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Decisione

14.2012.108

Reclamo contro la dichiarazione di fallimento. Requisiti adempiuti

14 agosto 2012Italiano7 min

Source ti.ch

Fatti

A. Nell’ambito

dell’esecuzione n. __________ dell’Ufficio esecuzione di Lugano CO 1 ha chiesto

il fallimento di RE 1 per il mancato pagamento di fr. 7’508.90 oltre accessori,

dedotti eventuali acconti.

B. All’udienza di discussione del 20 giugno 2012 nessuno è comparso.

C. Con decisione 4 luglio 2012 il Pretore del Distretto di Lugano,

sezione 5, ha dichiarato il fallimento di RE 1 a far tempo dal 5 luglio 2012

alle ore 10.00.

D. Con il reclamo RE 1 asserisce di avere saldato il suo debito nei

confronti dell’istante producendo una ricevuta del 10 luglio 2012 relativa al

versamento di fr. 6'800.-- a saldo dell’esecuzione in oggetto n. __________. La

convenuta ha poi prodotto un’ulteriore ricevuta relativa al saldo di un’altra

procedura esecutiva (doc. 2). Essa sostiene infine di avere stipulato

importanti contratti che le porteranno buoni guadagni (doc. 4).

Chiamata

a esprimersi, la procedente non ha presentato osservazioni.

Considerandi

In diritto.

1.

a) In virtù dell’art. 174 cpv.

2.

LEF l'autorità giudiziaria superiore può annullare la dichiarazione di

fallimento se il debitore, impugnando la decisione, rende verosimile la sua

solvibilità e prova per mezzo di documenti che nel frattempo:

1) il

debito, compresi gli interessi e le spese, è stato estinto;

2) l'importo

dovuto è stato depositato presso l'autorità giudiziaria superiore a

disposizione del creditore; o che

3) il

creditore ha ritirato la domanda di fallimento.

L’autorità

giudiziaria superiore può considerare fatti e prove nuovi, subentrati dopo la

dichiarazione di fallimento (nova autentici o in senso proprio, ossia “echte

Nova”, in contrapposizione agli pseudonova, ossia “unechte Nova”), solo se

risultano adempiuti i presupposti elencati all’art. 174 cpv. 2 n. 1-3 LEF. I

nova autentici non vengono considerati d’ufficio, ma è il debitore che li deve

espressamente far valere e provare con documenti, sempre che renda verosimile

la sua solvibilità. Questa considerazione dei nova in senso proprio da parte

dell’autorità giudiziaria superiore ha come scopo di evitare fallimenti senza

senso di debitori ancora solvibili. La solvibilità può tra l’altro essere

determinata ricorrendo al concetto opposto di insolvibilità, concetto noto

nella LEF. L’illiquidità deve essere oggettiva. Essa deve impedire al debitore

di tacitare i suoi creditori alla scadenza dei loro crediti. Non deve infatti

trattarsi di una difficoltà passeggera, il debitore deve bensì trovarsi per un

periodo indeterminato in questa situazione. Un indizio di insolvibilità può

emergere dal numero e dal valore delle esecuzioni pendenti, così come pure da

eventuali nuove istanze di fallimento pervenute posteriormente al decreto di

fallimento in esame. Anche il fatto di non essere in grado di pagare modesti

importi indica insolvibilità. La solvibilità deve essere resa verosimile sulla

base di riscontri oggettivi, quali giustificativi concernenti pagamenti,

estratti bancari, contratti di credito ecc., mentre semplici dichiarazioni del

debitore sono insufficienti. Le esigenze poste al debitore per rendere

verosimile la sua solvibilità non devono però essere troppo severe. La

solvibilità è resa verosimile allorquando essa appare più verosimile che

l'insolvibilità. Dal debitore viene pretesa la produzione, già con l’atto di

appello, di estratti dell’Ufficio di esecuzione. La questione della solvibilità

influenza infatti pure la decisione sulla concessione dell’effetto sospensivo

(Giroud, Basler Kommentar zum SchKG, vol. II, 2. ed. 2010, n. 26 ad art. 174

LEF; Amonn/Walther, Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, 8. ed Berna

2008, § 36 n. 58 p. 334/335, § 38 n. 14 p. 347; Brönnimann, Novenrecht und

Weiterziehung des Entscheides des Konkursgerichtes gemäss Art. 174 E SchKG, p.

446.

ss. in Festschrift H.U. Walder, Recht und Rechtsdurchsetzung, Zurigo 1994;

SJZ 95 (1999) n. 8 p. 172).

b) La

reclamante ha prodotto una ricevuta del 10 luglio 2012 dell’Ufficio esecuzione

di Lugano relativa al pagamento di fr. 6'800.-- a saldo dell’esecuzione in

oggetto n. 1496575 promossa dall’istante, per cui avendo provato di avere

saldato il suo debito posteriormente alla dichiarazione di fallimento, ha

ossequiato il presupposto di cui all’art. 174 cpv. 2 n. 1 LEF.

Per

quel che riguarda invece il presupposto della solvibilità - condizione

indispensabile per ottenere l’annullamento della decisione impugnata poiché,

come visto, il pagamento della somma posta in esecuzione è avvenuto soltanto

dopo la pronuncia del fallimento - va osservato che dall’estratto dell’UE di

Lugano__________ 2012 emerge che nei confronti della reclamante sono pendenti,

oltre a quella in esame già saldata, 8 ulteriori esecuzioni, contro le quali è

stata interposta opposizione. Orbene, in questo stadio di procedura le pretese

poste in esecuzione non sono ancora state accertate, per cui non può essere

affermato che la reclamante non è in grado di farvi fronte. A questo proposito

va ricordato che la convenuta ha dimostrato di avere saldato l’esecuzione

promossa dall’istante di importo abbastanza elevato così come un’ulteriore

procedura esecutiva. Ciò porta a ritenere che la situazione finanziaria

dell’escussa non sta peggiorando e che da parte sua sussiste la volontà di

saldare i debiti accertati. Il fatto poi che a carico della reclamante non

risultano attestati di carenza di beni, lascia ritenere che le sue difficoltà

di pagamento sono state solo di natura transitoria rispettivamente che si è

trattato di una mancanza di liquidità a breve (cfr. SJZ 99 (2003) n. 12 pag.

308). A questo punto va poi osservato che secondo giurisprudenza e dottrina non

si possono imporre esigenze troppo severe alla verosimiglianza della

solvibilità. La ratio legis dell’art. 174 LEF è infatti quella di evitare il

fallimento quando il debitore sembra capace di sopravvivere economicamente e la

mancanza di liquidità sufficiente appare passeggera (cfr. anche sentenza del

Tribunale federale 5A_328/2011 dell’11.8.2011, consid. 2 con rif.). Nel caso

che ci occupa si può affermare che la capacità di pagamento del reclamante

appare più probabile che la sua incapacità di pagamento, per cui la prognosi in

merito alla sua situazione finanziaria può essere ritenuta favorevole. Le precedenti

considerazioni portano a concludere che il presupposto della solvibilità può

essere considerato reso sufficientemente verosimile.

Risultando

adempiuti i requisiti di cui all’174 cpv. 2 LEF, il fallimento di AP 1 va

annullato.

2.

Il

reclamo va pertanto accolto.

La tassa

di giustizia è posta in ambo le sedi a carico della reclamante (art. 48, 61

cpv. 1 OTLEF e 106 cpv. 1 CPC).

Le spese

dell’Ufficio fallimenti sono pure poste a carico della reclamante.

Alla

controparte non si assegnano ripetibili.

Dispositivo

Per questi motivi,

richiamato l’art. 174 cpv. 2 LEF

pronuncia:

I. Il

reclamo è accolto.

“1. La

dichiarazione di fallimento 4 luglio 2012 pronunciata dal Pretore __________,

sezione 5, (inc. SO.2012.__________), nei confronti di RE 1, è annullata.

2. La tassa di giustizia di prima sede di fr. 80.--, da anticipare come

di rito, è posta a carico di RE 1.

3. Le spese dell’Ufficio fallimenti di __________, da anticipare come

di rito, sono poste a carico di RE 1.”

II. La tassa di giustizia del presente giudizio di fr. 150.-- è posta a

carico

di RE 1.

III. Notificazione:

- __________;

- __________;

- Ufficio esecuzione di Lugano, Lugano;

- Ufficio fallimenti di Lugano, Viganello;

- Ufficio cantonale del Registro di commercio, Lugano;

Ufficio

del Registro fondiario __________

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Lugano.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale

d’appello

Il presidente La

segretaria

Contro la

presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale

federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 72 e segg.

LTF).

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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