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Decisione

14.2012.1

Opposizione a sequestro: nuove prove in sede di reclamo - transazione giudiziale vale titolo di rigetto definitivo e costituisce una valida causa di sequestro

7 febbraio 2012Italiano20 min

Source ti.ch

Fatti

i decreti di sequestro 5 ottobre 2011 (n° __________

dell'UEF __________, n° __________ dell'UEF __________) e 10 ottobre 2011 (n°

__________ dell'UEF __________), tutti facenti parte dell'inc. SO.2011.649, richiesti

nei suoi confronti da

CO 1

(patrocinata dall' PA 1)

in cui il Pretore __________, con decisione 23

dicembre 2011, ha respinto l'opposizione e, conseguentemente, mantenuto il

sequestro, tassa di giustizia, spese e ripetibili a carico di RE 1;

reclamante RE 1 con allegato 30 dicembre 2011 dove

postula, previa concessione dell'effetto sospensivo, la riforma del giudizio

impugnato nel senso di confermare l'opposizione, protestate spese e ripetibili

di primo e di secondo grado;

richiamato il decreto presidenziale del 2 gennaio 2012

che, per motivi di chiarezza, ha accolto la contestuale domanda di conferimento

dell'effetto sospensivo;

lette le osservazioni [recte: risposta al

reclamo] 31 gennaio 2012 di CO 1 che chiede, oltre alla revoca dell'effetto

sospensivo, a titolo principale di dichiarare irricevibile il ricorso e, in via

subordinata, respingerlo, protestate tasse, spese e ripetibili di entrambi i

gradi di giudizio;

esaminati atti e documenti;

ritenuto

in fatto: A. Con istanza 5 ottobre 2011 diretta contro RE 1 (di seguito: __________),

CO 1 (di seguito: __________) ha chiesto al Pretore __________, in base

all'art. 271 cpv. 1 cifra 6 LEF, di porre sotto sequestro:

“i mappali no. __________ e __________ RFD di __________

e ogni altro immobile appartenente a RE 1, come pure eventuali cartelle

ipotecarie gravanti il fondo e tutt'ora in possesso della convenuta, nonché

ogni attivo (in particolare attivi in conto corrente, titoli, cartelle

ipotecarie, ecc.) esistente presso __________”;

“tutti i beni mobili (comprese cartevalori)

presenti presso gli uffici di RE 1 presso __________ nonché tutti i crediti che

RE 1 dispone nei confronti delle società __________ (ora __________) e __________”;

“tutti i crediti che RE 1 dispone nei confronti

della società __________”;

il tutto

sino a concorrenza del credito di fr. 350'000.– e interessi al 5% dal 30

settembre 2011.

B. La

sequestrante fonda la sua pretesa sulla transazione giudiziale ai sensi

dell'art. 241 CPC di cui al verbale d'udienza 3 agosto 2011 della Pretura __________

(doc. C nell'inc. SO.2011.649) conclusa nell'ambito di una controversia per la remunerazione

di prestazioni a carattere architettonico svolte da CO 1 per conto di RE 1 -in

relazione a un progetto immobiliare concernente le particelle n. __________ e __________

RFD di __________ - e sul decreto 16 agosto 2011 -dichiarato passato in

giudicato ed esecutivo con timbro 5 ottobre 2011 della competente cancelleria

(doc. D retro di pag. 1, nell'inc. SO.2011.649)- con cui la relativa causa è

stata stralciata dai ruoli (doc. D pag. 1, nell'inc. SO.2011.649). Sulla base

della transazione giudiziale, RE 1 si è riconosciuta debitrice verso CO 1 di fr.

350'000.–, somma che si è impegnata a versare entro il 30 settembre 2011. Tale

importo non è stato corrisposto.

C. Con

atti del 5 ottobre rispettivamente 10 ottobre 2011, il Pretore __________ ha emesso

i relativi decreti di sequestro così come richiesto.

D. Il 14

e il 25 ottobre 2011 RE 1 si è opposta ai citati decreti di sequestro. L'interessata

non ha contestato l'onere di pagamento a suo carico, nondimeno ha rilevato che

l'accordo giudiziale era condizionato. In particolare, quest'ultima aveva

provveduto ad annullare solo una delle due distinte esecuzioni da lei avviate a

carico del presidente del CdA J__________ e del membro del CdA S__________.

Pertanto, come tale, quella transazione non costituiva valido titolo di rigetto

definitivo ai sensi dell'art. 271 cpv. 1 cifra 6 LEF. Visto poi che dubitava

del fatto che una volta ricevuti i soldi, l'istante le avrebbe trasmesso la

documentazione in formato digitale del progetto architettonico e l'autorizzazione

a utilizzare i piani, l'opponente ha chiesto che quel materiale fosse quantomeno

depositato presso il patrocinatore di CO 1. I beni mobili (relazione bancaria e

crediti verso altre entità giuridiche) da sequestrare inoltre, erano stati indicati

in modo generico e quindi non erano stati resi verosimili giusta l'art. 272

cpv. 1 LEF. Come in caso di pignoramento infine, il sequestro era da limitare al

relativo importo del credito da garantire. Se non che, il valore commerciale

dei fondi n. __________ e __________ RFD di __________ era almeno pari a fr. 2,5

Mio: pertanto, la quantità di beni sequestrati dal Pretore era sproporzionata ed

eccessiva. A titolo subordinato, ha così chiesto di limitare il sequestro a

quei due fondi.

E. Al

contraddittorio del 10 novembre 2011, le parti hanno chiesto di sospendere a

titolo provvisorio la vertenza onde risolvere le rispettive divergenze, riservata

se ciò non fosse stato il caso, la convocazione ad un'udienza di discussione

del 1° dicembre 2011. Le parti non hanno raggiunto un'intesa.

Il 1°

dicembre 2011 l'opponente ha confermato il suo punto di vista e ha contestato la

validità dell' accordo giudiziale 3 agosto 2011 in quanto nel frattempo era venuta a conoscenza di motivi che ostavano a quel pagamento e che, per

le stesse prestazioni architettoniche svolte a suo favore, la sequestrante doveva

a un terzo fr. 150'000.–. In ogni caso, eventuali ripetibili a favore di

quest'ultima, erano da commisurare ai minimi interventi del legale. L'opposizione

in ogni caso non poteva definirsi temeraria.

Per contro,

a mente della sequestrante, in quanto finalizzata a procrastinare il pagamento

dovuto, l'opposizione era senz'altro da respingere riconoscendole, data la

temerarietà e la malafede dell'opponente, fr. 22'120.50 di ripetibili. L'accordo

non era condizionato e l'annullamento delle esecuzioni aveva valenza accessoria:

ad ogni modo, tale impegno era stato ossequiato, di modo che la transazione

costituiva un titolo di rigetto definitivo valido. L'agire abusivo e

contraddittorio dell'opponente violava l'art. 52 CPC giustificando sanzioni

disciplinari ex art. 128 cpv. 3 CPC e il pagamento delle inutili spese giudiziarie

causate ex art. 108 CPC. La consegna del materiale su supporto digitale, che

già si trovava presso lo studio del suo legale, era subordinata al versamento di

fr. 350'000.–. Il sequestro di beni mobili e crediti verso società terze poi non

era né generico né investigativo. Il preteso debito di fr. 150'000.– a carico della

sequestrante infine, esulava dalla vertenza in esame.

F. Con

sentenza 23 dicembre 2011, il Pretore __________, ha respinto l'opposizione di RE

1. Chiaro, esplicito, non equivoco e non discutibile l'obbligo dell'opponente

di pagare a CO 1 fr. 350'000.– entro il 30 settembre 2011. La transazione

giudiziale 3 agosto 2011 non era condizionata e, quindi, costituiva valida

causa di sequestro ai sensi dell'art. 271 cpv. 1 cifra 6 LEF e rendeva altresì verosimile

il credito alla base dell'istanza di sequestro. Legittima la richiesta di

bloccare gli attivi dell'opponente presso __________. Parimenti per i suoi crediti

verso le società puntualmente designate. Anche dei beni mobili (comprese le

cartevalori) era indicato il luogo di situazione. Per contro, sarebbe spettato

all'opponente rendere verosimile che il valore dei beni sequestrati era di gran

lunga superiore rispetto al credito rivendicato dalla sequestrante. Nel

complesso, le condizioni del sequestro erano senz'altro state ossequiate. A

detta del Pretore invece, non vi erano sufficienti motivi per ritenere temerario

e dilatorio il comportamento avuto dall'opponente.

G. Con

reclamo 30 dicembre 2011, per il tramite di J__________ e di S__________,

entrambi detentori di un diritto di firma collettivo a due (doc. B pag. 2,

nell'inc. SO.2011.649), RE 1 chiede di accogliere la sua opposizione e,

conseguentemente, di annullare i sequestri. L'opponente contesta che siano

adempiuti i presupposti per ammettere l'esistenza della causa di sequestro di

cui all'art. 271 cpv. 1 cifra 6 LEF, ritenendo l'accordo giudiziale 3 agosto

2011 affetto da vizio di volontà per errore fondamentale (art. 24 cpv. 1 cifra

4 CO) subordinatamente dolo (art. 28 CO).

Della risposta

al reclamo si dirà, se necessario, nel seguito.

Considerandi

in diritto: 1. La decisione del giudice del sequestro -sia essa di annullamento

o di conferma del sequestro (cfr. Reiser,

Basler Kommentar zum SchKG, vol. II, 2a ed., Basilea 2010, n. 44-45

ad art. 278)- che statuisce sull'opposizione (ai sensi dell'art. 278 cpv. 1

LEF) interposta dal debitore destinatario del sequestro o da un terzo, può

essere impugnata entro dieci giorni davanti all'autorità giudiziaria superiore

(art. 278 cpv. 3 secondo periodo LEF), nel Cantone Ticino la Camera di

esecuzione e fallimenti, con il rimedio del reclamo a prescindere dal valore

litigioso (art. 48 lett. e n. 1 LOG, nonché art. 309 lett. b n. 6 e 319 lett. a

CPC). L'autorità superiore deve verificare -sulla base delle allegazioni e dei

documenti prodotti dalle parti- se nel caso concreto in relazione al

realizzarsi delle condizioni del sequestro addotte dal creditore -e contestate

dalla controparte- è raggiunto il grado di verosimiglianza necessario per

mantenere il provvedimento conservativo, atteso che in caso negativo annullerà

la decisione del giudice di prime cure che ha confermato il sequestro,

rispettivamente confermerà la decisione che lo ha annullato, riservate soluzioni

intermedie (Amonn/Walther, Grundriss

des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, 8a ed., Berna 2008, n. 74

ad § 51; Reeb, Les mesures

provisoires dans la procédure de poursuite, in: ZSR 1997/II, pag. 482). Il termine per l'inoltro del reclamo è di dieci giorni (art. 321 cpv.

2.

CPC su rinvio dell'art. 278 cpv. 3 LEF). Eventuali osservazioni al reclamo

devono poi ossequiare un medesimo termine di dieci giorni (art. 322 cpv. 2

CPC).

Ciò posto, introdotto il 30 dicembre 2011 avverso la sentenza 23

dicembre 2011 intimata il giorno 27 e notificata l'indomani, il reclamo è così ammissibile.

Il ricorso è stato poi intimato il 20 gennaio 2012 e notificato il giorno 23: inviata

il 31 gennaio 2012 la risposta al reclamo è tempestiva.

2.

Le decisioni in materia di sequestro, in tutte le istanze, sottostanno

alla procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), in cui vigono la massima

Dispositivo

dispositiva, il principio attitatorio nonché le massime di celerità e di

concentrazione (art. 55 e 58 CPC; Piégai,

La protection du débiteur et des tiers dans le nouveau droit du séquestre, tesi

Losanna 1997, pag. 213 seg. con rif.; Artho

von Gunten, Die Arresteinsprache, tesi Zurigo 2001, pag. 73 segg.).

Detto altrimenti, il giudice non agisce d'ufficio, ma esamina solo ciò che è

stato allegato e decide unicamente in base alle prove addotte dalle parti e che

possono essere assunte seduta stante, salvo che il fatto allegato sia stato

ammesso o non contestato dalla controparte non contumace o sia notorio (art.

150 cpv. 1, 151 e 254 CPC; Vogel/Spühler,

Grundriss des Zivilprozessrechts, 8a ed., Berna 2006, n. 24

ad cap. 6 e n. 12 ad cap. 10).

Il

giudice può accontentarsi della semplice verosimiglianza dei fatti ed esaminare

sommariamente i punti di diritto nella misura compatibile con l'esigenza di celerità

(art. 272 cpv. 1 LEF; Hohl, La

réalisation du droit et les procédures rapides, tesi Friborgo 1997, n. 453; Piégai, op. cit., pag. 212; Artho von Gunten, op. cit., pag. 85

segg.; Gilliéron, Commentaire de

la LP, vol. IV, Losanna 2003, n. 10-15 ad art. 272). Il giudice apprezza

liberamente le prove (art. 157 CPC).

Inoltre,

i principi di celerità e di concentrazione impongono alle parti alte esigenze

di motivazione per giungere a un giudizio sollecito. Esse devono sostanziare le

loro tesi con riferimenti puntuali e d'immediato riscontro nei documenti (eccezionalmente

nelle altre prove) che reputano determinanti.

3. In virtù dell'art. 278 cpv. 3, 2. periodo LEF, le parti

possono, nell'ambito del ricorso contro la decisione su opposizione, avvalersi

di fatti nuovi. Secondo la giurisprudenza di questa Camera (CEF 10 aprile 2000

[14.1999.82], consid. 1.5.e; 30 ottobre 2001 [14.2001.75], consid. 1.5e) sono

ricevibili sia i fatti, le prove e le eccezioni nuovi che si sono verificati

dopo l'emanazione della sentenza di primo grado (cosiddetti “nova in senso proprio”:

“echte Noven”), sia quelli verificatisi prima (“nova in senso

improprio”: “unechte Noven”). La possibilità di addurre

fatti nuovi comprende logicamente anche quella di produrre nuovi mezzi di prova

(Vogel/Spühler, op. cit., n. 42

ad cap. 13), altrimenti tale facoltà rimarrebbe lettera morta, poiché i fatti

nuovi devono anch'essi essere resi verosimili per poter influire sulla

decisione. Per evidenti ragioni pratiche, riconducibili al principio di

celerità, i fatti e le allegazioni nuovi di ogni tipo possono essere addotti

solo fino alla fase dello scambio degli allegati da intendersi quale reclamo e

relativa risposta al reclamo (CEF 5 luglio 1999 [14.1999.3], consid. 3). Le

limitazioni di cui all'art. 326 cpv. 1 CPC non sono applicabili in materia di

opposizione al sequestro (art. 278 cpv. 3 LEF e 326 cpv. 2 CPC).

a) Invero,

contestualmente all'entrata in vigore il 1° gennaio 2011 del nuovo Codice di

diritto processuale svizzero, alcuni autori sembrano limitare il campo di

applicazione di questa norma solo a fatti, prove ed eccezioni nuovi in

senso proprio (“echte Noven”: Ammon/Walther,

op. cit., n. 74 ad § 51; Reiser, op. cit., n. 46 ad art. 278, che nondimeno ammette la

facoltà di avvalersi di “unechte Noven” ogni qualvolta è posta in gioco

la nullità del sequestro o l'omissione ad avvalersene va ricondotta a un motivo

“scusabile e giustificato” [op. cit., n. 47 segg. ad art. 278]; Reich in: Baker/McKenzie,

Schweizerische Zivilprozessordnung (ZPO) Berna 2010, n. 4 ad art. 326; Sprecher, Prozessieren zum SchKG unter

neuer ZPO in: SJZ 107 (2011) Nr. 12 pag. 282 ad D/III/4; Meier-Dieterle, Arrestpraxis ab 1.

Januar 2011 in: AJP/PJA 10/2010 pag. 1222 n. 74). Tuttavia, se è vero che la

prassi del Tribunale federale ha a più riprese ribadito la piena compatibilità

degli “echte Noven” con l'art. 278 cpv. 3 LEF (Sentenza del Tribunale

federale 5A_409/2010 dell'11 ottobre 2010 consid. 1.3;5A_306/2010 del 9 agosto

2010, consid. 3.2.3;5P.330/2005 e 5P.296/2005 del 17 novembre 2005 consid.

4.2.1 e 5.1), al contrario non risulta che egli si sia pronunciato nel senso di

escludere in modo univoco e a priori l'ammissibilità dei cosiddetti “unechte

Noven” (Sentenza del Tribunale federale 5A_817/2008 del 30 giugno 2009

consid. 4.2). Ciò posto, come tale l'entrata in vigore dell'art. 326 CPC non ha

in sé comportato una modifica della riserva contenuta nell'art. 278 cpv. 3 2.

periodo LEF (cfr. n. 17 dell'allegato I al CPC in: RU 2010 1835 e 1849; per

analogia: Sentenza del Tribunale federale 5A_230/2011 del 12 maggio 2011,

consid. 3.2.1). E, anzi, sotto questo profilo traspare anche un diverso

approccio che in riferimento all'opposizione al sequestro, non pare distinguere

“echte” e “unechte Noven” (Freiburghaus/

Afheldt in: Sutter-Somm/Hasenböhler/ Leuenberger, Kommentar zur

Schweizerischen Zivilprozessordnung (ZPO), Zurigo/Basilea/Ginevra 2010, n. 5 ad

art. 326) e persino ammettere in modo esplicito e generico “tout fait

nouveau” (Jeandin in:

Bohnet/Haldy/Jeandin/Schweizer/Tappy, Code de procédure civile commenté,

Basilea 2011, n. 4 ad art. 326).

b) A

fronte di ciò, e in mancanza di una visione univoca tanto nell'uno quanto

nell'altro senso, non si intravede motivo per cui questa Camera debba scostarsi

dalla prassi sviluppata -in forza di puntuali argomenti giuridici (sopra,

consid. 3 ab initio)- e adottata in materia da oltre un decennio. Ciò posto,

sono così di per sé ammissibili i nuovi documenti (doc. 1 a 6) che la sequestrante allega al reclamo. Parimenti lo è il plico che accompagna la risposta al

reclamo (doc. A a K), non giustificandosi per contro un richiamo d'incarti

(risposta al reclamo, pag. 6 in fondo e 8).

4. Giusta

l'art. 320 CPC con il reclamo può essere censurata l'applicazione errata del

diritto (lett. a). Per l'art. 272 cpv. 1 LEF poi, il sequestro è concesso dal giudice del luogo dell'esecuzione o dal giudice del luogo in cui si trovano i

beni, purché il creditore renda verosimile l'esistenza:

1. del credito;

2. di una causa di sequestro;

3. di beni appartenenti al

debitore.

Ciò

detto, la reclamante contesta appunto l'esistenza di una valida causa di

sequestro giusta l'art. 271 cpv. 1 cifra 6 LEF (reclamo, pag. 5 n. 2).

Ora, la norma

giuridica indicata consente di chiedere, per quei crediti scaduti e non

garantiti da pegno, il sequestro di beni del debitore che si trovano in

Svizzera quando contro quest'ultimo il creditore dispone di un titolo

definitivo di rigetto dell'opposizione. Nel caso concreto, il Pretore ha

ritenuto la transazione giudiziale 3 agosto 2011 un chiaro e valido titolo ai

sensi dell'art. 80 LEF, che vedeva l'opponente impegnarsi a versare fr.

350'000.– alla sequestrante entro il 30 settembre 2011 (sentenza impugnata,

pag. 4 seg., consid. 4.1, 4.2, 4.3 e 4.4). Sostanzialmente, a quel documento l'opponente

non aveva opposto eccezioni valide e fondate, atte a rendere verosimile che il

pagamento in sé fosse condizionato (sentenza impugnata, pag. 5 consid. 4.3 e

4.4).

5. La

reclamante rileva che, allorquando aveva aderito all'accordo giudiziale 3

agosto 2011, non sapeva che CO 1 e __________ SA erano due aziende distinte (doc.

5 e 6 al reclamo), che nemmeno sapeva che per le stesse prestazioni

d'architettura per le quali la sequestrante rivendicava ora il versamento di fr.

350'000.–, quest'ultima doveva altresì pagare a tale architetto P__________ fr.

180'000.– (e non fr. 150'000.­– come indicato per errore all'udienza 1°

dicembre 2011) e, infine, che l'arch. M__________, titolare della sequestrante,

aveva lasciato fallire __________ SA, di cui pure era stato amministratore, per

appunto sottrarsi al pagamento di quei fr. 180'000.–. A motivo di tutto ciò e

per il tramite del suo patrocinatore legale, con scritto 29 dicembre 2011 la

reclamante aveva così impugnato la transazione giudiziale per vizio di volontà

dovuto a errore fondamentale rispettivamente dolo (reclamo, pag. 5 n. 2). A

fronte di queste circostanze, il sequestro non era sorretto da un valido titolo

di rigetto definitivo giusta l'art. 271 cpv. 1 cifra 6 LEF.

Nondimeno

-e come si dirà meglio nel seguito- così proposte le censure sono senza fondamento

e sfiorano finanche il pretesto.

6. Anzitutto,

non si vede bene come un supposto credito di fr. 180'000.– di cui l'arch. P__________

si reputa titolare nei confronti della società fallita __________ SA, possa ostare

alla remunerazione di fr. 350'000.– per prestazioni d'architetto che la

reclamante ha riconosciuto dovere a CO 1. Lo stesso arch. P__________ riconduce

la sua pretesa a un contratto di mandato per l'elaborazione di progetti e piani

certamente riferiti alle particelle n. __________ e __________ RFD di __________,

ma che egli aveva stipulato con __________ SA -invero pretendendo di avere

sempre conosciuto come “CO 1”- onorari questi che però né la società né l'arch.

M__________ -amministratore unico di entrambe (doc. 5 al reclamo, pag. 1; doc.

6 al reclamo, pag. 2)- gli avevano mai corrisposto (“Ich als selbständiger

Architekt im Auftrag der Firma __________ SA genannt "CO 1" das

Projekt und die Pläne des Bauprojektes auf den Grundstücken Nr. __________ und __________

der Gemeinde __________ ausgearbeitet habe. Die Firma __________ SA (genannt CO

1) und Herr M__________ haben mir meine Honorare von CHF 180'000.– nie

bezahlt.”: doc. 4 al reclamo, pag. 3). Se ne deduce quindi che è stata __________

SA ad avvalersi delle competenze dell'arch. P__________ commissionandogli dei

lavori di progettazione riferiti ai citati fondi: è pertanto solo in forza del

mandato così ricevuto che quest'ultimo potrà valutare il modo più opportuno per

tutelare la sua pretesa di fr. 180'000.– e, se dati i presupposti di legge e ritenuta

la sospensione per mancanza di attivo del fallimento di __________ SA decretata

il 5 giugno 2009 (doc. 6 al reclamo, pag. 1), agire semmai e se del caso nei

confronti dell'arch. M__________, già suo amministratore unico, rispettivamente

di CO 1 che, a prima vista, sembrerebbe subentrata nelle sue incombenze (cfr.

licenza edilizia rilasciata il 25 luglio 2011: doc. G nell'inc. SO.2011.649). Certo

è che, in assenza di un mandato tra l'arch. P__________ e la reclamante,

eventualità che quest'ultima non ha nemmeno mai ipotizzato, la stessa non si può

seriamente avvalere di un rapporto giuridico che neppure la riguarda e in

relazione a cui non può pretendersi debitrice, per invalidare l'obbligo di

pagamento sancito a suo carico dalla transazione giudiziale cui ha

pacificamente aderito.

D'altra

parte poi, è con scritto 16 novembre 2011 che l'arch. P__________ ha informato

la reclamante di ritenersi creditore della società fallita __________ SA e dell'arch.

M__________ di fr. 180'000.– quale onorario per l'elaborazione di progetti e

piani. E, in queste condizioni, mal si comprende allora perché l'interessata

abbia atteso il 29 dicembre 2011 per comunicare alla sequestrante di non più

ritenersi legata a quella transazione “giusta l'art. 31 cpv. 1 CO, siccome

la considera viziata da errore fondamentale (art. 24 CO), in subordine da dolo

(art. 28 CO)” (doc. 4 al reclamo, pag. 1). Invero, all'udienza del 1°

dicembre 2011 la reclamante aveva sollevato dubbi circa la legittimità

dell'accordo giudiziale accennando a un supposto credito di fr. 150'000.– (recte:

fr. 180'000.–) vantato da un terzo creditore (reclamo, pag. 4 n. 1; verbale

1° dicembre 2011, pag. 1). Ma questo in modo del tutto generico e senza precisare

oltre. Nella stessa sede, l'interessata aveva comunque sia soggiunto e

specificato che la questione “non si attaglia alla procedura oggetto della

presente lite” (verbale 1° dicembre 2011, pag. 1). L'affermazione non è sfuggita

alla sequestrante la quale ha puntualizzato “che le questioni concernenti la

legittimità della convenuta e l'esistenza di un creditore (150'000 fr.) per la

stessa ammissione della parte istante non concernono la procedura oggetto della

presente lite”: verbale 1° dicembre 2011, pag. 2). E, in merito, la

reclamante nulla ha obiettato. Pertanto, così proposta, addirittura la censura si

contrappone con la tesi da lei sostenuta davanti al Pretore. Per finire, basti

poi evidenziare che la circostanza secondo cui l'arch. M__________, titolare

della sequestrante, avrebbe lasciato fallire __________ SA, costituisce una

mera allegazione di parte dedotta da un'ipotesi avanzata dall'arch. P__________

(doc. 4 al reclamo, pag. 3) ma priva di riscontri oggettivi e, quindi, di

rilevanza giuridica.

7. In

definitiva, considerato quanto appena esposto, il reclamo dell'opponente, del

tutto inconsistente, va senz'altro respinto con conseguente conferma della

sentenza impugnata. Le spese processuali (art. 95 cpv. 2, 105 cpv. 1 CPC], insieme

alle ripetibili (art. 95 cpv. 3, 105 cpv. 2 CPC), seguono la soccombenza della

reclamante (art. 106 cpv. 1 CPC).

Motivi per i quali

richiamati gli art. 271 segg. LEF, art. 95, 105, 106, 251 lett. a,

319 segg. CPC, art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF e il Regolamento sulle ripetibili;

pronuncia: 1. Il reclamo è respinto.

2. La

tassa di giustizia e le spese di complessivi fr. 1'300.–, già anticipata da RE

1, __________, resta a suo carico, con l'obbligo di versare a CO 1, __________,

fr. 2'500.– per ripetibili.

3. Intimazione:

– RE 1;

– PA 1.

Comunicazione

alla Pretura __________.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale

d’appello

Il presidente La

vicecancelliera

Trattandosi di misura cautelare, e ritenuto che il

valore litigioso della vertenza va stabilito in fr. 350'000.–, contro la

presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al

Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione

(art. 72 e segg. LTF), con la limitazione di cui all'art. 98 LTF.

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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