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Decisione

14.2011.84

Bollette dell'azienda fornitrice di gas non sono titoli di rigetto definitivo dell'opposizione per espressa disposizione del regolamento che regola i rapporti tra l'Azienda e l'utente

29 luglio 2011Italiano14 min

Source ti.ch

Fatti

A. Con

PE per le esecuzioni ordinarie n. __________ del 17/20 settembre 2010 dell’UE

di Lugano RE 1 ha escusso CO 1 per l’incasso di fr. 76'143.95 oltre interessi

al 5% dal 24 agosto 2010, indicando quale titolo di credito: “Fattura no.

703.406.085 del 12.02.2010 fr. 41'860.55; Fattura no. 703.505.103 del

19.04.2010 fr. 34'263.40; Spese di richiamo fr. 20.00 (cliente no. 1.044.091 –

gas)”.

Interposta

opposizione dall’escussa, la procedente ne ha chiesto il rigetto definitivo

alla Pretura di Lugano.

B. La

procedente fonda la sua pretesa sulla fattura n. 703.406.085 del 12 febbraio 2010

riferita alla fornitura di gas per il periodo dal 17.10.2009 al 26.01.2010

(doc. C) di fr. 41'860.53, sulla fattura n. 703.505.103 del 19 aprile 2010

riferita alla fornitura di gas per il periodo dal 27.01.2010 al 13.04.2010 di

fr. 34'263.40 (doc. D) e “sulla comminatoria di pagamento con prospettata

interruzione della fornitura di gas” (doc. A), mediante la quale, per quanto di

rilevanza nella fattispecie, la procedente ha intimato all’escussa un ultimo

termine di pagamento di 15 giorni, avvertendola che in caso di mancato reclamo

al Consiglio di Stato la comminatoria sarebbe equiparata ad una decisione

giudiziale definitiva ex art. 80 cpv. 2 LEF. La procedente produce pure lo

scritto 25 agosto 2010 dell’escussa nel quale essa dichiara di accettare la

comminatoria e di rinunciare ad interporre ricorso (doc. F).

C. All’udienza

di contraddittorio l’escussa si è opposta all’istanza negando che RE 1 disponga

di un titolo di rigetto definitivo dell’opposizione

L’escussa

contesta che la procedente possa agire quale autorità amministrativa cantonale

al beneficio della disposizione dell’art. 80 cpv. 2 n. 3 LEF. Infatti la

procedente tenterebbe di avvalersi della Legge cantonale sulla

municipalizzazione dei servizi pubblici del 1907 (in seguito: LMSP) malgrado

che la competenza in materia energetica sia ora federale sulla base della Legge

federale dell’energia del 1998 e della Legge federale sull’approvvigionamento

elettrico del 23 marzo 2007. Il mercato energetico svizzero distinguerebbe ora

tra il settore della produzione/trasporto regolato dal diritto pubblico e il

settore della distribuzione/consumo rientrante nel diritto privato e questi

concetti sarebbero stati ripresi dalla Legge cantonale sull’energia del 1994 e

dalla Legge cantonale d’applicazione della legge federale sull’approvvigionamento

elettrico del 2009. Il regolamento per la fornitura di gas (doc. I)

indicherebbe poi chiaramente all’art. 1.1 a p. 3 che nei rapporti tra le parti sono riservate le disposizioni del codice delle obbligazioni, con chiaro

riferimento ad un rapporto di natura privata.

La

diffida (doc. A) indica poi che decorso infruttuosamente il termine assegnato

per il pagamento “ci vedremo costretti, nostro malgrado, ad interrompere le

forniture di gas, energia elettrica e di acqua potabile”. A mente dell’escussa

pertanto, applicandosi il diritto privato, in caso di inadempimento la

procedente avrebbe deciso di recedere dalle forniture ex art. 107 cpv. 2 CO,

con la conseguenza che il rapporto giuridico tra le parti sarebbe stato risolto

ex tunc e dunque sarebbe pure decaduto un titolo per procedere contro

l’escussa.

D. Con sentenza 18 maggio 2011 il Pretore del Distretto di Lugano,

sezione 5, ha respinto l’istanza. Per il primo giudice con la comminatoria di

cui al doc. A l’istante si è avvalsa del diritto di interrompere la propria

prestazione e non ha risolto il contratto in essere. In ogni caso la

risoluzione di un contratto a prestazione continuata avrebbe effetto ex nunc e

non ex tunc.

A

mente del Pretore la comminatoria di cui al doc. A, in assenza di una base

legale, non può essere considerata quale decisione amministrativa ex art. 28

LALEF. Questo perché in forza del Regolamento per la fornitura di gas (doc. I),

la parte istante ha espressamente codificato all’art. 1 che il “Regolamento,

le prescrizioni che ne derivano e le tariffe in vigore come pure qualsiasi

eventuale contratto particolare di fornitura costituiscono le basi giuridiche

delle relazioni tra le RE 1 e i loro utenti” e che “sono riservate le

disposizioni del Codice delle obbligazioni oltre che delle leggi vigenti”.

Inoltre per l’art. 16 del Regolamento contro le decisioni dell’__________

sarebbe dato reclamo secondo le vie del diritto privato e per le contestazioni

di ordine giuridico è competente il Tribunale di Lugano Città.

E. Contro

la sentenza pretorile si è tempestivamente aggravata RE 1. Essa afferma che

attualmente non sarebbe chiaro se all’erogazione di gas sia applicabile la

LMSP. La reclamante evidenzia che dal 1° giugno 2010 sarebbe pendente presso il

Tribunale cantonale amministrativo un ricorso da lei interposto contro una

risoluzione del Consiglio di Stato, nella quale quest’ultimo avrebbe ritenuto

che alla convenzione conclusa tra le RE 1 e il Comune di __________ per la

distribuzione del gas sia applicabile la LMSP, in quanto oggetto del rapporto

tra il Comune e la RE 1 è la concessione di un’azienda pubblica. Se così fosse

anche i rapporti tra l’Azienda e la propria clientela sarebbero retti dal

diritto pubblico ed essa potrebbe emanare una decisione amministrativa e ottenere

il rigetto definitivo giusta l’art. 28 LALEF e 80 LEF.

F. Con

osservazioni 16 giugno 2011 CO 1 si è opposta al gravame, con motivazioni che,

se del caso, saranno riprese in seguito.

Considerato

Considerandi

1.

Premesso

che la decisione impugnata risale al 18 maggio 2011, ossia dopo l’entrata in

vigore (1° gennaio 2011) del Codice di diritto processuale civile svizzero

(Codice di procedura civile, CPC), si pone avantutto la questione di sapere

quali siano le norme procedurali applicabili alla trattazione dell’istanza di

rigetto provvisorio dell’opposizione proposta il 30 settembre 2010. Ora, l’art.

404.

cpv. 1 CPC prevede che fino alla loro conclusone davanti alla giurisdizione

adita, ai procedimenti già pendenti al momento della sua entrata in vigore si

applica il diritto procedurale previgente, segnatamente – come in concreto

avvenuto - la legge cantonale di applicazione della legge federale

sull’esecuzione e sul fallimento del 12 marzo 1997 (in seguito vLALEF) e,

sussidiariamente, in virtù del rinvio disposto dall’art. 25 vLALEF, il Codice

di procedura civile ticinese allora in vigore (CPC-TI).

Stabilita

l’applicabilità del diritto previgente per quanto riguarda la procedura

applicabile davanti al primo giudice, si pone dipoi la questione di sapere

quale sia invece il diritto applicabile al gravame in rassegna. Ora, l’art. 405

cpv. 1 CPC, stabilisce che alle impugnazioni si applica il diritto in vigore al

momento della comunicazione della decisione. Dato che la sentenza impugnata (finale)

risale, come visto, al 18 maggio 2011, la procedura ricorsuale è perciò retta

dal nuovo diritto.

Secondo

l’art. 319 lett. a CPC, sono impugnabili mediante reclamo, tra l’altro, le

decisioni (finali) inappellabili di prima istanza. Tale è il caso per le

decisioni nelle pratiche a tenore della LEF, segnatamente in tema di rigetto

dell’opposizione ex art. 80-84 LEF (cfr. art. 309 lett. b n. 3 CPC). Proposto

il 30 maggio 2011 a fronte di una sentenza emessa in data 18 maggio 2011 e

notificata il 23 maggio 2011 (cfr. indicazioni della

posta “track & trace”), ossia entro il termine di

dieci giorni dalla notificazione della sentenza impugnata (cfr. art. 321 cpv. 2

CPC, trattandosi di procedura sommaria ex art. 251 lett. a CPC), il presente

reclamo è pertanto sotto questo profilo ammissibile.

2.

In

base all’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati, a.

l’applicazione errata del diritto, b. l’accertamento manifestamente errato dei

fatti.

3.

Le decisioni in

materia di rigetto dell’opposizione, in tutte le istanze, vanno pronunciate in

procedura sommaria (art. 25 cifra 2 lett. a vLEF).

3.1

Le norme

cantonali che reggono tale tipo di procedura (nel Ticino: art. 20-28 vLALEF)

devono rispettare la massima dispositiva ("Dispositionsmaxime"), il

principio attitatorio ("Verhandlungsmaxime"), nonché le massime di

celerità e di concentrazione (cfr. Piégai,

La protection du débiteur et des tiers dans le nouveau droit du séquestre, tesi

Losanna 1997, pp. 213 ss ed i rif.). Detto altrimenti il giudice non agisce

d'ufficio, egli esamina solo ciò che è stato allegato e decide unicamente in

base alle prove addotte dalle parti ("quod non est in actis, non est in

mundo") e che possono essere assunte seduta stante

("Beweismittelbeschränkung"), salvo che il fatto allegato sia stato

ammesso o non contestato dalla controparte (Vogel,

Grundriss des Zivilprozessrechts, 6a ed., Berna 1999, n. 24 ad cap. 6).

Il giudice può

accontentarsi della semplice verosimiglianza dei fatti

("Beweisstrengebeschränkung") ed esaminare sommariamente i punti di

diritto ("prima facie cognitio"), nella misura compatibile con

l'esigenza di celerità (cfr. Hohl,

La réalisation du droit et les procédures rapides, tesi Friborgo 1997, n. 453; Gilliéron, Commentaire de la LP, vol.

I, Losanna 1999, n. 23 ad art. 25; Piégai,

op. cit., p. 212). Il giudice apprezza liberamente le prove (art. 20 cpv. 5

vLALEF).

3.2

Il giudice del rigetto accerta d’ufficio, ed in ogni stadio di causa

(quindi pure in sede di appello, e ciò a prescindere dalla presenza delle parti

all’udienza di primo grado e, se presenti, dalle ragioni da loro sostenute: CEF

30.

giugno 1972 in ric. Faoro, Rep. 1972, p. 344, consid. 6; CEF 8 aprile 1974 in ric. De Vittori, Rep. 1975, p. 101), certe questioni, e segnatamente se la documentazione

prodotta costituisce valido titolo di rigetto, se vi è il trinomio di identità

tra, da una parte, l’escutente, l’escusso ed il credito indicati nel precetto

esecutivo e nell’istanza, e, dall’altra, il creditore, il debitore ed il credito

di cui ai documenti prodotti quale titolo di rigetto, e se la concessione del

rigetto sia compatibile con l’ordine pubblico materiale svizzero. Non vale per

queste questioni la limitazione dei mezzi di prova

("Beweismittelbeschränkung", cfr. in materia di exequatur di

decisioni estere, DTF 61 I 278; Staehelin,

Basler Kommentar zum SchKG, Basilea/Ginevra/ Monaco 1998, Vol. I, n. 60

ad art. 80, con rif.), ma il giudice deve fondarsi solo sui documenti prodotti

dalle parti (Gilliéron, op. cit.,

n. 68 ad art. 84) o sulle risultanze delle prove assunte su istanza delle

parti.

4.

4.1

Per

l’art. 80 cpv. 1 vLEF quando un credito posto in esecuzione è fondato su una

sentenza esecutiva il creditore può chiedere in giudizio il rigetto definitivo

dell’opposizione. Una sentenza diviene esecutiva quando è cresciuta in

giudicato (vale a dire: non può più essere impugnata con un rimedio ordinario)

e da essa scaturisce per il debitore un obbligo di pagamento o di prestazione

di garanzia (cfr. Jaeger/Walder/Kull/Kottmann,

Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, vol. I,

4a ed., Zurigo 1997, n. 3 s. ad art. 80; Staehelin,

op. cit., n. 6 ss. ad art. 80; Gilliéron,

op. cit., n. 35 s. e 38 s. ad art. 80; Stücheli,

Die Rechtsöffnung, tesi Zurigo 2000, p. 213 s. e 221 ss).

4.2

L’art.

80.

cpv. 2 n. 3 vLEF parifica a sentenze esecutive entro il territorio cantonale,

le decisioni di autorità amministrative cantonali riguardanti obbligazioni

fondate sul diritto pubblico, quali le imposte, in quanto il diritto cantonale

disponga in tal senso.

4.3

Per l’art. 28 vLALEF “entro il territorio cantonale, sono parificate

alle sentenze esecutive nel senso dell’art. 80 vLEF le decisioni definitive di

autorità amministrative e giudiziarie cantonali, comunali o d’altra natura

riguardanti obbligazioni fondate sul diritto pubblico”.

5.

Nel caso di specie la procedente fonda la

sua pretesa sulla fattura n. 703.406.085 del 12

febbraio 2010 riferita alla fornitura di gas relativamente al periodo dal

17.10.2009

al 26.01.2010 (doc. C) di fr. 41'860.53, sulla fattura n.

703.505.103

del 19 aprile 2010 per la fornitura di gas relativamente al periodo

dal 27.01.2010 al 13.04.2010 di fr. 34'263.40 (doc. D) e “sulla comminatoria di

pagamento con prospettata interruzione della fornitura di gas” (doc. A),

mediante la quale la procedente ha intimato all’escussa un ultimo termine di

pagamento di 15 giorni avvertendola che in caso di mancato reclamo al Consiglio

di Stato la stessa è equiparata ad una decisione giudiziale definitiva ex art.

80.

cpv. 2 vLEF. Queste

decisioni, anche se rimaste senza impugnazione (cfr. doc. F: scritto 25 agosto

2010.

dell’escussa nel quale essa dichiara di accettare la comminatoria e di

rinunciare ad interporre ricorso contro la comminatoria di cui al doc. A), non costituiscono

validi titoli di rigetto definitivo dell’opposizione ex art. 80 vLEF in favore

dell’istante per l’importo oggetto dell’esecuzione oltre agli interessi.

Infatti, sebbene la

distribuzione del gas possa apparire prima facie quale servizio di interesse pubblico

ex art. 1 cpv. 1 LMSP, come correttamente argomentato dal primo giudice, il

Regolamento per la fornitura di gas del 16 giugno 2000 (doc. I), emesso dalla

stessa procedente, statuisce che, premessa l’applicazione dello stesso

regolamento, sono riservate le disposizioni del Codice delle Obbligazioni (art.

1.

cpv. 1) e che contro le decisioni delle __________ è dato reclamo secondo le

vie del diritto privato dandosi per competente il Tribunale di Lugano Città

(art. 16 cpv. 1). In base al Regolamento di cui al doc. I il rapporto

contrattuale che si instaura tra le RE 1 e l’utente è pertanto retto dalle

norme del diritto privato. Non trattandosi di obbligazioni fondate sul diritto

pubblico per espressa disposizione del Regolamento che regola le relazioni tra

l’azienda e l’utente, non vi è spazio per considerare le

fatture di cui ai doc. C e D e la comminatoria di cui al doc. A quali

decisioni definitive di autorità amministrative comunali riguardanti

obbligazioni fondate sul diritto pubblico ex art. 28 vLALEF.

6.

Il

reclamo va quindi respinto.

Tassa

di giustizia, spese processuali e indennità seguono la soccombenza (art. 48, 61

cpv. 1 OTLEF; 106 cpv. 1 CPC).

Per

i quali motivi,

richiamati gli art. 25 n. 2 lett. a, 80 vLEF; 106 cpv. 1, 251, 319

cpv. 1, 320, 321 cpv. 2, 404 cpv. 1, 405 cpv. 1 CPC; 20 cpv. 5, 28 vLALEF; 48,

61.

cpv. 1 OTLEF; 62 cpv. 1 vOTLEF;

pronuncia:

1.

Il

reclamo è respinto.

2.

La tassa di giustizia e le spese processuali

per complessivi fr 550.00 relative alla procedura di reclamo, già anticipate

dalla reclamante, sono poste a suo carico, con l’obbligo di rifondere a CO 1 fr.

400.

- a titolo di indennità.

3.

Intimazione

a:

- __________.

PA 1, __________;

- __________.

PA 2, __________.

Comunicazione

alla Pretura di Lugano, Sezione 5.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale

d’appello

Il presidente Il

segretario

Giacché il valore litigioso della vertenza è di fr.

76'143.95, contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in

materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla

notificazione (art. 72 e segg. LTF).

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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