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Decisione

14.2012.111

Rigetto definitivo dell'opposizione. Decisione che condanna l'escusso a risarcire l'importo posto in esecuzione a titolo di contributi paritetici AVS/AI/IPG e AF. Eccezione di dilazione respinta

10 agosto 2012Italiano8 min

Source ti.ch

Fatti

che con

precetto esecutivo n. __________ del 23/30.1.2012 dell’Ufficio di esecuzione di

Lugano, la CO 1 ha escusso RE 1 per l’incasso dell’importo di fr. 21'898.45

oltre interessi e spese, indicando quale titolo del credito: “Risarcimento

danni, secondo art. 52 LAVS, in relazione alla ditta __________ __________,

come a decisione del 30.06.11, Dilazione non rispettata del 4.10.11”;

che

interposta tempestiva opposizione da parte dell’’escusso, con istanza del 5

giugno 2012 la procedente ne ha chiesto il rigetto definitivo alla Pretura del

Distretto di Lugano, allegando la decisione di risarcimento danni a carico del

convenuto per fr. 22'148.45 emanata in data 30 giugno 2012 dall’Istituto delle

assicurazioni sociali ex art. 52 LAVS in relazione alla fallita __________, del

cui consiglio di amministrazione il soggetto è stato membro dal 24.12.2008 al

29.6.2009 (doc. B), la prova della regolare notifica della decisione (doc. C),

l’attestazione della sua crescita in giudicato per mancata opposizione (doc.

D), la richiesta di dilazione di pagamento del 21 luglio 2011 inoltrata dal convenuto

a da __________ (doc. E), presidente del Consiglio di amministrazione della

società dal 24.12.2008 al 29.6.2009 e amministratore unico della medesima dal 29.6.2009,

la decisione (di accoglimento) di dilazione di pagamento del 4 ottobre 2011

(doc. F) e l’estratto conto 4 giugno 2012 con un saldo di fr. 21'898.45 a favore della procedente, sfociato nel citato precetto esecutivo (doc. G);

che con

ordinanza del 13 giugno 2012 (art. 253 CPC), il Pretore del Distretto di

Lugano, sezione 5, ha assegnato al convenuto un termine di venti giorni per

presentare le proprie osservazioni;

che con

decisone del 12 luglio 2012 lo stesso Pretore, premesso che il convenuto ha

lasciato decorrere infruttuosamente il termine impartitogli per presentare le

proprie osservazioni, ha accolto l’istanza ritenendo che la documentazione

esibita dalla parte istante costituisce titolo di rigetto definitivo dell’opposizione

ex art. 80 LEF;

che contro

tale sentenza il convenuto è insorto con reclamo del 17 luglio 2012, asserendo

anzitutto che avendo ritirato in data 28 giugno 2012 la raccomandata relativa

all’ordinanza di assegnazione di un termine di venti giorni per presentare

osservazioni all’istanza, in buona fede egli ha ritenuto che tale termine

sarebbe scaduto il 18 luglio successivo;

che la

decisione impugnata, ha puntualizzato l’insorgente, è però stata emanata il 13

luglio 2012, ovvero prima che tale termine fosse scaduto, il che ha comportato

la violazione dl suo diritto di essere sentito;

che in ogni

modo, secondo il reclamante, se __________ ha dichiarato, alla CO 1 di volere

pagare personalmente l’importo scoperto, ossia un debito suo, è evidente che

non può essere più nulla da lui preteso (doc.E);

che con scritto

dell’8 agosto 2012 la parte istante ha comunicato che non intende presentare

osservazioni al reclamo, proponendo nondimeno la conferma della decisione

impugnata;

Considerandi

in diritto:

che secondo

l’art. 319 lett. a CPC sono impugnabili mediante reclamo, tra l’altro, le decisioni

inappellabili di prima istanza finali;

che tale è

il caso per le decisioni nelle pratiche a tenore della LEF, segnatamente in materia

di rigetto dell’opposizione ex art. 80-84 LEF (cfr. art. 309 lett. b n. 3 CPC);

che in

base all’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati a. l’errata applicazione

del diritto, b. l’accertamento manifestamente errato dei fatti;

che nella

misura in cui l’insorgente rimprovera il primo giudice di avere violato i suoi

diritti di parte, segnatamente il diritto di essere sentito, per avere emanato

la decisione impugnata prima della scadenza del temine assegnatogli per presentare

osservazioni all’istanza, il reclamo si rivela infondato;

che,

infatti, la raccomandata con l’ordinanza 13 giugno 2012 con la quale al

convenuto veniva assegnato un termine di venti giorni per presentare le proprie

osservazioni, dopo un infruttuoso tentativo di notifica causato dall’errata

indicazione del luogo di domicilio del destinatario (__________, anziché __________),

è stata (ri)spedita al corretto recapito dell’escusso il 18 giugno 2012, il

quale l’ha dipoi presa in consegna il 20 giugno successivo (cfr. ricerca Track &

Trace) e non, quindi, il 28 giugno 2012 come asserito nel reclamo;

che di conseguenza

il termine di venti giorni per presentare le osservazioni ha così iniziato a decorrere

il 21 giugno 2012, per venire a scadenza il 10 luglio successivo, ovvero quando

la decisione impugnata ancora non era stata emanata;

che secondo

l’art. 80 cpv. 1 LEF se il credito è fondato su una decisione giudiziaria esecutiva,

il creditore può chiedere in giudizio il rigetto definitivo dell’opposizione;

che sono parificate

alle decisioni giudiziarie le transazioni e i riconoscimenti di debito

giudiziali (art. 80 cpv. 2 n. 1 LEF, i documenti pubblici esecutivi secondo gli

art. 347-352 CPC (art. 80 cpv. 2 n. 1bis LEF) e le decisioni di autorità

amministrative svizzere (art. 80 cpv. 2 n. 2 LEF);

che non

vi è dubbio che la decisione 30 giugno 2011 (doc. B) – passata in giudicato (doc.

D) – con la quale l’Istituto delle assicurazioni sociali ha condannato il convenuto

a risarcire fr. 22'148.45 a titolo di contributi paritetici AVS/AI/IPG e AF,

quest’ultimo sino al mese di marzo (acconto), in via solidale con Wolfgang

Valentin per analogo periodo ed importo, costituisce senz’altro titolo

esecutivo ai sensi dell’art. 80 LEF, circostanza come tale del resto non

contestata dal reclamante;

che in

virtù dell’art. 81 cpv. 1 LEF se il credito è fondato su una decisone esecutiva

di un tribunale svizzero o di un’autorità amministrativa svizzera, l’opposizione

è rigettata in via definitiva a meno che l’escusso provi con documenti che dopo

l‘emanazione della decisione il debito è stato estinto o che il termine per il

pagamento è stato prorogato ovvero che è intervenuta la prescrizione;

che,

nella fattispecie, il reclamante non può avvalersi di nessuna delle citate

eccezioni, la dilazione accordatagli con decisone del 4 ottobre 2011 (doc. F)

per il pagamento dell’importo sfociato nella presente procedura esecutiva,

risultando superata dall’invio del conteggio del 4 giugno 2012 di cui al doc. G

con un saldo di fr. 21'898.45 conseguente al mancato pagamento delle rate di

cui al piano di rientro a suo tempo concordato (doc. F);

che al

reclamante, infine, non giova richiamare lo scritto 21 luglio 2011 con il quale,

in comune accordo con __________, ha chiesto di dilazionare l’importo di fr.

22'148.45 (che non era in grado di saldare) mediante bollettini di versamento

di fr. 500.- , pagabili mensilmente dallo stesso __________, con preghiera di inviare

gli stessi bollettini a quest’ultimo (cfr. doc. E, sottoscritto da entrambi i

soggetti);

che non

vi é chi non veda che tale iniziativa non abbia affatto comportato la

liberazione del reclamante dal pagamento dell’importo posto in esecuzione

conseguente alla decisione di cui al doc. B e al mancato rispetto del piano di

rientro mediante pagamento rateale, per tacere del fatto che – come visto – il

risarcimento danni è stato posto a carico di entrambi i soggetti in via

solidale;

che ne

discende pertanto la reiezione del reclamo;

che la

tassa di giustizia e le spese relative al presente giudizio seguono la

soccombenza del reclamante (art. 48 e 61 cpv. 1 OTEF e 106 cp. 1 CPC);

Dispositivo

per questi motivi,

pronuncia:

1.

Il reclamo è respinto.

2. La tassa di giustizia e le spese

per complessivi fr. 330.- sono poste a carico del reclamante.

3. Notificazione a:

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale

d’appello

Il presidente La

segretaria

Rimedi giuridici

Giacché il valore litigioso della vertenza, di fr. 21'898.45, non raggiunge il limite di legge di

fr. 30’000.-, contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in

materia civile al Tribunale federale, 1000 Losana 14, entro 30 giorni dalla

notificazione, solo se la controversia concerne una questione di diritto di

importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2 lett. a LTF).

Nello stesso termine è possibile proporre al Tribunale

federale, 1000 Losanna 14, anche ricorso sussidiario in materia costituzionale

(art. 113 segg. LTF).

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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