14.2012.111
Rigetto definitivo dell'opposizione. Decisione che condanna l'escusso a risarcire l'importo posto in esecuzione a titolo di contributi paritetici AVS/AI/IPG e AF. Eccezione di dilazione respinta
10 agosto 2012Italiano8 min
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Numero d'incarto:
14.2012.111
Data decisione, Autorità:
10.08.2012, CEF
Titolo:
Rigetto definitivo dell'opposizione. Decisione che condanna l'escusso a risarcire l'importo posto in esecuzione a titolo di contributi paritetici AVS/AI/IPG e AF. Eccezione di dilazione respinta
RIGETTO DEFINITIVO DELL'OPPOSIZIONE
art. 81 LEF
Incarto n.
14.2012.111
Lugano
10 agosto
2012
FP/b/mc
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Pellegrini, presidente,
Walser e Bozzini
segretaria:
Baur Martinelli,
vicecancelliera
statuendo sulla causa a procedura sommaria in materia
di esecuzione e fallimenti dipendente da istanza 5 giugno 2012 presentata dalla
CO 1,
contro
RE 1,
tendente ad ottenere il rigetto definitivo
dell’opposizione interposta dal convenuto al precetto esecutivo n. __________
dell’Ufficio di esecuzione di Lugano, notificato in data 30 gennaio 2012 per il
pagamento di fr. 21'898.45 oltre interessi e spese,
istanza accolta dal Pretore del Distretto di Lugano,
sezione 5, con decisione del 12 luglio 2012 (SO.2012.2463);
sentenza impugnata dal convenuto con reclamo del 17
luglio 2012;
esaminati gli atti,
ritenuto
Fatti
che con
precetto esecutivo n. __________ del 23/30.1.2012 dell’Ufficio di esecuzione di
Lugano, la CO 1 ha escusso RE 1 per l’incasso dell’importo di fr. 21'898.45
oltre interessi e spese, indicando quale titolo del credito: “Risarcimento
danni, secondo art. 52 LAVS, in relazione alla ditta __________ __________,
come a decisione del 30.06.11, Dilazione non rispettata del 4.10.11”;
che
interposta tempestiva opposizione da parte dell’’escusso, con istanza del 5
giugno 2012 la procedente ne ha chiesto il rigetto definitivo alla Pretura del
Distretto di Lugano, allegando la decisione di risarcimento danni a carico del
convenuto per fr. 22'148.45 emanata in data 30 giugno 2012 dall’Istituto delle
assicurazioni sociali ex art. 52 LAVS in relazione alla fallita __________, del
cui consiglio di amministrazione il soggetto è stato membro dal 24.12.2008 al
29.6.2009 (doc. B), la prova della regolare notifica della decisione (doc. C),
l’attestazione della sua crescita in giudicato per mancata opposizione (doc.
D), la richiesta di dilazione di pagamento del 21 luglio 2011 inoltrata dal convenuto
a da __________ (doc. E), presidente del Consiglio di amministrazione della
società dal 24.12.2008 al 29.6.2009 e amministratore unico della medesima dal 29.6.2009,
la decisione (di accoglimento) di dilazione di pagamento del 4 ottobre 2011
(doc. F) e l’estratto conto 4 giugno 2012 con un saldo di fr. 21'898.45 a favore della procedente, sfociato nel citato precetto esecutivo (doc. G);
che con
ordinanza del 13 giugno 2012 (art. 253 CPC), il Pretore del Distretto di
Lugano, sezione 5, ha assegnato al convenuto un termine di venti giorni per
presentare le proprie osservazioni;
che con
decisone del 12 luglio 2012 lo stesso Pretore, premesso che il convenuto ha
lasciato decorrere infruttuosamente il termine impartitogli per presentare le
proprie osservazioni, ha accolto l’istanza ritenendo che la documentazione
esibita dalla parte istante costituisce titolo di rigetto definitivo dell’opposizione
ex art. 80 LEF;
che contro
tale sentenza il convenuto è insorto con reclamo del 17 luglio 2012, asserendo
anzitutto che avendo ritirato in data 28 giugno 2012 la raccomandata relativa
all’ordinanza di assegnazione di un termine di venti giorni per presentare
osservazioni all’istanza, in buona fede egli ha ritenuto che tale termine
sarebbe scaduto il 18 luglio successivo;
che la
decisione impugnata, ha puntualizzato l’insorgente, è però stata emanata il 13
luglio 2012, ovvero prima che tale termine fosse scaduto, il che ha comportato
la violazione dl suo diritto di essere sentito;
che in ogni
modo, secondo il reclamante, se __________ ha dichiarato, alla CO 1 di volere
pagare personalmente l’importo scoperto, ossia un debito suo, è evidente che
non può essere più nulla da lui preteso (doc.E);
che con scritto
dell’8 agosto 2012 la parte istante ha comunicato che non intende presentare
osservazioni al reclamo, proponendo nondimeno la conferma della decisione
impugnata;
Considerandi
in diritto:
che secondo
l’art. 319 lett. a CPC sono impugnabili mediante reclamo, tra l’altro, le decisioni
inappellabili di prima istanza finali;
che tale è
il caso per le decisioni nelle pratiche a tenore della LEF, segnatamente in materia
di rigetto dell’opposizione ex art. 80-84 LEF (cfr. art. 309 lett. b n. 3 CPC);
che in
base all’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati a. l’errata applicazione
del diritto, b. l’accertamento manifestamente errato dei fatti;
che nella
misura in cui l’insorgente rimprovera il primo giudice di avere violato i suoi
diritti di parte, segnatamente il diritto di essere sentito, per avere emanato
la decisione impugnata prima della scadenza del temine assegnatogli per presentare
osservazioni all’istanza, il reclamo si rivela infondato;
che,
infatti, la raccomandata con l’ordinanza 13 giugno 2012 con la quale al
convenuto veniva assegnato un termine di venti giorni per presentare le proprie
osservazioni, dopo un infruttuoso tentativo di notifica causato dall’errata
indicazione del luogo di domicilio del destinatario (__________, anziché __________),
è stata (ri)spedita al corretto recapito dell’escusso il 18 giugno 2012, il
quale l’ha dipoi presa in consegna il 20 giugno successivo (cfr. ricerca Track &
Trace) e non, quindi, il 28 giugno 2012 come asserito nel reclamo;
che di conseguenza
il termine di venti giorni per presentare le osservazioni ha così iniziato a decorrere
il 21 giugno 2012, per venire a scadenza il 10 luglio successivo, ovvero quando
la decisione impugnata ancora non era stata emanata;
che secondo
l’art. 80 cpv. 1 LEF se il credito è fondato su una decisione giudiziaria esecutiva,
il creditore può chiedere in giudizio il rigetto definitivo dell’opposizione;
che sono parificate
alle decisioni giudiziarie le transazioni e i riconoscimenti di debito
giudiziali (art. 80 cpv. 2 n. 1 LEF, i documenti pubblici esecutivi secondo gli
art. 347-352 CPC (art. 80 cpv. 2 n. 1bis LEF) e le decisioni di autorità
amministrative svizzere (art. 80 cpv. 2 n. 2 LEF);
che non
vi è dubbio che la decisione 30 giugno 2011 (doc. B) – passata in giudicato (doc.
D) – con la quale l’Istituto delle assicurazioni sociali ha condannato il convenuto
a risarcire fr. 22'148.45 a titolo di contributi paritetici AVS/AI/IPG e AF,
quest’ultimo sino al mese di marzo (acconto), in via solidale con Wolfgang
Valentin per analogo periodo ed importo, costituisce senz’altro titolo
esecutivo ai sensi dell’art. 80 LEF, circostanza come tale del resto non
contestata dal reclamante;
che in
virtù dell’art. 81 cpv. 1 LEF se il credito è fondato su una decisone esecutiva
di un tribunale svizzero o di un’autorità amministrativa svizzera, l’opposizione
è rigettata in via definitiva a meno che l’escusso provi con documenti che dopo
l‘emanazione della decisione il debito è stato estinto o che il termine per il
pagamento è stato prorogato ovvero che è intervenuta la prescrizione;
che,
nella fattispecie, il reclamante non può avvalersi di nessuna delle citate
eccezioni, la dilazione accordatagli con decisone del 4 ottobre 2011 (doc. F)
per il pagamento dell’importo sfociato nella presente procedura esecutiva,
risultando superata dall’invio del conteggio del 4 giugno 2012 di cui al doc. G
con un saldo di fr. 21'898.45 conseguente al mancato pagamento delle rate di
cui al piano di rientro a suo tempo concordato (doc. F);
che al
reclamante, infine, non giova richiamare lo scritto 21 luglio 2011 con il quale,
in comune accordo con __________, ha chiesto di dilazionare l’importo di fr.
22'148.45 (che non era in grado di saldare) mediante bollettini di versamento
di fr. 500.- , pagabili mensilmente dallo stesso __________, con preghiera di inviare
gli stessi bollettini a quest’ultimo (cfr. doc. E, sottoscritto da entrambi i
soggetti);
che non
vi é chi non veda che tale iniziativa non abbia affatto comportato la
liberazione del reclamante dal pagamento dell’importo posto in esecuzione
conseguente alla decisione di cui al doc. B e al mancato rispetto del piano di
rientro mediante pagamento rateale, per tacere del fatto che – come visto – il
risarcimento danni è stato posto a carico di entrambi i soggetti in via
solidale;
che ne
discende pertanto la reiezione del reclamo;
che la
tassa di giustizia e le spese relative al presente giudizio seguono la
soccombenza del reclamante (art. 48 e 61 cpv. 1 OTEF e 106 cp. 1 CPC);
Dispositivo
per questi motivi,
pronuncia:
1.
Il reclamo è respinto.
2. La tassa di giustizia e le spese
per complessivi fr. 330.- sono poste a carico del reclamante.
3. Notificazione a:
–
–
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d’appello
Il presidente La
segretaria
Rimedi giuridici
Giacché il valore litigioso della vertenza, di fr. 21'898.45, non raggiunge il limite di legge di
fr. 30’000.-, contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in
materia civile al Tribunale federale, 1000 Losana 14, entro 30 giorni dalla
notificazione, solo se la controversia concerne una questione di diritto di
importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2 lett. a LTF).
Nello stesso termine è possibile proporre al Tribunale
federale, 1000 Losanna 14, anche ricorso sussidiario in materia costituzionale
(art. 113 segg. LTF).
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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