14.2012.103
Rigetto definitivo dell'opposizione. Decreti di multa emessi da un comune ticinese, impugnati davanti al Tribunale cantonale amministrativo, il quale ha concesso effetto sospensivo al reclamo
6 agosto 2012Italiano11 min
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AIUTO
RICERCA
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Numero d'incarto:
14.2012.103
Data decisione, Autorità:
06.08.2012, CEF
Titolo:
Rigetto definitivo dell'opposizione. Decreti di multa emessi da un comune ticinese, impugnati davanti al Tribunale cantonale amministrativo, il quale ha concesso effetto sospensivo al reclamo
RIGETTO DEFINITIVO DELL'OPPOSIZIONE
art. 80 LEF
Incarto n.
14.2012.103
Lugano
6 agosto 2012
FP/b/mc
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Pellegrini, presidente,
Walser e Bozzini
segretaria:
Baur Martinelli,
vicecancelliera
statuendo sulla causa a procedura sommaria in materia
di esecuzione e fallimenti dipendente da istanza 3 maggio 2012 presentata dal
CO 1
rappresentato dal RA 1;
contro
CO 1
patrocinato dall’avv. PA 1,
tendente ad ottenere il rigetto definitivo
dell’opposizione interposta dal convenuto al precetto esecutivo n. __________
dell’Ufficio di esecuzione e fallimenti di Bellinzona, notificato in data 23
marzo 2012 per il pagamento di fr. 37'800.- oltre interessi e spese varie;
istanza accolta dal Pretore del Distretto di
Bellinzona con decisione del 20 giugno 2012 (SO.2012.489);
sentenza impugnata dal convenuto con reclamo del 28
giugno 2012, con il quale chiede la reiezione dell’istanza;
richiamato il decreto del 4 luglio 2012, con il quale
il presidente di questa Camera ha concesso effetto sospensivo al reclamo;
esaminati gli atti,
ritenuto
Fatti
che con
precetto esecutivo n. __________ del 22/23.2.2012 dell’Ufficio di esecuzione e
fallimenti di Bellinzona, il CO 1 ha escusso RE 1 per l’importo di fr. 37'800.-
oltre interessi e spese esecutive, più fr. 704.20 per spese di diffida, indicando
quale titolo del credito “Tasse diverse 2011. fattura __________ del 30.09.2011
+ Diffida del 20.02.2012 + Interessi ritardo fino al 16.03.2012”;
che
interposta tempestiva opposizione da parte dell’escusso, con istanza del 3
maggio 2012 il procedente ne ha chiesto il rigetto definitivo al Pretore del Distretto
di Bellinzona;
che
l’istante, in estrema sintesi, ha fondato la propria domanda sulla fattura __________
emessa a carico del convenuto il 30 settembre 2011 in base all’art. 134 c ROC del 24.8.2011, con l’attestazione di crescita in giudicato, relativa
a 161 decreti di multa di fr. 200.- l’uno (totale: fr. 32'200.-),
rispettivamente a 14 ulteriori decreti di multa di fr. 400.- l’uno (totale fr.
5'600.-), per un ammontare complessivo di fr. 27'800.- (doc. B), come pure
sulla diffida del 20 febbraio 2012 (doc. C);
che chiamato
a esprimersi sull’istanza, con osservazioni dell’11 giugno 2012 il convenuto ha
ricordato che in data 27 febbraio 2012 il CO 1 ha confermato, mediante
decisione, i decreti di multa emessi nei suoi confronti per un totale di fr. 37'800.-,
perché egli avrebbe venduto al minuto durante le ore notturne cibi e bevande
per mezzo di una postazione mobile al mappale n. 1231 RFD di __________, sez. di
__________, in violazione delle norme di cui all’art. 134 lett. c del Regolamento
comunale (doc. 1);
che il convenuto
ha dipoi asserito di avere impugnato tale decisione presso il Consiglio di
Stato, il quale, con decisione del 9 maggio 2012, ha riformato parzialmente il provvedimento impugnato, riducendo la multa a fr. 37'400.- (doc.
3);
che
contro quest’ultima decisione, ha proseguito l’escusso, egli ha inoltrato in dta
29 maggio 2012 ricorso al Tribunale cantonale amministrativo (doc. 4);
che, sempre
stando al convenuto, ritenuto che l’oggetto di contestazione è sempre la
fattura che il Municipio ha posto alla base della procedura esecutiva a suo
carico, la fattura del 30 settembre 2011 (doc. B) non costituisce pertanto titolo
esecutivo ex art. 80 LEF, la stessa non essendo affatto passata in giudicato,
il che comporta la reiezione dell’istanza;
che con
decisione del 20 giugno 2012 il Pretore del Distretto di Bellinzona ha accolto
l’istanza, ritenendo che la documentazione esibita dal procedente –
segnatamente la fattura emessa il 30 settembre 2011, con l’attestazione di crescita
in giudicato – titolo di rigetto definitivo dell’opposizione ex art. 80 e 81
LEF e rilevando che quanto addotto dallo stesso convenuto con le sue
osservazioni non è di giovamento, dato che lostesso escusso ha addotto di avere
impugnato la decisione alla base della richiesta di pagamento e non quella che
qui assurge da titolo di rigetto definitivo dell’opposizione (doc. B), per la
quale comunque sia la parte istante ne attesta la crescita in giudicato;
che
contro tale sentenza il convenuto è insorto con reclamo del 28 giugno 2012,
facendo carico al primo giudice di essere incorso in un accertamento manifestamente
errato dei fatti, poiché, in realtà, impugnando davanti al Consiglio di Stato
la decisione del CO 1 del 27 febbraio 2012 (doc. 1 e 3), egli si riferiva con
ogni evidenza alla decisione formale del CO 1 relativa al reclamo, che egli
aveva proposto proprio avverso la fattura __________ emessa dal procedente in data
30 settembre 2011 (doc. B) ;
che la
decisione su reclamo di cui sopra, ha puntualizzato l’insorgente, era stata
imposta al Consiglio di Stato, come rilevabile dalla stessa sentenza del 9
maggio 2012 (doc. 3),
che,
stando così le cose, ha concluso il reclamante, l’attestazione di crescita in
giudicato apposta dallo stesso municipio sulla fattura indicata nel precetto
esecutivo, non corrisponde alla realtà, poiché la medesima è stata per
l’appunto oggetto di reclamo, oggi evoluto in una procedura ricorsuale (attualmente)
pendente innanzi al Tribunale cantonale amministrativo (doc. 4);
che posto
come la fattura doc B sia stata posta alla base dell’istanza e visto che, come
dimostrato, la stessa non sia ancora passata in giudicato, a torto – secondo
l’insorgente – il Pretore ha pertanto pronunciato il rigetto definitivo dell’opposizione
al precetto esecutivo, senza poi dimenticare che l’importo posto in esecuzione (fr.
37’800.-) è stato ridotto a fr. 37'400.-, come risulta dalla decisione del
Consiglio di Stato di cui al doc, 3;
che con
osservazioni del 19 luglio 2012, il CO 1 ha sottolineato che gli accertamenti
dei fatti risultano contenuti nella decisione del Consiglio di Stato n. 2510
del 9 maggio 2012, impugnata dal convenuto in data 30 maggio 2012 davanti al Tribunale
cantonale amministrativo;
che la
validità della procedura contravvenzionale, secondo il resistente, è stata
dichiarata legale dallo stesso Consiglio di Stato, di modo che essa è equiparabile
all’art. 80 LEF, ritenuto che la procedura ricorsuale avviata in data 16 marzo
2012, non può modificare quanto precedentemente stabilito dallo stesso Consiglio
di Stato;
Considerandi
in diritto:
che secondo
l’art. 319 lett. a CPC sono impugnabili mediante reclamo, tra l’altro, le
decisioni inappellabili di prima istanza finali;
che tale
è il caso per le decisioni nelle pratiche a tenore della LEF, segnatamente in
tema di rigetto dell’opposizione ex art. 80-84 LEF (cfr. art. 309 n. 3 lett. b
CPC);
che in
base all’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati a. l’errata applicazione
del diritto, b. l’accertamento manifestamente errato dei fatti;
che secondo
l’art 80 cpv. 1 LEF se il credito è fondato su una decisione giudiziaria esecutiva,
il creditore può chiedere in giudizio il rigetto definitivo dell’opposizione;
che sono
parificate alle decisioni giudiziarie, tra l’altro, le decisioni di autorità amministrative
svizzere (art. 80 cpv. 2 n. 2 LEF);
che, di
per sé, i decreti di multa (e solo quelli) sfociati nella fattura emanata in
data 30 settembre 2011 dal CO 1 con riferimento all’art. 134 c ROC del 24
agosto 2011 (doc. B), costituiscono senz’altro titoli di rigetto definitivo
dell’opposizione nella misura in cui possono essere definiti esecutivi;
che, come
correttamente ritenuto dall’insorgente, tale requisito fa però difetto alla
documentazione esibita dal procedente;
che,
stando al riepilogo dei fatti contenuto nella decisione del Consiglio di Stato
del 9 maggio 2012 (doc. 3) e ritenuta al riguardo decisiva ai fini della ricostruzione
degli eventi della presente causa dalla stessa parte istante (cfr. osservazioni.
al reclamo), il 30 settembre 2011 il CO 1 ha notificato al convenuto una fattura
per l’importo totale di fr. 37'800.- relativa agli ivi menzionati 175 decreti
di multa, nel frattempo cresciuti in giudicato siccome incontestati (doc. 3, punto
B);
che, sempre
stando a tale decisione, adito con reclamo, non datato, del convenuto pervenuto
all’autorità comunale il 7 ottobre 2011, il CO 1, con presa di posizione 13
ottobre 2011 (priva dell’indicazione delle vie di ricorso, come della relativa risoluzione
municipale, agli atti) non sorretta da formale risoluzione municipale (agli atti),
ha sostanzialmente confermato i predetti decreti di multa e i relativi importi
(doc. 3, punto B);
che, si rileva
dipoi dalla citata sentenza doc. 3, a seguito del ricorso per denegata giustizia
inoltrato dal convenuto il 1° dicembre 2011, con decisione del 1° febbraio 2012
il Consiglio di Stato ha parzialmente accolto tale gravame, rinviando gli atti
al CO 1, affinché emettesse una nuova decisione sul reclamo 6 ottobre 2011,
tramite adozione di formale risoluzione (doc. 3, punto C; cfr. anche la
decisione, mancante agli atti, annessa alle osservazioni al reclamo), incombenza
alla quale l’autorità comunale ha poi dato seguito con (breve) risoluzione n. 1652
del 20 (recte: 27) febbraio 2012, con la quale essa ha confermato la
fattura __________ di cui al doc. B per l’importo complessivo di fr. 37'800,
corrispondente alla somma degli importi contenuti nei singoli decreti di multa
datati 24 agosto 2011 (doc. 3, punto E, cfr. doc. 1);
che non
pago, il convenuto è insorto anche contro tale risoluzione davanti al Consiglio
di Stato con reclamo del 16 marzo 2012, chiedendone l’annullamento con conseguente
nuova notifica dei decreti di multa impugnati, ricorso per finire parzialmente
accolto con decisione del 9 maggio 2012, con conseguente riforma della decisione
impugnata, nel senso che l’importo di fr. 37'800.- veniva ridotto a fr. 37'400.-
(doc. 3),
che, come
visto e come riconosciuto del resto anche dalla controparte, anche quest’ultima
decisione non è stata accettata dal convenuto, che l’ha impugnata con ricorso
29.
maggio 2012 davanti al Tribunale cantonale amministrativo (doc. 4), con
conseguente ottenimento dell’effetto sospensivo ex lege (art. 47 cpv. 1 LPamm);
che, visto
quanto precede, risulta incomprensibile l’accertamento, invero affrettato, del
primo giudice, secondo cui il convenuto, per propria ammissione, avrebbe dichiarato
per finire di avere impugnato soltanto la decisione alla base della richiesta
di pagamento e non quella che assurge qui da titolo di rigetto definitivo dell’opposizione,
ossia la fattura di cui al doc. B, per la quale comunque sia la parte istante
ne ha attestato la crescita in giudicato;
che per
tacere del fatto che il titolo di rigetto definitivo dell’opposizione non può che
essere costituito dai decreti di multa come tali e non tanto dalla fattura in
cui successivamente tali provvedimenti sono sfociati ai fini dell’incasso del
dovuto, risulta evidente – bastava leggere le decisioni agli atti dell’incarto
– che la procedura che ha tra l’altro comportato la decisione del Consiglio di
Stato del 9 maggio 2012 (doc. 3), non ancora passata in giudicato (doc. 4), ha
preso avvio proprio a seguito della contestazione da parte del convenuto della
fattura __________ (doc. B) – il che ha comportato implicitamente anche l’impugnazione
dei relativi decreti di multa ivi menzionati – con conseguente emanazione di una
serie di decisioni, segnatamente quella del 27 febbraio 2012 del CO 1 (doc. 1),
ove viene chiaramente fatto riferimento alla fattura __________ che secondo il
primo giudice sarebbe invece rimasta incontestata, quella del Consiglio di Stato
del 1° febbraio 2012 (doc. 3, punto D e sentenza annessa alle osservazioni al
reclamo), quella, già vista, del CO 1 del 20/27 febbraio 2012 (doc. 3, punto F,
ossia doc. 1) e quella del 9 maggio 2012 (doc. 3) oggetto di ulteriore impugnativa
davanti al Tribunale cantonale amministrativo (doc. 4);
che essendo
la procedura relativa alle pretese vantate dal procedente ancora da definire a
seguito dell’ultimo ricorso presentato dall’insorgente con il beneficio dell’effetto
sospensivo ex lege (art. 47 cpv. 1 LPamm) – circostanza del resto come tale non
contestata – non vi erano le condizioni per rigettare in via definitiva
l’opposizione sollevata dall’escusso al precetto esecutivo;
che dato
quanto precede non può che discenderne l’accoglimento del reclamo, con
conseguente riforma dell’impugnato giudizio nel senso di respingere l’istanza;
che
gli oneri processuali e le ripetibili di entrambe le sedi seguono la soccombenza,
ossia sono posti a carico della parte istante (art. 48. 61 cpv. 1 OTLEF e 106
cpv,. 1 CPC);
Dispositivo
per questi motivi,
pronuncia:
I. Il
reclamo è accolto. Di conseguenza i dispositivi n. 1 e 2 dell’impugnata
decisione sono così riformati:
“1. L’istanza
è respinta.
2. La
tassa di giustizia di fr. 120 e le spese di fr. 50.-,
da anticipare dalla parte istante, sono poste a suo
carico,
con l’obbligo di versare al convenuto fr. 400.- di ripetibili.”
II. La tassa di giustizia di fr 450.- , anticipata dal reclamante, è
posta a carico del CO 1, che rifonderà alla controparte fr. 300.- di
ripetibili.
III. Notificazione a:
-
-
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Bellinzona
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d’appello
Il presidente La
segretaria
Rimedi giuridici
Giacché il valore litigioso della vertenza
è di fr. 38'504.20 (fr. 37'800.- + fr. 704.20), contro la presente decisione è
possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna
14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 72 e segg. LTF).
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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