14.2011.9
Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino
17 marzo 2011Italiano27 min
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Numero d'incarto:
14.2011.9
Data decisione, Autorità:
17.03.2011, CEF
Titolo:
Opposiz. a sequestro: diritto transitorio - reclamo ex CPC-CH - legittimazione a ricorrere dell'escusso - forza probatoria registri e documenti pubblici - trapasso di proprietà del bene sequestrato a terzi considerato fatto notorio - irricevibilità del reclamo per carenza di interesse giuridico
BENE DI TERZI
DOCUMENTI PUBBLICI
FATTI SOTTOPOSTI A PROVA
LEGITTIMAZIONE DEL RICORRENTE
OPPOSIZIONE AL DECRETO DI SEQUESTRO
PRESUPPOSTI O ECCEZIONI PROCESSUALI
RECLAMO
art. 59 cpv. 1 CPC
art. 59 cpv. 2 let. a CPC
art. 151 CPC
art. 179 CPC
art. 251 let. a CPC
art. 309 let. b cf. 6 CPC
art. 319 let. a CPC
art. 319segg. CPC
art. 404 cpv. 1 CPC
art. 405 cpv. 1 CPC
art. 271segg. LEF
art. 278 cpv. 1 LEF
art. 48 let. e cf. 1 LOG
Incarto n.
14.2011.9
Lugano
17 marzo 2011
LS/fp/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Pellegrini, presidente,
Walser e Bozzini
segretaria:
Locatelli, vicecancelliera
statuendo sulla causa a procedura sommaria appellabile
(EF.2009.354 della Pretura __________) promossa con opposizione 9 febbraio 2009
da
RE 1
(patrocinato dall' PA 1)
contro
il sequestro 23 dicembre 2008 (EF.2008.3323)
(n° __________) richiesto nei confronti dell'opponente da
CO 1
(patrocinato dall' PA 2)
in cui il Pretore __________, con decisione 5 gennaio 2011, ha respinto l'opposizione, confermando di conseguenza il sequestro, e la richiesta di
prestazione di una garanzia ex art. 273 LEF di complessivi fr. 400'000.–
formulata contestualmente all'istanza e, di nuovo, successivamente in data 24
febbraio 2009;
reclamante RE 1 con allegato 3 febbraio 2011, in cui postula la riforma del giudizio impugnato nel senso di ammettere l'opposizione e
revocare quindi il sequestro;
lette le osservazioni 3 marzo 2011 con cui il
sequestrante chiede di respingere il reclamo;
esaminati gli atti;
ritenuto
in fatto: A. Con istanza 23 dicembre 2008 diretta contro RE 1, CO 1 ha chiesto al Pretore __________, in base all'art. 271 cpv. 1 n. 4 LEF, di porre sotto sequestro
“le quote di PPP relative al fondo n. __________ RFD __________, in particolare
il foglio PPP n. __________ (quota di comproprietà: 1/10), il foglio PPP n. __________
(quota di comproprietà: 1/10), il foglio PPP n. __________ (quota di
comproprietà: 1/10), il foglio PPP n. __________ (quota di comproprietà: 1/10),
il foglio PPP n. __________ (quota di comproprietà: 1/10), il foglio PPP n. __________
(quota di comproprietà: 1/10), il foglio PPP n. __________ (quota di
comproprietà: 1/10), il foglio PPP n. __________ (quota di comproprietà: 1/10),
il foglio PPP n. __________ (quota di comproprietà: 1/10), il foglio PPP n. __________
[recte: __________: doc. G, n. 11] (quota di comproprietà: 1/10), il foglio PPP
n. __________ (quota di comproprietà: 1/10), il foglio PPP n. __________ (quota
di comproprietà: 1/10)”, il tutto fino a concorrenza dell'importo di fr.
111'288.10 oltre interessi del 5% dal 19 giugno 2008.
B. Il
sequestrante fonda il credito sul contratto di compravendita immobiliare 3
aprile 2007 -rogato con atto n. __________ del notaio __________, __________ -
con cui ha acquistato dai signori __________ (comproprietario per 1/10), __________
(comproprietaria per 3/10), F__________ (comproprietario per 2/10), __________
(comproprietaria per 2/10) e la società __________ di __________
(comproprietaria per 2/10), la PPP n. __________ (quota di comproprietà
64/1000) del fondo base n. __________ RFD di __________, con diritto esclusivo
sull'unità n. 18 [appartamento 10A] composta di lavanderia, WC, cantina, scala
al PT del blocco A, 2 camere, soggiorno-pranzo, cucina, guardaroba, atrio,
bagno, doccia, scala, balcone, al primo piano A, come al piano di ripartizione,
presso il Condominio __________ (doc. A, pag. 1 segg. clausola n. 1.1) oltre ai
vari diritti attribuiti alla predetta unità immobiliare (doc. A: clausola n.
1.2, 1.3 e 1.4). Il costo è stato fissato in fr. 2'500'000.– [recte fr.
2'550'000.–: doc. A: clausola n. 2.1 segg.], di cui fr. 1'800'000.– versati a
conferma dell'avvenuta iscrizione a registro fondiario del trapasso di
proprietà, mentre il saldo di fr. 750'000.– (e di questi fr. 150'000.– quale
garanzia per il pagamento dell'imposta sugli utili immobiliari) provvisoriamente
depositato sul conto clienti del notaio rogante, versato alla consegna effettiva
della PPP. In particolare, il contratto stabiliva che “l'immissione in
possesso avverrà alla consegna dell'appartamento prevista al più tardi entro il
30 giugno 2007” fermo restando che “in caso di ritardo nella consegna i
venditori riconoscono all'acquirente un'indennità giornaliera di fr. 2'000.–”
(doc. A: clausola n. 8.2).
In
sostanza AO 1 rivendica nei confronti dei venditori, responsabili solidalmente
fra di loro, un credito per ritardo nella consegna dell'immobile che stima in
fr. 710'000.– (2'000x355 giorni). In effetti, constatata l'esistenza di difetti
all'immobile e la mancata conclusione di vari lavori -situazione accertata in
occasione del sopralluogo del 1° aprile 2008- di comune accordo le parti
avevano fissato al 19 giugno 2008 la consegna dell'immobile. La cifra era
coperta dal fondo fiduciario depositato presso il notaio rogante nella misura
di fr. 598'711.90, ossia quanto rimaneva dei fr. 600'000.– (750'000./.150'000 a garanzia della TUI) dedotte tasse comunali e cantonali. Di modo che, il sequestro si
giustificava limitatamente all'importo residuo di fr. 111'288.10 (710'000./. 598'711.90).
C. Il
23 dicembre 2008, il Pretore __________ -sulla base degli estratti internet del
registro fondiario del 5/8 settembre 2008 che accompagnavano l'istanza (doc.
G)- ha decretato il sequestro del foglio di PPP n. __________ (quota di
comproprietà A pari a 1/10), n. __________ (quota di comproprietà A pari a
1/10), n. __________ (quota di comproprietà A pari a 1/10), n. __________
(quota di comproprietà A pari a 1/10), n. __________ (quota di comproprietà A
pari a 1/10), n. __________ (quota di comproprietà A pari a 1/10), n. __________
(quota di comproprietà A pari a 1/10), n. __________ (quota di comproprietà A
pari a 1/10), n. __________ (quota di comproprietà A pari a 1/10), n. __________
(quota di comproprietà A pari a 1/10), n. __________ (quota di comproprietà A
pari a 1/10), n. __________ (quota di comproprietà A pari a 1/10), relative al
fondo base n. __________ RFD Lugano, per la cifra di fr. 111'288.10 oltre
interessi al 5% dal 19 giugno 2008.
D. Il 9
febbraio 2009 RE 1, cui il verbale di sequestro era stato notificato il 28
gennaio 2009 tramite il proprio patrocinatore, ha fatto opposizione. Egli ha
evidenziato che il contratto di compravendita prevedeva anche altre clausole in
merito alla consegna dell'immobile. La clausola n. 8.2 stabiliva in particolare
che se il ritardo nella consegna dell'immobile era da ricondurre esclusivamente
a specifici lavori voluti dal sequestrante -di cui all'elenco inserto C- da
questi commissionati a imprese di sua scelta e da completare per il 15 maggio
2007, le parti avrebbero rinegoziato un nuovo termine di consegna. In concreto,
il sequestrante -prendendosi a carico i relativi costi- aveva però preteso
puntuali modifiche e lavori supplementari all'interno dell'alloggio, assegnati
a imprese che egli medesimo aveva indicato. In particolare, la ritardata riconsegna
dell'appartamento ai venditori -avvenuta in data 21 maggio in luogo del 15
maggio 2007- per permettere loro le rifiniture di loro competenza, la
progettazione di specifici lavori da lui voluti e affidata a una direzione
lavori esterna di sua scelta e le reiterate modifiche apportate in corso di esecuzione,
avevano rallentato le opere di cantiere dell'intero complesso immobiliare. Di
modo che, il ritardo nella consegna dei locali, era solo e totalmente a lui imputabile.
Ciò posto, l'interessato aveva comunque iniziato ad arredare l'appartamento già
ad ottobre 2007, il certificato di abitabilità era poi stato rilasciato il 5
dicembre 2007 e il 31 gennaio 2008 i venditori avevano notificato l'ultimazione
dei lavori. Nondimeno, il sequestrante aveva altresì ritardato il sopralluogo tenutosi
per finire il 1° aprile 2008. In quel contesto si era sì evidenziata la
necessità di ulteriori lavori, ma non era stato ritenuto che fossero tali da
pregiudicarne la consegna. Di comune accordo, la stessa era poi stata rinegoziata
e fissata al 19 giugno 2008. La pretesa indennità di ritardo di fr. 710'000.–,
pertanto, costituiva un evidente abuso di diritto. Né l'esistenza né
l'esigibilità del credito erano verosimili. E, semmai, si giustificava
limitatamente alla quota parte di comproprietà pari a 1/10 -ossia fr. 11'128.81-
visto che il sequestro non era stato pronunciato solidalmente verso tutti i
venditori. Infine, le due quote PPP oggetto del sequestro, ossia i fogli n. __________
e n. __________, erano state nel frattempo vendute a terzi. Tuttavia, per la
conseguente restrizione della facoltà di disporre dovuta al sequestro, non era
stato possibile procedere all'iscrizione a registro fondiario del trapasso di
proprietà e quindi all'incasso del saldo residuo di fr. 300'000.– del prezzo di
vendita. Legittima quindi la richiesta di una garanzia ex art. 273 LEF di almeno
fr. 400'000.–. Una nuova domanda di prestazione di garanzia per la stessa cifra
era stata sottoposta al Pretore con ulteriore atto del 24 febbraio 2009.
D'accordo
entrambe le parti, il contraddittorio inizialmente fissato per il 2 giugno 2009
è stato a più riprese rinviato -fra l'altro- nel tentativo di trovare una
definizione bonale fra le parti. L'udienza si è infine tenuta il 21 settembre 2010. L'opponente ha ribadito le sue richieste. Il sequestrante ha postulato la conferma del sequestro,
evidenziando come l'esistenza della clausola n. 8.2 relativa all'indennità per
consegna ritardata non era contestata dalla controparte e che il preteso ritardo
non era affatto dovuto a lavori e opere eseguite esclusivamente a imprese di
sua scelta. L'unica lettera inviatagli e prodotta dall'opponente era datata 31 gennaio
2008 (doc. 9) e vedeva i venditori scusarsi per gli inconvenienti e confermare l'esistenza
di vari problemi ancora da risolvere. Anche al sopralluogo del 1° aprile 2008
erano stati rilevati interventi da eseguire prima della consegna, formalizzata per
mutuo consenso il 19 giugno 2008 riservata la sistemazione degli ultimi
difetti. La richiesta d'indennità non era abusiva e tutti i presupposti per concedere
il sequestro erano dati. Infondata per contro la richiesta di garanzia.
In sede
di replica, confermato il suo punto di vista, l'opponente ha prodotto la
lettera 8 maggio 2007 (doc. 15) che i venditori avevano inviato al notaio
occupatosi dell'atto di compravendita stipulato per conto del sequestrante,
dove si preannunciava il rinvio della data prevista per la consegna
dell'appartamento a causa di ritardi nell'esecuzione e ultimazione delle varie
opere. In duplica, il sequestrante ha obiettato che il notaio rogante non era
suo patrocinatore e che i ritardi erano dovuti a disguidi occorsi nella
costruzione dell'immobile. A quella lettera, in ogni caso, non era poi seguita
una rinegoziazione della clausola n. 8.2 e della data di consegna, avvenuta
appunto solo il 19 giugno 2008 (doc. D).
E. Con
sentenza 5 gennaio 2011 il Pretore __________, non ha ammesso l'opposizione e
ha confermato il sequestro. Di fatto, controversa era l'esistenza del credito,
ossia dell'indennità per ritardo giusta la clausola n. 8.2 del contratto di
compravendita cui la sequestrante pretendeva avere diritto per inosservanza della
data pattuita per la consegna dell'immobile. Il Pretore ha respinto la tesi
dell'opponente tendente ad escludere ogni addebito a suo carico e ricondurre le
cause del ritardo alla responsabilità del solo sequestrante. Per il Pretore, l'immobile
doveva essere consegnato il 30 giugno 2007 ma, di fatto e per mutuo consenso,
lo era stato il 19 giugno 2008. Nei documenti agli atti però nulla indicava che
il sequestrante aveva colpe al riguardo. Il doc. 8 non era altro che un documento
di trasporto a lui indirizzato. Nella lettera 31 gennaio 2008 (doc. 9) poi, il
promotore dell'operazione immobiliare gli aveva confermato che il ritardo era
da ascrivere agli stessi venditori e alla direzione lavori e, scusandosi, non
gli aveva rimproverato alcunché. Di fatto, solo quando quest'ultimo aveva
avanzato la richiesta di indennità per ritardo -il 14 agosto 2008- l'opponente
aveva accennato ad una sua responsabilità così da potersi sottrarre agli
obblighi di cui alla clausola n. 8.2. Le sue obiezioni non erano quindi verosimili.
A detta del Pretore inoltre, essendo CO 1 [recte: RE 1] debitore solidale insieme
agli altri venditori, egli rispondeva per l'intero importo. L'esito
dell'opposizione per contro, rendeva infondata la richiesta di una garanzia ex
art. 273 LEF da porre a carico della sequestrante.
F. Con
il presente reclamo del 3 febbraio 2011, RE 1 chiede di accogliere
l'opposizione e revocare il sequestro. In base ai documenti da lui prodotti il
cui contenuto non era stato contestato dal sequestrante, appariva verosimile
che i ritardi erano esclusivamente da imputare a quest'ultimo. La lettera 8
maggio 2007 (doc. 15) inviata dal rappresentante legale dei venditori al notaio
rogante, preannunciava già che per ragioni imputabili al sequestrante non era possibile
procedere con l'esecuzione dei lavori e con l'ordinazione di materiali di
fornitura dell'appartamento entro il termine di consegna fissato per il 30
giugno 2007, escludendo in proposito che i venditori dovessero assumersi le conseguenze
di tale ritardo. All'udienza, in merito a questo documento il sequestrante si
era limitato a obiettare che comunque la clausola n. 8.2 non era mai stata rinegoziata.
E, dal canto suo, di fatto il Pretore lo aveva completamente trascurato sebbene
escludesse l'eventualità di un indennizzo per ritardo a favore del sequestrante.
L'appellante rimprovera al Pretore un manifesto accertamento erroneo dei fatti
e la lesione del diritto federale (art. 271 e 272 LEF) essendo semmai verosimile
che il preteso ritardo è da ascrivere al solo CO 1.
G. Delle
osservazioni del sequestrante si dirà, se necessario, nel seguito.
in diritto: 1. Anzitutto, premesso che la decisione impugnata è datata 5 gennaio
2011 ed è quindi successiva all'entrata in vigore del Codice di diritto
processuale svizzero (CPC: RS 272) -stabilita al 1° gennaio 2011- si pone la
questione a sapere quali norme procedurali siano applicabili all'esame
dell'istanza di opposizione al sequestro proposta dall'opponente il 9 febbraio 2009. L'art. 404 cpv. 1 CPC prevede che fino alla loro conclusione davanti alla giurisdizione adita,
ai procedimenti già pendenti al momento della sua entrata in vigore si applica
il diritto procedurale previgente. In concreto, alla procedura svoltasi davanti
al Pretore torna quindi applicabile il codice di procedura civile cantonale
(CPC/TI: Codice di procedura civile del 17 febbraio 1971 [RL 3.3.2.1]), valido
fino al 31 dicembre 2010, su rinvio dell'art. 25 vLALEF.
2. Si pone dipoi la questione a sapere quale sia il diritto applicabile
al ricorso in rassegna. Ora, secondo l'art. 405 cpv. 1 CPC, alle impugnazioni
si applica il diritto in vigore al momento della comunicazione della decisione.
Dato che la sentenza impugnata risale -come visto- al 5 gennaio 2011, la
procedura ricorsuale è quindi retta dal nuovo diritto. Ciò posto, secondo
l'art. 319 lett. a CPC sono tra l'altro impugnabili mediante reclamo, le
decisioni inappellabili di prima istanza. Tale è appunto il caso per quelle
decisioni attinenti pratiche a tenore della LEF emesse in materia di sequestro
di cui agli art. 272 e 278 LEF (art. 309 lett. b n. 6 CPC). Trattandosi di
un'impugnazione diretta contro una decisione pronunciata in procedura sommaria
(art. 251 lett. a CPC) poi, il termine per l'inoltro del reclamo è di dieci
giorni (art. 321 cpv. 2 CPC). Eventuali osservazioni al reclamo devono poi
ossequiare un medesimo termine di dieci giorni (art. 322 cpv. 2 CPC).
In concreto, proposto il 3 febbraio 2011 avverso la sentenza 5
gennaio 2011 intimata il 21 gennaio e notificata il giorno 24 gennaio 2011, il
reclamo rispetta senz'altro il termine di dieci giorni ed è quindi ammissibile.
Al sequestrante, l'impugnazione è invece stata intimata il 17 febbraio e poi notificata
il giorno 21 febbraio 2011: di conseguenza, inviate il 3 marzo 2011, le
relative osservazioni sono altresì tempestive ed ammissibili.
3. Per
il resto, giusta l'art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati:
a. l'applicazione errata del diritto;
b. l'accertamento
manifestamente errato dei fatti.
In
concreto, l'appellante reputa che la decisione del Pretore leda gli art. 271 e
272 LEF. Allo stesso tempo, egli invoca il manifesto accertamento erroneo dei
fatti, per avere il primo giudice omesso di considerare completamente la
lettera 8 maggio 2007 prodotta quale doc. 15, ed avere così considerato le
circostanze in essa descritte.
4. Ora, la decisione del giudice del sequestro -sia essa di annullamento
o di conferma del sequestro (cfr. Reiser,
Basler Kommentar zum SchKG, vol. II, 2a ed., Basilea 2010, n. 44-45
ad art. 278)- che statuisce sull'opposizione (ai sensi dell'art. 278 cpv. 1
LEF) interposta dal debitore destinatario del sequestro o da un terzo, può
essere impugnata -come visto (sopra, consid. 2)- entro dieci giorni davanti
all'autorità giudiziaria superiore (art. 278 cpv. 3 secondo periodo LEF), nel
Cantone Ticino la Camera di esecuzione e fallimenti, con il rimedio del reclamo
a prescindere dal valore litigioso (art. 48 lett. e n. 1 LOG, nonché art. 309
lett. b n. 6 e 319 lett. a CPC). L'autorità superiore deve verificare -sulla
base delle allegazioni e dei documenti prodotti dalle parti- se nel caso
concreto in relazione al realizzarsi delle condizioni del sequestro addotte dal
creditore -e contestate dalla controparte- è raggiunto il grado di verosimiglianza
necessario per il mantenimento del provvedimento conservativo, atteso che in
caso negativo annullerà la decisione del giudice di prime cure che ha
confermato il sequestro, rispettivamente confermerà la decisione che lo ha
annullato, riservate soluzioni intermedie (Amonn/
Walther, Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, 8a ed., Berna 2008, n. 74 ad § 51; Reeb,
Les mesures provisoires dans la procédure de poursuite, in: ZSR 1997/II, pag.
482).
5. Le decisioni in materia di sequestro, in tutte le istanze, sottostanno
alla procedura sommaria (art. 251 lett. 3 CPC), in cui vigono la massima
dispositiva, il principio attitatorio nonché le massime di celerità e di
concentrazione (art. 55 e 58 CPC; Piégai,
La protection du débiteur et des tiers dans le nouveau droit du séquestre, tesi
Losanna 1997, pag. 213 seg. con rif.; Artho
von Gunten, Die Arresteinsprache, tesi Zurigo 2001, pag. 73 segg.).
Detto altrimenti, il giudice non agisce d'ufficio, esamina solo ciò che è stato
allegato e decide unicamente in base alle prove addotte dalle parti e che
possono essere assunte seduta stante, salvo che il fatto allegato sia stato
ammesso o non contestato dalla controparte non contumace o sia notorio (art.
150 cpv. 1, 151 e 254 CPC; Vogel/Spühler,
Grundriss des Zivilprozessrechts, 8a ed., Berna 2006,
n. 24 ad cap. 6 e n. 12 ad cap. 10).
Il
giudice può accontentarsi della semplice verosimiglianza dei fatti ed esaminare
sommariamente i punti di diritto nella misura compatibile con l'esigenza di
celerità (art. 272 cpv. 1 LEF; Hohl,
La réalisation du droit et les procédures rapides, tesi Friborgo 1997, n. 453; Piégai, op. cit., pag. 212; Artho von Gunten, op. cit., pag. 85
segg.; Gilliéron, Commentaire de
la LP, vol. IV, Losanna 2003, n. 10-15 ad art. 272). Il giudice apprezza
liberamente le prove (art. 157 CPC).
Inoltre,
Fatti
i principi di celerità e di concentrazione impongono in particolare alle parti
alte esigenze di motivazione per poter giungere a un giudizio sollecito. Esse
devono sostanziare le loro tesi con riferimenti puntuali e d'immediato
riscontro nei documenti (o, eccezionalmente, nelle altre prove) che considerano
determinanti.
6. La legittimazione per ricorrere e quindi l'interesse a ricorrere,
costituiscono un presupposto processuale che il giudice deve esaminare
d'ufficio (Hohl, Procédure civile,
vol. II, Berna 2001, n. 2974 seg. e 2993). L'art. 59 cpv. 1 e cpv. 2 lett. a
CPC consente al giudice di entrare nel merito dell'azione o dell'istanza solo
se sono dati i presupposti processuali, fra cui appunto l'interesse degno di
protezione dell'attore o dell'istante (Tappy,
Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in: JdT 2010 III
115 segg. e, con riferimento alla procedura di reclamo, pag. 152 che rinvia
alla pag. 128; Gehri, Basler
Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung; Basilea 2010, n. 5 segg. ad art.
59). In assenza di un interesse degno di protezione -che può venir meno anche
in un secondo tempo- egli emanerà una decisione di non entrata in materia (Gehri, op .cit., n. 3 seg. ad art. 59 e n.
11 segg. ad art. 60). L'esame d'ufficio non esonera le parti dall'allegare i
fatti e addurre prove a sostegno di un preteso difetto di presupposto
processuale, fermo restando che indipendentemente da ciò, il giudice è
nondimeno obbligato a considerare circostanze a lui note e che sono d'impedimento
a quell'azione o a quell'istanza (Gehri,
op. cit., n. 10 ad art. 60).
L'esigenza
di un interesse vale anche per l'opposizione al sequestro -l'art. 278 cpv. 1
precisa che l'opponente deve essere “toccato nei suoi diritti”- e per il
ricorso contro la decisione su opposizione ai sensi dell'art. 278 cpv. 3 LEF (Gasser, Das Abwehrdispositiv der Arrestbetroffenen
nach revidiertem SchKG, in: ZBJV 1994, pag. 603 ad 3a; Reiser, op. cit., n. 20 ad art. 278; Artho von Gunten, op. cit., pag. 21 seg. e pag. 148 seg. ad
1.3). Nella misura in cui il debitore è il destinatario del sequestro, la
legittimazione ad interporre opposizione e ad impugnare la decisione su
opposizione deve essergli riconosciuta (Gasser,
op. cit., pag. 604 ad c e 615 ad c; Amonn/Walther,
op. cit., n. 65 ad § 51; Jaeger/Walder/Kull/Kottmann,
Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, vol. II, 4a ed., Zurigo 1999, n. 6 e 25 ad art. 278; Stoffel, Le séquestre, in: La LP révisée, collana
CEDIDAC, vol. 35, Losanna 1997, p. 287 ad
B.1 e 291 ad 4; Reiser, op. cit.,
n. 21 e 44 ad art. 278; Dallèves,
Le séquestre, FJS n. 740, Ginevra 1999, p. 22 ad 2). Ciò non toglie che non è
legittimato a interporre opposizione al decreto di sequestro, l'escusso che non
rende perlomeno verosimile di essere pregiudicato nei propri interessi
allorquando il provvedimento colpisce diritti patrimoniali di un terzo (Gilliéron, op. cit., n. 54 ad art. 278
con riferimenti a DTF 114 Ia 383, consid. 2c; CEF 12 settembre 2007 [14.2007.33],
consid. 4; 12 settembre 2007 [14.2007.32], consid. 4; 26 gennaio 2005
[14.2004.109], consid. 3; 17 dicembre 2004 [14.2004.17], consid. 4.3; 9 gennaio
2004 [14.2003.80/81], consid. 5.2 e 5.3; 10 ottobre 2003 [14.2003.64], consid.
1.5). Per il resto, spetterà semmai al terzo che si reputa “toccato” dal
sequestro il privilegio di agire a tutela dei propri diritti, avvalendosi dello
strumento dell'opposizione (sulla delimitazione per la legittimazione dei
terzi, da ultimo: CEF, 18 giugno 2010 [14.2010.40]).
7. Nel
suo memoriale di opposizione il debitore sequestrato ha dato atto dell'avvenuta
notifica del verbale di sequestro in data 28 gennaio 2009 (opposizione, pag. 2),
ha precisato che le due quote oggetto di sequestro PPP n. __________ e n. __________
erano state già vendute a una terza persona (loc. cit., pag. 9) -e in proposito
ha altresì allegato le copie dei relativi atti di compravendita (doc. 13 e 14)-
evidenziando come in merito restasse da incassare fr. 300'000.–, ha rilevato che
la restrizione della facoltà di disporre conseguente il decreto di sequestro aveva
reso quelle due PPP inalienabili poiché impediva l'iscrizione a registro fondiario
del relativo trapasso di proprietà e che, considerati interessi e spese, si
giustificava quindi la prestazione da parte della sequestrante di una garanzia ex
art. 273 LEF di fr. 400'000.– (loc. cit., pag. 9). Nella successiva -rinnovata-
istanza 24 febbraio 2009 di richiesta di garanzia ex art. 273 LEF, con
riferimento al decreto 23 dicembre 2008, l'opponente ha in particolare precisato che “con verbale notificato il 29 gennaio 2009, si è proceduto al
sequestro della quota A pari a 1/10 delle PPP __________ e __________ f.b.
part. __________ RFD __________ tuttora in proprietà del qui istante”, che “le
due quote di PPP oggetto di sequestro, la PPP __________ e __________ f.b.
part. __________ RFD __________ sono già oggetto di compravendita” e che in
conseguenza di ciò “non è stato possibile procedere all'iscrizione nel
registro fondiario di tali atti” (act. II, pag. 2).
8. Ciò posto, invero, la fattispecie in esame non è nuova a questa
Camera e ricalca una vertenza su cui già aveva avuto modo di pronunciarsi. In
effetti, contestualmente all'istanza di sequestro oggetto del presente
giudizio, il sequestrante aveva parimenti introdotto un'analoga richiesta a
carico di F__________, altro venditore solidale (sopra, consid. B) che, come il
debitore sequestrato, risiedeva all'estero. Anche in quel caso l'interessato
aveva interposto opposizione al decreto di sequestro (pure datato 23 dicembre
2008), respinta dal Pretore e sottoposta in secondo grado a questa Camera che il
28 agosto 2009 aveva dichiarato irricevibile il ricorso per carenza d'interesse
in appello visto che l'opponente non risultava essere “toccato nei suoi
diritti” da quel provvedimento (CEF, 28 agosto 2009 [14.2009.63]). Tale giudizio
era poi stato confermato dal Tribunale federale adito con ricorso in materia
civile (16 marzo 2010 [5A_660/2009]). In quel caso l'opponente aveva segnatamente
allegato tramite documenti che 10 delle unità PPP sequestrate appartenevano a terzi
-tanto che i relativi sequestri erano stati, per sua stessa ammissione,
infruttuosi- e che il relativo trapasso precedeva già il sequestro del 23
dicembre 2008 (CEF, 28 agosto 2009 [14.2009.63] consid. F e 5): si trattava segnatamente
delle PPP n. __________ (il cui trapasso risaliva al 22 dicembre 2008), n. __________
(al 12 settembre 2008), n. __________ (al 18 novembre 2008), n. __________ (al
1° dicembre 2008), n. __________ (al 10 ottobre 2008), n. __________ (al 6
ottobre 2008), n. __________ (al 21 ottobre 2008), n. __________ (al 25
novembre 2008), n. __________ (al 6 agosto 2008) e n. __________ (al 12
settembre 2008). Per contro, riguardo alle PPP n. __________ e __________ che
-per ammissione del reclamante medesimo (sopra, consid. 7)- risultano appunto le
uniche ad essere state di fatto sequestrate, era invece emerso che il relativo
trapasso di proprietà a terzi era intervenuto il 24 giugno 2009 e precedeva di
un giorno la decisione pretorile emessa in quel contesto sull'opposizione (CEF,
28 agosto 2009 [14.2009.63] consid. 6).
9. Ora,
a differenza della fattispecie appena descritta, nel caso concreto il debitore
sequestrato non ha mai preteso o accennato -davanti al Pretore o davanti a
questa Camera- al fatto che le 12 unità PPP relative al fondo base n. __________
RFD di Lugano oggetto di sequestro, sono trapassate a terzi prima ancora dell'emissione
del decreto di sequestro risalente al 23 dicembre 2008 (per 10 di esse)
rispettivamente che lo sono state prima della decisione pretorile
sull'opposizione del 5 gennaio 2011 (per 2 di esse). Di fatto quindi, non
essendo mai state allegate dalle parti in corso di procedura -e
conseguentemente mai provate- costituirebbero delle circostanze nuove che
esulano dal fascicolo processuale in esame. Come già detto, trattandosi di
presupposto processuale che la Camera esamina d'ufficio, da questo profilo la
questione è tuttavia irrilevante (sopra, consid. 6).
10. Per
l'art. 179 CPC i registri pubblici e i documenti pubblici fanno piena prova dei
fatti che attestano, finché non sia dimostrata l'inesattezza del loro contenuto.
È in particolare riconosciuto quale registro pubblico -il cui scopo è appunto
quello di rendere accessibili all'esterno fatti e rapporti giuridici- il
registro fondiario (Cocchi/ Trezzini/Bernasconi,
Commentario CPC, Lugano 2011, n. 2A ad art. 179; Dolge, Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung,
Basilea 2010, n. 2 ad art. 179; Schmid, Basler
Kommentar, Zivilgesetzbuch I, 3a ed., Basilea 2006, n. 9
ad art. 9). Ora, in assenza di un qualsiasi riferimento agli atti, di per sé gli
accertamenti concernenti le 12 unità PPP riferite al fondo base n. __________
RFD di Lugano emersi nell'ambito dell'esame della precedente vertenza e poc'anzi
riassunti in dettaglio (sopra, consid. 8), trovano riscontro nella
consultazione del 9 marzo 2011 [n. __________ (ore 14:14), n. __________ (ore
14:16), n. __________ (ore 14:18), n. __________ (ore 14:19), n. __________
(ore 14:20), n. __________ (ore 14:21), n. __________ (ore 14:23), n. __________
(ore 14:25), n. __________ (ore 14:26), n. __________ (ore 14:24), n. __________
(ore 17:18), n. __________ (ore 17:19)], esperita da questa Camera nei dati registrati
in riferimento alle citate PPP e alla relativa rubrica “proprietari precedenti”,
accessibili nel sistema registro informatico cantonale SIFTI al sito: www.siftipub.ti.ch). Ciò non toglie che, l'accesso
gratuito a tali informazioni, pur subordinato ad autorizzazione (art. 111m
RRF; art. 41 della Legge cantonale sul registro fondiario del 2 febbraio 1998
[RL 4.1.3.1] e art. 75 del relativo Regolamento del 1° aprile 1998 [RL
4.1.3.1.1]), non conferisce loro qualità di prova piena (Dolge, op. cit., n. 3 ad art. 179).
11. L'art.
151 CPC stabilisce d'altra parte che fatti di pubblica notorietà o comunque
noti al giudice non devono essere provati. Costituiscono fatti notori
-conosciuti in maniera generale o anche solo dal giudice appunto- quelli la cui
esistenza è a tal punto certa dal riuscire a convincerne quest'ultimo: tali sono
quelle informazioni che possono essere verificate e controllate in
pubblicazioni accessibili al pubblico (TF, 2 luglio 2009 [5A_62/2009], consid.
2.1 con riferimenti). La pubblica notorietà è per definizione nota alle parti,
mentre i fatti noti solo al giudice -la cui conoscenza deve essere però
strettamente legata all'attività ufficiale da lui svolta- sono tali fintanto
che egli non ha reso edotte le parti sulla sua intenzione di utilizzarle così
che, anzitutto, s'impone che egli le condivida con loro (Cocchi/ Trezzini/Bernasconi, op. cit.,
n. 3 ad art. 151). In concreto, come visto, non si dispone di estratti
ufficiali del registro fondiario da cui evincere il trapasso di proprietà (sopra,
consid. 10). Nella misura in cui si tratta di dati accessibili tramite il
sistema del registro informatico cantonale SIFTI, le risultanze così emerse
possono considerarsi alla stregua di fatti di pubblica notorietà (Cocchi/Trezzini/Bernasconi, op. cit., n.
Considerandi
2.
ad art. 151 che in proposito cita il caso del registro di commercio con
rinvio ad una relativa sentenza del Tribunale federale). D'altro canto, il qui
opponente figurava fra i venditori -promotori dell'operazione immobiliare
relativa al Condominio __________ (cfr. sopra, consid. B)- nelle compravendite
delle PPP n. __________, __________, __________, __________, __________, __________,
__________, __________, __________, __________, __________, __________, di modo
che come tale non può certo dirsi ignaro e all'oscuro dei relativi trapassi di
proprietà che sono poi intervenuti. Peraltro, il sequestrante rivestiva analogo
ruolo nella procedura di sequestro di cui si era appunto già occupata questa Camera
(sopra, consid. 8) e, quale parte a quella vertenza, si era visto notificare la
relativa sentenza.
In
definitiva, dovendosi ammettere quale fatto pubblicamente notorio l'avvenuto
trapasso di proprietà delle predette PPP, come tale il provvedimento del
sequestro emesso il 23 dicembre 2008 non riguarda beni che appartengono al
debitore sequestrato, ma bensì a terzi. Ciò posto, sottacendo tale circostanza,
egli non rende nemmeno verosimile di essere in un modo o nell'altro pregiudicato
nei propri interessi da una misura che colpisce diritti di cui sono titolari
dei terzi. Pertanto, in assenza di elementi che provano il suo interesse
all'opposizione rispettivamente, impugnando la decisione pretorile che l'ha
respinta lo scorso 5 gennaio 2011, al postularne il suo accoglimento, come tale
il reclamo 3 febbraio 2011 è irricevibile per carenza d'interesse giuridico.
12.
La
sentenza impugnata va di conseguenza confermata, mentre l'appello deve essere
dichiarato irricevibile. L'esito del giudizio odierno rende superfluo ogni
ulteriore disamina di merito, e in particolare quella relativa alla contestata
verosimile esistenza del credito (sopra, consid. 3). La tassa di giustizia (art.
48, 61 cpv. 1 e OTLEF) e le ripetibili (art. 105 cpv. 2 CPC) -adeguatamente
ridotte (art. 13 cpv. 2 del Regolamento sulla tariffa per i casi di patrocinio
e di assistenza giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili del 19
dicembre 2007 [RL 3.1.1.7.1])- seguono la soccombenza del reclamante (art. 106
cpv. 1 CPC).
Motivi per i quali
richiamati
gli art. 271 segg. LEF, art. 105 e 106 cpv. 1, 151 e 179, 319 segg. CPC, 48 e 61
cpv. 1 OTLEF, art. 13 cpv. 2 del Regolamento sulle ripetibili;
pronuncia: 1. Il reclamo è dichiarato irricevibile.
2.
La tassa
di giustizia di complessivi fr. 500.–, già anticipata dal reclamante, resta a
suo carico con l'obbligo di rifondere alla controparte fr. 400.– per ripetibili.
3.
Intimazione:
– PA 1;
– PA
2.
Comunicazione
alla Pretura __________.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d’appello
Il presidente La
segretaria
Trattandosi di misura cautelare, e ritenuto che il
valore litigioso della vertenza va stabilito in fr. 111'288.10, contro la
presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al
Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione
(art. 72 e segg. LTF), con la limitazione di cui all'art. 98 LTF.
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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