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Decisione

14.2011.87

Bollette dell'azienda fornitrice di acqua quali titoli di rigetto definitivo dell'opposizione

29 luglio 2011Italiano15 min

Source ti.ch

Fatti

A. Con

PE per le esecuzioni ordinarie n. __________ del 17/20 settembre 2010 dell’UE

di __________RE 1 ha escusso CO 1 per l’incasso di fr. 22'932.75 oltre

interessi al 5% dal 24 agosto 2010, indicando quale titolo di credito: “III

Sezione acqua totale scoperto CHF 15'928.00; IIII Sezione canalizzazioni

totale scoperto CHF 7'004.75”.

Interposta

tempestiva opposizione dall’escussa, la procedente ne ha chiesto il rigetto

definitivo alla Pretura di __________.

B. La

procedente fonda la sua pretesa sulla fattura n. 703.405.808

del 12 febbraio 2010 riferita alla fornitura di acqua per il periodo dal

17.10.2009 al 26.01.2010 di fr. 8'035.20 (doc. C), sulla fattura

n. 300.200.797 del 25 marzo 2010 riferita alla fornitura di acqua per il

periodo dal 22.07.2009 al 26.01.2010 di fr. 517.00 (doc. D), sulla fattura n.

703.504.777 del 19 aprile 2010 riferita alla fornitura di acqua per il periodo

dal 27.01.2010 al 13.04.2010 di fr. 7'125.20 (doc. E), sulla fattura n.

703.553.824 del 25 marzo 2010 riferita alla fornitura di acqua per il periodo

dal 27.01.2010 al 13.04.2010 di fr. 210.60 (doc. F), sulla fattura n.

703.406.645 del 12 febbraio 2010 riferita alla tassa uso canalizzazione per il

periodo dal 17.10.2009 al 26.01.2010 di fr. 3'691.40 (doc. G), sulla fattura

n. 703.505.762 del 19 aprile 2010 riferita alla tassa uso canalizzazione per il

periodo dal 27.01.2010 al 13.04.2010 di fr. 3'323.00 (doc. H), e “sulla

comminatoria di pagamento con prospettata interruzione della fornitura di acqua”

(doc. A), mediante la quale, per quanto di rilevanza nella fattispecie, la

procedente ha intimato all’escussa un ultimo termine di pagamento di 15 giorni,

avvertendola che in caso di mancato reclamo al Consiglio di Stato la comminatoria

è equiparata ad una decisione giudiziale definitiva ex art. 80 cpv. 2 LEF. La

procedente produce pure lo scritto 25 agosto 2010 dell’escussa nel quale essa

dichiara di accettare la comminatoria e di rinunciare ad interporre ricorso

(doc. L).

C. All’udienza

di contraddittorio l’escussa si è opposta all’istanza negando che CO 1 disponga

di un titolo di rigetto definitivo dell’opposizione

L’escussa

contesta che la procedente possa agire quale autorità amministrativa cantonale

al beneficio della disposizione dell’art. 80 cpv. 2 n. 3 LEF. Il regolamento

per la fornitura di acqua potabile (doc. O) prevederebbe infatti che sia il

Municipio di Lugano ad amministrare l’Azienda acqua potabile (art. 1), ritenuto

che le competenze di un’eventuale Azienda delegata/gestore esterno sarebbero

definite esaustivamente dallo stesso Regolamento, che all’art. 71 non

autorizzerebbe l’Azienda delegata/il gestore esterno a procedere giudizialmente

in sede di incasso. Perdipiù le decisioni dell’Ente responsabile per l’acqua

potabile potrebbero essere contestate ex art. 79 n. 2 Regolamento al Municipio

di Lugano prima di un eventuale ricorso al Consiglio di Stato.

La

diffida (doc. A) indica poi che decorso infruttuosamente il termine assegnato

per il pagamento “ci vedremo costretti, nostro malgrado, ad interrompere le

forniture di gas, energia elettrica e di acqua potabile”. A mente dell’escussa

pertanto, applicandosi il diritto privato, in caso di inadempimento la

procedente avrebbe deciso di recedere dalle forniture ex art. 107 cpv. 2 CO,

con la conseguenza che il rapporto giuridico tra le parti sarebbe stato risolto

ex tunc e dunque sarebbe pure decaduto il titolo per procedere contro

l’escussa.

In

replica la parte istante rileva che il Regolamento organico dell’Azienda acqua

potabile __________ consente al Municipio di affidare a terzi la gestione

dell’azienda sulla base di un mandato di prestazioni, ciò che il Municipio ha

fatto con contratto 25.10/16.11.2000 affidando la gestione dell’acqua potabile

alla stessa istante, che è quindi legittimata a procedere all’incasso delle

tasse per il consumo della stessa.

D. Con sentenza 18 maggio 2011 il Pretore del Distretto di ____________________

__________, ha accolto l’istanza. Per il primo giudice con la comminatoria di

cui al doc. A l’istante si è avvalsa del diritto di interrompere la propria

prestazione e non ha risolto il contratto in essere. In ogni caso la

risoluzione di un contratto a prestazione continuata avrebbe effetto ex nunc e

non ex tunc.

A

mente del Pretore il rapporto giuridico che si instaura tra l’ente pubblico,

quale prestatore di un servizio di pubblica utilità (come la distribuzione

dell’acqua e dell’energia elettrica) e l’utente è retto dal diritto pubblico ed

altrettanto vale, almeno nel Canton Ticino, quando il servizio pubblico è

gestito in concessione da un organismo di diritto privato come avviene in

concreto. La comminatoria di pagamento emessa in data 23.08.2010 per fr.

22'932.75 recante l’indicazione dei rimedi giudici, a cui l’escussa non

interposto reclamo (doc. L), costituirebbe dunque valido titolo di rigetto

dell’opposizione. E ciò anche se l’attestazione di crescita in giudicato resa

dal Servizio ricorsi del Consiglio di Stato (doc. I) non si riferisce alla

comminatoria del 23 agosto 2010 ma ad una emessa il 9 luglio 2010 (cfr. doc.

I). L’istante sarebbe poi legittimata all’incasso in forza del mandato di

prestazioni per la gestione dell’acqua potabile conferitole dal Comune di __________

(doc. S), concesso conformemente all’art. 1 del Regolamento di cui al doc. O.

E. Contro

la sentenza pretorile si è tempestivamente aggravata RE 1 riproponendo le

medesime eccezioni sollevate in prima sede, ad eccezione di quella secondo cui con la comminatoria del 9 luglio 2010 la procedente avrebbe deciso

di recedere dalle forniture, con la conseguenza che il rapporto giuridico tra

le parti sarebbe stato risolto ex tunc e quindi sarebbe decaduto un titolo per

procedere contro di lei.

F. Delle

osservazioni 27 giugno 2011 di CO 1, chiedenti la reiezione del gravame, si

dirà, per quanto necessario, in seguito.

Considerato

Considerandi

1.

Premesso

che la decisione impugnata risale al 18 maggio 2011, ossia dopo l’entrata in

vigore (1° gennaio 2011) del Codice di diritto processuale civile svizzero

(Codice di procedura civile, CPC), si pone avantutto la questione di sapere

quali siano le norme procedurali applicabili alla trattazione dell’istanza di

rigetto provvisorio dell’opposizione proposta il 30 settembre 2010. Ora, l’art.

404.

cpv. 1 CPC prevede che fino alla loro conclusone davanti alla giurisdizione

adita, ai procedimenti già pendenti al momento della sua entrata in vigore si

applica il diritto procedurale previgente, segnatamente – come in concreto

avvenuto - la legge cantonale di applicazione della legge federale

sull’esecuzione e sul fallimento del 12 marzo 1997 (in seguito vLALEF) e,

sussidiariamente, in virtù del rinvio disposto dall’art. 25 vLALEF, il Codice

di procedura civile ticinese allora in vigore (CPC-TI).

Stabilita

l’applicabilità del diritto previgente per quanto riguarda la procedura

applicabile davanti al primo giudice, si pone dipoi la questione di sapere

quale sia invece il diritto applicabile al gravame in rassegna. Ora, l’art. 405

cpv. 1 CPC, stabilisce che alle impugnazioni si applica il diritto in vigore al

momento della comunicazione della decisione. Dato che la sentenza impugnata

(finale) risale, come visto, al 18 maggio 2011, la procedura ricorsuale è

perciò retta dal nuovo diritto.

Secondo

l’art. 319 lett. a CPC, sono impugnabili mediante reclamo, tra l’altro, le

decisioni (finali) inappellabili di prima istanza. Tale è il caso per le

decisioni nelle pratiche a tenore della LEF, segnatamente in tema di rigetto

dell’opposizione ex art. 80-84 LEF (cfr. art. 309 lett. b n. 3 CPC). Proposto

il 1° giugno 2011 a fronte di una sentenza emessa in data 18 maggio 2011 e

notificata il 23 maggio 2011 (cfr. indicazioni della

posta “track & trace”), ossia entro il termine di

dieci giorni dalla notificazione della sentenza impugnata (cfr. art. 321 cpv. 2

CPC, trattandosi di procedura sommaria ex art. 251 lett. a CPC), il presente

reclamo è pertanto sotto questo profilo ammissibile.

2.

In

base all’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati, a.

l’applicazione errata del diritto, b. l’accertamento manifestamente errato dei

fatti.

3.

Le decisioni in

materia di rigetto dell’opposizione, in tutte le istanze, vanno pronunciate in

procedura sommaria (art. 25 cifra 2 lett. a vLEF).

3.1

Le norme

cantonali che reggono tale tipo di procedura (nel Ticino: art. 20-28 vLALEF)

devono rispettare la massima dispositiva ("Dispositionsmaxime"), il

principio attitatorio ("Verhandlungsmaxime"), nonché le massime di

celerità e di concentrazione (cfr. Piégai,

La protection du débiteur et des tiers dans le nouveau droit du séquestre, tesi

Losanna 1997, pp. 213 ss ed i rif.). Detto altrimenti il giudice non agisce

d'ufficio, egli esamina solo ciò che è stato allegato e decide unicamente in

base alle prove addotte dalle parti ("quod non est in actis, non est in

mundo") e che possono essere assunte seduta stante ("Beweismittelbeschränkung"),

salvo che il fatto allegato sia stato ammesso o non contestato dalla

controparte (Vogel, Grundriss des

Zivilprozessrechts, 6a ed., Berna 1999, n. 24 ad cap. 6).

Il giudice può

accontentarsi della semplice verosimiglianza dei fatti ("Beweisstrengebeschränkung")

ed esaminare sommariamente i punti di diritto ("prima facie

cognitio"), nella misura compatibile con l'esigenza di celerità (cfr. Hohl, La réalisation du droit et les

procédures rapides, tesi Friborgo 1997, n. 453; Gilliéron, Commentaire de la LP, vol. I, Losanna 1999, n. 23

ad art. 25; Piégai, op. cit., p.

212). Il giudice apprezza liberamente le prove (art. 20 cpv. 5 vLALEF).

3.2

Il giudice del rigetto accerta d’ufficio, ed in ogni stadio di causa

(quindi pure in sede di appello, e ciò a prescindere dalla presenza delle parti

all’udienza di primo grado e, se presenti, dalle ragioni da loro sostenute: CEF

30.

giugno 1972 in ric. Faoro, Rep. 1972, p. 344, consid. 6; CEF 8 aprile 1974 in ric. De Vittori, Rep. 1975, p. 101), certe questioni, e segnatamente se la documentazione

prodotta costituisce valido titolo di rigetto, se vi è il trinomio di identità

tra, da una parte, l’escutente, l’escusso ed il credito indicati nel precetto

esecutivo e nell’istanza, e, dall’altra, il creditore, il debitore ed il

credito di cui ai documenti prodotti quale titolo di rigetto, e se la

concessione del rigetto sia compatibile con l’ordine pubblico materiale

svizzero. Non vale per queste questioni la limitazione dei mezzi di prova

("Beweismittelbeschränkung", cfr. in materia di exequatur di

decisioni estere, DTF 61 I 278; Staehelin,

Basler Kommentar zum SchKG, Basilea/Ginevra/ Monaco 1998, Vol. I, n. 60

ad art. 80, con rif.), ma il giudice deve fondarsi solo sui documenti prodotti

dalle parti (Gilliéron, op. cit.,

n. 68 ad art. 84) o sulle risultanze delle prove assunte su istanza delle

parti.

4.

4.1

Per

l’art. 80 cpv. 1 vLEF quando un credito posto in esecuzione è fondato su una

sentenza esecutiva il creditore può chiedere in giudizio il rigetto definitivo

dell’opposizione. Una sentenza diviene esecutiva quando è cresciuta in

giudicato (vale a dire: non può più essere impugnata con un rimedio ordinario)

e da essa scaturisce per il debitore un obbligo di pagamento o di prestazione

di garanzia (cfr. Jaeger/Walder/Kull/Kottmann,

Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, vol. I,

4a ed., Zurigo 1997, n. 3 s. ad art. 80; Staehelin,

op. cit., n. 6 ss. ad art. 80; Gilliéron,

op. cit., n. 35 s. e 38 s. ad art. 80; Stücheli,

Die Rechtsöffnung, tesi Zurigo 2000, p. 213 s. e 221 ss).

4.2

L’art.

80.

cpv. 2 n. 3 vLEF parifica a sentenze esecutive entro il territorio cantonale,

le decisioni di autorità amministrative cantonali riguardanti obbligazioni

fondate sul diritto pubblico, quali le imposte, in quanto il diritto cantonale

disponga in tal senso.

4.3

Per l’art. 28 vLALEF “entro il territorio cantonale, sono parificate

alle sentenze esecutive nel senso dell’art. 80 vLEF le decisioni definitive di

autorità amministrative e giudiziarie cantonali, comunali o d’altra natura

riguardanti obbligazioni fondate sul diritto pubblico”.

5.

Nel caso di specie la procedente fonda la

sua pretesa sulla fattura sulla fattura n. 703.405.808 del 12 febbraio 2010 per

la fornitura di acqua relativamente al periodo dal 17.10.2009 al 26.01.2010 di

fr. 8'035.20 (doc. C), sulla fattura n. 300.200.797 del 25 marzo 2010 per la

fornitura di acqua relativamente al periodo dal 22.07.2009 al 26.01.2010 di

fr. 517.00 (doc. D), sulla fattura n. 703.504.777 del 19 aprile 2010 per la fornitura

di acqua relativamente al periodo dal 27.01.2010 al 13.04.2010 di fr. 7'125.20

(doc. E), sulla fattura n. 703.553.824 del 25 marzo 2010 per la fornitura di

acqua relativamente al periodo dal 27.01.2010 al 13.04.2010 di fr. 210.60

(doc. F), sulla fattura n. 703.406.645 del 12 febbraio 2010 per la tassa uso

canalizzazione relativamente al periodo dal 17.10.2009 al 26.01.2010 di fr.

3'691.40 (doc. G), sulla fattura n. 703.505.762 del 19 aprile 2010 per la tassa

uso canalizzazione relativamente al periodo dal 27.01.2010 al 13.04.2010 di

fr. 3'323.00 (doc. H), e “sulla comminatoria di pagamento con prospettata

interruzione della fornitura di acqua” (doc. A), mediante la quale la

procedente ha intimato all’escussa un ultimo termine di pagamento di 15 giorni

avvertendola che in caso di mancato reclamo al Consiglio di Stato la

comminatoria è equiparata ad una decisione giudiziale definitiva ex art. 80

cpv. 2 vLEF. Queste decisioni, rimaste senza impugnazione (cfr. doc. L: scritto

25.

agosto 2010 dell’escussa nel quale essa dichiara di accettare la

comminatoria e di rinunciare ad interporre ricorso), costituiscono valido

titolo di rigetto definitivo dell’opposizione ex art. 80 vLEF in favore

dell’istante per l’importo oggetto dell’esecuzione oltre agli interessi.

Infatti il rapporto

giuridico che si instaura tra l’ente pubblico, quale prestatore di un servizio

di utilità pubblica (come la distribuzione dell’acqua e dell’energia elettrica

ma anche la messa a disposizione delle canalizzazioni che permettono di evacuare

le acque non consumate), e l’utente è retto dal diritto pubblico ed altrettanto

vale, almeno nel Canton Ticino, quando il servizio

pubblico è gestito in concessione da un organismo di diritto privato come

avviene nel caso concreto in base all’art. 1 cpv. 2 del

Regolamento per la fornitura di acqua potabile dell’11 novembre 2008 (doc. O) e

al mandato di prestazioni per la gestione dell’azienda acqua potabile (doc. S),

(IICCA del 17.03.1999, inc. 12.1998.211). La LMSP

stabilisce espressamente che i rapporti tra l’ente pubblico e l’utente sono

retti dal diritto pubblico e, in ogni caso, l’art. 40 LMSP prevede

l’applicazione della procedura amministrativa (reclamo dal Consiglio di Stato e

eventuale ricorso al Tribunale amministrativo) alle contestazioni fra utenti e

azienda municipalizzata o concessionaria (RDAT 1996 II n. 5 consid. 3b). Nel

caso di mancato reclamo dell’utente, l’azienda acqua potabile può dunque

prevalersi nell’ambito della procedura di rigetto dell’opposizione della norma

dell’art. 28 vLALEF che parifica a sentenze esecutive ai sensi dell’art. 80 vLEF

le decisioni definitive di autorità comunali o d’altra natura riguardanti obbligazioni

fondate sul diritto pubblico.

6.

Il

reclamo va quindi respinto.

Tassa

di giustizia, spese processuali e indennità seguono la soccombenza (art. 48, 61

cpv. 1 OTLEF; 106 cpv. 1 CPC).

Per

i quali motivi,

richiamati gli art. 25 n. 2 lett. a, 80 vLEF; 106 cpv. 1, 251, 319

cpv. 1, 320, 321 cpv. 2, 404 cpv. 1, 405 cpv. 1 CPC; 20 cpv. 5, 28 vLALEF; 48,

61.

cpv. 1 OTLEF; 62 cpv. 1 vOTLEF;

pronuncia:

1.

Il

reclamo è respinto.

2.

La tassa di giustizia e le spese processuali

per complessivi fr 250.00 relative alla procedura di reclamo, già anticipate

dalla reclamante, sono poste a suo carico, con l’obbligo di rifondere alla CO 1

fr. 300.00 a titolo di indennità.

3.

Intimazione

a:

- __________.

PA 1, __________;

- __________.

PA 2, __________.

Comunicazione

alla Pretura di ____________________.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale

d’appello

Il presidente Il

segretario

Giacché il valore litigioso della vertenza, di fr. 22'932.75,

non raggiunge il limite di legge di fr. 30'000.00, contro la presente decisione

è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale,

1000.

Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione, solo se la

controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art.

74.

cpv. 2 lett. a LTF).

Nello stesso termine è possibile proporre al Tribunale

federale, 1000 Losanna 14, anche ricorso sussidiario in materia costituzionale

(art. 113 e segg. LTF).

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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