14.2011.92
Reclamo comntro la dichiorazione di fallimento. Pseudonovum ai sensi dell'art. 174 cpv. 1 LEF
7 luglio 2011Italiano4 min
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Numero d'incarto:
14.2011.92
Data decisione, Autorità:
07.07.2011, CEF
Titolo:
Reclamo comntro la dichiorazione di fallimento. Pseudonovum ai sensi dell'art. 174 cpv. 1 LEF
RICORSO CONTRO IL FALLIMENTO
art. 174 cpv. 1 LEF
Incarto n.
14.2011.92
Lugano
7 luglio 2011
B/fp/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Pellegrini, presidente,
Walser e Bozzini
segretaria:
Baur Martinelli,
vicecancelliera
statuendo sulla causa a procedura sommaria in tema di
fallimento dipendente dall’istanza 3 maggio 2011 presentata
CO 1 __________
Contro
RE 1RE 1 __________
patrocinata da: PA 1 __________
sulla quale istanza il Pretore aggiunto del Distretto
di __________ con sentenza 9 giugno 2011 (SO.2011.__________) ha così deciso:
“1. È pronunciato il fallimento di RE 1, __________, a
far tempo
dal giorno di giovedì 9 giugno alle ore 14.00.
2./3./4. Omissis.”
Sentenza tempestivamente impugnata da RE 1 che con
reclamo
10 giugno 2011 e
integrazione 17 giugno 2011 ne chiede l’annullamento;
rilevato che a controparte non è stato intimato il
reclamo, il suo credito essendo
stato saldato;
preso atto che con decreto presidenziale 16 giugno 2011 al reclamo è stato
concesso effetto sospensivo parziale;
ritenuto
Fatti
A.Nell’ambito dell’esecuzione __________
dell’UEF di __________ CO 1 ha chiesto il fallimento di RE 1 per il mancato
pagamento di fr. 4'750.-- oltre interessi e spese.
B. All’udienza di contraddittorio del 1° giugno 2011 nessuno è
comparso.
C. Con sentenza 9 giugno 2011 il Pretore aggiunto del Distretto di __________ ha dichiarato il fallimento di RE 1 a far tempo da quello stesso giorno alle ore 14.00.
D. Con
reclamo 10 giugno 2011 e integrazione 17 giugno 2011 RE 1 sostiene di avere
saldato il suo debito nei confronti dell’istante anteriormente alla
dichiarazione di fallimento, producendo una ricevuta dell’UEF di __________
relativa al versamento di fr. 5'274.85 a saldo dell’esecuzione n. __________
promossa da CO 1 (doc. B).
Considerato
Considerandi
1.
Secondo
l’art. 174 cpv. 1 primo periodo LEF nella versione in vigore dal 1° gennaio
2011, la decisione del giudice del fallimento può essere impugnata entro 10
giorni mediante reclamo secondo il CPC (Codice di diritto processuale civile
svizzero; Codice di procedura civile, CPC), entrato in vigore anche esso con il
1° gennaio 2011 ed applicabile alla fattispecie.
Le parti
possono avvalersi di fatti nuovi, se questi si sono verificati anteriormente
alla decisione di prima istanza.
2.
La reclamante adduce di avere saldato
l’esecuzione in oggetto anteriormente alla dichiarazione di fallimento. A
sostegno del suo assunto liberatorio essa ha prodotto quanto indicato nella
narattiva fattuale sub D. Questo documento costituisce prova sufficiente
dell’avvenuto saldo dell’esecuzione in esame anteriormente alla dichiarazione
di fallimento. Di conseguenza il fallimento di RE 1 può essere annullato ai
sensi dell’art. 174 cpv. 1 LEF.
3.
Il reclamo va pertanto accolto.
La
tassa di giustizia è posta in ambo le sedi a carico della reclamante, ritenuto
che era compito suo e non dell’UEF di __________ di comunicare al primo giudice
l’avvenuto pagamento dell’esecuzione in oggetto (art. 48, 61 cpv. 1 OTLEF e 106
cpv. 1 CPC). Le spese dell’Ufficio esecuzione e fallimenti sono pure caricate
alla reclamante. Alla controparte non si assegnano indennità, non essendole
stato intimato il reclamo per osservazioni.
Per i quali motivi,
richiamato l’art. 174 cpv. 1 LEF
pronuncia:
I. Il
reclamo è accolto.
“1. La
dichiarazione di fallimento 9 giugno 2011 pronunciata dal Pretore aggiunto del
Distretto di __________, inc. SO.2011.__________, nei confronti di RE 1, __________,
è annullata.
2.
La
tassa di giustizia di prima sede di fr. 100.--, da anticipare come di rito, è
posta a carico di RE 1:
3.
Le
spese dell’Ufficio esecuzione e fallimenti di __________, da anticipare come di
rito, sono poste a carico di RE 1.”
II. La
tassa di giustizia del presente giudizio di fr. 120.-- è posta a carico di RE 1.
III. Intimazione:
- Studio
legale PA 1, __________;
- CO 1, __________;__________
Bellinzona;
- Ufficio
cantonale del Registro di commercio, Lugano;
- Ufficio
del Registro fondiario del Distretto di __________,
__________;
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Bellinzona.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d’appello
Il presidente La
segretaria
Contro la presente decisione è possibile presentare
ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30
giorni dalla notificazione (art. 72 e segg. LTF).
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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