14.2012.108
Reclamo contro la dichiarazione di fallimento. Requisiti adempiuti
14 agosto 2012Italiano7 min
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Numero d'incarto:
14.2012.108
Data decisione, Autorità:
14.08.2012, CEF
Titolo:
Reclamo contro la dichiarazione di fallimento. Requisiti adempiuti
RICORSO CONTRO IL FALLIMENTO
art. 174 cpv. 2 LEF
Incarto n.
14.2012.108
Lugano
14 agosto
2012
B/fp/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Pellegrini, presidente,
Walser e Bozzini
segretaria:
Baur Martinelli,
vicecancelliera
statuendo sulla causa a procedura sommaria in tema di
fallimento promossa con istanza 25 aprile 2012 da
CO 1
contro
RE 1
sulla quale istanza il Pretore del Distretto di
Lugano, sezione 5, con decisione 4 luglio 2012 (SO.2012.1890) ha così deciso:
“1. È pronunciato il fallimento di RE 1, __________,
a far tempo da giovedì
5 luglio 2012 alle ore 10.00.
2./3./4. Omissis.”
Sentenza tempestivamente impugnata da RE 1 che con
reclamo
10 luglio 2012 ne postula l’annullamento;
preso atto che con decreto presidenziale 10 luglio
2012 al reclamo è stato concesso
effetto sospensivo parziale;
ritenuto
Fatti
A. Nell’ambito
dell’esecuzione n. __________ dell’Ufficio esecuzione di Lugano CO 1 ha chiesto
il fallimento di RE 1 per il mancato pagamento di fr. 7’508.90 oltre accessori,
dedotti eventuali acconti.
B. All’udienza di discussione del 20 giugno 2012 nessuno è comparso.
C. Con decisione 4 luglio 2012 il Pretore del Distretto di Lugano,
sezione 5, ha dichiarato il fallimento di RE 1 a far tempo dal 5 luglio 2012
alle ore 10.00.
D. Con il reclamo RE 1 asserisce di avere saldato il suo debito nei
confronti dell’istante producendo una ricevuta del 10 luglio 2012 relativa al
versamento di fr. 6'800.-- a saldo dell’esecuzione in oggetto n. __________. La
convenuta ha poi prodotto un’ulteriore ricevuta relativa al saldo di un’altra
procedura esecutiva (doc. 2). Essa sostiene infine di avere stipulato
importanti contratti che le porteranno buoni guadagni (doc. 4).
Chiamata
a esprimersi, la procedente non ha presentato osservazioni.
Considerandi
In diritto.
1.
a) In virtù dell’art. 174 cpv.
2.
LEF l'autorità giudiziaria superiore può annullare la dichiarazione di
fallimento se il debitore, impugnando la decisione, rende verosimile la sua
solvibilità e prova per mezzo di documenti che nel frattempo:
1) il
debito, compresi gli interessi e le spese, è stato estinto;
2) l'importo
dovuto è stato depositato presso l'autorità giudiziaria superiore a
disposizione del creditore; o che
3) il
creditore ha ritirato la domanda di fallimento.
L’autorità
giudiziaria superiore può considerare fatti e prove nuovi, subentrati dopo la
dichiarazione di fallimento (nova autentici o in senso proprio, ossia “echte
Nova”, in contrapposizione agli pseudonova, ossia “unechte Nova”), solo se
risultano adempiuti i presupposti elencati all’art. 174 cpv. 2 n. 1-3 LEF. I
nova autentici non vengono considerati d’ufficio, ma è il debitore che li deve
espressamente far valere e provare con documenti, sempre che renda verosimile
la sua solvibilità. Questa considerazione dei nova in senso proprio da parte
dell’autorità giudiziaria superiore ha come scopo di evitare fallimenti senza
senso di debitori ancora solvibili. La solvibilità può tra l’altro essere
determinata ricorrendo al concetto opposto di insolvibilità, concetto noto
nella LEF. L’illiquidità deve essere oggettiva. Essa deve impedire al debitore
di tacitare i suoi creditori alla scadenza dei loro crediti. Non deve infatti
trattarsi di una difficoltà passeggera, il debitore deve bensì trovarsi per un
periodo indeterminato in questa situazione. Un indizio di insolvibilità può
emergere dal numero e dal valore delle esecuzioni pendenti, così come pure da
eventuali nuove istanze di fallimento pervenute posteriormente al decreto di
fallimento in esame. Anche il fatto di non essere in grado di pagare modesti
importi indica insolvibilità. La solvibilità deve essere resa verosimile sulla
base di riscontri oggettivi, quali giustificativi concernenti pagamenti,
estratti bancari, contratti di credito ecc., mentre semplici dichiarazioni del
debitore sono insufficienti. Le esigenze poste al debitore per rendere
verosimile la sua solvibilità non devono però essere troppo severe. La
solvibilità è resa verosimile allorquando essa appare più verosimile che
l'insolvibilità. Dal debitore viene pretesa la produzione, già con l’atto di
appello, di estratti dell’Ufficio di esecuzione. La questione della solvibilità
influenza infatti pure la decisione sulla concessione dell’effetto sospensivo
(Giroud, Basler Kommentar zum SchKG, vol. II, 2. ed. 2010, n. 26 ad art. 174
LEF; Amonn/Walther, Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, 8. ed Berna
2008, § 36 n. 58 p. 334/335, § 38 n. 14 p. 347; Brönnimann, Novenrecht und
Weiterziehung des Entscheides des Konkursgerichtes gemäss Art. 174 E SchKG, p.
446.
ss. in Festschrift H.U. Walder, Recht und Rechtsdurchsetzung, Zurigo 1994;
SJZ 95 (1999) n. 8 p. 172).
b) La
reclamante ha prodotto una ricevuta del 10 luglio 2012 dell’Ufficio esecuzione
di Lugano relativa al pagamento di fr. 6'800.-- a saldo dell’esecuzione in
oggetto n. 1496575 promossa dall’istante, per cui avendo provato di avere
saldato il suo debito posteriormente alla dichiarazione di fallimento, ha
ossequiato il presupposto di cui all’art. 174 cpv. 2 n. 1 LEF.
Per
quel che riguarda invece il presupposto della solvibilità - condizione
indispensabile per ottenere l’annullamento della decisione impugnata poiché,
come visto, il pagamento della somma posta in esecuzione è avvenuto soltanto
dopo la pronuncia del fallimento - va osservato che dall’estratto dell’UE di
Lugano__________ 2012 emerge che nei confronti della reclamante sono pendenti,
oltre a quella in esame già saldata, 8 ulteriori esecuzioni, contro le quali è
stata interposta opposizione. Orbene, in questo stadio di procedura le pretese
poste in esecuzione non sono ancora state accertate, per cui non può essere
affermato che la reclamante non è in grado di farvi fronte. A questo proposito
va ricordato che la convenuta ha dimostrato di avere saldato l’esecuzione
promossa dall’istante di importo abbastanza elevato così come un’ulteriore
procedura esecutiva. Ciò porta a ritenere che la situazione finanziaria
dell’escussa non sta peggiorando e che da parte sua sussiste la volontà di
saldare i debiti accertati. Il fatto poi che a carico della reclamante non
risultano attestati di carenza di beni, lascia ritenere che le sue difficoltà
di pagamento sono state solo di natura transitoria rispettivamente che si è
trattato di una mancanza di liquidità a breve (cfr. SJZ 99 (2003) n. 12 pag.
308). A questo punto va poi osservato che secondo giurisprudenza e dottrina non
si possono imporre esigenze troppo severe alla verosimiglianza della
solvibilità. La ratio legis dell’art. 174 LEF è infatti quella di evitare il
fallimento quando il debitore sembra capace di sopravvivere economicamente e la
mancanza di liquidità sufficiente appare passeggera (cfr. anche sentenza del
Tribunale federale 5A_328/2011 dell’11.8.2011, consid. 2 con rif.). Nel caso
che ci occupa si può affermare che la capacità di pagamento del reclamante
appare più probabile che la sua incapacità di pagamento, per cui la prognosi in
merito alla sua situazione finanziaria può essere ritenuta favorevole. Le precedenti
considerazioni portano a concludere che il presupposto della solvibilità può
essere considerato reso sufficientemente verosimile.
Risultando
adempiuti i requisiti di cui all’174 cpv. 2 LEF, il fallimento di AP 1 va
annullato.
2.
Il
reclamo va pertanto accolto.
La tassa
di giustizia è posta in ambo le sedi a carico della reclamante (art. 48, 61
cpv. 1 OTLEF e 106 cpv. 1 CPC).
Le spese
dell’Ufficio fallimenti sono pure poste a carico della reclamante.
Alla
controparte non si assegnano ripetibili.
Dispositivo
Per questi motivi,
richiamato l’art. 174 cpv. 2 LEF
pronuncia:
I. Il
reclamo è accolto.
“1. La
dichiarazione di fallimento 4 luglio 2012 pronunciata dal Pretore __________,
sezione 5, (inc. SO.2012.__________), nei confronti di RE 1, è annullata.
2. La tassa di giustizia di prima sede di fr. 80.--, da anticipare come
di rito, è posta a carico di RE 1.
3. Le spese dell’Ufficio fallimenti di __________, da anticipare come
di rito, sono poste a carico di RE 1.”
II. La tassa di giustizia del presente giudizio di fr. 150.-- è posta a
carico
di RE 1.
III. Notificazione:
- __________;
- __________;
- Ufficio esecuzione di Lugano, Lugano;
- Ufficio fallimenti di Lugano, Viganello;
- Ufficio cantonale del Registro di commercio, Lugano;
Ufficio
del Registro fondiario __________
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d’appello
Il presidente La
segretaria
Contro la
presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale
federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 72 e segg.
LTF).
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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