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Decisione

14.2012.105

Rigetto dell'opposizione. Ritiro dell'istanza. Stralcio. Domanda di annullamento dell'esecuzione. Divieto di statuire su conclusioni non espresse dall'istante (divieto dell'ultra petitum). Indennità d

21 agosto 2012Italiano6 min

Source ti.ch

Fatti

il reclamante si dichiara per nulla soddisfatto della decisione impugnata, e

ciò per quattro motivi;

ch’innanzitutto,

egli dice di non poter accettare le motivazioni contenute nello scritto 18

giugno 2012, con cui l’RA 1 ha ritirato l’istanza di rigetto dell’opposizione e

annullato l’esecuzione, dopo aver spiegato che per motivi tecnici la domanda di

esecuzione era stata emessa il 12 febbraio sebbene il credito posto in

esecuzione era già stato pagato tre giorni prima;

che

tuttavia l’oggetto del reclamo può essere solo la decisione impugnata e non

atti della controparte;

che

nel caso concreto, il primo giudice ha correttamente dedotto le conseguenze

giuridiche dello scritto 18 giugno 2012, stralciando la causa dai ruoli, senza

– giustamente – determinarsi sulla motivazione addotta dalla parte escutente;

che

in secondo luogo, il reclamante rimprovera al primo giudice di non aver

ordinato all’UEF di Locarno di annullare l’esecuzione;

ch’egli

invero non avrebbe potuto ordinare l’annullamento dell’

e­se­cuzione

senza aggiudicare una cosa diversa da quella chiesta dall’istante – siccome

l’azione tendeva al rigetto definitivo dell’e­se­c­­u­zione e non

all’annullamento di quest’ultima –, ciò che non è consentito dalla legge (cfr.

art. 58 cpv. 1 CPC);

che

del resto a richiesta dello stesso escutente, come da esso preannunciato nel

suo scritto 18 giugno, l’UEF di Locarno ha annullato l’esecuzione in questione

già il 19 giugno 2012;

che

in terzo luogo, il reclamante chiede che gli vengano assegnate “congrue indennità

e indiscutibili spese”;

che

nelle sue osservazioni del 7 maggio 2012, la reclamante aveva chiesto

l’attribuzione a suo favore di spese e ripetibili per fr. 500.--, senza però

motivare in alcun modo la cifra richiesta;

che

giusta l’art. 95 cpv. 3 CPC sono “spese ripetibili” le “spese necessarie”

(lett. a) e “in casi motivati, un’adeguata indennità d’inconvenienza qualora

una parte non sia rappresentata professionalmente in giudizio (lett. c),

com’era il caso della reclamante;

che,

come risulta dallo stesso testo della norma, il riconoscimento di un'adeguata

indennità d'inconvenienza interviene solo nei casi in cui ciò si giustifica,

ovvero in casi particolari, e la decisione in merito dev’essere motivata (STF

16 aprile 2012, inc.5D_229/2011, cons. 3.3, RSPC/SZZP 2012/4, 304);

che

nel caso in esame, la decisione impugnata non contiene alcuna motivazione circa

la reiezione della richiesta di ripetibili;

che

un rinvio della causa al primo giudice non è tuttavia necessario, siccome la causa

è matura per il giudizio (cfr. art. 327 cpv. 3 lett. b CPC) e la reclamante

stessa chiede alla Camera di “prendere posizione”;

che,

come visto, la reclamante non ha motivato in alcun modo la sua richiesta di

concessione di ripetibili;

che

il suo impegno, se limitato a quanto realmente necessario alla difesa dei

propri interessi, è consistito a segnalare al giudice l’avvenuto pagamento del

credito posto in esecuzione;

che

non si tratta per nulla di un impegno straordinario, eccedente la redazione di

uno scritto di poche righe;

che

in queste condizioni non si giustificava l’attribuzione di un’in­dennità

d’inconvenienza;

che

le spese necessarie giusta l’art. 95 cpv. 3 lett. a CPC (invio postale dello

scritto 7 maggio 2012 e fotocopie dei documenti allegati) possono essere

valutate in fr. 10.-- e messe a carico dell’istante in ragione della sua

desistenza (art. 106 cpv. 1 CPC);

che

il reclamo va pertanto ammesso in tale limitata misura;

che

in ultimo luogo, il reclamante lamenta l’assenza d’indicazio­ne sulla sentenza

impugnata dell’autorità e del termine di ricorso;

che

la mancanza segnalata costituisce infatti una violazione dell’e­­­sigenza posta

all’art. 238 lett. f CPC;

che

il reclamante non pretende però di aver subito un danno concreto da tale irregolarità

e non è del resto il caso, siccome il reclamo è giunto a destinazione ed è

stato considerato tempestivo;

che

viste le peculiarità della fattispecie, non si prelevano spese processuali e non

si assegnano ripetibili in quanto non richieste;

Per

questi motivi,

richiamati gli art. 84 LEF nonché 48 e 61 OTLEF, 95 segg. CPC

pronuncia:

1. Il reclamo è parzialmente accolto.

1.1. Di

conseguenza, il dispositivo n. 2 della sentenza 19 giugno 2012 (inc. S __________)

del Giudice di pace del Circolo delle Isole, è riformato come segue:

“2. Non si prelevano tasse né spese di giustizia.

L’istante rifonderà a RE 1 fr 10.-- a titolo di spese necessarie”.

Considerandi

2.

Non

si prelevano spese processuali né si assegnano ripetibili.

3.

Notificazione a:

–;

– RA 1, __________.

Comunicazione

alla Giudicatura di pace delle Isole.

Per la Camera di

esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente Il

segretario

Giacché il valore litigioso della

vertenza, di fr. 500.--, non raggiunge il limite di legge di fr. 30'000.--,

contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia

civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla

notificazione, solo se la controversia concerne una questione di diritto di

importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2 lett. a LTF).

Nello stesso termine è possibile

proporre al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, anche ricorso sussidiario

in materia costituzionale (art. 113 e segg. LTF).

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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