Lexipedia

Decisione

14.2011.99

Rigetto definitivo dell'opposizione. Censure di merito. Reclamo inammissibile

7 luglio 2011Italiano7 min

Source ti.ch

Fatti

che con

precetto esecutivo n.__________ del 6/10.5.2011 dell’Ufficio di esecuzione e

fallimenti di __________, il CO 1 e CO 2 hanno escusso RE 1 per l’incasso delle

somme di fr. 600.- e fr. 180.- oltre interessi e spese, indicando quale titolo

di credito “Decisione del 18.04.2011 del Giudice di pace di __________”;

che

interposta tempestiva opposizione da parte dell’escussa, con istanza del 23

maggio 2011 i procedenti ne hanno chiesto il rigetto definitivo, allegando la

decisione 18 aprile 2011 (doc. B) con la quale il Giudice di pace del circolo

di __________ – nel quadro dell’istanza di conciliazione presentata dai

creditori in data 1° marzo 2011 - ha condannato la qui convenuta a versare loro

(litisconsorzio) la somma di fr. 600.- oltre interessi al 5% dal 7 settembre

2010, come pure l’importo complessivo di fr. 60.- per ripetibili (di cui fr.

15.- a favore del CO 1 e fr. 45.- a favore di CO 2) , come pure la somma di fr.

120.- (con quote di fr. 30.- per il CO 1 e fr. 90.- per CO 2) a titolo di tassa

di giustizia, da anticipare da parte degli stessi escutenti;

che con

ordinanza del 24 maggio 2011 il Giudice di pace del circolo di __________, in

applicazione dell’art. 253 CPC, ha assegnato alla convenuta un temine di 10

giorni per presentare le proprie osservazioni all’istanza;

che con

scritto 5 giugno 2011 la convenuta si è opposta all’istanza, asserendo che non

è stata presentata nessuna fattura dettagliata concernente l’importo di fr.

600.-, che l’ammontare della fattura in oggetto è contestato, che i lavori non

sono stati eseguiti e che la contabilità della ditta __________ è attualmente

sotto inchiesta da parte del Ministero pubblico e che tutti i dati sono da

verificare;

che con

sentenza del 10 giugno 2011 il Giudice di pace ha accolto l’istanza, ritenendo

che la documentazione esibita dagli istanti, segnatamente la sentenza 18 aprile

2011 della Giudicatura di pace del circolo di __________, costituisce titolo di

rigetto definitivo dell’opposizione ex art. 80 LEF e che le osservazioni della

convenuta non sono pertinenti in quanto intese ad entrare nel merito della

lite;

che il

Giudice di pace ha inoltre richiamato l’art. 325 cpv. 1 CPC, che prevede la

non preclusione dell’efficacia e esecutività della decisione eventualmente

impugnata;

che

contro tale sentenza la convenuta è insorta con reclamo del 24 giugno 2011,

sostenendo che la fattura in oggetto non è mai stata notificata dall’Ufficio

esecuzione e fallimenti di __________, per cui era impossibile contestarla, che

da diversi anni la ditta __________ doveva restituirle degli acconti versati

per lavori da eseguire nella sua casa, opere però mai effettuate e nemmeno

conteggiate nella contabilità della ditta;

che,

sempre secondo la reclamante, è dipoi deplorevole che l’Ufficio di esecuzione e

fallimenti di __________ possa cedere una fattura a terzi senza la minima

certezza che tali importi siano dovuti o meno (omissione di notifica ai diretti

interessati), ritenuto in ogni modo che questi errori amministrativi da parte

dello stesso ufficio saranno dimostrati dal proprio legale in caso di

proseguimenti del caso;

che, per

questi motivi, ha concluso la reclamante, si impone l’annullamento della

sentenza impugnata e dell’esecuzione;

che il

reclamo non è stato intimato alla controparte per osservazioni;

Considerandi

in diritto:

che

secondo l’art. 319 lett. a CPC sono impugnabili mediante reclamo, tra l’altro,

le decisioni inappellabili di prima istanza;

che tale

è il caso per le decisioni nelle pratiche a tenore della LEF, segnatamente in

tema di rigetto dell’opposizione ex art. 80-84 LEF (cfr. art. 309 lett. b n. 3

CPC);

che in

base all’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati, a.

l’applicazione errata del diritto, b. l’accertamento manifestamente errato dei

fatti;

che

secondo l’art. 80 cpv. 1 LEF se il credito è fondato su una decisone

giudiziaria esecutiva, il creditore può chiedere in giudizio il rigetto

definitivo dell’opposizione;

che,

nella fattispecie, la reclamante non contesta – e non potrebbe essere

altrimenti – che la decisione emanata il 18 aprile 2011 dal Giudice di pace del

circolo di __________ (art. 212 CPC) e sfociata nella sua condanna al pagamento

degli importi indicati nei dispositivi nr. 1, 2 e 3, costituisce titolo per

l’ottenimento del rigetto definitivo dell’opposizione;

che,

pertanto, sotto questo profilo la sentenza impugnata è senz’altro corretta,

circostanza del resto non contestata nel reclamo;

che

secondo l’art. 81 cpv. 1 LEF, se il credito è fondato – come nella fattispecie

- su una decisione esecutiva di un tribunale svizzero, l’opposizione è

rigettata in via definitiva a meno che l’escusso provi con documenti che dopo

l’emanazione della decisione il debito è stato estinto o il termine per il

pagamento è stato prorogato ovvero che è intervenuta la prescrizione,

che la

reclamante non pretende però che si sia verificato uno degli scenari illustrati

nella citata norma, ma si propone solo di ridiscutere il merito del caso

sfociato nella sentenza 18 aprile 2011, ossia si avvale di argomenti che

sfuggono con ogni evidenza al vaglio dell’autorità di reclamo chiamata solo a

stabilire se il primo giudice ha avuto corretta nozione degli art. 80 e 81 LEF

e non a fungere da giudice abilitato a sindacare di nuovo sul merito della

lite;

che

proposto su eccezioni che esulano dal contesto degli art. 80 cpv. 1 e 81 cpv. 1

LEF, il reclamo si rivela perciò inammissibile;

che gli

oneri processuali dovrebbero seguire la soccombenza, ossia essere posti a

carico della reclamante (art. 48, 61 cpv. 1 OTLEF e 106 cpv. 1 CPC);

che data

la particolarità delle fattispecie e tenuto conto che l’insorgente non è

assistita da un avvocato, si prescinde dal riscuotere spese;

Dispositivo

per questi motivi,

richiamati gli art. 80 cpv. 1 e 81 cpv. 1 LEF;

come pure gi art. 319 e segg. CPC

pronuncia:

1. Il

reclamo è inammissibile.

2. Non

si prelevano spese.

3. Intimazione

a:

- RE 1, __________,

- avv. PA

1, __________;

- avv. PA

2, __________.

Comunicazione

alla Giudicatura di pace di del circolo di __________.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale

d’appello

Il presidente La

segretaria

Giacché il valore litigioso della vertenza, di fr.

780.--, non raggiunge il limite di legge di fr. 30'000.–, contro la presente

decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale

federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione, solo se

la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale

(art. 74 cpv. 2 lett. a LTF).

Nello stesso termine è possibile proporre al Tribunale

federale, 1000 Losanna 14, anche ricorso sussidiario in materia

costituzionale (art. 113 e segg. LTF).

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

|

Informazioni legali |

Requisiti minimi |

Contatta il webmaster