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Decisione

14.2011.89

Reclamo contro dichiarazione di fallimento. Solvibilitâ non resa verosimile

28 giugno 2011Italiano7 min

Source ti.ch

Fatti

A.

Nell’ambito dell’esecuzione n. __________

dell’UEF di __________ la CO 1 ha chiesto il fallimento di RE 1 per il mancato

pagamento di fr. 2'052.30 compresi interessi e spese.

B. All’udienza di contraddittorio del 24 maggio 2011 nessuno è

comparso.

C. Con sentenza 1. giugno 2011 il Pretore aggiunto della Giurisdizione

di __________ ha pronunciato il fallimento di RE 1 a far tempo da quello stesso

giorno alle ore 15.00.

D. Con reclamo 7 giugno 2011 RE 1 sostiene di avere saldato

l’esecuzione in oggetto, producendo una ricevuta dell’UEF di __________ del 3

giugno 2011 relativa al versamento di fr. 2'140.90 a saldo dell’esecuzione n. __________

promossa dall’istante (doc. D).

Considerato

Considerandi

1.

Secondo

l’art. 174 cpv. 1 primo periodo LEF nella versione in vigore dal 1. gennaio

2011, la decisione del giudice del fallimento può essere impugnata entro 10

giorni mediante reclamo secondo il CPC (Codice di diritto processuale civile

svizzero; Codice di procedura civile, CPC), entrato in vigore anche esso con il

1.

gennaio 2011 ed applicabile alla fattispecie in virtù dell’art. 405 cpv. 1

CPC.

2.

a) In virtù dell’art. 174 cpv.

2.

LEF l'autorità giudiziaria superiore può annullare la dichiarazione di

fallimento se il debitore, impugnando la decisione, rende verosimile la sua

solvibilità e prova per mezzo di documenti che nel frattempo:

1) il

debito, compresi gli interessi e le spese, è stato estinto;

2) l'importo

dovuto è stato depositato presso l'autorità giudiziaria superiore a

disposizione del creditore; o che

3) il

creditore ha ritirato la domanda di fallimento.

L’autorità

giudiziaria superiore può considerare fatti e prove nuovi, subentrati dopo la

dichiarazione di fallimento (nova autentici o in senso proprio, ossia “echte

Nova”, in contrapposizione agli pseudonova, ossia “unechte Nova”), solo se

risultano adempiuti i presupposti elencati all’art. 174 cpv. 2 n. 1-3 LEF. I

nova autentici non vengono considerati d’ufficio, ma è il debitore che li deve

espressamente far valere e provare con documenti, sempre che renda verosimile

la sua solvibilità. Questa considerazione dei nova in senso proprio da parte

dell’autorità giudiziaria superiore ha come scopo di evitare fallimenti senza

senso di debitori ancora solvibili. La solvibilità può tra l’altro essere

determinata ricorrendo al concetto opposto di insolvibilità, concetto noto

nella LEF. L’illiquidità deve essere oggettiva. Essa deve impedire al debitore

di tacitare i suoi creditori alla scadenza dei loro crediti. Non deve infatti

trattarsi di una difficoltà passeggera, il debitore deve bensì trovarsi per un

periodo indeterminato in questa situazione. Un indizio di insolvibilità può

emergere dal numero e dal valore delle esecuzioni pendenti, così come pure da

eventuali nuove istanze di fallimento pervenute posteriormente al decreto di

fallimento in esame. Anche il fatto di non essere in grado di pagare modesti

importi indica insolvibilità. La solvibilità deve essere resa verosimile sulla base

di riscontri oggettivi, quali giustificativi concernenti pagamenti, estratti

bancari, contratti di credito ecc., mentre semplici dichiarazioni del debitore

sono insufficienti. Le esigenze poste al debitore per rendere verosimile la sua

solvibilità non devono però essere troppo severe. La solvibilità è resa

verosimile allorquando essa appare più verosimile che l'insolvibilità. Dal

debitore viene pretesa la produzione, già con l’atto di appello, di estratti

dell’Ufficio di esecuzione. La questione della solvibilità influenza infatti

pure la decisione sulla concessione dell’effetto sospensivo (Giroud, Basler

Kommentar zum SchKG, vol. II, 2. ed. 2010, n. 26 ad art. 174 LEF;

Amonn/Walther, Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, 8. ed Berna

2008, § 36 n. 58 p. 334/335, § 38 n. 14 p. 347; Brönnimann, Novenrecht und

Weiterziehung des Entscheides des Konkursgerichtes gemäss Art. 174 E SchKG, p.

446.

ss. in Festschrift H.U. Walder, Recht und Rechtsdurchsetzung, Zurigo 1994;

SJZ 95 (1999) n. 8 p. 172).

b) La

reclamante ha asserito di avere saldato il suo debito nei confronti

dell’istante ai sensi dell’art. 174 cpv. 2 n. 1 LEF, ossia posteriormente alla

dichiarazione di fallimento e l’ha dimostrato, producendo una ricevuta 3 giugno

2011.

dell’UEF di __________ relativa al versamento di fr. 2'140.90 a saldo

dell’esecuzione n. __________ promossa dall’istante.

Per

quel che riguarda invece il presupposto della solvibilità - condizione

indispensabile per ottenere l’annullamento della decisione impugnata poiché,

come visto, il pagamento della somma posta in esecuzione è avvenuto soltanto

dopo la pronuncia del fallimento - va osservato che dall’estratto al 22 giugno

2011.

dell’UEF di __________ risulta che a carico della reclamante sono pendenti

9.

esecuzioni per un importo complessivo di fr. 53'444.55. Determinante è che

nell’anno in corso per 2 esecuzioni, una per l’importo di fr. 15'263.50 e

l’altra per fr. 2'482.10, sono già state emesse le comminatorie di fallimento.

Inoltre il 25 ottobre 2010 a carico della convenuta è stato emesso un attestato

di carenza di beni per l’importo di fr. 4'857.60. Le precedenti considerazioni

portano a concludere che la reclamante non dispone della liquidità sufficiente

per far fronte ai suoi impegni, per cui la sua solvibilità non può essere

considerata resa sufficientemente verosimile.

Non

risultando adempiuto il presupposto della solvibilità, l’art. 174 cpv. 2 LEF

non può essere applicato. Il fallimento di AP 1 non può quindi essere

annullato.

3.

Il

reclamo va pertano respinto.

Essendo

stato concesso effetto sospensivo parziale al reclamo, il fallimento va

nuovamente pronunciato.

La tassa

di giustizia è posta a carico della reclamante (art. 48, 61 cpv. 1 OTLEF e 106

cpv. 1 CPC). Alla controparte non si assegnano ripetibili, il reclamo non

essendole stato intimato per osservazioni.

Dispositivo

Per questi motivi,

richiamato l’art. 174 cpv. 2 LEF

pronuncia:

1. Il

reclamo è respinto.

Di

conseguenza è dichiarato il fallimento di

AP

1

2. La

tassa di giustizia di fr. 120.-- è posta a carico di RE 1.

3. Intimazione:

AO 1 CO 1,

__________;

- Ufficio

esecuzione e fallimenti di __________, __________.

__________

Ufficio cantonale del Registro di commercio, Lugano;

- Ufficio

del Registro fondiario del Distretto di __________;

Comunicazione

alla Pretura della Giurisdizione di __________.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale

d’appello

Il presidente La

segretaria

Contro la presente decisione è possibile

presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14,

entro 30 giorni dalla notificazione (art. 72 e segg. LTF).

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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