14.2012.109
Rigetto definitivo dell'opposizione. Decisione che condanna l'escusso a pagare alimenti. Eccezione di pagamento sotto forma di assunzione delle spese connesse all'abitazione già coniugale
17 settembre 2012Italiano17 min
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Numero d'incarto:
14.2012.109
Data decisione, Autorità:
17.09.2012, CEF
Titolo:
Rigetto definitivo dell'opposizione. Decisione che condanna l'escusso a pagare alimenti. Eccezione di pagamento sotto forma di assunzione delle spese connesse all'abitazione già coniugale
RIGETTO DEFINITIVO DELL'OPPOSIZIONE
art. 80 LEF
art. 81 LEF
Incarto n.
14.2012.109
Lugano
17 settembre
2012
FP/b/lw
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Pellegrini, presidente,
Walser e Bozzini
segretaria:
Baur Martinelli,
vicecancelliera
statuendo sulla causa a procedura sommaria in materia
di esecuzione e fallimenti dipendente da istanza 12 aprile 2012 presentata da
RE 1
contro
CO 1
patrocinato dall’ PA 1
tendente ad ottenere il rigetto definitivo
dell’opposizione interposta dal convenuto al precetto esecutivo n. __________
dell’Ufficio di esecuzione di __________, notificato in data 5 aprile 2012 per
il pagamento di fr. 26'990.- oltre interessi e spese;
istanza respinta dal Pretore del Distretto di Lugano,
sezione 5, con decisione del 6 luglio 2012 (SO.2012.1719);
sentenza impugnata dalla parte istante con reclamo del
16 luglio 2012;
preso atto che con osservazioni del 13 agosto 2012 il
convenuto ne ha chiesto la sua reiezione e che con replica del 16 agosto 2012
l’istante si è confermata nella propria domanda;
esaminati gli atti
ritenuto
Fatti
che con
precetto esecutivo n. __________ del 28.3/5.4.2012 dell’Ufficio di esecuzione
di __________, RE 1 ha escusso CO 1 per l’incasso delle somme di fr. 22'300.- e
fr. 4'690.- oltre interessi e spese, indicando quale titolo del credito “Alimenti,
istanza del 17/18 settembre 2008 e lettera al giudice di pace limitatamente a
fr. 4'690”;
che
interposta tempestiva opposizione da parte dell’escusso, il 12 aprile 2012 la procedente
ha indirizzato alla Pretura del Distretto di Bellinzona uno scritto intitolato
“Presento istanza di rigetto dell’opposizione (art. 80 a 83 LEF)”, postulando la condanna della persona in causa al pagamento di fr. 26'990.- oltre interessi
e spese e il rigetto definitivo dell’opposizione al precetto esecutivo in
rassegna,
che con
scritto del 13 aprile 2012 la Pretura di Bellinzona ha trasmesso per competenza
alla sezione 5 della Pretura del Distretto di Lugano l’istanza 12 aprile 2012;
che con
scritto spontaneo 20/22 maggio 2012, indirizzato alla Pretura del Distretto di
Lugano e volto al rigetto definitivo dell’opposizione al menzionato precetto esecutivo,
la procedente ha illustrato il proprio fabbisogno e le proprie entrate mensili
e ha specificato che la pretesa relativa fr. 22'300.- si riferisce ad alimenti
non pagati per il periodo dal 18 ottobre 2006 al 20 dicembre 2007;
che al
riguardo essa ha allegato la sentenza emanata il 19 aprile 2007 dalla prima Camera
civile del Tribunale d’appello di cui all’inc. n. 11.2006.99, la quale ha - tra
l’altro - stabilito che il qui convenuto è tenuto a versare alla qui istante,
anticipatamente entro il 5° giorno di ogni mese, fr. 2'596.- mensili dall’11
novembre 2005 al passaggio in giudicato della sentenza di divorzio, con possibilità
per il debitore di dedurre quanto da lui direttamente pagato per le spese dello
stabile di __________, fr. 2'716.- mensili dal passaggio in giudicato della
sentenza di divorzio fino al pensionamento ordinario della qui istante, fr.
3'185.- mensili dal pensionamento della stessa istante fino al pensionamento
ordinario del qui convenuto e fr. 2'000.- dopo di allora (v. dispositivo n. I 4);
che in
occasione dell’udienza di contradditorio del 4 luglio 2012 la parte istante si è
confermata nella propria domanda, precisando che l’ex coniuge, ossia il convenuto,
versa mensilmente fr. 2'716.- in luogo di fr. 3'185.- come stabilito dal Tribunale
d’appello, che la pretesa di fr. 22'300.- si riferisce ad alimenti non corrisposti
dal 18 ottobre 2006 al 20 dicembre 2007 e che la pretesa di fr. 4'690.- si
riferisce ad alimenti non pagati dal 1° maggio 2011 all’aprile 2012;
che dal
canto suo il convenuto si è opposto all’istanza, asserendo, con riferimento
alla pretesa di fr. 22'300.-, di avere sempre pagato il dovuto, ovvero sostenendo
le spese della casa e versando la differenza alla moglie;
che il
convenuto ha dipoi ricordato che la procedente ha avviato più procedure esecutive
contro di lui per contributi non pagati relativi al medesimo periodo, le quali si
sono tutte concluse con la reiezione dell’istanza (plico doc. 2 e 3), per poi segnalare
altresì che, sempre per alimenti riferibili al medesimo periodo, l’istante ha pure
avviato due procedimenti penali per trascuranza degli obblighi di mantenimento,
sfociate a loro volta in non luoghi a procedere (doc. 4-9);
che,
sempre secondo il convenuto, per quanto attiene alla pretesa di fr. 4'690.-
relativa all’aumento del contributo alimentare da fr. 2'716.- a fr. 3'185.-
mensili, tale importo non è per nulla dovuto, in quanto egli vanterebbe un
credito (da porre in compensazione) nei confronti della procedente di fr
17'639.- relativo a ripetibili che gli sono dovute da quest’ultima,
segnatamente da decisioni passate in giudicato (doc. 12);
che in
replica e in duplica le parti si sono confermate nelle rispettive tesi, in
particolare, la procedente sostenendo tra l’altro che la sentenza della prima Camera
civile del Tribunale d’appello alla pagina 17 prevede che il convenuto avrebbe
sì potuto compensare il contributo alimentare dovuto con quanto da lui
direttamente pagato per le spese dello stabile di __________, ma soltanto con
il suo assenso, che tutte le spese della casa sono state pagate da lei e dal di
lei figlio e contestando, in ogni modo, che controparte abbia sempre pagato quanto
dovuto, la parte convenuta reiterando invece nell’obiettare di avere sempre
fatto fronte ai suoi obblighi, sia pagando le spese relative alla casa, sia effettuando
dei versamenti direttamente alla moglie, come risulta chiaramente dalla
documentazione che ha esibito;
che con
decisione del 6 luglio 2012 il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 5, ha respinto l’istanza;
che, premesso
che la sentenza emanata il 19 novembre 2007 dalla prima Camera civile del Tribunale
d‘appello costituisce in sé titolo di rigetto definitivo dell’opposizione ex
art. 80 cpv. 1 LEF nella misura in cui ha fatto obbligo al qui convenuto di
versare alla parte istante determinati importi a titolo di alimenti, il primo
giudice, richiamato l’art 81 cpv. 1 LEF, ha ritenuto che, per quanto riguarda
la pretesa di fr. 22'300.-, dalla documentazione prodotta dalla parte convenuta,
segnatamente dai doc. 5, 6, 7, 9, 10 e 11, si evince che essa ha effettivamente
fatto fronte ai propri obblighi per il periodo 18 ottobre 2006-20 dicembre
2007, avendo preso a carico le spese dello stabile di __________ e versato la relativa
differenza alla qui istante, come permesso e previsto dalla menzionata sentenza
della prima Camera civile del Tribunale d’appello;
che, del resto,
ha puntualizzato il Pretore, la medesima pretesa ha peraltro già fatto
l’oggetto di due procedure di rigetto dell’opposizione avviate dalla stessa parte
istante (doc. 2 e 3), entrambe respinte, e di due procedure penali, avviate
sempre dalla qui istante, per trascuranza degli obblighi di mantenimento nei
confronti del convenuto, sfociate entrambe in decreti di non luogo a procedere
(doc. 4 e 8);
che, ciò
posto, ha fatto presente il primo giudice, la reiterata pretesa di parte
istante è alla soglia della temerarietà;
che, in
ogni caso, ha puntualizzato il Pretore, l’asserzione di parte convenuta, secondo
cui ha già provveduto al pagamento di quanto dovuto per il periodo 18 ottobre
2006-20 dicembre 2007 è fondata;
che potendo
dipoi il convenuto vantare un credito di fr. 17'639.85 nei confronti della
controparte, come stabilito da decisioni giudiziarie passate in giudicato
(indennità per ripetibili, plico doc. 12, in particolare la decisione 19 ottobre 2011 della CEF di cui all’inc. n. 14.2011.143), anche l’eccezione di
estinzione ex art. 81 LEF della ulteriore pretesa di fr. 4'690.- messa in conto
dall’istante, merita - secondo il primo giudice - tutela, di modo che l’istanza
di rigetto definitivo dell’opposizione al precetto esecutivo va integralmente respinta;
che contro
tale sentenza la parte istante è insorta con reclamo del 14 luglio 2012, reiterando
nella richiesta di riconoscimento della pretesa di fr. 22'300.-, oltre
interessi e spese, a partire dal divorzio passato in giudicato, e chiedendo (al
termine di un esposto al limite del comprensibile) nel caso in cui le sentenze
SO.2012.1719 (quella qui impugnata) e 11.2012.59 (recte: incarto
relativo a un procedimento pendente davanti alla prima Camera civile del Tribunale
d’appello) fossero congiunte, l’annullamento della somma da essa dovuta, “già
pagante delle spese effettive, semmai vista la comproprietà al 50% è CO 1 a dovere alla ex moglie RE 1 la metà delle spese sopportate”, pretendendo dipoi che le spese di
giustizia siano poste a carico delle parti in ragione di metà ciascuna (essa ha
già pagato fr. 800.- di anticipo per la causa 11.2012.59), e instando infine per
l’imposizione all’avv. __________ della cancellazione del pignoramento in relazione
al precetto esecutivo n. __________ dell’Ufficio di esecuzione e fallimenti di
Bellinzona di fr. 17'639.85, perché non sussiste più il debito, vista la
compensazione richiesta e ottenuta tramite fr. 469.- mensili dal 1° maggio 2011
al 1° luglio 2014 (estinzione del debito);
che con
osservazioni del 18 agosto 2012 il convenuto ha chiesto la reiezione del
reclamo, confermandosi sostanzialmente nelle osservazioni presentate in occasione
dell’udienza di contradditorio del 4 luglio 2012, segnatamente sottolineando
che la sentenza sulla quale la procedente ha fondato la propria domanda, e più
precisamente il dispositivo n. I ad 4, prevedeva la possibilità per il debitore
di dedurre dal contributo alimentare per la moglie i pagamenti relativi
all’abitazione di __________, che egli effettuava direttamente, e contestando
per il resto ogni affermazione di controparte, secondo cui essa, unitamente al
figli, pagherebbe l’assicurazione stabili a far tempo dal 2006, asserzione del
resto sconfessata in occasione della seconda procedura penale per trascuranza
degli obblighi di mantenimento avviata nei suoi confronti;
che,
secondo il convenuto, il reclamo va comunque dichiarato inammissibile nella
misura in cui esso si fonda su documenti non esibiti in prima sede (come ad
esempio i doc. 15 e 16 allegati al reclamo) e nella misura in cui l’insorgente
si propone di inserire nelle richieste di giudizio domande nuove, come
l’annullamento del pignoramento nei confronti dell’escutente;
che il 16
agosto 2012 la parte istante ha presentato un allegato di replica (al quale ha
annesso ulteriori documenti), in riposta alle osservazioni del convenuto,
riconfermandosi nelle proprie richieste;
che tale
atto di causa è stato notificato senza ulteriori formalità alla controparte,
che è rimasta però passiva;
che con
scritto il 22 agosto 2012 (non notificato al convenuto) la procedente -
riferendosi alle osservazioni di controparte - ha specificato che quello che
essa intende chiedere è l’annullamento della restrizione sulla sua casa di
vacanza al mappale n. __________ RFD di __________ in quanto l’ex marito ha
ottenuto la compensazione-alimenti dovuti in più mensilmente fr. 469.- e li
versa lui stesso (perché non li versa a lei e questo fino al mese di luglio
2014);
Considerandi
in diritto.
che secondo
l’art. 319 lett. a CPC sono impugnabili mediante reclamo, tra l’altro, le decisioni
inappellabili di prima istanza finali;
che tale è
il caso per le decisioni nelle pratiche a tenore della LEF, segnatamente in
tema di rigetto dell’’opposizione ex art. 80-80 LEF (cfr. art. 309 lett. b. n.
3.
CPC);
che, in
via preliminare, vanno estromessi dall’incarto relativo alla presente causa i
documenti annessi al reclamo e, in particolare, alla replica del 16 agosto 2012,
nella misura in cui essi non sono stati prodotti dalle parti davanti al primo giudice,
come pure vanno dichiarate inammissibili le domande dell’insorgente nella misura
in cui esse esulano dalla richiesta - la sola possibile - di accogliere
l’istanza di rigetto dell’opposizione sulla base del titolo di rigetto indicato
nel precetto esecutivo, l’art. 326 cpv. 1 CPC non ammettendo, nella procedura
di reclamo, né nuove conclusioni, né l’allegazione di nuovi fatti o la produzione
di nuovi mezzi di prova;
che, in
particolare, non sono ammissibili a) la richiesta di congiungere, se del caso, l’incarto
relativo alla presente causa (SO.2012.1719) con l’incarto11.2012.59 pendente presso
la prima Camera civile del Tribunale d’appello (richiesta in ogni modo
proceduralmente improponibile, trattandosi di procedure diverse), b) la
richiesta di porre le spese di giustizia a carico di metà ciascuno per avere
essa pagato fr. 800.- di anticipo nella causa inc. n. 11.2012.59, c) la richiesta
di imporre all’avv. __________ la cancellazione del pignoramento nell’esecuzione
n. __________ di fr. 17'639.85 d) la richiesta, invero singolare, di procedere
all’annullamento della restrizione sulla sua casa di vacanza al mappale n. __________
RFD di __________;
che in
base all’art. 320 CPC con il reclamo possono essere fatti valere a. l’errata applicazione
del diritto, b. l’accertamento manifestamente errato dei fatti;
che secondo
l’art. 80 cpv. 1 LEF se il credito è fondato su una decisione giudiziaria
esecutiva, il creditore può chiedere in giudizio il rigetto definitivo dell’opposizione;
che sono parificate
alle decisioni giudiziarie, tra l’altro, le transazioni e i riconoscimenti di debito
giudiziali (art. 80 cpv. 2 n. 1 LEF) e le decisioni di autorità amministrative
svizzere (art. 80 cpv. 2 n. 2 LEF);
che va da
sé che la sentenza emanata il 19 novembre 2007 dalla prima Camera civile del Tribunale
d’appello costituisce titolo di rigetto definitivo dell’opposizione nella
misura in cui prevede l’obbligo del convenuto a versare alla parte istante i
contributi alimentari illustrati nel dispositivo n. I ad 4, circostanza del
resto non contestata;
che in
virtù dell’art. 81 cpv. 1 LEF se il credito è fondato su una decisione esecutiva
di un tribunale svizzero - come nella fattispecie - o di un’autorità amministrativa
svizzera, l’opposizione è rigettata in via definitiva a meno che l’escusso
provi con documenti che dopo l’emanazione della decisione il debito è stato estinto
o il termine di pagamento è stato prorogato ovvero che è subentrata la
prescrizione;
che,
stando al giudizio impugnato, in relazione alla pretesa di fr. 22'300.-
avanzata dalla parte istante per contributi alimentari rimasti insoluti dal 18
ottobre 2006 al 20 dicembre 2007, l’escusso avrebbe dimostrato di nulla più
dovere alla controparte a tale titolo, avendo essa soluto quanto non
direttamente versato in capitale, sostenendo (tutte) le spese della casa, ossia
i costi dello stabile di __________, in assonanza a quanto consentito dalla prima
Camera civile nella sua sentenza del 19 novembre 2007;
che, come
visto, l’insorgente non condivide affatto tale conclusione, rilevando che nel consid.
e pag. 16-17 della citata sentenza, è stato stabilito che “Per quanto riguarda le
spese correlate allo stabile di __________, si ricordi che dopo il passaggio in
giudicato della presente sentenza esso sarà riconosciuto in comproprietà delle
parti, ma non costituirà più un’abitazione coniugale. Fino allo scioglimento di
tale comproprietà ogni parte dovrà quindi farsi carico dei relativi oneri in
ragione di metà ciascuno. Nel caso in cui continuasse ad assumerli per intero,
l’appellante potrà compensarli con il contributo alimentare destinato all’ex
moglie, ma solo con l’assenso di lei (art. 125 n. 2 CO)”;
che,
obietta la reclamante, non avendo essa mai dato il suo assenso al riguardo, non
vi era spazio per computare nel contributo alimentare le spese dello stabile di
__________;
che tale
opinione non può essere condivisa;
che per
tacere del fatto che in occasione dell’udienza di contradditorio del 4 luglio
2012.
la parte istante ha si ricordato tale principio, ossia quanto previsto nel
menzionato consid. e, ma non ha però preteso di non avere aderito al modo di
procedere del convenuto, va nondimeno rilevato che il dispositivo n. I ad 4 primo
capoverso della sentenza 19 novembre 2007, si è limitato a conferire al convenuto
il diritto di dedurre quanto da lui direttamente pagato per le spese dello
stabile senza condizioni, ovvero senza esigere che tale operazione sia
prelimianrmente stata consentita dall’escutente (…”con possibilità per il
debitore di dedurre quanto da lui direttamente pagato per le spese dello stabile
di __________”);
che, del resto,
il richiamo all’art. 125 n. 2 CO nel consid. e pag. 16-17 della citata sentenza,
peraltro superato comunque dalla formulazione del dispositivo che ne è seguito
(che fa quindi stato), risulta perfino equivoco nel contesto in cui è stato
inserito, dato che per finire il convenuto, con il suo comportamento, non ha
operato una vera e propria compensazione fra due distinti e reciproci crediti,
ma ha soluto l’obbligo alimentare impostogli in parte mediante versamento del
relativo importo in capitale, in parte mediante assunzione e pagamento delle spese
dello stabile di __________ che avrebbero dovuto essere altrimenti pagate,
almeno in parte, dalla stessa istante, ottemperando in questo modo agli obblighi
impostigli;
che, in
ogni modo, obiettare di non avere mai dato il proprio consenso a un’operazione
del genere dopo avere comunque accettato, senza fiatare, che il convenuto
pagasse i costi per le spese della casa di __________, che altrimenti, per lo
meno in parte, avrebbero dovuto essere da lei assunte, non può che suscitare seri
interrogativi sulla buona fede della procedente;
che la
soluzione adottata dal Pretore al riguardo, lo si sottolinea, rispecchia il
contesto di cui alla decisione della prima Camera civile del Tribunale
d’appello del 19 novembre 2007, ovvero del riparto in parti uguali degli oneri
correlati allo stabile di __________ fino allo scioglimento della comproprietà sul
medesimo o dell’assunzione per intero degli stessi da parte del convenuto,
previa - ovviamente - liberazione di parte dell’obbligo alimentare stabilito nella
stessa sentenza;
che ne
discende pertanto la reiezione del reclamo al riguardo;
che per
quanto riguarda la rimanente pretesa di fr. 4'690.- relativa al periodo 1°maggio
2011-aprile 2012, ritenuta dal primo giudice estinta ex art. 81 cpv. 1 LEF a
seguito della contro pretesa di fr. 17'639.85 avanzata dal convenuto e fondata
sulla decisone 19 ottobre 2011 della CEF (inc. 14.11.143), nulla si oppone alla
conferma dell’impugnato giudizio su questo punto, la condizione posta dalla reclamante
per dare via libera a questa decisione, ovvero l’annullamento del pignoramento nei
suoi confronti in relazione all’esecuzione n. __________ dell’Ufficio di
esecuzione e fallimenti di Bellinzona (doc. 12), rispettivamente l’annullamento
della restrizione sulla casa di vacanza di Gorduno, sfuggendo al vaglio di
questa Camera, chiamata solo a stabilire se il primo giudice ha avuto, nel
caso in esame, corretta nozione degli art. 80 e 81 LEF, ciò che comporta l’inammissibilità
del rimedio al riguardo;
che da quanto
precede, ne discende la reiezione del reclamo nella misura della sua ammissibilità,
non potendosi per il resto ravvisare nella decisione impugnata accertamenti di
fatto manifestamente errati (art. 320 lett. b CPC);
che gli
oneri processuali relativi al presente giudizio seguono la soccombenza della
reclamante, tenuta altresì a rifondere alla controparte fr. 400.- per ripetibili
(art. 48, 61 cpv. 1 OTLEF e 106 cpv. 1 CPC);
Dispositivo
per questi motivi,
pronuncia:
1. Nella
misura in cui è ammissibile, il reclamo è respinto.
2. La
tassa di giustizia e le spese per complessivi fr. 350.- sono poste a carico
della reclamante, che rifonderà a CO 1 fr. 400.- a titolo di ripetibili.
3. Notificazione a:
-
-
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d’appello
Il presidente La
segretaria
Giacché il valore litigioso della vertenza, di fr. 26'990.-,
non raggiunge il limite di legge di fr. 30’000.-, contro la presente decisione
è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000
Losana 14, entro 30 giorni dalla notificazione, solo se la controversia
concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2
lett. a LTF).
Nello stesso termine è possibile proporre al Tribunale
federale, 1000 Losanna 14, anche ricorso sussidiario in materia costituzionale
(art. 113 segg. LTF).
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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