14.2011.89
Reclamo contro dichiarazione di fallimento. Solvibilitâ non resa verosimile
28 giugno 2011Italiano7 min
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Numero d'incarto:
14.2011.89
Data decisione, Autorità:
28.06.2011, CEF
Titolo:
Reclamo contro dichiarazione di fallimento. Solvibilitâ non resa verosimile
RICORSO CONTRO IL FALLIMENTO
art. 174 cpv. 2 LEF
Incarto n.
14.2011.89
Lugano
28 giugno 2011
B/fp/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Pellegrini, presidente,
Walser e Bozzini
segretaria:
Baur Martinelli,
vicecancelliera
statuendo sulla causa a procedura sommaria in tema di
fallimento dipendente dall’istanza 18 aprile 2011 presentata da
CO 1 __________
contro
RE 1 __________
patrocinata dall’ PA 1
sulla quale istanza il Pretore aggiunto della
Giurisdizione di __________ con sentenza 1. giugno 2011 (SO.2011.__________) ha così deciso:
“1. È pronunciato il fallimento della RE 1, __________,
a far tempo
da mercoledì 1. giugno 2011 alle ore 15.00.
2./3./4. Omissis.”
Sentenza tempestivamente impugnata da RE 1 che con
reclamo 7 giugno 2011 ne chiede l’annullamento;
rilevato che alla controparte non è stato intimato il
reclamo, il suo credito essendo stato saldato;
preso atto che con decreto presidenziale 8 giugno 2011
al reclamo è stato accordato effetto sospensivo parziale;
ritenuto
Fatti
A.
Nell’ambito dell’esecuzione n. __________
dell’UEF di __________ la CO 1 ha chiesto il fallimento di RE 1 per il mancato
pagamento di fr. 2'052.30 compresi interessi e spese.
B. All’udienza di contraddittorio del 24 maggio 2011 nessuno è
comparso.
C. Con sentenza 1. giugno 2011 il Pretore aggiunto della Giurisdizione
di __________ ha pronunciato il fallimento di RE 1 a far tempo da quello stesso
giorno alle ore 15.00.
D. Con reclamo 7 giugno 2011 RE 1 sostiene di avere saldato
l’esecuzione in oggetto, producendo una ricevuta dell’UEF di __________ del 3
giugno 2011 relativa al versamento di fr. 2'140.90 a saldo dell’esecuzione n. __________
promossa dall’istante (doc. D).
Considerato
Considerandi
1.
Secondo
l’art. 174 cpv. 1 primo periodo LEF nella versione in vigore dal 1. gennaio
2011, la decisione del giudice del fallimento può essere impugnata entro 10
giorni mediante reclamo secondo il CPC (Codice di diritto processuale civile
svizzero; Codice di procedura civile, CPC), entrato in vigore anche esso con il
1.
gennaio 2011 ed applicabile alla fattispecie in virtù dell’art. 405 cpv. 1
CPC.
2.
a) In virtù dell’art. 174 cpv.
2.
LEF l'autorità giudiziaria superiore può annullare la dichiarazione di
fallimento se il debitore, impugnando la decisione, rende verosimile la sua
solvibilità e prova per mezzo di documenti che nel frattempo:
1) il
debito, compresi gli interessi e le spese, è stato estinto;
2) l'importo
dovuto è stato depositato presso l'autorità giudiziaria superiore a
disposizione del creditore; o che
3) il
creditore ha ritirato la domanda di fallimento.
L’autorità
giudiziaria superiore può considerare fatti e prove nuovi, subentrati dopo la
dichiarazione di fallimento (nova autentici o in senso proprio, ossia “echte
Nova”, in contrapposizione agli pseudonova, ossia “unechte Nova”), solo se
risultano adempiuti i presupposti elencati all’art. 174 cpv. 2 n. 1-3 LEF. I
nova autentici non vengono considerati d’ufficio, ma è il debitore che li deve
espressamente far valere e provare con documenti, sempre che renda verosimile
la sua solvibilità. Questa considerazione dei nova in senso proprio da parte
dell’autorità giudiziaria superiore ha come scopo di evitare fallimenti senza
senso di debitori ancora solvibili. La solvibilità può tra l’altro essere
determinata ricorrendo al concetto opposto di insolvibilità, concetto noto
nella LEF. L’illiquidità deve essere oggettiva. Essa deve impedire al debitore
di tacitare i suoi creditori alla scadenza dei loro crediti. Non deve infatti
trattarsi di una difficoltà passeggera, il debitore deve bensì trovarsi per un
periodo indeterminato in questa situazione. Un indizio di insolvibilità può
emergere dal numero e dal valore delle esecuzioni pendenti, così come pure da
eventuali nuove istanze di fallimento pervenute posteriormente al decreto di
fallimento in esame. Anche il fatto di non essere in grado di pagare modesti
importi indica insolvibilità. La solvibilità deve essere resa verosimile sulla base
di riscontri oggettivi, quali giustificativi concernenti pagamenti, estratti
bancari, contratti di credito ecc., mentre semplici dichiarazioni del debitore
sono insufficienti. Le esigenze poste al debitore per rendere verosimile la sua
solvibilità non devono però essere troppo severe. La solvibilità è resa
verosimile allorquando essa appare più verosimile che l'insolvibilità. Dal
debitore viene pretesa la produzione, già con l’atto di appello, di estratti
dell’Ufficio di esecuzione. La questione della solvibilità influenza infatti
pure la decisione sulla concessione dell’effetto sospensivo (Giroud, Basler
Kommentar zum SchKG, vol. II, 2. ed. 2010, n. 26 ad art. 174 LEF;
Amonn/Walther, Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, 8. ed Berna
2008, § 36 n. 58 p. 334/335, § 38 n. 14 p. 347; Brönnimann, Novenrecht und
Weiterziehung des Entscheides des Konkursgerichtes gemäss Art. 174 E SchKG, p.
446.
ss. in Festschrift H.U. Walder, Recht und Rechtsdurchsetzung, Zurigo 1994;
SJZ 95 (1999) n. 8 p. 172).
b) La
reclamante ha asserito di avere saldato il suo debito nei confronti
dell’istante ai sensi dell’art. 174 cpv. 2 n. 1 LEF, ossia posteriormente alla
dichiarazione di fallimento e l’ha dimostrato, producendo una ricevuta 3 giugno
2011.
dell’UEF di __________ relativa al versamento di fr. 2'140.90 a saldo
dell’esecuzione n. __________ promossa dall’istante.
Per
quel che riguarda invece il presupposto della solvibilità - condizione
indispensabile per ottenere l’annullamento della decisione impugnata poiché,
come visto, il pagamento della somma posta in esecuzione è avvenuto soltanto
dopo la pronuncia del fallimento - va osservato che dall’estratto al 22 giugno
2011.
dell’UEF di __________ risulta che a carico della reclamante sono pendenti
9.
esecuzioni per un importo complessivo di fr. 53'444.55. Determinante è che
nell’anno in corso per 2 esecuzioni, una per l’importo di fr. 15'263.50 e
l’altra per fr. 2'482.10, sono già state emesse le comminatorie di fallimento.
Inoltre il 25 ottobre 2010 a carico della convenuta è stato emesso un attestato
di carenza di beni per l’importo di fr. 4'857.60. Le precedenti considerazioni
portano a concludere che la reclamante non dispone della liquidità sufficiente
per far fronte ai suoi impegni, per cui la sua solvibilità non può essere
considerata resa sufficientemente verosimile.
Non
risultando adempiuto il presupposto della solvibilità, l’art. 174 cpv. 2 LEF
non può essere applicato. Il fallimento di AP 1 non può quindi essere
annullato.
3.
Il
reclamo va pertano respinto.
Essendo
stato concesso effetto sospensivo parziale al reclamo, il fallimento va
nuovamente pronunciato.
La tassa
di giustizia è posta a carico della reclamante (art. 48, 61 cpv. 1 OTLEF e 106
cpv. 1 CPC). Alla controparte non si assegnano ripetibili, il reclamo non
essendole stato intimato per osservazioni.
Dispositivo
Per questi motivi,
richiamato l’art. 174 cpv. 2 LEF
pronuncia:
1. Il
reclamo è respinto.
Di
conseguenza è dichiarato il fallimento di
AP
1
2. La
tassa di giustizia di fr. 120.-- è posta a carico di RE 1.
3. Intimazione:
AO 1 CO 1,
__________;
- Ufficio
esecuzione e fallimenti di __________, __________.
__________
Ufficio cantonale del Registro di commercio, Lugano;
- Ufficio
del Registro fondiario del Distretto di __________;
Comunicazione
alla Pretura della Giurisdizione di __________.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d’appello
Il presidente La
segretaria
Contro la presente decisione è possibile
presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14,
entro 30 giorni dalla notificazione (art. 72 e segg. LTF).
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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