14.2011.93
Rigetto provvisorio dell'opposizione. Documenti e argomenti presentati per la prima volta con il reclamo. Inammissibilità
24 giugno 2011Italiano7 min
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Numero d'incarto:
14.2011.93
Data decisione, Autorità:
24.06.2011, CEF
Titolo:
Rigetto provvisorio dell'opposizione. Documenti e argomenti presentati per la prima volta con il reclamo. Inammissibilità
RIGETTO PROVVISORIO DELL'OPPOSIZIONE
art. 326 CPC
art. 82 LEF
Incarto n.
14.2011.93
Lugano
24 giugno 2011
FP/ec/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Pellegrini, presidente,
Walser e Bozzini
segretario:
Cassina, vicecancelliere
statuendo sulla causa a procedura sommaria in materia
di esecuzione fallimenti dipendente da istanza 29 marzo 2011 presentata da
CO 1, __________
contro
RE 1, __________
tendente ad ottenere il rigetto provvisorio
dell’opposizione interposta dal convenuto al precetto esecutivo n. __________
dell’Ufficio esecuzione e fallimenti di __________, notificato in data 24 marzo
2011 per la somma di fr. 3'820.00 oltre interessi e spese,
sulla quale istanza il Giudice di pace del circolo
delle __________, con sentenza del 7 giugno 2011 (recte: 12 maggio
2011), ha così deciso (S.29/__________):
“1. L’istanza è
accolta: l’opposizione interposta dalla parte convenuta al precetto
esecutivo no __________ dell’Ufficio esecuzione e fallimenti di __________ è
respinta in via provvisoria per fr. 3'820.- oltre interessi al 5% dal
24.07.10 e fr. 70.00 di spese esecutive e fr. 20.00 spese di notifica PE.
2. La tassa di
giustizia di fr. 200.00 anticipata dalla parte istante, è a carico della parte
convenuta, la quale rifonderà alla controparte fr. 40.00 di indennità.
3. Contro la
presente decisione è dato reclamo alla Camera civile dei reclami del Tribunale
d’appello entro il termine di 30 giorni (art. 319 e seg. CPC).
4. omissis.”
Sentenza impugnata dal convenuto, che con reclamo del
14 giugno 2011 chiede la reiezione dell’istanza.
ritenuto
Fatti
che
con precetto esecutivo n. __________ del 2.2/24.3.2011 dell’Ufficio esecuzione
e fallimenti di __________, CO 1 ha escusso RE 1 per l’incasso della somma di
fr. 3'820.- oltre interessi e spese, indicando quale titolo di credito
“Contratto di iscrizione __________ a favore di E__________ M__________.
Mancato pagamento delle rette scolastiche”;
che
interposta tempestiva opposizione da parte dell’escusso, con istanza del 29
marzo 2011 la procedente ne ha chiesto il rigetto provvisorio, allegando –
oltre alla copia del precetto esecutivo (doc. B) – il contratto di iscrizione
di E__________ M__________ (da essa sottoscritto in data 7 gennaio 2010
unitamente al convenuto quale rappresentante/garante) per un corso di italiano
intensivo e commercio-gestione d’impresa dal 7 gennaio al 23 dicembre 2010 dal
costo complessivo di fr. 4'182.-, da pagare in sei rate di fr. 697.00 cadauna
(doc. C), la dichiarazione di garanzia rilasciata in data 8 gennaio 2010 dal
convenuto all’Ufficio regionale degli stranieri, nella quale ha dichiarato di
assumersi tutti i costi relativi al soggiorno in Svizzera (quindi anche quelli
scolastici) di E__________ M__________ (doc. E) e la contemporanea
dichiarazione della stessa partecipante al corso all’Ufficio regionale degli
stranieri indicante il convenuto quale suo rappresentante legale/garante (doc.
D);
che
con ordinanza del 12 aprile 2011 il Giudice di pace del circolo delle __________,
richiamato l’art. 253 CPC, ha assegnato al convenuto un termine di 20 giorni
per presentare le proprie osservazioni all’istanza;
che il
convenuto è però rimasto silente;
che
il 12 maggio 2011 il Giudice di pace ha accolto l’istanza, notificando tuttavia
alle parti i soli dispositivi, con l’avvertenza che le stesse potranno
nondimeno chiedere entro 10 giorni la motivazione scritta del giudizio, cosa
che il convenuto ha fatto con scritto 20 maggio 2011;
che
il 7 giugno 2011 il primo giudice ha provveduto a motivare la sua sentenza;
che
egli ha spiegato che la documentazione prodotta dalla parte istante costituisce
riconoscimento di debito e, quindi, valido titolo per l’ottenimento del rigetto
provvisorio giusta l’art. 82 LEF;
che
contro tale sentenza il convenuto è insorto con reclamo del 14 giugno 2011,
allegando la ricevuta 7 gennaio 2010 attestante – a suo modo di vedere –
l’avvenuto pagamento del credito posto in esecuzione direttamente presso la CO
1, e obiettando che il pagamento, come da contratto, prevedeva la
frequentazione della scuola fino alla fine di dicembre, cosa che non è però
avvenuta, per cui egli ha per finire pagato una prestazione non ricevuta;
che,
secondo il reclamante, è pure stato versato tramite il conto corrente postale
una somma di fr. 500.- (pensando che si trattasse dell’iscrizione all’esame per
l’ottenimento della licenza in lingue C1), che doveva essere anticipato il mese
di maggio, come rilevabile anche dalla ricevuta allegata al reclamo, pagamento
che per svista è stato però eseguito soltanto nel mese di luglio;
che
il reclamo non è stato intimato alla controparte per osservazioni;
Considerandi
in diritto:
che
secondo l’art. 319 lett. a CPC sono impugnabili mediante reclamo, tra l’altro,
le decisioni inappellabili di prima istanza;
che
tale è il caso per le decisioni nelle pratiche a tenore della LEF, segnatamente
in tema di rigetto dell’opposizione ex art. 80-84 LEF (cfr. art. 309 lett. b n.
3.
CPC);
che
trattandosi di una impugnazione contro una decisione pronunciata in procedura
sommaria (art. 251 lett. a CPC), il termine dell’inoltro del reclamo – da
presentare alla Camera di esecuzione e fallimenti e non alla Camera civile dei
reclami del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG) - è di dieci giorni
(art. 321 cpv. 2 CPC) e non di 30 giorni, come erroneamente indicato dal
giudice di pace nel dispositivo n. 3 della sentenza;
che
dall’errata indicazione del termine per presentare reclamo la parte convenuta
non ha comunque patito pregiudizio, avendo essa inoltrato il gravame il 14
giugno 2011, ossia entro il termine di dieci giorni previsto dall’art. 321 cpv.
2.
CPC;
che
al giudice di pace va inoltre ricordato che la comunicazione, su istanza di
parte (art. 239 cpv. 2 primo periodo CPC), della motivazione scritta della
decisione notificata in un primo momento alle parti nei suoi soli dispositivi
(art. 239 cpv. 1 lett. b CPC), non incide sulla data del relativo giudizio, che
rimane perciò sempre quella indicata originariamente, ossia - nel caso in
esame - il 12 maggio 2011;
che
la data menzionata nella sentenza impugnata (7 giugno 2011) va perciò
interpretata in questo senso;
che
la questione rimane comunque senza conseguenze, il reclamo sfuggendo a disamina
in quanto fondato su documenti (v. ricevuta annessa al gravame),
rispettivamente su argomenti (preteso pagamento della somma posta in
esecuzione, eccezione di mancato adempimento del contratto da parte della
creditrice, che avrebbe così ottenuto una prestazione nemmeno dovuta, versamento
per svista della somma di fr. 500.- nel mese di luglio, anziché nel mese di
maggio, per l’iscrizione all’esame) presentati per la prima volta con il
gravame e, quindi, irritualmente, l’art. 326 cpv. 1 CPC non ammettendo nella
procedura di reclamo né nuove conclusioni, né l’allegazione di nuovi fatti o la
produzione di nuovi mezzi di prova;
che
ne discende pertanto l’inammissibilità del rimedio, l’insorgente non
contestando del resto, e a giusta ragione, che la documentazione agli atti
costituisce di per sé riconoscimento di debito ex art. 82 cpv. 1 LEF e,
pertanto, valido titolo per l’ottenimento del rigetto provvisorio
dell’opposizione al precetto esecutivo in rassegna in relazione al credito ivi
cifrato e, come tale, rimasto incontestato davanti al primo giudice;
che
gli oneri processuali relativi al presente giudizio dovrebbero seguire la
soccombenza, ossia essere posti a carico del reclamante (art. 48, 61 cpv. 1
OTLE e 106 cpv. 1 CPC);
che
data la particolarità della fattispecie e tenuto conto che l’insorgente non è
patrocinato da un avvocato, si prescinde tuttavia dal riscuotere spese;
Dispositivo
per questi motivi,
richiamati gli art. 319 segg. CPC
pronuncia:
1. Il
reclamo è inammissibile.
2. Non
si prelevano spese.
3. Intimazione
a:
- RE 1, __________;
- CO 1, __________.
Comunicazione
alla Giudicatura di pace del circolo delle __________.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d’appello
Il presidente La
segretaria
Giacché il valore litigioso della vertenza, di fr.
3'820.00, non raggiunge il limite di legge di fr. 30'000.–, contro la presente
decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale
federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione, solo se
la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale
(art. 74 cpv. 2 lett. a LTF).
Nello stesso termine è possibile proporre al Tribunale
federale, 1000 Losanna 14, anche ricorso sussidiario in materia
costituzionale (art. 113 e segg. LTF).
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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