14.2012.104
Mancanza del titolo di rigetto provvisorio. Cessione. Legge sul contratto di assicurazione
29 agosto 2012Italiano8 min
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Numero d'incarto:
14.2012.104
Data decisione, Autorità:
29.08.2012, CEF
Titolo:
Mancanza del titolo di rigetto provvisorio. Cessione. Legge sul contratto di assicurazione
RIGETTO PROVVISORIO DELL'OPPOSIZIONE
art. 65 LCSTR
art. 82 LEF
Incarto n.
14.2012.104
Lugano
29 agosto 2012
B/fp/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Pellegrini, presidente,
Bozzini e Epiney-Colombo
segretaria:
Baur Martinelli,
vicecancelliera
statuendo sulla causa a procedura sommaria in tema di
esecuzione e fallimenti promossa con istanza 8 giugno 2012 da
CO 1
contro
RE 1
tendente ad ottenere il rigetto provvisorio
dell’opposizione interposta dalla parte
convenuta al precetto esecutivo n. __________
dell’Ufficio esecuzione di Lugano
per il pagamento di fr. 200.-- oltre interessi
all’8% dal 17 luglio 2010;
sulla quale istanza il Giudice di pace del Circolo
di Sessa con decisione 25 giugno
2012 (inc. no. 81/2012) ha così pronunciato:
“1. L’istanza
è accolta; l’opposizione interposta dalla parte convenuta al precetto esecutivo
nr. __________ dell’Ufficio esecuzione e fallimenti di Lugano è respinta in via
provvisoria per fr. 200.-- oltre interessi al 5% dal 17.07.2010 e fr. 33.-- di spese esecutive.
2. La
tassa di giustizia di fr. 60.-- anticipata dalla parte istante è a carico della
parte convenuta, la quale inoltre rifonderà alla controparte fr. 15.-- di
indennità.”
Sentenza tempestivamente impugnata da RE 1 che con
reclamo
29 giugno 2012 ne postula
l’annullamento;
preso atto che controparte non ha presentato
osservazioni;
esaminati gli atti;
ritenuto
Fatti
che con
precetto esecutivo n. __________ del 30 maggio/1.giugno 2012 dell’Ufficio esecuzione di Lugano il CO 1 ha escusso RE 1 per il pagamento della somma di fr.
200.-- oltre interessi e spese, indicando quale titolo di credito: “Saldo
fattura (franchigia contrattuale RC privata)”;
che
interposta tempestiva opposizione da parte dell’escussa, con istanza dell’8 giugno 2012 il procedente ne ha chiesto il rigetto provvisorio al Giudice di pace del Circolo
di Sessa;
che
l’escutente – in estrema sintesi – pretende dall’escussa il pagamento della
franchigia di fr. 200.-- in relazione alla riparazione eseguita
sull’autovettura di __________ D__________ in seguito ad un danno procuratogli
dal figlio della convenuta;
che
chiamata a esprimersi in merito all’istanza di rigetto, con osservazioni del 19 giugno 2012 RE 1 vi si è opposta, spiegando che nel mese di aprile 2012 suo figlio __________
giocando con il proprio skatebord, ha danneggiato l’autovettura di __________ D__________,
per cui lei ha annunciato l’accaduto all’assicurazione RC privata di __________,
mentre il danneggiato ha portato il suo veicolo al CO 1 di __________ per la
riparazione;
che il
garage – ha proseguito la convenuta – riparato il veicolo su ordine del
danneggiato, ha fatto sottoscrivere a __________ D__________, come è uso
comune, una cessione di credito nei confronti dell’assicurazione di __________
e che l’assicurazione, in virtù della cessione di credito, ha pagato
direttamente la fattura al CO 1, ad eccezione della franchigia contrattuale di
fr. 200.-- a carico del figlio __________;
che, ha rilevato
l’escussa, tra lei stessa e il garage non esiste alcun rapporto giuridico e
che, come risulta dagli atti, la proprietà del veicolo, l’ordine di riparazione
e la fattura concernono solo __________ D__________, impegnando pertanto la
cessione di credito firmata dallo stesso – che il CO 1 si è ben guardato
dall’allegare agli atti - unicamente l’assicurazione di __________, senza
impegnare lei stessa;
che
oltretutto, ha aggiunto la convenuta, nella cessione è indicato che il cliente
del garage, nel caso __________ D__________, si è impegnato a pagare
l’eventuale differenza al garage se l’assicuratore avesse risarcito il danno
solo parzialmente;
che con
decisione del 25 giugno 2012 il Giudice di pace del Circolo di Sessa ha accolto
l’istanza sulla base dei documenti prodotti, ritenendo che le osservazioni
della convenuta non inficiavano il titolo di credito presentato dall’istante;
che con
il reclamo RE 1 ha riproposto le argomentazioni già fatte valere in prima sede,
ribadendo che il CO 1 insiste nel chiederle il pagamento della franchigia senza
essere in possesso di alcun riconoscimento di debito nei suoi confronti, il
danneggiato __________ D__________ avendo ceduto il credito che aveva verso l’assicurazione
e non eventuali crediti che aveva nei suoi confronti;
Considerandi
In diritto:
che,
secondo l’art. 319 lett. a CPC, sono impugnabili mediante reclamo, tra l’altro,
le decisioni inappellabili di prima istanza finali;
che tale
è il caso per le decisioni nelle pratiche a tenore della LEF, segnatamente in
materia di rigetto dell’opposizione ex art. 80-84 LEF (art. 309 lett. b n. 3
CPC);
che in
base all’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati a. l’errata
applicazione del diritto, b. l’accertamento manifestamente errato dei fatti;
che in
virtù dell’art. 82 cpv. 1 LEF se il credito si fonda sopra un riconoscimento di
debito constatato mediante atto pubblico o scrittura privata, il creditore può
chiedere il rigetto provvisorio dell’opposizione;
che la
nozione di riconoscimento di debito constatato mediante scrittura privata, che
non è definita dalla legge, implica necessariamente il riconoscimento da parte
dell’escusso o del suo rappresentate di un’obbligazione in relazione ad una
somma di denaro facilmente determinata o facilmente determinabile, ritenuto che
il riconoscimento di debito può essere dedotto anche da un insieme di documenti
a condizione che da essi risultino gli elementi necessari (DTF 132 III 480
consid. 4.1 pag. 481);
che nel
presente caso l’istante non ha prodotto alcun documento da cui emerge un
riconoscimento di debito ai sensi dell’art. 82 cpv. 1 LEF della convenuta nei
suoi confronti;
che è
opportuno ricordare al primo giudice che ai sensi dell’art. 55 cpv. 1 CPC le
parti devono dedurre in giudizio i fatti su cui poggiano le loro domande e
indicare i mezzi di prova (principio dispositivo), per cui la sua richiesta di
documenti alla Z__________ è irrituale;
che pure irrituale
è l’inoltro della cessione con il reclamo per il divieto di cui all’art. 326
cpv. 1 CPC, che non ammette in sede di reclamo nuove conclusioni, nuovi fatti e
nuovi mezzi di prova;
che, a
prescindere da quanto sopra esposto, abbondanzialmente va rilevato che il CO 1,
facendosi cedere dal danneggiato __________ D__________ i diritti di
quest’ultimo nei confronti della Z__________, non ha ottenuto alcuna pretesa
diretta nei confronti della reclamante e, diversamente da quanto previsto nella
RC auto (art. 65 Legge federale sulla circolazione stradale, LCStr, RS 741.01),
nemmeno contro la predetta società d’assicurazione, non prevedendo la Legge sul
contratto di assicurazione (LCA, RS 221.229.1), applicabile nel presente caso,
un’analoga norma a quella citata dalla Legge sulla circolazione stradale (cfr.
DTF 115 II 267 c);
che il
Giudice di pace avendo rigettato in via provvisoria l’opposizione interposta
dalla reclamante, nonostante la mancanza di un riconoscimento di debito di
quest’ultima nei confronti dell’istante, ha accertato in modo manifestamente
non corretto i fatti e ha applicato erroneamente il diritto;
che il
reclamo va pertanto accolto;
che le
spese processuali e le ripetibili sia di prima che di seconda sede seguono la
soccombenza (art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF; art. 95 cpv. 2 e 3, 105 cpv. 1 e 2 e
106.
cpv. 1 CPC);
Dispositivo
per questi motivi,
richiamato l’art. 82 LEF
pronuncia:
I. Il
reclamo è accolto.
Di
conseguenza i dispositivi n. 1 e 2 della decisione 25 giugno 2012 del Giudice di pace del Circolo di Sessa (inc. 81/2012) sono così riformati:
“1. L’istanza
8 giugno 2012 di CO 1, Agno, è ¨respinta.
2. La tassa di
giustizia di fr. 60.--, anticipata dalla parte istante, resta a carico di CO 1,
il quale rifonderà a RE 1 fr. 15.-- di ripetibili.”
II. La
tassa di giustizia del presente giudizio di fr. 100.--, già anticipata da RE 1,
è posta a carico di CO 1, il quale rifonderà a RE 1 fr. 40.-- di ripetibili.
III. Notificazione a:
-
-
Comunicazione
alla Giudicatura di pace del Circolo di Sessa
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d’appello
Il presidente La
segretaria
Rimedi Giuridici
Giacché il valore litigioso della vertenza, di fr.
200.--, non raggiunge il limite di legge di fr. 30'000.--, contro la presente
decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale
federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione, solo se la
controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art.
74 cpv. 2 lett. a LTF).
Nello stesso termine è possibile proporre al Tribunale
federale, 1000 Losanna 14, anche ricorso sussidiario in materia costituzionale
(art. 113 segg. LTF).
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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