14.2011.87
Bollette dell'azienda fornitrice di acqua quali titoli di rigetto definitivo dell'opposizione
29 luglio 2011Italiano15 min
Source ti.ch
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Numero d'incarto:
14.2011.87
Data decisione, Autorità:
29.07.2011, CEF
Titolo:
Bollette dell'azienda fornitrice di acqua quali titoli di rigetto definitivo dell'opposizione
RIGETTO DEFINITIVO DELL'OPPOSIZIONE
TITOLO DEL RIGETTO DEFINITIVO DELL'OPPOSIZIONE
art. 106 CPC-TI
art. 251 CPC-TI
art. 319 cpv. 1 CPC-TI
art. 320 CPC-TI
art. 321 cpv. 2 CPC-TI
art. 404 cpv. 1 CPC-TI
art. 405 cpv. 1 CPC-TI
art. 20 cpv. 5 LALEF
art. 28 LALEF
art. 25 LEF
art. 80 LEF
Incarto n.
14.2011.87
Lugano
29 luglio
2011
EC/fp/rs
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Pellegrini, presidente,
Walser e Bozzini
segretaria:
Cassina, vicecancelliere
statuendo sulla causa a procedura sommaria in materia
di esecuzione e fallimenti dipendente da istanza 30 settembre 2010 presentata da
CO 1
(patrocinata dall’ PA 2 )
contro
RE 1
(patrocinata dall’ PA 1 )
tendente ad ottenere il rigetto definitivo
dell’opposizione interposta al PE n. __________ del 17/20 settembre 2010
dell’UE di __________ per l’importo di fr. 22'932.75 oltre interessi al 5% dal
24 agosto 2010;
sulla quale istanza il Pretore del Distretto di __________
con sentenza 18 maggio 2011 ha così deciso:
“1. L’istanza
è accolta: l’opposizione interposta dalla parte convenuta al precetto esecutivo
n. __________ dell’Ufficio esecuzione e fallimenti di __________, è respinta in
via definitiva.
2. Le spese e la tassa di giustizia per complessivi
fr. 200.00, da anticipare dalla parte istante, sono poste a carico della parte
convenuta, la quale rifonderà a controparte fr. 250.00 a titolo di indennità.”
Sentenza
impugnata dalla parte convenuta, che con reclamo del 1° giugno 2011 ha postulato la reiezione dell'istanza, protestate tasse, spese e ripetibili;
preso
atto che con osservazioni 27 giugno 2011 la parte istante ha chiesto la
reiezione del reclamo pure con protesta di tasse, spese e ripetibili;
richiamato
il decreto presidenziale 6 giugno 2011 di concessione dell’effetto sospensivo;
esaminati
atti e documenti;
ritenuto
Fatti
A. Con
PE per le esecuzioni ordinarie n. __________ del 17/20 settembre 2010 dell’UE
di __________RE 1 ha escusso CO 1 per l’incasso di fr. 22'932.75 oltre
interessi al 5% dal 24 agosto 2010, indicando quale titolo di credito: “III
Sezione acqua totale scoperto CHF 15'928.00; IIII Sezione canalizzazioni
totale scoperto CHF 7'004.75”.
Interposta
tempestiva opposizione dall’escussa, la procedente ne ha chiesto il rigetto
definitivo alla Pretura di __________.
B. La
procedente fonda la sua pretesa sulla fattura n. 703.405.808
del 12 febbraio 2010 riferita alla fornitura di acqua per il periodo dal
17.10.2009 al 26.01.2010 di fr. 8'035.20 (doc. C), sulla fattura
n. 300.200.797 del 25 marzo 2010 riferita alla fornitura di acqua per il
periodo dal 22.07.2009 al 26.01.2010 di fr. 517.00 (doc. D), sulla fattura n.
703.504.777 del 19 aprile 2010 riferita alla fornitura di acqua per il periodo
dal 27.01.2010 al 13.04.2010 di fr. 7'125.20 (doc. E), sulla fattura n.
703.553.824 del 25 marzo 2010 riferita alla fornitura di acqua per il periodo
dal 27.01.2010 al 13.04.2010 di fr. 210.60 (doc. F), sulla fattura n.
703.406.645 del 12 febbraio 2010 riferita alla tassa uso canalizzazione per il
periodo dal 17.10.2009 al 26.01.2010 di fr. 3'691.40 (doc. G), sulla fattura
n. 703.505.762 del 19 aprile 2010 riferita alla tassa uso canalizzazione per il
periodo dal 27.01.2010 al 13.04.2010 di fr. 3'323.00 (doc. H), e “sulla
comminatoria di pagamento con prospettata interruzione della fornitura di acqua”
(doc. A), mediante la quale, per quanto di rilevanza nella fattispecie, la
procedente ha intimato all’escussa un ultimo termine di pagamento di 15 giorni,
avvertendola che in caso di mancato reclamo al Consiglio di Stato la comminatoria
è equiparata ad una decisione giudiziale definitiva ex art. 80 cpv. 2 LEF. La
procedente produce pure lo scritto 25 agosto 2010 dell’escussa nel quale essa
dichiara di accettare la comminatoria e di rinunciare ad interporre ricorso
(doc. L).
C. All’udienza
di contraddittorio l’escussa si è opposta all’istanza negando che CO 1 disponga
di un titolo di rigetto definitivo dell’opposizione
L’escussa
contesta che la procedente possa agire quale autorità amministrativa cantonale
al beneficio della disposizione dell’art. 80 cpv. 2 n. 3 LEF. Il regolamento
per la fornitura di acqua potabile (doc. O) prevederebbe infatti che sia il
Municipio di Lugano ad amministrare l’Azienda acqua potabile (art. 1), ritenuto
che le competenze di un’eventuale Azienda delegata/gestore esterno sarebbero
definite esaustivamente dallo stesso Regolamento, che all’art. 71 non
autorizzerebbe l’Azienda delegata/il gestore esterno a procedere giudizialmente
in sede di incasso. Perdipiù le decisioni dell’Ente responsabile per l’acqua
potabile potrebbero essere contestate ex art. 79 n. 2 Regolamento al Municipio
di Lugano prima di un eventuale ricorso al Consiglio di Stato.
La
diffida (doc. A) indica poi che decorso infruttuosamente il termine assegnato
per il pagamento “ci vedremo costretti, nostro malgrado, ad interrompere le
forniture di gas, energia elettrica e di acqua potabile”. A mente dell’escussa
pertanto, applicandosi il diritto privato, in caso di inadempimento la
procedente avrebbe deciso di recedere dalle forniture ex art. 107 cpv. 2 CO,
con la conseguenza che il rapporto giuridico tra le parti sarebbe stato risolto
ex tunc e dunque sarebbe pure decaduto il titolo per procedere contro
l’escussa.
In
replica la parte istante rileva che il Regolamento organico dell’Azienda acqua
potabile __________ consente al Municipio di affidare a terzi la gestione
dell’azienda sulla base di un mandato di prestazioni, ciò che il Municipio ha
fatto con contratto 25.10/16.11.2000 affidando la gestione dell’acqua potabile
alla stessa istante, che è quindi legittimata a procedere all’incasso delle
tasse per il consumo della stessa.
D. Con sentenza 18 maggio 2011 il Pretore del Distretto di ____________________
__________, ha accolto l’istanza. Per il primo giudice con la comminatoria di
cui al doc. A l’istante si è avvalsa del diritto di interrompere la propria
prestazione e non ha risolto il contratto in essere. In ogni caso la
risoluzione di un contratto a prestazione continuata avrebbe effetto ex nunc e
non ex tunc.
A
mente del Pretore il rapporto giuridico che si instaura tra l’ente pubblico,
quale prestatore di un servizio di pubblica utilità (come la distribuzione
dell’acqua e dell’energia elettrica) e l’utente è retto dal diritto pubblico ed
altrettanto vale, almeno nel Canton Ticino, quando il servizio pubblico è
gestito in concessione da un organismo di diritto privato come avviene in
concreto. La comminatoria di pagamento emessa in data 23.08.2010 per fr.
22'932.75 recante l’indicazione dei rimedi giudici, a cui l’escussa non
interposto reclamo (doc. L), costituirebbe dunque valido titolo di rigetto
dell’opposizione. E ciò anche se l’attestazione di crescita in giudicato resa
dal Servizio ricorsi del Consiglio di Stato (doc. I) non si riferisce alla
comminatoria del 23 agosto 2010 ma ad una emessa il 9 luglio 2010 (cfr. doc.
I). L’istante sarebbe poi legittimata all’incasso in forza del mandato di
prestazioni per la gestione dell’acqua potabile conferitole dal Comune di __________
(doc. S), concesso conformemente all’art. 1 del Regolamento di cui al doc. O.
E. Contro
la sentenza pretorile si è tempestivamente aggravata RE 1 riproponendo le
medesime eccezioni sollevate in prima sede, ad eccezione di quella secondo cui con la comminatoria del 9 luglio 2010 la procedente avrebbe deciso
di recedere dalle forniture, con la conseguenza che il rapporto giuridico tra
le parti sarebbe stato risolto ex tunc e quindi sarebbe decaduto un titolo per
procedere contro di lei.
F. Delle
osservazioni 27 giugno 2011 di CO 1, chiedenti la reiezione del gravame, si
dirà, per quanto necessario, in seguito.
Considerato
Considerandi
1.
Premesso
che la decisione impugnata risale al 18 maggio 2011, ossia dopo l’entrata in
vigore (1° gennaio 2011) del Codice di diritto processuale civile svizzero
(Codice di procedura civile, CPC), si pone avantutto la questione di sapere
quali siano le norme procedurali applicabili alla trattazione dell’istanza di
rigetto provvisorio dell’opposizione proposta il 30 settembre 2010. Ora, l’art.
404.
cpv. 1 CPC prevede che fino alla loro conclusone davanti alla giurisdizione
adita, ai procedimenti già pendenti al momento della sua entrata in vigore si
applica il diritto procedurale previgente, segnatamente – come in concreto
avvenuto - la legge cantonale di applicazione della legge federale
sull’esecuzione e sul fallimento del 12 marzo 1997 (in seguito vLALEF) e,
sussidiariamente, in virtù del rinvio disposto dall’art. 25 vLALEF, il Codice
di procedura civile ticinese allora in vigore (CPC-TI).
Stabilita
l’applicabilità del diritto previgente per quanto riguarda la procedura
applicabile davanti al primo giudice, si pone dipoi la questione di sapere
quale sia invece il diritto applicabile al gravame in rassegna. Ora, l’art. 405
cpv. 1 CPC, stabilisce che alle impugnazioni si applica il diritto in vigore al
momento della comunicazione della decisione. Dato che la sentenza impugnata
(finale) risale, come visto, al 18 maggio 2011, la procedura ricorsuale è
perciò retta dal nuovo diritto.
Secondo
l’art. 319 lett. a CPC, sono impugnabili mediante reclamo, tra l’altro, le
decisioni (finali) inappellabili di prima istanza. Tale è il caso per le
decisioni nelle pratiche a tenore della LEF, segnatamente in tema di rigetto
dell’opposizione ex art. 80-84 LEF (cfr. art. 309 lett. b n. 3 CPC). Proposto
il 1° giugno 2011 a fronte di una sentenza emessa in data 18 maggio 2011 e
notificata il 23 maggio 2011 (cfr. indicazioni della
posta “track & trace”), ossia entro il termine di
dieci giorni dalla notificazione della sentenza impugnata (cfr. art. 321 cpv. 2
CPC, trattandosi di procedura sommaria ex art. 251 lett. a CPC), il presente
reclamo è pertanto sotto questo profilo ammissibile.
2.
In
base all’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati, a.
l’applicazione errata del diritto, b. l’accertamento manifestamente errato dei
fatti.
3.
Le decisioni in
materia di rigetto dell’opposizione, in tutte le istanze, vanno pronunciate in
procedura sommaria (art. 25 cifra 2 lett. a vLEF).
3.1
Le norme
cantonali che reggono tale tipo di procedura (nel Ticino: art. 20-28 vLALEF)
devono rispettare la massima dispositiva ("Dispositionsmaxime"), il
principio attitatorio ("Verhandlungsmaxime"), nonché le massime di
celerità e di concentrazione (cfr. Piégai,
La protection du débiteur et des tiers dans le nouveau droit du séquestre, tesi
Losanna 1997, pp. 213 ss ed i rif.). Detto altrimenti il giudice non agisce
d'ufficio, egli esamina solo ciò che è stato allegato e decide unicamente in
base alle prove addotte dalle parti ("quod non est in actis, non est in
mundo") e che possono essere assunte seduta stante ("Beweismittelbeschränkung"),
salvo che il fatto allegato sia stato ammesso o non contestato dalla
controparte (Vogel, Grundriss des
Zivilprozessrechts, 6a ed., Berna 1999, n. 24 ad cap. 6).
Il giudice può
accontentarsi della semplice verosimiglianza dei fatti ("Beweisstrengebeschränkung")
ed esaminare sommariamente i punti di diritto ("prima facie
cognitio"), nella misura compatibile con l'esigenza di celerità (cfr. Hohl, La réalisation du droit et les
procédures rapides, tesi Friborgo 1997, n. 453; Gilliéron, Commentaire de la LP, vol. I, Losanna 1999, n. 23
ad art. 25; Piégai, op. cit., p.
212). Il giudice apprezza liberamente le prove (art. 20 cpv. 5 vLALEF).
3.2
Il giudice del rigetto accerta d’ufficio, ed in ogni stadio di causa
(quindi pure in sede di appello, e ciò a prescindere dalla presenza delle parti
all’udienza di primo grado e, se presenti, dalle ragioni da loro sostenute: CEF
30.
giugno 1972 in ric. Faoro, Rep. 1972, p. 344, consid. 6; CEF 8 aprile 1974 in ric. De Vittori, Rep. 1975, p. 101), certe questioni, e segnatamente se la documentazione
prodotta costituisce valido titolo di rigetto, se vi è il trinomio di identità
tra, da una parte, l’escutente, l’escusso ed il credito indicati nel precetto
esecutivo e nell’istanza, e, dall’altra, il creditore, il debitore ed il
credito di cui ai documenti prodotti quale titolo di rigetto, e se la
concessione del rigetto sia compatibile con l’ordine pubblico materiale
svizzero. Non vale per queste questioni la limitazione dei mezzi di prova
("Beweismittelbeschränkung", cfr. in materia di exequatur di
decisioni estere, DTF 61 I 278; Staehelin,
Basler Kommentar zum SchKG, Basilea/Ginevra/ Monaco 1998, Vol. I, n. 60
ad art. 80, con rif.), ma il giudice deve fondarsi solo sui documenti prodotti
dalle parti (Gilliéron, op. cit.,
n. 68 ad art. 84) o sulle risultanze delle prove assunte su istanza delle
parti.
4.
4.1
Per
l’art. 80 cpv. 1 vLEF quando un credito posto in esecuzione è fondato su una
sentenza esecutiva il creditore può chiedere in giudizio il rigetto definitivo
dell’opposizione. Una sentenza diviene esecutiva quando è cresciuta in
giudicato (vale a dire: non può più essere impugnata con un rimedio ordinario)
e da essa scaturisce per il debitore un obbligo di pagamento o di prestazione
di garanzia (cfr. Jaeger/Walder/Kull/Kottmann,
Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, vol. I,
4a ed., Zurigo 1997, n. 3 s. ad art. 80; Staehelin,
op. cit., n. 6 ss. ad art. 80; Gilliéron,
op. cit., n. 35 s. e 38 s. ad art. 80; Stücheli,
Die Rechtsöffnung, tesi Zurigo 2000, p. 213 s. e 221 ss).
4.2
L’art.
80.
cpv. 2 n. 3 vLEF parifica a sentenze esecutive entro il territorio cantonale,
le decisioni di autorità amministrative cantonali riguardanti obbligazioni
fondate sul diritto pubblico, quali le imposte, in quanto il diritto cantonale
disponga in tal senso.
4.3
Per l’art. 28 vLALEF “entro il territorio cantonale, sono parificate
alle sentenze esecutive nel senso dell’art. 80 vLEF le decisioni definitive di
autorità amministrative e giudiziarie cantonali, comunali o d’altra natura
riguardanti obbligazioni fondate sul diritto pubblico”.
5.
Nel caso di specie la procedente fonda la
sua pretesa sulla fattura sulla fattura n. 703.405.808 del 12 febbraio 2010 per
la fornitura di acqua relativamente al periodo dal 17.10.2009 al 26.01.2010 di
fr. 8'035.20 (doc. C), sulla fattura n. 300.200.797 del 25 marzo 2010 per la
fornitura di acqua relativamente al periodo dal 22.07.2009 al 26.01.2010 di
fr. 517.00 (doc. D), sulla fattura n. 703.504.777 del 19 aprile 2010 per la fornitura
di acqua relativamente al periodo dal 27.01.2010 al 13.04.2010 di fr. 7'125.20
(doc. E), sulla fattura n. 703.553.824 del 25 marzo 2010 per la fornitura di
acqua relativamente al periodo dal 27.01.2010 al 13.04.2010 di fr. 210.60
(doc. F), sulla fattura n. 703.406.645 del 12 febbraio 2010 per la tassa uso
canalizzazione relativamente al periodo dal 17.10.2009 al 26.01.2010 di fr.
3'691.40 (doc. G), sulla fattura n. 703.505.762 del 19 aprile 2010 per la tassa
uso canalizzazione relativamente al periodo dal 27.01.2010 al 13.04.2010 di
fr. 3'323.00 (doc. H), e “sulla comminatoria di pagamento con prospettata
interruzione della fornitura di acqua” (doc. A), mediante la quale la
procedente ha intimato all’escussa un ultimo termine di pagamento di 15 giorni
avvertendola che in caso di mancato reclamo al Consiglio di Stato la
comminatoria è equiparata ad una decisione giudiziale definitiva ex art. 80
cpv. 2 vLEF. Queste decisioni, rimaste senza impugnazione (cfr. doc. L: scritto
25.
agosto 2010 dell’escussa nel quale essa dichiara di accettare la
comminatoria e di rinunciare ad interporre ricorso), costituiscono valido
titolo di rigetto definitivo dell’opposizione ex art. 80 vLEF in favore
dell’istante per l’importo oggetto dell’esecuzione oltre agli interessi.
Infatti il rapporto
giuridico che si instaura tra l’ente pubblico, quale prestatore di un servizio
di utilità pubblica (come la distribuzione dell’acqua e dell’energia elettrica
ma anche la messa a disposizione delle canalizzazioni che permettono di evacuare
le acque non consumate), e l’utente è retto dal diritto pubblico ed altrettanto
vale, almeno nel Canton Ticino, quando il servizio
pubblico è gestito in concessione da un organismo di diritto privato come
avviene nel caso concreto in base all’art. 1 cpv. 2 del
Regolamento per la fornitura di acqua potabile dell’11 novembre 2008 (doc. O) e
al mandato di prestazioni per la gestione dell’azienda acqua potabile (doc. S),
(IICCA del 17.03.1999, inc. 12.1998.211). La LMSP
stabilisce espressamente che i rapporti tra l’ente pubblico e l’utente sono
retti dal diritto pubblico e, in ogni caso, l’art. 40 LMSP prevede
l’applicazione della procedura amministrativa (reclamo dal Consiglio di Stato e
eventuale ricorso al Tribunale amministrativo) alle contestazioni fra utenti e
azienda municipalizzata o concessionaria (RDAT 1996 II n. 5 consid. 3b). Nel
caso di mancato reclamo dell’utente, l’azienda acqua potabile può dunque
prevalersi nell’ambito della procedura di rigetto dell’opposizione della norma
dell’art. 28 vLALEF che parifica a sentenze esecutive ai sensi dell’art. 80 vLEF
le decisioni definitive di autorità comunali o d’altra natura riguardanti obbligazioni
fondate sul diritto pubblico.
6.
Il
reclamo va quindi respinto.
Tassa
di giustizia, spese processuali e indennità seguono la soccombenza (art. 48, 61
cpv. 1 OTLEF; 106 cpv. 1 CPC).
Per
i quali motivi,
richiamati gli art. 25 n. 2 lett. a, 80 vLEF; 106 cpv. 1, 251, 319
cpv. 1, 320, 321 cpv. 2, 404 cpv. 1, 405 cpv. 1 CPC; 20 cpv. 5, 28 vLALEF; 48,
61.
cpv. 1 OTLEF; 62 cpv. 1 vOTLEF;
pronuncia:
1.
Il
reclamo è respinto.
2.
La tassa di giustizia e le spese processuali
per complessivi fr 250.00 relative alla procedura di reclamo, già anticipate
dalla reclamante, sono poste a suo carico, con l’obbligo di rifondere alla CO 1
fr. 300.00 a titolo di indennità.
3.
Intimazione
a:
- __________.
PA 1, __________;
- __________.
PA 2, __________.
Comunicazione
alla Pretura di ____________________.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d’appello
Il presidente Il
segretario
Giacché il valore litigioso della vertenza, di fr. 22'932.75,
non raggiunge il limite di legge di fr. 30'000.00, contro la presente decisione
è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale,
1000.
Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione, solo se la
controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art.
74.
cpv. 2 lett. a LTF).
Nello stesso termine è possibile proporre al Tribunale
federale, 1000 Losanna 14, anche ricorso sussidiario in materia costituzionale
(art. 113 e segg. LTF).
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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