14.2011.91
Rigetto provvisorio dell'opposizione. Nova. Reclamo inammissibile
16 giugno 2011Italiano6 min
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Numero d'incarto:
14.2011.91
Data decisione, Autorità:
16.06.2011, CEF
Titolo:
Rigetto provvisorio dell'opposizione. Nova. Reclamo inammissibile
RIGETTO PROVVISORIO DELL'OPPOSIZIONE
art. 326 CPC
art. 82 LEF
Incarto n.
14.2011.91
Lugano
16 giugno 20112011
FP/b/lw
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Pellegrini, presidente,
Walser e Bozzini
segretaria:
Baur Martinelli,
vicecancelliera
statuendo sulla causa a procedura sommaria in materia
di esecuzione e fallimenti dipendente da istanza 1° febbraio 2011 presentata da
CO 1 __________
patrocinata
dall’avv. PA 1__________
contro
RE 1
tendente ad ottenere il rigetto provvisorio
dell’opposizione interposta dalla convenuta al precetto esecutivo n. __________
dell’Ufficio di esecuzione di Lugano notificato in data 7 gennaio 2011 per la
somma di fr. 18'205.85 oltre interessi e spese;
sulla quale istanza il Pretore del Distretto di __________,
con sentenza del 30 maggio 2011 (SO.2011.__________) ha così deciso:
“1. L’istanza è
accolta e di conseguenza l’opposizione interposta al summenzionato precetto
esecutivo è respinta in via provvisoria.
2. La tassa di giustizia
in Fr. 210, da anticipare dalla parte istante, è posta a carico della parte
convenuta, con l’obbligo di rifondere a controparte fr. 500.- a titolo di
indennità.
3. omissis.”
Sentenza impugnata dalla convenuta, che con reclamo 8
giugno 2011 chiede di aggiornare lo scoperto in fr. 13'658.85 al netto di
ulteriori spese e interessi passivi;
ritenuto
Fatti
che
con precetto esecutivo n. __________ del 3/7.1.2011 dell’Ufficio di esecuzione
di __________, CO 1 ha escusso RE 1 per l’incasso della somma di fr. 18'205.85
oltre interessi e spese indicando quale titolo di credito:” Accordo del
18.10.10 dedotti Fr. 1'000.-“;
che
interposta tempestiva opposizione da parte dell’escussa, con istanza 1°
febbraio 2011 la procedente ne ha chiesto il rigetto provvisorio per fr.
18’205.85 corrispondenti ad € 15'250 (fr. 19'205.85, dedotti fr. 1'000.-
anticipati dalla debitrice in data 15 ottobre 2010 a parziale copertura delle spese legali), allegando l’accordo di pagamento sottoscritto dalle
parti in data 18 ottobre 2010, nel quale la convenuta si è obbligata a versare
alla parte istante la somma complessiva di € 15'250 entro e non oltre il 30
novembre 2010 (doc. C, punto 2), la diffida di pagamento inviata dal legale
dell’istante alla convenuta in data 30 novembre 2010 con il relativo saldo
(doc. D) e il calcolo del cambio (doc. G);
che
all’udienza di contradditorio del 30 maggio 2011 la parte istanza – la sola
comparsa – si è confermata nella propria domanda;
che
con sentenza del 30 maggio 2011 il Pretore ha accolto l’istanza, ritenendo la
documentazione prodotta dalla parte istante, segnatamente l’accordo di
pagamento 18 ottobre 2010 con il quale la convenuta si è impegnata a versare
alla controparte € 15'250.-, valido riconoscimento di debito ex art. 82 cpv. 1
LEF;
che
contro tale sentenza RE 1 è insorta con reclamo 8 giugno 2011, rilevando che se
da una parte il saldo scoperto a favore della parte istante era di fr.
18'205.85, dall’altra va però considerato che nel frattempo essa ha versato
direttamente alla procedente, segnatamente a __________, € 1'000.-, pari a fr.
1'300.-, come anticipo per dei nuovi tavoli mai forniti, e che avendo ormai
provveduto altrimenti, tale importo versato è perciò da imputare quale acconto
sul saldo;
che
a mente della reclamante ci si era anche accordati nel senso che essa si
sarebbe fatta carico della fattura del fiorista __________ di per fr. 2'247.-
a condizione che la procedente, nei lavori futuri, avesse applicato dei ribassi
speciali per rientrare in questa spesa, condizione questa che non potrà però
più essere realizzata, motivo per cui anche questo importo va dedotto dal
credito di controparte;
che
riguardo al pagamento della somma di fr. 1’000.- al legale della ditta istante,
ha dipoi obiettato la reclamante, va rilevato che se la sua normalissima
richiesta di ricevere una regolare fattura originale e realistica relativa ai
lavori eseguiti per € 92'470.- fosse stata realizzata, lo scoperto sarebbe
stato saldato immediatamente, con la conseguenza che non sarebbero sorti altri
oneri (spese e interessi passivi)i, ritenuto che comunque fino ad oggi non è
mai stata esibita nessuna fattura originale e veritiera, documento necessario
ai fini fiscali;
che,
ciò posto, secondo la reclamante, si giustifica di ridurre lo scoperto a fr.
13’658.85 al netto di ulteriori spese e interessi passivi;
che
il reclamo non è stato intimato alla controparte per osservazioni;
Considerandi
in diritto:
che
secondo l’art. 319 cpv. 1 lett. a CPC sono impugnabili mediante reclamo, tra
l’altro, le decisioni inappellabili di prima istanza;
che
tale è il caso per le decisioni nelle pratiche a tenore della LEF, segnatamente
in tema di rigetto dell’opposizione ex art. 80-84 LEF (cfr. art. 309 lett. b.
n. 3 CPC);
che
la reclamante non si avvale né dell’uno né dell’altro titolo di reclamo, ossia
non muove alcuna specifica censura sotto questo profilo nei confronti della
sentenza impugnata, ma si propone ciononostante di ridurre il proprio debito da
fr. 18'205.85 a fr. 13'658.85 defalcando gli addendi per complessivi fr.
4'547.-, indicati rispettivamente, giustificati per la prima volta nel gravame,
avendo essa disertato l’udienza di contradditorio del 2011;
che
in questo modo essa trascura tuttavia che secondo l’art. 326 cpv. 1 CPC – fatte
salve speciali disposizioni di legge (art. 326 cpv. 2 CPC), norma questa però
che non entra in considerazione nella specifica fattispecie - nella procedura
di reclamo non sono ammesse né nuove conclusioni, né l’allegazione di nuovi
fatti o la produzione di nuovi mezzi di prova;
che
fondato esclusivamente su inammissibili nova, il reclamo sfugge a
disamina e va pertanto dichiarato inammissibile;
che
gli oneri processuali relativi al presente giudizio dovrebbe seguire la
soccombenza, ossia essere posti a carico dell’insorgente (art. 48, 61 cpv. 1
OTLEF e 106 cpv. 1 CPC);
che
data la particolarità della fattispecie e tenuto conto che la reclamante non è
assistita da un avvocato, si prescinde dal riscuotere spese;
Dispositivo
per questi motivi
pronuncia:
1. Il
reclamo è inammissibile.
2. Non
si prelevano spese.
3. Intimazione
a.
RE 1
PA 1
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d’appello
Il presidente La
segretaria
Giacché il valore litigioso della vertenza, di fr.
4'547.-, non raggiunge il limite di legge di fr. 30'000.–, contro la presente
decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale
federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione, solo se
la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale
(art. 74 cpv. 2 lett. a LTF).
Nello stesso termine è possibile proporre al Tribunale
federale, 1000 Losanna 14, anche ricorso sussidiario in materia costituzionale
(art. 113 e segg. LTF).
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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