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Decisione

14.2011.98

Rigetto definitivo dell'opposizione. Reclamo. Assenza di censure specifiche. Inammissibilità

6 luglio 2011Italiano8 min

Source ti.ch

Fatti

che con precetto

esecutivo n. __________ dell’11.2/17.2.2011 dell’Ufficio esecuzione e

fallimenti di __________, CO 1 ha escusso RE 1 per l’incasso della somma di fr.

2'600.- oltre interessi e spese, indicando quale titolo di credito “Disp. 5

decreto di sfratto Pretura __________ 27.10.2009 per fr. 1100,0 (inc.

DI.2009.327) e disp. II sentenza IICCA 07.06.2010 per Fr. 1500,00 (inc. 12.2009.197)

+ Verfügung 22.10.2010 Handelsgericht ZH incl. Vereinbarung”;

che

interposta tempestiva opposizione da parte dell’escussa, con istanza del 12

aprile 2011 il procedente ne ha chiesto il rigetto definitivo;

che l’istante

ha fondato la propria domanda sulla sentenza di sfratto della Pretura del

Distretto di __________ del 27 ottobre 2009, che ha tra l’altro posto a carico

della qui convenuta la tassa di giustizia di fr. 300.- e le spese di fr. 50.- ,

anticipate dalla parte istante, con l’obbligo di rifondere alla controparte fr.

750.- a titolo di ripetibili (doc. B, dispositivo n. 5), sulla sentenza emanata

il 7 giugno 2010 dalla II Camera civile del Tribunale d’appello, che ha

respinto l’appello inoltrato dalla stessa convenuta contro la citata sentenza

di sfratto, caricandole - tra l’altro - fr. 1’500.- a titolo di ripetibili

(doc. C, dispositivo n. II), sull’accordo giudiziale sottoscritto dalle parti

in causa il 3 settembre 2010 davanti al Tribunale commerciale di Zurigo, nel

quale esse hanno tra l’altro stabilito che, con riferimento al giudizio sui

costi, entrambi le parti sopportano i costi del tribunale della procedura davanti

al Tribunale federale, dopo il suo ritiro, in ragione di metà ciascuno, fermo

restando che per i costi e le ripetibili valgono i dispositivi delle decisioni

già emanate (doc. D, punto 6) e, infine, sul decreto di stralcio, passato in

giudicato, emanato il 22 ottobre 2010 dallo stesso Tribunale commerciale di

Zurigo (doc. F);

che con

ordinanza del 15 aprile 2011 il Giudice di pace del Circolo di __________, in

applicazione dell’art. 253 CPC, ha assegnato alla convenuta (personalmente) un

termine di 15 giorni per presentare osservazioni all’istanza, con copia

all’avv. __________, indicato come suo patrocinatore nell’istanza di rigetto

dell’opposizione;

che con

scritto del 20 aprile 2011 l’avv. __________ ha comunicato alla Giudicatura di

pace di non rappresentare la convenuta,

che con

sentenza del 9 maggio 2011 il Giudice di pace – premesso che l’avv. __________

non rappresenta la convenuta e che quest’ultima non ha trasmesso alcuna

osservazione - ha accolto l’istanza, ritenendo che la documentazione versata

agli atti costituisce titolo di rigetto definitivo dell’opposizione ex art. 80

e 81 LEF;

che contro

tale sentenza la convenuta ha inoltrato il 23 maggio 2011 ricorso (recte:

reclamo) in lingua tedesca all’Ufficio esecuzione e fallimenti di __________

il quale, con scritto del 24 maggio 2011, ha invitato l’insorgente a volere inoltrare il gravame alla Camera di esecuzione e fallimenti del tribunale

d’appello, ciò che l’interessata ha fatto, ancorché soltanto il 24 giugno 2011;

che

l’atto non è stato intimato alla controparte per osservazioni;

Considerandi

in diritto;

che secondo

l‘art. 319 lett. a CPC sono impugnabili mediante reclamo, tra l’altro, le

decisioni inappellabili di prima istanza,

che tale è il

caso per le decisioni nelle pratiche a tenore della LEF, segnatamente in tema

di rigetto dell’opposizione ex art. 80-LEF (cfr. art. 309 lett. b n. 3 CPC);

che

trattandosi di una impugnazione contro una decisione pronunciata in procedura

sommaria (art. 251 lett. a CPC), il termine per l’inoltro del reclamo è di

dieci giorni (art. 321 cpv. 2 CPC);

che proposto

a questa Camera il 24 giugno 2011 a fronte di una sentenza notificata alla

convenuta il 12 maggio 2011 (cfr. ricerca Track & Trace), il rimedio

andrebbe dichiarato senz’altro tardivo in quanto presentato ben oltre il

termine di 10 giorni prescritto dall’art. 321 cpv. 2 CPC;

che,

tuttavia, risulta che il ricorso (recte: il reclamo) era già stato

inoltrato lunedì 23 maggio 2011, ossia tempestivamente, all’Ufficio esecuzione

e fallimenti di __________, il quale avrebbe dovuto trasmetterlo alla Camera di

esecuzione e fallimento del Tribunale d’appello per competenza e non ritornalo

al mittente con l’invito a volere indirizzare all’autorità competente (v.

scritto del 24 maggio 2011);

che,

per questo motivo, ne discende la tempestività del gravame;

che secondo

l‘art. 129 CPC, il procedimento si svolge nella lingua ufficiale del Cantone;

che nel

Canton Ticino la lingua ufficiale è l’italiano, per cui gli atti processuali

delle parti – sia scritti che orali, sia di primo che di secondo grado – vanno

redatti rispettivamente espressi in tale lingua (CPC Comm, Trezzini art. 129 pag. 544; CEF. inc.

14.2011

);

che, ciò

posto, il reclamo presentato in lingua tedesca andrebbe ritornato

all’insorgente per essere tradotto in lingua italiana entro un determinato

termine (cfr. art. 132 cpv. 1 CPC);

che,

tuttavia, si prescinde eccezionalmente da tale formalità, il rimedio dovendo

essere dichiarato d’acchito inammissibile per le considerazioni che seguono;

che secondo l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati,

a. l’applicazione errata del diritto, b. l’accertamento manifestamente errato

dei fatti,

che, nella

fattispecie, a ben vedere, la reclamante non si avvale né dell’uno, né

dell’altro titolo di reclamo, ovvero non muove alcuna specifica censura sotto

questo profilo nei confronti della sentenza impugnata, ovvero non contesta che

la documentazione esibita dalla parte istante costituisce titolo di rigetto

definitivo dell’opposizione ex art. 80 LEF (e del resto non di vede come

avrebbe potuto spingersi sino a tanto) e nemmeno rende verosimile una delle

eccezioni liberatorie indicate nell’art. 81 cpv. 1 LEF (parrebbe comunque che

essa abbia successivamente saldato la pendenza; cfr. comunicazione del giudice

di pace del 30 giugno 2011), ma esterna solo le proprie rimostranze per non

essere stata avvertita dal suo legale (avv. __________) in merito alla sua

decisione di non più rappresentarla, ovvero si oppone alla sentenza di primo

grado per questioni che sfuggono al vaglio dell’autorità di reclamo chiamata

solo a stabilire se il primo giudice ha avuto corretta nozione degli art. 80 e

81.

LEF;

che, in ogni

modo, lo si ricordi, il giudice di pace ha sì assegnato il termine per la

presentazione delle osservazioni all’istanza direttamente alla convenuta, ma ha

nel contempo inviato copia della relativa ordinanza anche all’avv. __________,

indicato come patrocinatore dell’escussa nell’istanza di rigetto

dell’opposizione (cfr. act. I);

che era

pertanto la stessa convenuta che doveva attivarsi, chiarendo tempestivamente la

questione con il suo (ex) legale, anziché disinteressarsi della procedura, per

poi proporsi di ritornare sull’argomento in sede di reclamo;

che alla

reclamante va infatti ricordato che nella procedura di reclamo non sono ammesse

né nuove conclusioni, né l’allegazione di nuovi fatti o la produzione di nuovi

mezzi di prova;

che gli oneri

processuali dovrebbero seguire la soccombenza, ossia essere posti a carico della

reclamante per avere essa presentato un reclamo chiaramente inammissibile (art.

106.

cpv. 1 CPC);

che data la

particolarità della fattispecie, e tenuto conto che l’insorgente non è

assistita da un avvocato, si prescinde eccezionalmente dal riscuotere spese;

per questi

motivi,

richiamati gli

art. 80 e 81 LEF, come pure gli art. 319 e segg. CPC

pronuncia:

1.

Il

reclamo è inammissibile.

2.

Non

si prelevano spese.

3.

Intimazione

a:

- RE 1, __________;

- avv. PA

1, __________.

Comunicazione alla Giudicatura

di pace del circolo di __________.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale

d’appello

Il presidente La

segretaria

Giacché il valore litigioso della vertenza, di fr.

2'600.-, non raggiunge il limite di legge di fr. 30'000.–, contro la presente

decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale

federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione, solo se

la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale

(art. 74 cpv. 2 lett. a LTF).

Nello stesso termine è possibile proporre al Tribunale

federale, 1000 Losanna 14, anche ricorso sussidiario in materia

costituzionale (art. 113 e segg. LTF).

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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