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Decisione

14.2012.101

Rigetto provvisorio dell'opposizione. Designazione della banca escutente con lievi differenze nel titolo di rigetto e nel precetto esecutivo. Rettifica d'ufficio degli errori minori. Nozione di rappre

16 agosto 2012Italiano6 min

Source ti.ch

Fatti

i rif. e n. 74 ad art. 82);

che

nel caso in esame, la reclamante ripropone la censura secondo cui il creditore

indicato sul precetto esecutivo – CO 1 – non s’identificherebbe con il

creditore indicato sul contratto di leasing invocato quale titolo di rigetto

dell’op­po­sizione – CO 1, __________;

che

il primo giudice non risulta essersi determinato su tale censura;

ch’essendo

la causa matura per il giudizio, la Camera ritiene di poter statuire senza

rinviarla al primo giudice (at. 327 cpv. 3 lett. b CPC);

che

infatti, il precetto esecutivo (doc. A) indica quale parte creditrice “CO 1” –

l’indicazione di “Lugano” riferendosi solo all’indirizzo di corrispondenza

postale e non alla ragione sociale, di cui non fa parte – mentre il contratto

di leasing (doc. D) è sottoscritto a nome di “CO 1” – la dicitura “leasing” riferendosi

al settore di attività e “__________” all’indirizzo di corrispondenza postale e

non, in nessun caso, alla ragione sociale;

che

la contenuta differenza tra le due diciture (“AG”) non è rilevante, perché è

notorio che in Svizzera esiste solo un istituto bancario di nome “CO 1” – e del

resto la reclamante non pretende il contrario –, ciò che conferma una ricerca

sul sito in­ter­net “zefix”, il quale indica peraltro che è solo dal 13 novembre

2009 che la forma giuridica della società (in tedesco “AG”) è stata aggiunta

alla ragione sociale, mentre all’epoca della sottoscrizione del contratto di

leasing, nel 2006, l’escutente si chiamava ancora “CO 1” (o “CO 1”) come

riportato su siffatto documento;

che

non vi è pertanto alcun dubbio sull’identità tra creditrice ed escutente;

che

la reclamante contesta inoltre che “CO 1” possa avere qualità di parte, dal

momento che le succursali non hanno personalità giuridica propria;

che

dalla motivazione della decisione impugnata risulta perfettamente chiaro che la

parte è CO 1, l’aggiunta “succursale di __________” avendo funzione d’indirizzo

di corrispondenza;

Considerandi

ch’invero

l’aggiunta è comunque errata, perché CO 1 non ha (più da tempo) succursali

(cfr. doc. B);

che

anche l’indicazione “RA 1” (sulla decisione impugnata) oppure “Credit recovery”

(sulle osservazioni) sono imprecise, perché i veri rappresentanti dell’e­scutente

sono nella fattispecie __________ (rispettivamente __________) e __________,

organi della banca con potere di firma collettiva a due;

che

in ogni caso l’indicazione dei “rappresentanti” delle parti posta all’art. 238

lett. c CPC si riferisce solo ai rappresentanti convenzionali giusta l’art. 68

CPC ed è pertanto facoltativa, in conformità di un uso consueto al quale si è

riferito il legislatore federale (cfr. FF 2006, 6716, ad art. 234) e che era

anche codificato nel previgente diritto processuale ticinese (cfr. art. 285

cpv. 2 lett. c CPC-TI) oltre che all’art. 67 cpv. 1 n. 1 LEF (cfr. CEF 1°

febbraio 2010, inc. 15.09.144, RtiD I-2011 741 ss., n. 48c, cons. 6a);

che

in ogni caso secondo una giurisprudenza consolidata, la designazione inesatta,

perfino totalmente erronea, o incompleta di una parte non determina la nullità del

procedimento e può essere rettificata qualora ogni rischio di confusione possa

essere escluso (cfr. DTF 131 I 63, cons. 2.2; Trezzini,

Commentario al CPC, Lugano 2011, p. 231 ad iii e p. 1054; cfr. pure DTF 120 III

13, cons. 1 CEF 30 ottobre 2002 [15.02.12]);

che

la rettifica degli errori minori, specie redazionali, può anche essere operata

d’ufficio (cfr. Bohnet, CPC com­men­té,

Basilea 2011, n. 24 ad art. 132; Leuenberger,

in: Sutter-Somm et al., Kommentar zur ZPO, Zurigo/Basilea/Ginevra 2010, n.

19-20 ad art. 221; contra ma eccessivamente formalista: ), persino dopo

l’emanazione della sentenza in base all’art. 334 CPC (cfr. D. Staehelin, in: Sutter-Somm et al., Kommentar

zur ZPO, n. 14 ad art. 238);

che

nel caso concreto, non è però necessario rettificare formalmente la

designazione della procedente e dei suoi rappresentanti sulla prima pagina

della decisione impugnata, siccome non è per nulla ambigua per chi non persegue

scopi dilatori, segnatamente per l’ufficio d’esecuzione che la dovrà porre in

atto;

che

la reclamante ha rinunciato a ripresentare censure di merito;

che

il reclamo, non privo di pretestuosità, va quindi respinto;

che

spese processuali e ripetibili (sotto forma di un’indennità d’inconvenienza)

seguono la soccombenza (art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF, 95 segg. CPC);

Dispositivo

Per questi motivi,

richiamati

gli art. 82 LEF, nonché 48 e 61 OTLEF, 95 segg. CPC

pronuncia:

1. Il reclamo è

respinto

2. La tassa di

giustizia di fr. 650.--, già anticipata dal reclamante rimane a suo carico, con

l’obbligo di rifondere all’escutente fr. 100.-- a titolo di ripetibili.

3. Notificazione a:

;

.

Comunicazione alla Pretura

del Distretto di Lugano, sezione 5.

Per la Camera di esecuzione e

fallimenti del Tribunale d’appello

Il

presidente Il

segretario

Giacché il valore litigioso della vertenza è di fr. 246'947,30,

contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia

civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla

notificazione (art. 72 e segg. LTF).