14.2011.98
Rigetto definitivo dell'opposizione. Reclamo. Assenza di censure specifiche. Inammissibilità
6 luglio 2011Italiano8 min
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Numero d'incarto:
14.2011.98
Data decisione, Autorità:
06.07.2011, CEF
Titolo:
Rigetto definitivo dell'opposizione. Reclamo. Assenza di censure specifiche. Inammissibilità
RIGETTO DEFINITIVO DELL'OPPOSIZIONE
art. 320 CPC
Incarto n.
14.2011.98
Lugano
6 luglio 2011
FP/ec/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Pellegrini, presidente,
Walser e Bozzini
segretaria:
Baur Martinelli,
vicecancelliera
statuendo sulla causa a procedura sommaria
in materia di esecuzione e fallimenti dipendente da istanza 12 aprile 2011
presentata da
CO
1, __________
patrocinato
dall’avv. PA 1, __________
contro
RE
1, __________
tendente ad
ottenere il rigetto definitivo dell’opposizione interposta dalla convenuta al
precetto esecutivo n. __________ dell’Ufficio esecuzione e fallimenti di __________,
intimato in data17 febbraio 2011 per l’incasso della somma di fr. 2'600.- oltre
interessi e spese;
sulla quale
istanza il Giudice di pace del circolo di __________, con sentenza del 9 maggio
2011 (0104-2011-S) ha così deciso:
“1. L’istanza è accolta; l’opposizione
interposta dalla parte convenuta al precetto esecutivo nr. __________
dell’Ufficio esecuzione e fallimenti di __________ è respinta in via
definitiva per fr. 2'600.- oltre
fr. 70,00 costi
esecutivi PE __________
fr. 200,00 ripetibili
interessi al 55 dal 12.11.2010
fr. 220,00 tassa di giudizio
2. La tassa
di giustizia, pur essendo a carico della parte convenuta, è anticipata
dall’istante.
3. omissis.”
Sentenza
impugnata dalla convenuta con ricorso (recte: reclamo) del
23.5/24.6.2011;
esaminati
gli atti
ritenuto
Fatti
che con precetto
esecutivo n. __________ dell’11.2/17.2.2011 dell’Ufficio esecuzione e
fallimenti di __________, CO 1 ha escusso RE 1 per l’incasso della somma di fr.
2'600.- oltre interessi e spese, indicando quale titolo di credito “Disp. 5
decreto di sfratto Pretura __________ 27.10.2009 per fr. 1100,0 (inc.
DI.2009.327) e disp. II sentenza IICCA 07.06.2010 per Fr. 1500,00 (inc. 12.2009.197)
+ Verfügung 22.10.2010 Handelsgericht ZH incl. Vereinbarung”;
che
interposta tempestiva opposizione da parte dell’escussa, con istanza del 12
aprile 2011 il procedente ne ha chiesto il rigetto definitivo;
che l’istante
ha fondato la propria domanda sulla sentenza di sfratto della Pretura del
Distretto di __________ del 27 ottobre 2009, che ha tra l’altro posto a carico
della qui convenuta la tassa di giustizia di fr. 300.- e le spese di fr. 50.- ,
anticipate dalla parte istante, con l’obbligo di rifondere alla controparte fr.
750.- a titolo di ripetibili (doc. B, dispositivo n. 5), sulla sentenza emanata
il 7 giugno 2010 dalla II Camera civile del Tribunale d’appello, che ha
respinto l’appello inoltrato dalla stessa convenuta contro la citata sentenza
di sfratto, caricandole - tra l’altro - fr. 1’500.- a titolo di ripetibili
(doc. C, dispositivo n. II), sull’accordo giudiziale sottoscritto dalle parti
in causa il 3 settembre 2010 davanti al Tribunale commerciale di Zurigo, nel
quale esse hanno tra l’altro stabilito che, con riferimento al giudizio sui
costi, entrambi le parti sopportano i costi del tribunale della procedura davanti
al Tribunale federale, dopo il suo ritiro, in ragione di metà ciascuno, fermo
restando che per i costi e le ripetibili valgono i dispositivi delle decisioni
già emanate (doc. D, punto 6) e, infine, sul decreto di stralcio, passato in
giudicato, emanato il 22 ottobre 2010 dallo stesso Tribunale commerciale di
Zurigo (doc. F);
che con
ordinanza del 15 aprile 2011 il Giudice di pace del Circolo di __________, in
applicazione dell’art. 253 CPC, ha assegnato alla convenuta (personalmente) un
termine di 15 giorni per presentare osservazioni all’istanza, con copia
all’avv. __________, indicato come suo patrocinatore nell’istanza di rigetto
dell’opposizione;
che con
scritto del 20 aprile 2011 l’avv. __________ ha comunicato alla Giudicatura di
pace di non rappresentare la convenuta,
che con
sentenza del 9 maggio 2011 il Giudice di pace – premesso che l’avv. __________
non rappresenta la convenuta e che quest’ultima non ha trasmesso alcuna
osservazione - ha accolto l’istanza, ritenendo che la documentazione versata
agli atti costituisce titolo di rigetto definitivo dell’opposizione ex art. 80
e 81 LEF;
che contro
tale sentenza la convenuta ha inoltrato il 23 maggio 2011 ricorso (recte:
reclamo) in lingua tedesca all’Ufficio esecuzione e fallimenti di __________
il quale, con scritto del 24 maggio 2011, ha invitato l’insorgente a volere inoltrare il gravame alla Camera di esecuzione e fallimenti del tribunale
d’appello, ciò che l’interessata ha fatto, ancorché soltanto il 24 giugno 2011;
che
l’atto non è stato intimato alla controparte per osservazioni;
Considerandi
in diritto;
che secondo
l‘art. 319 lett. a CPC sono impugnabili mediante reclamo, tra l’altro, le
decisioni inappellabili di prima istanza,
che tale è il
caso per le decisioni nelle pratiche a tenore della LEF, segnatamente in tema
di rigetto dell’opposizione ex art. 80-LEF (cfr. art. 309 lett. b n. 3 CPC);
che
trattandosi di una impugnazione contro una decisione pronunciata in procedura
sommaria (art. 251 lett. a CPC), il termine per l’inoltro del reclamo è di
dieci giorni (art. 321 cpv. 2 CPC);
che proposto
a questa Camera il 24 giugno 2011 a fronte di una sentenza notificata alla
convenuta il 12 maggio 2011 (cfr. ricerca Track & Trace), il rimedio
andrebbe dichiarato senz’altro tardivo in quanto presentato ben oltre il
termine di 10 giorni prescritto dall’art. 321 cpv. 2 CPC;
che,
tuttavia, risulta che il ricorso (recte: il reclamo) era già stato
inoltrato lunedì 23 maggio 2011, ossia tempestivamente, all’Ufficio esecuzione
e fallimenti di __________, il quale avrebbe dovuto trasmetterlo alla Camera di
esecuzione e fallimento del Tribunale d’appello per competenza e non ritornalo
al mittente con l’invito a volere indirizzare all’autorità competente (v.
scritto del 24 maggio 2011);
che,
per questo motivo, ne discende la tempestività del gravame;
che secondo
l‘art. 129 CPC, il procedimento si svolge nella lingua ufficiale del Cantone;
che nel
Canton Ticino la lingua ufficiale è l’italiano, per cui gli atti processuali
delle parti – sia scritti che orali, sia di primo che di secondo grado – vanno
redatti rispettivamente espressi in tale lingua (CPC Comm, Trezzini art. 129 pag. 544; CEF. inc.
14.2011
);
che, ciò
posto, il reclamo presentato in lingua tedesca andrebbe ritornato
all’insorgente per essere tradotto in lingua italiana entro un determinato
termine (cfr. art. 132 cpv. 1 CPC);
che,
tuttavia, si prescinde eccezionalmente da tale formalità, il rimedio dovendo
essere dichiarato d’acchito inammissibile per le considerazioni che seguono;
che secondo l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati,
a. l’applicazione errata del diritto, b. l’accertamento manifestamente errato
dei fatti,
che, nella
fattispecie, a ben vedere, la reclamante non si avvale né dell’uno, né
dell’altro titolo di reclamo, ovvero non muove alcuna specifica censura sotto
questo profilo nei confronti della sentenza impugnata, ovvero non contesta che
la documentazione esibita dalla parte istante costituisce titolo di rigetto
definitivo dell’opposizione ex art. 80 LEF (e del resto non di vede come
avrebbe potuto spingersi sino a tanto) e nemmeno rende verosimile una delle
eccezioni liberatorie indicate nell’art. 81 cpv. 1 LEF (parrebbe comunque che
essa abbia successivamente saldato la pendenza; cfr. comunicazione del giudice
di pace del 30 giugno 2011), ma esterna solo le proprie rimostranze per non
essere stata avvertita dal suo legale (avv. __________) in merito alla sua
decisione di non più rappresentarla, ovvero si oppone alla sentenza di primo
grado per questioni che sfuggono al vaglio dell’autorità di reclamo chiamata
solo a stabilire se il primo giudice ha avuto corretta nozione degli art. 80 e
81.
LEF;
che, in ogni
modo, lo si ricordi, il giudice di pace ha sì assegnato il termine per la
presentazione delle osservazioni all’istanza direttamente alla convenuta, ma ha
nel contempo inviato copia della relativa ordinanza anche all’avv. __________,
indicato come patrocinatore dell’escussa nell’istanza di rigetto
dell’opposizione (cfr. act. I);
che era
pertanto la stessa convenuta che doveva attivarsi, chiarendo tempestivamente la
questione con il suo (ex) legale, anziché disinteressarsi della procedura, per
poi proporsi di ritornare sull’argomento in sede di reclamo;
che alla
reclamante va infatti ricordato che nella procedura di reclamo non sono ammesse
né nuove conclusioni, né l’allegazione di nuovi fatti o la produzione di nuovi
mezzi di prova;
che gli oneri
processuali dovrebbero seguire la soccombenza, ossia essere posti a carico della
reclamante per avere essa presentato un reclamo chiaramente inammissibile (art.
106.
cpv. 1 CPC);
che data la
particolarità della fattispecie, e tenuto conto che l’insorgente non è
assistita da un avvocato, si prescinde eccezionalmente dal riscuotere spese;
per questi
motivi,
richiamati gli
art. 80 e 81 LEF, come pure gli art. 319 e segg. CPC
pronuncia:
1.
Il
reclamo è inammissibile.
2.
Non
si prelevano spese.
3.
Intimazione
a:
- RE 1, __________;
- avv. PA
1, __________.
Comunicazione alla Giudicatura
di pace del circolo di __________.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d’appello
Il presidente La
segretaria
Giacché il valore litigioso della vertenza, di fr.
2'600.-, non raggiunge il limite di legge di fr. 30'000.–, contro la presente
decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale
federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione, solo se
la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale
(art. 74 cpv. 2 lett. a LTF).
Nello stesso termine è possibile proporre al Tribunale
federale, 1000 Losanna 14, anche ricorso sussidiario in materia
costituzionale (art. 113 e segg. LTF).
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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