Lexipedia

Decisione

14.2012.115

Reclamo contro la dichiarazione di fallimento. Solvibilitâ resa verosimile

7 agosto 2012Italiano7 min

Source ti.ch

Fatti

A.Nell’ambito dell’esecuzione n. 1529160

dell’Ufficio esecuzione di Lugano CO 1 ha chiesto il fallimento di RE 1 per il

mancato pagamento di fr. 910.30 oltre accessori, dedotti eventuali acconti.

B. All’udienza

di discussione del 27 giugno 2012 nessuno è comparso.

C. Con

decisione 12 luglio 2012 il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 5, ha

dichiarato il fallimento di RE 1 a far tempo da venerdì 13 luglio 2012 alle ore

10.00.

D. Con

il reclamo RE 1 asserisce di avere saldato tutte le procedure esecutive ancora pendenti

nei suoi confronti, promosse tra la fine del 2011 e giugno 2012, periodo in cui

ha trasferito il proprio domicilio ed era oberato di lavoro, per cui ha

trascurato l’amministrazione della sua attività. A conferma delle sue

allegazioni il reclamante ha prodotto un estratto delle sue esecuzioni al 17

luglio 2012 (doc. D). RE 1 rileva poi di avere emesso fatture per un ammontare

complessivo di fr. 38'828.-- (doc. M) e di disporre di un conto corrente

bancario avente un saldo al 2 luglio 2012 di fr. 7'392.35 (doc. O).

Considerandi

in diritto.

1.

a) In virtù dell’art. 174 cpv. 2 LEF l'autorità

giudiziaria superiore può annullare la dichiarazione di fallimento se il

debitore, impugnando la decisione, rende verosimile la sua solvibilità e prova

per mezzo di documenti che nel frattempo:

1) il

debito, compresi gli interessi e le spese, è stato estinto;

2) l'importo

dovuto è stato depositato presso l'autorità giudiziaria superiore a

disposizione del creditore; o che

3) il

creditore ha ritirato la domanda di fallimento.

L’autorità

giudiziaria superiore può considerare fatti e prove nuovi, subentrati dopo la

dichiarazione di fallimento (nova autentici o in senso proprio, ossia “echte

Nova”, in contrapposizione agli pseudonova, ossia “unechte Nova”), solo se

risultano adempiuti i presupposti elencati all’art. 174 cpv. 2 n. 1-3 LEF. I

nova autentici non vengono considerati d’ufficio, ma è il debitore che li deve

espressamente far valere e provare con documenti, sempre che renda verosimile

la sua solvibilità. Questa considerazione dei nova in senso proprio da parte

dell’autorità giudiziaria superiore ha come scopo di evitare fallimenti senza

senso di debitori ancora solvibili. La solvibilità può tra l’altro essere

determinata ricorrendo al concetto opposto di insolvibilità, concetto noto

nella LEF. L’illiquidità deve essere oggettiva. Essa deve impedire al debitore

di tacitare i suoi creditori alla scadenza dei loro crediti. Non deve infatti

trattarsi di una difficoltà passeggera, il debitore deve bensì trovarsi per un

periodo indeterminato in questa situazione. Un indizio di insolvibilità può

emergere dal numero e dal valore delle esecuzioni pendenti, così come pure da

eventuali nuove istanze di fallimento pervenute posteriormente al decreto di

fallimento in esame. Anche il fatto di non essere in grado di pagare modesti

importi indica insolvibilità. La solvibilità deve essere resa verosimile sulla

base di riscontri oggettivi, quali giustificativi concernenti pagamenti, estratti

bancari, contratti di credito ecc., mentre semplici dichiarazioni del debitore

sono insufficienti. Le esigenze poste al debitore per rendere verosimile la sua

solvibilità non devono però essere troppo severe. La solvibilità è resa

verosimile allorquando essa appare più verosimile che l'insolvibilità. Dal

debitore viene pretesa la produzione, già con l’atto di appello, di estratti

dell’Ufficio di esecuzione. La questione della solvibilità influenza infatti

pure la decisione sulla concessione dell’effetto sospensivo (Giroud, Basler

Kommentar zum SchKG, vol. II, 2. ed. 2010, n. 26 ad art. 174 LEF;

Amonn/Walther, Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, 8. ed Berna

2008, § 36 n. 58 p. 334/335, § 38 n. 14 p. 347; Brönnimann, Novenrecht und

Weiterziehung des Entscheides des Konkursgerichtes gemäss Art. 174 E SchKG, p.

446.

ss. in Festschrift H.U. Walder, Recht und Rechtsdurchsetzung, Zurigo 1994;

SJZ 95 (1999) n. 8 p. 172).

b) Il

reclamante ha prodotto una ricevuta del 17 luglio 2012 dell’Ufficio esecuzione

di Lugano relativa al pagamento di fr. 1'138.05 a saldo dell’esecuzione in

oggetto n. 1529160 promossa dall’istante, per cui avendo provato di avere

saldato il suo debito nei confronti dell’istante posteriormente alla

dichiarazione di fallimento, ha ossequiato il presupposto di cui all’art. 174

cpv. 2 n. 1 LEF.

Per

quel che riguarda invece il presupposto della solvibilità - condizione

indispensabile per ottenere l’annullamento della decisione impugnata poiché,

come visto, il pagamento della somma posta in esecuzione è avvenuto soltanto

dopo la pronuncia del fallimento - va osservato che dall’estratto dell’UE di

Lugano al 17 luglio 2012 emerge che le 12 esecuzioni pendenti nei confronti del

reclamante sono state pagate. Ciò porta a ritenere che la sua situazione

finanziaria non sta peggiorando. Il fatto poi che a carico dell’escusso non

risultano attestati di carenza di beni, lascia ritenere che le sue difficoltà

di pagamento sono state solo di natura transitoria rispettivamente che si è

trattato di una mancanza di liquidità a breve (cfr. SJZ 99 (2003) n. 12 pag.

308). A questo punto va osservato che secondo giurisprudenza e dottrina non si

possono imporre esigenze troppo severe alla verosimiglianza della solvibilità.

La ratio legis dell’art. 174 LEF è infatti quella di evitare il fallimento

quando il debitore sembra capace di sopravvivere economicamente e la mancanza

di liquidità sufficiente appare passeggera (cfr. anche sentenza del Tribunale

federale 5A_328/2011 dell’11.8.2011, consid. 2 con rif.). Nel caso che ci

occupa si può affermare che la capacità di pagamento del reclamante appare più

probabile che la sua incapacità di pagamento, per cui la prognosi in merito

alla sua situazione finanziaria può essere ritenuta favorevole. Le precedenti

considerazioni portano a concludere che il presupposto della solvibilità può

essere considerato reso sufficientemente verosimile.

Risultando

adempiuti i requisiti di cui all’174 cpv. 2 LEF, il fallimento di AP 1 va

annullato.

2.

Il

reclamo va pertanto accolto.

La tassa

di giustizia è posta in ambo le sedi a carico del reclamante (art. 48, 61 cpv.

1.

OTLEF e 106 cpv. 1 CPC).

Le spese

dell’Ufficio fallimenti sono pure poste a carico del reclamante.

Alla

controparte non si assegnano ripetibili, il reclamo non essendole stato

intimato per osservazioni.

Dispositivo

Per questi motivi,

richiamato l’art. 174 cpv. 2 LEF

pronuncia:

I. Il

reclamo è accolto.

“1.

La dichiarazione di fallimento 12 luglio 2012 pronunciata dal Pretore del

Distretto di Lugano, sezione 5, (inc. SO.2012.__________), nei confronti di RE

1, è annullata.

2. La tassa di giustizia di prima sede di fr. 80.--, da anticipare come

di rito, è posta a carico di RE 1.

3. Le spese dell’Ufficio fallimenti di __________, da anticipare come

di rito, sono poste a carico di RE 1.”

II. La tassa di giustizia del presente giudizio di fr. 150.-- è posta a

carico

di RE 1.

III. Notificazione:

- Ufficio

esecuzione di Lugano, Lugano;

- Ufficio

fallimenti di Lugano, Viganello;

- Ufficio

cantonale del Registro di commercio, Lugano;

- Ufficio

del Registro fondiario del Distretto di Lugano, Lugano.

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale

d’appello

Il presidente La

segretaria

Contro la

presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al

Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art.

72 e segg. LTF).

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

|

Informazioni legali |

Requisiti minimi |

Contatta il webmaster