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14.2011.85

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

28 luglio 2011Italiano24 min

Source ti.ch

Fatti

i principi di celerità e di concentrazione impongono in particolare alle parti

alte esigenze di motivazione per poter giungere a un giudizio sollecito. Esse

devono sostanziare le loro tesi con riferimenti puntuali e d'immediato

riscontro nei documenti (o, eccezionalmente, nelle altre prove) che considerano

determinanti.

4. Giusta

l'art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati:

a. l'applicazione errata del diritto;

b. l'accertamento

manifestamente errato dei fatti.

In

concreto, il reclamante non invoca alcuna specifica norma giuridica. Reputa tuttavia

di avere reso verosimile il passaggio di proprietà dell'auto -per intervenuta

vendita precedente il decreto di sequestro- sulla base dei tre documenti

prodotti (doc. A, B e C). Rimprovera in particolare al Pretore aggiunto di non

avere ponderato, nell'insieme, le risultanze di cui gli stessi davano

riscontro.

5. La legittimazione per ricorrere e quindi l'interesse a ricorrere,

costituiscono un presupposto processuale che il giudice deve esaminare

d'ufficio (Hohl, Procédure

civile, vol. II, Berna 2001, n. 2974 seg. e 2993). L'art. 59 cpv. 1 e cpv. 2

lett. a CPC consente al giudice di entrare nel merito dell'azione o

dell'istanza solo se sono dati i presupposti processuali, fra cui appunto

l'interesse degno di protezione dell'attore o dell'istante (Tappy, Les voies de droit du nouveau

Code de procédure civile, in: JdT 2010 III 115 segg. e, con riferimento alla

procedura di reclamo, pag. 152 che rinvia alla pag. 128; Gehri, Basler Kommentar, Schweizerische

Zivilprozessordnung; Basilea 2010, n. 5 segg. ad art. 59). In assenza di un

interesse degno di protezione -che può venir meno anche in un secondo tempo-

egli emanerà una decisione di non entrata in materia (Gehri, op .cit., n. 3 seg. ad art. 59 e n. 11 segg. ad art.

60). L'esame d'ufficio non esonera le parti dall'allegare i fatti e addurre

prove a sostegno di un preteso difetto di presupposto processuale, fermo

restando che indipendentemente da ciò, il giudice è nondimeno obbligato a considerare

circostanze a lui note e che sono d'impedimento a quell'azione o a

quell'istanza (Gehri, op. cit.,

n. 10 ad art. 60).

L'esigenza

di un interesse vale anche per l'opposizione al sequestro -l'art. 278 cpv. 1

precisa che l'opponente deve essere “toccato nei suoi diritti”- e per il

ricorso contro la decisione su opposizione ai sensi dell'art. 278 cpv. 3 LEF (Gasser, Das Abwehrdispositiv der Arrestbetroffenen

nach revidiertem SchKG, in: ZBJV 1994, pag. 603 ad 3a; Reiser, op. cit., n. 20 ad art. 278; Artho von Gunten, op. cit., pag. 21 seg. e pag. 148 seg. ad

1.3). Nella misura in cui il debitore è il destinatario del sequestro, la

legittimazione ad interporre opposizione e ad impugnare la decisione su

opposizione deve essergli riconosciuta (Gasser,

op. cit., pag. 604 ad c e 615 ad c; Amonn/Walther,

op. cit., n. 65 ad § 51; Jaeger/Walder/Kull/Kottmann,

Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, vol. II, 4a ed., Zurigo

1999, n. 6 e 25 ad art. 278; Stoffel,

Le séquestre, in: La LP révisée, collana CEDIDAC, vol. 35, Losanna 1997, p. 287 ad B.1 e 291 ad 4; Reiser, op. cit., n. 21 e 44 ad art.

278; Dallèves, Le séquestre, FJS

n. 740, Ginevra 1999, p. 22 ad 2). Ciò non toglie che non è legittimato a

interporre opposizione al decreto di sequestro, l'escusso che non rende

perlomeno verosimile di essere pregiudicato nei propri interessi allorquando il

provvedimento colpisce diritti patrimoniali di un terzo (Gilliéron, op. cit., n. 54 ad art. 278

con riferimenti a DTF 114 Ia 383, consid. 2c; CEF 12 settembre 2007

[14.2007.33], consid. 4; 12 settembre 2007 [14.2007.32], consid. 4; 26 gennaio

2005 [14.2004.109], consid. 3; 17 dicembre 2004 [14.2004.17], consid. 4.3; 9

gennaio 2004 [14.2003.80/81], consid. 5.2 e 5.3; 10 ottobre 2003 [14.2003.64],

consid. 1.5). Per il resto, spetterà semmai al terzo che si reputa “toccato”

dal sequestro il privilegio di agire a tutela dei propri diritti, avvalendosi

dello strumento dell'opposizione (sulla delimitazione per la legittimazione dei

terzi, da ultimo: CEF, 18 giugno 2010 [14.2010.40]).

6. In

concreto, il reclamante è pacificamente il destinatario del sequestro in esame.

Ed è proprio su questa circostanza che egli fonda la sua legittimazione a

ricorrere (reclamo, pag. 2). Invero, davanti a questa Camera, egli torna altresì

a ribadire di non essere più il legittimo proprietario dell'auto sequestrata e

che si trova depositata presso il Garage __________ in quanto, prima ancora che

fosse emesso il decreto di sequestro, l'aveva venduta a un terzo (reclamo, pag.

2). L'argomento appare in sé contraddittorio visto e considerato che, nella

misura in cui persevera nel sostenere che quel bene appartiene a un terzo, egli

non rende verosimile il pregiudizio di propri interessi (CEF, 18 giugno 2010

[14.2010.40] consid. 2.1). Di modo che, questo escluderebbe un suo interesse

legittimo a ricorrere, con la conseguenza che il reclamo sarebbe finanche

irricevibile.

Resta

nondimeno il fatto che per il Pretore, il veicolo sequestrato apparteneva

all'opponente e che -a differenza di quanto da lui preteso- dal fascicolo

processuale non emergevano elementi per considerare effettivo l'asserito passaggio

di proprietà dell'auto da lui a __________ (sentenza impugnata, pag. 5). Come

si avrà modo di spiegare oltre, questa Camera reputa tale conclusione

sostenibile (sotto, consid. 12). Alla luce di tutto ciò, anche se per altri

motivi rispetto a quelli addotti dal reclamante, al debitore escusso va pertanto

senz'altro riconosciuta la legittimazione a ricorrere in materia di opposizione

al sequestro in esame.

7. Giusta

l'art. 272 cpv. 1 LEF, il sequestro viene

concesso dal giudice del luogo in

cui si trovano i beni, purché il creditore renda verosimile l'esistenza:

1. del credito;

Considerandi

2.

di una causa di sequestro;

3.

di beni appartenenti al debitore.

In concreto,

controversa è (ed era) l'appartenenza dei beni al debitore sequestrato e qui opponente,

conclusione che egli contesta.

Appartenenza

dei beni al debitore sequestrato

8.

Il

sequestro può colpire soltanto beni di proprietà del debitore rispettivamente

crediti di cui egli è titolare (art. 272 cpv. 1 n. 3 LEF; DTF 105 III 112),

atteso che per costante giurisprudenza del Tribunale federale determinante è in

linea di principio la realtà giuridica e non quella economica (DTF 107 III 104

consid. 1; Amonn/Walther, op.

cit., n. 7 ad § 51): sono quindi esclusi dal sequestro, in quanto considerati

beni di terzi, tutti quelli che secondo le regole del diritto civile

appartengono ad una persona fisica o giuridica diversa dal debitore sequestrato

(DTF 106 III 89, 105 III 112). Soltanto in casi eccezionali si può tenere conto

dell'identità economica fra il debitore escusso e il terzo (DTF 105 III

112-113, 102 III 165 segg.). Pertanto, nella misura in cui i beni di cui è

chiesto il sequestro si trovino in possesso di un terzo o figurino a nome di un

terzo, il creditore sequestrante deve rendere verosimile che quei beni

appartengono in realtà al debitore sequestrato (art. 272 cpv. 1 n. 3 LEF; Messaggio concernente la revisione

della LEF dell'8 maggio 1991, in: FF 1991 III pag. 119; Stoffel, Basler Kommentar zum SchKG, vol. II, 2a

ed., Basilea 2010, n. 53-55 ad art. 271 LEF e n. 31-33 ad art. 272 LEF), oppure che essi sono stati trasferiti al terzo con un atto

manifestamente abusivo (art. 2 cpv. 2 CC) o comunque revocabile (art. 285 segg.

LEF) tendente a danneggiare i creditori o favorirne alcuni a scapito di altri (CEF

18.

ottobre 2005, [14.05.67], consid. 3.4).

9.

Il

reclamante considera anzitutto provata la verosimiglianza della sua tesi,

quindi che la proprietà dell'auto accidentata sia passata a un terzo -e meglio

tale __________, residente __________- sulla base dei documenti da lei prodotti

quali doc. A, B e C. Rimprovera segnatamente al Pretore aggiunto di non avere

tenuto conto nel loro complesso di quanto emergeva dagli stessi (reclamo, pag.

3.

n. 2). A torto.

Il

Pretore aggiunto ha dapprima appurato che, quantomeno fino al 28 marzo 2011, la

titolarità dell'opponente su quel veicolo non era controversa, per poi

affrontare l'esame delle obiezioni da lui sollevate alla luce dei riscontri che

emergevano dal fascicolo processuale (sentenza impugnata, pag. 3 segg.). In

merito al doc. A, designato quale “certificat de vente ou de cession d'un

véhicule d'occasion” del 28 marzo 2011 e firmato dal solo opponente, il

Pretore aggiunto ha rilevato che si trattava di una dichiarazione di parte

senza attestazione ufficiale, di cui pertanto non era dato di sapere se era in

effetti già stata consegnata alle competenti autorità (sentenza impugnata, pag.

3.

in basso). Ciò posto, invano il reclamante obietta che il certificato era pronto

per essere inviato, che era così evidente la sua volontà di alienare il veicolo,

che il sequestro soltanto ne bloccava l'invio e che il passaggio di proprietà non

era l'immatricolazione, decisione quest'ultima che spettava al solo acquirente

(reclamo, pag. 3/4 n. 2). Nella misura in cui egli medesimo conferma che quel

documento non è mai stato spedito a causa del sequestro, l'interessato non fa

altro che confermare la conclusione pretorile. Per il resto, si può certo

condividere la tesi secondo cui il passaggio di proprietà su un veicolo

prescinde dalle eventuali formalità di immatricolazione poste in atto dal nuovo

acquirente (cfr. anche reclamo, pag. 4 n. 2). Nondimeno, la mera intenzione a

vendere non è un requisito sufficiente a determinare -come lascia sottintendere

l'interessato- il trasferimento di proprietà di un oggetto mobile, considerato

che l'art. 714 cpv. 1 CC sancisce la necessità del trasferimento del possesso (Schwander, Basler Kommentar zum ZGB II,

2a ed., Basilea 2003, n. 5 ad art. 714; Steinauer, Les droits réels, vol. II, 2a ed., Berna

1994, n. 2013 segg. ad §57).

D'altra

parte poi il reclamate nemmeno contesta che -come accertato dal Pretore

aggiunto- il doc. B, ossia la “Déclaration de vente – __________” pure

datata 28 marzo 2011 e firmata dall'opponente quale venditore e da __________

in veste di acquirente, nulla indichi riguardo al prezzo di vendita. Invero,

l'interessato evidenzia che con tale dichiarazione le parti hanno confermato il

relativo ordine di pagamento prodotto quale doc. C che, poiché indicava la

vendita dell'auto, concerneva il passaggio di proprietà a quell'acquirente

(reclamo, pag. 3 n. 2). L'argomento è tuttavia fuorviante e pretestuoso. Laddove

non contesta l'assenza di elementi sul prezzo, egli non rende verosimile che il

documento in questione sia qualificabile quale contratto obbligatorio di

compravendita, condizione necessaria questa per il trasferimento della

proprietà (Schwander, op. cit.,

n. 3 ad art. 714; Steinauer, op.

cit., n. 2010 segg. ad §57). D'altro canto e come egli stesso ammette (reclamo,

pag. 5 n. 4), non è il versamento in sé a rendere effettivo il passaggio di

proprietà, ma bensì -come già ricordato- il trasferimento del possesso (art.

714.

cpv. 1 CC: Schwander, op.

cit., n. 7 ad art. 714; Steinauer, op.

cit., n. 2018 ad §57). Di modo che, a un esame limitato alla verosimiglianza,

diventa così inutile determinarsi sulla rilevanza del pagamento eseguito da una

società terza e non riconducibile all'acquirente, che -a differenza del Pretore

aggiunto- il reclamante non reputa tale (reclamo, pag. 3 n. 2).

10.

Il

Pretore aggiunto ha ancora rilevato che il veicolo era stato danneggiato a

seguito di un incidente stradale, che in sede d'udienza l'opponente medesimo aveva

parlato di una “carcassa” e che, nel verbale di sequestro, l'ufficio

esecuzioni aveva dato atto di questo suo stato “accidentato”: tuttavia,

il primo giudice ha rilevato pure che nessuno dei documenti prodotti

dall'opponente recava indicazioni in tal senso (sentenza impugnata, pag. 4). Ora,

come tale, il reclamante non contesta questo accertamento. Certo, egli sostiene

che per le parti alla compravendita dell'auto era ben chiaro che si trattava di

un veicolo accidentato visto che l'importo di Euro 30'000.– teneva conto del

suo stato attuale e che, in origine, si trattava comunque di una macchina di

lusso, tant'è che i procedenti ne avevano appunto chiesto il sequestro

(reclamo, pag. 4 n. 3). Sia come sia, ai fini del presente giudizio limitato a

un esame di verosimiglianza la critica non ha portata pratica. Si è detto (sopra,

consid. 9) che il passaggio di proprietà si perfeziona con il trasferimento del

possesso (art. 714 cpv. 1 CC), che come si avrà modo di vedere in seguito non è

stato reso verosimile (sotto, consid. 12). Da questo punto di vista quindi, la pretesa

valida stipulazione del contratto obbligatorio che ne è alla base (Schwander, op. cit., n. 2 ad art. 714),

non basterebbe comunque. La censura va così disattesa.

11.

Il reclamante

rimprovera al Pretore aggiunto di avere considerato che il pagamento effettivo

era avvenuto il 30 marzo 2011, giorno in cui era stato decretato il sequestro

dell'auto, e non già il 28 marzo 2011 (reclamo, pag. 5 n. 4). L'argomento

appare di per sé infondato, visto che -come stabilito dal primo giudice

(sentenza impugnata, pag. 4)- l'ordine in questione, pur datato 28 marzo 2011,

precisa che quell'importo doveva essere versato con valuta 30 marzo 2011 (doc. C

pag. 1), giorno in cui era appunto avvenuto l'accredito (doc. C pag. 2). Di

modo che, al riguardo, il reclamo va ancora una volta respinto. Per il resto,

si aggiunga che -come visto (sopra, consid. 9)- non è il pagamento del prezzo

d'acquisto a determinare il trasferimento di proprietà su un oggetto mobile.

12.

Il

reclamante, rileva infine che l'acquirente aveva avuto modo di visionare le

foto dell'auto accidentata, che pertanto l'acquisto era intervenuto con piena

coscienza di causa e che, soprattutto, il trasferimento del possesso dell'auto

era avvenuto consegnando a lui la chiave di riserva il giorno in cui i

documenti prodotti erano stati sottoscritti, prima dell'ordine di pagamento

(reclamo, pag. 5 n. 5). Si tratta però di allegazioni di parte del tutto

generiche, che non sono confortate da riferimenti puntuali ed oggettivi e

quindi non trovano alcun riscontro nel fascicolo processuale: prova ne è che il

reclamante medesimo non rinvia ad alcun documento. D'altra parte poi, l'interessato

non contesta nemmeno l'asserita mancata consegna dell'auto (reclamo, pag. 5 n.

5.

ad initio) constatata dal Pretore aggiunto (sentenza impugnata, pag. 4). A

fronte di ciò, e diversamente da quanto ne desume il ricorrente (reclamo, pag.

5.

n. 6), il trasferimento di possesso dell'auto -e quindi anche il preteso e

conseguente trasferimento di proprietà- non risulta affatto verosimile. Allo

stadio attuale e alla luce delle risultanze agli atti, è per contro ben più

attendibile e pertinente la tesi dei sequestranti che riconducono all'opponente

la proprietà sull'auto.

13.

La

sentenza impugnata va di conseguenza confermata, mentre il reclamo va respinto poiché

infondato. La tassa di giustizia (art. 48, 61 cpv. 1 e OTLEF) e le spese (art.

105.

cpv. 1 CPC) insieme alle ripetibili (art. 105 cpv. 2 CPC), seguono la

soccombenza del reclamante (art. 106 cpv. 1 CPC).

Motivi per i quali

richiamati

gli art. 271 segg. LEF, art. 105 e 106 cpv. 1, 251 lett. a, 319 segg. CPC, art.

48.

e 61 cpv. 1 OTLEF e il Regolamento sulle ripetibili;

pronuncia: 1. Il reclamo è respinto.

2.

La

tassa di giustizia di complessivi fr. 500.–, già anticipata dal reclamante,

resta a suo carico con l'obbligo di rifondere a CO 1, __________, e CO 2, __________,

in solido fra di loro, fr. 600.– per ripetibili.

3.

Intimazione:

– PA 1 __________;

– PA

2, __________.

Comunicazione

alla Pretura __________.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale

d’appello

Il presidente La

segretaria

Trattandosi di misura cautelare, e ritenuto che il

valore litigioso della vertenza va stabilito in fr. 35'000.–, contro la

presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al

Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione

(art. 72 e segg. LTF), con la limitazione di cui all'art. 98 LTF.

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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