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Decisione

14.2011.88

Reclamo contro dichiarazione di fallimento

7 giugno 2011Italiano5 min

Source ti.ch

Fatti

A. Nell’ambito dell’esecuzione n. __________ dell’UE di __________ la AO

1 ha chiesto il fallimento di AP 1 per il mancato pagamento di fr. 4'458.75

oltre accessori, dedotti eventuali acconti.

B. All’udienza di contraddittorio del 4 maggio 2011 nessuno è comparso.

C. Con sentenza 18 maggio 2011 il Pretore del Distretto di __________,

ha pronunciato il fallimento di AP 1 a far tempo da giovedì 19 maggio 2011 alle

ore 10.00.

D. Con il reclamo AP 1 asserisce che vi è discordanza sull’importo da

pagare e che l’Ufficio esecuzione le ha comunicato un importo che non

corrisponde a quanto dovuto, atteso che ha già versato degli acconti. Da parte

sua esiste tuttavia la volontà di liquidare i propri debiti.

E. Il reclamo

non è stato intimato alla controparte per osservazioni.

Considerato

Considerandi

1.

Secondo

l’art. 174 cpv. 1 primo periodo LEF nella versione in vigore dal 1° gennaio

2011, la decisione del giudice del fallimento può essere impugnata entro 10

giorni mediante reclamo secondo il CPC (Codice di diritto processuale civile

svizzero; Codice di procedura civile, CPC), entrato in vigore anche esso con il

1° gennaio 2011 e applicabile alla fattispecie in virtù dell’art. 405 cpv. 1

CPC, la sentenza impugnata essendo stata emanata, ancorché sulla base di

un’istanza di fallimento retta dal diritto procedurale previgente (art. 404

cpv. 1 CPC), il 18 maggio 2011, ossia dopo il 1° gennaio 2011.

2.

Secondo l’art. 174 cpv. 1 LEF con il

reclamo le parti possono avvalersi di fatti nuovi, se questi si sono verificati

anteriormente alla decisione di prima istanza.

Per

l’art. 174 cpv. 2 LEF l’autorità giudiziaria superiore può annullare la

dichiarazione di fallimento se il debitore rende verosimile la sua solvibilità

e prova per mezzo di documenti che nel frattempo:

1.

il debito, compresi gli interessi e le spese, è stato estinto;

2.

l’importo dovuto è stato depositato presso l’autorità giudiziaria

superiore a disposizione del creditore; o

3.

il creditore ha ritirato la domanda di fallimento.

Nel caso

di specie la reclamante non si è avvalsa di alcun fatto nuovo verificatosi

anteriormente alla decisione pretorile (art. 174 cpv. 1 LEF), né ha provato con

documenti di avere saldato il debito oggetto dell’esecuzione in esame n. __________

promossa dall’istante, né ha depositato a disposizione di quest’ultima tale

importo presso questa Camera, né la creditrice ha ritirato la domanda di

fallimento. Ancor meno la reclamante ha reso verosimile la sua solvibilità

(art. 174 cpv. 2 LEF). AP 1 ha infatti unicamente fatto valere motivi di

merito, che non possono essere proposti in questa sede. È d’altro canto compito

suo accertare presso l’UE di __________ rispettivamente presso la creditrice,

nel caso i pretesi pagamenti fossero avvenuti direttamente a favore di

quest’ultima, a quanto ammonta il suo debito. Non avendo la debitrice adempiuto

i presupposti di cui all’art. 174 LEF, il fallimento non può essere annullato.

Di conseguenza il reclamo va respinto, il che rende priva di oggetto la

richiesta di concessione dell’effetto sospensivo al gravame.

3.

Gli

oneri processuali relativi al presente giudizio dovrebbero seguire la

soccombenza della reclamante (art. 48, 61 cpv. 1 OTLE e 106 cpv. 1 CPC). Viste

le peculiarità del caso e per economia di giudizio si prescinde tuttavia dal

prelevare spese processuali.

Per i quali motivi,

richiamato l’art. 174 LEF

pronuncia:

1.

Il reclamo è respinto.

Di

conseguenza è confermato il fallimento di AP 1, __________, a far tempo da

giovedì 19 maggio 2011 alle ore 10.00.

2.

Non si preleva la tassa di giustizia

del presente giudizio.

3.

Intimazione:

-AP 1, __________;

-RA 1, __________;

-Uffico esecuzione __________, __________;

-Ufficio fallimenti di __________, __________;

-Uffico cantonale del Registro di commercio, Lugano;

-Ufficio del Registro fondiario del Distretto di __________, __________;

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di __________.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale

d’appello

Il presidente La

segretaria

Contro la presente decisione è possibile presentare

ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni

dalla notificazione (art. 72 e segg. LTF).

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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