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Decisione

14.2012.116

Rigetto provvisorio dell'opposizione. Contratto di leasing. Clausola di assunzione solidale del debito da parte dell'amministratore della società assuntrice

5 settembre 2012Italiano13 min

Source ti.ch

Fatti

i predetti conteggi doc. G e H non contenendo la sua volontà di obbligarsi in

via solidale. Il convenuto ha pure eccepito la mancata regolare disdetta del

contratto di leasing, ritenuto che quella orale non è valida e quella scritta

del 7 febbraio 2012 (doc. F) non può avere effetto retroattivo al 31 dicembre 2011. Infine ha sostenuto che il contestato debito solidale è in ogni caso

viziato da errore nella dichiarazione ai sensi dell’art. 24 CO rispettivamente da

lesione secondo l’art. 21 CO. La clausola di vincolo solidale è d’altronde inusuale

per un amministratore fiduciario non azionista ed è stata posta nel primo punto

del contratto doc. E senza evidenza grafica.

Con la replica e la

duplica le parti si sono in sostanza riconfermate nelle loro allegazioni

contestando quelle di controparte.

D. Con decisione 11

luglio 2012 il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 5,

ha accolto parzialmente l’istanza ritenendo che il contratto di leasing

sottoscritto dalle parti, dal quale risulta a chiare lettere che gli assuntori

del leasing M_____SA e RE1 si sono costituiti debitori solidali, rappresenta un

valido titolo di rigetto dell’opposizione ai sensi dell’art. 82 LEF anche nei

confronti del convenuto. In prima sede è stata respinta l’eccezione secondo la

quale il contratto sarebbe viziato da errore e da lesione, essendo poco

motivata e non dimostrata, mal conciliandosi altresì con l’attività di

fiduciario svolta dal convenuto. Il primo giudice ha poi ritenuto fondate le

allegazioni dell’escusso in relazione alla disdetta orale e quella scritta con

effetto retroattivo, però del tutto inconferenti in merito al carattere di

riconoscimento di debito del contratto di leasing perlomeno fino al 31 dicembre 2011. Gli scritti doc. G e H per contro non sono stati ritenuti riconoscimenti

di debito, in quando da essi non risulta né una chiara volontà da parte del

convenuto di obbligarsi e ancor meno di obbligarsi a titolo solidale. Il

Pretore ha poi ritenuto che vi è identità tra il credito indicato nel precetto

esecutivo e nell’istanza, perlomeno per quanto riguarda il corrispettivo del

leasing e della sublocazione, malgrado siano stati indicati titoli diversi. Il

rigetto provvisorio dell’opposizione è stato pertanto concesso per lo scoperto

relativo al saldo del leasing, ossia per fr. 3'600.-- al mese, per il periodo

dal 2 agosto 2011 fino al 31

dicembre 2011, ossia per fr. 18'000.-- così come per le pigioni della

sublocazione, ossia fr. 1'700.-- al mese, da settembre a dicembre 2011 per fr.

6'800.-- (punto 8 del contratto doc. 8

in relazione con i doc. G e H). Per contro l’istanza è stata respinta per i

crediti derivanti dalle fatture Copar Food & Beverages SA, la differenza di

inventario bibite-vini-alimentari, la vendita M_____SA fattura A. Amato CA fr.

1'800.--, difettando detti crediti di un valido titolo di rigetto. L’istanza è

pertanto stata accolta limitatamente a fr. 24'800.-- oltre interessi.

E. Con il reclamo RE1

sostiene che, contrariamente a quanto ritenuto in prima sede, il contratto di

leasing doc. E allestito dall’istante, è stato da lui firmato con firma sociale

per la M_____ SA come assuntrice del leasing e non da lui con firma personale

come debitore solidale, atteso che la clausola di vincolo solidale è inusuale

per un amministratore unico che non è azionista, che inoltre non è stata graficamente

evidenziata e che al capitolo finale delle firme manca persino l’indicazione

per la firma del debitore solidale. Il reclamante lamenta poi la mancanza di

identità tra il titolo di credito indicato nel precetto esecutivo e quello menzionato

nell’istanza di rigetto dell’opposizione.

F. Con le sue

osservazioni l’istante ribadisce la validità del contratto di leasing quale riconoscimento

di debito nei confronti del convenuto, essendosi quest’ultimo obbligato quale

debitore solidale, avendo firmato ogni singola pagina del contratto, pure la

pagina indicante che “gli assuntori di leasing, M______SA e RE1, Vezia, si

costituiscono debitori solidali” e apparendo sull’ultima pagina del contratto

la firma dell’escusso anche essa riportante espressamente il nome della persona

fisica convenuta, ossia “M______SA (RE1)”. L’istante rileva poi che non vi può

essere dubbio alcuno in merito all’identità tra il credito indicato sul

precetto esecutivo e quello indicato nei documenti prodotti, il convenuto non

potendo avere alcun dubbio in merito alla pretesa fatta valere.

Considerandi

In

diritto.

1.

Secondo l’art. 319

lett. a CPC sono impugnabili mediante

reclamo, tra l’altro, le

decisioni inappellabili di prima istanza.

Tale è il caso per le

decisioni nelle pratiche a tenore della LEF, segnatamente in tema di rigetto

dell’opposizione ex art. 80-84 LEF (cfr. art. 309 lett. b n. 3 CPC).

2.

In base all’art. 320

CPC con il reclamo possono essere censurati:

a. l’applicazione errata

del diritto,

b. l’accertamento

manifestamente errato dei fatti.

3.

In virtù dell’art.

82.

cpv. 1 LEF se il credito si fonda sopra un riconoscimento di debito

constatato mediante atto pubblico o scrittura privata, il creditore può

chiedere il rigetto provvisorio dell'opposizione.

4.

La nozione di

riconoscimento di debito constatato mediante scrittura privata ex art. 82 cpv.

1.

LEF, che non è definita dalla legge, implica necessariamente il

riconoscimento da parte dell'escusso o del suo rappresentante di

un'obbligazione in relazione ad una somma di denaro determinata o facilmente

determinabile. Il riconoscimento di debito può essere dedotto anche da un insieme

di documenti a condizione che da essi risultino gli elementi necessari (DTF 132

III 480 consid. 4.1 pag. 481). Condizione essenziale è che la somma di denaro

riconosciuta sia facilmente determinabile secondo criteri oggettivi stabiliti

in precedenza e sottratti a possibilità di modifica unilaterale dipendente

dalla volontà delle parti (cfr. Cometta,

Il rigetto provvisorio dell'opposizione nella prassi giudiziaria ticinese, in Rep 1989, p. 338 con riferimenti).

5.

La dichiarazione di

riconoscimento di debito è una dichiarazione di volontà con la quale il

debitore si obbliga a pagare una certa somma di denaro, deve essere chiara,

esplicita, non equivoca, non discutibile o soggetta a interpretazione (cfr. Panchaud/Caprez, Die Rechtsöffnung,

Zurigo 1980, § 1 n. 7 p. 3; anche DTF 132 III 480 consid. 4 p. 461).

Il limitato

potere di cognizione del giudice del rigetto provvisorio non consente

l’indagine volta a stabilire quale sia il reale significato di una

dichiarazione che non appaia sufficientemente liquida, ritenuto che tale

accertamento è compito del giudice ordinario (Cometta,

op. cit., p. 330).

L’ammontare

della pretesa deve risultare determinato nel riconoscimento di debito oppure in

un altro documento al quale il riconoscimento di debito rinvia. Nel caso in cui

l’importo non risultasse dal riconoscimento di debito, ma dagli altri

documenti, la sua determinazione deve poter essere effettuata in modo semplice

(Staehelin, Basler Kommentar zum

SchKG, vol. I, 2. ed. 2010, n. 25 ad art. 82 LEF).

Il rigetto

dell’opposizione può essere concesso solo se il credito indicato nel precetto

esecutivo è senza dubbio identico con quello provato dal titolo di rigetto. Non

è tuttavia necessario, che nel precetto esecutivo il titolo sia stato indicato;

è sufficiente, che il credito possa venire identificato chiaramente (Stücheli,

Die Rechtsöffnung, Diss. Zurigo 2000, pag. 189).

6.

Nella

fattispecie il titolo di credito indicato nel precetto esecutivo “saldo del

contratto di leasing 02.12.2011

(controfirmato con l’appellativo di debitore solidale RE1, allora

amministratore unico di M______ SA)” e il titolo di credito indicato nell’istanza

di rigetto, ossia “contratto di leasing 02.08.2011

e riconoscimento di debito 23.12.2011”

non poteva dar adito ad alcun dubbio in merito all’identificazione del credito

fatto valere dall’istante, atteso che oltre a questi documenti che già

indicavano il contratto di leasing stipulato dalla M_____SA, di cui il

convenuto era stato amministratore unico, con l’istanza sono stati prodotti

ulteriori documenti e scritti scambiati tra le parti che chiaramente si

riferivano al contratto in esame e al credito fatto valere dall’istante.

7.

L’escusso

contesta la validità del contratto di leasing doc. E quale riconoscimento di

debito nei suoi confronti, sostenendo di non avere assunto alcun obbligo solidale.

Orbene al punto 1. del

predetto contratto sono state indicate quale parti concedente la CO1,

rappresentata da A_____R_____, Barbengo, socio e gerente, e quale assuntrice

del leasing la M______ SA, rappresentata da RE1, Vezia, amministratore unico.

L’indicazione che segue “Gli assuntori del leasing M_____SA, Lugano, e RE1,

Vezia, si costituiscono debitori solidali e comprovano al momento della stesura

del presente accordo di avere la necessaria capacità creditizia” è

fuorviante e non può essere definita chiara e non equivoca, atteso che, quale

parte assuntrice del leasing, come ritenuto sopra, è stata indicata unicamente

la M_____SA e che RE1 è stato menzionato solo quale suo amministratore unico.

In calce al contratto appare poi l’indicazione “L’assuntore del leasing: M_____SA

(RE1)” e la relativa firma, mentre non vi è apposta alcuna menzione

specifica indicante l’assunzione di un vincolo di quest’ultimo quale debitore

solidale rispettivamente alcuna firma personale di RE1 quale debitore solidale.

Il fatto poi che il reclamante abbia siglato ogni pagina del contratto non può portare

a ritenere che si sia in tal modo obbligato quale debitore solidale, considerata

la sua funzione di amministratore unico di M_____SA, assuntrice del leasing. In

via abbondanziale va poi osservato che nello scritto del 14

febbraio 2012 (doc. N) il rappresentante legale dell’istante ha confermato che

immediatamente dopo la firma del contratto il convenuto ha chiesto lo stralcio

della propria posizione di debitore solidale, manifestando così immediatamente

il suo dissenso, il che rafforza la posizione del reclamante il quale non si

ritiene vincolato personalmente. Il contratto in esame non contiene pertanto

una dichiarazione di volontà chiara, esplicita, non equivoca, non discutibile,

non soggetta a interpretazione, con cui RE1 si è obbligato solidalmente nei

confronti dell’istante. Orbene, il limitato potere di cognizione del giudice

del rigetto provvisorio non consente in questa procedura l’indagine volta a

stabilire quale sia il reale significato di una dichiarazione che, come in

questo caso, non appare sufficientemente liquida, ritenuto che tale

accertamento è compito del giudice ordinario.

Ne consegue che la sentenza pretorile va riformata nel

senso che l’istanza va integralmente respinta in mancanza di un valido

riconoscimento di debito ai sensi dell’art. 82 cpv. 1 LEF nei confronti del

convenuto.

8.

Il reclamo

va pertanto accolto.

Le spese processuali e

le ripetibili seguono la soccombenza (art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF; art. 95 cpv. 2

e 3, 105 cpv. 1 e 106 cpv. 1 CPC).

Dispositivo

Per questi motivi,

richiamato l’art. 82 cpv. 1 LEF

pronuncia:

I. Il reclamo è

accolto.

Di conseguenza i

dispositivi n. 1 e 2 della decisione 11

luglio 2012 del Pretore del Distretto di Lugano, sezione 5 (SO.2012.1873) sono

così riformati:

“1. L’istanza

di rigetto provvisorio dell’opposizione 25

aprile 2012 promossa da CO1, Paradiso, contro RE1, Vezia, è respinta

2. La tassa di

giustizia di fr. 250.--, da anticipare dalla parte istante, resta a carico di CO1,

la quale rifonderà a RE1 fr. 1'000.-- per ripetibili.”

II. La tassa di

giustizia del presente giudizio di fr. 400.--, anticipata dal reclamante, è

posta a carico di CO1, la quale rifonderà a RE1 fr. 1'000.-- per ripetibili.

III. Notificazione a:

-

-

Comunicazione alla Pretura

del Distretto di Lugano, sezione 5

Per

la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il

presidente La

segretaria

Giacché il valore litigioso della vertenza, di fr. 24'800.--, non

raggiunge il limite di legge di fr. 30'000.--, contro la presente decisione è

possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000

Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione, solo se la controversia

concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2

lett. a LTF).

Nello stesso termine è possibile proporre al Tribunale federale, 1000

Losanna 14, anche ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113 e

segg. LTF).