applicate, per cui il convenuto era

perfettamente al corrente, almeno dopo la prima fattura, del costo orario degli

interventi;

che

i problemi sorti sulla ricezione S__________ TV, ha proseguito la reclamante,

sono derivati dalla S__________ e non dai lavori della ditta;

che

inoltre il convenuto, sempre stando alla reclamante, è più volte stato

contattato sia telefonicamente, che per scritto, senza però consentire

l’incasso della somma posta in esecuzione, nonostante che il committente abbia

riconosciuto i lavori eseguiti;

che

il reclamo non è stato intimato alla controparte per osservazioni;

Considerandi

in diritto:

che

secondo l’art. 319 cpv. 1 lett. a CPC sono impugnabili mediante reclamo, tra

l’altro, le decisioni inappellabili di prima istanza;

che

tale è il caso per le decisioni nelle pratiche a tenore della LEF, segnatamente

in tema di rigetto dell’opposizione ex art. 80-84 LEF (cfr. art. 309 lett. b n.

3.

CPC);

che

trattandosi di una impugnazione contro una decisione pronunciata in procedura

sommaria (art. 251 lett. a CPC), il termine dell’inoltro del reclamo – da

presentare alla Camera di esecuzione e fallimenti e non alla Camera civile dei

reclami del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG) - è di dieci giorni

(art. 321 cpv. 2 CPC) e non di 30 giorni, come erroneamente indicato dal

giudice di pace nel dispositivo n. 4 della sentenza;

che

dall’errata indicazione dei termini di reclamo la parte istante non ha comunque

patito pregiudizio, avendo essa inoltrato il gravame il 27 maggio 2001, ossia

entro il termine di dieci giorni previsto dall’art. 321 cpv. 2 CPC;

che

la procedura di rigetto dell’opposizione è introdotta mediante istanza (art.

252.

cpv. 1 CPC);

che

se l’istanza non risulta inammissibile o infondata, il giudice dà modo alla controparte

di presentare oralmente o per scritto le proprie osservazioni;

che,

nella fattispecie, il primo giudice ha statuito senza sentire la controparte,

rilevando che la creditrice non solo non ha prodotto il precetto esecutivo,

oggetto della richiesta di rigetto dell’opposizione, ma che la documentazione

da essa esibita con l’istanza non costituisce riconoscimento di debito e,

quindi, valido titolo per l’ottenimento del rigetto provvisorio

dell’opposizione ex art. 82 cpv. 1 LEF;

che

in base all’art. 82 cpv. 1 LEF, se il credito si fonda sopra un riconoscimento

di debito constatato mediante atto pubblico o scrittura privata, il creditore

può chiedere il rigetto provvisorio dell’opposizione;

che

alfine di poter essere considerata un riconoscimento di debito una scrittura

privata deve essere firmata dall’escusso – o da un suo rappresentante – e deve

contenere la volontà di pagare al creditore procedente, senza riserve o

condizioni, un importo di denaro determinato o facilmente determinabile, ritenuto

che il riconoscimento di debito può essere dedotto anche da un insieme di

documenti, se da essi risultano gli elementi necessari (DTF 132 III 480 consid.

4.1

con invii);

che,

nella fattispecie, a giusta ragione il Giudice di pace ha negato tale qualità alla

documentazione prodotta con l’istanza, i bollettini di consegna allegati alle

fatture oggetto della procedura esecutiva, peraltro nemmeno sottoscritti

dall’escusso, se non in una sola occasione (v. doc. F), non facendo comunque

sia riferimento ad alcun prezzo o ad alcuna tariffa ripresa nelle singole

fatture emesse a seguito dei rispettivi interventi di riferimento;

che

la manifesta insufficienza della documentazione prodotta dalla creditrice nel

contesto di una procedura di rigetto provvisorio dell’opposizione ex art. 82

cpv. 1 LEF, a prescindere dalla mancata esibizione del precetto esecutivo

dovuta verosimilmente a una svista (l’istante ha prodotto la domanda di

esecuzione), legittimava pertanto il primo giudice a evadere l’istanza senza

ulteriori formalità, ossia senza sentire la controparte (cfr. CPC Comm,

Trezzini, art. 253 pag. 1122),

che,

tuttavia, egli non avrebbe dovuto stralciare dai ruoli la procedura, ma avrebbe

invece dovuto dichiarare inammissibile, rispettivamente infondata (perciò respingendola)

la domanda;

che

la questione non ha comunque da essere vagliata oltre, il reclamo dovendo

essere dichiarato inammissibile in quanto fondato su supposizioni,

rispettivamente su affermazioni che non trovano alcun riscontro nel fascicolo

processuale, o perfino su documenti prodotti per la prima volta con il gravame

(e quindi irritualmente; cfr. art. 326 cpv. 1 CPC), segnatamente sul precetto

esecutivo e, in particolare, sulle condizioni generali relative alle

prestazioni della ditta istante, norme che in ogni modo non sono di sussidio

nemmeno nell’interpretazione della dicitura in calce ad ogni singola fattura,

secondo cui le reclamazioni sono da effettuare entro 8 giorni;

che

gli oneri processuali relativi al presente giudizio seguono la soccombenza,

ossia sono posti a carico della reclamante (art. 48, 61 cpv. 1 OTLEF e 106

cpv. 1 CPC);

Dispositivo

per questi motivi

pronuncia:

1. Il

reclamo è inammissibile.

2. La

tassa di giustizia e le spese per complessivi fr. 100.-, anticipate dalla

reclamante, sono poste a suo carico.

3. Intimazione

a.

- RE 1, __________;

- CO 1, __________.

Comunicazione

alla Giudicatura de pace del circolo di __________.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale

d’appello

Il presidente La

segretaria

Giacché il valore litigioso della vertenza, di fr.

1’620.--, non raggiunge il limite di legge di fr. 30'000.–, contro la presente

decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale

federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione, solo se

la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale

(art. 74 cpv. 2 lett. a LTF).

Nello stesso termine è possibile proporre al Tribunale

federale, 1000 Losanna 14, anche ricorso sussidiario in materia costituzionale

(art. 113 e segg. LTF).

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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