14.2011.83
Rigetto provvisorio dell'opposizione. Bollettini di consegna, firmati solo in parte, che non fanno riferimento ad alcun prezzo o ad alcuna tariffa ripresa nelle singole fatture
15 giugno 2011Italiano8 min
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Numero d'incarto:
14.2011.83
Data decisione, Autorità:
15.06.2011, CEF
Titolo:
Rigetto provvisorio dell'opposizione. Bollettini di consegna, firmati solo in parte, che non fanno riferimento ad alcun prezzo o ad alcuna tariffa ripresa nelle singole fatture
RIGETTO PROVVISORIO DELL'OPPOSIZIONE
art. 82 cpv. 1 LEF
Incarto n.
14.2011.83
Lugano
15 giugno
2011
FP/b/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Pellegrini, presidente,
Walser e Bozzini
segretaria:
Baur Martinelli,
vicecancelliera
statuendo sulla causa a procedura sommaria in materia
di esecuzione e fallimenti dipendente da istanza 12 maggio 2011 presentata da
RE 1, __________
contro
CO 1, __________
tendente ad ottenere il rigetto provvisorio dell’opposizione
interposta dal convenuto al precetto esecutivo n. __________ dell’Ufficio di
esecuzione di __________;
sulla quale istanza il Giudice di pace del circolo di __________,
con sentenza del 20 maggio 2011 (S11-__________) ha così deciso:
“1. La causa in
procedura sommaria è stralciata dai ruoli.
2. La tassa di
giustizia, di fr. 30.00, è posta a carico dell’attore.
3. L’attore può richiedere il tentativo di conciliazione che
precede la procedura decisionale di condanna al pagamento e il rigetto
dell’opposizione giusta l’art. 197 CPC secondo il modello accluso.
4. Contro la presente decisione è dato reclamo alla camera civile
dei reclami del Tribunale d’appello entro 30 giorni (art. 319 ss CPC) dalla
presente notificazione.”
Sentenza impugnata dalla parte istante, che con
reclamo del 27 maggio chiede, di fatto, l’accoglimento dell’istanza;
ritenuto
Fatti
che
con domanda di esecuzione del 7 aprile 2011 la ditta RE 1 ha inoltrato all’Ufficio di esecuzione di __________ una domanda di esecuzione nei confronti di CO
1 per l’incasso della somma di fr. 1'620.- oltre interessi e spese, indicando
quale titolo di credito: “fattura 100348 del 30.8.2010 CHF 460.55/Fattura
100397 del 18.10.2010 CHF 847.40/Fattura 100429 del 8.11.2010 CHF 312.05”;
che
con istanza del 12 maggio 2011 la procedente ha chiesto il rigetto provvisorio
dell’opposizione all’esecuzione n. 1481547;
che
essa ha fondato l’istanza sulle annesse copie dei rapporti di lavori firmati
dall’escusso, sulle annesse fatture emesse e sull’annesso precetto esecutivo
riferito alla specifica esecuzione;
che
con sentenza del 20 maggio 2011 il Giudice di pace del Circolo di __________ ha
stralciato dai ruoli la procedura senza intimare l’istanza al convenuto per
osservazioni (art. 253 CPC), ritenendo che la documentazione esibita dalla
procedente non costituisce riconoscimento di debito e, quindi, valido titolo
per l’ottenimento del rigetto provvisorio secondo quanto previsto dall’art. 82
cpv. 1 LEF, in particolare dato che non è stato prodotto il precetto esecutivo
indicato e che i bollettini di consegna allegati alle fatture, pur essendo
parzialmente firmati dall’escusso, non indicano alcun prezzo o tariffa ripresa
in fattura;
che
nel contempo il primo giudice ha caricato all’istante la tassa di giustizia di
fr. 30.00, per poi rendere attente le parti che l’attore potrà richiedere il
tentativo di conciliazione che precede la procedura decisionale di condanna al
pagamento e di rigetto dell’opposizione giusta l’art. 197 CPC secondo l’accluso
modello;
che
il Giudice di pace ha infine indicato che contro la sua decisione è dato
reclamo alla Camera dei ricorsi civili del Tribunale d’appello da presentare
entro 30 giorni dalla relativa notificazione;
che
contro il giudizio di primo grado è insorta la parte istante con reclamo del 27
maggio 2011, asserendo che le fatture sono state emesse, spedite in diverse
date e che esse non sono state assolutamente contestate, che le stesse fatture
indicano chiaramente le tariffe orarie applicate, per cui il convenuto era
perfettamente al corrente, almeno dopo la prima fattura, del costo orario degli
interventi;
che
i problemi sorti sulla ricezione S__________ TV, ha proseguito la reclamante,
sono derivati dalla S__________ e non dai lavori della ditta;
che
inoltre il convenuto, sempre stando alla reclamante, è più volte stato
contattato sia telefonicamente, che per scritto, senza però consentire
l’incasso della somma posta in esecuzione, nonostante che il committente abbia
riconosciuto i lavori eseguiti;
che
il reclamo non è stato intimato alla controparte per osservazioni;
Considerandi
in diritto:
che
secondo l’art. 319 cpv. 1 lett. a CPC sono impugnabili mediante reclamo, tra
l’altro, le decisioni inappellabili di prima istanza;
che
tale è il caso per le decisioni nelle pratiche a tenore della LEF, segnatamente
in tema di rigetto dell’opposizione ex art. 80-84 LEF (cfr. art. 309 lett. b n.
3.
CPC);
che
trattandosi di una impugnazione contro una decisione pronunciata in procedura
sommaria (art. 251 lett. a CPC), il termine dell’inoltro del reclamo – da
presentare alla Camera di esecuzione e fallimenti e non alla Camera civile dei
reclami del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG) - è di dieci giorni
(art. 321 cpv. 2 CPC) e non di 30 giorni, come erroneamente indicato dal
giudice di pace nel dispositivo n. 4 della sentenza;
che
dall’errata indicazione dei termini di reclamo la parte istante non ha comunque
patito pregiudizio, avendo essa inoltrato il gravame il 27 maggio 2001, ossia
entro il termine di dieci giorni previsto dall’art. 321 cpv. 2 CPC;
che
la procedura di rigetto dell’opposizione è introdotta mediante istanza (art.
252.
cpv. 1 CPC);
che
se l’istanza non risulta inammissibile o infondata, il giudice dà modo alla controparte
di presentare oralmente o per scritto le proprie osservazioni;
che,
nella fattispecie, il primo giudice ha statuito senza sentire la controparte,
rilevando che la creditrice non solo non ha prodotto il precetto esecutivo,
oggetto della richiesta di rigetto dell’opposizione, ma che la documentazione
da essa esibita con l’istanza non costituisce riconoscimento di debito e,
quindi, valido titolo per l’ottenimento del rigetto provvisorio
dell’opposizione ex art. 82 cpv. 1 LEF;
che
in base all’art. 82 cpv. 1 LEF, se il credito si fonda sopra un riconoscimento
di debito constatato mediante atto pubblico o scrittura privata, il creditore
può chiedere il rigetto provvisorio dell’opposizione;
che
alfine di poter essere considerata un riconoscimento di debito una scrittura
privata deve essere firmata dall’escusso – o da un suo rappresentante – e deve
contenere la volontà di pagare al creditore procedente, senza riserve o
condizioni, un importo di denaro determinato o facilmente determinabile, ritenuto
che il riconoscimento di debito può essere dedotto anche da un insieme di
documenti, se da essi risultano gli elementi necessari (DTF 132 III 480 consid.
4.1
con invii);
che,
nella fattispecie, a giusta ragione il Giudice di pace ha negato tale qualità alla
documentazione prodotta con l’istanza, i bollettini di consegna allegati alle
fatture oggetto della procedura esecutiva, peraltro nemmeno sottoscritti
dall’escusso, se non in una sola occasione (v. doc. F), non facendo comunque
sia riferimento ad alcun prezzo o ad alcuna tariffa ripresa nelle singole
fatture emesse a seguito dei rispettivi interventi di riferimento;
che
la manifesta insufficienza della documentazione prodotta dalla creditrice nel
contesto di una procedura di rigetto provvisorio dell’opposizione ex art. 82
cpv. 1 LEF, a prescindere dalla mancata esibizione del precetto esecutivo
dovuta verosimilmente a una svista (l’istante ha prodotto la domanda di
esecuzione), legittimava pertanto il primo giudice a evadere l’istanza senza
ulteriori formalità, ossia senza sentire la controparte (cfr. CPC Comm,
Trezzini, art. 253 pag. 1122),
che,
tuttavia, egli non avrebbe dovuto stralciare dai ruoli la procedura, ma avrebbe
invece dovuto dichiarare inammissibile, rispettivamente infondata (perciò respingendola)
la domanda;
che
la questione non ha comunque da essere vagliata oltre, il reclamo dovendo
essere dichiarato inammissibile in quanto fondato su supposizioni,
rispettivamente su affermazioni che non trovano alcun riscontro nel fascicolo
processuale, o perfino su documenti prodotti per la prima volta con il gravame
(e quindi irritualmente; cfr. art. 326 cpv. 1 CPC), segnatamente sul precetto
esecutivo e, in particolare, sulle condizioni generali relative alle
prestazioni della ditta istante, norme che in ogni modo non sono di sussidio
nemmeno nell’interpretazione della dicitura in calce ad ogni singola fattura,
secondo cui le reclamazioni sono da effettuare entro 8 giorni;
che
gli oneri processuali relativi al presente giudizio seguono la soccombenza,
ossia sono posti a carico della reclamante (art. 48, 61 cpv. 1 OTLEF e 106
cpv. 1 CPC);
Dispositivo
per questi motivi
pronuncia:
1. Il
reclamo è inammissibile.
2. La
tassa di giustizia e le spese per complessivi fr. 100.-, anticipate dalla
reclamante, sono poste a suo carico.
3. Intimazione
a.
- RE 1, __________;
- CO 1, __________.
Comunicazione
alla Giudicatura de pace del circolo di __________.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d’appello
Il presidente La
segretaria
Giacché il valore litigioso della vertenza, di fr.
1’620.--, non raggiunge il limite di legge di fr. 30'000.–, contro la presente
decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale
federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione, solo se
la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale
(art. 74 cpv. 2 lett. a LTF).
Nello stesso termine è possibile proporre al Tribunale
federale, 1000 Losanna 14, anche ricorso sussidiario in materia costituzionale
(art. 113 e segg. LTF).
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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