14.2012.12
Attestato di carenza di beni quale titolo di rigetto provvisorio. Eccezione di estinzione tramite comopensazione
7 marzo 2012Italiano11 min
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Numero d'incarto:
14.2012.12
Data decisione, Autorità:
07.03.2012, CEF
Titolo:
Attestato di carenza di beni quale titolo di rigetto provvisorio. Eccezione di estinzione tramite comopensazione
RIGETTO PROVVISORIO DELL'OPPOSIZIONE
art. 82 LEF
art. 149 cpv. 2 LEF
Incarto n.
14.2012.12
Lugano
7 marzo 2012
B/fp/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Pellegrini, presidente,
Walser e Bozzini
segretaria:
Baur Martinelli,
vicecancelliera
statuendo sulla causa a procedura sommaria in tema di
esecuzione e fallimenti promossa con istanza 31 ottobre 2011 da
RE 1
contro
CO 1
tendente ad ottenere il rigetto provvisorio
dell’opposizione interposta al precetto esecutivo n. __________ del 4/5 ottobre 2011 dell’Ufficio esecuzione e fallimenti di Locarno;
sulla quale istanza il Giudice di pace del circolo
delle Isole con sentenza 4 gennaio 2012 (inc. n. 133/11) ha così deciso:
“ 1. L’istanza di rigetto dell’opposizione al PE n. __________
è respinta.
2. La tassa e le spese di giustizia di fr. 180.00
sono a carico della parte istante.
Per quanto concerne le ripetibili richieste
dal convenuto, il dispendio di tempo
per allestire lo scritto dell’11.11.11 ed i costi per la spedizione giustificano
un’indennità di fr. 50.00 che l’istante
verserà al convenuto.”
Sentenza
tempestivamente impugnata da RE 1a che con reclamo 16 gennaio 2012 ne postula l’annullamento ed il rinvio al Giudice di pace per una nuova decisione;
lette le
osservazioni 20 febbraio 2012 di controparte;
ritenuto
Fatti
A.
Con PE n. __________ del 4/5 ottobre 2011 dell’Ufficio esecuzione e fallimenti di Locarno RE 1 ha escusso CO 1 per
l’incasso di fr. 2'745.15, indicando quale titolo di credito: “ Attestato
carenza beni no. __________ di fr. 2'745.15 emesso il 29.11.2007 dell’Ufficio esecuzione e fallimenti, Locarno. Premi arretrati LAMal del periodo gennaio 04
– giugno 05.”
Interposta
tempestiva opposizione dall’escusso, la creditrice con istanza 31 ottobre 2011 ne ha chiesto il rigetto provvisorio alla Giudicatura di pace.
B. La procedente fonda la sua pretesa sull’attestato di carenza beni n.
705881 emesso il 29 novembre 2007 dall’Ufficio esecuzione e fallimenti di
Locarno per l’importo di fr. 2'745.15 relativi ai premi LAMal arretrati per il periodo
da gennaio 2004 a giugno 2005 (doc. A).
C. Con osservazioni 11 novembre 2011 CO 1 ha rilevato che nonostante l’istante abbia asserito con decisione del 17 aprile 2008 che la sospensione della rimunerazione delle prestazioni sia stata annullata, RE 1 si è sempre rifiutata
di pagare le sue fatture per visite mediche, spese per analisi, medicinali,
ecc., che egli nel 2010 e 2011 ha pagato personalmente. Il convenuto ha pertanto
chiesto la reiezione dell’istanza di rigetto dell’opposizione e che l’istante
venga obbligata a rimborsargli tutte le spese da lui anticipate per la sua inadempienza,
protestate spese e ripetibili.
D. Con
sentenza 4 gennaio 2012 il Giudice di pace del Circolo delle Isole ha respinto
l’istanza rilevando che nella decisione del 17 aprile 2008 di RE 1 è indicato (pag. 5 punto 2) che “l’arretrato (premi, partecipazione ai costi, interessi
di mora e spese) è compensato con gli importi ai quali avete diritto secondo la
LaMal a titolo di rimborso per prestazioni di cure mediche e medicinali”. Il
Giudice di pace ha osservato che nell’elenco citato delle procedure esecutive nella
predetta decisione figura pure l’esecuzione n. 705 881, oggetto della presente
causa (all. E pag. 4 punto 6). Ritenuto che il credito fatto valere con la
procedura in oggetto è antecedente al 26 novembre 2007 (recte 29 novembre 2007), data in cui è stato emesso l’attestato di carenza di beni, il Giudice di pace
ha deciso che ad un esame sommario della questione, il debito appare estinto
per compensazione.
E. Con
reclamo del 16 gennaio 2012 RE 1 rileva che l’attestato di carenza di beni in
oggetto è stato emesso il 29 novembre 2007. La reclamante osserva che con provvedimento del 17 aprile 2008 ha deciso che la sospensione della rimunerazione
delle prestazioni dell’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie
secondo la LAMal veniva annullata e che l’arretrato (premi, partecipazioni ai
costi, interessi di mora e spese) sarebbe stato compensato con gli importi ai
quali CO 1 aveva diritto secondo la LAMal a titolo di rimborso per prestazioni
di cure e medicinali (doc. 3). Tale decisione riguardava gli arretrati
richiesti al convenuto con diverse procedure esecutive, tra cui la n. __________,
il cui arretrato ammontava a fr. 2'745.15. Sulla scorta delle fatture per
prestazioni di cure e medicinali che il convenuto le ha inviato, la reclamante
rileva di avere provveduto a compensare un importo complessivo di fr. 643.10 con
le procedure esecutive n. __________, __________, __________, __________ e con
un arretrato non ancora posto in esecuzione. In merito all’effettuata
compensazione Visana ha prodotto copia di tre riepiloghi, due del 29 marzo 2008 e uno del 13 agosto 2008 (doc. 4, 5 e 6), sostenendo che in relazione
all’attestato di carenza di beni in oggetto n. __________ non è stata
effettuata alcuna compensazione, considerato che le compensazioni sono state
eseguite a favore di altri attestati di carenza beni.
F. Delle
osservazioni di controparte si dirà, se del caso, in seguito.
Considerato
Considerandi
1.
Secondo l’art. 319 lett. a CPC sono impugnabili mediante
reclamo,
tra l’altro, le decisioni inappellabili di prima istanza.
Tale
è il caso per le decisioni nelle pratiche a tenore della LEF, segnatamente in
tema di rigetto dell’opposizione ex art. 80-84 LEF (cfr. art. 309 lett. b n. 3
CPC).
2.
In base all’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati:
a. l’applicazione
errata del diritto,
b. l’accertamento
manifestamente errato dei fatti.
3.
Secondo l’art. 326 cpv. 1 CPC in sede di reclamo non sono ammesse né
nuove conclusioni, né l’allegazione di nuovi fatti o la produzione di nuovi
mezzi di prova.
I
documenti prodotti da RE 1 con il reclamo (doc. 1 – 13) vanno quindi estromessi
dall’incarto, ad eccezione dell’attestato di carenza di beni del 29 novembre 2007 (doc. 2) così come della decisione di RE 1 del 16/17 aprile 2008 (doc. 3) già prodotti in prima sede con l’istanza. Lo stesso vale per i documenti presentati
da CO 1 con le osservazioni al reclamo (doc. 1 – 32), ad eccezione del verbale
della Giudicatura di pace delle Isole del 12 luglio 2007 (doc. 2), dell’estratto della decisione della RE 1 del 16/17 aprile 2008 (doc. 4) e della lettera di CO 1 a RE 1 del 17 ottobre 2011 (plico doc. 29), pure già prodotti dal convenuto in prima sede con la risposta all’istanza.
4.
In virtù dell’art. 82 cpv. 1 LEF se il credito si fonda sopra un
riconoscimento di debito constatato mediante atto pubblico o scrittura privata,
il creditore può chiedere il rigetto provvisorio dell'opposizione.
5.
La nozione di riconoscimento di debito constatato mediante
scrittura privata ex art. 82 cpv. 1 LEF, che non è definita dalla legge,
implica necessariamente il riconoscimento da parte dell'escusso o del suo
rappresentante di un'obbligazione in relazione ad una somma di denaro
determinata o facilmente determinabile. Il riconoscimento di debito può essere
dedotto anche da un insieme di documenti a condizione che da essi risultino gli
elementi necessari (DTF 132 III 480 consid. 4.1 pag. 481). Condizione
essenziale è che la somma di denaro riconosciuta sia facilmente determinabile
secondo criteri oggettivi stabiliti in precedenza e sottratti a possibilità di
modifica unilaterale dipendente dalla volontà delle parti (cfr. Cometta, Il rigetto provvisorio
dell'opposizione nella prassi giudiziaria ticinese, in Rep 1989, p. 338 con riferimenti).
6.
Il
giudice del rigetto accerta d’ufficio ed in ogni stadio di causa (quindi anche
in sede di reclamo), e ciò a prescindere dalla presenza delle parti all’udienza
di primo grado e, se presenti, dalle ragioni da loro sostenute (CEF 30 giugno 1972 in re F., Rep 1972 p. 344 cons. 6; CEF 8 aprile 1974 in re D.V., Rep 1975 p. 101), se la documentazione prodotta costituisce valido riconoscimento di
debito e se vi è identità tra il creditore, il debitore ed il credito indicati
nel precetto esecutivo e nell’istanza, con il creditore, il debitore ed il
credito di cui ai documenti prodotti (cfr. Cometta, op. cit., p. 331;
Staehelin, Basler Kommentar zum SchKG, vol. I, 2. ed., Basilea 2010, n. 50 ad
art. 84; Gilliéron, Commentaire de la LP, vol. I, Losanna 1999, n. 73 ad art.
82.
e n. 68 ad art. 84; Stücheli, Die Rechtsöffnung, tesi Zurigo 2000, p. 112 ad
c).
7.
Secondo l’art. 149 cpv. 2 LEF l’attestato di carenza di beni vale
come riconoscimento di debito ai sensi dell’art. 82 LEF.
Pertanto l’attestato di carenza di beni del 29 novembre 2007 per l’importo di fr. 2'745.15 emesso nell’esecuzione n. 705881 dall’Ufficio
esecuzione e fallimenti di Locarno costituisce, in via di principio, un
riconoscimento di debito ai sensi dell’art. 82 cpv. 1 LEF.
8.
Per l’art. 82 cpv. 2 LEF il giudice pronuncia il rigetto
provvisorio dell’opposizione a meno che il debitore sollevi e giustifichi
immediatamente delle eccezioni tali da infirmare il riconoscimento di debito;
all’escusso incombe l’onere di dimostrare la verosimiglianza delle eccezioni
che deduce in giudizio (DTF 132 III 142 cons. 4.1.1 con rinvii). Secondo la
giurisprudenza le eccezioni non solo devono essere esposte in modo convincente
ma devono anche essere sostanziate in modo perlomeno verosimile nel senso che a
conforto delle allegazioni devono esserci riscontri oggettivi (cfr. DTF 104 Ic
413.
cons. 4; Jaeger/Walder/Kull/Kottmann, Bundesgesetz über Schuldbetreibung
und Konkurs, vol. I, 4a ed., Zurigo 1997, n. 28 ad art. 82; Gilliéron, op.
cit., n. 82 ad art. 82; Stücheli, op. cit. p. 350 con rif.; Staehelin, op.
cit., n. 87 s. ad art. 82 LEF).
Il
debitore può rendere verosimile che il suo debito è stato estinto tramite
pagamento. L’estinzione può avvenire pure tramite compensazione. L’esistenza,
l’importo e l’esigibilità della contropretesa devono essere resi solo verosimili.
Una prova documentale liquida non è necessaria (Staehelin, op. cit. n. 91 e 93
ad art. 82 LEF).
L’escusso
ha sollevato l’eccezione di compensazione fondandosi su una decisione del 16/17 aprile 2008 di Visana (doc. 3 = doc. E), con cui la sospensione della rimunerazione
delle prestazioni dell’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie
secondo la LAMal è stata annullata e gli arretrati ammontanti al 28 marzo 2008 a fr. 6'404.15 (premi, partecipazioni ai costi, interessi di mora e spese),
posti in esecuzione con diverse procedure esecutive, tra cui la n. __________
sfociata nell’attestato di carenza di beni in oggetto, sono stati compensati
con gli importi ai quali il convenuto aveva diritto secondo la LAMal a titolo
di rimborso per prestazioni di cure e medicinali. Ciò porta a concludere che
l’importo di cui all’attestato di carenza di beni in esame - sorto per i premi
LAMal arretrati del perido 01.2004-06.2005 - è stato compensato con la
decisione del 16/17 aprile 2008 (doc. E). La reclamante sostiene che sull’importo
dovuto dal convenuto in relazione all’attestato di carenza di beni emesso
nell’esecuzione n. __________ non è stata effettuata nessuna compensazione,
ritenuto che gli importi a favore di Luciano Poli sono stati compensati a
favore di altre procedure esecutive. A dimostrazione di questa sua tesi la
reclamante non ha prodotto in prima sede alcun documento, mentre i riepiloghi
allegati al reclamo quali doc. 4, 5 e 6 non possono essere considerati per il
divieto di proporre nuovi documenti in sede di reclamo, come ritenuto al
considerando 3.
Le
precedenti considerazioni portano a concludere che il convenuto ha reso
verosimile sulla base della decisione del 16/17 aprile 2006 di RE 1 l’avvenuta compensazione dell’importo posto in esecuzione con sue contropretese nei confronti
della reclamante.
Ne
consegue che il Giudice di pace, respingendo l’istanza, non è incorso in un accertamento
manifestamente non corretto dei fatti e non ha applicato in modo errato il
diritto.
9.
Il
reclamo va quindi respinto.
Tassa di
giustizia, spese processuali e indennità di inconvenienza (art. 95 cpv. 3 lett.
c CPC) seguono la soccombenza (art. 48, 61 cpv. 1 OTLEF; 106 cpv. 1 CPC).
Per i quali motivi,
richiamato l’art. 82 LEF
pronuncia:
1.
Il reclamo è respinto.
2.
La tassa di giustizia e le spese
processuali di fr. 300.--, già anticipate dalla reclamante, restano acarico di RE
1, la quale rifonderà a CO 1 fr. 70.-- a titolo di indennità.
3.
Notificazione:
- __________
- __________
Comunicazione
alla Giudicatura di pace del circolo delle Isole.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d’appello
Il presidente La
segretaria
Giacché il valore litigioso della vertenza di fr.
2'745.--, non raggiunge il limite di legge di fr. 30'000.--, contro la presente
decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale
federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione, solo se la
controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art.
74.
cpv. 2 lett. a LTF).
Nello stesso termine è possibile proporre al Tribunale
federale, 1000 Losanna 14, anche ricorso sussidiario in materia costituzionale
(art. 113 segg. LTF).
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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