14.2012.115
Reclamo contro la dichiarazione di fallimento. Solvibilitâ resa verosimile
7 agosto 2012Italiano7 min
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Numero d'incarto:
14.2012.115
Data decisione, Autorità:
07.08.2012, CEF
Titolo:
Reclamo contro la dichiarazione di fallimento. Solvibilitâ resa verosimile
RICORSO CONTRO IL FALLIMENTO
art. 174 cpv. 2 LEF
Incarto n.
14.2012.115
Lugano
7 agosto 2012
B/fp/lw
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Pellegrini, presidente,
Walser e Bozzini
segretaria:
Baur Martinelli,
vicecancelliera
statuendo sulla causa a procedura sommaria in tema di
fallimento promossa con istanza 7 maggio 2012 da
CO 1
contro
RE 1
patrocinato dall’ PA 1
sulla quale istanza il Pretore del Distretto di
Lugano, sezione 5, con sentenza 12 luglio 2012 (SO.2012.2036) ha così deciso:
“1. È pronunciato il fallimento di RE 1, 1984, Lugano,
a far tempo da venerdì
13 luglio 2012 alle ore 10.00.
2./3./4. Omissis.”
Sentenza tempestivamente impugnata da RE 1 che con
atto 20 luglio 2012
ne postula l’annullamento;
rilevato che a controparte il reclamo non è stato
intimato, il suo credito essendo
stato saldato;
preso atto che con decreto presidenziale 23 luglio
2012 al reclamo è stato
concesso effetto sospensivo parziale;
ritenuto
Fatti
A.Nell’ambito dell’esecuzione n. 1529160
dell’Ufficio esecuzione di Lugano CO 1 ha chiesto il fallimento di RE 1 per il
mancato pagamento di fr. 910.30 oltre accessori, dedotti eventuali acconti.
B. All’udienza
di discussione del 27 giugno 2012 nessuno è comparso.
C. Con
decisione 12 luglio 2012 il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 5, ha
dichiarato il fallimento di RE 1 a far tempo da venerdì 13 luglio 2012 alle ore
10.00.
D. Con
il reclamo RE 1 asserisce di avere saldato tutte le procedure esecutive ancora pendenti
nei suoi confronti, promosse tra la fine del 2011 e giugno 2012, periodo in cui
ha trasferito il proprio domicilio ed era oberato di lavoro, per cui ha
trascurato l’amministrazione della sua attività. A conferma delle sue
allegazioni il reclamante ha prodotto un estratto delle sue esecuzioni al 17
luglio 2012 (doc. D). RE 1 rileva poi di avere emesso fatture per un ammontare
complessivo di fr. 38'828.-- (doc. M) e di disporre di un conto corrente
bancario avente un saldo al 2 luglio 2012 di fr. 7'392.35 (doc. O).
Considerandi
in diritto.
1.
a) In virtù dell’art. 174 cpv. 2 LEF l'autorità
giudiziaria superiore può annullare la dichiarazione di fallimento se il
debitore, impugnando la decisione, rende verosimile la sua solvibilità e prova
per mezzo di documenti che nel frattempo:
1) il
debito, compresi gli interessi e le spese, è stato estinto;
2) l'importo
dovuto è stato depositato presso l'autorità giudiziaria superiore a
disposizione del creditore; o che
3) il
creditore ha ritirato la domanda di fallimento.
L’autorità
giudiziaria superiore può considerare fatti e prove nuovi, subentrati dopo la
dichiarazione di fallimento (nova autentici o in senso proprio, ossia “echte
Nova”, in contrapposizione agli pseudonova, ossia “unechte Nova”), solo se
risultano adempiuti i presupposti elencati all’art. 174 cpv. 2 n. 1-3 LEF. I
nova autentici non vengono considerati d’ufficio, ma è il debitore che li deve
espressamente far valere e provare con documenti, sempre che renda verosimile
la sua solvibilità. Questa considerazione dei nova in senso proprio da parte
dell’autorità giudiziaria superiore ha come scopo di evitare fallimenti senza
senso di debitori ancora solvibili. La solvibilità può tra l’altro essere
determinata ricorrendo al concetto opposto di insolvibilità, concetto noto
nella LEF. L’illiquidità deve essere oggettiva. Essa deve impedire al debitore
di tacitare i suoi creditori alla scadenza dei loro crediti. Non deve infatti
trattarsi di una difficoltà passeggera, il debitore deve bensì trovarsi per un
periodo indeterminato in questa situazione. Un indizio di insolvibilità può
emergere dal numero e dal valore delle esecuzioni pendenti, così come pure da
eventuali nuove istanze di fallimento pervenute posteriormente al decreto di
fallimento in esame. Anche il fatto di non essere in grado di pagare modesti
importi indica insolvibilità. La solvibilità deve essere resa verosimile sulla
base di riscontri oggettivi, quali giustificativi concernenti pagamenti, estratti
bancari, contratti di credito ecc., mentre semplici dichiarazioni del debitore
sono insufficienti. Le esigenze poste al debitore per rendere verosimile la sua
solvibilità non devono però essere troppo severe. La solvibilità è resa
verosimile allorquando essa appare più verosimile che l'insolvibilità. Dal
debitore viene pretesa la produzione, già con l’atto di appello, di estratti
dell’Ufficio di esecuzione. La questione della solvibilità influenza infatti
pure la decisione sulla concessione dell’effetto sospensivo (Giroud, Basler
Kommentar zum SchKG, vol. II, 2. ed. 2010, n. 26 ad art. 174 LEF;
Amonn/Walther, Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, 8. ed Berna
2008, § 36 n. 58 p. 334/335, § 38 n. 14 p. 347; Brönnimann, Novenrecht und
Weiterziehung des Entscheides des Konkursgerichtes gemäss Art. 174 E SchKG, p.
446.
ss. in Festschrift H.U. Walder, Recht und Rechtsdurchsetzung, Zurigo 1994;
SJZ 95 (1999) n. 8 p. 172).
b) Il
reclamante ha prodotto una ricevuta del 17 luglio 2012 dell’Ufficio esecuzione
di Lugano relativa al pagamento di fr. 1'138.05 a saldo dell’esecuzione in
oggetto n. 1529160 promossa dall’istante, per cui avendo provato di avere
saldato il suo debito nei confronti dell’istante posteriormente alla
dichiarazione di fallimento, ha ossequiato il presupposto di cui all’art. 174
cpv. 2 n. 1 LEF.
Per
quel che riguarda invece il presupposto della solvibilità - condizione
indispensabile per ottenere l’annullamento della decisione impugnata poiché,
come visto, il pagamento della somma posta in esecuzione è avvenuto soltanto
dopo la pronuncia del fallimento - va osservato che dall’estratto dell’UE di
Lugano al 17 luglio 2012 emerge che le 12 esecuzioni pendenti nei confronti del
reclamante sono state pagate. Ciò porta a ritenere che la sua situazione
finanziaria non sta peggiorando. Il fatto poi che a carico dell’escusso non
risultano attestati di carenza di beni, lascia ritenere che le sue difficoltà
di pagamento sono state solo di natura transitoria rispettivamente che si è
trattato di una mancanza di liquidità a breve (cfr. SJZ 99 (2003) n. 12 pag.
308). A questo punto va osservato che secondo giurisprudenza e dottrina non si
possono imporre esigenze troppo severe alla verosimiglianza della solvibilità.
La ratio legis dell’art. 174 LEF è infatti quella di evitare il fallimento
quando il debitore sembra capace di sopravvivere economicamente e la mancanza
di liquidità sufficiente appare passeggera (cfr. anche sentenza del Tribunale
federale 5A_328/2011 dell’11.8.2011, consid. 2 con rif.). Nel caso che ci
occupa si può affermare che la capacità di pagamento del reclamante appare più
probabile che la sua incapacità di pagamento, per cui la prognosi in merito
alla sua situazione finanziaria può essere ritenuta favorevole. Le precedenti
considerazioni portano a concludere che il presupposto della solvibilità può
essere considerato reso sufficientemente verosimile.
Risultando
adempiuti i requisiti di cui all’174 cpv. 2 LEF, il fallimento di AP 1 va
annullato.
2.
Il
reclamo va pertanto accolto.
La tassa
di giustizia è posta in ambo le sedi a carico del reclamante (art. 48, 61 cpv.
1.
OTLEF e 106 cpv. 1 CPC).
Le spese
dell’Ufficio fallimenti sono pure poste a carico del reclamante.
Alla
controparte non si assegnano ripetibili, il reclamo non essendole stato
intimato per osservazioni.
Dispositivo
Per questi motivi,
richiamato l’art. 174 cpv. 2 LEF
pronuncia:
I. Il
reclamo è accolto.
“1.
La dichiarazione di fallimento 12 luglio 2012 pronunciata dal Pretore del
Distretto di Lugano, sezione 5, (inc. SO.2012.__________), nei confronti di RE
1, è annullata.
2. La tassa di giustizia di prima sede di fr. 80.--, da anticipare come
di rito, è posta a carico di RE 1.
3. Le spese dell’Ufficio fallimenti di __________, da anticipare come
di rito, sono poste a carico di RE 1.”
II. La tassa di giustizia del presente giudizio di fr. 150.-- è posta a
carico
di RE 1.
III. Notificazione:
- Ufficio
esecuzione di Lugano, Lugano;
- Ufficio
fallimenti di Lugano, Viganello;
- Ufficio
cantonale del Registro di commercio, Lugano;
- Ufficio
del Registro fondiario del Distretto di Lugano, Lugano.
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d’appello
Il presidente La
segretaria
Contro la
presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al
Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art.
72 e segg. LTF).
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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