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Decisione

14.2012.114

Rigetto definitivo dell'opposizione. Decisioni cne condannano il convenuto a rifondere all'istante ripetibili. Reiezione delle eccezioni liberatorie del convenuto, prive di riscontro oggettivo o fonda

23 agosto 2012Italiano7 min

Source ti.ch

Fatti

che con

precetto esecutivo n. __________ del 20/30.4.2012 dell’Ufficio di esecuzione e

fallimenti di __________ CO 1 ha escusso RE 1 per l’incasso delle somme di fr.

8’000.- e fr. 2'150.- (totale: fr. 10'150.- ) oltre interessi e spese, indicando

quale titolo del credito la sentenza 5 febbraio 2010 della Pretura di __________

e la sentenza 6 marzo 2012 del Tribunale d’appello;

che interposta

tempestiva opposizione da parte dell’escusso, con istanza dell’11 maggio 2012

la procedente ne ha richiesto il rigetto definitivo alla Pretura della

Giurisdizione di __________, allegando la sentenza 5 febbraio 2010, con la

quale il Pretore del Distretto di __________ ha condannato lo stesso convenuto

a versarle fr. 8'000.- a titolo di ripetibili a seguito della reiezione della

petizione da questi inoltrata in data 25 ottobre 2007 nei suoi confronti a

titolo di risarcimento dei danni per fr. 81'433.95 oltre interessi (causa

OA.2007.199; doc. B, dispositivo n. 2 ) che essa, nella sua veste di

amministratrice del C__________, __________, avrebbe causato a seguito sia della

mancata trasformazione dei quattro negozi ivi ubicati in appartamenti, sia del

maggior addebito dei costi condominali sia degli oneri derivanti dalle relative

procedure giudiziarie;

che

l’istante ha altresì allegato la sentenza 6 marzo 2012, munita

dell’attestazione di crescita in giudicato, con la quale la Seconda Camera

civile del Tribunale d’appello, nel respingere in quanto ricevibile l’appello

presentato dal convenuto il 26 febbraio 2010 contro la citata sentenza

pretorile, lo ha condannato al pagamento alla appellata di fr. 3000.- per

ripetibili d’appello (doc. C, dispositivo n. II);

che

sull’importo di fr. 3000.- la procedente ha nondimento computato la somma di

fr. 850.- da essa dovuta al convenuto a titolo di ripetibili a seguito della

reiezione dell’appello adesivo che essa aveva a sua volta presentato contro la

citata sentenza di primo grado (v. doc. C, dispositivo n. IV);

che in

occasione dell’udienza di contradditorio del 27 giugno 2012 – assente la parte

istante – il convenuto si è opposto all’istanza, asserendo che è sua intenzione

procedere penalmente nei confronti delle persone all’origine dei danni che avrebbe

subito;

che con

decisione del 27 giugno 2012 il Pretore aggiunto della Giurisdizione di Mendrisio-Sud

ha accolto l’istanza, ritenendo la documentazione esibita dalla procedente,

segnatamente le sentenze doc. B e C sull’obbligo imposto al convenuto di rifondere

all’escutente la somma complessiva di fr. 10'150.- per ripetibili, titolo di rigetto

definitivo dell’opposizione ex art. 80 cpv. 1 LEF e rilevando dipoi che

l’escusso non ha allegato alcun motivo che, secondo l’art. 81 cpv. 1 LEF,

giustificherebbe il mantenimento dell’opposizione al precetto esecutivo in

rassegna, essendosi egli limitato a sollevare obiezioni di merito, che sfuggono

al vaglio del giudice del rigetto;

che

contro tale sentenza il convenuto è insorto con reclamo del 14 luglio 2012,

sostenendo che sono pendenti cause di risarcimento dei danni che egli subirebbe

da oltre dieci anni e che deriverebbero dai quattro negozi che aveva acquistato

nel 2000, che l’avvocato della controparte (__________ C__________) ha effettuato

un sopralluogo, visionando negozi ed appartamenti, di cui si doveva procedere

“ad una transazione per errori ed contabilità errata”;

che questo

legale, sempre secondo l’insorgente, ha ottenuto dal giudice tutto ciò che aveva

chiesto, mentre a lui sono state invece negate la perizia dei quattro negozi e

la prova a futura memoria da egli pretese;

che, a tal

proposito, il reclamante chiede di essere convocato per meglio documentare le

sue ragioni, menzionando altresì le persone in grado di fornire informazioni e referenze

sull’argomento,

che il

reclamo non è stato notificato alla controparte per osservazioni;

Considerandi

in diritto:

che

secondo l’art. 319 lett. a CPC sono impugnabili mediante reclamo, tra l’altro,

le decisioni inappellabili di prima istanza finali;

che tale

è il caso per le decisioni in materia di rigetto dell’opposizione ex art. 80-84

LEF (crf. art. 309 lett. b n. 3 CPC);

che

secondo l’art. 80 cpv. 1 LEF se il credito è fondato su una decisione giudiziaria

esecutiva, il creditore può chiedere in giudizio il rigetto definitivo dell’opposizione;

che non vi

è dubbio che le sentenze agli atti costituiscono titolo di rigetto definitivo dell’opposizione

nella misura in cui hanno condannato - in modo definitivo - il convenuto a rifondere

alla parte istante fr. 8000.- (doc. B, dispositivo n. 2), rispettivamente fr,

2'150.- (doc. C, dispositivi n. II e IV) a titolo di ripetibili in relazione al

contenzioso giudiziario sorto tra le parti;

che, del

resto, nemmeno il reclamante lo contesta;

che in

virtù dell’art. 81 cpv. 1 LEF se il credito è fondato su una decisione esecutiva

di un tribunale svizzero o di un’autorità amministrativa svizzera, l’opposizione

è rigettata in via definitiva a meno che l’escusso provi con documenti che dopo

l’emanazione della decisione il debito è stato estinto o il termine per il pagamento

è stato prorogato ovvero che è intervenuta la prescrizione;

che, nella

fattispecie, il reclamante non si avvale di nessuna delle citate eccezioni

liberatorie, reiterando per contro nell’ opporsi al giudizio impugnato

ripercorrendo l’iter che ha comportato le decisioni doc. A e B e C con l’obiettivo

di professarsi lui come il solo creditore, senza tuttavia fornire nessun

riscontro oggettivo a sostegno della propria tesi, la documentazione annessa al

reclamo - peraltro in buona parte per la prima volta in questa sede,

disattendendo l’art. 326 cvp. 1 CPC, che nella procedura di reclamo non ammette

né nuove conclusioni, né l’allegazione di nuovi fatti o la produzione di nuovi

mezzi di prova – non giovando, comunque sia, alla causa dell’insorgente, la cui

strategia si rivela per finire del tutto inidonea nel contesto di una procedura

di rigetto definitivo dell’opposizione;

che ne discende

pertanto la reiezione del reclamo, invero non sprovvisto di temerarietà, senza

ulteriore disamina;

che gli

oneri processuali seguono la soccombenza del reclamante (art. 48 e 61 cpv. 1

OTLEF, 106 cpv. 1 CPC);

Dispositivo

per questi motivi,

richiamati gli art. 80 e 81 LEF,

pronuncia:

1. Il

reclamo è respinto.

2. La

tassa di giustizia e le spese per complessivi fr. 500.- sono poste a carico del

reclamante.

3. Notificazione

a:

-

-

Comunicazione

alla Pretura della giurisdizione di __________

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale

d’appello

Il presidente La

segretaria

Rimedi giuridici

Giacché il valore litigioso della vertenza, di fr. 10'150.-,

non raggiunge il limite di legge di fr. 30’000.-, contro la presente decisione

è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000

Losana 14, entro 30 giorni dalla notificazione, solo se la controversia

concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2

lett. a LTF).

Nello stesso termine è possibile proporre al Tribunale

federale, 1000 Losanna 14, anche ricorso sussidiario in materia costituzionale

(art. 113 segg. LTF).

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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