14.2012.118
Principi per la determinazione della tassa di giustizia e delle ripetibili in prima istanza (secondo il CPC-TI) e in seconda istanza (secondo il CPC). Valore litigoso di un'azione revocatoria
20 agosto 2012Italiano15 min
Source ti.ch
Incarto n.
(14.2011.030)
14.2012.118
RINVIO TF
Lugano
20 agosto 2012
CJ/fp/mc
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d'appello
composta
dei giudici:
Pellegrini,
presidente,
Walser
e Bozzini
segretario:
Jaques
statuendo
sulla causa a procedura ordinaria appellabile in materia di esecuzione e fallimenti
promossa con petizione 25 agosto 2008 da
1. AO 1
2. AO 2
entrambi patrocinati dall’ PA 2
contro
1. AP 1
2. AP 2
entrambi patrocinati dall’ PA 1
3. AP 3
con
cui gli attori – con azione revocatoria ex art. 285 segg. LEF – hanno chiesto la revoca del contratto di compravendita
con costituzione di diritti di abitazione del 16 marzo 2007, relativo alla
part. n. __________ RFD __________, stipulato tra i convenuti;
preso
atto che in data 9 luglio 2012 la II Corte di diritto civile del Tribunale
federale (STF 5A_557/2011) ha parzialmente accolto il ricorso in materia civile
presentato dai convenuti contro la decisione 28 luglio 2011 di questa Camera,
annullandola nella misura in cui ha dichiarato inammissibile l’appello di AP 1,
e le ha rinviato la causa per nuova decisione nel senso dei considerandi e
nuova ripartizione delle tasse, spese e ripetibili di prima e seconda istanza;
letti
ed esaminati gli atti e i documenti di causa;
ritenuto
Fatti
A. Con petizione 28
agosto 2008, AO 1 e AO 2 hanno convenuto AP 1, AP 2 e AP 3 presso la Pretura di
Bellinzona. In virtù degli art. 286 e 288 LEF, gli attori hanno chiesto
l’annullamento del contratto di compravendita 16 marzo 2007 con cui AP 1, con
l’autorizzazione del marito, aveva venduto all’avv. AP 3 il mappale part. n. __________
RFD __________ di sua proprietà, dietro assunzione del debito ipotecario e
concessione ai coniugi di un diritto di abitazione gratuito e loro vita natural
durante ex art. 776 CC. Contestualmente, gli attori hanno richiesto la
cancellazione del diritto di proprietà di AP 3 e del diritto di abitazione, sostenendo
che la loro debitrice, AP 1, aveva disposto del fondo allo scopo di sottrarlo
ai suoi creditori.
B. Con sentenza 18
febbraio 2011, il Pretore del Distretto di Bellinzona ha accolto la petizione e
ha di conseguenza revocato il contratto di compravendita e obbligato i
convenuti a tollerare la realizzazione forzata del fondo a beneficio degli
attori senza presa in considerazione dei diritti costituiti sulla base del
contratto revocato, ponendo a carico dei convenuti, in solido, la tassa, le
spese e un’indennità ripetibili di fr. 35'000.--.
C. Adita dalle parti
convenute, questa Camera, con sentenza 28 luglio 2011 (inc. 14.11.30), ha
dichiarato irricevibile l’appello di AP 1, rilevando come quale escussa le
difettasse la legittimazione passiva, mentre ha respinto l’appello inoltrato
dal marito (nella sua qualità di contitolare del diritto di abitazione). La
tassa di giustizia e le spese per complessivi fr. 2'500.-- relative all’appello
presentato dai coniugi AP 2 sono state lasciate a loro carico, con l'obbligo
solidale di rifondere agli attori, fr. 3'000.– a titolo di ripetibili. La
Camera ha invece parzialmente accolto l’appello di AP 3, riformando la
decisione pretorile sulla questione delle ripetibili (ridotti da fr. 35'000.-- a
fr. 11'000.--), e ha posto a suo carico la tassa di giustizia e le spese processuali
per complessivi fr. 2'500.-- in ragione di fr. 2'200.--, con l’obbligo
(qualificato per errore come “solidale”) di rifondere agli attori fr. 2’600.-- a
titolo di ripetibili.
D. Con sentenza 9 luglio
2012 (STF 5A_557/2011), la II Corte di diritto civile del Tribunale federale ha
parzialmente accolto il ricorso in materia civile presentato dai coniugi AP 1 e
da AP 3 contro la suddetta decisione, annullandola nella misura in cui ha
dichiarato inammissibile l’appello di AP 1 e ha rinviato la causa all’autorità
inferiore per nuova decisione nel senso dei considerandi. Il Tribunale
federale, nel confermare che all’escussa difettasse la legittimazione passiva,
ne ha infatti dedotto, a differenza della scrivente Camera, che l’azione nei
suoi confronti sarebbe dovuta essere respinta in prima istanza e di conseguenza
il suo appello accolto. La causa è quindi stata rinviata per nuova ripartizione
delle tasse, spese e ripetibili di prima e seconda istanza, nonché per
riformulazione del dispositivo n. 6.2 laddove mette a carico dell’avv. AP 3 un
obbligo “solidale” nei confronti degli attori.
e considerando
Considerandi
1.
Il giudizio di
rinvio vincola il tribunale inferiore (Von
Werdt, Bundesgerichtsgesetz (BGG), Berna 2007, n. 9 ad art. 107 LTF; Meyer, Basler Kommentar zum BGG, Basilea
2008, n. 18 ad art. 107 LTF; Corboz,
Commentaire de la LTF, Berna 2009). Per costante prassi (DTF 135 III 334 cons.
2.
), i suoi motivi limitano così la cognizione dell'autorità cantonale cui la
vertenza è ritornata, nel senso che quest'ultima rimane legata a quanto definitivamente
deciso dal Tribunale federale (DTF 133 III 201 cons. 4.2) e alle constatazioni
di fatto che non sono state impugnate (DTF 131 III 91 cons. 5.2). Ciò detto, il
quadro della nuova decisione che dev'essere pronunciata dall'autorità cantonale
in virtù del rinvio è quindi determinato, sotto il profilo giuridico, dalla decisione
del Tribunale federale: il punto litigioso delimitato dal rinvio non può essere
esteso né fondato su di una nuova base giuridica e il ricorrente, in precedenza
vittorioso, non può quindi, nella nuova procedura cantonale, subire un peggioramento
della sua situazione di diritto. V'è pertanto l'obbligo di riesaminare la
fattispecie sulla base delle indicazioni fornite dalla massima autorità
federale e delle prove acquisite agli atti, senza che sia necessario avviare
una nuova istruttoria riguardante gli accertamenti chiesti dal rinvio che vanno
effettuati in base al medesimo fascicolo, sulla scorta del quale era stata
emanata la prima sentenza (cfr. Cocchi/Trezzini,
CPC-TI, Appendice 2000/ 2004, m. 29 ad art. 322; Cocchi/Trezzini, CPC-TI massimato e commentato, Lugano 2000,
m. 22, 23 e nota 835 ad art. 322).
2.
Nel caso concreto, con
la sua decisione di rinvio, il Tribunale federale ha statuito che, accertata
l’assenza di legittimazione passiva della debitrice AP 1, l’azione revocatoria
nei suoi confronti andava respinta e di conseguenza l’appello da lei interposto
era da accogliere, e non da dichiarare irricevibile (cfr. cons. 2.1., 2.2 e
2.
). Ha quindi annullato la sentenza 28 luglio 2011 di questa Camera e le ha
rinviato la causa per nuova decisione nel senso dei considerandi, ordinandole
di procedere ad una nuova ripartizione delle tasse, spese e ripetibili di prima
e seconda istanza.
2.1
Poiché l’azione
revocatoria è stata inoltrata nella fattispecie prima del 1° gennaio 2011,
ovvero prima dell’entrata in vigore del Codice di diritto processuale civile
svizzero del 19 dicembre 2008 (CPC), la fissazione e l’attribuzione della tassa
di giustizia, delle spese e delle ripetibili di prima istanza sono disciplinate
dall’abrogato Codice di procedura civile ticinese (CPC-TI) (cfr. art. 404 cpv.
1.
CPC) e dalla Legge cantonale sulla tariffa giudiziaria (vLTG, RL 3.1.1.5),
nella sua versione antecedente a quella attuale del 30 novembre 2010 (cfr. art.
33.
LTG attuale). È d’altronde applicabile il Regolamento sulla tariffa per i
casi di patrocinio d’ufficio e di assistenza giudiziaria e per la fissazione
delle ripetibili (RL 3.1.1.7.1, in seguito “Tariffa”), siccome è entrato in
vigore, il 1° gennaio 2008, prima dell’inoltro dell’azione (art. 16 cpv. 2 e 17
Tariffa).
a) La tassa di giustizia
è fissata dal giudice in considerazione del valore, della natura e della
complessità dell’atto o della controversia (art. 3 cpv. 1 vLTG) entro i limiti
fissati dalla stessa legge. Le ripetibili, che sono spese indispensabili
causate dal processo e un’adeguata indennità per gli onorari di patrocinio, sono
fissate, entro i limiti della tariffa cantonale, tenendo conto della natura e
del valore della lite e delle prestazioni indispensabili del patrocinatore (art.
150.
CPC-TI). In linea di massima, le spese giudiziarie – in quanto indispensabili
ed utili (cfr. art. 150 e 148 cpv. 3 CPC-TI) – sono poste a carico della parte
soccombente (art. 148 cpv. 1 CPC-TI).
b) In prima istanza, il
patrocinatore dei coniugi AP 1e AP 2, PA 1, ha presentato la prima risposta di
causa, così come tutti i successivi atti processuali, sotto forma di un unico
allegato redatto a nome di entrambi i coniugi, che perlopiù non distingueva tra
le loro rispettive posizioni, se non sulla questione della loro legittimazione
passiva, in merito alla quale però egli ha fatto valere per la prima volta solo
davanti al Tribunale federale, che AP 1 non fosse passivamente legittimata in
quanto debitrice del credito fatto valere dagli attori. Anche le comparse sono
state fatte in modo indistinto per “la parte convenuta” AP 1. Ne consegue che
l’intervento dell’avv. PA 1 non sarebbe stato fondamentalmente diverso se
avesse patrocinato il solo marito, il quale – è bene ricordarlo – è risultato
integralmente soccombente. Inoltre, per AP 1 il valore litigioso è a ben vedere
limitato all’importo delle tasse e delle ripetibili dovute dal marito, le quali,
in ragione della reiezione dell’azione diretta nei suoi confronti decisa dal
Tribunale federale, non devono (più) essere poste in solido a carico di lei. In
effetti, nel merito, l’esito dell’azione revocatoria avviata contro di lei le era
indifferente dal punto di vista patrimoniale, perché non poteva comunque impedire
l’accoglimento dell’azione promossa contro il marito e contro il terzo
beneficiario né quindi evitare la realizzazione forzata del fondo – il quale
del resto non fa più parte del suo patrimonio. Di conseguenza, poiché il valore
litigioso è pari all’importo totale di fr. 39'100.-- dovuto dai tre convenuti
in solido a titolo di tassa di giustizia (fr. 4'000.--), spese (fr. 100.--) e
ripetibili (fr. 35'000.--), ridotto di due terzi in considerazione delle
possibilità di regresso contro gli altri due convenuti, la parte della tassa di
giustizia che gli attori devono a AP 1 è di fr. 500.-- (art. 17 cpv. 1 vLTG).
Ritenuto poi che l’onere lavorativo del patrocinatore dedicato alla posizione
specifica della moglie è quasi nullo, le ripetibili dovute a AP 1 in prima
istanza possono essere stabilite in fr. 600.-- (art. 6 Tariffa).
2.2
La procedura
d’appello, in quanto diretta contro una sentenza emessa dopo il 31 dicembre
2010, è disciplinata dal nuovo Codice di procedura civile federale (art. 405
cpv. 1 CPC).
a) In virtù del nuovo
diritto, le spese processuali (tassa di giustizia e spese, cfr. art. 95 cpv. 2
lett. b CPC) sono fissate e ripartite d’ufficio secondo la tariffa cantonale
(art. 105 cpv. 1 e 96 CPC). Anche le ripetibili (art. 95 cpv. 2 lett. c CPC)
sono fissate secondo la tariffa cantonale, ma soltanto a domanda delle parti
(cfr. art. 105 cpv. 2 CPC). La tassa di giustizia è stabilita in considerazione
del valore, della natura e della complessità dell’atto o della causa (art. 2
cpv. 1 LTG), entro i limiti fissati dalla stessa legge. Le ripetibili consistono
nella partecipazione all’onorario e alle spese sopportate nell’interesse del
cliente (art. 10 cpv. 1 Tariffa). Esse sono fissate, entro i limiti stabiliti dalla
tariffa, secondo l’importanza della lite, le sue difficoltà, l’ampiezza del
lavoro e il tempo impiegato dall’avvocato, avuto riguardo dello svolgimento del
patrocinio (art. 11 cpv. 5 Tariffa). In linea di massima, le spese giudiziarie
– in quanto necessarie ed utili (cfr. art. 95 cpv. 3 lett. a e 108 CPC) – sono
poste a carico della parte soccombente (art. 106 cpv. 1 CPC). Tali principi
valgono anche per la seconda istanza (cfr. Tappy,
CPC commenté, Basilea 2011, n. 6 ad art. 106).
b) Nella fattispecie, l’appello
(come gli atti processuali di prima istanza) è stato presentato a nome di
entrambi i coniugi con un unico atto che non distingueva tra le loro rispettive
posizioni e non riproponeva nemmeno più l’eccezione di difetto di legittimazione
passiva. Per gli stessi motivi esposti in merito alle spese giudiziarie di
prima istanza, il valore litigioso della causa promossa contro AP 1 è pure in
appello di poco più di fr. 13'000.--, ovvero del 6,5% del valore litigioso (di
fr. 200'000.--) stabilito nella sentenza del 28 luglio 2012 (cfr. cons. 11). Di
conseguenza, la parte della tassa di giustizia che gli attori devono a AP 1 ammonta
a fr. 160.--, mentre le ripetibili possono essere stabilite in fr. 200.--.
2.3
Come risulta
implicitamente dalla sentenza del Tribunale federale, occorre sopprimere il
vincolo di solidarietà dei coniugi AP 1 e di AP 3 per il pagamento delle spese
giudiziarie (tassa, spese e ripetibili) di prima istanza e il vincolo di
solidarietà dei coniugi AP 1 per il pagamento delle spese giudiziarie di
seconda istanza. Per contro, non vanno modificate né gli importi né
l’attribuzione delle spese giudiziarie decise in prima come in seconda istanza
nei confronti di AP 2 e di AP 3, dal momento che sono decisioni ormai passate
in giudicato, ma le tasse di giustizia e le spese riconosciute a AP 1 con la
presente decisione devono essere detratte da quelle dovute dal marito e
(limitatamente alla prima istanza) dal terzo, nella misura in cui erano
erroneamente state “poste (parzialmente) a carico di lei” (cfr. decisione del
Tribunale federale, ad cons. 7). Non si giustifica invece alcun detrazione
delle ripetibili attribuite a AP 1 da quelle poste a carico degli altri due convenuti,
perché né il valore litigioso delle azioni avverso questi ultimi né lo
svolgimento del patrocinio degli attori nei loro confronti sono stati
influenzati dalla causa diretta contro AP 1.
3.
Nella sentenza di
rinvio, il Tribunale federale ha anche chiesto alla Camera di riformulare la
cifra 6.2 del dispositivo in modo comprensibile, nella misura in cui non si
capisce con chi AP 3 sia obbligato solidalmente a rifondere ripetibili alla parte
appellata (cfr. cons. 6.5 i.f. e 7). Ora, l’aggettivo “solidale” indicato nel
Dispositivo
dispositivo n. 6.2 è il frutto di un errore redazionale manifesto. Ancorché tale
inavvertenza non possa nuocere in alcun modo a AP 3 (l’unico convenuto ad
averla segnalata al Tribunale federale), occorre per trasparenza riformulare il
dispositivo togliendone l’aggettivo “solidale”.
4. A scanso di
equivoci, verrà riprodotto l’intero dispositivo, compresi i punti della
decisione del 28 luglio 2011 che sono stati confermati dal Tribunale federale. Non
vengono prelevate spese particolari per la presente decisione né attribuite
ripetibili alle parti, che non sono state interpellate.
Motivi per i quali
richiamati gli art. 95
segg. CPC
pronuncia:
1. Le procedure
dipendenti dagli appelli inoltrati da AP 1, AP 2 e AP 3 sono congiunte.
2. L’appello di AP 1 è accolto.
2.1. Di conseguenza, i
dispositivi n. 1 e 2 della sentenza 18 febbraio 2011 del Pretore del Distretto
di Bellinzona sono riformati come segue:
“1. La petizione, in quanto diretta contro AP
2 e AP 3, è accolta. Di conseguenza:
1.1. Il
contratto di compravendita e
costituzione del diritto di abitazione relativo alla part. n. __________ RFD __________
del 16 marzo 2007 di cui al rogito n. __________ del notaio __________,
stipulato tra AP 1, AP 2 e AP 3, è revocato.
1.2. AP 1, AP 2 e AP 3 dovranno
tollerare che la part. n. __________
RFD __________ venga realizzata a favore di AO 2 e AO 1 senza che si tenga
conto dei diritti costituiti con il suddetto contratto del 16 marzo 2007.
1.3. La
tassa di giustizia di fr. 3'500.– e le spese di fr. 100.--, con saldo da
anticipare dagli attori in solido, sono poste a carico dei convenuti AP 2 e AP
3 in solido, che rifonderanno alla controparte – sempre con vincolo di
solidarietà – fr. 11'000.– complessivi per ripetibili.
2. La
petizione, in quanto diretta contro AP 1, è respinta.
2.1. La
tassa di giustizia di fr. 500.-- è posta a carico degli attori in solido, che
rifonderanno a AP 1 – sempre con vincolo di solidarietà – fr. 600.-- per ripetibili”.
2.2. La
tassa di giustizia e le spese processuali per complessivi fr. 160.– relative all’appello
presentato da AP 1 sono poste a carico di AO 1 e AO 2, con l'obbligo solidale
di rifondere a AP 1 fr. 200.-- a titolo di ripetibili.
3. L’appello di AP 2 è
respinto.
4. La tassa di
giustizia e le spese processuali per complessivi fr. 2'340.-- relative all’appello
presentato da AP 2 restano a suo carico, con l'obbligo di rifondere a AO 1 e AO
2, fr. 3'000.-- a titolo di ripetibili.
5. L’istanza di
gratuito patrocinio presentata da AP 1 è divenuta priva di oggetto mentre
quella presentata da AP 2 è respinta.
6. L’appello di AP 3 è
parzialmente accolto.
6.1. Di conseguenza, il
dispositivo n. 2 della sentenza 18 febbraio 2011 del Pretore del Distretto di
Bellinzona è riformato come indicato nel dispositivo 2.1 che precede, secondo
la formulazione di cui al nuovo dispositivo n. 1.3 della decisione riformata.
6.2. La tassa di giustizia
e le spese processuali per complessivi fr. 2'500.-- relative al presente
giudizio in merito all’appello presentato da AP 3 sono poste a suo carico in
ragione di fr. 2'200.--, con l'obbligo di rifondere a AO 1 e AO 2 fr. 2’600.-- a
titolo di ripetibili.
7. Notificazione:
– avv. PA 1, __________;
– avv. AP 3, __________;
– avv. PA 2, __________.
Comunicazione alla Pretura
__________.
Per
la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il
presidente Il
segretario
Giacché il valore litigioso della vertenza, ora di poco
più di fr. 13'000.--, non raggiunge il limite di legge di fr. 30'000.--, contro
la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile
al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione,
solo se la controversia concerne una questione di diritto di importanza
fondamentale (art. 74 cpv. 2 lett. a LTF).
Nello stesso termine è possibile proporre al Tribunale
federale, 1000 Losanna 14, anche ricorso sussidiario in materia
costituzionale (art. 113 e segg. LTF).