14.2012.105
Rigetto dell'opposizione. Ritiro dell'istanza. Stralcio. Domanda di annullamento dell'esecuzione. Divieto di statuire su conclusioni non espresse dall'istante (divieto dell'ultra petitum). Indennità d
21 agosto 2012Italiano6 min
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Numero d'incarto:
14.2012.105
Data decisione, Autorità:
21.08.2012, CEF
Titolo:
Rigetto dell'opposizione. Ritiro dell'istanza. Stralcio. Domanda di annullamento dell'esecuzione. Divieto di statuire su conclusioni non espresse dall'istante (divieto dell'ultra petitum). Indennità d'inconvenienza. Spese necessarie
RIGETTO DEFINITIVO DELL'OPPOSIZIONE
art. 58 cpv. 1 CPC
art. 95 cpv. 3 let. c CPC
art. 84 LEF
Incarto n.
14.2012.105
Lugano
21 agosto
2012
CJ/fp/sd
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Pellegrini, presidente,
Walser e Bozzini
segretario:
Jaques
statuendo sulla causa a procedura sommaria in tema di
rigetto dell’opposizione (inc. __________) promossa con istanza 26 aprile 2012
da
CO 1
rappr. dall’RA 1
contro
RE 1
tendente ad ottenere il rigetto definitivo
dell’opposizione interposta da RE 1 all’esecuzione n. 860’350 dell’Ufficio
esecuzione e fallimenti di Locarno promossa dallo CO 1 per l’importo di fr. 150.--
oltre interessi e spese;
vista
la decisione 19 giugno 2012 del Giudice di pace del Circolo delle Isole, che ha
stralciato la causa dai ruoli e rinunciato a prelevare la tassa di giustizia e
le spese nonché ad assegnare indennità;
preso
atto del reclamo 25 giugno di RE 1 nonché delle osservazioni 11 luglio 2012 della
controparte;
ritenuto in fatto e considerato in diritto:
che
contro le sentenze di rigetto dell’opposizione è dato il rimedio giuridico del
reclamo (combinati art. 309 lett. b. n. 3 e 319 lett. a CPC), da inoltrare
entro 10 giorni dalla notifica della sentenza impugnata (combinati art. 251
lett. a e 321 cpv. 2 CPC);
che
proposto il 28 giugno, a fronte di una sentenza notificata all’escussa il 20
giugno 2012, il reclamo è senz’altro tempestivo e rientra nella competenza
della Camera di esecuzione e fallimenti (art. 48 lett. e n. 1 LOG);
che secondo l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati
sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento manifestamente
inesatto dei fatti;
che
Fatti
il reclamante si dichiara per nulla soddisfatto della decisione impugnata, e
ciò per quattro motivi;
ch’innanzitutto,
egli dice di non poter accettare le motivazioni contenute nello scritto 18
giugno 2012, con cui l’RA 1 ha ritirato l’istanza di rigetto dell’opposizione e
annullato l’esecuzione, dopo aver spiegato che per motivi tecnici la domanda di
esecuzione era stata emessa il 12 febbraio sebbene il credito posto in
esecuzione era già stato pagato tre giorni prima;
che
tuttavia l’oggetto del reclamo può essere solo la decisione impugnata e non
atti della controparte;
che
nel caso concreto, il primo giudice ha correttamente dedotto le conseguenze
giuridiche dello scritto 18 giugno 2012, stralciando la causa dai ruoli, senza
– giustamente – determinarsi sulla motivazione addotta dalla parte escutente;
che
in secondo luogo, il reclamante rimprovera al primo giudice di non aver
ordinato all’UEF di Locarno di annullare l’esecuzione;
ch’egli
invero non avrebbe potuto ordinare l’annullamento dell’
esecuzione
senza aggiudicare una cosa diversa da quella chiesta dall’istante – siccome
l’azione tendeva al rigetto definitivo dell’esecuzione e non
all’annullamento di quest’ultima –, ciò che non è consentito dalla legge (cfr.
art. 58 cpv. 1 CPC);
che
del resto a richiesta dello stesso escutente, come da esso preannunciato nel
suo scritto 18 giugno, l’UEF di Locarno ha annullato l’esecuzione in questione
già il 19 giugno 2012;
che
in terzo luogo, il reclamante chiede che gli vengano assegnate “congrue indennità
e indiscutibili spese”;
che
nelle sue osservazioni del 7 maggio 2012, la reclamante aveva chiesto
l’attribuzione a suo favore di spese e ripetibili per fr. 500.--, senza però
motivare in alcun modo la cifra richiesta;
che
giusta l’art. 95 cpv. 3 CPC sono “spese ripetibili” le “spese necessarie”
(lett. a) e “in casi motivati, un’adeguata indennità d’inconvenienza qualora
una parte non sia rappresentata professionalmente in giudizio (lett. c),
com’era il caso della reclamante;
che,
come risulta dallo stesso testo della norma, il riconoscimento di un'adeguata
indennità d'inconvenienza interviene solo nei casi in cui ciò si giustifica,
ovvero in casi particolari, e la decisione in merito dev’essere motivata (STF
16 aprile 2012, inc.5D_229/2011, cons. 3.3, RSPC/SZZP 2012/4, 304);
che
nel caso in esame, la decisione impugnata non contiene alcuna motivazione circa
la reiezione della richiesta di ripetibili;
che
un rinvio della causa al primo giudice non è tuttavia necessario, siccome la causa
è matura per il giudizio (cfr. art. 327 cpv. 3 lett. b CPC) e la reclamante
stessa chiede alla Camera di “prendere posizione”;
che,
come visto, la reclamante non ha motivato in alcun modo la sua richiesta di
concessione di ripetibili;
che
il suo impegno, se limitato a quanto realmente necessario alla difesa dei
propri interessi, è consistito a segnalare al giudice l’avvenuto pagamento del
credito posto in esecuzione;
che
non si tratta per nulla di un impegno straordinario, eccedente la redazione di
uno scritto di poche righe;
che
in queste condizioni non si giustificava l’attribuzione di un’indennità
d’inconvenienza;
che
le spese necessarie giusta l’art. 95 cpv. 3 lett. a CPC (invio postale dello
scritto 7 maggio 2012 e fotocopie dei documenti allegati) possono essere
valutate in fr. 10.-- e messe a carico dell’istante in ragione della sua
desistenza (art. 106 cpv. 1 CPC);
che
il reclamo va pertanto ammesso in tale limitata misura;
che
in ultimo luogo, il reclamante lamenta l’assenza d’indicazione sulla sentenza
impugnata dell’autorità e del termine di ricorso;
che
la mancanza segnalata costituisce infatti una violazione dell’esigenza posta
all’art. 238 lett. f CPC;
che
il reclamante non pretende però di aver subito un danno concreto da tale irregolarità
e non è del resto il caso, siccome il reclamo è giunto a destinazione ed è
stato considerato tempestivo;
che
viste le peculiarità della fattispecie, non si prelevano spese processuali e non
si assegnano ripetibili in quanto non richieste;
Per
questi motivi,
richiamati gli art. 84 LEF nonché 48 e 61 OTLEF, 95 segg. CPC
pronuncia:
1. Il reclamo è parzialmente accolto.
1.1. Di
conseguenza, il dispositivo n. 2 della sentenza 19 giugno 2012 (inc. S __________)
del Giudice di pace del Circolo delle Isole, è riformato come segue:
“2. Non si prelevano tasse né spese di giustizia.
L’istante rifonderà a RE 1 fr 10.-- a titolo di spese necessarie”.
Considerandi
2.
Non
si prelevano spese processuali né si assegnano ripetibili.
3.
Notificazione a:
–;
– RA 1, __________.
Comunicazione
alla Giudicatura di pace delle Isole.
Per la Camera di
esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente Il
segretario
Giacché il valore litigioso della
vertenza, di fr. 500.--, non raggiunge il limite di legge di fr. 30'000.--,
contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia
civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla
notificazione, solo se la controversia concerne una questione di diritto di
importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2 lett. a LTF).
Nello stesso termine è possibile
proporre al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, anche ricorso sussidiario
in materia costituzionale (art. 113 e segg. LTF).
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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