14.2011.97
Riconoscimento di decreti stranieri di fallimento e di concordato. Provvedimenti conservativi supercautelari. Reclamo irricevibile. Ferie
27 luglio 2011Italiano8 min
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Numero d'incarto:
Fatti
14.2011.97
Data decisione, Autorità:
27.07.2011, CEF
Titolo:
Riconoscimento di decreti stranieri di fallimento e di concordato. Provvedimenti conservativi supercautelari. Reclamo irricevibile. Ferie
RICONOSCIMENTO DI FALLIMENTO ESTERO
art. 145 CPC
art. 340 CPC
art. 145 CPC-TI
art. 56 LEF
Incarto n.
14.2011.97
Lugano
27 luglio
2011
CJ/fp/lw
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Pellegrini, presidente,
Walser e Bozzini
segretario:
Jaques
statuendo nella causa di riconoscimento in Svizzera di
un fallimento estero promossa con istanza 8 giugno 2011 da
CO 1
patrocinata dall’ PA 2
ed ora sulla
decisione supercautelare 15 giugno 2011, con cui il Pretore del Distretto di
Lugano, Sezione 5, ha ordinato all’Ufficio fallimenti di Lugano di procedere ad
una serie di provvedimenti conservativi nei confronti di
RE 1
patrocinata dall’ PA 1
decisione
avversata da RE 1, che con reclamo 27 giugno 2011 chiede l’annullamento della
decisione impugnata e la restituzione dei titoli azionari della società
italiana D__________ presi in custodia dall’ufficio fallimenti;
viste le osservazioni 18 luglio 2011 dell’CO 1;
letti ed esaminati gli atti e i documenti di causa;
ritenuto in fatto e considerato in diritto
che con
istanza 8 giugno 2011, CO 1, nella persona del suo curatore dott. __________,
ha chiesto alla Pretura di Lugano di riconoscere in Svizzera la sentenza n.
15/11 pronunciata dal Tribunale di __________ (I) il 13 gennaio 2011, cui è
stato decretato il fallimento della società I__________ SpA, __________;
che l’istante
ha inoltre chiesto l’adozione di provvedimenti conservativi ai sensi dell’art.
168 LDIP;
che con decisione 15 giugno 2011, il Pretore del Distretto
di Lugano, Sezione 5, ha accolto, in via supercautelare, l’istanza di
provvedimenti conservativi, nei seguenti termini:
1.1 È ordinato all’Ufficio fallimenti di procedere
immediatamente a:
– prendere
in custodia ai sensi dell’art. 98 LEF eventuali titoli azionari della società
italiana D__________ Spa, in possesso della società RE 1, __________;
– intimare
a RE 1, __________, il divieto di spossessarsi, vendere, impegnare, gravare o
in qualsiasi modo alienare le seguenti partecipazioni a lei intestate:
• la quota del 70% del capitale sociale di N__________
S.r.l., __________;
• l’intero capitale sociale di M__________
S.r.l., __________
con
la comminatoria dell’art. 292 CP;
1.2 È ordinato all’Ufficio fallimenti di Lugano di
procedere immediatamente a:
– intimare
a RE 1, __________, ai sensi dell’art. 99 LEF, che d’ora innanzi fino a
concorrenza dell’importo di fr. 2'482'115,30 (pari a € 2'029'364,16 al cambio
odierno di 1,2231), non potrà fare alcun pagamento valido del debito nei
confronti di __________o P__________, __________, se non all’Ufficio fallimenti
di Lugano
con
la comminatoria dell’art. 292 CP;
che con
reclamo del 27 giugno 2011, RE 1 ha contestato tale decisione, rimproverando al
Pretore di avere ritenuto adempiute le condizioni per il riconoscimento del
fallimento italiano, mentre l’esistenza di beni della fallita in Ticino non
sarebbe stata resa verosimile, dal momento che le azioni che I__________ SpA ha
venduto alla reclamante sarebbero incontestabilmente di proprietà di quest’ultima
e non vi sarebbe traccia di alcuna azione revocatoria riferita ai titoli in questione;
che la
reclamante considera inoltre che l’istante non avrebbe dimostrato che la sentenza
fallimentare italiana è esecutiva;
che premesso che tanto l’istanza di riconoscimento del fallimento
estero quanto il reclamo siano successivi all'entrata in vigore del Codice di
diritto processuale svizzero (CPC: RS 272) – stabilita al 1° gennaio 2011 – la
procedura in entrambi i gradi di giurisdizione risulta retta dal nuovo diritto
(art. 404 cpv. 1 e 405 cpv. 1 CPC);
che nel
Canton Ticino, la competenza per giudicare i reclami in
materia di riconoscimento di decreti stranieri di fallimento e di concordato
(art. 166 e seguenti LDIP) spetta alla Camera di esecuzione e fallimenti (art. 48 lett. e n. 2 LOG);
che il riconoscimento, la dichiarazione di esecutività e l’esecuzione
di decisioni straniere sono regolati dagli art. 335 segg. CPC, eccetto che un
trattato internazionale o la LDIP dispongano altrimenti (art. 335 cpv. 3 CPC);
che salvo
disposizioni contrarie degli art. 166 segg. LDIP, la procedura di riconoscimento
di un fallimento estero è quindi disciplinata dagli art. 338 segg. CPC;
che per
l’art. 168 LDIP, proposta l’istanza di riconoscimento del decreto straniero di
fallimento, il tribunale può, su richiesta dell’istante, ordinare i
provvedimenti conservativi di cui agli art. 162 a 165 e 170 LEF;
che il
giudice decide in procedura sommaria (art. 339 cpv. 2 CPC) e può, se necessario,
ordinare i provvedimenti conservativi enumerati all’art. 168 LDIP anche senza
sentire preventivamente la controparte (art. 340 CPC);
che
stante l’improponibilità dell’appello contro le decisioni del giudice
dell’esecuzione (art. 309 lett. a CPC), esse possono essere impugnate unicamente
con reclamo (art. 319 lett. a CPC);
che
sebbene il testo degli art. 308 e 319 CPC non lo preveda, la dottrina, sulla
base del Messaggio del Consiglio federale (FF 2006, 6729 ad art. 261), ritiene
che le decisioni supercautelari giusta l’art. 265 CPC non sottostanno a
impugnazione in quanto tali, se non direttamente al Tribunale federale (Sprecher, Basler
Kommentar zur ZPO, Basilea 2010, n. 33 ad art. 253; Huber, in Sutter-Somm et al., Kommentar zur ZPO, Zurigo/Basilea/Ginevra 2010, n. 20 ad art. 265),
ciò che vale anche per le decisioni supercautelari decretate dal giudice
dell’esecuzione in virtù dell’art. 340 CPC (D. Staehelin, in
Sutter-Somm et al., Kommentar zur ZPO, Zurigo/Basilea/Ginevra 2010, n. 13 ad art. 340);
che si
considera infatti che la controparte può esprimersi in occasione dell’udienza
che il giudice deve indire “quanto prima” già con la decisione supercautelare
oppure entro il termine da esso impartito nella stessa decisione (art. 265 cpv.
2 CPC), ovvero in un lasso di tempo che dovrebbe essere più breve del termine
di ricorso (Huber, op. cit., n. 21 ad art. 265);
che nel
caso in esame, la prima giudice non si è invero conformata all’esigenza posta
all’art. 265 cpv. 2 CPC – applicabile per analogia ai provvedimenti di cui
all’art. 340 CPC (D. Staehelin,
op. cit., n. 11 ad art. 340; Droese,
Basler Kommentar zur ZPO, Basilea 2010, n. 11 ad art.
340; Kofmel-Ehrenzeller, Kurzkommentar
zur ZPO, Basilea 2010, n. 7 ad art. 340) – ma ha comunque citato le parti, con
decisione separata del 24 giugno 2011, ad un’udienza fissata in un primo tempo
per il 7 luglio 2011 (con la precisazione che __________ è membro del consiglio
d’amministrazione di RE 1);
che il
successivo rinvio dell’udienza al 30 agosto 2011 non è contestato dalla reclamante;
che in
queste condizioni il reclamo appare irricevibile, RE 1 essendo rinviata a far
valere le proprie ragioni in occasione dell’udienza 30 agosto 2011, al termine
della quale la prima giudice dovrà decidere se confermare, modificare o
revocare la decisione impugnata, a meno che statuisca immediatamente sul merito
(cfr. art. 268 cpv. 2 CPC);
che a
scanso di equivoci occorre precisare che, contrariamente a quanto affermato
dalla reclamante, la prima giudice non si è ancora pronunciata sul
riconoscimento del fallimento di CO 1;
che nell’ambito
dell’adozione di provvedimenti conservativi ex art. 168 LDIP, il giudice deve
limitarsi ad esaminare sommariamente se il decreto di
fallimento straniero possa essere riconosciuto in Svizzera e se le misure
conservative siano indispensabili per mantenere integro l’assetto patrimoniale
in Svizzera del debitore fallito all’estero, ponderando gli interessi
contrastanti del debitore, dei creditori e dei terzi (cfr. CEF 12 febbraio
2010, inc. 14.10.10, RtiD II-2010 742 segg. n. 78c, cons. 4.1);
che
la tassa di giustizia, le spese e le ripetibili relative alla presente procedura
sono a carico dell’istante (art. 106 cpv. 1 CPC; cfr. Kaufmann-Kohler/Rigozzi, Commentaire
romand de la LP, Basilea/Ginevra/Monaco 2005, n. 19 ad
art. 167 LDIP, con rif.);
che non
essendo applicabile l’art. 56 LEF nella procedura di riconoscimento di decisioni
fallimentari estere (Marchand, Commentaire romand de la LP, Basilea/Ginevra/Monaco 2005, n. 13 ad
art. 56), la presente decisione può essere intimata
anche durante le ferie estive (art. 145 cpv. 2 lett. b CPC);
richiamati gli art. 168 LDIP; 106, 145, 265, 319, 340
CPC, 14 LTG;
decreta:
1. Il reclamo è irricevibile.
Considerandi
2.
La
tassa di giustizia e le spese processuali per questa decisione, di complessivi
fr. 1’000.--, sono poste a carico della reclamante, che rifonderà fr. 1’000.--
all’CO 1 a titolo di ripetibili.
3.
Intimazione a:
–
avv. PA 1, __________;
–
avv. PA 2, __________.
Comunicazione
alla Pretura di Lugano, Sezione 5.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d'appello
Il presidente Il
segretario
Contro la
presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al
Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione
(art. 72 cpv. 2 lett. a. LTF), con la limitazione
di cui all' art. 98 LTF.
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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