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Decisione

14.2011.86

Bollette dell'azienda fornitrice di elettricità quali titoli di rigetto definitivo dell'opposizione

29 luglio 2011Italiano14 min

Source ti.ch

Fatti

A. Con

PE per le esecuzioni ordinarie n. __________ del 17/20 settembre 2010 dell’UE

di __________RE 1 ha escusso CO 1 per l’incasso di fr. 6'324.85 oltre interessi

al 5% dal 12 luglio 2010, indicando quale titolo di credito: “Fattura no.

703.406.086 del 12.02.2010 fr. 3'700.70; Fattura no. 703.505.104 del 19.04.2010

fr. 2'564.15; Spese di richiamo fr. 60.00 (cliente no. 1.044.091 –

elettricità)”.

Interposta

tempestiva opposizione dall’escussa, la procedente ne ha chiesto il rigetto

definitivo alla Pretura di __________.

B. La

procedente fonda la sua pretesa sulla fattura n. 703.406.086 del 12 febbraio

2010 riferita alla fornitura di elettricità per il periodo dal 17.10.2009 al

26.01.2010 di fr. 3'700.70 (doc. C), sulla fattura n. 703.505.104 del 19

aprile 2010 riferita alla fornitura di elettricità per il periodo dal

27.01.2010 al 13.04.2010 di fr. 2'564.16 (doc. D) e “sulla comminatoria di

pagamento con interruzione della fornitura di energia” del 9 luglio 2010 (doc. A),

mediante la quale, per quanto di rilevanza nella fattispecie, la procedente ha

intimato all’escussa un ultimo termine di pagamento di 15 giorni, avvertendola

che in caso di mancato reclamo al Consiglio di Stato la comminatoria è

equiparata ad una decisione giudiziale definitiva ex art. 80 cpv. 2 LEF. La

procedente produce pure quale doc. E la dichiarazione 6 settembre 2010 del

servizio dei ricorsi del Consiglio di Stato attestante che nei termini di legge

non è stato interposto alcun ricorso contro la comminatoria di cui al doc. A.

C. All’udienza

di contraddittorio l’escussa si è opposta all’istanza negando che CO 1 disponga

di un titolo di rigetto definitivo dell’opposizione.

L’escussa

contesta che la procedente possa agire quale autorità amministrativa cantonale

al beneficio della disposizione dell’art. 80 cpv. 2 n. 3 LEF. Infatti la creditrice

tenterebbe di avvalersi della Legge cantonale sulla municipalizzazione dei

servizi pubblici del 1907 (in seguito: LMSP) malgrado che la competenza in

materia energetica sia ora federale sulla base della Legge federale

dell’energia del 1998 e della Legge federale sull’approvvigionamento elettrico del

23 marzo 2007 (in seguito: LAEI). Il mercato energetico svizzero distinguerebbe

ora tra il settore della produzione/trasporto regolato dal diritto pubblico e

il settore della distribuzione/consumo rientrante nel diritto privato e questi

concetti sarebbero stati ripresi dalla Legge cantonale sull’energia del 1994 e

dalla Legge cantonale d’applicazione della legge federale

sull’approvvigionamento elettrico del 2009 (in seguito: LA-LAEI). La

giurisdizione amministrativa del Consiglio di Stato rimarrebbe soltanto per dirimere

le controversie fra le Autorità cantonali e comunali, i produttori/distributori

di energia e i gestori delle reti e in questo senso la LMSP sarebbe superata

nell’ambito dei rapporti fra fornitori e consumatori.

La

diffida (doc. A) indica poi che decorso infruttuosamente il termine assegnato

per il pagamento “ci vedremo costretti, nostro malgrado, ad interrompere le

forniture di gas, energia elettrica e di acqua potabile”. A mente dell’escussa

pertanto, applicandosi il diritto privato, in caso di inadempimento la

procedente avrebbe deciso di recedere dalle forniture ex art. 107 cpv. 2 CO,

con la conseguenza che il rapporto giuridico tra le parti sarebbe stato risolto

ex tunc e dunque sarebbe pure decaduto un titolo per procedere contro l’escussa.

D. Con sentenza 18 maggio 2011 il Pretore del Distretto di __________,

__________, ha accolto l’istanza. Per il primo giudice con la comminatoria di

cui al doc. A l’istante si è avvalsa del diritto di interrompere la propria

prestazione e non ha risolto il contratto in essere. In ogni caso la

risoluzione di un contratto a prestazione continuata avrebbe effetto ex nunc e

non ex tunc.

A

mente del Pretore il rapporto giuridico che si instaura tra l’ente pubblico,

quale prestatore di un servizio di pubblica utilità (come la distribuzione

dell’acqua e dell’energia elettrica) e l’utente è retto dal diritto pubblico ed

altrettanto vale, almeno nel Canton Ticino, quando il servizio pubblico è

gestito in concessione da un organismo di diritto privato come avviene in

concreto. La comminatoria di pagamento emessa in data 09.07.2010 per fr.

105'180.60 recante l’indicazione dei rimedi giudici, attestata di crescita in

giudicato, costituirebbe dunque valido titolo di rigetto dell’opposizione.

E. Contro

la sentenza pretorile si è tempestivamente aggravata RE 1 riproponendo le

medesime eccezioni sollevate in prima sede, ad eccezione di quella secondo cui con la comminatoria del 9 luglio 2010 la procedente avrebbe deciso

di recedere dalle forniture, con la conseguenza che il rapporto giuridico tra

le parti sarebbe stato risolto ex tunc e quindi sarebbe decaduto un titolo per

procedere contro di lei.

F. Delle

osservazioni 27 giugno 2011 di CO 1, chiedenti la reiezione del gravame, si

dirà, per quanto necessario, in seguito..

Considerato

Considerandi

1.

Premesso

che la decisione impugnata risale al 18 maggio 2011, ossia dopo l’entrata in

vigore (1° gennaio 2011) del Codice di diritto processuale civile svizzero

(Codice di procedura civile, CPC), si pone avantutto la questione di sapere

quali siano le norme procedurali applicabili alla trattazione dell’istanza di

rigetto provvisorio dell’opposizione proposta il 30 settembre 2010. Ora, l’art.

404.

cpv. 1 CPC prevede che fino alla loro conclusone davanti alla giurisdizione

adita, ai procedimenti già pendenti al momento della sua entrata in vigore si

applica il diritto procedurale previgente, segnatamente – come in concreto

avvenuto - la legge cantonale di applicazione della legge federale

sull’esecuzione e sul fallimento del 12 marzo 1997 (in seguito vLALEF) e,

sussidiariamente, in virtù del rinvio disposto dall’art. 25 vLALEF, il Codice

di procedura civile ticinese allora in vigore (CPC-TI).

Stabilita

l’applicabilità del diritto previgente per quanto riguarda la procedura

applicabile davanti al primo giudice, si pone dipoi la questione di sapere

quale sia invece il diritto applicabile al gravame in rassegna. Ora, l’art. 405

cpv. 1 CPC, stabilisce che alle impugnazioni si applica il diritto in vigore al

momento della comunicazione della decisione. Dato che la sentenza impugnata

(finale) risale, come visto, al 18 maggio 2011, la procedura ricorsuale è

perciò retta dal nuovo diritto.

Secondo

l’art. 319 lett. a CPC, sono impugnabili mediante reclamo, tra l’altro, le

decisioni (finali) inappellabili di prima istanza. Tale è il caso per le

decisioni nelle pratiche a tenore della LEF, segnatamente in tema di rigetto

dell’opposizione ex art. 80-84 LEF (cfr. art. 309 lett. b n. 3 CPC). Proposto

il 1° giugno 2011 a fronte di una sentenza emessa in data 18 maggio 2011 e

notificata il 23 maggio 2011 (cfr. indicazioni della

posta “track & trace”), ossia entro il termine di

dieci giorni dalla notificazione della sentenza impugnata (cfr. art. 321 cpv. 2

CPC, trattandosi di procedura sommaria ex art. 251 lett. a CPC), il presente

reclamo è pertanto sotto questo profilo ammissibile.

2.

In

base all’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati, a.

l’applicazione errata del diritto, b. l’accertamento manifestamente errato dei

fatti.

3.

Le decisioni in

materia di rigetto dell’opposizione, in tutte le istanze, vanno pronunciate in

procedura sommaria (art. 25 cifra 2 lett. a vLEF).

3.1

Le norme

cantonali che reggono tale tipo di procedura (nel Ticino: art. 20-28 vLALEF)

devono rispettare la massima dispositiva ("Dispositionsmaxime"), il

principio attitatorio ("Verhandlungsmaxime"), nonché le massime di

celerità e di concentrazione (cfr. Piégai,

La protection du débiteur et des tiers dans le nouveau droit du séquestre, tesi

Losanna 1997, pp. 213 ss ed i rif.). Detto altrimenti il giudice non agisce

d'ufficio, egli esamina solo ciò che è stato allegato e decide unicamente in

base alle prove addotte dalle parti ("quod non est in actis, non est in

mundo") e che possono essere assunte seduta stante

("Beweismittelbeschränkung"), salvo che il fatto allegato sia stato

ammesso o non contestato dalla controparte (Vogel,

Grundriss des Zivilprozessrechts, 6a ed., Berna 1999, n. 24 ad cap. 6).

Il giudice può accontentarsi

della semplice verosimiglianza dei fatti

("Beweisstrengebeschränkung") ed esaminare sommariamente i punti di

diritto ("prima facie cognitio"), nella misura compatibile con

l'esigenza di celerità (cfr. Hohl,

La réalisation du droit et les procédures rapides, tesi Friborgo 1997, n. 453; Gilliéron, Commentaire de la LP, vol.

I, Losanna 1999, n. 23 ad art. 25; Piégai,

op. cit., p. 212). Il giudice apprezza liberamente le prove (art. 20 cpv. 5 vLALEF).

3.2

Il giudice del rigetto accerta d’ufficio, ed in ogni stadio di causa

(quindi pure in sede di appello, e ciò a prescindere dalla presenza delle parti

all’udienza di primo grado e, se presenti, dalle ragioni da loro sostenute: CEF

30.

giugno 1972 in ric. Faoro, Rep. 1972, p. 344, consid. 6; CEF 8 aprile 1974 in ric. De Vittori, Rep. 1975, p. 101), certe questioni, e segnatamente se la documentazione

prodotta costituisce valido titolo di rigetto, se vi è il trinomio di identità

tra, da una parte, l’escutente, l’escusso ed il credito indicati nel precetto esecutivo

e nell’istanza, e, dall’altra, il creditore, il debitore ed il credito di cui

ai documenti prodotti quale titolo di rigetto, e se la concessione del rigetto

sia compatibile con l’ordine pubblico materiale svizzero. Non vale per queste

questioni la limitazione dei mezzi di prova

("Beweismittelbeschränkung", cfr. in materia di exequatur di

decisioni estere, DTF 61 I 278; Staehelin,

Basler Kommentar zum SchKG, Basilea/Ginevra/ Monaco 1998, Vol. I, n. 60

ad art. 80, con rif.), ma il giudice deve fondarsi solo sui documenti prodotti

dalle parti (Gilliéron, op. cit.,

n. 68 ad art. 84) o sulle risultanze delle prove assunte su istanza delle

parti.

4.

4.1

Per

l’art. 80 cpv. 1 vLEF quando un credito posto in esecuzione è fondato su una

sentenza esecutiva il creditore può chiedere in giudizio il rigetto definitivo

dell’opposizione. Una sentenza diviene esecutiva quando è cresciuta in

giudicato (vale a dire: non può più essere impugnata con un rimedio ordinario)

e da essa scaturisce per il debitore un obbligo di pagamento o di prestazione

di garanzia (cfr. Jaeger/Walder/Kull/Kottmann,

Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, vol. I,

4a ed., Zurigo 1997, n. 3 s. ad art. 80; Staehelin,

op. cit., n. 6 ss. ad art. 80; Gilliéron,

op. cit., n. 35 s. e 38 s. ad art. 80; Stücheli,

Die Rechtsöffnung, tesi Zurigo 2000, p. 213 s. e 221 ss).

4.2

L’art.

80.

cpv. 2 n. 3 vLEF parifica a sentenze esecutive entro il territorio cantonale,

le decisioni di autorità amministrative cantonali riguardanti obbligazioni fondate

sul diritto pubblico, quali le imposte, in quanto il diritto cantonale disponga

in tal senso.

4.3

Per l’art. 28 vLALEF “entro il territorio cantonale, sono parificate

alle sentenze esecutive nel senso dell’art. 80 vLEF le decisioni definitive di autorità

amministrative e giudiziarie cantonali, comunali o d’altra natura riguardanti

obbligazioni fondate sul diritto pubblico”.

5.

Nel caso di specie la procedente fonda la

sua pretesa sulla fattura n. 703.406.086 del 12 febbraio 2010 per la fornitura

di elettricità relativamente al periodo dal 17.10.2009 al 26.01.2010 di fr.

3'700.70 (doc. C), sulla fattura n. 703.505.104 del 19 aprile 2010 per la

fornitura di elettricità relativamente al periodo dal 27.01.2010 al 13.04.2010

di fr. 2'564.16 (doc. D) e “sulla comminatoria di pagamento con

interruzione della fornitura di energia” (doc. A), mediante la quale la

procedente ha intimato all’escussa un ultimo termine di pagamento di 15 giorni

avvertendola che in caso di mancato reclamo al Consiglio di Stato la

comminatoria è equiparata ad una decisione giudiziale definitiva ex art. 80

cpv. 2 vLEF. Queste decisioni, rimaste senza impugnazione (cfr. doc. E:

dichiarazione 6 settembre 2010 del servizio dei ricorsi del Consiglio di Stato

attestante che nei termini di legge non è stato interposto alcun ricorso contro

la comminatoria di cui al doc. A), costituiscono valido titolo di rigetto

definitivo dell’opposizione ex art. 80 vLEF in favore dell’istante per

l’importo oggetto dell’esecuzione oltre agli interessi.

Infatti il rapporto

giuridico che si instaura tra l’ente pubblico, quale prestatore di un servizio

di utilità pubblica (come la distribuzione dell’acqua e dell’energia

elettrica), e l’utente è retto dal diritto pubblico ed altrettanto vale, almeno

nel Canton Ticino, quando il servizio pubblico è gestito -conformemente

all’autorizzazione contenuta all’art. 2a LMSP- in concessione da un organismo

di diritto privato come avviene nel caso concreto (IICCA

del 17.03.1999, inc. 12.1998.211). Con l’entrata in

vigore della LA-LAEI (RL 9.1.7.3) sono state abrogate le disposizioni della

LMSP che limitano le condizioni di mercato stabilite

dalla Legge federale sull’approvvigionamento elettrico

(LAEI), ovverossia quelle norme che prevedono monopoli di approvvigionamento

diretti o indiretti o obblighi di acquisto a carico di persone o di imprese che

hanno il diritto di utilizzare la rete (Messaggio n.

6249.

dell’8 luglio 2009, n. IX p. 14). Per la rimanenza la LMSP risulta tutt’ora applicabile alla

fornitura di energia elettrica quale servizio di interesse pubblico. La LMSP

stabilisce espressamente che i rapporti tra l’ente pubblico e l’utente sono

retti dal diritto pubblico e, in ogni caso, l’art. 40 LMSP prevede

l’applicazione della procedura amministrativa (reclamo dal Consiglio di Stato e

eventuale ricorso al Tribunale amministrativo) alle contestazioni fra utenti e

azienda municipalizzata o concessionaria (RDAT 1996 II n. 5 consid. 3b). Nel

caso di mancato reclamo dell’utente, l’azienda elettrica può dunque prevalersi

nell’ambito della procedura di rigetto dell’opposizione della norma dell’art.

28.

vLALEF che parifica a sentenze esecutive ai sensi dell’art. 80 vLEF le

decisioni definitive di autorità comunali o d’altra natura riguardanti obbligazioni

fondate sul diritto pubblico.

6.

Il

reclamo va quindi respinto.

Tassa

di giustizia, spese processuali e indennità seguono la soccombenza (art. 48, 61

cpv. 1 OTLEF; 106 cpv. 1 CPC).

Per

i quali motivi,

richiamati gli art. 25 n. 2 lett. a, 80 vLEF; 106 cpv. 1, 251, 319

cpv. 1, 320, 321 cpv. 2, 404 cpv. 1, 405 cpv. 1 CPC; 20 cpv. 5, 28 vLALEF; 48,

61.

cpv. 1 OTLEF; 62 cpv. 1 vOTLEF;

pronuncia:

1.

Il

reclamo è respinto.

2.

La tassa di giustizia e le spese processuali

per complessivi fr 250.00 relative alla procedura di reclamo, già

anticipate dalla reclamante, sono poste a suo carico, con l’obbligo di

rifondere alla CO 1 fr. 300.00 a titolo di indennità.

3.

Intimazione

a:

- __________.

PA 1, __________;

- __________.

PA 2, __________.

Comunicazione

alla Pretura di ____________________.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale

d’appello

Il presidente Il

segretario

Giacché il valore litigioso della vertenza, di fr.

6'324.85, non raggiunge il limite di legge di fr. 30'000.00, contro la presente

decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale

federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione, solo se

la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale

(art. 74 cpv. 2 lett. a LTF).

Nello stesso termine è possibile proporre al Tribunale

federale, 1000 Losanna 14, anche ricorso sussidiario in materia costituzionale

(art. 113 e segg. LTF).

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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