14.2012.101
Rigetto provvisorio dell'opposizione. Designazione della banca escutente con lievi differenze nel titolo di rigetto e nel precetto esecutivo. Rettifica d'ufficio degli errori minori. Nozione di rappre
16 agosto 2012Italiano6 min
Source ti.ch
Incarto n.
14.2012.101
Lugano
16 agosto 2012
CJ/fp/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d'appello
composta
dei giudici:
Pellegrini,
presidente,
Walser
e Bozzini
segretario:
Jaques, vicecancelliere
statuendo
sulla causa a procedura sommaria in materia di esecuzione e fallimenti (inc. __________)
promossa con istanza 9 marzo 2012 da
CO
1 __________
contro
RE
1
patrocinata
dall’ PA 1
tendente
ad ottenere il rigetto provvisorio dell’opposizione interposta da RE 1
all’esecuzione n. __________ dell’Ufficio esecuzione di Lugano promossa da CO 1
per l’importo di fr. 246'947,30 oltre interessi e spese;
vista la decisione 13
giugno 2012 del Pretore del Distretto di Lugano, Sezione 5, che ha accolto la
suddetta istanza e respinto pertanto in via provvisoria l’opposizione al summenzionato
precetto esecutivo;
preso atto del reclamo 25
giugno 2012 di RE 1 nonché delle osservazioni 11 luglio 2012 della controparte;
ritenuto in
fatto e considerato in diritto:
che contro le sentenze di
rigetto dell’opposizione è dato il rimedio giuridico del reclamo (combinati
art. 309 lett. b. n. 3 e 319 lett. a CPC), da inoltrare entro 10 giorni dalla
notifica della sentenza impugnata (combinati art. 251 lett. a e 321 cpv. 2 CPC);
che proposto lunedì 25
giugno, a fronte di una sentenza notificata all’escussa il 14 giugno 2012, il
reclamo, giusta i combinati art. 31 LEF e 142 cpv. 3 CP, è senz’altro
tempestivo e rientra nella competenza della Camera di esecuzione e fallimenti
(art. 48 lett. e n. 1 LOG);
che secondo l’art. 320 CPC
con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto
sia l’accertamento manifestamente inesatto dei fatti;
che
secondo l'art. 82 cpv. 1 LEF se il credito si fonda sopra un riconoscimento di
debito constatato mediante atto pubblico o scrittura privata, il creditore può
chiedere il rigetto provvisorio dell’opposizione;
che
il giudice del rigetto dell'opposizione, sia definitiva che provvisorio,
esamina d'ufficio se sono date le tre identità: identità dell'escusso e della
persona indicata nel titolo di rigetto come debitrice; identità dell'escutente
e della persona indicata nel titolo di rigetto come creditore; identità del
credito invocato nell'esecuzione e del credito riconosciuto nel titolo di
rigetto (per tutti: Gilliéron,
Commentaire de la LP, vol. I, Losanna 1999, n. 22 ad art. 80, 13 ad art. 81, ed
Fatti
i rif. e n. 74 ad art. 82);
che
nel caso in esame, la reclamante ripropone la censura secondo cui il creditore
indicato sul precetto esecutivo – CO 1 – non s’identificherebbe con il
creditore indicato sul contratto di leasing invocato quale titolo di rigetto
dell’opposizione – CO 1, __________;
che
il primo giudice non risulta essersi determinato su tale censura;
ch’essendo
la causa matura per il giudizio, la Camera ritiene di poter statuire senza
rinviarla al primo giudice (at. 327 cpv. 3 lett. b CPC);
che
infatti, il precetto esecutivo (doc. A) indica quale parte creditrice “CO 1” –
l’indicazione di “Lugano” riferendosi solo all’indirizzo di corrispondenza
postale e non alla ragione sociale, di cui non fa parte – mentre il contratto
di leasing (doc. D) è sottoscritto a nome di “CO 1” – la dicitura “leasing” riferendosi
al settore di attività e “__________” all’indirizzo di corrispondenza postale e
non, in nessun caso, alla ragione sociale;
che
la contenuta differenza tra le due diciture (“AG”) non è rilevante, perché è
notorio che in Svizzera esiste solo un istituto bancario di nome “CO 1” – e del
resto la reclamante non pretende il contrario –, ciò che conferma una ricerca
sul sito internet “zefix”, il quale indica peraltro che è solo dal 13 novembre
2009 che la forma giuridica della società (in tedesco “AG”) è stata aggiunta
alla ragione sociale, mentre all’epoca della sottoscrizione del contratto di
leasing, nel 2006, l’escutente si chiamava ancora “CO 1” (o “CO 1”) come
riportato su siffatto documento;
che
non vi è pertanto alcun dubbio sull’identità tra creditrice ed escutente;
che
la reclamante contesta inoltre che “CO 1” possa avere qualità di parte, dal
momento che le succursali non hanno personalità giuridica propria;
che
dalla motivazione della decisione impugnata risulta perfettamente chiaro che la
parte è CO 1, l’aggiunta “succursale di __________” avendo funzione d’indirizzo
di corrispondenza;
Considerandi
ch’invero
l’aggiunta è comunque errata, perché CO 1 non ha (più da tempo) succursali
(cfr. doc. B);
che
anche l’indicazione “RA 1” (sulla decisione impugnata) oppure “Credit recovery”
(sulle osservazioni) sono imprecise, perché i veri rappresentanti dell’escutente
sono nella fattispecie __________ (rispettivamente __________) e __________,
organi della banca con potere di firma collettiva a due;
che
in ogni caso l’indicazione dei “rappresentanti” delle parti posta all’art. 238
lett. c CPC si riferisce solo ai rappresentanti convenzionali giusta l’art. 68
CPC ed è pertanto facoltativa, in conformità di un uso consueto al quale si è
riferito il legislatore federale (cfr. FF 2006, 6716, ad art. 234) e che era
anche codificato nel previgente diritto processuale ticinese (cfr. art. 285
cpv. 2 lett. c CPC-TI) oltre che all’art. 67 cpv. 1 n. 1 LEF (cfr. CEF 1°
febbraio 2010, inc. 15.09.144, RtiD I-2011 741 ss., n. 48c, cons. 6a);
che
in ogni caso secondo una giurisprudenza consolidata, la designazione inesatta,
perfino totalmente erronea, o incompleta di una parte non determina la nullità del
procedimento e può essere rettificata qualora ogni rischio di confusione possa
essere escluso (cfr. DTF 131 I 63, cons. 2.2; Trezzini,
Commentario al CPC, Lugano 2011, p. 231 ad iii e p. 1054; cfr. pure DTF 120 III
13, cons. 1 CEF 30 ottobre 2002 [15.02.12]);
che
la rettifica degli errori minori, specie redazionali, può anche essere operata
d’ufficio (cfr. Bohnet, CPC commenté,
Basilea 2011, n. 24 ad art. 132; Leuenberger,
in: Sutter-Somm et al., Kommentar zur ZPO, Zurigo/Basilea/Ginevra 2010, n.
19-20 ad art. 221; contra ma eccessivamente formalista: ), persino dopo
l’emanazione della sentenza in base all’art. 334 CPC (cfr. D. Staehelin, in: Sutter-Somm et al., Kommentar
zur ZPO, n. 14 ad art. 238);
che
nel caso concreto, non è però necessario rettificare formalmente la
designazione della procedente e dei suoi rappresentanti sulla prima pagina
della decisione impugnata, siccome non è per nulla ambigua per chi non persegue
scopi dilatori, segnatamente per l’ufficio d’esecuzione che la dovrà porre in
atto;
che
la reclamante ha rinunciato a ripresentare censure di merito;
che
il reclamo, non privo di pretestuosità, va quindi respinto;
che
spese processuali e ripetibili (sotto forma di un’indennità d’inconvenienza)
seguono la soccombenza (art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF, 95 segg. CPC);
Dispositivo
Per questi motivi,
richiamati
gli art. 82 LEF, nonché 48 e 61 OTLEF, 95 segg. CPC
pronuncia:
1. Il reclamo è
respinto
2. La tassa di
giustizia di fr. 650.--, già anticipata dal reclamante rimane a suo carico, con
l’obbligo di rifondere all’escutente fr. 100.-- a titolo di ripetibili.
3. Notificazione a:
–
;
–
.
Comunicazione alla Pretura
del Distretto di Lugano, sezione 5.
Per la Camera di esecuzione e
fallimenti del Tribunale d’appello
Il
presidente Il
segretario
Giacché il valore litigioso della vertenza è di fr. 246'947,30,
contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia
civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla
notificazione (art. 72 e segg. LTF).