14.2012.100
Pagamento anteriore alla dichiarazione di fallimento
10 luglio 2012Italiano4 min
Source ti.ch
Incarto n.
14.2012.100
Lugano
10 luglio 2012
B/fp/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d'appello
composta
dei giudici:
Pellegrini,
presidente,
Walser
e Bozzini
segretaria:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo
sulla causa a procedura sommaria in tema di fallimento promossa con istanza 15
marzo 2012 da
CO
1
contro
RE
1
sulla quale istanza il Pretore del Distretto di
Lugano, sezione 5, con sentenza 13
giugno 2012 (SO.2012.1287) ha così deciso:
“1. È pronunciato
il fallimento di RE 1, __________, a far tempo da giovedì 14 giugno 2012 alle
ore 10.00.
2./3./4. Omissis.”
Sentenza tempestivamente impugnata da RE 1 che con reclamo
15 giugno 2012 e integrazione 20 giugno 2012 ne postula
l’annullamento;
rilevato che a controparte non è stato intimato il reclamo, il suo
credito essendo
stato saldato;
preso
atto che con decreto presidenziale 22 giugno 2012 al reclamo è stato concesso
effetto sospensivo parziale;
ritenuto
in
fatto:
A. Nell’ambito
dell’esecuzione n. __________ dell’Ufficio esecuzione di Lugano CO 1 ha chiesto
il fallimento di RE 1 per il mancato pagamento di fr. 2'028.10 oltre accessori,
dedotti eventuali acconti.
B. All’udienza di
discussione del 30 maggio 2012 nessuno è comparso.
C. Con decisione 13
giugno 2012 il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 5, ha dichiarato il
fallimento di RE 1 a far tempo da giovedì 14 giugno 2012 alle ore 10.00.
D. Con il reclamo RE
1 asserisce di avere saldato il suo debito nei confronti dell’istante
anteriormente alla dichiarazione di fallimento, producendo una ricevuta del 22
maggio 2012 dell’Ufficio esecuzione di Lugano relativa al pagamento di fr. 2'272.40
a saldo dell’esecuzione n. __________ promossa da CO 1. Con l’integrazione al
reclamo la convenuta ha poi prodotto la copia di uno scritto del 31 maggio 2012
inviato all’Ufficio esecuzione da parte dell’istante, con cui quest’ultima ha comunicato
che il debito nei suoi confronti era stato estinto, rilevando che questa
comunicazione avrebbe dovuta essere trasmessa dall’istante anche alla Pretura.
La reclamante spiega poi di avere erroneamente ritenuto che il pagamento
effettuato direttamente all’Ufficio esecuzione il 22 maggio 2012, ossia,
precedentemente al giorno dell’udienza tenutasi il 30 maggio 2012, potesse
essere sufficiente per interrompere la procedura di fallimento.
In
diritto.
1. Secondo l’art. 174
cpv. 1 primo periodo LEF nella versione in vigore dal 1° gennaio 2011, la
decisione del giudice del fallimento può essere impugnata entro 10 giorni
mediante reclamo secondo il CPC (Codice di diritto processuale civile svizzero;
Codice di procedura civile, CPC), entrato in vigore anche esso con il 1°
gennaio 2011 ed applicabile alla fattispecie. Le parti possono avvalersi di
fatti nuovi, se questi si sono verificati anteriormente alla decisione di prima
istanza.
2. La reclamante
adduce di avere saldato l’esecuzione in oggetto anteriormente alla
dichiarazione di fallimento. A sostegno del suo assunto liberatorio essa ha
prodotto quanto indicato nella narattiva fattuale sub D. Questo documento
costituisce prova sufficiente dell’avvenuto saldo dell’esecuzione in esame
anteriormente alla dichiarazione di fallimento. Di conseguenza il fallimento di
RE 1 può essere annullato ai sensi dell’art. 174 cpv. 1 LEF.
3. Il reclamo va
pertanto accolto.
La tassa di giustizia
è posta in ambo le sedi a carico della reclamante, ritenuto che era compito suo
e non dell’istante rispettivamente dell’UE di Lugano di comunicare – dandosene
il caso all’udienza- al primo giudice l’avvenuto pagamento dell’esecuzione in
oggetto (art. 48, 61 cpv. 1 OTLEF e 106 cpv. 1 CPC). Le spese dell’Ufficio
fallimenti sono pure caricate alla reclamante. Alla controparte non si
assegnano indennità, non essendole stato intimato il reclamo per osservazioni.
Per i quali motivi,
richiamato l’art. 174 cpv. 1 LEF
pronuncia:
Fatti
I. Il reclamo è accolto.
“1. La
dichiarazione di fallimento 14 giugno 2012 pronunciata dal Pretore del
Distretto di __________ inc. SO.2012.__________ nei confronti di RE 1 è
annullata.
2. La
tassa di giustizia di prima sede di fr. 80.--, da anticipare come di rito, è
posta a carico di RE1.
3. Le
spese dell’Ufficio fallimenti di __________, da anticipare come di rito, sono
poste a carico di RE1”
Considerandi
II. La tassa di
giustizia del presente giudizio di fr. 150.-- è posta a carico di RE1.
III. Notificazione:
- __________;
- ____________________ -
Ufficio esecuzione di Lugano, Lugano;
- Ufficio fallimenti di
Lugano, Viganello;
- Ufficio cantonale del
Registro di commercio, Lugano;
- Ufficio del Registro
fondiario del Distretto di__________,
Lugano;
Comunicazione alla Pretura
del Distretto di Lugano, sezione 5.
Per
la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il
presidente La
segretaria
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia
civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla
notificazione (art. 72 e segg. LTF).