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Decisione

14.2011.97

Riconoscimento di decreti stranieri di fallimento e di concordato. Provvedimenti conservativi supercautelari. Reclamo irricevibile. Ferie

27 luglio 2011Italiano8 min

Source ti.ch

Fatti

14.2011.97

Data decisione, Autorità:

27.07.2011, CEF

Titolo:

Riconoscimento di decreti stranieri di fallimento e di concordato. Provvedimenti conservativi supercautelari. Reclamo irricevibile. Ferie

RICONOSCIMENTO DI FALLIMENTO ESTERO

art. 145 CPC

art. 340 CPC

art. 145 CPC-TI

art. 56 LEF

Incarto n.

14.2011.97

Lugano

27 luglio

2011

CJ/fp/lw

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti del

Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Pellegrini, presidente,

Walser e Bozzini

segretario:

Jaques

statuendo nella causa di riconoscimento in Svizzera di

un fallimento estero promossa con istanza 8 giugno 2011 da

CO 1

patrocinata dall’ PA 2

ed ora sulla

decisione supercautelare 15 giugno 2011, con cui il Pretore del Distretto di

Lugano, Sezione 5, ha ordinato all’Ufficio fallimenti di Lugano di procedere ad

una serie di provvedimenti conservativi nei confronti di

RE 1

patrocinata dall’ PA 1

decisione

avversata da RE 1, che con reclamo 27 giugno 2011 chiede l’an­nul­lamento della

decisione impugnata e la restituzione dei titoli azionari della società

italiana D__________ presi in custodia dall’ufficio fallimenti;

viste le osservazioni 18 luglio 2011 dell’CO 1;

letti ed esaminati gli atti e i documenti di causa;

ritenuto in fatto e considerato in diritto

che con

istanza 8 giugno 2011, CO 1, nella persona del suo curatore dott. __________,

ha chiesto alla Pretura di Lugano di riconoscere in Svizzera la sentenza n.

15/11 pronunciata dal Tribunale di __________ (I) il 13 gennaio 2011, cui è

stato decretato il fallimento della società I__________ SpA, __________;

che l’istante

ha inoltre chiesto l’adozione di provvedimenti conservativi ai sensi dell’art.

168 LDIP;

che con decisione 15 giugno 2011, il Pretore del Distretto

di Lugano, Sezione 5, ha accolto, in via supercautelare, l’istanza di

provvedimenti conservativi, nei seguenti termini:

1.1 È ordinato all’Ufficio fallimenti di procedere

immediatamente a:

– prendere

in custodia ai sensi dell’art. 98 LEF eventuali titoli azionari della società

italiana D__________ Spa, in possesso della società RE 1, __________;

– intimare

a RE 1, __________, il divieto di spossessarsi, vendere, impegnare, gravare o

in qualsiasi modo alienare le seguenti partecipazioni a lei intestate:

• la quota del 70% del capitale sociale di N__________

S.r.l., __________;

• l’intero capitale sociale di M__________

S.r.l., __________

con

la comminatoria dell’art. 292 CP;

1.2 È ordinato all’Ufficio fallimenti di Lugano di

procedere immediatamente a:

– intimare

a RE 1, __________, ai sensi dell’art. 99 LEF, che d’ora innanzi fino a

concorrenza dell’importo di fr. 2'482'115,30 (pari a € 2'029'364,16 al cambio

odierno di 1,2231), non potrà fare alcun pagamento valido del debito nei

confronti di __________o P__________, __________, se non all’Ufficio fallimenti

di Lugano

con

la comminatoria dell’art. 292 CP;

che con

reclamo del 27 giugno 2011, RE 1 ha contestato tale decisione, rimproverando al

Pretore di avere ritenuto adempiute le condizioni per il riconoscimento del

fallimento italiano, mentre l’esistenza di beni della fallita in Ticino non

sarebbe stata resa verosimile, dal momento che le azioni che I__________ SpA ha

venduto alla reclamante sarebbero incontestabilmente di proprietà di quest’ul­tima

e non vi sarebbe traccia di alcuna azione revocatoria riferita ai titoli in questione;

che la

reclamante considera inoltre che l’istante non avrebbe dimostrato che la sentenza

fallimentare italiana è esecutiva;

che premesso che tanto l’istanza di riconoscimento del fallimento

estero quanto il reclamo siano successivi all'entrata in vigore del Codice di

diritto processuale svizzero (CPC: RS 272) – stabilita al 1° gennaio 2011 – la

procedura in entrambi i gradi di giurisdizione risulta retta dal nuovo diritto

(art. 404 cpv. 1 e 405 cpv. 1 CPC);

che nel

Canton Ticino, la competenza per giudicare i reclami in

materia di riconoscimento di decreti stranieri di fallimento e di concordato

(art. 166 e seguenti LDIP) spetta alla Camera di esecuzione e fallimenti (art. 48 lett. e n. 2 LOG);

che il riconoscimento, la dichiarazione di esecutività e l’esecu­zione

di decisioni straniere sono regolati dagli art. 335 segg. CPC, eccetto che un

trattato internazionale o la LDIP dispongano altrimenti (art. 335 cpv. 3 CPC);

che salvo

disposizioni contrarie degli art. 166 segg. LDIP, la procedura di riconoscimento

di un fallimento estero è quindi disciplinata dagli art. 338 segg. CPC;

che per

l’art. 168 LDIP, proposta l’istanza di riconoscimento del decreto straniero di

fallimento, il tribunale può, su richiesta dell’i­stante, ordinare i

provvedimenti conservativi di cui agli art. 162 a 165 e 170 LEF;

che il

giudice decide in procedura sommaria (art. 339 cpv. 2 CPC) e può, se necessario,

ordinare i provvedimenti conservativi enumerati all’art. 168 LDIP anche senza

sentire preventivamente la controparte (art. 340 CPC);

che

stante l’improponibilità dell’appello contro le decisioni del giudice

dell’esecuzione (art. 309 lett. a CPC), esse possono essere impugnate unicamente

con reclamo (art. 319 lett. a CPC);

che

sebbene il testo degli art. 308 e 319 CPC non lo preveda, la dottrina, sulla

base del Messaggio del Consiglio federale (FF 2006, 6729 ad art. 261), ritiene

che le decisioni supercautelari giusta l’art. 265 CPC non sottostanno a

impugnazione in quanto tali, se non direttamente al Tribunale federale (Sprecher, Basler

Kommentar zur ZPO, Basilea 2010, n. 33 ad art. 253; Huber, in Sutter-Somm et al., Kommentar zur ZPO, Zurigo/Basilea/Ginevra 2010, n. 20 ad art. 265),

ciò che vale anche per le decisioni supercautelari decretate dal giudice

dell’esecuzione in virtù dell’art. 340 CPC (D. Staehelin, in

Sutter-Somm et al., Kommentar zur ZPO, Zurigo/Basilea/Ginevra 2010, n. 13 ad art. 340);

che si

considera infatti che la controparte può esprimersi in occasione dell’udienza

che il giudice deve indire “quanto prima” già con la decisione supercautelare

oppure entro il termine da esso impartito nella stessa decisione (art. 265 cpv.

2 CPC), ovvero in un lasso di tempo che dovrebbe essere più breve del termine

di ricorso (Huber, op. cit., n. 21 ad art. 265);

che nel

caso in esame, la prima giudice non si è invero conformata all’esi­gen­za posta

all’art. 265 cpv. 2 CPC – applicabile per analogia ai provvedimenti di cui

all’art. 340 CPC (D. Staehelin,

op. cit., n. 11 ad art. 340; Droese,

Basler Kommentar zur ZPO, Basilea 2010, n. 11 ad art.

340; Kofmel-Ehrenzeller, Kurzkom­mentar

zur ZPO, Basilea 2010, n. 7 ad art. 340) – ma ha comunque citato le parti, con

decisione separata del 24 giugno 2011, ad un’udienza fissata in un primo tempo

per il 7 luglio 2011 (con la precisazione che __________ è membro del consiglio

d’amministrazione di RE 1);

che il

successivo rinvio dell’udienza al 30 agosto 2011 non è contestato dalla reclamante;

che in

queste condizioni il reclamo appare irricevibile, RE 1 essendo rinviata a far

valere le proprie ragioni in occasione dell’udienza 30 agosto 2011, al termine

della quale la prima giudice dovrà decidere se confermare, modificare o

revocare la decisione impugnata, a meno che statuisca immediatamente sul merito

(cfr. art. 268 cpv. 2 CPC);

che a

scanso di equivoci occorre precisare che, contrariamente a quanto affermato

dalla reclamante, la prima giudice non si è ancora pronunciata sul

riconoscimento del fallimento di CO 1;

che nell’ambito

dell’adozione di provvedimenti conservativi ex art. 168 LDIP, il giudice deve

limitarsi ad esaminare sommariamente se il decreto di

fallimento straniero possa essere riconosciuto in Svizzera e se le misure

conservative siano indispensabili per mantenere integro l’assetto patrimoniale

in Svizzera del debitore fallito all’estero, ponderando gli interessi

contrastanti del debitore, dei creditori e dei terzi (cfr. CEF 12 febbraio

2010, inc. 14.10.10, RtiD II-2010 742 segg. n. 78c, cons. 4.1);

che

la tassa di giustizia, le spese e le ripetibili relative alla presente procedura

sono a carico dell’istante (art. 106 cpv. 1 CPC; cfr. Kaufmann-Kohler/Rigozzi, Commentaire

romand de la LP, Basilea/Ginevra/Monaco 2005, n. 19 ad

art. 167 LDIP, con rif.);

che non

essendo applicabile l’art. 56 LEF nella procedura di riconoscimento di decisioni

fallimentari estere (Marchand, Commentaire romand de la LP, Basilea/Ginevra/Monaco 2005, n. 13 ad

art. 56), la presente decisione può essere intimata

anche durante le ferie estive (art. 145 cpv. 2 lett. b CPC);

richiamati gli art. 168 LDIP; 106, 145, 265, 319, 340

CPC, 14 LTG;

decreta:

1. Il reclamo è irricevibile.

Considerandi

2.

La

tassa di giustizia e le spese processuali per questa decisione, di complessivi

fr. 1’000.--, sono poste a carico della reclamante, che rifonderà fr. 1’000.--

all’CO 1 a titolo di ripetibili.

3.

Intimazione a:

avv. PA 1, __________;

avv. PA 2, __________.

Comunicazione

alla Pretura di Lugano, Sezione 5.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale

d'appello

Il presidente Il

segretario

Contro la

presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al

Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione

(art. 72 cpv. 2 lett. a. LTF), con la limitazione

di cui all' art. 98 LTF.

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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