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Decisione

14.2012.118

Principi per la determinazione della tassa di giustizia e delle ripetibili in prima istanza (secondo il CPC-TI) e in seconda istanza (secondo il CPC). Valore litigoso di un'azione revocatoria

20 agosto 2012Italiano15 min

Source ti.ch

Fatti

A. Con petizione 28

agosto 2008, AO 1 e AO 2 hanno convenuto AP 1, AP 2 e AP 3 presso la Pretura di

Bellinzona. In virtù degli art. 286 e 288 LEF, gli attori hanno chiesto

l’annulla­men­to del contratto di compravendita 16 marzo 2007 con cui AP 1, con

l’autorizzazione del marito, aveva venduto all’avv. AP 3 il mappale part. n. __________

RFD __________ di sua proprietà, dietro assunzione del debito ipotecario e

concessione ai coniugi di un diritto di abitazione gratuito e loro vita natural

durante ex art. 776 CC. Contestualmente, gli attori hanno richiesto la

cancellazione del diritto di proprietà di AP 3 e del diritto di abitazione, sostenendo

che la loro debitrice, AP 1, aveva disposto del fondo allo scopo di sottrarlo

ai suoi creditori.

B. Con sentenza 18

febbraio 2011, il Pretore del Distretto di Bellinzona ha accolto la petizione e

ha di conseguenza revocato il contratto di compravendita e obbligato i

convenuti a tollerare la realizzazione forzata del fondo a beneficio degli

attori senza presa in considerazione dei diritti costituiti sulla base del

contratto revocato, ponendo a carico dei convenuti, in solido, la tassa, le

spese e un’indennità ripetibili di fr. 35'000.--.

C. Adita dalle parti

convenute, questa Camera, con sentenza 28 luglio 2011 (inc. 14.11.30), ha

dichiarato irricevibile l’appello di AP 1, rilevando come quale escussa le

difettasse la legittimazione passiva, mentre ha respinto l’appello inoltrato

dal marito (nella sua qualità di contitolare del diritto di abitazione). La

tassa di giustizia e le spese per complessivi fr. 2'500.-- relative all’appello

presentato dai coniugi AP 2 sono state lasciate a loro carico, con l'obbligo

solidale di rifondere agli attori, fr. 3'000.– a titolo di ripetibili. La

Camera ha invece parzialmente accolto l’appello di AP 3, riformando la

decisione pretorile sulla questione delle ripetibili (ridotti da fr. 35'000.-- a

fr. 11'000.--), e ha posto a suo carico la tassa di giustizia e le spese processuali

per complessivi fr. 2'500.-- in ragione di fr. 2'200.--, con l’obbligo

(qualificato per errore come “solidale”) di rifondere agli attori fr. 2’600.-- a

titolo di ripetibili.

D. Con sentenza 9 luglio

2012 (STF 5A_557/2011), la II Corte di diritto civile del Tribunale federale ha

parzialmente accolto il ricorso in materia civile presentato dai coniugi AP 1 e

da AP 3 contro la suddetta decisione, annullandola nella misura in cui ha

dichiarato inammissibile l’appello di AP 1 e ha rinviato la causa all’autorità

inferiore per nuova decisione nel senso dei considerandi. Il Tribunale

federale, nel confermare che all’escussa difettasse la legittimazione passiva,

ne ha infatti dedotto, a differenza della scrivente Camera, che l’azione nei

suoi confronti sarebbe dovuta essere respinta in prima istanza e di conseguenza

il suo appello accolto. La causa è quindi stata rinviata per nuova ripartizione

delle tasse, spese e ripetibili di prima e seconda istanza, nonché per

riformulazione del dispositivo n. 6.2 laddove mette a carico dell’avv. AP 3 un

obbligo “solidale” nei confronti degli attori.

e considerando

Considerandi

1.

Il giudizio di

rinvio vincola il tribunale inferiore (Von

Werdt, Bundesgerichtsgesetz (BGG), Berna 2007, n. 9 ad art. 107 LTF; Meyer, Basler Kommentar zum BGG, Basilea

2008, n. 18 ad art. 107 LTF; Corboz,

Commentaire de la LTF, Berna 2009). Per costante prassi (DTF 135 III 334 cons.

2.

), i suoi motivi limitano così la cognizione dell'autorità cantonale cui la

vertenza è ritornata, nel senso che quest'ultima rimane legata a quanto definitivamente

deciso dal Tribunale federale (DTF 133 III 201 cons. 4.2) e alle constatazioni

di fatto che non sono state impugnate (DTF 131 III 91 cons. 5.2). Ciò detto, il

quadro della nuova decisione che dev'essere pronunciata dall'autorità cantonale

in virtù del rinvio è quindi determinato, sotto il profilo giuridico, dalla decisione

del Tribunale federale: il punto litigioso delimitato dal rinvio non può essere

esteso né fondato su di una nuova base giuridica e il ricorrente, in precedenza

vittorioso, non può quindi, nella nuova procedura cantonale, subire un peggioramento

della sua situazione di diritto. V'è pertanto l'obbligo di riesaminare la

fattispecie sulla base delle indicazioni fornite dalla massima autorità

federale e delle prove acquisite agli atti, senza che sia necessario avviare

una nuova istruttoria riguardante gli accertamenti chiesti dal rinvio che vanno

effettuati in base al medesimo fascicolo, sulla scorta del quale era stata

emanata la prima sentenza (cfr. Cocchi/Trezzini,

CPC-TI, Appendice 2000/ 2004, m. 29 ad art. 322; Cocchi/Trezzini, CPC-TI massimato e commentato, Lugano 2000,

m. 22, 23 e nota 835 ad art. 322).

2.

Nel caso concreto, con

la sua decisione di rinvio, il Tribunale federale ha statuito che, accertata

l’assenza di legittimazione passiva della debitrice AP 1, l’azione revocatoria

nei suoi confronti andava respinta e di conseguenza l’appello da lei interposto

era da accogliere, e non da dichiarare irricevibile (cfr. cons. 2.1., 2.2 e

2.

). Ha quindi annullato la sentenza 28 luglio 2011 di questa Camera e le ha

rinviato la causa per nuova decisione nel senso dei considerandi, ordinandole

di procedere ad una nuova ripartizione delle tasse, spese e ripetibili di prima

e seconda istanza.

2.1

Poiché l’azione

revocatoria è stata inoltrata nella fattispecie prima del 1° gennaio 2011,

ovvero prima dell’entrata in vigore del Codice di diritto processuale civile

svizzero del 19 dicembre 2008 (CPC), la fissazione e l’attribuzione della tassa

di giustizia, delle spese e delle ripetibili di prima istanza sono disciplinate

dall’abrogato Codice di procedura civile ticinese (CPC-TI) (cfr. art. 404 cpv.

1.

CPC) e dalla Legge cantonale sulla tariffa giudiziaria (vLTG, RL 3.1.1.5),

nella sua versione antecedente a quella attuale del 30 novembre 2010 (cfr. art.

33.

LTG attuale). È d’al­tronde applicabile il Regolamento sulla tariffa per i

casi di patrocinio d’ufficio e di assistenza giudiziaria e per la fissazione

delle ripetibili (RL 3.1.1.7.1, in seguito “Tariffa”), siccome è entrato in

vigore, il 1° gennaio 2008, prima dell’inoltro dell’azione (art. 16 cpv. 2 e 17

Tariffa).

a) La tassa di giustizia

è fissata dal giudice in considerazione del valore, della natura e della

complessità dell’atto o della controversia (art. 3 cpv. 1 vLTG) entro i limiti

fissati dalla stessa legge. Le ripetibili, che sono spese indispensabili

causate dal processo e un’adeguata indennità per gli onorari di patrocinio, sono

fissate, entro i limiti della tariffa cantonale, tenendo conto della natura e

del valore della lite e delle prestazioni indispensabili del patrocinatore (art.

150.

CPC-TI). In linea di massima, le spese giudiziarie – in quanto indispensabili

ed utili (cfr. art. 150 e 148 cpv. 3 CPC-TI) – sono poste a carico della parte

soccombente (art. 148 cpv. 1 CPC-TI).

b) In prima istanza, il

patrocinatore dei coniugi AP 1e AP 2, PA 1, ha presentato la prima risposta di

causa, così come tutti i successivi atti processuali, sotto forma di un unico

allegato redatto a nome di entrambi i coniugi, che perlopiù non distingueva tra

le loro rispettive posizioni, se non sulla questione della loro legittimazione

passiva, in merito alla quale però egli ha fatto valere per la prima volta solo

davanti al Tribunale federale, che AP 1 non fosse passivamente legittimata in

quanto debitrice del credito fatto valere dagli attori. Anche le comparse sono

state fatte in modo indistinto per “la parte convenuta” AP 1. Ne consegue che

l’intervento dell’avv. PA 1 non sarebbe stato fondamentalmente diverso se

avesse patrocinato il solo marito, il quale – è bene ricordarlo – è risultato

integralmente soccombente. Inoltre, per AP 1 il valore litigioso è a ben vedere

limitato all’importo delle tasse e delle ripetibili dovute dal marito, le quali,

in ragione della reiezione dell’a­zio­ne diretta nei suoi confronti decisa dal

Tribunale federale, non devono (più) essere poste in solido a carico di lei. In

effetti, nel merito, l’esito dell’azione revocatoria avviata contro di lei le era

indifferente dal punto di vista patrimoniale, perché non poteva comunque impedire

l’accogli­men­to dell’azione promossa contro il marito e contro il terzo

beneficiario né quindi evitare la realizzazione forzata del fondo – il quale

del resto non fa più parte del suo patrimonio. Di conseguenza, poiché il valore

litigioso è pari all’importo totale di fr. 39'100.-- dovuto dai tre convenuti

in solido a titolo di tassa di giustizia (fr. 4'000.--), spese (fr. 100.--) e

ripetibili (fr. 35'000.--), ridotto di due terzi in considerazione delle

possibilità di regresso contro gli altri due convenuti, la parte della tassa di

giustizia che gli attori devono a AP 1 è di fr. 500.-- (art. 17 cpv. 1 vLTG).

Ritenuto poi che l’onere lavorativo del patrocinatore dedicato alla posizione

specifica della moglie è quasi nullo, le ripetibili dovute a AP 1 in prima

istanza possono essere stabilite in fr. 600.-- (art. 6 Tariffa).

2.2

La procedura

d’appello, in quanto diretta contro una sentenza emessa dopo il 31 dicembre

2010, è disciplinata dal nuovo Codice di procedura civile federale (art. 405

cpv. 1 CPC).

a) In virtù del nuovo

diritto, le spese processuali (tassa di giustizia e spese, cfr. art. 95 cpv. 2

lett. b CPC) sono fissate e ripartite d’uf­fi­cio secondo la tariffa cantonale

(art. 105 cpv. 1 e 96 CPC). Anche le ripetibili (art. 95 cpv. 2 lett. c CPC)

sono fissate secondo la tariffa cantonale, ma soltanto a domanda delle parti

(cfr. art. 105 cpv. 2 CPC). La tassa di giustizia è stabilita in considerazione

del valore, della natura e della complessità dell’atto o della causa (art. 2

cpv. 1 LTG), entro i limiti fissati dalla stessa legge. Le ripetibili consistono

nella partecipazione all’onorario e alle spese sopportate nell’interesse del

cliente (art. 10 cpv. 1 Tariffa). Esse sono fissate, entro i limiti stabiliti dalla

tariffa, secondo l’im­portan­za della lite, le sue difficoltà, l’ampiezza del

lavoro e il tempo impiegato dall’avvocato, avuto riguardo dello svolgimento del

patrocinio (art. 11 cpv. 5 Tariffa). In linea di massima, le spese giudiziarie

– in quanto necessarie ed utili (cfr. art. 95 cpv. 3 lett. a e 108 CPC) – sono

poste a carico della parte soccombente (art. 106 cpv. 1 CPC). Tali principi

valgono anche per la seconda istanza (cfr. Tappy,

CPC com­men­té, Basilea 2011, n. 6 ad art. 106).

b) Nella fattispecie, l’appello

(come gli atti processuali di prima istanza) è stato presentato a nome di

entrambi i coniugi con un unico atto che non distingueva tra le loro rispettive

posizioni e non riproponeva nemmeno più l’eccezio­ne di difetto di legittimazione

passiva. Per gli stessi motivi esposti in merito alle spese giudiziarie di

prima istanza, il valore litigioso della causa promossa contro AP 1 è pure in

appello di poco più di fr. 13'000.--, ovvero del 6,5% del valore litigioso (di

fr. 200'000.--) stabilito nella sentenza del 28 luglio 2012 (cfr. cons. 11). Di

conseguenza, la parte della tassa di giustizia che gli attori devono a AP 1 ammonta

a fr. 160.--, mentre le ripetibili possono essere stabilite in fr. 200.--.

2.3

Come risulta

implicitamente dalla sentenza del Tribunale federale, occorre sopprimere il

vincolo di solidarietà dei coniugi AP 1 e di AP 3 per il pagamento delle spese

giudiziarie (tassa, spese e ripetibili) di prima istanza e il vincolo di

solidarietà dei coniugi AP 1 per il pagamento delle spese giudiziarie di

seconda istanza. Per contro, non vanno modificate né gli importi né

l’attribuzione delle spese giudiziarie decise in prima come in seconda istanza

nei confronti di AP 2 e di AP 3, dal momento che sono decisioni ormai passate

in giudicato, ma le tasse di giustizia e le spese riconosciute a AP 1 con la

presente decisione devono essere detratte da quelle dovute dal marito e

(limitatamente alla prima istanza) dal terzo, nella misura in cui erano

erroneamente state “poste (parzialmente) a carico di lei” (cfr. decisione del

Tribunale federale, ad cons. 7). Non si giustifica invece alcun detrazione

delle ripetibili attribuite a AP 1 da quelle poste a carico degli altri due convenuti,

perché né il valore litigioso delle azioni avverso questi ultimi né lo

svolgimento del patrocinio degli attori nei loro confronti sono stati

influenzati dalla causa diretta contro AP 1.

3.

Nella sentenza di

rinvio, il Tribunale federale ha anche chiesto alla Camera di riformulare la

cifra 6.2 del dispositivo in modo comprensibile, nella misura in cui non si

capisce con chi AP 3 sia obbligato solidalmente a rifondere ripetibili alla parte

appellata (cfr. cons. 6.5 i.f. e 7). Ora, l’aggettivo “solidale” indicato nel

Dispositivo

dispositivo n. 6.2 è il frutto di un errore redazionale manifesto. Ancorché tale

inavvertenza non possa nuocere in alcun modo a AP 3 (l’unico convenuto ad

averla segnalata al Tribunale federale), occorre per trasparenza riformulare il

dispositivo togliendone l’aggettivo “solidale”.

4. A scanso di

equivoci, verrà riprodotto l’intero dispositivo, compresi i punti della

decisione del 28 luglio 2011 che sono stati confermati dal Tribunale federale. Non

vengono prelevate spese particolari per la presente decisione né attribuite

ripetibili alle parti, che non sono state interpellate.

Motivi per i quali

richiamati gli art. 95

segg. CPC

pronuncia:

1. Le procedure

dipendenti dagli appelli inoltrati da AP 1, AP 2 e AP 3 sono congiunte.

2. L’appello di AP 1 è accolto.

2.1. Di conseguenza, i

dispositivi n. 1 e 2 della sentenza 18 febbraio 2011 del Pretore del Distretto

di Bellinzona sono riformati come segue:

“1. La petizione, in quanto diretta contro AP

2 e AP 3, è accolta. Di conseguenza:

1.1. Il

contratto di compravendita e

costituzione del diritto di abitazione relativo alla part. n. __________ RFD __________

del 16 marzo 2007 di cui al rogito n. __________ del notaio __________,

stipulato tra AP 1, AP 2 e AP 3, è revocato.

1.2. AP 1, AP 2 e AP 3 dovranno

tollerare che la part. n. __________

RFD __________ venga realizzata a favore di AO 2 e AO 1 senza che si tenga

conto dei diritti costituiti con il suddetto contratto del 16 marzo 2007.

1.3. La

tassa di giustizia di fr. 3'500.– e le spese di fr. 100.--, con saldo da

anticipare dagli attori in solido, sono poste a carico dei convenuti AP 2 e AP

3 in solido, che rifonderanno alla controparte – sempre con vincolo di

solidarietà – fr. 11'000.– complessivi per ripetibili.

2. La

petizione, in quanto diretta contro AP 1, è respinta.

2.1. La

tassa di giustizia di fr. 500.-- è posta a carico degli attori in solido, che

rifonderanno a AP 1 – sempre con vincolo di solidarietà – fr. 600.-- per ripetibili”.

2.2. La

tassa di giustizia e le spese processuali per complessivi fr. 160.– relative all’appello

presentato da AP 1 sono poste a carico di AO 1 e AO 2, con l'obbligo solidale

di rifondere a AP 1 fr. 200.-- a titolo di ripetibili.

3. L’appello di AP 2 è

respinto.

4. La tassa di

giustizia e le spese processuali per complessivi fr. 2'340.-- relative all’appello

presentato da AP 2 restano a suo carico, con l'obbligo di rifondere a AO 1 e AO

2, fr. 3'000.-- a titolo di ripetibili.

5. L’istanza di

gratuito patrocinio presentata da AP 1 è divenuta priva di oggetto mentre

quella presentata da AP 2 è respinta.

6. L’appello di AP 3 è

parzialmente accolto.

6.1. Di conseguenza, il

dispositivo n. 2 della sentenza 18 febbraio 2011 del Pretore del Distretto di

Bellinzona è riformato come indicato nel dispositivo 2.1 che precede, secondo

la formulazione di cui al nuovo dispositivo n. 1.3 della decisione riformata.

6.2. La tassa di giustizia

e le spese processuali per complessivi fr. 2'500.-- relative al presente

giudizio in merito all’appello presentato da AP 3 sono poste a suo carico in

ragione di fr. 2'200.--, con l'obbligo di rifondere a AO 1 e AO 2 fr. 2’600.-- a

titolo di ripetibili.

7. Notificazione:

– avv. PA 1, __________;

– avv. AP 3, __________;

– avv. PA 2, __________.

Comunicazione alla Pretura

__________.

Per

la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il

presidente Il

segretario

Giacché il valore litigioso della vertenza, ora di poco

più di fr. 13'000.--, non raggiunge il limite di legge di fr. 30'000.--, contro

la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile

al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione,

solo se la controversia concerne una questione di diritto di importanza

fondamentale (art. 74 cpv. 2 lett. a LTF).

Nello stesso termine è possibile proporre al Tribunale

federale, 1000 Losanna 14, anche ricorso sussidiario in materia

costituzionale (art. 113 e segg. LTF).