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Decisione

14.2012.109

Rigetto definitivo dell'opposizione. Decisione che condanna l'escusso a pagare alimenti. Eccezione di pagamento sotto forma di assunzione delle spese connesse all'abitazione già coniugale

17 settembre 2012Italiano17 min

Source ti.ch

Fatti

che con

precetto esecutivo n. __________ del 28.3/5.4.2012 dell’Ufficio di esecuzione

di __________, RE 1 ha escusso CO 1 per l’incasso delle somme di fr. 22'300.- e

fr. 4'690.- oltre interessi e spese, indicando quale titolo del credito “Alimenti,

istanza del 17/18 settembre 2008 e lettera al giudice di pace limitatamente a

fr. 4'690”;

che

interposta tempestiva opposizione da parte dell’escusso, il 12 aprile 2012 la procedente

ha indirizzato alla Pretura del Distretto di Bellinzona uno scritto intitolato

“Presento istanza di rigetto dell’opposizione (art. 80 a 83 LEF)”, postulando la condanna della persona in causa al pagamento di fr. 26'990.- oltre interessi

e spese e il rigetto definitivo dell’opposizione al precetto esecutivo in

rassegna,

che con

scritto del 13 aprile 2012 la Pretura di Bellinzona ha trasmesso per competenza

alla sezione 5 della Pretura del Distretto di Lugano l’istanza 12 aprile 2012;

che con

scritto spontaneo 20/22 maggio 2012, indirizzato alla Pretura del Distretto di

Lugano e volto al rigetto definitivo dell’opposizione al menzionato precetto esecutivo,

la procedente ha illustrato il proprio fabbisogno e le proprie entrate mensili

e ha specificato che la pretesa relativa fr. 22'300.- si riferisce ad alimenti

non pagati per il periodo dal 18 ottobre 2006 al 20 dicembre 2007;

che al

riguardo essa ha allegato la sentenza emanata il 19 aprile 2007 dalla prima Camera

civile del Tribunale d’appello di cui all’inc. n. 11.2006.99, la quale ha - tra

l’altro - stabilito che il qui convenuto è tenuto a versare alla qui istante,

anticipatamente entro il 5° giorno di ogni mese, fr. 2'596.- mensili dall’11

novembre 2005 al passaggio in giudicato della sentenza di divorzio, con possibilità

per il debitore di dedurre quanto da lui direttamente pagato per le spese dello

stabile di __________, fr. 2'716.- mensili dal passaggio in giudicato della

sentenza di divorzio fino al pensionamento ordinario della qui istante, fr.

3'185.- mensili dal pensionamento della stessa istante fino al pensionamento

ordinario del qui convenuto e fr. 2'000.- dopo di allora (v. dispositivo n. I 4);

che in

occasione dell’udienza di contradditorio del 4 luglio 2012 la parte istante si è

confermata nella propria domanda, precisando che l’ex coniuge, ossia il convenuto,

versa mensilmente fr. 2'716.- in luogo di fr. 3'185.- come stabilito dal Tribunale

d’appello, che la pretesa di fr. 22'300.- si riferisce ad alimenti non corrisposti

dal 18 ottobre 2006 al 20 dicembre 2007 e che la pretesa di fr. 4'690.- si

riferisce ad alimenti non pagati dal 1° maggio 2011 all’aprile 2012;

che dal

canto suo il convenuto si è opposto all’istanza, asserendo, con riferimento

alla pretesa di fr. 22'300.-, di avere sempre pagato il dovuto, ovvero sostenendo

le spese della casa e versando la differenza alla moglie;

che il

convenuto ha dipoi ricordato che la procedente ha avviato più procedure esecutive

contro di lui per contributi non pagati relativi al medesimo periodo, le quali si

sono tutte concluse con la reiezione dell’istanza (plico doc. 2 e 3), per poi segnalare

altresì che, sempre per alimenti riferibili al medesimo periodo, l’istante ha pure

avviato due procedimenti penali per trascuranza degli obblighi di mantenimento,

sfociate a loro volta in non luoghi a procedere (doc. 4-9);

che,

sempre secondo il convenuto, per quanto attiene alla pretesa di fr. 4'690.-

relativa all’aumento del contributo alimentare da fr. 2'716.- a fr. 3'185.-

mensili, tale importo non è per nulla dovuto, in quanto egli vanterebbe un

credito (da porre in compensazione) nei confronti della procedente di fr

17'639.- relativo a ripetibili che gli sono dovute da quest’ultima,

segnatamente da decisioni passate in giudicato (doc. 12);

che in

replica e in duplica le parti si sono confermate nelle rispettive tesi, in

particolare, la procedente sostenendo tra l’altro che la sentenza della prima Camera

civile del Tribunale d’appello alla pagina 17 prevede che il convenuto avrebbe

sì potuto compensare il contributo alimentare dovuto con quanto da lui

direttamente pagato per le spese dello stabile di __________, ma soltanto con

il suo assenso, che tutte le spese della casa sono state pagate da lei e dal di

lei figlio e contestando, in ogni modo, che controparte abbia sempre pagato quanto

dovuto, la parte convenuta reiterando invece nell’obiettare di avere sempre

fatto fronte ai suoi obblighi, sia pagando le spese relative alla casa, sia effettuando

dei versamenti direttamente alla moglie, come risulta chiaramente dalla

documentazione che ha esibito;

che con

decisione del 6 luglio 2012 il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 5, ha respinto l’istanza;

che, premesso

che la sentenza emanata il 19 novembre 2007 dalla prima Camera civile del Tribunale

d‘appello costituisce in sé titolo di rigetto definitivo dell’opposizione ex

art. 80 cpv. 1 LEF nella misura in cui ha fatto obbligo al qui convenuto di

versare alla parte istante determinati importi a titolo di alimenti, il primo

giudice, richiamato l’art 81 cpv. 1 LEF, ha ritenuto che, per quanto riguarda

la pretesa di fr. 22'300.-, dalla documentazione prodotta dalla parte convenuta,

segnatamente dai doc. 5, 6, 7, 9, 10 e 11, si evince che essa ha effettivamente

fatto fronte ai propri obblighi per il periodo 18 ottobre 2006-20 dicembre

2007, avendo preso a carico le spese dello stabile di __________ e versato la relativa

differenza alla qui istante, come permesso e previsto dalla menzionata sentenza

della prima Camera civile del Tribunale d’appello;

che, del resto,

ha puntualizzato il Pretore, la medesima pretesa ha peraltro già fatto

l’oggetto di due procedure di rigetto dell’opposizione avviate dalla stessa parte

istante (doc. 2 e 3), entrambe respinte, e di due procedure penali, avviate

sempre dalla qui istante, per trascuranza degli obblighi di mantenimento nei

confronti del convenuto, sfociate entrambe in decreti di non luogo a procedere

(doc. 4 e 8);

che, ciò

posto, ha fatto presente il primo giudice, la reiterata pretesa di parte

istante è alla soglia della temerarietà;

che, in

ogni caso, ha puntualizzato il Pretore, l’asserzione di parte convenuta, secondo

cui ha già provveduto al pagamento di quanto dovuto per il periodo 18 ottobre

2006-20 dicembre 2007 è fondata;

che potendo

dipoi il convenuto vantare un credito di fr. 17'639.85 nei confronti della

controparte, come stabilito da decisioni giudiziarie passate in giudicato

(indennità per ripetibili, plico doc. 12, in particolare la decisione 19 ottobre 2011 della CEF di cui all’inc. n. 14.2011.143), anche l’eccezione di

estinzione ex art. 81 LEF della ulteriore pretesa di fr. 4'690.- messa in conto

dall’istante, merita - secondo il primo giudice - tutela, di modo che l’istanza

di rigetto definitivo dell’opposizione al precetto esecutivo va integralmente respinta;

che contro

tale sentenza la parte istante è insorta con reclamo del 14 luglio 2012, reiterando

nella richiesta di riconoscimento della pretesa di fr. 22'300.-, oltre

interessi e spese, a partire dal divorzio passato in giudicato, e chiedendo (al

termine di un esposto al limite del comprensibile) nel caso in cui le sentenze

SO.2012.1719 (quella qui impugnata) e 11.2012.59 (recte: incarto

relativo a un procedimento pendente davanti alla prima Camera civile del Tribunale

d’appello) fossero congiunte, l’annullamento della somma da essa dovuta, “già

pagante delle spese effettive, semmai vista la comproprietà al 50% è CO 1 a dovere alla ex moglie RE 1 la metà delle spese sopportate”, pretendendo dipoi che le spese di

giustizia siano poste a carico delle parti in ragione di metà ciascuna (essa ha

già pagato fr. 800.- di anticipo per la causa 11.2012.59), e instando infine per

l’imposizione all’avv. __________ della cancellazione del pignoramento in relazione

al precetto esecutivo n. __________ dell’Ufficio di esecuzione e fallimenti di

Bellinzona di fr. 17'639.85, perché non sussiste più il debito, vista la

compensazione richiesta e ottenuta tramite fr. 469.- mensili dal 1° maggio 2011

al 1° luglio 2014 (estinzione del debito);

che con

osservazioni del 18 agosto 2012 il convenuto ha chiesto la reiezione del

reclamo, confermandosi sostanzialmente nelle osservazioni presentate in occasione

dell’udienza di contradditorio del 4 luglio 2012, segnatamente sottolineando

che la sentenza sulla quale la procedente ha fondato la propria domanda, e più

precisamente il dispositivo n. I ad 4, prevedeva la possibilità per il debitore

di dedurre dal contributo alimentare per la moglie i pagamenti relativi

all’abitazione di __________, che egli effettuava direttamente, e contestando

per il resto ogni affermazione di controparte, secondo cui essa, unitamente al

figli, pagherebbe l’assicurazione stabili a far tempo dal 2006, asserzione del

resto sconfessata in occasione della seconda procedura penale per trascuranza

degli obblighi di mantenimento avviata nei suoi confronti;

che,

secondo il convenuto, il reclamo va comunque dichiarato inammissibile nella

misura in cui esso si fonda su documenti non esibiti in prima sede (come ad

esempio i doc. 15 e 16 allegati al reclamo) e nella misura in cui l’insorgente

si propone di inserire nelle richieste di giudizio domande nuove, come

l’annullamento del pignoramento nei confronti dell’escutente;

che il 16

agosto 2012 la parte istante ha presentato un allegato di replica (al quale ha

annesso ulteriori documenti), in riposta alle osservazioni del convenuto,

riconfermandosi nelle proprie richieste;

che tale

atto di causa è stato notificato senza ulteriori formalità alla controparte,

che è rimasta però passiva;

che con

scritto il 22 agosto 2012 (non notificato al convenuto) la procedente -

riferendosi alle osservazioni di controparte - ha specificato che quello che

essa intende chiedere è l’annullamento della restrizione sulla sua casa di

vacanza al mappale n. __________ RFD di __________ in quanto l’ex marito ha

ottenuto la compensazione-alimenti dovuti in più mensilmente fr. 469.- e li

versa lui stesso (perché non li versa a lei e questo fino al mese di luglio

2014);

Considerandi

in diritto.

che secondo

l’art. 319 lett. a CPC sono impugnabili mediante reclamo, tra l’altro, le decisioni

inappellabili di prima istanza finali;

che tale è

il caso per le decisioni nelle pratiche a tenore della LEF, segnatamente in

tema di rigetto dell’’opposizione ex art. 80-80 LEF (cfr. art. 309 lett. b. n.

3.

CPC);

che, in

via preliminare, vanno estromessi dall’incarto relativo alla presente causa i

documenti annessi al reclamo e, in particolare, alla replica del 16 agosto 2012,

nella misura in cui essi non sono stati prodotti dalle parti davanti al primo giudice,

come pure vanno dichiarate inammissibili le domande dell’insorgente nella misura

in cui esse esulano dalla richiesta - la sola possibile - di accogliere

l’istanza di rigetto dell’opposizione sulla base del titolo di rigetto indicato

nel precetto esecutivo, l’art. 326 cpv. 1 CPC non ammettendo, nella procedura

di reclamo, né nuove conclusioni, né l’allegazione di nuovi fatti o la produzione

di nuovi mezzi di prova;

che, in

particolare, non sono ammissibili a) la richiesta di congiungere, se del caso, l’incarto

relativo alla presente causa (SO.2012.1719) con l’incarto11.2012.59 pendente presso

la prima Camera civile del Tribunale d’appello (richiesta in ogni modo

proceduralmente improponibile, trattandosi di procedure diverse), b) la

richiesta di porre le spese di giustizia a carico di metà ciascuno per avere

essa pagato fr. 800.- di anticipo nella causa inc. n. 11.2012.59, c) la richiesta

di imporre all’avv. __________ la cancellazione del pignoramento nell’esecuzione

n. __________ di fr. 17'639.85 d) la richiesta, invero singolare, di procedere

all’annullamento della restrizione sulla sua casa di vacanza al mappale n. __________

RFD di __________;

che in

base all’art. 320 CPC con il reclamo possono essere fatti valere a. l’errata applicazione

del diritto, b. l’accertamento manifestamente errato dei fatti;

che secondo

l’art. 80 cpv. 1 LEF se il credito è fondato su una decisione giudiziaria

esecutiva, il creditore può chiedere in giudizio il rigetto definitivo dell’opposizione;

che sono parificate

alle decisioni giudiziarie, tra l’altro, le transazioni e i riconoscimenti di debito

giudiziali (art. 80 cpv. 2 n. 1 LEF) e le decisioni di autorità amministrative

svizzere (art. 80 cpv. 2 n. 2 LEF);

che va da

sé che la sentenza emanata il 19 novembre 2007 dalla prima Camera civile del Tribunale

d’appello costituisce titolo di rigetto definitivo dell’opposizione nella

misura in cui prevede l’obbligo del convenuto a versare alla parte istante i

contributi alimentari illustrati nel dispositivo n. I ad 4, circostanza del

resto non contestata;

che in

virtù dell’art. 81 cpv. 1 LEF se il credito è fondato su una decisione esecutiva

di un tribunale svizzero - come nella fattispecie - o di un’autorità amministrativa

svizzera, l’opposizione è rigettata in via definitiva a meno che l’escusso

provi con documenti che dopo l’emanazione della decisione il debito è stato estinto

o il termine di pagamento è stato prorogato ovvero che è subentrata la

prescrizione;

che,

stando al giudizio impugnato, in relazione alla pretesa di fr. 22'300.-

avanzata dalla parte istante per contributi alimentari rimasti insoluti dal 18

ottobre 2006 al 20 dicembre 2007, l’escusso avrebbe dimostrato di nulla più

dovere alla controparte a tale titolo, avendo essa soluto quanto non

direttamente versato in capitale, sostenendo (tutte) le spese della casa, ossia

i costi dello stabile di __________, in assonanza a quanto consentito dalla prima

Camera civile nella sua sentenza del 19 novembre 2007;

che, come

visto, l’insorgente non condivide affatto tale conclusione, rilevando che nel consid.

e pag. 16-17 della citata sentenza, è stato stabilito che “Per quanto riguarda le

spese correlate allo stabile di __________, si ricordi che dopo il passaggio in

giudicato della presente sentenza esso sarà riconosciuto in comproprietà delle

parti, ma non costituirà più un’abitazione coniugale. Fino allo scioglimento di

tale comproprietà ogni parte dovrà quindi farsi carico dei relativi oneri in

ragione di metà ciascuno. Nel caso in cui continuasse ad assumerli per intero,

l’appellante potrà compensarli con il contributo alimentare destinato all’ex

moglie, ma solo con l’assenso di lei (art. 125 n. 2 CO)”;

che,

obietta la reclamante, non avendo essa mai dato il suo assenso al riguardo, non

vi era spazio per computare nel contributo alimentare le spese dello stabile di

__________;

che tale

opinione non può essere condivisa;

che per

tacere del fatto che in occasione dell’udienza di contradditorio del 4 luglio

2012.

la parte istante ha si ricordato tale principio, ossia quanto previsto nel

menzionato consid. e, ma non ha però preteso di non avere aderito al modo di

procedere del convenuto, va nondimeno rilevato che il dispositivo n. I ad 4 primo

capoverso della sentenza 19 novembre 2007, si è limitato a conferire al convenuto

il diritto di dedurre quanto da lui direttamente pagato per le spese dello

stabile senza condizioni, ovvero senza esigere che tale operazione sia

prelimianrmente stata consentita dall’escutente (…”con possibilità per il

debitore di dedurre quanto da lui direttamente pagato per le spese dello stabile

di __________”);

che, del resto,

il richiamo all’art. 125 n. 2 CO nel consid. e pag. 16-17 della citata sentenza,

peraltro superato comunque dalla formulazione del dispositivo che ne è seguito

(che fa quindi stato), risulta perfino equivoco nel contesto in cui è stato

inserito, dato che per finire il convenuto, con il suo comportamento, non ha

operato una vera e propria compensazione fra due distinti e reciproci crediti,

ma ha soluto l’obbligo alimentare impostogli in parte mediante versamento del

relativo importo in capitale, in parte mediante assunzione e pagamento delle spese

dello stabile di __________ che avrebbero dovuto essere altrimenti pagate,

almeno in parte, dalla stessa istante, ottemperando in questo modo agli obblighi

impostigli;

che, in

ogni modo, obiettare di non avere mai dato il proprio consenso a un’operazione

del genere dopo avere comunque accettato, senza fiatare, che il convenuto

pagasse i costi per le spese della casa di __________, che altrimenti, per lo

meno in parte, avrebbero dovuto essere da lei assunte, non può che suscitare seri

interrogativi sulla buona fede della procedente;

che la

soluzione adottata dal Pretore al riguardo, lo si sottolinea, rispecchia il

contesto di cui alla decisione della prima Camera civile del Tribunale

d’appello del 19 novembre 2007, ovvero del riparto in parti uguali degli oneri

correlati allo stabile di __________ fino allo scioglimento della comproprietà sul

medesimo o dell’assunzione per intero degli stessi da parte del convenuto,

previa - ovviamente - liberazione di parte dell’obbligo alimentare stabilito nella

stessa sentenza;

che ne

discende pertanto la reiezione del reclamo al riguardo;

che per

quanto riguarda la rimanente pretesa di fr. 4'690.- relativa al periodo 1°maggio

2011-aprile 2012, ritenuta dal primo giudice estinta ex art. 81 cpv. 1 LEF a

seguito della contro pretesa di fr. 17'639.85 avanzata dal convenuto e fondata

sulla decisone 19 ottobre 2011 della CEF (inc. 14.11.143), nulla si oppone alla

conferma dell’impugnato giudizio su questo punto, la condizione posta dalla reclamante

per dare via libera a questa decisione, ovvero l’annullamento del pignoramento nei

suoi confronti in relazione all’esecuzione n. __________ dell’Ufficio di

esecuzione e fallimenti di Bellinzona (doc. 12), rispettivamente l’annullamento

della restrizione sulla casa di vacanza di Gorduno, sfuggendo al vaglio di

questa Camera, chiamata solo a stabilire se il primo giudice ha avuto, nel

caso in esame, corretta nozione degli art. 80 e 81 LEF, ciò che comporta l’inammissibilità

del rimedio al riguardo;

che da quanto

precede, ne discende la reiezione del reclamo nella misura della sua ammissibilità,

non potendosi per il resto ravvisare nella decisione impugnata accertamenti di

fatto manifestamente errati (art. 320 lett. b CPC);

che gli

oneri processuali relativi al presente giudizio seguono la soccombenza della

reclamante, tenuta altresì a rifondere alla controparte fr. 400.- per ripetibili

(art. 48, 61 cpv. 1 OTLEF e 106 cpv. 1 CPC);

Dispositivo

per questi motivi,

pronuncia:

1. Nella

misura in cui è ammissibile, il reclamo è respinto.

2. La

tassa di giustizia e le spese per complessivi fr. 350.- sono poste a carico

della reclamante, che rifonderà a CO 1 fr. 400.- a titolo di ripetibili.

3. Notificazione a:

-

-

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale

d’appello

Il presidente La

segretaria

Giacché il valore litigioso della vertenza, di fr. 26'990.-,

non raggiunge il limite di legge di fr. 30’000.-, contro la presente decisione

è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000

Losana 14, entro 30 giorni dalla notificazione, solo se la controversia

concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2

lett. a LTF).

Nello stesso termine è possibile proporre al Tribunale

federale, 1000 Losanna 14, anche ricorso sussidiario in materia costituzionale

(art. 113 segg. LTF).

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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