Lexipedia

Decisione

14.2011.92

Reclamo comntro la dichiorazione di fallimento. Pseudonovum ai sensi dell'art. 174 cpv. 1 LEF

7 luglio 2011Italiano4 min

Source ti.ch

Fatti

A.Nell’ambito dell’esecuzione __________

dell’UEF di __________ CO 1 ha chiesto il fallimento di RE 1 per il mancato

pagamento di fr. 4'750.-- oltre interessi e spese.

B. All’udienza di contraddittorio del 1° giugno 2011 nessuno è

comparso.

C. Con sentenza 9 giugno 2011 il Pretore aggiunto del Distretto di __________ ha dichiarato il fallimento di RE 1 a far tempo da quello stesso giorno alle ore 14.00.

D. Con

reclamo 10 giugno 2011 e integrazione 17 giugno 2011 RE 1 sostiene di avere

saldato il suo debito nei confronti dell’istante anteriormente alla

dichiarazione di fallimento, producendo una ricevuta dell’UEF di __________

relativa al versamento di fr. 5'274.85 a saldo dell’esecuzione n. __________

promossa da CO 1 (doc. B).

Considerato

Considerandi

1.

Secondo

l’art. 174 cpv. 1 primo periodo LEF nella versione in vigore dal 1° gennaio

2011, la decisione del giudice del fallimento può essere impugnata entro 10

giorni mediante reclamo secondo il CPC (Codice di diritto processuale civile

svizzero; Codice di procedura civile, CPC), entrato in vigore anche esso con il

1° gennaio 2011 ed applicabile alla fattispecie.

Le parti

possono avvalersi di fatti nuovi, se questi si sono verificati anteriormente

alla decisione di prima istanza.

2.

La reclamante adduce di avere saldato

l’esecuzione in oggetto anteriormente alla dichiarazione di fallimento. A

sostegno del suo assunto liberatorio essa ha prodotto quanto indicato nella

narattiva fattuale sub D. Questo documento costituisce prova sufficiente

dell’avvenuto saldo dell’esecuzione in esame anteriormente alla dichiarazione

di fallimento. Di conseguenza il fallimento di RE 1 può essere annullato ai

sensi dell’art. 174 cpv. 1 LEF.

3.

Il reclamo va pertanto accolto.

La

tassa di giustizia è posta in ambo le sedi a carico della reclamante, ritenuto

che era compito suo e non dell’UEF di __________ di comunicare al primo giudice

l’avvenuto pagamento dell’esecuzione in oggetto (art. 48, 61 cpv. 1 OTLEF e 106

cpv. 1 CPC). Le spese dell’Ufficio esecuzione e fallimenti sono pure caricate

alla reclamante. Alla controparte non si assegnano indennità, non essendole

stato intimato il reclamo per osservazioni.

Per i quali motivi,

richiamato l’art. 174 cpv. 1 LEF

pronuncia:

I. Il

reclamo è accolto.

“1. La

dichiarazione di fallimento 9 giugno 2011 pronunciata dal Pretore aggiunto del

Distretto di __________, inc. SO.2011.__________, nei confronti di RE 1, __________,

è annullata.

2.

La

tassa di giustizia di prima sede di fr. 100.--, da anticipare come di rito, è

posta a carico di RE 1:

3.

Le

spese dell’Ufficio esecuzione e fallimenti di __________, da anticipare come di

rito, sono poste a carico di RE 1.”

II. La

tassa di giustizia del presente giudizio di fr. 120.-- è posta a carico di RE 1.

III. Intimazione:

- Studio

legale PA 1, __________;

- CO 1, __________;__________

Bellinzona;

- Ufficio

cantonale del Registro di commercio, Lugano;

- Ufficio

del Registro fondiario del Distretto di __________,

__________;

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Bellinzona.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale

d’appello

Il presidente La

segretaria

Contro la presente decisione è possibile presentare

ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30

giorni dalla notificazione (art. 72 e segg. LTF).

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

|

Informazioni legali |

Requisiti minimi |

Contatta il webmaster