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Decisione

14.2012.12

Attestato di carenza di beni quale titolo di rigetto provvisorio. Eccezione di estinzione tramite comopensazione

7 marzo 2012Italiano11 min

Source ti.ch

Fatti

A.

Con PE n. __________ del 4/5 ottobre 2011 dell’Ufficio esecuzione e fallimenti di Locarno RE 1 ha escusso CO 1 per

l’incasso di fr. 2'745.15, indicando quale titolo di credito: “ Attestato

carenza beni no. __________ di fr. 2'745.15 emesso il 29.11.2007 dell’Ufficio esecuzione e fallimenti, Locarno. Premi arretrati LAMal del periodo gennaio 04

– giugno 05.”

Interposta

tempestiva opposizione dall’escusso, la creditrice con istanza 31 ottobre 2011 ne ha chiesto il rigetto provvisorio alla Giudicatura di pace.

B. La procedente fonda la sua pretesa sull’attestato di carenza beni n.

705881 emesso il 29 novembre 2007 dall’Ufficio esecuzione e fallimenti di

Locarno per l’importo di fr. 2'745.15 relativi ai premi LAMal arretrati per il periodo

da gennaio 2004 a giugno 2005 (doc. A).

C. Con osservazioni 11 novembre 2011 CO 1 ha rilevato che nonostante l’istante abbia asserito con decisione del 17 aprile 2008 che la sospensione della rimunerazione delle prestazioni sia stata annullata, RE 1 si è sempre rifiutata

di pagare le sue fatture per visite mediche, spese per analisi, medicinali,

ecc., che egli nel 2010 e 2011 ha pagato personalmente. Il convenuto ha pertanto

chiesto la reiezione dell’istanza di rigetto dell’opposizione e che l’istante

venga obbligata a rimborsargli tutte le spese da lui anticipate per la sua inadempienza,

protestate spese e ripetibili.

D. Con

sentenza 4 gennaio 2012 il Giudice di pace del Circolo delle Isole ha respinto

l’istanza rilevando che nella decisione del 17 aprile 2008 di RE 1 è indicato (pag. 5 punto 2) che “l’arretrato (premi, partecipazione ai costi, interessi

di mora e spese) è compensato con gli importi ai quali avete diritto secondo la

LaMal a titolo di rimborso per prestazioni di cure mediche e medicinali”. Il

Giudice di pace ha osservato che nell’elenco citato delle procedure esecutive nella

predetta decisione figura pure l’esecuzione n. 705 881, oggetto della presente

causa (all. E pag. 4 punto 6). Ritenuto che il credito fatto valere con la

procedura in oggetto è antecedente al 26 novembre 2007 (recte 29 novembre 2007), data in cui è stato emesso l’attestato di carenza di beni, il Giudice di pace

ha deciso che ad un esame sommario della questione, il debito appare estinto

per compensazione.

E. Con

reclamo del 16 gennaio 2012 RE 1 rileva che l’attestato di carenza di beni in

oggetto è stato emesso il 29 novembre 2007. La reclamante osserva che con provvedimento del 17 aprile 2008 ha deciso che la sospensione della rimunerazione

delle prestazioni dell’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie

secondo la LAMal veniva annullata e che l’arretrato (premi, partecipazioni ai

costi, interessi di mora e spese) sarebbe stato compensato con gli importi ai

quali CO 1 aveva diritto secondo la LAMal a titolo di rimborso per prestazioni

di cure e medicinali (doc. 3). Tale decisione riguardava gli arretrati

richiesti al convenuto con diverse procedure esecutive, tra cui la n. __________,

il cui arretrato ammontava a fr. 2'745.15. Sulla scorta delle fatture per

prestazioni di cure e medicinali che il convenuto le ha inviato, la reclamante

rileva di avere provveduto a compensare un importo complessivo di fr. 643.10 con

le procedure esecutive n. __________, __________, __________, __________ e con

un arretrato non ancora posto in esecuzione. In merito all’effettuata

compensazione Visana ha prodotto copia di tre riepiloghi, due del 29 marzo 2008 e uno del 13 agosto 2008 (doc. 4, 5 e 6), sostenendo che in relazione

all’attestato di carenza di beni in oggetto n. __________ non è stata

effettuata alcuna compensazione, considerato che le compensazioni sono state

eseguite a favore di altri attestati di carenza beni.

F. Delle

osservazioni di controparte si dirà, se del caso, in seguito.

Considerato

Considerandi

1.

Secondo l’art. 319 lett. a CPC sono impugnabili mediante

reclamo,

tra l’altro, le decisioni inappellabili di prima istanza.

Tale

è il caso per le decisioni nelle pratiche a tenore della LEF, segnatamente in

tema di rigetto dell’opposizione ex art. 80-84 LEF (cfr. art. 309 lett. b n. 3

CPC).

2.

In base all’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati:

a. l’applicazione

errata del diritto,

b. l’accertamento

manifestamente errato dei fatti.

3.

Secondo l’art. 326 cpv. 1 CPC in sede di reclamo non sono ammesse né

nuove conclusioni, né l’allegazione di nuovi fatti o la produzione di nuovi

mezzi di prova.

I

documenti prodotti da RE 1 con il reclamo (doc. 1 – 13) vanno quindi estromessi

dall’incarto, ad eccezione dell’attestato di carenza di beni del 29 novembre 2007 (doc. 2) così come della decisione di RE 1 del 16/17 aprile 2008 (doc. 3) già prodotti in prima sede con l’istanza. Lo stesso vale per i documenti presentati

da CO 1 con le osservazioni al reclamo (doc. 1 – 32), ad eccezione del verbale

della Giudicatura di pace delle Isole del 12 luglio 2007 (doc. 2), dell’estratto della decisione della RE 1 del 16/17 aprile 2008 (doc. 4) e della lettera di CO 1 a RE 1 del 17 ottobre 2011 (plico doc. 29), pure già prodotti dal convenuto in prima sede con la risposta all’istanza.

4.

In virtù dell’art. 82 cpv. 1 LEF se il credito si fonda sopra un

riconoscimento di debito constatato mediante atto pubblico o scrittura privata,

il creditore può chiedere il rigetto provvisorio dell'opposizione.

5.

La nozione di riconoscimento di debito constatato mediante

scrittura privata ex art. 82 cpv. 1 LEF, che non è definita dalla legge,

implica necessariamente il riconoscimento da parte dell'escusso o del suo

rappresentante di un'obbligazione in relazione ad una somma di denaro

determinata o facilmente determinabile. Il riconoscimento di debito può essere

dedotto anche da un insieme di documenti a condizione che da essi risultino gli

elementi necessari (DTF 132 III 480 consid. 4.1 pag. 481). Condizione

essenziale è che la somma di denaro riconosciuta sia facilmente determinabile

secondo criteri oggettivi stabiliti in precedenza e sottratti a possibilità di

modifica unilaterale dipendente dalla volontà delle parti (cfr. Cometta, Il rigetto provvisorio

dell'opposizione nella prassi giudiziaria ticinese, in Rep 1989, p. 338 con riferimenti).

6.

Il

giudice del rigetto accerta d’ufficio ed in ogni stadio di causa (quindi anche

in sede di reclamo), e ciò a prescindere dalla presenza delle parti all’udienza

di primo grado e, se presenti, dalle ragioni da loro sostenute (CEF 30 giugno 1972 in re F., Rep 1972 p. 344 cons. 6; CEF 8 aprile 1974 in re D.V., Rep 1975 p. 101), se la documentazione prodotta costituisce valido riconoscimento di

debito e se vi è identità tra il creditore, il debitore ed il credito indicati

nel precetto esecutivo e nell’istanza, con il creditore, il debitore ed il

credito di cui ai documenti prodotti (cfr. Cometta, op. cit., p. 331;

Staehelin, Basler Kommentar zum SchKG, vol. I, 2. ed., Basilea 2010, n. 50 ad

art. 84; Gilliéron, Commentaire de la LP, vol. I, Losanna 1999, n. 73 ad art.

82.

e n. 68 ad art. 84; Stücheli, Die Rechtsöffnung, tesi Zurigo 2000, p. 112 ad

c).

7.

Secondo l’art. 149 cpv. 2 LEF l’attestato di carenza di beni vale

come riconoscimento di debito ai sensi dell’art. 82 LEF.

Pertanto l’attestato di carenza di beni del 29 novembre 2007 per l’importo di fr. 2'745.15 emesso nell’esecuzione n. 705881 dall’Ufficio

esecuzione e fallimenti di Locarno costituisce, in via di principio, un

riconoscimento di debito ai sensi dell’art. 82 cpv. 1 LEF.

8.

Per l’art. 82 cpv. 2 LEF il giudice pronuncia il rigetto

provvisorio dell’opposizione a meno che il debitore sollevi e giustifichi

immediatamente delle eccezioni tali da infirmare il riconoscimento di debito;

all’escusso incombe l’onere di dimostrare la verosimiglianza delle eccezioni

che deduce in giudizio (DTF 132 III 142 cons. 4.1.1 con rinvii). Secondo la

giurisprudenza le eccezioni non solo devono essere esposte in modo convincente

ma devono anche essere sostanziate in modo perlomeno verosimile nel senso che a

conforto delle allegazioni devono esserci riscontri oggettivi (cfr. DTF 104 Ic

413.

cons. 4; Jaeger/Walder/Kull/Kottmann, Bundesgesetz über Schuldbetreibung

und Konkurs, vol. I, 4a ed., Zurigo 1997, n. 28 ad art. 82; Gilliéron, op.

cit., n. 82 ad art. 82; Stücheli, op. cit. p. 350 con rif.; Staehelin, op.

cit., n. 87 s. ad art. 82 LEF).

Il

debitore può rendere verosimile che il suo debito è stato estinto tramite

pagamento. L’estinzione può avvenire pure tramite compensazione. L’esistenza,

l’importo e l’esigibilità della contropretesa devono essere resi solo verosimili.

Una prova documentale liquida non è necessaria (Staehelin, op. cit. n. 91 e 93

ad art. 82 LEF).

L’escusso

ha sollevato l’eccezione di compensazione fondandosi su una decisione del 16/17 aprile 2008 di Visana (doc. 3 = doc. E), con cui la sospensione della rimunerazione

delle prestazioni dell’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie

secondo la LAMal è stata annullata e gli arretrati ammontanti al 28 marzo 2008 a fr. 6'404.15 (premi, partecipazioni ai costi, interessi di mora e spese),

posti in esecuzione con diverse procedure esecutive, tra cui la n. __________

sfociata nell’attestato di carenza di beni in oggetto, sono stati compensati

con gli importi ai quali il convenuto aveva diritto secondo la LAMal a titolo

di rimborso per prestazioni di cure e medicinali. Ciò porta a concludere che

l’importo di cui all’attestato di carenza di beni in esame - sorto per i premi

LAMal arretrati del perido 01.2004-06.2005 - è stato compensato con la

decisione del 16/17 aprile 2008 (doc. E). La reclamante sostiene che sull’importo

dovuto dal convenuto in relazione all’attestato di carenza di beni emesso

nell’esecuzione n. __________ non è stata effettuata nessuna compensazione,

ritenuto che gli importi a favore di Luciano Poli sono stati compensati a

favore di altre procedure esecutive. A dimostrazione di questa sua tesi la

reclamante non ha prodotto in prima sede alcun documento, mentre i riepiloghi

allegati al reclamo quali doc. 4, 5 e 6 non possono essere considerati per il

divieto di proporre nuovi documenti in sede di reclamo, come ritenuto al

considerando 3.

Le

precedenti considerazioni portano a concludere che il convenuto ha reso

verosimile sulla base della decisione del 16/17 aprile 2006 di RE 1 l’avvenuta compensazione dell’importo posto in esecuzione con sue contropretese nei confronti

della reclamante.

Ne

consegue che il Giudice di pace, respingendo l’istanza, non è incorso in un accertamento

manifestamente non corretto dei fatti e non ha applicato in modo errato il

diritto.

9.

Il

reclamo va quindi respinto.

Tassa di

giustizia, spese processuali e indennità di inconvenienza (art. 95 cpv. 3 lett.

c CPC) seguono la soccombenza (art. 48, 61 cpv. 1 OTLEF; 106 cpv. 1 CPC).

Per i quali motivi,

richiamato l’art. 82 LEF

pronuncia:

1.

Il reclamo è respinto.

2.

La tassa di giustizia e le spese

processuali di fr. 300.--, già anticipate dalla reclamante, restano acarico di RE

1, la quale rifonderà a CO 1 fr. 70.-- a titolo di indennità.

3.

Notificazione:

- __________

- __________

Comunicazione

alla Giudicatura di pace del circolo delle Isole.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale

d’appello

Il presidente La

segretaria

Giacché il valore litigioso della vertenza di fr.

2'745.--, non raggiunge il limite di legge di fr. 30'000.--, contro la presente

decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale

federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione, solo se la

controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art.

74.

cpv. 2 lett. a LTF).

Nello stesso termine è possibile proporre al Tribunale

federale, 1000 Losanna 14, anche ricorso sussidiario in materia costituzionale

(art. 113 segg. LTF).

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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