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Decisione

14.2012.112

Rigetto provvisorio del'opposizione. Parte presentatasi all'ultima momento per l'udienza di discussione e non ammessa a parteciparvi. Annullamento della sentenza e rinvio degli atti al primo giudice,

3 settembre 2012Italiano9 min

Source ti.ch

Fatti

che con

precetto esecutivo n. __________ del 13/15.3.2012 dell’Ufficio di esecuzione di

Lugano, RE 1 ha escusso CO 1 per l’incasso della somma di fr. 14'568.65 oltre

interessi e spese, indicando quale titolo del credito le fatture

607428-607458-607445 del mese settembre 2011;

che

interposta tempestiva opposizione da parte dell’escussa, con istanza del 17

aprile 2012 la procedente ne ha chiesto il rigetto provvisorio alla Pretura del

Distretto di Lugano;

che con

ordinanza del 19 aprile 2012 il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 5, ha citato le parti a comparire all’udienza di contradditorio indetta per lunedì 9 luglio 2012 alle

ore 9.40, udienza alla quale ha partecipato la sola parte convenuta, la quale

si è opposta all’istanza, obiettando che agli atti non figura alcun valido

riconoscimento di debito;

che con

decisione del 9 luglio 2012 lo stesso giudice ha respinto l’istanza, ritenendo

che la documentazione esibita dalla parte istante, segnatamente le fatture indicate

nel precetto esecutivo, non costituiscono titolo di rigetto provvisorio

dell’opposizione ex art. 82 cpv. 1 LEF, in quanto non espressamente

riconosciute dalla debitrice;

che contro

tale sentenza la procedente è insorta con reclamo del 18 luglio 2012, asserendo

che il suo amministratore unico e la sua segretaria erano presenti alle ore

9.40 al portone principale della stabile della Pretura del Distretto di __________,

dove hanno suonato ripetutamente alla __________ (sezione competente), tuttavia

inutilmente, di modo che dopo innumerevoli tentativi vani hanno suonato alla __________

(segreteria), la quale ha provveduto ad aprire il portone principale;

che

saliti nella sezione 5 (ore 9.44), essi hanno suonato allo sportello, senza

esito, al che dopo quale minuto la segretaria, nel frattempo comparsa, ha comunicato

loro che l’udienza era terminata;

che per

finire le persone in causa ritengono di essere state trattate in modo non molto

tollerante, visto che sono state chiuse fuori all’esterno del palazzo e che

erano in possesso di tutta la documentazione – delle cui concludenze esse

chiedono comunque di tenere conto – necessaria per la discussione, al fine di

potere incassare le fatture scoperte;

che in

applicazione dell’art. 324 CPC il presidente della Camera di esecuzione e

fallimenti del Tribunale d’appello ha assegnato alla Pretura del Distretto di __________,

un termine di dieci giorni per presentare le proprie osservazioni al reclamo, senza

tuttavia ottenere alcun riscontro;

che

chiamata a sua volta ad esprimersi sul reclamo, la convenuta è rimasta silente;

Considerandi

in diritto.

che secondo

l’art. 319 lett. a CPC sono impugnabili mediante reclamo, tra l’altro, le

decisioni inappellabili di prima istanza finali;

che tale

è il caso per le decisioni nelle pratiche a tenore della LEF, segnatamente in materia

di rigetto dell’opposizione x art. 80-84 LEF (cfr. art. 309 lett. b n. 3 CPC);

che in

base all’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati a. l’errata applicazione

del diritto, b. l’accertamento manifestamente errato dei fatti;

che nel

caso specifico risulta evidente che con il proprio reclamo, l’insorgente si

propone di fare accertare la violazione dell’art. 53 cpv. 1 CPC (diritto delle parti

di essere sentite; cfr. anche l’art. 84 cv. 2 LEF) per non essere stata posta

nelle condizioni di partecipare all’udienza di contradditorio indetta per

lunedì 9 luglio 2012, ore 9.40, benché i loro rappresentanti si fossero

presentati puntualmente all’orario indicato, suonando ripetutamente all’entrata

della Pretura, segnatamente alla __________, senza tuttavia alcun riscontro,

tanto da ripetere la medesima operazione presso la __________, la quale ha sì

consentito loro l’accesso, ma senza alcun risultato, dato che dopo avere di

nuovo suonato allo sportello della __________, dopo qualche munito è stato comunicato

loro che l’udienza era terminata;

che la

versione della reclamante, ancorché priva di riscontri oggettivi, risulta in definitiva

credibile, ove si consideri che - per tacere del fatto che non si intravede per

quale ragione la parte istante non avrebbe esposto i fatti in modo corretto,

dato il presumibile interesse che aveva nel partecipare all’udienza - quanto

preteso nel reclamo, segnatamente sui pretesi orari di presenza in Pretura dei

rappresentanti dalla creditrice, sui loro infruttuosi tentativi di accedervi e,

in particolare, sul coinvolgimento della cancelleria della __________ nella

specifica fattispecie, non è stato smentito o per lo meno ridimensionato dalla Pretura

del Distretto di __________, __________, la quale, come visto, non ha dato

alcun seguito all’ordinanza 31 luglio 2012, con la quale le veniva assegnato un

termine di dieci giorni per presentare le proprie osservazioni al reclamo, circostanza

che contribuisce a ulteriormente avvalorare il racconto dell’insorgente;

che bisogna

tuttavia rilevare che i rappresentanti della escutente hanno riconosciuto di

essersi presentati all’ingresso del palazzo, ove è ubicata la Pretura, all’ultimo

momento, ossia alle 9.40 (ora in cui avrebbe dovuto avere inizio l’udienza di

contradditorio), assumendosi così il rischio di arrivare in aula in, ancorché

lieve, ritardo;

che è pur

vero che contrariamente al pregresso diritto processuale di diversi cantoni, il

nuovo codice di procedura civile (CPC) non istituisce il rispetto di un’attesa

di un’ora (Respektstunde) prima che la parte possa essere considerata preclusa

(cfr. tappy, CPC annoté, Basilea

2011, n. 13 ad art. 234), e che è quindi lasciato all’apprezzamento del giudice

decidere se, prima di considerare la parte preclusa, occorra verificare se essa

non si è “persa nei meandri del palazzo di giustizia”, se è necessario aspettarla,

e se del caso, per quanto tempo (tappy,

op. cit. loc. cit.), oppure addirittura se è opportuno tentare di raggiungerla telefonicamente

(trezzinii, Commentario al CPC,

Lugano 2011, pag. 1043);

che va

nondimeno rilevato che ad ogni modo il potere di apprezzamento del giudice è limitato

dal principio della buona fede e dal correlato divieto di formalismo eccessivo (art.

52.

CPC) i quali escludono di ritenere la parte preclusa soltanto per alcuni

minuti di ritardo (tappy, op. cit.

n. 14 ad art. 234; cfr. CEF, decisione del 10 ottobre 2011, inc. 14.2011.140, pag.

3);

che, nella

fattispecie, il diritto di essere sentita della reclamante alla quale non è

stata conferita la facoltà di presenziare all’udienza, verosimilmente per un disguido

interno alla Pretura, deve considerasi violato già per questa sola circostanza

e, in ogni modo, anche nell’ipotesi che i rappresentanti della parte istante

non si siano comportati in modo saggio per avere essi suonato al portone di

ingresso del palazzo di giustizia in exstremis o magari qualche istante dopo, quando

l’udienza stava per iniziare o era già iniziata, perché non si potrebbe in ogni

modo senza arbitrio ritenerla preclusa (ciò che si è verificato comunicando,

tramite la segreteria, che l’udienza era terminata) per l’insignificante

ritardo, se di ritardo si può ancora parlare, nel dar seguito all’ordinanza del

19.

aprile 2012, non da ultimo ove si consideri che da parte della Pretura non

viene preteso che il rappresentante della convenuta, regolarmente comparso, avesse

già definitivamente lasciato l’aula, di modo che non sarebbe più stato possibile

riprendere l’udienza alla presenza della creditrice;

che già per

questi motivi ne discende l’accoglimento del reclamo, con conseguente

annullamento del giudizio impugnato – emanato in violazione del diritto di

essere sentito di una delle parti, segnatamente della parte istante – e rinvio

degli atti al primo giudice, affinché riciti le parti a una nuova udienza di

contradditorio (art. 253 CPC) e ristatuisce sull’istante;

che, per

contro, non entra in considerazione la richiesta della reclamante nella misura

in cui essa si propone di sottoporre al vaglio di questa Camera la documentazione

annessa al reclamo, ostandovi l’art. 326 cpv. 1 CPC che nella procedura di reclamo

non ammette né nuove conclusioni, né l’allegazione di nuovi fatti e la

produzione di nuovi mezzi di prova, per tacere del fatto che essa nemmeno si

esprime sulla concludenza di tali documenti;

che al

riguardo il rimedio è quindi inammissbile;

che

secondo l’art. 106 cpv. 1 CPC le spese relative al presente giudizio dovrebbero

essere poste a carico della parte soccombente;

che dato però

che l’esito del reclamo non è da attribuire al comportamento processuale né

dell’una, né dell’altra parte, si giustifica, per motivi di equità, porre tali

oneri a carico dello S__________ (art. 107 cpv. 2 CPC).

Dispositivo

per questi motivi,

pronuncia:

1. Nella

misura in cui è ammissibile, il reclamo è accolto, la decisione impugnata è annullata

e gli atti sono rinviati al Pretore del Distretto di __________, per

l’incombenza d cui ai considerandi.

2. La

tassa di giustizia e le spese per complessivi fr. 300.- anticipate dalla

reclamante, sono poste a carico del Cantone Ticino.

3. Notificazione a:

-

-

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Lugano, __________

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale

d’appello

Il presidente La

segretaria

Rimedi giuridici

Giacché il valore litigioso della vertenza, di fr. 14'568.15,

non raggiunge il limite di legge di fr. 30’000.-, contro la presente decisione

è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000

Losana 14, entro 30 giorni dalla notificazione, solo se la controversia

concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2

lett. a LTF).

Nello stesso termine è possibile proporre al Tribunale

federale, 1000 Losanna 14, anche ricorso sussidiario in materia costituzionale

(art. 113 segg. LTF).

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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