14.2011.99
Rigetto definitivo dell'opposizione. Censure di merito. Reclamo inammissibile
7 luglio 2011Italiano7 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
14.2011.99
Data decisione, Autorità:
07.07.2011, CEF
Titolo:
Rigetto definitivo dell'opposizione. Censure di merito. Reclamo inammissibile
RIGETTO DEFINITIVO DELL'OPPOSIZIONE
art. 80 LEF
art. 81 LEF
Incarto n.
14.2011.99
Lugano
7 luglio 2011
FP/b/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Pellegrini, presidente,
Walser e Bozzini
segretaria:
Baur Martinelli,
vicecancelliera
statuendo sulla causa a procedura sommaria in materia
di esecuzione e fallimenti dipendente da istanza 23 maggio 2011 presentata dal
CO 1, __________
patrocinato
dall’avv. PA 1, __________
e da
CO 2, __________
patrocinato
dall’avv. PA 2, __________
contro
RE 1, __________
tendente ad ottenere il rigetto definitivo
dell’opposizione interposta dall’escussa al precetto esecutivo n. __________
dell’Ufficio di esecuzione e fallimenti di __________, intimato in data 10 maggio
2011 per le somme di fr. 600.-, rispettivamente fr. 180.- oltre interessi e
spese;
sulla quale istanza il Giudice di pace del circolo di __________,
con sentenza del 10 giugno 2011 (20/11) ha così deciso:
“1. L’istanza è
accolta; l’opposizione interposta dalla parte convenuta al precetto
esecutivo no. __________ dell’Ufficio esecuzione e fallimenti di __________ è
respinta in via definitiva per fr. 780.- oltre interessi al 5% su fr. 600.-
dal 07.09.2010 e interessi al 5% su fr. 180.- dal 04.05.2011 e fr. 53.- di
spese esecutive.
2. La tassa di giustizia
di fr. 120.- da anticipare dalla parte istante (con quote di fr. 30.- per il CO
1 e fr. 90.- per CO 2) è a carico della parte convenuta, la quale rifonderà
alla controparte fr. 60.- di indennità, cioè rispettivamente di fr. 15.- e fr.
45.-).
3. e 4. omissis.”
Sentenza impugnata dalla convenuta, che con reclamo
del 24 giugno 2011 ne chiede l’annullamento;
esaminati gli atti,
ritenuto
Fatti
che con
precetto esecutivo n.__________ del 6/10.5.2011 dell’Ufficio di esecuzione e
fallimenti di __________, il CO 1 e CO 2 hanno escusso RE 1 per l’incasso delle
somme di fr. 600.- e fr. 180.- oltre interessi e spese, indicando quale titolo
di credito “Decisione del 18.04.2011 del Giudice di pace di __________”;
che
interposta tempestiva opposizione da parte dell’escussa, con istanza del 23
maggio 2011 i procedenti ne hanno chiesto il rigetto definitivo, allegando la
decisione 18 aprile 2011 (doc. B) con la quale il Giudice di pace del circolo
di __________ – nel quadro dell’istanza di conciliazione presentata dai
creditori in data 1° marzo 2011 - ha condannato la qui convenuta a versare loro
(litisconsorzio) la somma di fr. 600.- oltre interessi al 5% dal 7 settembre
2010, come pure l’importo complessivo di fr. 60.- per ripetibili (di cui fr.
15.- a favore del CO 1 e fr. 45.- a favore di CO 2) , come pure la somma di fr.
120.- (con quote di fr. 30.- per il CO 1 e fr. 90.- per CO 2) a titolo di tassa
di giustizia, da anticipare da parte degli stessi escutenti;
che con
ordinanza del 24 maggio 2011 il Giudice di pace del circolo di __________, in
applicazione dell’art. 253 CPC, ha assegnato alla convenuta un temine di 10
giorni per presentare le proprie osservazioni all’istanza;
che con
scritto 5 giugno 2011 la convenuta si è opposta all’istanza, asserendo che non
è stata presentata nessuna fattura dettagliata concernente l’importo di fr.
600.-, che l’ammontare della fattura in oggetto è contestato, che i lavori non
sono stati eseguiti e che la contabilità della ditta __________ è attualmente
sotto inchiesta da parte del Ministero pubblico e che tutti i dati sono da
verificare;
che con
sentenza del 10 giugno 2011 il Giudice di pace ha accolto l’istanza, ritenendo
che la documentazione esibita dagli istanti, segnatamente la sentenza 18 aprile
2011 della Giudicatura di pace del circolo di __________, costituisce titolo di
rigetto definitivo dell’opposizione ex art. 80 LEF e che le osservazioni della
convenuta non sono pertinenti in quanto intese ad entrare nel merito della
lite;
che il
Giudice di pace ha inoltre richiamato l’art. 325 cpv. 1 CPC, che prevede la
non preclusione dell’efficacia e esecutività della decisione eventualmente
impugnata;
che
contro tale sentenza la convenuta è insorta con reclamo del 24 giugno 2011,
sostenendo che la fattura in oggetto non è mai stata notificata dall’Ufficio
esecuzione e fallimenti di __________, per cui era impossibile contestarla, che
da diversi anni la ditta __________ doveva restituirle degli acconti versati
per lavori da eseguire nella sua casa, opere però mai effettuate e nemmeno
conteggiate nella contabilità della ditta;
che,
sempre secondo la reclamante, è dipoi deplorevole che l’Ufficio di esecuzione e
fallimenti di __________ possa cedere una fattura a terzi senza la minima
certezza che tali importi siano dovuti o meno (omissione di notifica ai diretti
interessati), ritenuto in ogni modo che questi errori amministrativi da parte
dello stesso ufficio saranno dimostrati dal proprio legale in caso di
proseguimenti del caso;
che, per
questi motivi, ha concluso la reclamante, si impone l’annullamento della
sentenza impugnata e dell’esecuzione;
che il
reclamo non è stato intimato alla controparte per osservazioni;
Considerandi
in diritto:
che
secondo l’art. 319 lett. a CPC sono impugnabili mediante reclamo, tra l’altro,
le decisioni inappellabili di prima istanza;
che tale
è il caso per le decisioni nelle pratiche a tenore della LEF, segnatamente in
tema di rigetto dell’opposizione ex art. 80-84 LEF (cfr. art. 309 lett. b n. 3
CPC);
che in
base all’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati, a.
l’applicazione errata del diritto, b. l’accertamento manifestamente errato dei
fatti;
che
secondo l’art. 80 cpv. 1 LEF se il credito è fondato su una decisone
giudiziaria esecutiva, il creditore può chiedere in giudizio il rigetto
definitivo dell’opposizione;
che,
nella fattispecie, la reclamante non contesta – e non potrebbe essere
altrimenti – che la decisione emanata il 18 aprile 2011 dal Giudice di pace del
circolo di __________ (art. 212 CPC) e sfociata nella sua condanna al pagamento
degli importi indicati nei dispositivi nr. 1, 2 e 3, costituisce titolo per
l’ottenimento del rigetto definitivo dell’opposizione;
che,
pertanto, sotto questo profilo la sentenza impugnata è senz’altro corretta,
circostanza del resto non contestata nel reclamo;
che
secondo l’art. 81 cpv. 1 LEF, se il credito è fondato – come nella fattispecie
- su una decisione esecutiva di un tribunale svizzero, l’opposizione è
rigettata in via definitiva a meno che l’escusso provi con documenti che dopo
l’emanazione della decisione il debito è stato estinto o il termine per il
pagamento è stato prorogato ovvero che è intervenuta la prescrizione,
che la
reclamante non pretende però che si sia verificato uno degli scenari illustrati
nella citata norma, ma si propone solo di ridiscutere il merito del caso
sfociato nella sentenza 18 aprile 2011, ossia si avvale di argomenti che
sfuggono con ogni evidenza al vaglio dell’autorità di reclamo chiamata solo a
stabilire se il primo giudice ha avuto corretta nozione degli art. 80 e 81 LEF
e non a fungere da giudice abilitato a sindacare di nuovo sul merito della
lite;
che
proposto su eccezioni che esulano dal contesto degli art. 80 cpv. 1 e 81 cpv. 1
LEF, il reclamo si rivela perciò inammissibile;
che gli
oneri processuali dovrebbero seguire la soccombenza, ossia essere posti a
carico della reclamante (art. 48, 61 cpv. 1 OTLEF e 106 cpv. 1 CPC);
che data
la particolarità delle fattispecie e tenuto conto che l’insorgente non è
assistita da un avvocato, si prescinde dal riscuotere spese;
Dispositivo
per questi motivi,
richiamati gli art. 80 cpv. 1 e 81 cpv. 1 LEF;
come pure gi art. 319 e segg. CPC
pronuncia:
1. Il
reclamo è inammissibile.
2. Non
si prelevano spese.
3. Intimazione
a:
- RE 1, __________,
- avv. PA
1, __________;
- avv. PA
2, __________.
Comunicazione
alla Giudicatura di pace di del circolo di __________.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d’appello
Il presidente La
segretaria
Giacché il valore litigioso della vertenza, di fr.
780.--, non raggiunge il limite di legge di fr. 30'000.–, contro la presente
decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale
federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione, solo se
la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale
(art. 74 cpv. 2 lett. a LTF).
Nello stesso termine è possibile proporre al Tribunale
federale, 1000 Losanna 14, anche ricorso sussidiario in materia
costituzionale (art. 113 e segg. LTF).
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster