14.2012.114
Rigetto definitivo dell'opposizione. Decisioni cne condannano il convenuto a rifondere all'istante ripetibili. Reiezione delle eccezioni liberatorie del convenuto, prive di riscontro oggettivo o fonda
23 agosto 2012Italiano7 min
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Numero d'incarto:
14.2012.114
Data decisione, Autorità:
23.08.2012, CEF
Titolo:
Rigetto definitivo dell'opposizione. Decisioni cne condannano il convenuto a rifondere all'istante ripetibili. Reiezione delle eccezioni liberatorie del convenuto, prive di riscontro oggettivo o fondate su documenti nuovi
RIGETTO DEFINITIVO DELL'OPPOSIZIONE
art. 326 CPC
art. 81 LEF
Incarto n.
14.2012.114
Lugano
23 agosto
2012
FP/b/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Pellegrini, presidente,
Walser e Bozzini
segretaria:
Baur Martinelli,
vicecancelliera
statuendo sulla causa a procedura sommaria in materia
di esecuzione e fallimenti dipendente da istanza 11 maggio 2012 presentata da
CO 1,
patrocinata dallo studio legale __________,
contro
CO 1
tendente ad ottenere il rigetto definitivo del’opposizione
interposta dal convenuto al precetto esecutivo n. __________ dell’Ufficio di
esecuzione e fallimenti di __________, notificato in data 30 aprile 2012 per il
pagamento di fr. 10'150.- oltre interessi e spese;
istanza accolta dal Pretore aggiunto della Giurisdizione
di __________ con decisione del 27 giugno 2012 (SO.2012.332);
sentenza impugnata dal convenuto con reclamo del 14 luglio
2012;
esaminati gli atti,
ritenuto
Fatti
che con
precetto esecutivo n. __________ del 20/30.4.2012 dell’Ufficio di esecuzione e
fallimenti di __________ CO 1 ha escusso RE 1 per l’incasso delle somme di fr.
8’000.- e fr. 2'150.- (totale: fr. 10'150.- ) oltre interessi e spese, indicando
quale titolo del credito la sentenza 5 febbraio 2010 della Pretura di __________
e la sentenza 6 marzo 2012 del Tribunale d’appello;
che interposta
tempestiva opposizione da parte dell’escusso, con istanza dell’11 maggio 2012
la procedente ne ha richiesto il rigetto definitivo alla Pretura della
Giurisdizione di __________, allegando la sentenza 5 febbraio 2010, con la
quale il Pretore del Distretto di __________ ha condannato lo stesso convenuto
a versarle fr. 8'000.- a titolo di ripetibili a seguito della reiezione della
petizione da questi inoltrata in data 25 ottobre 2007 nei suoi confronti a
titolo di risarcimento dei danni per fr. 81'433.95 oltre interessi (causa
OA.2007.199; doc. B, dispositivo n. 2 ) che essa, nella sua veste di
amministratrice del C__________, __________, avrebbe causato a seguito sia della
mancata trasformazione dei quattro negozi ivi ubicati in appartamenti, sia del
maggior addebito dei costi condominali sia degli oneri derivanti dalle relative
procedure giudiziarie;
che
l’istante ha altresì allegato la sentenza 6 marzo 2012, munita
dell’attestazione di crescita in giudicato, con la quale la Seconda Camera
civile del Tribunale d’appello, nel respingere in quanto ricevibile l’appello
presentato dal convenuto il 26 febbraio 2010 contro la citata sentenza
pretorile, lo ha condannato al pagamento alla appellata di fr. 3000.- per
ripetibili d’appello (doc. C, dispositivo n. II);
che
sull’importo di fr. 3000.- la procedente ha nondimento computato la somma di
fr. 850.- da essa dovuta al convenuto a titolo di ripetibili a seguito della
reiezione dell’appello adesivo che essa aveva a sua volta presentato contro la
citata sentenza di primo grado (v. doc. C, dispositivo n. IV);
che in
occasione dell’udienza di contradditorio del 27 giugno 2012 – assente la parte
istante – il convenuto si è opposto all’istanza, asserendo che è sua intenzione
procedere penalmente nei confronti delle persone all’origine dei danni che avrebbe
subito;
che con
decisione del 27 giugno 2012 il Pretore aggiunto della Giurisdizione di Mendrisio-Sud
ha accolto l’istanza, ritenendo la documentazione esibita dalla procedente,
segnatamente le sentenze doc. B e C sull’obbligo imposto al convenuto di rifondere
all’escutente la somma complessiva di fr. 10'150.- per ripetibili, titolo di rigetto
definitivo dell’opposizione ex art. 80 cpv. 1 LEF e rilevando dipoi che
l’escusso non ha allegato alcun motivo che, secondo l’art. 81 cpv. 1 LEF,
giustificherebbe il mantenimento dell’opposizione al precetto esecutivo in
rassegna, essendosi egli limitato a sollevare obiezioni di merito, che sfuggono
al vaglio del giudice del rigetto;
che
contro tale sentenza il convenuto è insorto con reclamo del 14 luglio 2012,
sostenendo che sono pendenti cause di risarcimento dei danni che egli subirebbe
da oltre dieci anni e che deriverebbero dai quattro negozi che aveva acquistato
nel 2000, che l’avvocato della controparte (__________ C__________) ha effettuato
un sopralluogo, visionando negozi ed appartamenti, di cui si doveva procedere
“ad una transazione per errori ed contabilità errata”;
che questo
legale, sempre secondo l’insorgente, ha ottenuto dal giudice tutto ciò che aveva
chiesto, mentre a lui sono state invece negate la perizia dei quattro negozi e
la prova a futura memoria da egli pretese;
che, a tal
proposito, il reclamante chiede di essere convocato per meglio documentare le
sue ragioni, menzionando altresì le persone in grado di fornire informazioni e referenze
sull’argomento,
che il
reclamo non è stato notificato alla controparte per osservazioni;
Considerandi
in diritto:
che
secondo l’art. 319 lett. a CPC sono impugnabili mediante reclamo, tra l’altro,
le decisioni inappellabili di prima istanza finali;
che tale
è il caso per le decisioni in materia di rigetto dell’opposizione ex art. 80-84
LEF (crf. art. 309 lett. b n. 3 CPC);
che
secondo l’art. 80 cpv. 1 LEF se il credito è fondato su una decisione giudiziaria
esecutiva, il creditore può chiedere in giudizio il rigetto definitivo dell’opposizione;
che non vi
è dubbio che le sentenze agli atti costituiscono titolo di rigetto definitivo dell’opposizione
nella misura in cui hanno condannato - in modo definitivo - il convenuto a rifondere
alla parte istante fr. 8000.- (doc. B, dispositivo n. 2), rispettivamente fr,
2'150.- (doc. C, dispositivi n. II e IV) a titolo di ripetibili in relazione al
contenzioso giudiziario sorto tra le parti;
che, del
resto, nemmeno il reclamante lo contesta;
che in
virtù dell’art. 81 cpv. 1 LEF se il credito è fondato su una decisione esecutiva
di un tribunale svizzero o di un’autorità amministrativa svizzera, l’opposizione
è rigettata in via definitiva a meno che l’escusso provi con documenti che dopo
l’emanazione della decisione il debito è stato estinto o il termine per il pagamento
è stato prorogato ovvero che è intervenuta la prescrizione;
che, nella
fattispecie, il reclamante non si avvale di nessuna delle citate eccezioni
liberatorie, reiterando per contro nell’ opporsi al giudizio impugnato
ripercorrendo l’iter che ha comportato le decisioni doc. A e B e C con l’obiettivo
di professarsi lui come il solo creditore, senza tuttavia fornire nessun
riscontro oggettivo a sostegno della propria tesi, la documentazione annessa al
reclamo - peraltro in buona parte per la prima volta in questa sede,
disattendendo l’art. 326 cvp. 1 CPC, che nella procedura di reclamo non ammette
né nuove conclusioni, né l’allegazione di nuovi fatti o la produzione di nuovi
mezzi di prova – non giovando, comunque sia, alla causa dell’insorgente, la cui
strategia si rivela per finire del tutto inidonea nel contesto di una procedura
di rigetto definitivo dell’opposizione;
che ne discende
pertanto la reiezione del reclamo, invero non sprovvisto di temerarietà, senza
ulteriore disamina;
che gli
oneri processuali seguono la soccombenza del reclamante (art. 48 e 61 cpv. 1
OTLEF, 106 cpv. 1 CPC);
Dispositivo
per questi motivi,
richiamati gli art. 80 e 81 LEF,
pronuncia:
1. Il
reclamo è respinto.
2. La
tassa di giustizia e le spese per complessivi fr. 500.- sono poste a carico del
reclamante.
3. Notificazione
a:
-
-
Comunicazione
alla Pretura della giurisdizione di __________
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d’appello
Il presidente La
segretaria
Rimedi giuridici
Giacché il valore litigioso della vertenza, di fr. 10'150.-,
non raggiunge il limite di legge di fr. 30’000.-, contro la presente decisione
è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000
Losana 14, entro 30 giorni dalla notificazione, solo se la controversia
concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2
lett. a LTF).
Nello stesso termine è possibile proporre al Tribunale
federale, 1000 Losanna 14, anche ricorso sussidiario in materia costituzionale
(art. 113 segg. LTF).
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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