14.2011.88
Reclamo contro dichiarazione di fallimento
7 giugno 2011Italiano5 min
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Numero d'incarto:
14.2011.88
Data decisione, Autorità:
07.06.2011, CEF
Titolo:
Reclamo contro dichiarazione di fallimento
RICORSO CONTRO IL FALLIMENTO
art. 174 LEF
Incarto n.
14.2011.88
Lugano
7 giugno 2011
B/fp/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Pellegrini, presidente,
Walser e Bozzini
segretaria:
Baur Martinelli,
vicecancelliera
statuendo sulla causa a procedura sommaria in materia
di fallimento dipendente dall’istanza 2 dicembre 2010 presentata da
AO 1
rappresentata da RA 1 __________
contro
AP 1 __________
sulla quale istanza il Pretore del Distretto di __________,
con sentenza 18 maggio 2011 (EF.2010.__________) ha così deciso:
“1. È pronunciato il fallimento di AP 1, __________,
a far tempo da giovedì 19 maggio 2011 alle ore 10.00.
2./3./4. Omissis.”
Sentenza impugnata dalla convenuta, che con
reclamo 19 maggio 2011 postula
- previa concessione dell’effetto sospensivo al
gravame - l’annullamento della
dichiarazione di fallimento;
eaminati gli atti
ritenuto
Fatti
A. Nell’ambito dell’esecuzione n. __________ dell’UE di __________ la AO
1 ha chiesto il fallimento di AP 1 per il mancato pagamento di fr. 4'458.75
oltre accessori, dedotti eventuali acconti.
B. All’udienza di contraddittorio del 4 maggio 2011 nessuno è comparso.
C. Con sentenza 18 maggio 2011 il Pretore del Distretto di __________,
ha pronunciato il fallimento di AP 1 a far tempo da giovedì 19 maggio 2011 alle
ore 10.00.
D. Con il reclamo AP 1 asserisce che vi è discordanza sull’importo da
pagare e che l’Ufficio esecuzione le ha comunicato un importo che non
corrisponde a quanto dovuto, atteso che ha già versato degli acconti. Da parte
sua esiste tuttavia la volontà di liquidare i propri debiti.
E. Il reclamo
non è stato intimato alla controparte per osservazioni.
Considerato
Considerandi
1.
Secondo
l’art. 174 cpv. 1 primo periodo LEF nella versione in vigore dal 1° gennaio
2011, la decisione del giudice del fallimento può essere impugnata entro 10
giorni mediante reclamo secondo il CPC (Codice di diritto processuale civile
svizzero; Codice di procedura civile, CPC), entrato in vigore anche esso con il
1° gennaio 2011 e applicabile alla fattispecie in virtù dell’art. 405 cpv. 1
CPC, la sentenza impugnata essendo stata emanata, ancorché sulla base di
un’istanza di fallimento retta dal diritto procedurale previgente (art. 404
cpv. 1 CPC), il 18 maggio 2011, ossia dopo il 1° gennaio 2011.
2.
Secondo l’art. 174 cpv. 1 LEF con il
reclamo le parti possono avvalersi di fatti nuovi, se questi si sono verificati
anteriormente alla decisione di prima istanza.
Per
l’art. 174 cpv. 2 LEF l’autorità giudiziaria superiore può annullare la
dichiarazione di fallimento se il debitore rende verosimile la sua solvibilità
e prova per mezzo di documenti che nel frattempo:
1.
il debito, compresi gli interessi e le spese, è stato estinto;
2.
l’importo dovuto è stato depositato presso l’autorità giudiziaria
superiore a disposizione del creditore; o
3.
il creditore ha ritirato la domanda di fallimento.
Nel caso
di specie la reclamante non si è avvalsa di alcun fatto nuovo verificatosi
anteriormente alla decisione pretorile (art. 174 cpv. 1 LEF), né ha provato con
documenti di avere saldato il debito oggetto dell’esecuzione in esame n. __________
promossa dall’istante, né ha depositato a disposizione di quest’ultima tale
importo presso questa Camera, né la creditrice ha ritirato la domanda di
fallimento. Ancor meno la reclamante ha reso verosimile la sua solvibilità
(art. 174 cpv. 2 LEF). AP 1 ha infatti unicamente fatto valere motivi di
merito, che non possono essere proposti in questa sede. È d’altro canto compito
suo accertare presso l’UE di __________ rispettivamente presso la creditrice,
nel caso i pretesi pagamenti fossero avvenuti direttamente a favore di
quest’ultima, a quanto ammonta il suo debito. Non avendo la debitrice adempiuto
i presupposti di cui all’art. 174 LEF, il fallimento non può essere annullato.
Di conseguenza il reclamo va respinto, il che rende priva di oggetto la
richiesta di concessione dell’effetto sospensivo al gravame.
3.
Gli
oneri processuali relativi al presente giudizio dovrebbero seguire la
soccombenza della reclamante (art. 48, 61 cpv. 1 OTLE e 106 cpv. 1 CPC). Viste
le peculiarità del caso e per economia di giudizio si prescinde tuttavia dal
prelevare spese processuali.
Per i quali motivi,
richiamato l’art. 174 LEF
pronuncia:
1.
Il reclamo è respinto.
Di
conseguenza è confermato il fallimento di AP 1, __________, a far tempo da
giovedì 19 maggio 2011 alle ore 10.00.
2.
Non si preleva la tassa di giustizia
del presente giudizio.
3.
Intimazione:
-AP 1, __________;
-RA 1, __________;
-Uffico esecuzione __________, __________;
-Ufficio fallimenti di __________, __________;
-Uffico cantonale del Registro di commercio, Lugano;
-Ufficio del Registro fondiario del Distretto di __________, __________;
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di __________.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d’appello
Il presidente La
segretaria
Contro la presente decisione è possibile presentare
ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni
dalla notificazione (art. 72 e segg. LTF).
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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