14.2012.116
Rigetto provvisorio dell'opposizione. Contratto di leasing. Clausola di assunzione solidale del debito da parte dell'amministratore della società assuntrice
5 settembre 2012Italiano13 min
Source ti.ch
Incarto n.
14.2012.116
Lugano
5 settembre 2012
B/fp/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d'appello
composta
dei giudici:
Pellegrini,
presidente,
Walser
e Bozzini
segretaria:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo
sulla causa a procedura sommaria in tema di esecuzione e fallimenti promossa
con istanza 25 aprile 2012 da
CO
1
patrocinata
dallo PA 2
contro
RE
1
patrocinato
dall’ PA 1
tendente
ad ottenere il rigetto provvisorio dell’opposizione interposta al precetto
esecutivo n.1549456-02 del 16/17
aprile 2012 dell’Ufficio esecuzione di Lugano per il pagamento di fr.
51'769.-- oltre interessi e spese;
sulla
quale istanza il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 5, con sentenza 11
luglio 2012 (SO.2012.1873) ha così deciso:
“1. L’istanza è parzialmente accolta e
di conseguenza l’opposizione interposta al precetto esecutivo n. 1549456-02
dell’Ufficio esecuzione di Lugano è respinta in via provvisoria limitatamente
all’importo di fr. 24'800.-- oltre interessi.
2. La tassa di giustizia in fr.
250.--, da anticipare dalla parte istante, rimane a suo carico in misura di ½,
mentre il restante ½ è posto a carico del convenuto.
Non
sono assegnate ripetibili.”
Decisione tempestivamente impugnata da RE1 che con reclamo
20 luglio 2012 postula l’integrale reiezione dell’istanza, con
protesta di spese e ripetibili;
lette le osservazioni 16
agosto 2012 di controparte
preso atto che con decreto presidenziale 23
luglio 2012 al reclamo è stato
concesso effetto sospensivo;
ritenuto
In
fatto:
A. Con precetto
esecutivo n. 1549456-02 del 16/17
aprile 2012 dell’Ufficio esecuzione di CO1 ha escusso RE1 per l’incasso di fr.
51'769 oltre interessi al 9% dal 7
dicembre 2011, indicando quale titolo di credito: “Saldo contratto di leasing 02.12.2011 (controfirmato con l’appellativo di debitore solidale RE1, allora
amministratore unico di M____ SA)”.
Interposta tempestiva
opposizione dall’escusso, la procedente ne ha chiesto il rigetto provvisorio al
Pretore.
B. L’istante fonda la
sua pretesa su un contratto di leasing relativo all’acquisto dell’inventario di
un negozio di commestibili a Pambio Noranco sottoscritto il 2
agosto 2011, sostenendo che RE1 l’ha firmato in nome e per conto della M_____
SA e in qualità di debitore solidale. Il prezzo è stato fissato in fr.
100'000.--, pagabile in 24 rate da fr. 3'600.-- mensili dal 1. settembre 2011 (doc. E). In seguito a ritardi nel pagamento delle rate pattuite, il 7
febbraio 2012 la procedente ha notificato a M_____SA la disdetta (doc. F). CO1
ha poi prodotto un conteggio controfirmato da RE1 (doc. G), da cui emerge uno
scoperto di fr. 48'168.30, al quale è stata aggiunta la rata leasing del mese
di dicembre 2011, per cui la pretesa posta in esecuzione ammonta a fr.
51'769.10 oltre interessi moratori al 9% fissati contrattualmente (doc. H).
C. All’udienza di
contraddittorio l’istante si è riconfermata nella sua domanda. In risposta il
convenuto ha contestato l’identità tra il titolo di credito indicato nel
precetto esecutivo, ossia “saldo contratto di leasing 02.12.2011”
e quello menzionato nell’istanza di rigetto, ossia “contratto di leasing 2.8.2011
e riconoscimento di debito 23.12.2011”,
asserendo inoltre l’assenza agli atti del titolo di credito indicato nel
precetto esecutivo. L’escusso ha poi rilevato la mancanza della sua firma
personale sul contratto di leasing del 2
agosto 2011 (doc. E) e sui conteggi doc. G e H. In merito a quest’ultimi ha puntualizzato
l’assenza del carattere di riconoscimento di debito ai sensi dell’art. 82 LEF,
Fatti
i predetti conteggi doc. G e H non contenendo la sua volontà di obbligarsi in
via solidale. Il convenuto ha pure eccepito la mancata regolare disdetta del
contratto di leasing, ritenuto che quella orale non è valida e quella scritta
del 7 febbraio 2012 (doc. F) non può avere effetto retroattivo al 31 dicembre 2011. Infine ha sostenuto che il contestato debito solidale è in ogni caso
viziato da errore nella dichiarazione ai sensi dell’art. 24 CO rispettivamente da
lesione secondo l’art. 21 CO. La clausola di vincolo solidale è d’altronde inusuale
per un amministratore fiduciario non azionista ed è stata posta nel primo punto
del contratto doc. E senza evidenza grafica.
Con la replica e la
duplica le parti si sono in sostanza riconfermate nelle loro allegazioni
contestando quelle di controparte.
D. Con decisione 11
luglio 2012 il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 5,
ha accolto parzialmente l’istanza ritenendo che il contratto di leasing
sottoscritto dalle parti, dal quale risulta a chiare lettere che gli assuntori
del leasing M_____SA e RE1 si sono costituiti debitori solidali, rappresenta un
valido titolo di rigetto dell’opposizione ai sensi dell’art. 82 LEF anche nei
confronti del convenuto. In prima sede è stata respinta l’eccezione secondo la
quale il contratto sarebbe viziato da errore e da lesione, essendo poco
motivata e non dimostrata, mal conciliandosi altresì con l’attività di
fiduciario svolta dal convenuto. Il primo giudice ha poi ritenuto fondate le
allegazioni dell’escusso in relazione alla disdetta orale e quella scritta con
effetto retroattivo, però del tutto inconferenti in merito al carattere di
riconoscimento di debito del contratto di leasing perlomeno fino al 31 dicembre 2011. Gli scritti doc. G e H per contro non sono stati ritenuti riconoscimenti
di debito, in quando da essi non risulta né una chiara volontà da parte del
convenuto di obbligarsi e ancor meno di obbligarsi a titolo solidale. Il
Pretore ha poi ritenuto che vi è identità tra il credito indicato nel precetto
esecutivo e nell’istanza, perlomeno per quanto riguarda il corrispettivo del
leasing e della sublocazione, malgrado siano stati indicati titoli diversi. Il
rigetto provvisorio dell’opposizione è stato pertanto concesso per lo scoperto
relativo al saldo del leasing, ossia per fr. 3'600.-- al mese, per il periodo
dal 2 agosto 2011 fino al 31
dicembre 2011, ossia per fr. 18'000.-- così come per le pigioni della
sublocazione, ossia fr. 1'700.-- al mese, da settembre a dicembre 2011 per fr.
6'800.-- (punto 8 del contratto doc. 8
in relazione con i doc. G e H). Per contro l’istanza è stata respinta per i
crediti derivanti dalle fatture Copar Food & Beverages SA, la differenza di
inventario bibite-vini-alimentari, la vendita M_____SA fattura A. Amato CA fr.
1'800.--, difettando detti crediti di un valido titolo di rigetto. L’istanza è
pertanto stata accolta limitatamente a fr. 24'800.-- oltre interessi.
E. Con il reclamo RE1
sostiene che, contrariamente a quanto ritenuto in prima sede, il contratto di
leasing doc. E allestito dall’istante, è stato da lui firmato con firma sociale
per la M_____ SA come assuntrice del leasing e non da lui con firma personale
come debitore solidale, atteso che la clausola di vincolo solidale è inusuale
per un amministratore unico che non è azionista, che inoltre non è stata graficamente
evidenziata e che al capitolo finale delle firme manca persino l’indicazione
per la firma del debitore solidale. Il reclamante lamenta poi la mancanza di
identità tra il titolo di credito indicato nel precetto esecutivo e quello menzionato
nell’istanza di rigetto dell’opposizione.
F. Con le sue
osservazioni l’istante ribadisce la validità del contratto di leasing quale riconoscimento
di debito nei confronti del convenuto, essendosi quest’ultimo obbligato quale
debitore solidale, avendo firmato ogni singola pagina del contratto, pure la
pagina indicante che “gli assuntori di leasing, M______SA e RE1, Vezia, si
costituiscono debitori solidali” e apparendo sull’ultima pagina del contratto
la firma dell’escusso anche essa riportante espressamente il nome della persona
fisica convenuta, ossia “M______SA (RE1)”. L’istante rileva poi che non vi può
essere dubbio alcuno in merito all’identità tra il credito indicato sul
precetto esecutivo e quello indicato nei documenti prodotti, il convenuto non
potendo avere alcun dubbio in merito alla pretesa fatta valere.
Considerandi
In
diritto.
1.
Secondo l’art. 319
lett. a CPC sono impugnabili mediante
reclamo, tra l’altro, le
decisioni inappellabili di prima istanza.
Tale è il caso per le
decisioni nelle pratiche a tenore della LEF, segnatamente in tema di rigetto
dell’opposizione ex art. 80-84 LEF (cfr. art. 309 lett. b n. 3 CPC).
2.
In base all’art. 320
CPC con il reclamo possono essere censurati:
a. l’applicazione errata
del diritto,
b. l’accertamento
manifestamente errato dei fatti.
3.
In virtù dell’art.
82.
cpv. 1 LEF se il credito si fonda sopra un riconoscimento di debito
constatato mediante atto pubblico o scrittura privata, il creditore può
chiedere il rigetto provvisorio dell'opposizione.
4.
La nozione di
riconoscimento di debito constatato mediante scrittura privata ex art. 82 cpv.
1.
LEF, che non è definita dalla legge, implica necessariamente il
riconoscimento da parte dell'escusso o del suo rappresentante di
un'obbligazione in relazione ad una somma di denaro determinata o facilmente
determinabile. Il riconoscimento di debito può essere dedotto anche da un insieme
di documenti a condizione che da essi risultino gli elementi necessari (DTF 132
III 480 consid. 4.1 pag. 481). Condizione essenziale è che la somma di denaro
riconosciuta sia facilmente determinabile secondo criteri oggettivi stabiliti
in precedenza e sottratti a possibilità di modifica unilaterale dipendente
dalla volontà delle parti (cfr. Cometta,
Il rigetto provvisorio dell'opposizione nella prassi giudiziaria ticinese, in Rep 1989, p. 338 con riferimenti).
5.
La dichiarazione di
riconoscimento di debito è una dichiarazione di volontà con la quale il
debitore si obbliga a pagare una certa somma di denaro, deve essere chiara,
esplicita, non equivoca, non discutibile o soggetta a interpretazione (cfr. Panchaud/Caprez, Die Rechtsöffnung,
Zurigo 1980, § 1 n. 7 p. 3; anche DTF 132 III 480 consid. 4 p. 461).
Il limitato
potere di cognizione del giudice del rigetto provvisorio non consente
l’indagine volta a stabilire quale sia il reale significato di una
dichiarazione che non appaia sufficientemente liquida, ritenuto che tale
accertamento è compito del giudice ordinario (Cometta,
op. cit., p. 330).
L’ammontare
della pretesa deve risultare determinato nel riconoscimento di debito oppure in
un altro documento al quale il riconoscimento di debito rinvia. Nel caso in cui
l’importo non risultasse dal riconoscimento di debito, ma dagli altri
documenti, la sua determinazione deve poter essere effettuata in modo semplice
(Staehelin, Basler Kommentar zum
SchKG, vol. I, 2. ed. 2010, n. 25 ad art. 82 LEF).
Il rigetto
dell’opposizione può essere concesso solo se il credito indicato nel precetto
esecutivo è senza dubbio identico con quello provato dal titolo di rigetto. Non
è tuttavia necessario, che nel precetto esecutivo il titolo sia stato indicato;
è sufficiente, che il credito possa venire identificato chiaramente (Stücheli,
Die Rechtsöffnung, Diss. Zurigo 2000, pag. 189).
6.
Nella
fattispecie il titolo di credito indicato nel precetto esecutivo “saldo del
contratto di leasing 02.12.2011
(controfirmato con l’appellativo di debitore solidale RE1, allora
amministratore unico di M______ SA)” e il titolo di credito indicato nell’istanza
di rigetto, ossia “contratto di leasing 02.08.2011
e riconoscimento di debito 23.12.2011”
non poteva dar adito ad alcun dubbio in merito all’identificazione del credito
fatto valere dall’istante, atteso che oltre a questi documenti che già
indicavano il contratto di leasing stipulato dalla M_____SA, di cui il
convenuto era stato amministratore unico, con l’istanza sono stati prodotti
ulteriori documenti e scritti scambiati tra le parti che chiaramente si
riferivano al contratto in esame e al credito fatto valere dall’istante.
7.
L’escusso
contesta la validità del contratto di leasing doc. E quale riconoscimento di
debito nei suoi confronti, sostenendo di non avere assunto alcun obbligo solidale.
Orbene al punto 1. del
predetto contratto sono state indicate quale parti concedente la CO1,
rappresentata da A_____R_____, Barbengo, socio e gerente, e quale assuntrice
del leasing la M______ SA, rappresentata da RE1, Vezia, amministratore unico.
L’indicazione che segue “Gli assuntori del leasing M_____SA, Lugano, e RE1,
Vezia, si costituiscono debitori solidali e comprovano al momento della stesura
del presente accordo di avere la necessaria capacità creditizia” è
fuorviante e non può essere definita chiara e non equivoca, atteso che, quale
parte assuntrice del leasing, come ritenuto sopra, è stata indicata unicamente
la M_____SA e che RE1 è stato menzionato solo quale suo amministratore unico.
In calce al contratto appare poi l’indicazione “L’assuntore del leasing: M_____SA
(RE1)” e la relativa firma, mentre non vi è apposta alcuna menzione
specifica indicante l’assunzione di un vincolo di quest’ultimo quale debitore
solidale rispettivamente alcuna firma personale di RE1 quale debitore solidale.
Il fatto poi che il reclamante abbia siglato ogni pagina del contratto non può portare
a ritenere che si sia in tal modo obbligato quale debitore solidale, considerata
la sua funzione di amministratore unico di M_____SA, assuntrice del leasing. In
via abbondanziale va poi osservato che nello scritto del 14
febbraio 2012 (doc. N) il rappresentante legale dell’istante ha confermato che
immediatamente dopo la firma del contratto il convenuto ha chiesto lo stralcio
della propria posizione di debitore solidale, manifestando così immediatamente
il suo dissenso, il che rafforza la posizione del reclamante il quale non si
ritiene vincolato personalmente. Il contratto in esame non contiene pertanto
una dichiarazione di volontà chiara, esplicita, non equivoca, non discutibile,
non soggetta a interpretazione, con cui RE1 si è obbligato solidalmente nei
confronti dell’istante. Orbene, il limitato potere di cognizione del giudice
del rigetto provvisorio non consente in questa procedura l’indagine volta a
stabilire quale sia il reale significato di una dichiarazione che, come in
questo caso, non appare sufficientemente liquida, ritenuto che tale
accertamento è compito del giudice ordinario.
Ne consegue che la sentenza pretorile va riformata nel
senso che l’istanza va integralmente respinta in mancanza di un valido
riconoscimento di debito ai sensi dell’art. 82 cpv. 1 LEF nei confronti del
convenuto.
8.
Il reclamo
va pertanto accolto.
Le spese processuali e
le ripetibili seguono la soccombenza (art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF; art. 95 cpv. 2
e 3, 105 cpv. 1 e 106 cpv. 1 CPC).
Dispositivo
Per questi motivi,
richiamato l’art. 82 cpv. 1 LEF
pronuncia:
I. Il reclamo è
accolto.
Di conseguenza i
dispositivi n. 1 e 2 della decisione 11
luglio 2012 del Pretore del Distretto di Lugano, sezione 5 (SO.2012.1873) sono
così riformati:
“1. L’istanza
di rigetto provvisorio dell’opposizione 25
aprile 2012 promossa da CO1, Paradiso, contro RE1, Vezia, è respinta
2. La tassa di
giustizia di fr. 250.--, da anticipare dalla parte istante, resta a carico di CO1,
la quale rifonderà a RE1 fr. 1'000.-- per ripetibili.”
II. La tassa di
giustizia del presente giudizio di fr. 400.--, anticipata dal reclamante, è
posta a carico di CO1, la quale rifonderà a RE1 fr. 1'000.-- per ripetibili.
III. Notificazione a:
-
-
Comunicazione alla Pretura
del Distretto di Lugano, sezione 5
Per
la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il
presidente La
segretaria
Giacché il valore litigioso della vertenza, di fr. 24'800.--, non
raggiunge il limite di legge di fr. 30'000.--, contro la presente decisione è
possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000
Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione, solo se la controversia
concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2
lett. a LTF).
Nello stesso termine è possibile proporre al Tribunale federale, 1000
Losanna 14, anche ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113 e
segg. LTF).