14.2011.94
Offerta per prestazioni di architetto. Eccezione di compensazione
5 agosto 2011Italiano11 min
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Numero d'incarto:
14.2011.94
Data decisione, Autorità:
05.08.2011, CEF
Titolo:
Offerta per prestazioni di architetto. Eccezione di compensazione
RIGETTO PROVVISORIO DELL'OPPOSIZIONE
art. 82 LEF
Incarto n.
14.2011.94
Lugano
5 agosto 2011
B/fp/rs
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Pellegrini, presidente,
Walser e Bozzini
segretaria:
Baur Martinelli,
vicecancelliera
statuendo sulla causa a procedura sommaria in materia
di esecuzione e fallimenti dipendente dall’istanza 5 aprile 2011 presentata da
RE 1RE 1 __________
patrocinato dall’ PA 1PA 1
Contro
CO 1CO 1 __________
patrocinato dall’ PA 2PA 2
tendente ad ottenere il rigetto provvisorio dell’opposizione interposta dal
convenuto al precetto esecutivo n. __________ del 31 gennaio 2011 dell’Ufficio esecuzione e fallimenti di __________;
sulla quale istanza il Pretore della Giurisdizione di __________
con sentenza 15 giugno 2011 (inc. SO.2011.__________) ha così deciso:
“1. L’istanza è respinta.
2. Le spese e la tassa di giustizia di complessivi
fr. 340.--, già anticipata dalla
parte istante, restano a suo carico, la quale
rifonderà alla controparte fr. 500.--
a titolo di ripetibili.”
Sentenza impugnata dall’istante, che con reclamo 24 giugno 2011 postula
l’accoglimento dell’istanza, protestate spese e
ripetibili;
preso atto che con osservazioni 19 luglio 2011 il convenuto ha chiesto la reiezione
del reclamo, con protesta di spese e ripetibili;
esaminati atti e documenti;
ritenuto
Fatti
A. Con PE n. __________ del 31 gennaio 2011 dell’UEF di __________ RE 1 ha escusso CO 1 per l’incasso di fr. 25'140.-- oltre interessi al 5% dal 1. ottobre 2009, indicando quale titolo di credito: “Fattura onorario del 01.10.2009.”
Interposta
tempestiva opposizione dall’escusso, il procedente ne ha chiesto il rigetto
provvisorio alla Pretura della Giurisdizione di __________.
B. Il procedente fonda la sua pretesa su un’offerta per prestazioni d’architetto
sottoscritta dalle parti il 12/15 gennaio 2007 per un onorario complessivo di fr. 75'320.-- (doc. A). Dedotti gli acconti versati dal convenuto il 22 giugno 2007 rispettivamente il 26 ottobre 2007 rispettivamente il 1. ottobre 2009, l’istante pretende con l’esecuzione in esame il pagamento dell’importo residuo di
fr. 25'140.-- oltre interessi.
C. All’udienza di discussione del 26 maggio 2011 il convenuto ha negato la validità dell’offerta per prestazioni d’architetto quale
riconoscimento di debito, l’importo ivi indicato non essendo vincolante,
essendosi egli esplicitamente riservato, con un e-mail del 14 luglio 2008 (doc. 1), di rivedere la mercede, ritenute le sue contestazioni relative all’esecuzione
dell’opera.
Al
termine dell’udienza le parti si sono dichiarate d’accordo che agli atti
venissero annessi tutti i documenti prodotti dal convenuto nell’ambito della
causa CM.2011.57.
D. Con sentenza 15 giugno 2011 il Pretore della Giurisdizione di __________ ha ritenuto l’offerta per prestazioni d’architetto sottoscritta dal
convenuto valido riconoscimento di debito ai sensi dell’art. 82 cpv. 1 LEF,
rilevando che le successive contestazioni dell’onorario non costituiscono
riserve circa il prezzo chiaramente definito nel contratto. Il primo giudice ha
poi argomentato che “pur esplicitandolo in modo non molto chiaro in effetti CO
1 chiedendo di richiamare agli atti l’incarto del tentativo di conciliazione
con cui chiede un risarcimento di fr. 407'568.55, ha fatto valere una contropretesa
a titolo di risarcimento danni, che intende porre in compensazione con
l’onorario”. In prima sede tale contropretesa del convenuto è stata
ritenuta resa sufficientemente verosimile, per cui è stata ammessa la
compensazione e l’istanza di rigetto provvisorio dell’opposizione è stata
respinta.
E. Con reclamo 24 giugno 2011 RE 1 rileva che dagli atti non emerge alcuna dichiarazione di compensazione da parte di CO 1 della sua pretesa di risarcimento
con il saldo dell’onorario fatto valere con l’esecuzione in esame. Secondo il
reclamante non solo la compensazione non è stata invocata da controparte, ma
essa può avvenire solo se l’importo posto in compensazione è dovuto ed
esigibile. La contropretesa risarcitoria non è provata e ancor meno è
esigibile.
F. Delle
osservazioni 19 luglio 2011 di CO 1 si dirà, per quanto necessario, in seguito.
Considerato
In diritto: 1. Sia
alla procedura di primo grado, sia alla presente impugnativa torna applicabile
il Codice di diritto processuale civile svizzero (Codice di procedura civile,
CPC), entrato in vigore il 1° gennaio 2011, l’istanza di rigetto provvisorio
dell’opposizione essendo stata inoltrata il 5 aprile 2011 e la decisione impugnata essendo stata emanata il 15 giugno 2011 (art. 404 cpv. 1 e 405 cpv. 1 CPC). Secondo l’art. 319 lett. a CPC sono impugnabili mediante reclamo, tra
l’altro, le decisioni inappellabili di prima istanza.
Considerandi
2.
Tale
è il caso per le decisioni nelle pratiche a tenore della LEF, segnatamente in
tema di rigetto dell’opposizione ex art. 80-84 LEF (cfr. art. 309 lett. b n. 3
CPC).
In base
all’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati:
a. l’applicazione
errata del diritto,
b. l’accertamento
manifestamente errato dei fatti.
Nel caso
di specie il reclamante lamenta l’applicazione errata del diritto, avendo il
Pretore, in seguito al richiamo agli atti da parte del convenuto di un incarto
relativo alla richiesta all’istante del pagamento di un risarcimento danni di
fr. 407'568.65, fondato irritualmente la sua decisione su un’eccezione di
compensazione che il convenuto non ha fatto valere.
3.
In virtù dell’art. 82 cpv. 1 LEF se il credito si fonda sopra un
riconoscimento di debito constatato mediante atto pubblico o scrittura privata,
il creditore può chiedere il rigetto provvisorio dell'opposizione.
4.
La nozione di riconoscimento di debito constatato mediante
scrittura privata ex art. 82 cpv. 1 LEF, che non è definita dalla legge,
implica necessariamente il riconoscimento da parte dell'escusso o del suo
rappresentante di un'obbligazione in relazione ad una somma di denaro
determinata o facilmente determinabile. Il riconoscimento di debito può essere
dedotto anche da un insieme di documenti a condizione che da essi risultino gli
elementi necessari (DTF 132 III 480 consid. 4.1 pag. 481). Condizione
essenziale è che la somma di denaro riconosciuta sia facilmente determinabile
secondo criteri oggettivi stabiliti in precedenza e sottratti a possibilità di
modifica unilaterale dipendente dalla volontà delle parti (cfr. Cometta, Il rigetto provvisorio
dell'opposizione nella prassi giudiziaria ticinese, in Rep 1989, p. 338 con riferimenti).
5.
Il
giudice del rigetto accerta d'ufficio ed in ogni stadio di causa (quindi anche
in sede di reclamo), e ciò a prescindere dalla presenza delle parti all’udienza
di primo grado e, se presenti, dalle ragioni da loro sostenute (CEF 30 giugno 1972 in re F., Rep. 1972, p. 344, cons. 6; CEF 8 aprile 1974 in re D.V., Rep. 1975, p. 101), se la documentazione prodotta costituisce valido riconoscimento
di debito e se vi è identità tra il creditore, il debitore ed il credito
indicati nel precetto esecutivo e nell’istanza, con il creditore, il debitore
ed il credito di cui ai documenti prodotti (cfr. Cometta, op. cit., p. 331; Staehelin,
Basler Kommentar zum SchKG, vol. I, 2a ed., Basilea 2010, vol. I, n. 50 ad art. 84; Gilliéron,
Commentaire de la LP, vol. I, Losanna 1999, n. 73 ad art. 82 e n. 68 ad art.
84; Stücheli, Die Rechtsöffnung,
tesi Zurigo 2000, pag. 112 ad c).
6.
La
dichiarazione di riconoscimento di debito è una dichiarazione di volontà con la
quale il debitore si obbliga a pagare una certa somma di denaro, deve essere
chiara, esplicita, non equivoca, non discutibile o soggetta a interpretazione
(cfr. Panchaud/Caprez, Die Rechtsöffnung, Zurigo 1980, § 1 n. 7 p. 3; cfr.
anche DTF 132 III 480 consid. 4.1 pag 481).
Come
ritenuto in prima sede l’offerta ammontante a fr. 75'320.-- per prestazioni di
architetto sottoscritta dal convenuto costituisce valido riconoscimento di
debito ai sensi dell’art. 82 cpv. 1 LEF.
7.
Per l'art. 82 cpv. 2 LEF il giudice pronuncia il rigetto provvisorio
dell'opposizione a meno che il debitore sollevi e giustifichi immediatamente
delle eccezioni tali da infirmare il riconosci- mento di debito; all'escusso
incombe l'onere di dimostrare la verosimiglianza delle eccezioni che deduce in
giudizio (DTF 132 III 140 consid. 4.1.1. con rinvii). Secondo la giurisprudenza
le eccezioni non solo devono essere esposte in modo convincente, ma devono
anche essere sostanziate in modo perlomeno verosimile nel senso che a conforto
delle allegazioni devono esserci riscontri oggettivi (DTF 104 Ia 413 consid. 4;
Jaeger/Walter/Kull/Kottmann,
Bundesgsetz über Schuldbetreibung- und Konkurs, vol. I, 4a ed.,
Zurigo 1997, n. 28 ad art. 82; Staehelin,
op. cit., n. 87 seg. ad art.
82; Gilliéron, op. cit., n. 82 ad
art. 82; Stücheli, op. cit., pag.
350.
con rif.).
8.
L’estinzione
del debito può avvenire pure tramite compensazione. L’esistenza, l’importo e
l’esigibilità della contropretesa devono solo essere resi verosimili, una prova
documentale liquida non è richiesta. Atteso che la compensazione non avviene
“ipso iure”, bensì deve essere dichiarata da chi vuole far valere la
compensazione (art. 124 cpv. 1 CO), l’avvenuta dichiarazione di compensazione, quale
presupposto dell’estinzione, deve pure essere resa verosimile (Staehelin, op.
cit, n. 93 e 94 ad art. 82 LEF).
L’eccezione
di estinzione per compensazione del debito richiede, per essere accolta, che
essa sia resa attendibile (Panchaud/Caprez, op. cit., § 36 n. 1 segg. pag. 80 e
segg; Staehelin, op. cit., n. 93 ad art. 82). A tal fine spetta all’escusso
rendere verosimile non solo il suo diritto a far valere la compensazione, ma
anche, sulla base di giustificativi, la causa e l’importo del credito, ritenuto
che la compensazione può avvenire solo nel caso in cui l’importo e
l’esigibilità della contro- pretesa risultino con sufficiente chiarezza
(Panchaud/Caprez, op. cit. § 36 n. 1 e 2, pag. 81; CEF sentenza del 23 marzo 2010 inc. 14.2010.16, consid. 2a).
Orbene
dall’esame del verbale dell’udienza di contraddittorio non emerge che il
convenuto abbia sollevato l’eccezione di compensazione del credito posto in
esecuzione con una sua contropretesa. Il convenuto ha unicamente rinviato a
contestazioni sollevate con riferimento al suo e-mail del 14 luglio 2008 (doc. 1) che si contrapporrebbero all’importo riconosciuto nell’offerta doc. A. Al
termine dell’udienza di contraddittorio le parti si sono poi dichiarate
d’accordo che agli atti venissero annessi tutti i documenti prodotti da CO 1
nell’ambito della causa CM. 2011.__________ da lui presentata nei confronti di RE
1.
per risarcimento danni. Ne discende che in mancanza di una esplicita
dichiarazione di compensazione, il primo giudice non ha applicato correttamente
il diritto, interpretando quale dichiarazione di compensazione la richiesta di
acquisire agli atti tutti i documenti prodotti da CO 1 nell’ambito della
procedura di conciliazione per risarcimento danni per fr. 407'568.55 da lui
intentata nei confronti del reclamante, atteso che la compensazione deve essere
dichiarata e non avviene “ipso iure”. In via abbondanziale va rilevato che d’altro
canto né l’importo, né l’esigibilità della contropretesa sono stati resi
verosimili sulla base di riscontri oggettivi, ritenuto che il convenuto non si
è espresso in merito, limitandosi a richiamare i documenti di cui al citato
incarto relativo alla causa CM. 2011.__________.
Dal
verbale dell’udienza di discussione non emerge d’altro canto che il convenuto abbia
reso verosimile inadempienza contrattuale da parte del reclamante atta ad
infirmare l’offerta per prestazioni di architetto (doc. A), ritenuto che le
generiche contestazioni sollevate e il richiamo del citato incarto non sono
sufficienti. Contrariamente a quanto ritenuto dal primo giudice il convenuto
non ha reso verosimile l’esistenza di alcuna pretesa sotto qualsiasi titolo
opponibile ai sensi dell’art. 82 cpv. 2 LEF all’offerta per prestazioni di
architetto doc. A.
9.
Da quanto precede discende che il reclamo
va accolto, motivo per cui la sentenza impugnata va riformata nel senso di
accogliere l’istanza (art. 327 cpv. 3 lett. b CPC). Tassa di giustizia e
indennità seguono la soccombenza (art. 48, 61 cpv. 1 OTLEF e 106 cpv. 1 CPC).
Per i quali motivi,
richiamato l’art. 82 LEF
pronuncia:
1.
Il reclamo è accolto. Di conseguenza i dispositivi n. 1 e 2 della sentenza 15 giugno 2011 del Pretore della Giurisdizione di __________ (SO.2011.__________) sono
riformati come segue:
“1.
L’istanza è accolta e di conseguenza l’opposizione
interposta dal convenuto al precetto esecutivo
n. __________
dell’Ufficio esecuzione e fallimenti di __________
è
respinta in via provvisoria.
2.
La tassa di giustizia e le spese di complessivi fr. 340.--,
già
anticipate dalla parte istante, sono poste a carico
di CO 1, il quale rifonderà a RE 1
fr. 500.-- a titolo di ripetibili.”
2.
La tassa di giustizia del presente giudizio di fr. 500.--,
già anticipata dal reclamante, è posta a carico di
CO
1, il quale rifonderà a RE 1
fr.
500.
-- a titolo di ripetibili.
3.
Intimazione: - avv. PA 1, __________;
-
avv. PA 2, __________;
Comunicazione
alla Pretura della Giurisdizione di __________.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d’appello
Il presidente La
segretaria
Giacché il valore litigioso della vertenza, di fr.
25'140.--, non raggiunge il limite di legge di fr. 30'000.--, contro la
presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale
federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione, solo se la
controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art.
74.
cpv. 2 lett. a LTF).
Nello stesso termine è possibile proporre al Tribunale
federale, 1000 Losanna 14, anche un ricorso sussidiario in materia
costituzionale (art. 113 e segg. LTF).
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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