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Decisione

14.2012.104

Mancanza del titolo di rigetto provvisorio. Cessione. Legge sul contratto di assicurazione

29 agosto 2012Italiano8 min

Source ti.ch

Fatti

che con

precetto esecutivo n. __________ del 30 maggio/1.giugno 2012 dell’Ufficio esecuzione di Lugano il CO 1 ha escusso RE 1 per il pagamento della somma di fr.

200.-- oltre interessi e spese, indicando quale titolo di credito: “Saldo

fattura (franchigia contrattuale RC privata)”;

che

interposta tempestiva opposizione da parte dell’escussa, con istanza dell’8 giugno 2012 il procedente ne ha chiesto il rigetto provvisorio al Giudice di pace del Circolo

di Sessa;

che

l’escutente – in estrema sintesi – pretende dall’escussa il pagamento della

franchigia di fr. 200.-- in relazione alla riparazione eseguita

sull’autovettura di __________ D__________ in seguito ad un danno procuratogli

dal figlio della convenuta;

che

chiamata a esprimersi in merito all’istanza di rigetto, con osservazioni del 19 giugno 2012 RE 1 vi si è opposta, spiegando che nel mese di aprile 2012 suo figlio __________

giocando con il proprio skatebord, ha danneggiato l’autovettura di __________ D__________,

per cui lei ha annunciato l’accaduto all’assicurazione RC privata di __________,

mentre il danneggiato ha portato il suo veicolo al CO 1 di __________ per la

riparazione;

che il

garage – ha proseguito la convenuta – riparato il veicolo su ordine del

danneggiato, ha fatto sottoscrivere a __________ D__________, come è uso

comune, una cessione di credito nei confronti dell’assicurazione di __________

e che l’assicurazione, in virtù della cessione di credito, ha pagato

direttamente la fattura al CO 1, ad eccezione della franchigia contrattuale di

fr. 200.-- a carico del figlio __________;

che, ha rilevato

l’escussa, tra lei stessa e il garage non esiste alcun rapporto giuridico e

che, come risulta dagli atti, la proprietà del veicolo, l’ordine di riparazione

e la fattura concernono solo __________ D__________, impegnando pertanto la

cessione di credito firmata dallo stesso – che il CO 1 si è ben guardato

dall’allegare agli atti - unicamente l’assicurazione di __________, senza

impegnare lei stessa;

che

oltretutto, ha aggiunto la convenuta, nella cessione è indicato che il cliente

del garage, nel caso __________ D__________, si è impegnato a pagare

l’eventuale differenza al garage se l’assicuratore avesse risarcito il danno

solo parzialmente;

che con

decisione del 25 giugno 2012 il Giudice di pace del Circolo di Sessa ha accolto

l’istanza sulla base dei documenti prodotti, ritenendo che le osservazioni

della convenuta non inficiavano il titolo di credito presentato dall’istante;

che con

il reclamo RE 1 ha riproposto le argomentazioni già fatte valere in prima sede,

ribadendo che il CO 1 insiste nel chiederle il pagamento della franchigia senza

essere in possesso di alcun riconoscimento di debito nei suoi confronti, il

danneggiato __________ D__________ avendo ceduto il credito che aveva verso l’assicurazione

e non eventuali crediti che aveva nei suoi confronti;

Considerandi

In diritto:

che,

secondo l’art. 319 lett. a CPC, sono impugnabili mediante reclamo, tra l’altro,

le decisioni inappellabili di prima istanza finali;

che tale

è il caso per le decisioni nelle pratiche a tenore della LEF, segnatamente in

materia di rigetto dell’opposizione ex art. 80-84 LEF (art. 309 lett. b n. 3

CPC);

che in

base all’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati a. l’errata

applicazione del diritto, b. l’accertamento manifestamente errato dei fatti;

che in

virtù dell’art. 82 cpv. 1 LEF se il credito si fonda sopra un riconoscimento di

debito constatato mediante atto pubblico o scrittura privata, il creditore può

chiedere il rigetto provvisorio dell’opposizione;

che la

nozione di riconoscimento di debito constatato mediante scrittura privata, che

non è definita dalla legge, implica necessariamente il riconoscimento da parte

dell’escusso o del suo rappresentate di un’obbligazione in relazione ad una

somma di denaro facilmente determinata o facilmente determinabile, ritenuto che

il riconoscimento di debito può essere dedotto anche da un insieme di documenti

a condizione che da essi risultino gli elementi necessari (DTF 132 III 480

consid. 4.1 pag. 481);

che nel

presente caso l’istante non ha prodotto alcun documento da cui emerge un

riconoscimento di debito ai sensi dell’art. 82 cpv. 1 LEF della convenuta nei

suoi confronti;

che è

opportuno ricordare al primo giudice che ai sensi dell’art. 55 cpv. 1 CPC le

parti devono dedurre in giudizio i fatti su cui poggiano le loro domande e

indicare i mezzi di prova (principio dispositivo), per cui la sua richiesta di

documenti alla Z__________ è irrituale;

che pure irrituale

è l’inoltro della cessione con il reclamo per il divieto di cui all’art. 326

cpv. 1 CPC, che non ammette in sede di reclamo nuove conclusioni, nuovi fatti e

nuovi mezzi di prova;

che, a

prescindere da quanto sopra esposto, abbondanzialmente va rilevato che il CO 1,

facendosi cedere dal danneggiato __________ D__________ i diritti di

quest’ultimo nei confronti della Z__________, non ha ottenuto alcuna pretesa

diretta nei confronti della reclamante e, diversamente da quanto previsto nella

RC auto (art. 65 Legge federale sulla circolazione stradale, LCStr, RS 741.01),

nemmeno contro la predetta società d’assicurazione, non prevedendo la Legge sul

contratto di assicurazione (LCA, RS 221.229.1), applicabile nel presente caso,

un’analoga norma a quella citata dalla Legge sulla circolazione stradale (cfr.

DTF 115 II 267 c);

che il

Giudice di pace avendo rigettato in via provvisoria l’opposizione interposta

dalla reclamante, nonostante la mancanza di un riconoscimento di debito di

quest’ultima nei confronti dell’istante, ha accertato in modo manifestamente

non corretto i fatti e ha applicato erroneamente il diritto;

che il

reclamo va pertanto accolto;

che le

spese processuali e le ripetibili sia di prima che di seconda sede seguono la

soccombenza (art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF; art. 95 cpv. 2 e 3, 105 cpv. 1 e 2 e

106.

cpv. 1 CPC);

Dispositivo

per questi motivi,

richiamato l’art. 82 LEF

pronuncia:

I. Il

reclamo è accolto.

Di

conseguenza i dispositivi n. 1 e 2 della decisione 25 giugno 2012 del Giudice di pace del Circolo di Sessa (inc. 81/2012) sono così riformati:

“1. L’istanza

8 giugno 2012 di CO 1, Agno, è ¨respinta.

2. La tassa di

giustizia di fr. 60.--, anticipata dalla parte istante, resta a carico di CO 1,

il quale rifonderà a RE 1 fr. 15.-- di ripetibili.”

II. La

tassa di giustizia del presente giudizio di fr. 100.--, già anticipata da RE 1,

è posta a carico di CO 1, il quale rifonderà a RE 1 fr. 40.-- di ripetibili.

III. Notificazione a:

-

-

Comunicazione

alla Giudicatura di pace del Circolo di Sessa

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale

d’appello

Il presidente La

segretaria

Rimedi Giuridici

Giacché il valore litigioso della vertenza, di fr.

200.--, non raggiunge il limite di legge di fr. 30'000.--, contro la presente

decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale

federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione, solo se la

controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art.

74 cpv. 2 lett. a LTF).

Nello stesso termine è possibile proporre al Tribunale

federale, 1000 Losanna 14, anche ricorso sussidiario in materia costituzionale

(art. 113 segg. LTF).

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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