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Decisione

14.2011.91

Rigetto provvisorio dell'opposizione. Nova. Reclamo inammissibile

16 giugno 2011Italiano6 min

Source ti.ch

Fatti

che

con precetto esecutivo n. __________ del 3/7.1.2011 dell’Ufficio di esecuzione

di __________, CO 1 ha escusso RE 1 per l’incasso della somma di fr. 18'205.85

oltre interessi e spese indicando quale titolo di credito:” Accordo del

18.10.10 dedotti Fr. 1'000.-“;

che

interposta tempestiva opposizione da parte dell’escussa, con istanza 1°

febbraio 2011 la procedente ne ha chiesto il rigetto provvisorio per fr.

18’205.85 corrispondenti ad € 15'250 (fr. 19'205.85, dedotti fr. 1'000.-

anticipati dalla debitrice in data 15 ottobre 2010 a parziale copertura delle spese legali), allegando l’accordo di pagamento sottoscritto dalle

parti in data 18 ottobre 2010, nel quale la convenuta si è obbligata a versare

alla parte istante la somma complessiva di € 15'250 entro e non oltre il 30

novembre 2010 (doc. C, punto 2), la diffida di pagamento inviata dal legale

dell’istante alla convenuta in data 30 novembre 2010 con il relativo saldo

(doc. D) e il calcolo del cambio (doc. G);

che

all’udienza di contradditorio del 30 maggio 2011 la parte istanza – la sola

comparsa – si è confermata nella propria domanda;

che

con sentenza del 30 maggio 2011 il Pretore ha accolto l’istanza, ritenendo la

documentazione prodotta dalla parte istante, segnatamente l’accordo di

pagamento 18 ottobre 2010 con il quale la convenuta si è impegnata a versare

alla controparte € 15'250.-, valido riconoscimento di debito ex art. 82 cpv. 1

LEF;

che

contro tale sentenza RE 1 è insorta con reclamo 8 giugno 2011, rilevando che se

da una parte il saldo scoperto a favore della parte istante era di fr.

18'205.85, dall’altra va però considerato che nel frattempo essa ha versato

direttamente alla procedente, segnatamente a __________, € 1'000.-, pari a fr.

1'300.-, come anticipo per dei nuovi tavoli mai forniti, e che avendo ormai

provveduto altrimenti, tale importo versato è perciò da imputare quale acconto

sul saldo;

che

a mente della reclamante ci si era anche accordati nel senso che essa si

sarebbe fatta carico della fattura del fiorista __________ di per fr. 2'247.-

a condizione che la procedente, nei lavori futuri, avesse applicato dei ribassi

speciali per rientrare in questa spesa, condizione questa che non potrà però

più essere realizzata, motivo per cui anche questo importo va dedotto dal

credito di controparte;

che

riguardo al pagamento della somma di fr. 1’000.- al legale della ditta istante,

ha dipoi obiettato la reclamante, va rilevato che se la sua normalissima

richiesta di ricevere una regolare fattura originale e realistica relativa ai

lavori eseguiti per € 92'470.- fosse stata realizzata, lo scoperto sarebbe

stato saldato immediatamente, con la conseguenza che non sarebbero sorti altri

oneri (spese e interessi passivi)i, ritenuto che comunque fino ad oggi non è

mai stata esibita nessuna fattura originale e veritiera, documento necessario

ai fini fiscali;

che,

ciò posto, secondo la reclamante, si giustifica di ridurre lo scoperto a fr.

13’658.85 al netto di ulteriori spese e interessi passivi;

che

il reclamo non è stato intimato alla controparte per osservazioni;

Considerandi

in diritto:

che

secondo l’art. 319 cpv. 1 lett. a CPC sono impugnabili mediante reclamo, tra

l’altro, le decisioni inappellabili di prima istanza;

che

tale è il caso per le decisioni nelle pratiche a tenore della LEF, segnatamente

in tema di rigetto dell’opposizione ex art. 80-84 LEF (cfr. art. 309 lett. b.

n. 3 CPC);

che

la reclamante non si avvale né dell’uno né dell’altro titolo di reclamo, ossia

non muove alcuna specifica censura sotto questo profilo nei confronti della

sentenza impugnata, ma si propone ciononostante di ridurre il proprio debito da

fr. 18'205.85 a fr. 13'658.85 defalcando gli addendi per complessivi fr.

4'547.-, indicati rispettivamente, giustificati per la prima volta nel gravame,

avendo essa disertato l’udienza di contradditorio del 2011;

che

in questo modo essa trascura tuttavia che secondo l’art. 326 cpv. 1 CPC – fatte

salve speciali disposizioni di legge (art. 326 cpv. 2 CPC), norma questa però

che non entra in considerazione nella specifica fattispecie - nella procedura

di reclamo non sono ammesse né nuove conclusioni, né l’allegazione di nuovi

fatti o la produzione di nuovi mezzi di prova;

che

fondato esclusivamente su inammissibili nova, il reclamo sfugge a

disamina e va pertanto dichiarato inammissibile;

che

gli oneri processuali relativi al presente giudizio dovrebbe seguire la

soccombenza, ossia essere posti a carico dell’insorgente (art. 48, 61 cpv. 1

OTLEF e 106 cpv. 1 CPC);

che

data la particolarità della fattispecie e tenuto conto che la reclamante non è

assistita da un avvocato, si prescinde dal riscuotere spese;

Dispositivo

per questi motivi

pronuncia:

1. Il

reclamo è inammissibile.

2. Non

si prelevano spese.

3. Intimazione

a.

RE 1

PA 1

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale

d’appello

Il presidente La

segretaria

Giacché il valore litigioso della vertenza, di fr.

4'547.-, non raggiunge il limite di legge di fr. 30'000.–, contro la presente

decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale

federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione, solo se

la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale

(art. 74 cpv. 2 lett. a LTF).

Nello stesso termine è possibile proporre al Tribunale

federale, 1000 Losanna 14, anche ricorso sussidiario in materia costituzionale

(art. 113 e segg. LTF).

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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