14.2012.112
Rigetto provvisorio del'opposizione. Parte presentatasi all'ultima momento per l'udienza di discussione e non ammessa a parteciparvi. Annullamento della sentenza e rinvio degli atti al primo giudice,
3 settembre 2012Italiano9 min
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Numero d'incarto:
14.2012.112
Data decisione, Autorità:
03.09.2012, CEF
Titolo:
Rigetto provvisorio del'opposizione. Parte presentatasi all'ultima momento per l'udienza di discussione e non ammessa a parteciparvi. Annullamento della sentenza e rinvio degli atti al primo giudice, affinché riciti le parti a una nuova udienza di contradditorio
RIGETTO PROVVISORIO DELL'OPPOSIZIONE
art. 52 CPC
art. 253 CPC
art. 84 LEF
Incarto n.
14.2012.112
Lugano
3 settembre
2012
FP/b/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Pellegrini, presidente,
Walser e Bozzini
segretaria:
Baur Martinelli,
vicecancelliera
statuendo sulla causa a procedura sommaria in materia
di esecuzione e fallimenti dipendente da istanza 17 aprile 2012 presentata da
RE 1
contro
CO 1
tendente ad ottenere il rigetto provvisorio
dell’opposizione interposta dalla convenuta al precetto esecutivo n. __________
dell’Ufficio di esecuzione di __________, notificato in data 15 marzo 2012 per
il pagamento di fr. 14'568.65 oltre interessi e spese;
istanza respinta dal Pretore del Distretto di __________,
con decisione del 9 luglio 2012 (SO.2012.1764);
sentenza impugnata dalla parte istante con reclamo del
19 luglio 2012;
esaminati gli atti,
ritenuto
Fatti
che con
precetto esecutivo n. __________ del 13/15.3.2012 dell’Ufficio di esecuzione di
Lugano, RE 1 ha escusso CO 1 per l’incasso della somma di fr. 14'568.65 oltre
interessi e spese, indicando quale titolo del credito le fatture
607428-607458-607445 del mese settembre 2011;
che
interposta tempestiva opposizione da parte dell’escussa, con istanza del 17
aprile 2012 la procedente ne ha chiesto il rigetto provvisorio alla Pretura del
Distretto di Lugano;
che con
ordinanza del 19 aprile 2012 il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 5, ha citato le parti a comparire all’udienza di contradditorio indetta per lunedì 9 luglio 2012 alle
ore 9.40, udienza alla quale ha partecipato la sola parte convenuta, la quale
si è opposta all’istanza, obiettando che agli atti non figura alcun valido
riconoscimento di debito;
che con
decisione del 9 luglio 2012 lo stesso giudice ha respinto l’istanza, ritenendo
che la documentazione esibita dalla parte istante, segnatamente le fatture indicate
nel precetto esecutivo, non costituiscono titolo di rigetto provvisorio
dell’opposizione ex art. 82 cpv. 1 LEF, in quanto non espressamente
riconosciute dalla debitrice;
che contro
tale sentenza la procedente è insorta con reclamo del 18 luglio 2012, asserendo
che il suo amministratore unico e la sua segretaria erano presenti alle ore
9.40 al portone principale della stabile della Pretura del Distretto di __________,
dove hanno suonato ripetutamente alla __________ (sezione competente), tuttavia
inutilmente, di modo che dopo innumerevoli tentativi vani hanno suonato alla __________
(segreteria), la quale ha provveduto ad aprire il portone principale;
che
saliti nella sezione 5 (ore 9.44), essi hanno suonato allo sportello, senza
esito, al che dopo quale minuto la segretaria, nel frattempo comparsa, ha comunicato
loro che l’udienza era terminata;
che per
finire le persone in causa ritengono di essere state trattate in modo non molto
tollerante, visto che sono state chiuse fuori all’esterno del palazzo e che
erano in possesso di tutta la documentazione – delle cui concludenze esse
chiedono comunque di tenere conto – necessaria per la discussione, al fine di
potere incassare le fatture scoperte;
che in
applicazione dell’art. 324 CPC il presidente della Camera di esecuzione e
fallimenti del Tribunale d’appello ha assegnato alla Pretura del Distretto di __________,
un termine di dieci giorni per presentare le proprie osservazioni al reclamo, senza
tuttavia ottenere alcun riscontro;
che
chiamata a sua volta ad esprimersi sul reclamo, la convenuta è rimasta silente;
Considerandi
in diritto.
che secondo
l’art. 319 lett. a CPC sono impugnabili mediante reclamo, tra l’altro, le
decisioni inappellabili di prima istanza finali;
che tale
è il caso per le decisioni nelle pratiche a tenore della LEF, segnatamente in materia
di rigetto dell’opposizione x art. 80-84 LEF (cfr. art. 309 lett. b n. 3 CPC);
che in
base all’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati a. l’errata applicazione
del diritto, b. l’accertamento manifestamente errato dei fatti;
che nel
caso specifico risulta evidente che con il proprio reclamo, l’insorgente si
propone di fare accertare la violazione dell’art. 53 cpv. 1 CPC (diritto delle parti
di essere sentite; cfr. anche l’art. 84 cv. 2 LEF) per non essere stata posta
nelle condizioni di partecipare all’udienza di contradditorio indetta per
lunedì 9 luglio 2012, ore 9.40, benché i loro rappresentanti si fossero
presentati puntualmente all’orario indicato, suonando ripetutamente all’entrata
della Pretura, segnatamente alla __________, senza tuttavia alcun riscontro,
tanto da ripetere la medesima operazione presso la __________, la quale ha sì
consentito loro l’accesso, ma senza alcun risultato, dato che dopo avere di
nuovo suonato allo sportello della __________, dopo qualche munito è stato comunicato
loro che l’udienza era terminata;
che la
versione della reclamante, ancorché priva di riscontri oggettivi, risulta in definitiva
credibile, ove si consideri che - per tacere del fatto che non si intravede per
quale ragione la parte istante non avrebbe esposto i fatti in modo corretto,
dato il presumibile interesse che aveva nel partecipare all’udienza - quanto
preteso nel reclamo, segnatamente sui pretesi orari di presenza in Pretura dei
rappresentanti dalla creditrice, sui loro infruttuosi tentativi di accedervi e,
in particolare, sul coinvolgimento della cancelleria della __________ nella
specifica fattispecie, non è stato smentito o per lo meno ridimensionato dalla Pretura
del Distretto di __________, __________, la quale, come visto, non ha dato
alcun seguito all’ordinanza 31 luglio 2012, con la quale le veniva assegnato un
termine di dieci giorni per presentare le proprie osservazioni al reclamo, circostanza
che contribuisce a ulteriormente avvalorare il racconto dell’insorgente;
che bisogna
tuttavia rilevare che i rappresentanti della escutente hanno riconosciuto di
essersi presentati all’ingresso del palazzo, ove è ubicata la Pretura, all’ultimo
momento, ossia alle 9.40 (ora in cui avrebbe dovuto avere inizio l’udienza di
contradditorio), assumendosi così il rischio di arrivare in aula in, ancorché
lieve, ritardo;
che è pur
vero che contrariamente al pregresso diritto processuale di diversi cantoni, il
nuovo codice di procedura civile (CPC) non istituisce il rispetto di un’attesa
di un’ora (Respektstunde) prima che la parte possa essere considerata preclusa
(cfr. tappy, CPC annoté, Basilea
2011, n. 13 ad art. 234), e che è quindi lasciato all’apprezzamento del giudice
decidere se, prima di considerare la parte preclusa, occorra verificare se essa
non si è “persa nei meandri del palazzo di giustizia”, se è necessario aspettarla,
e se del caso, per quanto tempo (tappy,
op. cit. loc. cit.), oppure addirittura se è opportuno tentare di raggiungerla telefonicamente
(trezzinii, Commentario al CPC,
Lugano 2011, pag. 1043);
che va
nondimeno rilevato che ad ogni modo il potere di apprezzamento del giudice è limitato
dal principio della buona fede e dal correlato divieto di formalismo eccessivo (art.
52.
CPC) i quali escludono di ritenere la parte preclusa soltanto per alcuni
minuti di ritardo (tappy, op. cit.
n. 14 ad art. 234; cfr. CEF, decisione del 10 ottobre 2011, inc. 14.2011.140, pag.
3);
che, nella
fattispecie, il diritto di essere sentita della reclamante alla quale non è
stata conferita la facoltà di presenziare all’udienza, verosimilmente per un disguido
interno alla Pretura, deve considerasi violato già per questa sola circostanza
e, in ogni modo, anche nell’ipotesi che i rappresentanti della parte istante
non si siano comportati in modo saggio per avere essi suonato al portone di
ingresso del palazzo di giustizia in exstremis o magari qualche istante dopo, quando
l’udienza stava per iniziare o era già iniziata, perché non si potrebbe in ogni
modo senza arbitrio ritenerla preclusa (ciò che si è verificato comunicando,
tramite la segreteria, che l’udienza era terminata) per l’insignificante
ritardo, se di ritardo si può ancora parlare, nel dar seguito all’ordinanza del
19.
aprile 2012, non da ultimo ove si consideri che da parte della Pretura non
viene preteso che il rappresentante della convenuta, regolarmente comparso, avesse
già definitivamente lasciato l’aula, di modo che non sarebbe più stato possibile
riprendere l’udienza alla presenza della creditrice;
che già per
questi motivi ne discende l’accoglimento del reclamo, con conseguente
annullamento del giudizio impugnato – emanato in violazione del diritto di
essere sentito di una delle parti, segnatamente della parte istante – e rinvio
degli atti al primo giudice, affinché riciti le parti a una nuova udienza di
contradditorio (art. 253 CPC) e ristatuisce sull’istante;
che, per
contro, non entra in considerazione la richiesta della reclamante nella misura
in cui essa si propone di sottoporre al vaglio di questa Camera la documentazione
annessa al reclamo, ostandovi l’art. 326 cpv. 1 CPC che nella procedura di reclamo
non ammette né nuove conclusioni, né l’allegazione di nuovi fatti e la
produzione di nuovi mezzi di prova, per tacere del fatto che essa nemmeno si
esprime sulla concludenza di tali documenti;
che al
riguardo il rimedio è quindi inammissbile;
che
secondo l’art. 106 cpv. 1 CPC le spese relative al presente giudizio dovrebbero
essere poste a carico della parte soccombente;
che dato però
che l’esito del reclamo non è da attribuire al comportamento processuale né
dell’una, né dell’altra parte, si giustifica, per motivi di equità, porre tali
oneri a carico dello S__________ (art. 107 cpv. 2 CPC).
Dispositivo
per questi motivi,
pronuncia:
1. Nella
misura in cui è ammissibile, il reclamo è accolto, la decisione impugnata è annullata
e gli atti sono rinviati al Pretore del Distretto di __________, per
l’incombenza d cui ai considerandi.
2. La
tassa di giustizia e le spese per complessivi fr. 300.- anticipate dalla
reclamante, sono poste a carico del Cantone Ticino.
3. Notificazione a:
-
-
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, __________
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d’appello
Il presidente La
segretaria
Rimedi giuridici
Giacché il valore litigioso della vertenza, di fr. 14'568.15,
non raggiunge il limite di legge di fr. 30’000.-, contro la presente decisione
è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000
Losana 14, entro 30 giorni dalla notificazione, solo se la controversia
concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2
lett. a LTF).
Nello stesso termine è possibile proporre al Tribunale
federale, 1000 Losanna 14, anche ricorso sussidiario in materia costituzionale
(art. 113 segg. LTF).
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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