Lexipedia

Decisione

14.2012.102

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

22 agosto 2012Italiano12 min

Source ti.ch

Fatti

A. Con precetto esecutivo n. __________ dell’UE di Lugano (doc. P), CO

1 ha escusso RE 1 per l’incasso di 170'893.--, oltre interessi e spese,

indicando quale titolo di credito il “Lodo Arbitrale del 14.9.2011, per Euro

110'000.-- pari a CHF 132'626.- + Euro 31'739.38 pari a CHF 38'267.-, al tasso

di cambio odierno di 1,2056”.

Interposta

opposizione, l’escutente ne ha chiesto il rigetto definitivo.

B. All'udienza

di contraddittorio del’11 giugno 2012, la parte convenuta si è opposta

all’istanza, rimettendosi “al giudizio del Giudice”, e ha rilevato che

dall’importo totale richiesto andrebbero dedotti € 2'025.-- versati il 16

gennaio 2012 in pagamento della parcella di un arbitro (doc. 1). In replica,

l’istante ha contestato la deduzione richiesta, allegando come non fosse

provato che l’importo versato facesse parte di quelli stabiliti nel lodo

arbitrale di cui si chiedeva l’esecuzione. La convenuta ha rinunciato a duplicare.

C. Con

sentenza dello stesso giorno, il Pretore del Distretto di Lugano, Sezione 5, ha accolto l’istanza, respingendo l’eccezione sollevata dall’escussa per i motivi adotti

dall’istante all’udienza di contraddittorio.

D. L’escussa

si aggrava contro la sentenza pretorile con reclamo, sostenendo che il credito

non era esigibile al momento della presentazione della domanda di esecuzione,

datata del 31 gennaio 2012, e della notifica del precetto esecutivo, avvenuta

il 7 febbraio 2012, siccome l’efficacia esecutiva del lodo sarebbe stata

sancita dalla Corte d’appello di Roma solo con l’emanazione dell’ordinanza 29

febbraio 2012, con cui ha respinto la richiesta di sospensione dell’efficacia

esecutiva del lodo presentata dall’e­scussa. Inoltre, il lodo, nella misura in

cui non è ancora passato in giudicato, disattenderebbe anche l’art. 1 n. 3 e

l’art. 3 cpv. 2 della Convenzione tra la Svizzera e l’Italia circa il riconoscimento

e l’esecuzione delle decisioni giudiziarie (RS 0.276.194.541).

E. Delle

osservazioni dell’escutente si dirà, per quanto necessario ai fini del

giudizio, nei considerandi successivi.

Considerato

Considerandi

1.

Contro le sentenze di rigetto dell’opposizione è dato il rimedio

giuridico del reclamo (combinati art. 309 lett. b. n. 3 e 319 lett. a CPC), da

inoltrare entro 10 giorni dalla notifica della sentenza impugnata (combinati

art. 251 lett. a e 321 cpv. 2 CPC). Proposto il lunedì 25 giugno, a fronte di

una sentenza notificata all’e­scussa il 13 giugno 2012, il reclamo è senz’altro

tempestivo in virtù dei combinati art. 31 LEF e 142 CPC, e rientra nella competenza

della Camera di esecuzione e fallimenti (art. 48 lett. e n. 1 LOG).

2.

Secondo l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione

errata del diritto sia l’accertamento manifestamente inesatto dei fatti. Non

sono ammesse né nuove conclusioni, né l’allegazione di nuovi fatti o la

produzione di nuovi mezzi di prova (art. 326 CPC). Nel caso in esame, le

censure della ricorrente, ancorché nuove, sono però ricevibili, poiché vertono

su questioni che il giudice deve esaminare d’ufficio (cfr. infra ad

cons. 3.1).

3.

Per l’art. 80 cpv. 1 LEF quando il credito sia fondato sopra una

sentenza esecutiva, il creditore può chiedere in giudizio il rigetto definitivo

dell'opposizione.

3.1

Il

giudice del rigetto accerta d’ufficio, in ogni stadio di causa, se il titolo su

cui si fonda l’ese­cuzione ossequia tutti i requisiti posti dalla legge per

poterle riconoscere carattere esecutivo (cfr. Gil­liéron, Commentaire de la LP, vol.

I, Losanna 1999, n. 22 ad art. 80

e 68 ad art. 84; Stücheli, Die Rechtsöffnung, tesi Zurigo 2000, p. 112-113; Staehelin, Basler Kommentar zum SchKG,

vol. I, 2a ed., Basilea 2010, n. 50 ad art. 84) e se il

credito posto in esecuzione era esigibile al momento della notifica del

precetto esecutivo (cfr. Stücheli,

op. cit., p.

198.

ad 8/a). Quest’obbligo di verifica d’ufficio è rimasto tale anche dopo

l’entrata in vigore dell’art. 255 CPC (così implicitamente: Staehelin, op. cit., n. 50 ad art. 84), che non prescrive

l’applicazione del principio inquisitorio in materia di rigetto

dell’opposizione, perché l’esistenza di un titolo esecutivo (e non l’esistenza

del credito posto in esecuzione) è il presupposto materiale per l’accoglimento

dell’istanza (cfr. DTF 136 III 583, cons.

2.3

con rinvii). Spetta al procedente

dimostrare l’esistenza dei requisiti. Sta invece all’escusso allegare e

dimostrare che l’esecutività del titolo è stata annullata o sospesa (cfr. Staehelin, op. cit., n. 8 e 9 ad

art. 80), rispettivamente che una dilazione gli è stata concessa dopo

l’emanazione della decisione (art. 80 cpv. 1 LEF). In sede di reclamo,

l’autorità superiore cantonale verifica d’ufficio l’esisten­za di un titolo esecutivo

sulla base degli atti prodotti in prima sede. Eventuali obiezioni dell’escusso

sono ammissibili solo nei limiti dell’art. 326 CPC (divieto dei nova,

cfr. supra ad cons. 2).

3.2

Il

concetto di “sentenza esecutiva” è definito dal diritto esecutivo federale solo

per quanto concerne i titoli retti dal diritto federale o cantonale (cfr. DTF

67.

I 9; Gilliéron, op. cit., n. 30

ad art. 80; Staehelin, op. cit.,

n. 3 ad art. 80). Il riconoscimento e l’esecu­zione delle decisioni e titoli

assimilati esteri è invece regolato dalle convenzioni bilaterali o multilaterali

concluse dalla Svizzera o, se non ve ne fossero, dalla LDIP (cfr. art. 25 ss. e

28, 194 LDIP). Il rigetto dell'opposizione fondato su una decisione

estera di condanna al pagamento di una somma di denaro presuppone la dichiarazione

di esecutività da parte del giudice del rigetto (procedura detta di exequatur,

Staehelin, op. cit., n. 59 ad art.

80).

a) Giusta

l’art. 194 LDIP, il riconoscimento e l’esecuzione di lodi stranieri sono

regolati dalla Convenzione di New York del 10 giugno 1958 concernente il

riconoscimento e l’esecuzione delle sentenze arbitrali estere (CNY, RS

0277.

), che è entrata in vigore per la Svizzera il 30 agosto 1965 ed è

applicabile anche a lodi pronunciati in Stati non parte alla convenzione (cfr. Staehe­lin, op. cit., n. 93 ad art. 80).

L’art. VII n. 1 CNY riserva gli accordi multilaterali o bilaterali, conchiusi dagli

Stati contraenti, sul riconoscimento e l’esecuzione di sentenze arbitrali.

Secondo l’art. 7 della Convenzione tra la Svizzera e

l’Italia circa il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni giudiziarie

del 3 gennaio 1933 (RS 0.276.194.541), le sentenze

arbitrali pronunciate in uno dei due Stati e che ivi abbiano la stessa

efficacia delle decisioni giudiziarie saranno riconosciute e dichiarate

esecutorie nell’altro Stato, purché soddisfino alle prescrizioni della Convenzione,

per quanto esse siano applicabili. L’art. 5 esige dal

richiedente che produca in particolare “i

documenti atti a stabilire che la decisione ha acquisito forza di cosa giudicata

e, dato il caso, ch’essa è esecutoria” (n. 2), mentre l’art. IV CNY non prevede

la medesima esigenza, onde evitare il “doppio exequatur”(cfr. DTF 135

III 140, cons. 2.2), limitandosi a prescrivere la produzione della sentenza e

della convenzione, con l’eventuale traduzione.

b) La Svizzera e

l’Italia sono parte sia alla Convenzione di New York del 1958 sia a quella

bilaterale del 1933. Come visto, la prima riserva gli accordi multilaterali o bilaterali, siano essi più

stretti o più liberali. La Convenzione di New York è però posteriore

alla Convenzione italo - svizzera e tende a facilitare il riconoscimento e

l’esecuzione internazionale dei lodi arbitrali. Ora, in occasione dell’adozione

della Convenzione di New York, i rappresentanti della Svizzera e dell’Italia

non hanno manifestato la volontà né il desiderio di mantenere nelle relazioni

bilaterali le regole più strette della Convenzione italo - svizzera, e anzi il

Consiglio federale ha espresso il parere che il richiedente potrebbe fondarsi

sulla disposizione a lui più favorevole (FF 1964 II 1755), in conformità dello

stesso scopo della Convenzione di New York (cfr. DTF 110 Ib 193-194, in merito alle relazioni tra Svizzera e Francia). Orbene, è evidente che la Convenzione di New

York è più favorevole al riconoscimento e all’esecuzione dei lodi arbitrali

italiani che la Convenzione del 1933 (cfr. CEF 7 agosto 1995, inc. 14.94.21,

cons. 1), e del resto la stessa constatazione vale per tutte le altre

convenzioni bilaterali firmate dalla Svizzera (cfr. Dutoit, Com­mentaire de la

LDIP, 4. ed., Basilea 2005, n. 2 ad art. 194).

c) Nel

caso in esame, la censura della reclamante fondata sulla Convenzione bilaterale

del 1933 va quindi respinta. D’altronde, l’art. IV della Convenzione di New

York non subordina l’esecu­zione di un lodo estero al suo passaggio in

giudicato e l’art. V non consente alla parte convenuta di sollevare simile eccezione,

ma solo di eccepire che “la sentenza non è ancora divenuta obbligatoria per le

parti, oppure è stata annullata o sospesa da un’autorità competente del paese,

nel quale, o secondo la legislazione del quale, è stata emessa la sentenza”

(lett. e). Ora, la reclamante ha essa stessa allegato che la sua richiesta di

effetto sospensivo era stata respinta dalla Corte

d’appello di Roma con ordinanza 29 febbraio 2012. L’inoltro di un ricorso

contro il lodo estero non è in sé sufficiente a sospenderne il carattere obbligatorio

(DTF 135 III 136, cons. 2), almeno nei casi in cui non ha effetto sospensivo ex

lege, ciò che è il caso dell’impugnazione per nullità del diritto italiano

(cfr. art. 830 cpv. 3 CPCit.).

d) A

scanso di equivoci, va ricordato che dal 1° gennaio 2012, il rigetto definitivo

dell’opposizione è anche concesso sulla base di una decisione svizzera non

appena la stessa è “esecutiva”, anche se non è ancora passata in giudicato

(cfr. art. 79 e 80 cpv. 1 LEF; Jaques,

Alcune questioni aperte nel nuovo diritto del sequestro, p. 154-155 ad I, con

rif.). Non si può quindi più ritenere l’esecuzione dei lodi esteri privilegiata

rispetto a quella delle decisioni indigene.

e) Ciò

posto, il lodo arbitrale del 14 settembre 2011, regolarmente dichiarato

esecutivo l’8 novembre 2011 dal Tribunale ordinario di Roma (doc. C),

unitamente alla clausola arbitrale contenuta nello scritto 1° giugno 2008 (doc.

S, ad VIII), costituisce un valido titolo di rigetto definitivo

dell’opposizione ai sensi dell’art. IV CNY.

3.3

L’eccezione

d’inesigibilità del credito posto in esecuzione al momento dell’inoltro di

quest’ultima, che solleva la reclamante, è infondata. In effetti, si evince dal

lodo arbitrale invocato quale titolo di rigetto definitivo che il credito che

il collegio arbitrale ha condannato la convenuta a pagare è esigibile dal 31

marzo 2010, siccome è da quella data che decorrono gli interessi legali che la

stessa è anche stata condannata a rifondere all’attore (doc. C, dispositivo n.

1). Il credito era quindi già esigibile al momento della notifica del precetto

esecutivo, avvenuta il 7 febbraio 2012 (doc. P). È al riguardo irrilevante la

data dell’emanazione dell’or­di­nanza con cui la Corte d’appello di Roma ha

respinto la richiesta di sospensione dell’efficacia esecutiva del lodo, dal

momento ch’esso è comunque immediatamente esecutivo (art. 825 cpv. 3 CPCit.), e

ciò fintanto che l’esecutorietà non viene sospesa dal tribunale d’appello (art.

830.

cpv. 3 CPCit.).

4.

Il

reclamo va quindi respinto.

Tassa di

giustizia e indennità seguono la soccombenza (cfr. art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF,

95.

segg. CPC).

Per i quali motivi,

richiamati gli art. 80 LEF, nonché 194 LDIP, 95

segg. CPC, 48 e 61 OTLEF;

pronuncia

1.

Il reclamo è respinto.

2.

La

tassa di giustizia di fr. 550.--, già anticipata dalla reclamante, rimane a suo

carico. Essa rifonderà a controparte fr. 1’200.-- a titolo di ripetibili.

3.

Notificazione a:

– avv. RA 1,;

– avv. PA 1, __________.

Comunicazione

alla Pretura del distretto di Lugano, Sezione 5.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del

Tribunale d’appello

Il presidente Il

segretario

Giacché il valore litigioso della

vertenza è di fr. 170'893.--, contro la

presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al

Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione

(art. 72 e segg. LTF).

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

|

Informazioni legali |

Requisiti minimi |

Contatta il webmaster