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Decisione

14.2012.103

Rigetto definitivo dell'opposizione. Decreti di multa emessi da un comune ticinese, impugnati davanti al Tribunale cantonale amministrativo, il quale ha concesso effetto sospensivo al reclamo

6 agosto 2012Italiano11 min

Source ti.ch

Fatti

che con

precetto esecutivo n. __________ del 22/23.2.2012 dell’Ufficio di esecuzione e

fallimenti di Bellinzona, il CO 1 ha escusso RE 1 per l’importo di fr. 37'800.-

oltre interessi e spese esecutive, più fr. 704.20 per spese di diffida, indicando

quale titolo del credito “Tasse diverse 2011. fattura __________ del 30.09.2011

+ Diffida del 20.02.2012 + Interessi ritardo fino al 16.03.2012”;

che

interposta tempestiva opposizione da parte dell’escusso, con istanza del 3

maggio 2012 il procedente ne ha chiesto il rigetto definitivo al Pretore del Distretto

di Bellinzona;

che

l’istante, in estrema sintesi, ha fondato la propria domanda sulla fattura __________

emessa a carico del convenuto il 30 settembre 2011 in base all’art. 134 c ROC del 24.8.2011, con l’attestazione di crescita in giudicato, relativa

a 161 decreti di multa di fr. 200.- l’uno (totale: fr. 32'200.-),

rispettivamente a 14 ulteriori decreti di multa di fr. 400.- l’uno (totale fr.

5'600.-), per un ammontare complessivo di fr. 27'800.- (doc. B), come pure

sulla diffida del 20 febbraio 2012 (doc. C);

che chiamato

a esprimersi sull’istanza, con osservazioni dell’11 giugno 2012 il convenuto ha

ricordato che in data 27 febbraio 2012 il CO 1 ha confermato, mediante

decisione, i decreti di multa emessi nei suoi confronti per un totale di fr. 37'800.-,

perché egli avrebbe venduto al minuto durante le ore notturne cibi e bevande

per mezzo di una postazione mobile al mappale n. 1231 RFD di __________, sez. di

__________, in violazione delle norme di cui all’art. 134 lett. c del Regolamento

comunale (doc. 1);

che il convenuto

ha dipoi asserito di avere impugnato tale decisione presso il Consiglio di

Stato, il quale, con decisione del 9 maggio 2012, ha riformato parzialmente il provvedimento impugnato, riducendo la multa a fr. 37'400.- (doc.

3);

che

contro quest’ultima decisione, ha proseguito l’escusso, egli ha inoltrato in dta

29 maggio 2012 ricorso al Tribunale cantonale amministrativo (doc. 4);

che, sempre

stando al convenuto, ritenuto che l’oggetto di contestazione è sempre la

fattura che il Municipio ha posto alla base della procedura esecutiva a suo

carico, la fattura del 30 settembre 2011 (doc. B) non costituisce pertanto titolo

esecutivo ex art. 80 LEF, la stessa non essendo affatto passata in giudicato,

il che comporta la reiezione dell’istanza;

che con

decisione del 20 giugno 2012 il Pretore del Distretto di Bellinzona ha accolto

l’istanza, ritenendo che la documentazione esibita dal procedente –

segnatamente la fattura emessa il 30 settembre 2011, con l’attestazione di crescita

in giudicato – titolo di rigetto definitivo dell’opposizione ex art. 80 e 81

LEF e rilevando che quanto addotto dallo stesso convenuto con le sue

osservazioni non è di giovamento, dato che lostesso escusso ha addotto di avere

impugnato la decisione alla base della richiesta di pagamento e non quella che

qui assurge da titolo di rigetto definitivo dell’opposizione (doc. B), per la

quale comunque sia la parte istante ne attesta la crescita in giudicato;

che

contro tale sentenza il convenuto è insorto con reclamo del 28 giugno 2012,

facendo carico al primo giudice di essere incorso in un accertamento manifestamente

errato dei fatti, poiché, in realtà, impugnando davanti al Consiglio di Stato

la decisione del CO 1 del 27 febbraio 2012 (doc. 1 e 3), egli si riferiva con

ogni evidenza alla decisione formale del CO 1 relativa al reclamo, che egli

aveva proposto proprio avverso la fattura __________ emessa dal procedente in data

30 settembre 2011 (doc. B) ;

che la

decisione su reclamo di cui sopra, ha puntualizzato l’insorgente, era stata

imposta al Consiglio di Stato, come rilevabile dalla stessa sentenza del 9

maggio 2012 (doc. 3),

che,

stando così le cose, ha concluso il reclamante, l’attestazione di crescita in

giudicato apposta dallo stesso municipio sulla fattura indicata nel precetto

esecutivo, non corrisponde alla realtà, poiché la medesima è stata per

l’appunto oggetto di reclamo, oggi evoluto in una procedura ricorsuale (attualmente)

pendente innanzi al Tribunale cantonale amministrativo (doc. 4);

che posto

come la fattura doc B sia stata posta alla base dell’istanza e visto che, come

dimostrato, la stessa non sia ancora passata in giudicato, a torto – secondo

l’insorgente – il Pretore ha pertanto pronunciato il rigetto definitivo dell’opposizione

al precetto esecutivo, senza poi dimenticare che l’importo posto in esecuzione (fr.

37’800.-) è stato ridotto a fr. 37'400.-, come risulta dalla decisione del

Consiglio di Stato di cui al doc, 3;

che con

osservazioni del 19 luglio 2012, il CO 1 ha sottolineato che gli accertamenti

dei fatti risultano contenuti nella decisione del Consiglio di Stato n. 2510

del 9 maggio 2012, impugnata dal convenuto in data 30 maggio 2012 davanti al Tribunale

cantonale amministrativo;

che la

validità della procedura contravvenzionale, secondo il resistente, è stata

dichiarata legale dallo stesso Consiglio di Stato, di modo che essa è equiparabile

all’art. 80 LEF, ritenuto che la procedura ricorsuale avviata in data 16 marzo

2012, non può modificare quanto precedentemente stabilito dallo stesso Consiglio

di Stato;

Considerandi

in diritto:

che secondo

l’art. 319 lett. a CPC sono impugnabili mediante reclamo, tra l’altro, le

decisioni inappellabili di prima istanza finali;

che tale

è il caso per le decisioni nelle pratiche a tenore della LEF, segnatamente in

tema di rigetto dell’opposizione ex art. 80-84 LEF (cfr. art. 309 n. 3 lett. b

CPC);

che in

base all’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati a. l’errata applicazione

del diritto, b. l’accertamento manifestamente errato dei fatti;

che secondo

l’art 80 cpv. 1 LEF se il credito è fondato su una decisione giudiziaria esecutiva,

il creditore può chiedere in giudizio il rigetto definitivo dell’opposizione;

che sono

parificate alle decisioni giudiziarie, tra l’altro, le decisioni di autorità amministrative

svizzere (art. 80 cpv. 2 n. 2 LEF);

che, di

per sé, i decreti di multa (e solo quelli) sfociati nella fattura emanata in

data 30 settembre 2011 dal CO 1 con riferimento all’art. 134 c ROC del 24

agosto 2011 (doc. B), costituiscono senz’altro titoli di rigetto definitivo

dell’opposizione nella misura in cui possono essere definiti esecutivi;

che, come

correttamente ritenuto dall’insorgente, tale requisito fa però difetto alla

documentazione esibita dal procedente;

che,

stando al riepilogo dei fatti contenuto nella decisione del Consiglio di Stato

del 9 maggio 2012 (doc. 3) e ritenuta al riguardo decisiva ai fini della ricostruzione

degli eventi della presente causa dalla stessa parte istante (cfr. osservazioni.

al reclamo), il 30 settembre 2011 il CO 1 ha notificato al convenuto una fattura

per l’importo totale di fr. 37'800.- relativa agli ivi menzionati 175 decreti

di multa, nel frattempo cresciuti in giudicato siccome incontestati (doc. 3, punto

B);

che, sempre

stando a tale decisione, adito con reclamo, non datato, del convenuto pervenuto

all’autorità comunale il 7 ottobre 2011, il CO 1, con presa di posizione 13

ottobre 2011 (priva dell’indicazione delle vie di ricorso, come della relativa risoluzione

municipale, agli atti) non sorretta da formale risoluzione municipale (agli atti),

ha sostanzialmente confermato i predetti decreti di multa e i relativi importi

(doc. 3, punto B);

che, si rileva

dipoi dalla citata sentenza doc. 3, a seguito del ricorso per denegata giustizia

inoltrato dal convenuto il 1° dicembre 2011, con decisione del 1° febbraio 2012

il Consiglio di Stato ha parzialmente accolto tale gravame, rinviando gli atti

al CO 1, affinché emettesse una nuova decisione sul reclamo 6 ottobre 2011,

tramite adozione di formale risoluzione (doc. 3, punto C; cfr. anche la

decisione, mancante agli atti, annessa alle osservazioni al reclamo), incombenza

alla quale l’autorità comunale ha poi dato seguito con (breve) risoluzione n. 1652

del 20 (recte: 27) febbraio 2012, con la quale essa ha confermato la

fattura __________ di cui al doc. B per l’importo complessivo di fr. 37'800,

corrispondente alla somma degli importi contenuti nei singoli decreti di multa

datati 24 agosto 2011 (doc. 3, punto E, cfr. doc. 1);

che non

pago, il convenuto è insorto anche contro tale risoluzione davanti al Consiglio

di Stato con reclamo del 16 marzo 2012, chiedendone l’annullamento con conseguente

nuova notifica dei decreti di multa impugnati, ricorso per finire parzialmente

accolto con decisione del 9 maggio 2012, con conseguente riforma della decisione

impugnata, nel senso che l’importo di fr. 37'800.- veniva ridotto a fr. 37'400.-

(doc. 3),

che, come

visto e come riconosciuto del resto anche dalla controparte, anche quest’ultima

decisione non è stata accettata dal convenuto, che l’ha impugnata con ricorso

29.

maggio 2012 davanti al Tribunale cantonale amministrativo (doc. 4), con

conseguente ottenimento dell’effetto sospensivo ex lege (art. 47 cpv. 1 LPamm);

che, visto

quanto precede, risulta incomprensibile l’accertamento, invero affrettato, del

primo giudice, secondo cui il convenuto, per propria ammissione, avrebbe dichiarato

per finire di avere impugnato soltanto la decisione alla base della richiesta

di pagamento e non quella che assurge qui da titolo di rigetto definitivo dell’opposizione,

ossia la fattura di cui al doc. B, per la quale comunque sia la parte istante

ne ha attestato la crescita in giudicato;

che per

tacere del fatto che il titolo di rigetto definitivo dell’opposizione non può che

essere costituito dai decreti di multa come tali e non tanto dalla fattura in

cui successivamente tali provvedimenti sono sfociati ai fini dell’incasso del

dovuto, risulta evidente – bastava leggere le decisioni agli atti dell’incarto

– che la procedura che ha tra l’altro comportato la decisione del Consiglio di

Stato del 9 maggio 2012 (doc. 3), non ancora passata in giudicato (doc. 4), ha

preso avvio proprio a seguito della contestazione da parte del convenuto della

fattura __________ (doc. B) – il che ha comportato implicitamente anche l’impugnazione

dei relativi decreti di multa ivi menzionati – con conseguente emanazione di una

serie di decisioni, segnatamente quella del 27 febbraio 2012 del CO 1 (doc. 1),

ove viene chiaramente fatto riferimento alla fattura __________ che secondo il

primo giudice sarebbe invece rimasta incontestata, quella del Consiglio di Stato

del 1° febbraio 2012 (doc. 3, punto D e sentenza annessa alle osservazioni al

reclamo), quella, già vista, del CO 1 del 20/27 febbraio 2012 (doc. 3, punto F,

ossia doc. 1) e quella del 9 maggio 2012 (doc. 3) oggetto di ulteriore impugnativa

davanti al Tribunale cantonale amministrativo (doc. 4);

che essendo

la procedura relativa alle pretese vantate dal procedente ancora da definire a

seguito dell’ultimo ricorso presentato dall’insorgente con il beneficio dell’effetto

sospensivo ex lege (art. 47 cpv. 1 LPamm) – circostanza del resto come tale non

contestata – non vi erano le condizioni per rigettare in via definitiva

l’opposizione sollevata dall’escusso al precetto esecutivo;

che dato

quanto precede non può che discenderne l’accoglimento del reclamo, con

conseguente riforma dell’impugnato giudizio nel senso di respingere l’istanza;

che

gli oneri processuali e le ripetibili di entrambe le sedi seguono la soccombenza,

ossia sono posti a carico della parte istante (art. 48. 61 cpv. 1 OTLEF e 106

cpv,. 1 CPC);

Dispositivo

per questi motivi,

pronuncia:

I. Il

reclamo è accolto. Di conseguenza i dispositivi n. 1 e 2 dell’impugnata

decisione sono così riformati:

“1. L’istanza

è respinta.

2. La

tassa di giustizia di fr. 120 e le spese di fr. 50.-,

da anticipare dalla parte istante, sono poste a suo

carico,

con l’obbligo di versare al convenuto fr. 400.- di ripetibili.”

II. La tassa di giustizia di fr 450.- , anticipata dal reclamante, è

posta a carico del CO 1, che rifonderà alla controparte fr. 300.- di

ripetibili.

III. Notificazione a:

-

-

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Bellinzona

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale

d’appello

Il presidente La

segretaria

Rimedi giuridici

Giacché il valore litigioso della vertenza

è di fr. 38'504.20 (fr. 37'800.- + fr. 704.20), contro la presente decisione è

possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna

14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 72 e segg. LTF).

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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