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Decisione

14.2011.96

Rigetto definitivo dell'opposizione. Lodo arbitrale svizzero. Istanza posteriore al 31 dicembre 2010. Diritto transitorio. Condizioni di esecutibilità del lodo

16 agosto 2011Italiano11 min

Source ti.ch

Fatti

B. All'udienza

di contraddittorio del 21 giugno 2011, la parte convenuta si è opposta

all’istanza, osservando come mancasse sul lodo l’indicazione del suo passaggio

in giudicato.

C. Con

sentenza dello stesso giorno, il Pretore del Distretto di Lugano, Sezione 5, ha accolto l’istanza, respingendo l’eccezione sollevata dall’escussa, con riferimento all’art. 387

CPC, secondo cui, una volta comunicato alle parti, il lodo arbitrale ha gli

stessi effetti di una decisione giudiziaria esecutiva e passata in giudicato.

D. L’escussa

si aggrava contro la sentenza pretorile con reclamo, contestando

l’applicabilità dell’art. 387 CPC. Sostiene che, a norma dell’art. 407 cpv. 2

CPC, le procedurali arbitrali che, come quella in esame, erano in corso al momento

dell’entrata in vigore del nuovo CPC, sono rette dalla previgente normativa,

ovvero dal Concordato intercantonale sull’arbitrato del 27 marzo 1969, il

quale, al suo art. 44, dispone che l’esecutività del lodo arbitrale è

subordinata alla dichiarazione di forza esecutiva da parte – nel Cantone Ticino

¿del Tribunale d’appello. L’attestazione di crescita in giudicato sarebbe

quindi un presupposto imprescindibile per la concessione del rigetto

dell’opposizione (art. 455 CPC-TI).

E. Delle

osservazioni dell’escutente si dirà, per quanto necessario ai fini del

giudizio, nei considerandi successivi.

Considerato

in diritto: 1. Premesso che sia l’istanza di rigetto definitivo dell’opposizione,

proposta il 1° marzo 2011, sia la decisione impugnata, che risale al 21 giugno

2011, sono posteriori all’entrata in vigore (il 1° gennaio 2011) del Codice di

diritto processuale svizzero (CPC), tanto la procedura di prima istanza quanto quella

ricorsuale sono rette dal nuovo diritto.

2.Contro le sentenze di rigetto dell’opposizione

è dato il rimedio giuridico del reclamo (combinati art. 309 lett. b. n. 3 e 319

lett. a CPC), da inoltrare entro 10 giorni dalla notifica della sentenza

impugnata (combinati art. 251 lett. a e 321 cpv. 2 CPC). Proposto il 27 giugno,

a fronte di una sentenza notificata all’escussa il 22 giugno 2011, il reclamo è

senz’altro tempestivo e rientra nella competenza della Camera di esecuzione e

fallimenti (art. 48 lett. e n. 1 LOG).

3. Secondo l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione

errata del diritto sia l’accertamento manifestamente inesatto dei fatti.

4. Per l’art. 80 cpv. 1 LEF quando il credito sia fondato sopra una

sentenza esecutiva, il creditore può chiedere in giudizio il rigetto definitivo

dell'opposizione. Giusta l’art. 387 CPC, una volta comunicato alle parti, il

lodo arbitrale ha gli stessi effetti di una decisione giudiziaria esecutiva e

passata in giudicato.

4.1. Contrariamente

a quanto sostenuto dalla ricorrente, e come risulta dal soprastante

considerando 1, la procedura e le condizioni di esecuzione di un lodo arbitrale

svizzero sono retti dal diritto vigente al momento in cui è stato avviato il

procedimento esecutivo davanti all’autorità giudiziaria competente (Domej, Kurzkommentar

zur ZPO, Basilea 2010, n. 4 ad art. 404) e – ancorché

la questione non si ponga nella fattispecie – ciò vale anche per il regime

delle eccezioni a norma dell’art. 81 LEF (cfr. art. 2 cpv. 1 delle disposizioni

finali della modifica 16 dicembre 1994 della LEF). In effetti, l’art. 407 cpv.

2 CPC, come l’art. 404 cpv. 1 CPC per le cause giudiziarie, non si applica

indistintamente a tutti i procedimenti che oppongono due parti, ma specificatamente

ad ogni singolo procedimento, finché sono “pendenti”, ovvero “fino alla loro

conclusione davanti alla giurisdizione adita”. Poiché la litispendenza della

fase decisionale di un procedimento termina con la notifica del lodo o della

sentenza finale (Tappy, CPC commenté,

Basilea 2011, n. 19 ad art. 404), la fase – successiva – di esecuzione del lodo

o della sentenza è da considerare retta dal nuovo CPC se è iniziata dopo il 31

dicembre 2010 (in questo senso: Trezzini,

Commentario al CPC, Lugano 2011, p. 1562-3 ad art. 404, sub 2).

4.2. Ora,

nel caso concreto l’istanza di rigetto dell’opposizione è stata proposta il 1°

marzo 2011, sicché l’esecuzione del lodo è disciplinata dagli art. 335 segg.

CPC (cfr. Jeandin, CPC commenté,

Basilea 2011, n. 15 ad art. 335; Kofmel

Ehrenzeller, Kurzkom­mentar zur ZPO, Basilea 2010,

n. 2 ad art. 335); il Concordato intercantonale

sull’arbitrato del 27 marzo 1969 è a questo riguardo obsoleto (cfr. D. Staehelin, Basler Kommentar zum SchKG,

vol. I, 2a ed., Basilea 2010, n. 16 ad art. 80).

4.3. Così

come risulta dal testo dell’art. 387 CPC, un lodo arbitrale svizzero diventa esecutivo

ed efficace già al momento della sua comunicazione. Infatti, il ricorso contro

il lodo non sospende la sua esecutività né impedisce il suo passaggio in

giudicato (cfr. i combinati art. 389 cpv. 2 CPC e 103 cpv. 1 LTF, rispettivamente

390 cpv. 2 e 325 cpv. 2 CPC; Cocchi,

Commentario al CPC, Lugano 2011, p. 1543). D’altronde, il legislatore, con la

revisione degli art. 79 e 80 LEF, ha rinunciato all’esigenza del passaggio in

giudicato del titolo sul quale è fondata l’istanza di rigetto definitivo

dell’opposizione (FF 2006, 6746 ad art. 312): è ora sufficiente che lo stesso

sia esecutivo (Staehelin, op.

cit., n. 7 ad art. 80). La censura ricorsuale fondata sull’assenza di

attestazione di passaggio in giudicato del lodo è quindi irrilevante.

5. Va

però ricordato che il giudice del rigetto deve accertare d’ufficio, in ogni

stadio di causa, se il titolo su cui si fonda l’ese­cuzione ossequia tutti i

requisiti posti dalla legge per poterle riconoscere carattere esecutivo (cfr. Gilliéron, Commentaire

de la LP, vol. I, Losanna 1999, n.

22 ad art. 80 e 68 ad art. 84; Stücheli,

Die Rechtsöffnung, tesi Zurigo 2000, p. 112-113; Staehelin, op. cit., n. 50 ad

art. 84). Spetta al procedente dimostrare l’esistenza dei

requisiti. Sta invece all’escusso allegare e dimostrare che l’esecutività del

titolo è stata sospesa dall’autorità superiore a norma dell’art. 325 cpv. 2 CPC

nei casi in cui l’unico rimedio di diritto disponibile è il reclamo (Staehelin, op. cit., n. 8 e 9 ad

art. 80).

5.1. Prima

del 1° gennaio 2011, i lodi arbitrali svizzeri, ancorché non menzionati

all’art. 80 LEF, venivano assimilati a sentenze esecutive a norma dell’art. 122

cpv. 3 Cost. (art. 61 vCost.) a patto che soddisfacessero i requisiti di

esecuzione stabiliti nel Concordato intercantonale e che l’indipendenza del

tribunale arbitrale fosse garantita (Gilliéron,

op. cit., n. 34 ad art. 80; Vock,

op. cit., n. 14-15 ad art. 80). Secondo Staehelin

(op. cit., n. 17 ad art. 80), il creditore, anche sotto l’imperio del nuovo diritto,

continuerebbe a dover dimostrare il carattere esecutivo del lodo arbitrale svizzero

prodotto quale titolo di rigetto definitivo dell’opposizione. Questa prova

andrebbe di regola portata con la produzione di un’attestazione di esecutività

giusta l’art. 386 cpv. 3 CPC, rilasciata da un tribunale statale (e non

arbitrale), nel Cantone Ticino il Tribunale d’appello (cfr. art. 48 lett. a n.

10 e 12 nonché 48 lett. b n. 7 e 8 LOG). I requisiti potrebbero però essere

dimostrati anche con altri documenti.

5.2. Tuttavia,

a ben vedere, l’unica prova richiesta all’art. 387 CPC è quella della comunicazione

del lodo arbitrale alla parte soccombente. Il carattere esecutivo dello stesso

discende direttamente, per legge, da siffatta comunicazione. Un’attestazione –

se non del fatto che il lodo è stato comunicato alla parte soccombente – è

pertanto inutile (in questo senso: Schweizer,

CPC commenté, Basilea 2011, n. 6 ad art. 386). Del resto, un’attestazione di esecutività

ai sensi degli art. 336 cpv. 2 o 386 cpv. 3 CPC, rilasciata sulla base di un

esame sommario, ha una portata solo dichiarativa e facoltativa (cfr. Staehelin, op. cit., n. 17-18, 55 e 58

ad art. 80; Jeandin, op. cit., n.

9 ad art. 336, il quale però, in modo intrinsecamente contraddittorio, la ritiene

“indispensabile”). Costituisce soltanto un mezzo di prova, col valore di una

semplice presunzione di fatto, che non vincola il giudice del rigetto dell’op­posizione,

a cui spetta l’esclusiva competenza di statuire sul carattere esecutivo del

titolo presentato dal creditore.

5.3. Nel

caso di specie, è pertanto irrilevante che il procedente non abbia prodotto un’attestazione

di esecutività. In effetti, la prova che il lodo arbitrale sia stato comunicato

all’escussa risulta già dal fatto ch’essa ha presentato il reclamo in esame.

Siccome gli unici rimedi di diritto ipotizzabili hanno carattere straordinario

(cfr. supra cons. 4.3), non spettava d’altronde alla prima giudice verificare

d’ufficio se l’escussa aveva interposto reclamo contro il lodo e ottenuto

l’effetto sospensivo, e la reclamante non lo ha da parte sua allegato, come

invece le sarebbe toccato fare (cfr. supra cons. 5 i.f.). Infine, non si

evincono dagli atti, né la reclamante vi accenna, motivi di nullità del lodo

(ad es. in assenza di una decisione vera e propria o in presenza di gravi vizi

di forma, cfr. Staehelin, op.

cit., n. 19 ad art. 80), che devono essere rilevati d’ufficio (cfr. Staehelin, op. cit. n. 14 ad art. 80).

La sentenza impugnata va quindi confermata.

6. Visto

l’esito del reclamo, l’istanza del procedente tendente alla revoca dell’effetto

sospensivo è da considerare priva di oggetto. Non è poi necessario statuire

sulla seconda istanza, formulata in via unicamente subordinata, ossia qualora

la richiesta di revoca dell’effetto sospensivo fosse stata disattesa nelle more

del giudizio di merito sul reclamo.

7. Il

reclamo va quindi respinto.

Tassa di

giustizia e indennità seguono la soccombenza (cfr. art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF,

95 segg. CPC).

Per i quali motivi,

richiamati gli art. 80 LEF, nonché 95 segg., 387,

407 CPC, 48 e 61 OTLEF;

pronuncia

1. Il reclamo è respinto.

Considerandi

2.

Le

istanze 28 luglio 2011 di CO 1 sono prive di oggetto.

3.

La

tassa di giustizia di fr. 500.--, già anticipata dalla reclamante, rimane a suo

carico. Essa rifonderà a controparte fr. 2’500.-- a titolo di indennità.

4.

Intimazione

a: – avv.PA 1, __________;

– avv.

PA 2, __________.

Comunicazione

alla Pretura del distretto di Lugano, Sezione 5.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale

d’appello

Il presidente Il

segretario

Giacché il valore litigioso della

vertenza è di fr. 282'355,55, contro la

presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al

Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione

(art. 72 e segg. LTF).

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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