14.2011.85
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28 luglio 2011Italiano24 min
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Numero d'incarto:
14.2011.85
Data decisione, Autorità:
28.07.2011, CEF
Titolo:
Opposiz. a sequestro: legittimazione a ricorrere dell'escusso - passaggio di proprietà al terzo del bene sequestrato considerato non effettivo - per il trasferimento di proprietà di un oggetto mobile diventa determinante il trasferimento del possesso
BENE DI TERZI
ESECUZIONE PER DEBITI E FALLIMENTO
INTERESSE DEGNO DI PROTEZIONE
LEGITTIMAZIONE DEL RICORRENTE
OPPOSIZIONE AL DECRETO DI SEQUESTRO
RECLAMO
art. 714 cpv. 1 CC
art. 59 cpv. 1 CPC
art. 59 cpv. 2 let. a CPC
art. 251 let. a CPC
art. 309 let. b cf. 6 CPC
art. 319 let. a CPC
art. 272 cpv. 1 cf. 3 LEF
art. 278 LEF
art. 278 cpv. 1 LEF
art. 278 cpv. 3 LEF
Incarto n.
14.2011.85
Lugano
28 luglio
2011
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Pellegrini, presidente,
Walser e Bozzini
segretaria:
Locatelli, vicecancelliera
statuendo sulla causa a procedura sommaria in materia
di sequestro (SO.2011.382 della Pretura __________) promossa con opposizione 7
aprile 2011 da
RE 1
(patrocinato dall' PA 1 )
contro
il sequestro 30
marzo 2011 (SO.2011.344) (n° __________) richiesto nei suoi confronti da
CO 1
CO 2
(patrocinati dall' PA 2 )
in cui il Pretore aggiunto __________, con decisione
17 maggio 2011, ha respinto l'opposizione confermando di conseguenza il
sequestro, tasse, spese e ripetibili a carico dell'opponente;
reclamante RE 1 con allegato 30 maggio 2011, in cui postula la riforma del giudizio impugnato nel senso di accogliere l'opposizione e
annullare quindi il sequestro, tassa di giustizia, spese e ripetibili a carico
di CO 1 e CO 2;
lette le osservazioni 17 giugno 2011 con cui i
sequestranti propongono la reiezione del reclamo, protestate tasse, spese e
ripetibili;
esaminati gli atti;
ritenuto
in fatto: A. Con istanza 30 marzo 2011 diretta contro RE 1, CO 1 e la moglie CO
2 hanno chiesto al Pretore __________, in base all'art. 271 cpv. 1 n. 4 LEF, di
porre sotto sequestro il “veicolo __________ targato __________ attualmente
custodito presso il magazzino del Garage __________, __________, __________, e
di proprietà del signor RE 1”, il tutto fino a concorrenza dell'importo di fr.
275'000.– e interessi del 5% dal 1° maggio 2010.
B. I
sequestranti hanno spiegato di avere acquistato, in ragione di 1/2 ciascuno e con
contratto di compravendita immobiliare 8 agosto 2007 (rogato con atto n. __________
del notaio __________, __________), dal promotore RE 1 e con esso da __________,
__________, __________ e __________, la PPP n. __________ (quota di
comproprietà 55/1000) del fondo base n. __________ RFD __________, presso il
Condominio __________. L'immissione in possesso risale ad agosto 2007. Nei
successivi mesi e anni, l'immobile ha cominciato a presentare una serie di gravi
difetti anche strutturali che hanno, fra l'altro e ad esempio, comportato lo staccamento
di lastre di granito dalle facciate e la fessurazione della vasca piscina. Questi
difetti sono stati oggetto di una causa di prova a futura memoria davanti alla
Pretura __________ (inc. n. DI.2010.84/ 85), avviata dalla Comunione dei
condomini dell'immobile e, singolarmente, dai suoi membri. Dal relativo rapporto
peritale 31 maggio 2010 dell'ing. __________, il preventivo di massima per le
opere di risanamento dell'immobile stabiliva in almeno fr. 2'408'000.– (+/-
20%) il costo complessivo. Il preventivo finale del 14 marzo 2011 elaborato dallo
studio d'ingegneria __________, stimava in fr. 4'524'567.– il costo massimo necessario
per l'eliminazione di tutti i danni, cui bisognava aggiungere fr. 420'000.– di onorari
e imprevisti. La quota parte a carico dei sequestranti, proprietari di una PPP di
55/1000, assommava così a fr. 275'000.– (fr. 5'000'000.– x 55/1000) cifra corrispondente
al minor valore del loro appartamento.
C. Il
30 marzo 2011, il Pretore aggiunto __________ ha decretato il sequestro così
come richiesto.
D. Il 7
aprile 2011 RE 1 ha formulato opposizione al citato decreto di sequestro,
contestando esistenza del credito, causa di sequestro e beni da sequestrare ed
evidenziando che la vettura, accidentata, era stata ceduta in proprietà a terzi
il 28 marzo 2011. Al contraddittorio del 13 maggio 2011 l'opponente ha ribadito i suoi argomenti, indicando -così richiesto dal Pretore aggiunto- il
valore di causa in fr. 35'000.–, cifra di stima del veicolo accidentato. A
detta dei sequestranti invece, non era affatto dimostrato che l'auto era stata
venduta a terzi, tesi questa fondata su documenti simulati e non attendibili. Il
preteso acquirente __________, non si era attivato né con azioni di
rivendicazioni né opponendosi al sequestro. La vettura risultava ancora immatricolata
a nome di RE 1. E, per legge, la vendita dell'auto imponeva la riconsegna di targhe
e del certificato d'immatricolazione. In concreto, la dichiarazione agli atti quale
doc. A era falsa visto che, accidentata com'era, l'auto non avrebbe comunque potuto
essere immatricolata da un nuovo proprietario. In definitiva, i documenti
prodotti non erano altro che un vano tentativo volto a evitare il sequestro,
insufficienti ad avvalorare la tesi secondo cui l'opponente non era più proprietario
dell'auto.
L'opponente,
confermato il suo punto di vista, ha ribadito che la documentazione allegata
rendeva verosimile il passaggio di proprietà. In quanto non più proprietario
del veicolo accidentato, la sua legittimazione a opporsi al sequestro si
fondava sul contratto di vendita che lo legava all'acquirente __________. Il trasferimento
di proprietà non era ancora stato registrato dal competente ufficio
immatricolazione, per effetto del sequestro in vigore. Ad ogni modo la dichiarazione
di vendita non era falsa e, come si poteva evincere dal prezzo pattuito, mirava
a vendere la “carcassa” di quello che era stato il suo veicolo. Ad un
esame limitato alla verosimiglianza, egli aveva sufficientemente provato di non
più essere proprietario del bene sequestrato. Per il resto, spettava semmai all'acquirente
espletare le formalità necessarie per immatricolare quel veicolo. In duplica i
sequestranti, preso atto che l'auto era ancora immatricolata a nome
dell'opponente, hanno rilevato che non vi era la prova che la “dichiarazione
di vendita” (doc. B) fosse stata firmata il 28 marzo 2011, e non dopo. Mancavano
poi indicazioni sul prezzo di vendita, di modo che la stessa non poteva nemmeno
essere considerata alla stregua di un formale contratto di compravendita. Il bonifico
bancario (doc. C) di Euro 30'000.– era stato effettuato da una società di cui
nulla era dato di sapere e che nemmeno poteva essere collegata all'acquirente __________:
la stessa anzi, poteva addirittura appartenere allo stesso opponente. Ciò posto
l'asserito contratto di vendita risultava per finire nullo e simulato. Trattandosi
di oggetto mobile, il passaggio di proprietà seguiva infine quello del possesso,
che in concreto non c'era stato.
E. Con
sentenza 17 maggio 2011 il Pretore aggiunto __________ ha respinto
l'opposizione e confermato il sequestro. Titolo, importo del credito e causa
del sequestro erano verosimili in quanto le relative censure non erano mai
state sostanziate. Di fatto, l'opponente si era limitato a sostenere di non
essere più proprietario del veicolo sequestrato poiché il 28 marzo 2011 -quindi
prima della pronuncia di quel provvedimento- era stato venduto a __________. Tuttavia,
il certificato di cui al doc. A non era altro che una semplice dichiarazione di
parte che non permetteva di sapere se e quanto era già stata trasmessa al
competente ufficio. La dichiarazione di vendita di cui al doc. B poi, firmata anche
dal preteso acquirente, non indicava prezzo e data riferiti al passaggio di
proprietà. Nessun documento dell'opponente specificava inoltre che l'auto era
danneggiata a seguito dell'incidente di circolazione avvenuto pochi giorni
prima. Peraltro, davanti all'ufficio incaricato di eseguire il sequestro,
l'opponente non aveva mai preteso che il veicolo apparteneva a terzi, lasciando
che fosse così dato avvio a eventuali procedure di rivendicazione ex art. 106
segg. LEF. Dal verbale di sequestro emergeva per contro che la carcassa dell'auto
portava ancora la targa rilasciata all'opponente. Il possesso sul veicolo, che
dal giorno dell'incidente era sempre rimasto depositato in Ticino, non era mai
passato all'acquirente. Nulla poi era dato di sapere sui modi con cui era stato
pattuito il prezzo di Euro 30'000.– e sul perché l'acquirente era disposto a versare
tale cifra per una carcassa d'auto mai vista. Il versamento via bonifico
bancario, eseguito il 30 marzo 2011 -giorno del sequestro- proveniva da una
società di cui nulla era dato di sapere, e la relativa firma non coincideva nemmeno
con quella dell'acquirente __________. Alla luce di tutto ciò, nel momento di
emettere il decreto di sequestro, era senz'altro più verosimile che il veicolo
accidentato apparteneva ancora all'opponente.
F. Con
il presente reclamo 30 maggio 2011 RE 1 chiede di accogliere l'opposizione e
annullare il sequestro. Per l'opponente bisognava procedere con un
apprezzamento d'assieme dei documenti da lui prodotti e non -come il Pretore
aggiunto- analizzarli singolarmente. L'ordine di bonifico bancario (doc. C) indicava
in modo esplicito l'acquisto di un'auto __________. Mentre era irrilevante che il
pagamento provenisse da una società e non dall'acquirente __________ visto che la
dichiarazione di vendita (doc. B), sottoscritta da quest'ultimo e dall'opponente,
provava il passaggio di proprietà sull'auto. L'importanza di tale documento era
dimostrata dal fatto che le competenti autorità imponevano che lo stesso
accompagnasse il certificato di cui al doc. A, il quale, seppur non ancora
spedito, comprovava la preesistente intenzione dell'opponente di alienare quel
veicolo. Per il resto, un'eventuale nuova immatricolazione presupponeva la
revoca del sequestro e dipendeva inoltre dalla volontà dell'acquirente: che la
carcassa recasse la targa rilasciata all'opponente, era quindi senza importanza,
fermo restando che l'acquirente poteva anche limitarsi a venderne i pezzi. Il
prezzo di vendita pattuito (Euro 30'000.–) attestava che si trattava di un'auto
accidentata sì, ma comunque di lusso di cui l'acquirente aveva visionato le
foto. L'ordine di pagamento era datato 28 marzo 2011, giorno della stipulazione
del contratto. Con il trasferimento del possesso infine, avvenuto con la consegna
della chiave di riserva, il terzo ne era diventato a tutti gli effetti proprietario.
Quale bene di un terzo pertanto, il decreto di sequestro doveva essere
annullato.
Delle
osservazioni dei sequestranti, che si oppongono al reclamo si dirà, se
necessario, nel seguito.
in diritto: 1. La decisione del giudice del sequestro -sia essa di annullamento
o di conferma del sequestro (cfr. Reiser,
Basler Kommentar zum SchKG, vol. II, 2a ed., Basilea 2010, n. 44-45
ad art. 278)- che statuisce sull'opposizione (ai sensi dell'art. 278 cpv. 1
LEF) interposta dal debitore destinatario del sequestro o da un terzo, può
essere impugnata entro dieci giorni davanti all'autorità giudiziaria superiore
(art. 278 cpv. 3 secondo periodo LEF), nel Cantone Ticino la Camera di
esecuzione e fallimenti, con il rimedio del reclamo a prescindere dal valore
litigioso (art. 48 lett. e n. 1 LOG, nonché art. 309 lett. b n. 6 e 319 lett. a
CPC). L'autorità superiore deve verificare -sulla base delle allegazioni e dei
documenti prodotti dalle parti- se nel caso concreto in relazione al
realizzarsi delle condizioni del sequestro addotte dal creditore -e contestate
dalla controparte- è raggiunto il grado di verosimiglianza necessario per
mantenere il provvedimento conservativo, atteso che in caso negativo annullerà
la decisione del giudice di prime cure che ha confermato il sequestro,
rispettivamente confermerà la decisione che lo ha annullato, riservate soluzioni
intermedie (Amonn/ Walther, Grundriss
des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, 8a ed., Berna 2008, n. 74
ad § 51; Reeb, Les mesures
provisoires dans la procédure de poursuite, in: ZSR 1997/II, pag. 482).
2. Il
termine per l'inoltro del reclamo è di dieci giorni (art. 321 cpv. 2 CPC).
Eventuali osservazioni al reclamo devono poi ossequiare un medesimo termine di
dieci giorni (art. 322 cpv. 2 CPC).
In concreto, proposto il 30 maggio 2011 avverso la sentenza 17
maggio 2011 intimata il successivo 19 maggio e notificata il giorno 20 maggio
2011, il reclamo rispetta senz'altro il termine di dieci giorni ed è quindi
ammissibile. Ai sequestranti, il ricorso è invece stato intimato il 6 giugno
2011 e notificato il giorno dopo: di conseguenza, inviate il 17 giugno 2011, anche
le osservazioni sono tempestive ed ammissibili.
3. Le decisioni in materia di sequestro, in tutte le istanze, sottostanno
alla procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), in cui vigono la massima
dispositiva, il principio attitatorio nonché le massime di celerità e di
concentrazione (art. 55 e 58 CPC; Piégai,
La protection du débiteur et des tiers dans le nouveau droit du séquestre, tesi
Losanna 1997, pag. 213 seg. con rif.; Artho
von Gunten, Die Arresteinsprache, tesi Zurigo 2001, pag. 73 segg.).
Detto altrimenti, il giudice non agisce d'ufficio, esamina solo ciò che è stato
allegato e decide unicamente in base alle prove addotte dalle parti e che
possono essere assunte seduta stante, salvo che il fatto allegato sia stato
ammesso o non contestato dalla controparte non contumace o sia notorio (art.
150 cpv. 1, 151 e 254 CPC; Vogel/Spühler,
Grundriss des Zivilprozessrechts, 8a ed., Berna 2006, n. 24
ad cap. 6 e n. 12 ad cap. 10).
Il
giudice può accontentarsi della semplice verosimiglianza dei fatti ed esaminare
sommariamente i punti di diritto nella misura compatibile con l'esigenza di
celerità (art. 272 cpv. 1 LEF; Hohl,
La réalisation du droit et les procédures rapides, tesi Friborgo 1997, n. 453; Piégai, op. cit., pag. 212; Artho von Gunten, op. cit., pag. 85
segg.; Gilliéron, Commentaire de
la LP, vol. IV, Losanna 2003, n. 10-15 ad art. 272). Il giudice apprezza
liberamente le prove (art. 157 CPC).
Inoltre,
Fatti
i principi di celerità e di concentrazione impongono in particolare alle parti
alte esigenze di motivazione per poter giungere a un giudizio sollecito. Esse
devono sostanziare le loro tesi con riferimenti puntuali e d'immediato
riscontro nei documenti (o, eccezionalmente, nelle altre prove) che considerano
determinanti.
4. Giusta
l'art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati:
a. l'applicazione errata del diritto;
b. l'accertamento
manifestamente errato dei fatti.
In
concreto, il reclamante non invoca alcuna specifica norma giuridica. Reputa tuttavia
di avere reso verosimile il passaggio di proprietà dell'auto -per intervenuta
vendita precedente il decreto di sequestro- sulla base dei tre documenti
prodotti (doc. A, B e C). Rimprovera in particolare al Pretore aggiunto di non
avere ponderato, nell'insieme, le risultanze di cui gli stessi davano
riscontro.
5. La legittimazione per ricorrere e quindi l'interesse a ricorrere,
costituiscono un presupposto processuale che il giudice deve esaminare
d'ufficio (Hohl, Procédure
civile, vol. II, Berna 2001, n. 2974 seg. e 2993). L'art. 59 cpv. 1 e cpv. 2
lett. a CPC consente al giudice di entrare nel merito dell'azione o
dell'istanza solo se sono dati i presupposti processuali, fra cui appunto
l'interesse degno di protezione dell'attore o dell'istante (Tappy, Les voies de droit du nouveau
Code de procédure civile, in: JdT 2010 III 115 segg. e, con riferimento alla
procedura di reclamo, pag. 152 che rinvia alla pag. 128; Gehri, Basler Kommentar, Schweizerische
Zivilprozessordnung; Basilea 2010, n. 5 segg. ad art. 59). In assenza di un
interesse degno di protezione -che può venir meno anche in un secondo tempo-
egli emanerà una decisione di non entrata in materia (Gehri, op .cit., n. 3 seg. ad art. 59 e n. 11 segg. ad art.
60). L'esame d'ufficio non esonera le parti dall'allegare i fatti e addurre
prove a sostegno di un preteso difetto di presupposto processuale, fermo
restando che indipendentemente da ciò, il giudice è nondimeno obbligato a considerare
circostanze a lui note e che sono d'impedimento a quell'azione o a
quell'istanza (Gehri, op. cit.,
n. 10 ad art. 60).
L'esigenza
di un interesse vale anche per l'opposizione al sequestro -l'art. 278 cpv. 1
precisa che l'opponente deve essere “toccato nei suoi diritti”- e per il
ricorso contro la decisione su opposizione ai sensi dell'art. 278 cpv. 3 LEF (Gasser, Das Abwehrdispositiv der Arrestbetroffenen
nach revidiertem SchKG, in: ZBJV 1994, pag. 603 ad 3a; Reiser, op. cit., n. 20 ad art. 278; Artho von Gunten, op. cit., pag. 21 seg. e pag. 148 seg. ad
1.3). Nella misura in cui il debitore è il destinatario del sequestro, la
legittimazione ad interporre opposizione e ad impugnare la decisione su
opposizione deve essergli riconosciuta (Gasser,
op. cit., pag. 604 ad c e 615 ad c; Amonn/Walther,
op. cit., n. 65 ad § 51; Jaeger/Walder/Kull/Kottmann,
Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, vol. II, 4a ed., Zurigo
1999, n. 6 e 25 ad art. 278; Stoffel,
Le séquestre, in: La LP révisée, collana CEDIDAC, vol. 35, Losanna 1997, p. 287 ad B.1 e 291 ad 4; Reiser, op. cit., n. 21 e 44 ad art.
278; Dallèves, Le séquestre, FJS
n. 740, Ginevra 1999, p. 22 ad 2). Ciò non toglie che non è legittimato a
interporre opposizione al decreto di sequestro, l'escusso che non rende
perlomeno verosimile di essere pregiudicato nei propri interessi allorquando il
provvedimento colpisce diritti patrimoniali di un terzo (Gilliéron, op. cit., n. 54 ad art. 278
con riferimenti a DTF 114 Ia 383, consid. 2c; CEF 12 settembre 2007
[14.2007.33], consid. 4; 12 settembre 2007 [14.2007.32], consid. 4; 26 gennaio
2005 [14.2004.109], consid. 3; 17 dicembre 2004 [14.2004.17], consid. 4.3; 9
gennaio 2004 [14.2003.80/81], consid. 5.2 e 5.3; 10 ottobre 2003 [14.2003.64],
consid. 1.5). Per il resto, spetterà semmai al terzo che si reputa “toccato”
dal sequestro il privilegio di agire a tutela dei propri diritti, avvalendosi
dello strumento dell'opposizione (sulla delimitazione per la legittimazione dei
terzi, da ultimo: CEF, 18 giugno 2010 [14.2010.40]).
6. In
concreto, il reclamante è pacificamente il destinatario del sequestro in esame.
Ed è proprio su questa circostanza che egli fonda la sua legittimazione a
ricorrere (reclamo, pag. 2). Invero, davanti a questa Camera, egli torna altresì
a ribadire di non essere più il legittimo proprietario dell'auto sequestrata e
che si trova depositata presso il Garage __________ in quanto, prima ancora che
fosse emesso il decreto di sequestro, l'aveva venduta a un terzo (reclamo, pag.
2). L'argomento appare in sé contraddittorio visto e considerato che, nella
misura in cui persevera nel sostenere che quel bene appartiene a un terzo, egli
non rende verosimile il pregiudizio di propri interessi (CEF, 18 giugno 2010
[14.2010.40] consid. 2.1). Di modo che, questo escluderebbe un suo interesse
legittimo a ricorrere, con la conseguenza che il reclamo sarebbe finanche
irricevibile.
Resta
nondimeno il fatto che per il Pretore, il veicolo sequestrato apparteneva
all'opponente e che -a differenza di quanto da lui preteso- dal fascicolo
processuale non emergevano elementi per considerare effettivo l'asserito passaggio
di proprietà dell'auto da lui a __________ (sentenza impugnata, pag. 5). Come
si avrà modo di spiegare oltre, questa Camera reputa tale conclusione
sostenibile (sotto, consid. 12). Alla luce di tutto ciò, anche se per altri
motivi rispetto a quelli addotti dal reclamante, al debitore escusso va pertanto
senz'altro riconosciuta la legittimazione a ricorrere in materia di opposizione
al sequestro in esame.
7. Giusta
l'art. 272 cpv. 1 LEF, il sequestro viene
concesso dal giudice del luogo in
cui si trovano i beni, purché il creditore renda verosimile l'esistenza:
1. del credito;
Considerandi
2.
di una causa di sequestro;
3.
di beni appartenenti al debitore.
In concreto,
controversa è (ed era) l'appartenenza dei beni al debitore sequestrato e qui opponente,
conclusione che egli contesta.
Appartenenza
dei beni al debitore sequestrato
8.
Il
sequestro può colpire soltanto beni di proprietà del debitore rispettivamente
crediti di cui egli è titolare (art. 272 cpv. 1 n. 3 LEF; DTF 105 III 112),
atteso che per costante giurisprudenza del Tribunale federale determinante è in
linea di principio la realtà giuridica e non quella economica (DTF 107 III 104
consid. 1; Amonn/Walther, op.
cit., n. 7 ad § 51): sono quindi esclusi dal sequestro, in quanto considerati
beni di terzi, tutti quelli che secondo le regole del diritto civile
appartengono ad una persona fisica o giuridica diversa dal debitore sequestrato
(DTF 106 III 89, 105 III 112). Soltanto in casi eccezionali si può tenere conto
dell'identità economica fra il debitore escusso e il terzo (DTF 105 III
112-113, 102 III 165 segg.). Pertanto, nella misura in cui i beni di cui è
chiesto il sequestro si trovino in possesso di un terzo o figurino a nome di un
terzo, il creditore sequestrante deve rendere verosimile che quei beni
appartengono in realtà al debitore sequestrato (art. 272 cpv. 1 n. 3 LEF; Messaggio concernente la revisione
della LEF dell'8 maggio 1991, in: FF 1991 III pag. 119; Stoffel, Basler Kommentar zum SchKG, vol. II, 2a
ed., Basilea 2010, n. 53-55 ad art. 271 LEF e n. 31-33 ad art. 272 LEF), oppure che essi sono stati trasferiti al terzo con un atto
manifestamente abusivo (art. 2 cpv. 2 CC) o comunque revocabile (art. 285 segg.
LEF) tendente a danneggiare i creditori o favorirne alcuni a scapito di altri (CEF
18.
ottobre 2005, [14.05.67], consid. 3.4).
9.
Il
reclamante considera anzitutto provata la verosimiglianza della sua tesi,
quindi che la proprietà dell'auto accidentata sia passata a un terzo -e meglio
tale __________, residente __________- sulla base dei documenti da lei prodotti
quali doc. A, B e C. Rimprovera segnatamente al Pretore aggiunto di non avere
tenuto conto nel loro complesso di quanto emergeva dagli stessi (reclamo, pag.
3.
n. 2). A torto.
Il
Pretore aggiunto ha dapprima appurato che, quantomeno fino al 28 marzo 2011, la
titolarità dell'opponente su quel veicolo non era controversa, per poi
affrontare l'esame delle obiezioni da lui sollevate alla luce dei riscontri che
emergevano dal fascicolo processuale (sentenza impugnata, pag. 3 segg.). In
merito al doc. A, designato quale “certificat de vente ou de cession d'un
véhicule d'occasion” del 28 marzo 2011 e firmato dal solo opponente, il
Pretore aggiunto ha rilevato che si trattava di una dichiarazione di parte
senza attestazione ufficiale, di cui pertanto non era dato di sapere se era in
effetti già stata consegnata alle competenti autorità (sentenza impugnata, pag.
3.
in basso). Ciò posto, invano il reclamante obietta che il certificato era pronto
per essere inviato, che era così evidente la sua volontà di alienare il veicolo,
che il sequestro soltanto ne bloccava l'invio e che il passaggio di proprietà non
era l'immatricolazione, decisione quest'ultima che spettava al solo acquirente
(reclamo, pag. 3/4 n. 2). Nella misura in cui egli medesimo conferma che quel
documento non è mai stato spedito a causa del sequestro, l'interessato non fa
altro che confermare la conclusione pretorile. Per il resto, si può certo
condividere la tesi secondo cui il passaggio di proprietà su un veicolo
prescinde dalle eventuali formalità di immatricolazione poste in atto dal nuovo
acquirente (cfr. anche reclamo, pag. 4 n. 2). Nondimeno, la mera intenzione a
vendere non è un requisito sufficiente a determinare -come lascia sottintendere
l'interessato- il trasferimento di proprietà di un oggetto mobile, considerato
che l'art. 714 cpv. 1 CC sancisce la necessità del trasferimento del possesso (Schwander, Basler Kommentar zum ZGB II,
2a ed., Basilea 2003, n. 5 ad art. 714; Steinauer, Les droits réels, vol. II, 2a ed., Berna
1994, n. 2013 segg. ad §57).
D'altra
parte poi il reclamate nemmeno contesta che -come accertato dal Pretore
aggiunto- il doc. B, ossia la “Déclaration de vente – __________” pure
datata 28 marzo 2011 e firmata dall'opponente quale venditore e da __________
in veste di acquirente, nulla indichi riguardo al prezzo di vendita. Invero,
l'interessato evidenzia che con tale dichiarazione le parti hanno confermato il
relativo ordine di pagamento prodotto quale doc. C che, poiché indicava la
vendita dell'auto, concerneva il passaggio di proprietà a quell'acquirente
(reclamo, pag. 3 n. 2). L'argomento è tuttavia fuorviante e pretestuoso. Laddove
non contesta l'assenza di elementi sul prezzo, egli non rende verosimile che il
documento in questione sia qualificabile quale contratto obbligatorio di
compravendita, condizione necessaria questa per il trasferimento della
proprietà (Schwander, op. cit.,
n. 3 ad art. 714; Steinauer, op.
cit., n. 2010 segg. ad §57). D'altro canto e come egli stesso ammette (reclamo,
pag. 5 n. 4), non è il versamento in sé a rendere effettivo il passaggio di
proprietà, ma bensì -come già ricordato- il trasferimento del possesso (art.
714.
cpv. 1 CC: Schwander, op.
cit., n. 7 ad art. 714; Steinauer, op.
cit., n. 2018 ad §57). Di modo che, a un esame limitato alla verosimiglianza,
diventa così inutile determinarsi sulla rilevanza del pagamento eseguito da una
società terza e non riconducibile all'acquirente, che -a differenza del Pretore
aggiunto- il reclamante non reputa tale (reclamo, pag. 3 n. 2).
10.
Il
Pretore aggiunto ha ancora rilevato che il veicolo era stato danneggiato a
seguito di un incidente stradale, che in sede d'udienza l'opponente medesimo aveva
parlato di una “carcassa” e che, nel verbale di sequestro, l'ufficio
esecuzioni aveva dato atto di questo suo stato “accidentato”: tuttavia,
il primo giudice ha rilevato pure che nessuno dei documenti prodotti
dall'opponente recava indicazioni in tal senso (sentenza impugnata, pag. 4). Ora,
come tale, il reclamante non contesta questo accertamento. Certo, egli sostiene
che per le parti alla compravendita dell'auto era ben chiaro che si trattava di
un veicolo accidentato visto che l'importo di Euro 30'000.– teneva conto del
suo stato attuale e che, in origine, si trattava comunque di una macchina di
lusso, tant'è che i procedenti ne avevano appunto chiesto il sequestro
(reclamo, pag. 4 n. 3). Sia come sia, ai fini del presente giudizio limitato a
un esame di verosimiglianza la critica non ha portata pratica. Si è detto (sopra,
consid. 9) che il passaggio di proprietà si perfeziona con il trasferimento del
possesso (art. 714 cpv. 1 CC), che come si avrà modo di vedere in seguito non è
stato reso verosimile (sotto, consid. 12). Da questo punto di vista quindi, la pretesa
valida stipulazione del contratto obbligatorio che ne è alla base (Schwander, op. cit., n. 2 ad art. 714),
non basterebbe comunque. La censura va così disattesa.
11.
Il reclamante
rimprovera al Pretore aggiunto di avere considerato che il pagamento effettivo
era avvenuto il 30 marzo 2011, giorno in cui era stato decretato il sequestro
dell'auto, e non già il 28 marzo 2011 (reclamo, pag. 5 n. 4). L'argomento
appare di per sé infondato, visto che -come stabilito dal primo giudice
(sentenza impugnata, pag. 4)- l'ordine in questione, pur datato 28 marzo 2011,
precisa che quell'importo doveva essere versato con valuta 30 marzo 2011 (doc. C
pag. 1), giorno in cui era appunto avvenuto l'accredito (doc. C pag. 2). Di
modo che, al riguardo, il reclamo va ancora una volta respinto. Per il resto,
si aggiunga che -come visto (sopra, consid. 9)- non è il pagamento del prezzo
d'acquisto a determinare il trasferimento di proprietà su un oggetto mobile.
12.
Il
reclamante, rileva infine che l'acquirente aveva avuto modo di visionare le
foto dell'auto accidentata, che pertanto l'acquisto era intervenuto con piena
coscienza di causa e che, soprattutto, il trasferimento del possesso dell'auto
era avvenuto consegnando a lui la chiave di riserva il giorno in cui i
documenti prodotti erano stati sottoscritti, prima dell'ordine di pagamento
(reclamo, pag. 5 n. 5). Si tratta però di allegazioni di parte del tutto
generiche, che non sono confortate da riferimenti puntuali ed oggettivi e
quindi non trovano alcun riscontro nel fascicolo processuale: prova ne è che il
reclamante medesimo non rinvia ad alcun documento. D'altra parte poi, l'interessato
non contesta nemmeno l'asserita mancata consegna dell'auto (reclamo, pag. 5 n.
5.
ad initio) constatata dal Pretore aggiunto (sentenza impugnata, pag. 4). A
fronte di ciò, e diversamente da quanto ne desume il ricorrente (reclamo, pag.
5.
n. 6), il trasferimento di possesso dell'auto -e quindi anche il preteso e
conseguente trasferimento di proprietà- non risulta affatto verosimile. Allo
stadio attuale e alla luce delle risultanze agli atti, è per contro ben più
attendibile e pertinente la tesi dei sequestranti che riconducono all'opponente
la proprietà sull'auto.
13.
La
sentenza impugnata va di conseguenza confermata, mentre il reclamo va respinto poiché
infondato. La tassa di giustizia (art. 48, 61 cpv. 1 e OTLEF) e le spese (art.
105.
cpv. 1 CPC) insieme alle ripetibili (art. 105 cpv. 2 CPC), seguono la
soccombenza del reclamante (art. 106 cpv. 1 CPC).
Motivi per i quali
richiamati
gli art. 271 segg. LEF, art. 105 e 106 cpv. 1, 251 lett. a, 319 segg. CPC, art.
48.
e 61 cpv. 1 OTLEF e il Regolamento sulle ripetibili;
pronuncia: 1. Il reclamo è respinto.
2.
La
tassa di giustizia di complessivi fr. 500.–, già anticipata dal reclamante,
resta a suo carico con l'obbligo di rifondere a CO 1, __________, e CO 2, __________,
in solido fra di loro, fr. 600.– per ripetibili.
3.
Intimazione:
– PA 1 __________;
– PA
2, __________.
Comunicazione
alla Pretura __________.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d’appello
Il presidente La
segretaria
Trattandosi di misura cautelare, e ritenuto che il
valore litigioso della vertenza va stabilito in fr. 35'000.–, contro la
presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al
Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione
(art. 72 e segg. LTF), con la limitazione di cui all'art. 98 LTF.
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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