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Decisione

14.2012.110

Contratto di locazione/nolo. La verifica dei parametri di calcolo deve poter essere effettuata in modo semplice. Oneri processuali

20 settembre 2012Italiano17 min

Source ti.ch

Fatti

A.

Con precetto esecutivo n. __________ del 16/17 febbraio 2012 dell’Ufficio esecuzione e fallimenti di Mendrisio, RE 1 ha escusso CO 1 per l’incasso di fr. 260'249.64 oltre interessi al 5% dal 1. gennaio 2011 e fr. 228'553.50 oltre interessi al 5% dal 15 novembre 2011, indicando quale titolo di credito: “Fatture non pagate per la locazione del materiale per un totale di

EURO 210'302.75 e fatture non pagate per le spese di recupero del materiale

locato per un totale di EURO 184'689.34.”

Al

precetto esecutivo l’escussa ha interposto tempestiva opposizione.

B. In precedenza, ovvero il 27 aprile 1995 RE 1, quale locatrice, e CO

1, già CO 1, ora CO 1, quale locataria, hanno concluso un contratto relativo

alla locazione di materiale di trasporto combinato (doc. T), che prevedeva per

la locatrice una remunerazione forfettaria mensile o giornaliera per la messa a

disposizione del materiale oltre ad una remunerazione complementare coprente le

prestazioni accessorie richieste alla locatrice in supplemento delle

disposizioni del contratto, ritenuto che l’importo forfettario mensile o

giornaliero era definito dagli allegati annessi al contratto (doc. T, punto

7.1). Il contratto prevedeva inoltre una clausola secondo la quale la locatrice

avrebbe potuto rescinderlo immediatamente nel caso in cui la locataria si fosse

trovata in ritardo con il pagamento di quanto stipulato, previa messa in mora

per lettera raccomandata (doc. 7, punto 9.1). Negli anni successivi le parti

hanno sottoscritto diversi allegati al predetto contratto, che prevedevano in

particolare disposizioni relative alla remunerazione spettante alla locatrice

per i diversi tipi di materiale messi a disposizione della locataria (doc.

V-QQ). Il 16 gennaio 2006 le parti hanno sottoscritto un ulteriore contratto di

locazione di materiale di trasporto, che prevedeva condizioni generali

identiche a quelle predette (doc. B). Pure questo contratto è stato completato

con diversi allegati che prevedevano specifiche clausole relative alla remunerazione

spettante alla locatrice (doc. RR-UU). Con due scritti raccomandati del 25

novembre 2010 e 1. febbraio 2011 RE 1 ha chiesto alla convenuta il pagamento di diverse fatture scoperte, mettendola in mora per il pagamento dello scoperto

e riservandosi la facoltà di rescissione immediata dal contratto (doc. C e D).

Con lettera raccomandata del 5 aprile 2011 la procedente ha rescisso il

contratto, chiedendo la restituzione del materiale e il pagamento di tutte le

fatture ancora scoperte (doc. F). Con scritto e-mail del 21 aprile 2011 __________,

presidente di CO 1, ha promesso il pagamento di fr. 50'000.-- entro la prima

settimana del mese di maggio successivo (doc. E).

C. Con istanza di tutela giurisdizionale nei casi manifesti (art. 257

CPC) e istanza di rigetto provvisorio dell’opposizione (art. 82 LEF) del 27

febbraio 2012, RE 1 ha postulato, in via principale, la condanna di CO 1 al

pagamento di fr. 260'249.64 oltre interessi al 5% dal 1. gennaio 2011 e

dell’importo di fr. 228'553.50 oltre interessi al 5 % dal 15 novembre 2011, con

contestuale rigetto definitivo dell’opposizone al precetto esecutivo n. __________

dell’Ufficio di esecuzione e fallimenti di Bellinzona (v. sub A), e in via subordinata

il rigetto provvisorio dell’opposizione interposta dalla convenuta al

menzionato precetto esecutivo.

D. All’udienza di contraddittorio del 19 aprile 2012 la procedente ha confermato la sua istanza, mentre la convenuta in risposta ha sostanzialmente

negato che l’insieme dei documenti presentati da controparte potevano costituire

un riconoscimento di debito ai sensi dell’art. 82 cpv. 1 LEF.

Con

la replica e la duplica (scritte) del 27 aprile, rispettivamente del 14 maggio

2012, le parti si sono riconfermate nelle loro argomentazioni, mentre

nell’ambito dell’udienza di discussione del 18 giugno 2012 l’istante ha desistito per quanto riguarda la sua domanda di giudizio principale, limitandosi a

chiedere il rigetto provvisorio dell’opposizione per l’importo di fr. 260'249.64

oltre interessi al 5% dal 1. gennaio 2011. Nel prenderne atto senza sollevare obiezioni, la convenuta ha proposto la reieizone dell’istanza di rigetto

provvisorio dell’opposizione, chiedendo nel contempo la rifusione di ripetibili

per la desistenza dalla domanda di tutela giurisdizionale nei casi manifesti.

E. Con

decisione del 2 luglio 2012 il Pretore della Giurisdizione di Mendrisio-Sud ha

respinto l’istanza ritenendo che il contratto di locazione, le fatture,

l’ordinanza del Tribunale di __________ e l’e-mail del 21 aprile 2011 di __________, presidente di CO 1, non costituivano valido titolo di rigetto

provvisorio dell’opposizione ai sensi dell’art. 82 cpv. 1 LEF. Secondo il primo

giudice i contratti di locazione (doc. B e T), in relazione al corrispettivo

spettante alla locatrice, si limitavano a rinviare agli allegati. Questi

documenti, oltre ad avere subito diverse modifiche ed integrazioni negli anni,

prevedevano un prezzo unitario, del quale tuttavia non era possibile trovare

una corrispondenza nelle fatture prodotte agli atti dalla procedente. Il

Pretore ha dipoi rilevato che RE 1 non ha speso una sola parola per spiegare

come le fatture siano state allestite, in particolare quale dei numerosi

importi unitari riportati nei diversi allegati contrattuali sia stato

utilizzato per giungere all’importo richiesto, tanto che l’istanza è apparsa allo

stesso giudice carente di motivazione. In tali circostanze è stato pertanto

ritenuto impossibile, pur volendo analizzare in modo combinato contratti e

fatture agli atti, determinare una somma di denaro riconosciuta dalla convenuta

ai sensi dell’art. 82 cpv.1 LEF.

Considerandi

il valore di causa ammontante a fr. 488'803.14 e applicabili gli art. 7 e 9

LTG, a scapito dell’OTLEF, la tassa di giustizia, caricata alla parte istante,

è stata fissata in fr. 3'500.--.

F. Con

il reclamo la creditrice sostiene che il Pretore ha accertato in modo

manifestamente errato i fatti e di conseguenza ha applicato in modo non

corretto il diritto. La reclamante rinvia ai due contratti di locazione ed ai

rispettivi allegati prodotti, rilevando che dai contratti si evince il suo

impegno a mettere a disposizione della locataria il materiale definito negli

allegati ai contratti, i quali costituiscono parte integrante degli stessi. Per

quanto concerne la remunerazione, i contratti prevedono che la locazione del

materiale doveva essere corrisposta mediante il pagamento da parte della

conduttrice di un canone forfettario mensile o giornaliero per la messa a

disposizione del materiale e di un canone complementare che copriva le

prestazioni accessorie supplementari chieste alla locatrice, mentre l’ammontare

del canone forfettario mensile o giornaliero è stabilito negli allegati ai

contratti, nei quali è pure indicata la quantità del materiale, il tipo e il

prezzo unitario. La reclamante sostiene che poco importa spiegare quale prezzo

unitario sia stato utilizzato per l’allestimento delle fatture e come si sia

giunti agli importi totali ivi indicati. Infatti, spiega l’istante, la

convenuta ha sempre accettato i parametri di calcolo utilizzati e pertanto,

indirettamente, ha pure accettato gli importi risultanti dalla moltiplicazione

di questi parametri. La reclamante ammette che non tutti gli allegati sono

statti sottoscritti dalla convenuta, ma essendo questi parte integrante dei contratti,

i quali sono sempre stati firmati dall’escussa, l’insieme di documenti è da

considerarsi valido riconoscimento di debito almeno per l’importo di fr.

248'429.13 (Euro 200'750.83), importo che comprende le fatture prodotte con il plico

doc. O, tranne quelle concernenti le spese di riparazione pari a Euro 9'551.92,

per le quali non è possibile stabilire dai documenti prodotti un loro prezzo

unitario. In merito alla tassa di giustizia fissata in prima sede la reclamante

ammette di avere desistito in merito alla domanda principale. Secondo l’art. 48

OTLEF la tassa di giustizia, per il valore di causa indicato in prima istanza,

non può tuttavia superare fr. 1'000.--, gli art. 7 e 9 LGT non essendo

applicabili nella fattispecie.

G. Delle

osservazioni della convenuta si dirà, se del caso, in seguito.

Considerando

in diritto.

1.

Secondo l’art. 319 lett. a CPC sono impugnabili mediante

reclamo,

tra l’altro, le decisioni inappellabili di prima istanza.

Tale è il

caso per le decisioni nelle pratiche a tenore della LEF, segnatamente in tema

di rigetto dell’opposizione ex art. 80-84 LEF (cfr. art. 309 lett. b n. 3 CPC).

2.

In base all’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati:

a. l’applicazione

errata del diritto,

b. l’accertamento

manifestamente errato dei fatti.

3.

In virtù dell’art. 82 cpv. 1 LEF se il credito si fonda sopra un

riconoscimento di debito constatato mediante atto pubblico o scrittura privata,

il creditore può chiedere il rigetto provvisorio dell'opposizione.

4.

La nozione di riconoscimento di debito constatato mediante

scrittura privata ex art. 82 cpv. 1 LEF, che non è definita dalla legge,

implica necessariamente il riconoscimento da parte dell'escusso o del suo

rappresentante di un'obbligazione in relazione ad una somma di denaro

determinata o facilmente determinabile. Il riconoscimento di debito può essere

dedotto anche da un insieme di documenti a condizione che da essi risultino gli

elementi necessari (DTF 132 III 480 consid. 4.1 pag. 481). Condizione essenziale

è che la somma di denaro riconosciuta sia facilmente determinabile secondo

criteri oggettivi stabiliti in precedenza e sottratti a possibilità di modifica

unilaterale dipendente dalla volontà delle parti (cfr. Cometta, Il rigetto provvisorio dell'opposizione nella

prassi giudiziaria ticinese, in Rep

1989, p. 338 con riferimenti).

5.

La

dichiarazione di riconoscimento di debito è una dichiarazione di volontà con la

quale il debitore si obbliga a pagare una certa somma di denaro, deve essere

chiara, esplicita, non equivoca, non discutibile o soggetta a interpretazione

(cfr. Panchaud/Caprez, Die

Rechtsöffnung, Zurigo 1980, § 1 n. 7 p. 3; anche DTF 132 III 480 consid. 4 p.

461).

Il

limitato potere di cognizione del giudice del rigetto provvisorio non consente

l’indagine volta a stabilire quale sia il reale significato di una

dichiarazione che non appaia sufficientemente liquida, ritenuto che tale

accertamento è compito del giudice ordinario (Cometta,

op. cit., p. 330).

L’ammontare della pretesa deve

risultare determinato nel riconoscimento di debito oppure in un altro documento

al quale il riconoscimento di debito rinvia. Nel caso in cui l’importo non

risultasse dal riconoscimento di debito, ma dagli altri documenti, la sua

determinazione deve poter essere effettuata in modo semplice (Staehelin, Basler Kommentar zum SchKG,

vol. I, 2. ed. 2010, n. 25 ad art. 82 LEF).

La documentazione prodotta

(in particolare i conteggi e altri computi numerici) deve permettere una chiara

e immediata ricostruzione dei movimenti contabili di dare e avere tra le parti

fino a giungere all’importo finale posto in esecuzione: una indagine

approfondita di natura contabile sfugge al potere di cognizione del giudice del

rigetto (Cometta, op. cit. in, p.

339).

Un contratto

di locazione o di nolo sottoscritto dal locatario può costituire riconoscimento

di debito per i canoni scaduti e per i costi accessori determinati (Staehelin,

op. cit., n. 114 ad art. 82; Gilliéron, Commentaire de la LP, vol. I, Losanna

1999, n. 49 ad art. 82).

6.

Con

il reclamo RE 1 ha prodotto alcune fatture del plico doc. O (doc. BBB), un

estratto del Registro di commercio (doc. CCC), l’allegato n. 2, già prodotto

con il contratto doc. B (doc. DDD), l’allegato n. 1 con condizioni generali del

contratto (doc. EEE) e una fattura del 25 luglio 2007 (doc. FFF). Questi documenti vanno estromessi dall’incarto, poiché inammissibili ai sensi dell’art. 326

cpv. 1 CPC, che vieta la presentazione di nuove conclusioni, l’allegazione di

nuovi fatti o la produzione di nuovi mezzi di prova.

7.

L’istante ha prodotto due contratti di

locazione di materiale per il trasporto combinato del 27 aprile 1995 rispettivamente del 16 gennaio 2006 (doc. T e B), nei quali al punto 7.1 è prevista una

remunerazione forfettaria mensile o giornaliera per la messa a disposizione del

materiale e una remunerazione complementare per le prestazioni accessorie

chieste alla locatrice. Secondo il predetto punto la remunerazione era da

definire nell’allegato corrispondente al relativo contratto. Con il contratto

del 27 aprile 1995 sono stati prodotti 17 allegati (doc. da V a QQ), alcuni dei

quali in sostituzione di altri e con il contratto del 16 gennaio 2006 sono stati presentati 4 allegati (doc. da RR a UU). Gli allegati contengono indicazioni

circa la locazione mensile, in alcuni è fissata sia la locazione giornaliera che

mensile a seconda del tipo di materiale locato. In merito a quest’ultimo

dall’annesso n. 1 del contratto del 16 gennaio 2006 si evince che sono stati noleggiati 40 container (doc. B). Con la replica la creditrice ha spiegato che

altri 51 contanier sono stati locati in parte prima della sottoscrizione del

contratto del 16 gennaio 2006 (doc. da V a QQ) ed in parte successivamente

(doc. da RR a UU), producendo una lista che riassume i quantitativi del

materiale locato (doc. U). Secondo la procedente l’importo preteso avrebbe

dovuto essere deducibile dai predetti documenti così come da un plico di 42

fatture (doc. O). Orbene in prima sede la reclamante non si è degnata di presentare

almeno un elenco dei prezzi unitari mensili fissati nei numerosi allegati per

ciascuno dei singoli tipi di materiale, pretendendo che il Pretore si assumesse

il compito di evincere questi elementi di calcolo da 21 allegati che negli anni

hanno subito modifiche ed integrazioni. Che con il reclamo l’istante abbia

fornito un elenco dei prezzi unitari dei singoli tipi di materiale (cfr.

reclamo punto 25 pag. 9), peraltro contrariamente al citato divieto dell’art.

326.

cpv. 1 CPC di presentare nuovi fatti, nulla cambia alla fattispecie, atteso

che da varie fatture risultano importi che non corrispondono ai prezzi unitari

fissati negli allegati e che le fatture da verificare sono ben 42, il che avrebbe

comportato una lunga e approfondita indagine di natura contabile da parte del primo

giudice, mentre nella procedura sommaria la verifica dei parametri di calcolo

deve potere essere effettuata in modo semplice. Infatti, nell’ambito della

procedura di rigetto provvisorio dell’opposizione, la documentazione prodotta (in

particolare i conteggi e altri computi numerici) deve permettere una chiara e

immediata ricostruzione dei movimenti contabili di dare e avere tra le parti

fino a giungere all’importo finale posto in esecuzione. Alla reclamante va poi

ricordato che il rigetto provvisorio dell’opposizione può essere concesso solo in

presenza di un valido riconoscimento di debito ai sensi dell’art. 82 LEF e che la

precedente accettazione di parametri di calcolo utilizzati dalla reclamante

così come il fatto che precedenti fatture siano rimaste incontestate non

comporta automaticamente il rigetto provvisorio dell’opposizione se, nel caso

concreto, manca un valido riconoscimento di debito. Come correttamente

argomentato dal Pretore la documentazione agli atti non permette di determinare

una somma di denaro riconosciuta dalla debitrice, per cui l’istanza di rigetto

provvisorio dell’opposizione è stata correttamente respinta.

8.

Per quanto riguarda gli oneri

processuali di prima sede, pure oggetto di reclamo, applicabile nella

fattispecie è senz’altro l’Ordinanza sulle tasse riscosse in applicazione della

Legge federale sulla esecuzione e sul fallimento (OTLEF). Ritenuto che il

valore litigioso dell’istanza presentata dalla reclamante in prima sede ammontava

a fr. 488'803.14, poi ridotta a fr. 260'249.64, con la sua reiezione, la

reclamante è divenuta integralmente soccombente. Secondo l’art. 48 OTLEF per un

valore litigioso tra fr. 100'000.-- e fr. 1'000'000.-- la tassa di giustizia va

fissata tra fr. 70.-- e fr. 1'000.--, per cui in prima sede va ridotta, come

postulato dalla reclamante, a fr. 1'000.--. Certo, la parte istante ha lasciato

cadere la richiesta condannatoria, con contestuale richiesta di rigetto

definitivo dell’opposizione al precetto esecutivo, ovvero ha desistito

dall’azione principale, per lasciare posto alla sola domanda subordinata, ossia

alla richiesta di rigetto provvisorio dell’opposizione al relativo precetto

esecutivo. La desistenza dal petitum principale doveva però imporre al primo

giudice ben altra soluzione, ovvero la formalizzazione dell’atto di desistenza

con lo stralcio dell’azione principale, seguita dal relativo dispositivo sugli

oneri processuali e sulle ripetibili (per tacere del fatto che ci si potrebbe

finanche chiedere se di fronte a due domande di natura così diversa, ossia ex

art. 257 CPC la prima ed ex art. 82 LEF la seconda, il Pretore non avrebbe

dovuto fare ordine subito, assegnando alla procedente un termine per comunicare

a quali delle due domande essa intendeva far capo); cosa che egli non ha però

fatto, optando invece per una curiosa soluzione globale, ossia inserendo nel

(solo) dispositivo relativo alla reiezione dell’istanza di rigetto provvisorio

dell’opposizione tutti gli oneri processuali - sia quelli riferiti all’azione

principale, sia quelli riferiti all’azione subordinata - in applicazione della

LTG a scapito della OTLEF (decisione impugnata, pag. 5). In questo modo egli ha

però trascurato che oggetto del dispositivo sulle spese poteva essere soltanto la

tassa (unitamente alle spese ) relativa alla domanda subordinata, oggetto per

l’appunto del dispositivo n. 1 che precede (reiezione dell’istanza di rigetto

provvisorio dell’opposizione e solo quella). Su questo punto il reclamo si

rivela perciò fondato. Il che non comporta però una modifica dell’ammontare

delle ripetibili (fr. 6’000.-) accordate in prima sede, vista l’assenza di

un’impugnativa al riguardo.

9.

Ne discende pertanto il parziale accoglimento

- ossia limitatamente all’ammontate della tassa di giustizia e delle spese di

prima sede - del reclamo.

Tassa di

giustizia, spese processuali e ripetibili relative al presente giudizio seguono

la pressoché totale soccombenza della reclamante (art. 48, 61 cpv. 1 OTLEF; 106

cpv. 1 CPC).

Dispositivo

Per questi motivi,

richiamato l’art. 82 LEF

pronuncia:

I. Il reclamo è parzialmente accolto.

Di

conseguenza il dispositivo n. 2 della decisione del 2 luglio 2012 del Pretore della Giurisdizione di Mendrisio-Sud (SO.2012.146) è così riformato:

“2. La tassa di giustizia in

fr. 1'000.-- e le spese vengono poste a carico di RE 1, la quale rifonderà a CO

1 fr. 6'000.- per ripetibili.”

II. La

tassa di giustizia del presente giudizio di fr. 800.--, già anticipata dalla

reclamante, resta a carico di RE 1, la quale rifonderà a CO 1 fr. 2’000.-- per ripetibili.

III. Notificazione a:

-

-

Comunicazione

alla Pretura della Giurisdizione di Mendrisio-Sud

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale

d’appello

Il presidente La

segretaria

Giacché il valore litigioso della vertenza è di fr. 248'429.--,

contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile

al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione

(art. 72 e segg. LTF).

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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