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14.2011.9

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

17 marzo 2011Italiano27 min

Source ti.ch

Fatti

i principi di celerità e di concentrazione impongono in particolare alle parti

alte esigenze di motivazione per poter giungere a un giudizio sollecito. Esse

devono sostanziare le loro tesi con riferimenti puntuali e d'immediato

riscontro nei documenti (o, eccezionalmente, nelle altre prove) che considerano

determinanti.

6. La legittimazione per ricorrere e quindi l'interesse a ricorrere,

costituiscono un presupposto processuale che il giudice deve esaminare

d'ufficio (Hohl, Procédure civile,

vol. II, Berna 2001, n. 2974 seg. e 2993). L'art. 59 cpv. 1 e cpv. 2 lett. a

CPC consente al giudice di entrare nel merito dell'azione o dell'istanza solo

se sono dati i presupposti processuali, fra cui appunto l'interesse degno di

protezione dell'attore o dell'istante (Tappy,

Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in: JdT 2010 III

115 segg. e, con riferimento alla procedura di reclamo, pag. 152 che rinvia

alla pag. 128; Gehri, Basler

Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung; Basilea 2010, n. 5 segg. ad art.

59). In assenza di un interesse degno di protezione -che può venir meno anche

in un secondo tempo- egli emanerà una decisione di non entrata in materia (Gehri, op .cit., n. 3 seg. ad art. 59 e n.

11 segg. ad art. 60). L'esame d'ufficio non esonera le parti dall'allegare i

fatti e addurre prove a sostegno di un preteso difetto di presupposto

processuale, fermo restando che indipendentemente da ciò, il giudice è

nondimeno obbligato a considerare circostanze a lui note e che sono d'impedimento

a quell'azione o a quell'istanza (Gehri,

op. cit., n. 10 ad art. 60).

L'esigenza

di un interesse vale anche per l'opposizione al sequestro -l'art. 278 cpv. 1

precisa che l'opponente deve essere “toccato nei suoi diritti”- e per il

ricorso contro la decisione su opposizione ai sensi dell'art. 278 cpv. 3 LEF (Gasser, Das Abwehrdispositiv der Arrestbetroffenen

nach revidiertem SchKG, in: ZBJV 1994, pag. 603 ad 3a; Reiser, op. cit., n. 20 ad art. 278; Artho von Gunten, op. cit., pag. 21 seg. e pag. 148 seg. ad

1.3). Nella misura in cui il debitore è il destinatario del sequestro, la

legittimazione ad interporre opposizione e ad impugnare la decisione su

opposizione deve essergli riconosciuta (Gasser,

op. cit., pag. 604 ad c e 615 ad c; Amonn/Walther,

op. cit., n. 65 ad § 51; Jaeger/Walder/Kull/Kottmann,

Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, vol. II, 4a ed., Zurigo 1999, n. 6 e 25 ad art. 278; Stoffel, Le séquestre, in: La LP révisée, collana

CEDIDAC, vol. 35, Losanna 1997, p. 287 ad

B.1 e 291 ad 4; Reiser, op. cit.,

n. 21 e 44 ad art. 278; Dallèves,

Le séquestre, FJS n. 740, Ginevra 1999, p. 22 ad 2). Ciò non toglie che non è

legittimato a interporre opposizione al decreto di sequestro, l'escusso che non

rende perlomeno verosimile di essere pregiudicato nei propri interessi

allorquando il provvedimento colpisce diritti patrimoniali di un terzo (Gilliéron, op. cit., n. 54 ad art. 278

con riferimenti a DTF 114 Ia 383, consid. 2c; CEF 12 settembre 2007 [14.2007.33],

consid. 4; 12 settembre 2007 [14.2007.32], consid. 4; 26 gennaio 2005

[14.2004.109], consid. 3; 17 dicembre 2004 [14.2004.17], consid. 4.3; 9 gennaio

2004 [14.2003.80/81], consid. 5.2 e 5.3; 10 ottobre 2003 [14.2003.64], consid.

1.5). Per il resto, spetterà semmai al terzo che si reputa “toccato” dal

sequestro il privilegio di agire a tutela dei propri diritti, avvalendosi dello

strumento dell'opposizione (sulla delimitazione per la legittimazione dei

terzi, da ultimo: CEF, 18 giugno 2010 [14.2010.40]).

7. Nel

suo memoriale di opposizione il debitore sequestrato ha dato atto dell'avvenuta

notifica del verbale di sequestro in data 28 gennaio 2009 (opposizione, pag. 2),

ha precisato che le due quote oggetto di sequestro PPP n. __________ e n. __________

erano state già vendute a una terza persona (loc. cit., pag. 9) -e in proposito

ha altresì allegato le copie dei relativi atti di compravendita (doc. 13 e 14)-

evidenziando come in merito restasse da incassare fr. 300'000.–, ha rilevato che

la restrizione della facoltà di disporre conseguente il decreto di sequestro aveva

reso quelle due PPP inalienabili poiché impediva l'iscrizione a registro fondiario

del relativo trapasso di proprietà e che, considerati interessi e spese, si

giustificava quindi la prestazione da parte della sequestrante di una garanzia ex

art. 273 LEF di fr. 400'000.– (loc. cit., pag. 9). Nella successiva -rinnovata-

istanza 24 febbraio 2009 di richiesta di garanzia ex art. 273 LEF, con

riferimento al decreto 23 dicembre 2008, l'opponente ha in particolare precisato che “con verbale notificato il 29 gennaio 2009, si è proceduto al

sequestro della quota A pari a 1/10 delle PPP __________ e __________ f.b.

part. __________ RFD __________ tuttora in proprietà del qui istante”, che “le

due quote di PPP oggetto di sequestro, la PPP __________ e __________ f.b.

part. __________ RFD __________ sono già oggetto di compravendita” e che in

conseguenza di ciò “non è stato possibile procedere all'iscrizione nel

registro fondiario di tali atti” (act. II, pag. 2).

8. Ciò posto, invero, la fattispecie in esame non è nuova a questa

Camera e ricalca una vertenza su cui già aveva avuto modo di pronunciarsi. In

effetti, contestualmente all'istanza di sequestro oggetto del presente

giudizio, il sequestrante aveva parimenti introdotto un'analoga richiesta a

carico di F__________, altro venditore solidale (sopra, consid. B) che, come il

debitore sequestrato, risiedeva all'estero. Anche in quel caso l'interessato

aveva interposto opposizione al decreto di sequestro (pure datato 23 dicembre

2008), respinta dal Pretore e sottoposta in secondo grado a questa Camera che il

28 agosto 2009 aveva dichiarato irricevibile il ricorso per carenza d'interesse

in appello visto che l'opponente non risultava essere “toccato nei suoi

diritti” da quel provvedimento (CEF, 28 agosto 2009 [14.2009.63]). Tale giudizio

era poi stato confermato dal Tribunale federale adito con ricorso in materia

civile (16 marzo 2010 [5A_660/2009]). In quel caso l'opponente aveva segnatamente

allegato tramite documenti che 10 delle unità PPP sequestrate appartenevano a terzi

-tanto che i relativi sequestri erano stati, per sua stessa ammissione,

infruttuosi- e che il relativo trapasso precedeva già il sequestro del 23

dicembre 2008 (CEF, 28 agosto 2009 [14.2009.63] consid. F e 5): si trattava segnatamente

delle PPP n. __________ (il cui trapasso risaliva al 22 dicembre 2008), n. __________

(al 12 settembre 2008), n. __________ (al 18 novembre 2008), n. __________ (al

1° dicembre 2008), n. __________ (al 10 ottobre 2008), n. __________ (al 6

ottobre 2008), n. __________ (al 21 ottobre 2008), n. __________ (al 25

novembre 2008), n. __________ (al 6 agosto 2008) e n. __________ (al 12

settembre 2008). Per contro, riguardo alle PPP n. __________ e __________ che

-per ammissione del reclamante medesimo (sopra, consid. 7)- risultano appunto le

uniche ad essere state di fatto sequestrate, era invece emerso che il relativo

trapasso di proprietà a terzi era intervenuto il 24 giugno 2009 e precedeva di

un giorno la decisione pretorile emessa in quel contesto sull'opposizione (CEF,

28 agosto 2009 [14.2009.63] consid. 6).

9. Ora,

a differenza della fattispecie appena descritta, nel caso concreto il debitore

sequestrato non ha mai preteso o accennato -davanti al Pretore o davanti a

questa Camera- al fatto che le 12 unità PPP relative al fondo base n. __________

RFD di Lugano oggetto di sequestro, sono trapassate a terzi prima ancora dell'emissione

del decreto di sequestro risalente al 23 dicembre 2008 (per 10 di esse)

rispettivamente che lo sono state prima della decisione pretorile

sull'opposizione del 5 gennaio 2011 (per 2 di esse). Di fatto quindi, non

essendo mai state allegate dalle parti in corso di procedura -e

conseguentemente mai provate- costituirebbero delle circostanze nuove che

esulano dal fascicolo processuale in esame. Come già detto, trattandosi di

presupposto processuale che la Camera esamina d'ufficio, da questo profilo la

questione è tuttavia irrilevante (sopra, consid. 6).

10. Per

l'art. 179 CPC i registri pubblici e i documenti pubblici fanno piena prova dei

fatti che attestano, finché non sia dimostrata l'inesattezza del loro contenuto.

È in particolare riconosciuto quale registro pubblico -il cui scopo è appunto

quello di rendere accessibili all'esterno fatti e rapporti giuridici- il

registro fondiario (Cocchi/ Trezzini/Bernasconi,

Commentario CPC, Lugano 2011, n. 2A ad art. 179; Dolge, Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung,

Basilea 2010, n. 2 ad art. 179; Schmid, Basler

Kommentar, Zivilgesetzbuch I, 3a ed., Basilea 2006, n. 9

ad art. 9). Ora, in assenza di un qualsiasi riferimento agli atti, di per sé gli

accertamenti concernenti le 12 unità PPP riferite al fondo base n. __________

RFD di Lugano emersi nell'ambito dell'esame della precedente vertenza e poc'anzi

riassunti in dettaglio (sopra, consid. 8), trovano riscontro nella

consultazione del 9 marzo 2011 [n. __________ (ore 14:14), n. __________ (ore

14:16), n. __________ (ore 14:18), n. __________ (ore 14:19), n. __________

(ore 14:20), n. __________ (ore 14:21), n. __________ (ore 14:23), n. __________

(ore 14:25), n. __________ (ore 14:26), n. __________ (ore 14:24), n. __________

(ore 17:18), n. __________ (ore 17:19)], esperita da questa Camera nei dati registrati

in riferimento alle citate PPP e alla relativa rubrica “proprietari precedenti”,

accessibili nel sistema registro informatico cantonale SIFTI al sito: www.siftipub.ti.ch). Ciò non toglie che, l'accesso

gratuito a tali informazioni, pur subordinato ad autorizzazione (art. 111m

RRF; art. 41 della Legge cantonale sul registro fondiario del 2 febbraio 1998

[RL 4.1.3.1] e art. 75 del relativo Regolamento del 1° aprile 1998 [RL

4.1.3.1.1]), non conferisce loro qualità di prova piena (Dolge, op. cit., n. 3 ad art. 179).

11. L'art.

151 CPC stabilisce d'altra parte che fatti di pubblica notorietà o comunque

noti al giudice non devono essere provati. Costituiscono fatti notori

-conosciuti in maniera generale o anche solo dal giudice appunto- quelli la cui

esistenza è a tal punto certa dal riuscire a convincerne quest'ultimo: tali sono

quelle informazioni che possono essere verificate e controllate in

pubblicazioni accessibili al pubblico (TF, 2 luglio 2009 [5A_62/2009], consid.

2.1 con riferimenti). La pubblica notorietà è per definizione nota alle parti,

mentre i fatti noti solo al giudice -la cui conoscenza deve essere però

strettamente legata all'attività ufficiale da lui svolta- sono tali fintanto

che egli non ha reso edotte le parti sulla sua intenzione di utilizzarle così

che, anzitutto, s'impone che egli le condivida con loro (Cocchi/ Trezzini/Bernasconi, op. cit.,

n. 3 ad art. 151). In concreto, come visto, non si dispone di estratti

ufficiali del registro fondiario da cui evincere il trapasso di proprietà (sopra,

consid. 10). Nella misura in cui si tratta di dati accessibili tramite il

sistema del registro informatico cantonale SIFTI, le risultanze così emerse

possono considerarsi alla stregua di fatti di pubblica notorietà (Cocchi/Trezzini/Bernasconi, op. cit., n.

Considerandi

2.

ad art. 151 che in proposito cita il caso del registro di commercio con

rinvio ad una relativa sentenza del Tribunale federale). D'altro canto, il qui

opponente figurava fra i venditori -promotori dell'operazione immobiliare

relativa al Condominio __________ (cfr. sopra, consid. B)- nelle compravendite

delle PPP n. __________, __________, __________, __________, __________, __________,

__________, __________, __________, __________, __________, __________, di modo

che come tale non può certo dirsi ignaro e all'oscuro dei relativi trapassi di

proprietà che sono poi intervenuti. Peraltro, il sequestrante rivestiva analogo

ruolo nella procedura di sequestro di cui si era appunto già occupata questa Camera

(sopra, consid. 8) e, quale parte a quella vertenza, si era visto notificare la

relativa sentenza.

In

definitiva, dovendosi ammettere quale fatto pubblicamente notorio l'avvenuto

trapasso di proprietà delle predette PPP, come tale il provvedimento del

sequestro emesso il 23 dicembre 2008 non riguarda beni che appartengono al

debitore sequestrato, ma bensì a terzi. Ciò posto, sottacendo tale circostanza,

egli non rende nemmeno verosimile di essere in un modo o nell'altro pregiudicato

nei propri interessi da una misura che colpisce diritti di cui sono titolari

dei terzi. Pertanto, in assenza di elementi che provano il suo interesse

all'opposizione rispettivamente, impugnando la decisione pretorile che l'ha

respinta lo scorso 5 gennaio 2011, al postularne il suo accoglimento, come tale

il reclamo 3 febbraio 2011 è irricevibile per carenza d'interesse giuridico.

12.

La

sentenza impugnata va di conseguenza confermata, mentre l'appello deve essere

dichiarato irricevibile. L'esito del giudizio odierno rende superfluo ogni

ulteriore disamina di merito, e in particolare quella relativa alla contestata

verosimile esistenza del credito (sopra, consid. 3). La tassa di giustizia (art.

48, 61 cpv. 1 e OTLEF) e le ripetibili (art. 105 cpv. 2 CPC) -adeguatamente

ridotte (art. 13 cpv. 2 del Regolamento sulla tariffa per i casi di patrocinio

e di assistenza giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili del 19

dicembre 2007 [RL 3.1.1.7.1])- seguono la soccombenza del reclamante (art. 106

cpv. 1 CPC).

Motivi per i quali

richiamati

gli art. 271 segg. LEF, art. 105 e 106 cpv. 1, 151 e 179, 319 segg. CPC, 48 e 61

cpv. 1 OTLEF, art. 13 cpv. 2 del Regolamento sulle ripetibili;

pronuncia: 1. Il reclamo è dichiarato irricevibile.

2.

La tassa

di giustizia di complessivi fr. 500.–, già anticipata dal reclamante, resta a

suo carico con l'obbligo di rifondere alla controparte fr. 400.– per ripetibili.

3.

Intimazione:

– PA 1;

– PA

2.

Comunicazione

alla Pretura __________.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale

d’appello

Il presidente La

segretaria

Trattandosi di misura cautelare, e ritenuto che il

valore litigioso della vertenza va stabilito in fr. 111'288.10, contro la

presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al

Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione

(art. 72 e segg. LTF), con la limitazione di cui all'art. 98 LTF.

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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