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Decisione

14.2011.93

Rigetto provvisorio dell'opposizione. Documenti e argomenti presentati per la prima volta con il reclamo. Inammissibilità

24 giugno 2011Italiano7 min

Source ti.ch

Fatti

che

con precetto esecutivo n. __________ del 2.2/24.3.2011 dell’Ufficio esecuzione

e fallimenti di __________, CO 1 ha escusso RE 1 per l’incasso della somma di

fr. 3'820.- oltre interessi e spese, indicando quale titolo di credito

“Contratto di iscrizione __________ a favore di E__________ M__________.

Mancato pagamento delle rette scolastiche”;

che

interposta tempestiva opposizione da parte dell’escusso, con istanza del 29

marzo 2011 la procedente ne ha chiesto il rigetto provvisorio, allegando –

oltre alla copia del precetto esecutivo (doc. B) – il contratto di iscrizione

di E__________ M__________ (da essa sottoscritto in data 7 gennaio 2010

unitamente al convenuto quale rappresentante/garante) per un corso di italiano

intensivo e commercio-gestione d’impresa dal 7 gennaio al 23 dicembre 2010 dal

costo complessivo di fr. 4'182.-, da pagare in sei rate di fr. 697.00 cadauna

(doc. C), la dichiarazione di garanzia rilasciata in data 8 gennaio 2010 dal

convenuto all’Ufficio regionale degli stranieri, nella quale ha dichiarato di

assumersi tutti i costi relativi al soggiorno in Svizzera (quindi anche quelli

scolastici) di E__________ M__________ (doc. E) e la contemporanea

dichiarazione della stessa partecipante al corso all’Ufficio regionale degli

stranieri indicante il convenuto quale suo rappresentante legale/garante (doc.

D);

che

con ordinanza del 12 aprile 2011 il Giudice di pace del circolo delle __________,

richiamato l’art. 253 CPC, ha assegnato al convenuto un termine di 20 giorni

per presentare le proprie osservazioni all’istanza;

che il

convenuto è però rimasto silente;

che

il 12 maggio 2011 il Giudice di pace ha accolto l’istanza, notificando tuttavia

alle parti i soli dispositivi, con l’avvertenza che le stesse potranno

nondimeno chiedere entro 10 giorni la motivazione scritta del giudizio, cosa

che il convenuto ha fatto con scritto 20 maggio 2011;

che

il 7 giugno 2011 il primo giudice ha provveduto a motivare la sua sentenza;

che

egli ha spiegato che la documentazione prodotta dalla parte istante costituisce

riconoscimento di debito e, quindi, valido titolo per l’ottenimento del rigetto

provvisorio giusta l’art. 82 LEF;

che

contro tale sentenza il convenuto è insorto con reclamo del 14 giugno 2011,

allegando la ricevuta 7 gennaio 2010 attestante – a suo modo di vedere –

l’avvenuto pagamento del credito posto in esecuzione direttamente presso la CO

1, e obiettando che il pagamento, come da contratto, prevedeva la

frequentazione della scuola fino alla fine di dicembre, cosa che non è però

avvenuta, per cui egli ha per finire pagato una prestazione non ricevuta;

che,

secondo il reclamante, è pure stato versato tramite il conto corrente postale

una somma di fr. 500.- (pensando che si trattasse dell’iscrizione all’esame per

l’ottenimento della licenza in lingue C1), che doveva essere anticipato il mese

di maggio, come rilevabile anche dalla ricevuta allegata al reclamo, pagamento

che per svista è stato però eseguito soltanto nel mese di luglio;

che

il reclamo non è stato intimato alla controparte per osservazioni;

Considerandi

in diritto:

che

secondo l’art. 319 lett. a CPC sono impugnabili mediante reclamo, tra l’altro,

le decisioni inappellabili di prima istanza;

che

tale è il caso per le decisioni nelle pratiche a tenore della LEF, segnatamente

in tema di rigetto dell’opposizione ex art. 80-84 LEF (cfr. art. 309 lett. b n.

3.

CPC);

che

trattandosi di una impugnazione contro una decisione pronunciata in procedura

sommaria (art. 251 lett. a CPC), il termine dell’inoltro del reclamo – da

presentare alla Camera di esecuzione e fallimenti e non alla Camera civile dei

reclami del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG) - è di dieci giorni

(art. 321 cpv. 2 CPC) e non di 30 giorni, come erroneamente indicato dal

giudice di pace nel dispositivo n. 3 della sentenza;

che

dall’errata indicazione del termine per presentare reclamo la parte convenuta

non ha comunque patito pregiudizio, avendo essa inoltrato il gravame il 14

giugno 2011, ossia entro il termine di dieci giorni previsto dall’art. 321 cpv.

2.

CPC;

che

al giudice di pace va inoltre ricordato che la comunicazione, su istanza di

parte (art. 239 cpv. 2 primo periodo CPC), della motivazione scritta della

decisione notificata in un primo momento alle parti nei suoi soli dispositivi

(art. 239 cpv. 1 lett. b CPC), non incide sulla data del relativo giudizio, che

rimane perciò sempre quella indicata originariamente, ossia - nel caso in

esame - il 12 maggio 2011;

che

la data menzionata nella sentenza impugnata (7 giugno 2011) va perciò

interpretata in questo senso;

che

la questione rimane comunque senza conseguenze, il reclamo sfuggendo a disamina

in quanto fondato su documenti (v. ricevuta annessa al gravame),

rispettivamente su argomenti (preteso pagamento della somma posta in

esecuzione, eccezione di mancato adempimento del contratto da parte della

creditrice, che avrebbe così ottenuto una prestazione nemmeno dovuta, versamento

per svista della somma di fr. 500.- nel mese di luglio, anziché nel mese di

maggio, per l’iscrizione all’esame) presentati per la prima volta con il

gravame e, quindi, irritualmente, l’art. 326 cpv. 1 CPC non ammettendo nella

procedura di reclamo né nuove conclusioni, né l’allegazione di nuovi fatti o la

produzione di nuovi mezzi di prova;

che

ne discende pertanto l’inammissibilità del rimedio, l’insorgente non

contestando del resto, e a giusta ragione, che la documentazione agli atti

costituisce di per sé riconoscimento di debito ex art. 82 cpv. 1 LEF e,

pertanto, valido titolo per l’ottenimento del rigetto provvisorio

dell’opposizione al precetto esecutivo in rassegna in relazione al credito ivi

cifrato e, come tale, rimasto incontestato davanti al primo giudice;

che

gli oneri processuali relativi al presente giudizio dovrebbero seguire la

soccombenza, ossia essere posti a carico del reclamante (art. 48, 61 cpv. 1

OTLE e 106 cpv. 1 CPC);

che

data la particolarità della fattispecie e tenuto conto che l’insorgente non è

patrocinato da un avvocato, si prescinde tuttavia dal riscuotere spese;

Dispositivo

per questi motivi,

richiamati gli art. 319 segg. CPC

pronuncia:

1. Il

reclamo è inammissibile.

2. Non

si prelevano spese.

3. Intimazione

a:

- RE 1, __________;

- CO 1, __________.

Comunicazione

alla Giudicatura di pace del circolo delle __________.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale

d’appello

Il presidente La

segretaria

Giacché il valore litigioso della vertenza, di fr.

3'820.00, non raggiunge il limite di legge di fr. 30'000.–, contro la presente

decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale

federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione, solo se

la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale

(art. 74 cpv. 2 lett. a LTF).

Nello stesso termine è possibile proporre al Tribunale

federale, 1000 Losanna 14, anche ricorso sussidiario in materia

costituzionale (art. 113 e segg. LTF).

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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