14.2012.113
Contratto di appalto. Riconoscimento di debito firmato dal rappresentante quale titolo di rigetto
27 settembre 2012Italiano14 min
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Numero d'incarto:
14.2012.113
Data decisione, Autorità:
27.09.2012, CEF
Titolo:
Contratto di appalto. Riconoscimento di debito firmato dal rappresentante quale titolo di rigetto
RICONOSCIMENTO DI DEBITO
RIGETTO PROVVISORIO DELL'OPPOSIZIONE
art. 32 cpv. 2 CO
art. 82 cpv. 1 LEF
Incarto n.
14.2012.113
Lugano
27 settembre
2012
EC/fp/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Pellegrini, presidente,
Walser e Bozzini
segretario:
Cassina, vicecancelliere
statuendo sulla causa a procedura sommaria in materia
di rigetto dell’opposizione promossa con istanza 24 febbraio 2012 da
RE 1
patrocinata dall’ PA 1
Contro
CO 1
patrocinata dall’ PA 2
tendente ad ottenere il rigetto provvisorio
dell’opposizione interposta al PE n. __________ del 2/8 marzo 2011 dell’Ufficio
di esecuzione di __________ per l’importo di fr. 1'501'210.00 oltre interessi
al 5% dal 01.01.2010;
sulla quale istanza il Pretore del Distretto di __________
con decisione 6 luglio 2012 ha così deciso:
“1. L’istanza è
respinta.
2. Le spese e la tassa di giustizia per complessivi fr. 800.00
sono poste a carico dell’istante, la quale dovrà rifondere fr. 3’500.00 alla
convenuta a titolo di indennità.”
Sentenza
impugnata dalla parte istante, che con reclamo del 19 luglio 2012 postula l’accoglimento
dell'istanza, protestate spese processuali, tasse di giustizia e ripetibili;
preso
atto che con osservazioni 13 agosto 2012 la parte convenuta ha chiesto la
reiezione del reclamo, con protesta di spese e ripetibili;
esaminati
atti e documenti;
ritenuto
Fatti
A. Con precetto esecutivo n. __________
del 2/8 marzo 2011 dell’Ufficio di esecuzione di __________ RE 1 ha escussoCO 1
per l’incasso di fr. 1’501’210.00 oltre interessi al 5% dal 1° gennaio 2010,
indicando quale titolo di credito: “Saldo del credito dovuto in virtù dei
contratti n. 361.10.08 e 360.10.08-M530 firmati dalle parti il 10.10.2008
nonché del contratto n. 47.02.09-M530 del 03.02.2008 (violazione obblighi
contrattuali). Equivalente del credito in Euro di 1'175'212.98 al cambio del
giorno”.
Interposta
tempestiva opposizione dall’escussa, la procedente ne ha chiesto il rigetto
provvisorio alla Pretura di __________
B. La
procedente fonda la propria pretesa sul:
-
contratto n. 360.10.08 M530 del 10 ottobre 2008 (doc. A,
A1), mediante il quale RE 1 si è impegnata nei confronti diRE 1a fornire e a
installare il rivestimento delle pareti di un teatro-auditorium di 3500 posti ad
__________ (__________) per il prezzo di Euro 1’445’500.00;
-
contratto n. 361.10.08 M530 del 10 ottobre 2008 (doc. B,
B1), mediante il quale RE 1 si è impegnata nei confronti di CO 1 a fornire e a
installare il rivestimento della struttura del foyer/atrio d’entrata del teatro
di __________ per il prezzo di Euro 2’055’000.00;
-
contratto n. 47.02.09 M530 del 3 febbraio 2009 (doc. C,
C1), mediante il quale RE 1 si è impegnata nei confronti diCO 1 a fornire e a
installare il rivestimento delle pareti e del soffitto delle sale concerto di
200 e 400 posti a sedere del teatro di __________ per il prezzo di Euro 465’800.00.
Con
l’istanza di rigetto RE 1 sostiene di aver eseguito una serie di lavori
supplementari richiesti dalla convenuta per Euro 49'007.09 (doc. I e HH),
motivo per il quale la somma dovutale sarebbe di complessivi Euro 4'014'807.09.
Avendo la convenuta versato acconti per Euro 2'842'594.11, rimarrebbe uno
scoperto di Euro 1'172'212.98.
C. All’udienza
di contraddittorio l’escussa si è opposta all’istanza sostenendo che gli atti
prodotti non costituirebbero riconoscimento di debito, atteso che l’istante non
avrebbe fornito la propria prestazione a termine di contratto e le parti mai
avrebbero firmato un protocollo di accettazione dei lavori, atteso che il doc.
L/L1, che non conterrebbe peraltro alcun elemento che possa ricondurlo ai
contratti da lei sottoscritti, non rappresenterebbe un protocollo di
accettazione dei lavori e non sarebbe stato firmato da qualcuno abilitato a
rappresentare CO 1. A tal riguardo essa contesta che tale documento sia stato
firmato dal signor __________ e, in ogni caso, che __________ potesse
rappresentarla;
CO
1 contesta che i doc. MM e PP siano stati sottoscritti da __________ e da __________:
in ogni caso queste due persone non avrebbero mai avuto il potere di
rappresentarla. L’escussa contesta altresì che il doc. QQ e il doc. TT
provengano dai propri uffici.
A
mente della convenuta i contratti subordinerebbero il pagamento delle ultime
due tranches (art. 5.4 e 5.5) alla presentazione da parte dell’’istante di
protocolli di arrivo della merce in cantiere firmati da rappresentanti del
compratore e di protocolli finali di accettazione firmati dalle parti,
documenti che in concreto non esisterebbero.
D. Con decisione 6 luglio 2012 il Pretore del Distretto di ____________________,
ha respinto l’istanza. Il Pretore argomenta che tutti i tre contratti di cui ai
doc. A, B e C condizionano il pagamento delle ultime due scadenze per una
percentuale complessiva del 40% del prezzo contrattuale alla presentazione del
protocollo di arrivo dei materiali ad __________ firmato dai rappresentanti
dell’acquirente (penultima tranche pari al 10% del prezzo complessivo) e alla
presentazione del protocollo di accettazione finale e una garanzia di
prestazione di 12 mesi per il 10% del valore contrattuale a prima richiesta con
testo approvato dall’acquirente (ultima tranche del 30%). In assenza del
protocollo di arrivo dei materiali ad __________ e della garanzia di prestazione,
le ultime tranches dei pagamenti non sarebbero esigibili. Anche il protocollo
di accettazione di cui al doc. L non sarebbe stato sottoscritto da persona con
potere di firma in grado di obbligare la convenuta. I doc. MM, PP, QQ e TT non
rappresenterebbero un riconoscimento di debito non contenendo alcun importo
determinato e non essendo sottoscritti da persone con diritto di firma in grado
di obbligare per la convenuta.
E. Contro
la decisione pretorile si è tempestivamente aggravata RE 1 asserendo che
l’integralità delle opere previste nei tre contratti è stata da lei realizzata.
Per la reclamante la presentazione dei documenti menzionati nei contratti,
quali doveri accessori, non condizionerebbe l’esigibilità del credito, che
sarebbe condizionato unicamente alla realizzazione dei lavori. A mente della reclamante
sarebbe infatti assurdo considerare che una parte del credito non è esigibile
perché non è stato presentato il protocollo di arrivo dei materiali allorquando
essa avrebbe dimostrato di aver correttamente effettuato e terminato i lavori
oggetto dei contratti.
Il
protocollo di accettazione dei lavori del 24 dicembre 2009 (doc. L)
attesterebbe che la reclamante ha fornito le prestazioni a cui era tenuta
contrattualmente. Lo stesso non avrebbe dovuto essere firmato da un membro del
consiglio di amministrazione dell’escussa. Il signor __________, direttore dei
lavori per conto della convenuta ad __________, era infatti la sola persona competente
per ricevere ed accettare i lavori eseguiti. Egli era dunque al beneficio di un
potere di rappresentanza conformemente all’art. 33 cpv. 3 CO. Ad ogni buon
conto il protocollo sarebbe stato ratificato (art. 38 CO) dagli organi di CO 1.
Anche i doc. MM, PP, QQ e TT, benché non siano firmati, costituirebbero una
prova del fatto che i lavori sono stati correttamente eseguiti.
F. Delle
osservazioni 13 agosto 2012 di CO 1, chiedenti la reiezione del gravame, si
dirà, per quanto necessario, in seguito.
Considerato
Considerandi
1.
Secondo
l’art. 319 lett. a CPC, sono impugnabili mediante reclamo, tra l’altro, le
decisioni inappellabili di prima istanza finali. Tale è il caso per le
decisioni nelle pratiche a tenore della LEF, segnatamente in tema di rigetto
dell’opposizione ex art. 80-84 LEF (cfr. art. 309 lett. b n. 3 CPC). Trattandosi
di un’impugnazione contro una decisione pronunciata in procedura sommaria (art.
251.
lett. a CPC), il termine per l’inoltro del reclamo è di dieci giorni (art.
321.
cpv. 2 CPC). Proposto il 19 luglio 2012 a fronte di una decisione emessa in data 6 luglio 2012 e notificata il 9 luglio 2012, il rimedio risulta tempestivo
e, quindi, sotto questo profilo, ammissibile.
2.
In
base all’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati a. l’applicazione
errata del diritto, b. l’accertamento manifestamente errato dei fatti.
3.
In
virtù dell’art. 82 cpv. 1 LEF se il credito si fonda sopra un riconoscimento di
debito constatato mediante atto pubblico o scrittura privata, il creditore può
chiedere il rigetto provvisorio dell'opposizione.
4.
La nozione di riconoscimento di debito constatato mediante
scrittura privata ex art. 82 cpv. 1 LEF, che non è definita dalla legge,
implica necessariamente il riconoscimento da parte dell'escusso o del suo
rappresentante di un'obbligazione in relazione ad una somma di denaro
determinata o facilmente determinabile. Il riconoscimento di debito può essere
dedotto anche da un insieme di documenti a condizione che da essi risultino gli
elementi necessari (DTF 132 III 480 consid. 4.1 pag. 481). Condizione
essenziale è che la somma di denaro riconosciuta sia facilmente determinabile
secondo criteri oggettivi stabiliti in precedenza e sottratti a possibilità di
modifica unilaterale dipendente dalla volontà delle parti (cfr. Cometta, Il rigetto provvisorio
dell'opposizione nella prassi giudiziaria ticinese, in Rep. 1989, p. 338 con riferimenti). La volontà di obbligarsi
può anche risultare da un atto pubblico redatto nelle forme stabilite dal
diritto cantonale, come per esempio le cartelle ipotecarie (cfr. Cometta, op. cit., p. 337 con
riferimenti).
5.
La
dichiarazione di riconoscimento di debito è una dichiarazione di volontà con la
quale il debitore si obbliga a pagare una certa somma di denaro, deve essere
chiara, esplicita, non equivoca, non discutibile o soggetta a interpretazione
(cfr. Panchaud/Caprez, Die Rechtsöffnung, Zurigo 1980, § 1 n. 7 p.
3; cfr. anche DTF 132 III 480 consid. 4.1 pag. 481).
6.
Il contratto di appalto firmato
può costituire valido titolo di rigetto provvisorio dell'opposizione per la
mercede. Nel caso in cui l'adempimento avviene contemporaneamente con la
consegna dell'opera, secondo la prassi basilese il rigetto dell'opposizione può
venire concesso, fintanto che il committente non eccepisce che l'opera non è
stata affatto oppure non è stata regolarmente eseguita e consegnata, nel caso
in cui questa eccezione è chiaramente senza fondamento oppure viene
immediatamente confutata dall'appaltatore. In caso di difetti il committente
deve inoltre rendere verosimile di averli tempestivamente notificati (cfr. CEF 18 ottobre 2004 (14.2004.66) cons. 2c e CEF 8 maggio 2002
(14.2002.18) cons. 1b; Staehelin, Basler
Kommentar zum SchKG, vol. I, Basilea 2010, n. 87 s. ad art. 82).
I contratti di
appalto n. 360.10.08 M530 del 10 ottobre 2008 (doc. A,
A1), n. 361.10.08 M530 del 10
ottobre 2008 (doc. B, B1) e n. 47.02.09 M530 del 3 febbraio 2009 (doc. C, C1), prevedono una mercede complessiva
di Euro 3'966'300.- per varie opere da eseguire nel teatro multisala di __________.
Essi costituiscono pertanto, in via di principio, valido titolo di
rigetto provvisorio dell’opposizione ai sensi dell’art. 82 cpv. 1 LEF per l’importo
dedotto in esecuzione. Agli atti non vi è invece alcun documento legittimante,
anche solo in via di principio, il rigetto dell’opposizione per gli asseriti lavori supplementari assommanti a totali Euro 49'000.- (doc. I e
HH).
7.
L’escussa
ha eccepito che l’istante non avrebbe fornito la propria prestazione a termine
di contratto e che le parti mai avrebbero firmato un protocollo di accettazione
dei lavori, atteso che il doc. L/L1, oltre a non contenere alcun elemento che
possa ricondurlo ai contratti da lei sottoscritti e a non rappresentare un
protocollo di accettazione dei lavori, come del resto anche gli altri documenti
versati agli atti, non sarebbe stato firmato da qualcuno abilitato a
rappresentare CO 1.
8.
In via di principio può essere concesso il
rigetto provvisorio nei confronti del rappresentato sulla base di un
riconoscimento di debito firmato dal rappresentante. Dalla dichiarazione si
deve poter evincere che il rappresentante ha agito per il rappresentato, nel
qual caso è sufficiente, se il creditore poteva dedurre dalle circostanze il
rapporto di rappresentanza (art. 32 cpv. 2 CO). Controversa è la questione a
sapere come deve essere provato il potere di rappresentanza di un
rappresentante designato. Secondo la giurisprudenza di alcuni cantoni e secondo
alcuni autori il potere di rappresentanza deve essere provato con documenti o
deve essere almeno notorio, mentre secondo l’opinione di altri autori, che è
stata dichiarata dal Tribunale federale non arbitraria, la procura può essere
dimostrata anche tramite atti concludenti del debitore (DTF 132 III 140 cons.
4.
; 130 III 87 cons. 3.1; 112 III 149 cons. 4.1). In questo caso deve essere
differenziato tra le questioni a sapere, quando sussiste un rapporto di
rappresentanza secondo il diritto civile e quali mezzi di prova sono permessi
nella procedura di rigetto. La procura può, secondo il diritto civile, anche
basarsi su atti concludenti. Questi devono però essere dimostrati con i mezzi
di prova permessi nella procedura sommaria, il che di regola è possibile solo
con documenti. In tal caso questi documenti non devono essere firmati dal
rappresentato, e la firma del rappresentante è sufficiente. Questi documenti
devono però dimostrare il rapporto di rappresentanza in modo chiaro e liquido (Staehelin, op. cit., n. 57 ad art. 82 e
rif. ivi). Gli stessi principi valgono per la rappresentanza di una persona
giuridica iscritta a Registro di commercio. Il riconoscimento di debito deve
essere sottoscritto da una persona autorizzata a rappresentarla. Nel caso in
cui il rapporto di rappresentanza non è iscritto a Registro di commercio,
quest’ultimo deve essere dimostrato dal creditore tramite documenti, nel qual
caso anche l’esistenza di una procura concludente o circostanze nel senso
dell’art. 32 cpv. 2 CO possono essere dimostrate con documenti (Staehelin, op. cit. n. 59 ad art. 82 e
rif. ivi).
9.
I tre contratti di appalto di cui ai doc. A, B e C prevedono che il
pagamento dell’ultima scadenza del 30% del prezzo contrattuale, ossia di
complessivi Euro 1'189'890.- (somma superiore a quella in esecuzione) dovrà
avvenire “entro trenta giorni dalla data della firma del protocollo di
accettazione finale firmato dalle parti e contro presentazione della fattura,
protocollo di accettazione finale e una garanzia di prestazioni di 12 mesi per
il 10% del valore contrattuale a prima richiesta”. Orbene nella fattispecie
come correttamente rilevato dal Pretore agli atti non vi è alcun protocollo di
accettazione sottoscritto da persona in grado di obbligare la convenuta e
nemmeno ulteriori documenti comprovanti in altro modo l’avvenuta esecuzione dei
lavori. RE 1 neppure ha prodotto altri documenti legittimanti il rigetto
dell’opposizione.
Infatti tutta la
documentazione, eccetto gli stessi contratti, risulta sottoscritta per
l’escussa da persone che dal Registro di commercio (doc. F) non sono mai stati
legittimati a rappresentare individualmente la CO 1. Di fronte alle
contestazioni sollevate dalla convenuta, l’istante non ha dimostrato il
rapporto di rappresentanza tra quest’ultima e __________, __________, __________
tramite documenti, nel qual caso anche una procura concludente o circostanze
nel senso dell’art. 32 cpv. 2 CO avrebbero potuto essere sufficienti, ma non la
sola circostanza che determinati documenti siano stati allestiti su carta
intestata dell’escussa e le e-mail agli atti sarebbero stati allestiti negli
uffici dell’escussa, non essendo in concreto rilevante la questione a sapere se
queste persone operino effettivamente in seno alla CO 1. Agli atti neppure figurano documenti oppure dichiarazioni
concludenti di persone abilitate a rappresentare l’escussa che potrebbero
essere interpretati alla stregua di una ratifica per atti concludenti
dell’operato delle persone sopra menzionate in rappresentanza di CO 1. Tenuto
conto che nella procedura di rigetto dell’opposizione i poteri di
rappresentanza devono risultare sufficientemente liquidi, l’istante avrebbe
dovuto fondare la propria domanda su altri e ben più concreti riscontri. Ne discende che ritenere, come ha deciso il Pretore, che agli atti
non si trova un valido riconoscimento di debito di CO 1 a favore dell’istante, non
può essere considerata quale applicazione errata del diritto.
10.
Da
quanto precede ne consegue che il reclamo va respinto.
La
tassa di giustizia, le spese processuali e le indennità seguono la soccombenza
(art. 95 cpv. 2 e 3, 105 cpv. 1 e 2, 106 cpv. 1 CPC).
Per i
quali motivi,
richiamati
gli art. 82 cpv. 1 LEF; 32 cpv. 2 CO; 95 cpv. 2 e 3, 105 cpv. 1 e 2, 106 cpv.
1, 251, 254 cpv. 1, 309, 319, 320, 321 cpv. 2 CPC;
pronuncia:
1.
Il
reclamo è respinto.
2.
La tassa di giustizia e le spese processuali per complessivi fr 1’250.00,
anticipate dalla reclamante, sono poste a suo carico, con l’obbligo di
rifondere a CO 1 fr. 3’000.00 a titolo di ripetibili.
3.
Notificazione a:
-
-
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di __________.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d’appello
Il presidente Il
segretario
Giacché il valore litigioso della vertenza è di fr. 1’501’210.00, contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in
materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla
notificazione (art. 72 e segg. LTF).
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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