14.2012.120
Rigetto definitivo dell'opposizione fondato su una sentenza italiana. Competenza della CEF. Convenzione di Lugano. Diritto transitorio. Prova della notifica della citazione. Attestazione dell'ufficial
28 settembre 2012Italiano22 min
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AIUTO
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Numero d'incarto:
14.2012.120
Data decisione, Autorità:
28.09.2012, CEF
Titolo:
Rigetto definitivo dell'opposizione fondato su una sentenza italiana. Competenza della CEF. Convenzione di Lugano. Diritto transitorio. Prova della notifica della citazione. Attestazione dell'ufficiale giudiziario italiano. Finzione di notifica. Ordine pubblico svizzero
RIGETTO DEFINITIVO DELL'OPPOSIZIONE
art. 27 cf. 2 CL
art. 46 cf. 2 CL
art. 63 CLUG 2007
art. 58 CPC
art. 321 cpv. 1 CPC
art. 80 LEF
Incarto n.
14.2012.120
Lugano
28 settembre 2012
CJ/fp/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d'appello
composta
dei giudici:
Pellegrini,
presidente,
Walser
e Bozzini
segretario:
Jaques
statuendo
sulla causa a procedura sommaria in tema di esecuzione e fallimenti (inc. __________)
promossa con istanza 10 maggio 2012 da
CO
1
patrocinata
dall’ PA 1
contro
RE
1
tendente ad ottenere il
rigetto definitivo dell’opposizione interposta al precetto esecutivo n. __________
dell'Ufficio esecuzione di Mendrisio;
sulla quale istanza il
Pretore aggiunto della Giurisdizione di Mendrisio-Sud, con decisione 19 luglio 2012, ha così deciso:
"1. L’istanza è accolta.
1.1. Di
conseguenza, la sentenza 15
gennaio 2010 del Tribunale di Milano, Sezione X Civile (sent. 477/2010, Rep.
391/10) è dichiarata esecutiva.
1.2. L’opposizione
interposta dalla parte convenuta al precetto esecutivo n. __________
dell’Ufficio esecuzione e fallimenti di Mendrisio è respinta in via
definitiva.
2. Le
spese e la tassa di giustizia per complessivi fr. 450.--, da anticipare dalla
parte istante, e le spese esecutive di fr. 103.--, sono poste a carico della
parte convenuta, la quale rifonderà a controparte fr. 1’800.-- a titolo di
indennità.
3. omissis";
sentenza tempestivamente
impugnata dall'escusso, che con reclamo 27 luglio 2012 ha “confermato l’opposizione al precetto esecutivo”;
viste le osservazioni 27
agosto 2012 della parte istante, che ha chiesto, in via principale, la
reiezione in ordine del reclamo per incompetenza del giudice adito, e in via
subordinata la sua reiezione nel merito, in entrambi i casi con protesta di
spese e ripetibili;
ritenuto
Fatti
A. Con PE n. __________
dell’UEF di Mendrisio(doc. B), la CO 1 di __________ ha escusso RE 1 per
l’incasso di fr. 57'347,90 oltre interessi e spese, facendo valere quale titolo
di credito la sentenza 15 gennaio 2010 del Tribunale di Milano e l’atto di
precetto del 31 ottobre 2010.
Interposta opposizione,
l’escutente ne ha chiesto il rigetto definitivo.
B. Con osservazioni del
21 maggio 2012, l’escusso si è opposto all’istanza, sostenendo che gli sarebbe
“stato negato il diritto di difesa nella causa istruita presso il Tribunale di
Milano”, in quanto non avrebbe “mai ricevuto alcuna notifica di convocazione in
mani proprie o con avviso mediante raccomandata R.R.”.
C. Con replica dell’11
giugno 2012, l’escutente ha qualificato come pretestuosa l’eccezione avversaria
di irregolare notifica, siccome sull’avviso di ricevimento della citazione in
rinnovazione figura la firma dell’escusso (doc. H). Ma a suo parere anche
l’atto di citazione (doc. G) andrebbe considerato validamente notificato alla
scadenza del termine di giacenza postale. In ogni caso, l’eccezione non
potrebbe più essere sollevata allo stadio del riconoscimento della decisione in
Svizzera, dal momento che l’escusso non l’ha impugnata.
D. Con duplica del 14
giugno 2012, l’escusso ha in particolare sostenuto che l’atto di citazione non
era stato inviato in un luogo che corrispondesse al suo domicilio o alla sua
residenza, che al momento della citazione in rinnovazione egli soggiornava
negli Stati Uniti e che la firma sull’atto di ricezione non era autentica.
E. Con triplica del 27
giugno 2012, l’escutente ha fatto valere che la rinnovazione avrebbe sanato
l’eventuale vizio della prima notifica con effetto ex nunc. Orbene,
l’avviso di ricevimento compilato dal postino farebbe piena prova, fino a querela
di falso, dei fatti che attesta (art. 2700 del Codice di procedura civile
italiano [CPC-it]). La prova dell’eccezione di falso incomberebbe pertanto
all’escusso. Inoltre, l’art. 139 CPC-it consente la notifica anche nelle mani
dei familiari del destinatario.
F. Con quadruplica
dell’11 luglio 2012, l’escusso ha ribadito di non aver mai ricevuto in mani
proprie l’atto di citazione in rinnovazione né di aver apposto la propria firma
autografa sull’avviso di ricevimento, e ha versato agli atti una perizia
grafologica di parte, che esclude che la firma apposta sulla ricevuta sia la
sua.
G. Con decisione 19
luglio 2012, il Pretore aggiunto della Giurisdizione di Mendrisio-Sud ha
accolto l’istanza, ritenendo inoltre di dover dichiarare l’esecutività della sentenza
italiana (in Svizzera) in base agli art. 32 CL e 335 CPC. Sulla questione della
notifica dell’atto di citazione, il primo giudice ha considerato che l’escusso
avrebbe dovuto far valere le sue eccezioni ricorrendo contro la sentenza
italiana, il cui passaggio in giudicato andrebbe interamente imputato alla sua
inazione.
H. Contro la sentenza
pretorile si aggrava tempestivamente RE 1, ribadendo di non aver mai ricevuto
in mani proprie l’atto di citazione in rinnovazione né di aver apposto la
propria firma autografa sull’avviso di ricevimento, come accertato dalla
perizia calligrafica prodotta con la quadruplica, che il primo giudice, in
mancanza delle necessarie competenza professionali, non avrebbe potuto mettere
in dubbio senza ordinare una controperizia. Ora, la prova della notifica
dell’atto introduttivo d’istanza è un presupposto del riconoscimento giusta
l’art. 46 cpv. 2 vCL. Il reclamante contesta che alcuno dei suoi familiari o
persone della sua “sfera” abbia falsificato la sua firma sull’avviso di
ricevimento. L’incertezza sulla persona del destinatario comporterebbe la
nullità della notifica giusta l’art. 160 CPC-it.
I. Con osservazioni
del 27 agosto 2012, l’istante, in via principale, ha chiesto la reiezione del
reclamo in ordine per incompetenza del giudice adito, ritenendo che la Corte
dei reclami penali, a cui il reclamo è indirizzato, non avrebbe potuto validamente
trasmetterlo alla Camera di esecuzione e fallimenti. In via subordinata,
l’istante ha chiesto la reiezione del reclamo nel merito, con motivi di cui si
dirà, per quanto necessario ai fini del giudizio, nei successivi considerandi.
Considerato
Considerandi
1.
Secondo l’art. 319
cpv. 1 lett. a CPC sono impugnabili mediante reclamo, tra l’altro, le decisioni
inappellabili di prima istanza. Tale è il caso per le decisioni nelle pratiche
a tenore della LEF, segnatamente in tema di rigetto dell’opposizione ex art.
80-84 LEF (cfr. art. 309 lett. b n. 3 CPC).
1.1
Trattandosi di
un’impugnazione contro una decisione pronunciata in procedura sommaria (art.
251.
lett. a CPC), il termine per l’inoltro del reclamo è di dieci giorni (art.
321.
cpv. 2 CPC). Proposto il 27 luglio, ossia nel termine di dieci giorni decorrente
dalla notifica della sentenza impugnata, avvenuta il 20 luglio 2012, il reclamo
è tempestivo.
1.2
I reclami diretti
contro le decisioni del giudice dell’esecuzione rientrano nella competenza
delle Camere civili del Tribunale d’appello (art. 48 lett. a n. 8 e lett. b n.
5.
LOG), mentre i reclami nelle cause proposte a norma della LEF, escluse quelle
di disconoscimento del debito (art. 83 cpv. 2 LEF) e di accertamento
dell’inesistenza del debito (art. 85a LEF), rientrano nella competenza della
Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett.
e n. 1 LOG). Di conseguenza, il reclamo in esame andrebbe esaminato dalla
seconda Camera civile per quanto concerne la contestazione del riconoscimento e
dell’esecuzione della sentenza italiana (resa in materia di diritto delle
obbligazioni, cfr. doc. G) e dalla CEF per quanto riguarda la questione del
rigetto definitivo dell’opposizione. In ossequio al principio di economia e di
celerità della procedura nonché della sicurezza del diritto, le due Camere, in
applicazione analogica dell’art. 127 CPC, possono convenire di demandare il
giudizio su entrambe le questioni a una sola di esse (CEF 10 luglio 2012, inc.
14.12
, cons. 1.2), nel caso concreto la scrivente Camera.
1.3
Giusta l’art. 321 cpv.
1.
CPC, il reclamo dev’essere proposto all’“autorità giudiziaria superiore”. Ci
si può chiedere se la ripartizione interna delle competenza tra le diverse
Camere prevista all’art. 48 LOG non sia una questione di organizzazione puramente
interna del Tribunale d’appello, il quale costituirebbe invece per le parti
un’unica entità, specie nei casi in cui, come nella fattispecie, la decisione
impugnata indica il “Tribunale d’appello” quale autorità di ricorso. Comunque
sia, il fatto che il reclamo sia in concreto indirizzato alla “Corte dei
reclami penali” costituisce una manifesta svista – niente nell’atto indica che RE
1.
intendesse davvero inoltrare un reclamo penale –, che poteva essere sanata
d’ufficio stante il divieto del formalismo eccessivo (cfr. Bohnet, CPC commenté, Basilea 2011, n.
6.
e 24 ad art. 132). Del resto, la trasmissione del reclamo poteva anche fondarsi
sull’art. 39 cpv. 1 del Codice di diritto processuale penale svizzero (CPP, RS
312.
).
1.4
Il reclamo è di
conseguenza ricevibile.
2.
Secondo l’art. 320
CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del
diritto sia l’accertamento manifestamente inesatto dei fatti.
3.
Il 1° gennaio 2011 è
entrata in vigore la nuova Convenzione di Lugano del
30.
ottobre 2007 concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e
l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (RS 0.275.12) –
ormai designata con l’abbreviazione ufficiale “CLug” –, che sostituisce
l’omonima Convenzione di Lugano del 16
settembre 1988 (abbreviata “CL”, RS 0.275.11). In
virtù dell’art. 63 n. 1 CLug, la nuova convenzione si applica al
riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni estere pronunciate in
merito ad azioni avviate all’estero dopo la sua entrata in vigore nello
Stato di origine e nello Stato richiesto. Nel caso concreto, l’azione sfociata
nella decisione del Tribunale di Milano del 15 gennaio 2010 è stata ovviamente proposta prima dell’entrata
in vigore della CLug in Svizzera, avvenuta il 1° gennaio 2011. Non entra
d’altronde in considerazione le eccezioni stabilite all’art. 63 cpv. 2 CLug,
subordinate all’esigenza che la decisione da delibare sia stata emessa dopo
l’entrata in vigore della nuova convenzione (CEF 10 luglio 2012, inc. 14.12.79,
cons. 3.3 e 3.4). Di conseguenza, alla fattispecie risulta applicabile la
(vecchia) Convenzione del 1988, in vigore per l’Italia dal 1° dicembre 1992 e
per la Svizzera dal 1° gennaio 1992.
4.
Giusta l’art. 46 n.
2.
CL, la parte che invoca il riconoscimento o chiede l’esecuzione di una
decisione deve in particolare produrre, se si tratta di una decisione contumaciale,
l’originale o una copia certificata conforme del documento comprovante che la
domanda giudiziale od un atto equivalente è stato notificato o comunicato al
contumace.
4.1
Contrariamente a
quanto esposto dal primo giudice, la prova della notifica dell’atto
introduttivo d’istanza è un presupposto imprescindibile per il riconoscimento e
l’esecutività di una decisione estera. Il fatto che il reclamante non abbia
ricorso contro la sentenza italiana è al riguardo irrilevante (Walther, Kommentar zum LugÜ, 1a
ed., Berna 2008, n. 67 ad art. 27; CEF 27 febbraio 2003, inc. 14.02.100, cons.
4.
/c/ee, con rif.). Il riferimento alla sentenza del Tribunale federale
pubblicata in DTF 137 III 266, cons. 3.2, non è pertinente, siccome essa si
riferisce alla decisione di sospensione della procedura di exequatur ai
sensi dell’art. 38 CL e non alla decisione di riconoscimento o di exequatur
medesima. La carente notifica dell’atto
introduttivo d’istanza costituisce d’altronde un motivo (sostanziale) di
rifiuto assoluto ai sensi dell’art. 27 n. 2
CL (cfr. infra ad cons. 5). Infatti, contrariamente al nuovo art. 34 n.
2.
CLug, l’art. 27 n. 2 CL non esclude tale motivo di rifiuto “qualora,
pur avendone avuto la possibilità, egli [il convenuto] non abbia impugnato la
decisione”. Per completezza, va del resto precisato che la Svizzera ha dichiarato
di non voler applicare siffatta esclusione anche nel nuovo regime (cfr. riserve
e dichiarazioni della Svizzera alla CLug).
4.3
Ciò posto, la causa
potrebbe essere rinviata al primo giudice, nella misura in cui non ha statuito
in modo definitivo sulla questione della notifica della citazione. La Camera
ritiene tuttavia che la causa sia matura per il giudizio (art. 327 cpv. 3 lett.
b CPC).
4.4
L’attestazione di cui
all’art. 46 n. 2 CL deve riferire direttamente dell’avvenuta ed effettiva
notifica (Naegeli, op. cit., n. 21
ad art. 46). Una dichiarazione che si limita a confermare in modo generico che
la notifica è stata regolare non è sufficiente (STF 5P.471/2002 del 12 febbraio
2003; senza una particolare motivazione: STF 5A.689/2009 del 4 dicembre 2009, cons.
1.
; CEF 24 settembre 2010, inc. 14.10.69, cons. 6b-c).
4.5
Nel caso concreto,
l’istante ha prodotto, quali documenti probatori ai sensi dell’art. 46 n. 2 CL,
l’avviso di ricevimento dell’atto di citazione, che attesta che la giacenza
postale è scaduta infruttuosa il 21 agosto 2005 (doc. G), nonché l’atto di
citazione in rinnovazione, debitamente munito della relata di notifica 9 febbraio
2006.
a firma dell’ufficiale giudiziario presso la Corte d’appello di __________,
dott. __________, che attesta l’adempimento delle tre formalità prescritte
dall’art. 140 CPC-it, compresa l’invio per raccomandata della notizia del
deposito dell’atto presso la casa comunale di __________ e l’affissione alla
porta del destinatario dell’avviso di deposito, formalità che trova conferma nell’avviso
di ricevimento (cartoncino verde) aggraffato all’ultima pagina dell’atto in
rinnovazione, da cui si evince che il plico è stato consegnato a RE 1 al suo
domicilio di Milano il 13 febbraio 2006 (doc. H).
a) Ora, il fatto che il
giudice abbia approvato la rinnovazione della notifica consente di dedurre che
ha ritenuto nulla la (prima) notifica dell’atto di citazione (cfr. art. 291
CPC-it). Non occorre quindi esaminare se l’avviso di ricevimento di cui al doc.
G adempie i presupposti dell’art. 46 n. 2 CL.
b) La relata di
notifica, unitamente all’avviso di ricevimento dell’atto di citazione in rinnovazione
(doc. H), costituiscono indubbiamente un documento ai sensi dell’art. 46 n. 2
CL, nella misura in cui contiene l’accertamento dell’avvenuta notifica
dell’atto di citazione ai sensi dell’art. 140 CPC-it. La
regolarità della notifica, qualora, come nella fattispecie, sia contestata, va
esaminata nell’ambito dell’esame dei motivi di rifiuto dell’exequatur
ai sensi dell’art. 27 CL (infra cons. 5; cfr. Bischof, Die Zustellung im internationalen Rechtsverkehr
in Zivil- oder Handelssachen, tesi San Gallo 1997, p. 471 segg. ad 1.1.5).
5.
La decisione non è
riconosciuta (né dichiarata esecutiva, cfr. art. 34 cpv. 2 CL) se la domanda
giudiziale o un atto equivalente non è stato notificato o comunicato al convenuto
contumace in tempo utile e in modo tale da poter presentare le proprie difese
(art. 27 n. 2 CL).
5.1
La regolarità della
notifica dell’atto introduttivo d’istanza si determina in linea di principio
secondo il diritto processuale convenzionale (cfr. art. IV cpv. 1 del
Protocollo n. 1 CL e la riserva della Svizzera riferita all’art. IV cpv. 2) o
autonomo dello Stato di origine (cfr. CEF 27 febbraio 2003, inc. 14.02.100,
cons. 4.2/a, con rif.; Naegeli,
Kommentar zum LugÜ, 1a ed., Berna 2008, n. 20 ad art. 46; Geimer/Schütze, Kommentar zum EuGVÜ und zum Lugano-Übereinkommen, Monaco 1997, n. 113 ad art. 27; Bischof, op. cit., p. 301 ad 72.4.1; Kropholler, Europäisches Zivilprozessrecht, 6a
ed., Heidelberg 1998, n. 30 ad art. 27), in casu l’Italia. Il diritto
dello Stato di origine è anche determinante per definire la nozione di
domicilio e le persone abilitate a ricevere l’atto da notificare, come pure le
condizioni alle quali la notifica dev’essere fatta all’estero o per via
edittale (cfr. Geimer/Schütze, op. cit., n. 114 ad art. 27; Bischof, op. cit., p. 259 s.). I
motivi di rifiuto vanno esaminati d’ufficio,
indipendentemente dalle eventuali conclusioni a cui è giunto il giudice di
merito, ciò che però non sgrava la parte opponente dal proprio onere della prova
(cfr. Walther, op. cit., n.
2.
e 40 ad art. 27; Bischof, op. cit., 470 s., con rif. in nota; Kropholler, op. cit., n. 7 prima dell’art. 26).
5.2
Nella fattispecie, la
notifica dell’atto di citazione in rinnovazione è avvenuta regolarmente giusta
l’art. 140 CPC-it (cfr. timbro dell’ufficiale giudiziario sul doc. H). Ciò
nonostante, il reclamante contesta la validità della notifica, eccependo di
essere stato assente dal proprio domicilio al momento della citazione in
rinnovazione – sostiene di aver soggiornato negli Stati Uniti – e di non aver
apposto la firma del destinatario figurante sull’atto di ricevimento, che
ritiene falsa.
a) La regolarità della
notifica dell’atto introduttivo d’istanza va stabilita in funzione del diritto
dello Stato in cui è stata emessa la decisione da delibare (cfr. supra
ad cons. 5.1). La Convenzione di Lugano non prescrive esigenze specifiche in
merito, fatta salva la riserva dell’ordine pubblico (procedurale) dello Stato
richiesto (Walther, op. cit., n. 47
ad art. 27). Ora, la notifica ai sensi dell’art. 140 CPC-it si perfeziona non
appena sono state effettuate le tre formalità prescritte dalla norma (deposito
dell’atto presso la casa del comune dove la notificazione deve eseguirsi, affissione
alla porta del destinatario dell’avviso di deposito e invio per raccomandata
con avviso di ricevimento della notizia relativa all’esecuzione delle due
predette formalità). Per quanto concerne l’ultima formalità, è sufficiente la
prova dell’invio effettivo della raccomandata, mentre l’effettiva consegna al
destinatario è irrilevante (cfr. sentenze della Corte di cassazione civile,
sezione I, n. 1504 in re Mangano c/ Unive e della Corte di cassazione civile,
Sezione Lavoro, n. 5760 del 14 giugno 1994, citate in Bartolini/Dubolino, Il Codice di procedura civile
annotato con la giurisprudenza, 2a ed., Piacenza 2003, p. 558-9). È
pertanto irrilevante la censura del reclamante, che si limita a contestare il
fatto che l’atto di ricevimento sia giunto nelle sue mani o in quelle dei
membri della sua famiglia, senza per il resto nulla obiettare in merito all’adempimento
delle altre formalità. Lo stesso atto di ricevimento (cartoncino verde)
dimostra che la terza formalità prescritta dall’art. 140 CPC-it sia stata
regolarmente adempiuta. Non sussiste d’altronde alcun dubbio sul destinatario e
sul luogo della notifica, chiaramente indicati sull’avviso di ricevimento. Il
reclamante ammette del resto implicitamente che l’indirizzo di notifica
corrisponde al domicilio ch’egli a quell’epoca aveva presso la casa dei
genitori (cfr. duplica ad 2/C; reclamo, ad 6). Non vi è quindi spazio per una
nullità della notificazione giusta l’art. 160 CPC-it.
b) Le
decisioni emanate in uno Stato contraente non sono riconosciute né sono dichiarate
esecutive se il riconoscimento è manifestamente contrario all’ordine pubblico
dello Stato richiesto (art. 27 n. 1 e 34 cpv. 2 CL). Nel caso concreto, il
reclamante non pretende che l’art. 140 CPC-it sia contrario all’ordine pubblico
svizzero e comunque non lo è. In effetti, anche il diritto svizzero prevede dei
casi in cui la notificazione è presunta in modo irrefragabile quand’anche non è
data la prova che l’atto sia giunto nelle mani del destinatario, ad esempio la
nota finzione di notifica della raccomandata alla scadenza del termine di
giacenza postale (art. 138 cpv. 3 n. 1 CPC). Del resto, il Tribunale federale
ha già avuto modo di confermare la compatibilità con l’ordine pubblico svizzero
formale dell’art. 143 CPC-it relativo alla notifica a persona di residenza,
dimora e domicilio sconosciuto (STF 5A_611/2010 dell’8 novembre 2011, cons.
3.4.2
), che sicuramente offre meno garanzie procedurali al destinatario
rispetto all’art. 140 CPC-it.
c) A titolo aggiuntivo,
va comunque rilevato che l’effettiva consegna della raccomandata al reclamante
risulta dallo stesso avviso di ricevimento e che il reclamante non è riuscito
a sovvertire tale accertamento con il reclamo.
aa) Certo, il fatto che
tale atto abbia natura di atto pubblico ai sensi dell’art. 2700 CCit. e faccia
quindi piena prova, fino a querela di falso, dei fatti compiuti dall’agente
postale (sentenze della Corte di cassazione civile n. 1783 dell’8 febbraio 2001 in re I.N.P.S. c/ Di Ielsi e n. 3065 del 1° marzo 2003 in re Bertinetti c/ Inps, citate in Bartolini/Dubolino, op. cit., p.
589), non è opponibile al giudice dell’exequatur, che non è vincolato
agli accertamenti di fatto e di diritto eseguiti dalle autorità dello Stato di
origine (cfr. Walther, op. cit.,
n. 40 ad art. 27, con rif.) ma deve verificare la regolarità e la tempestività
della notifica dell’atto introduttivo d’istanza secondo le regole della
propria procedura, in particolare in merito al modo di trattare le eccezioni di
falso, sicché non si può nel caso di specie rimproverare al reclamante di non
aver proposto la querela di falso prevista dal diritto italiano (art. 221-227
CPCit.). Inoltre, l’atto di ricevimento non può essere parificato a un
documento pubblico giusta l’art. 179 CPC, poiché la norma si riferisce a
registri e atti esteri solo nella misura in cui siano riconosciuti in Svizzera
(cfr. Schweizer, CPC commenté,
Basilea 2011, n. 2 e 7 ad art. 179). Nel caso in esame, l’atto in questione non
ha quindi una forza probatoria superiore a quella di una dichiarazione
testimoniale scritta, ovvero di un semplice documento ai sensi del’art. 177 CPC
(cfr. Bohnet, op. cit., n. 3 ad
art. 254) o di una semplice testimonianza (cfr. Trezzini,
Commentario al CPC, Lugano 2011, p. 723), liberamente apprezzabile dal giudice.
bb) Ciò nonostante, il
reclamante non ha provato la propria affermazione secondo cui egli sarebbe
stato negli Stati Uniti al momento della notifica della citazione in rinnovazione.
Il timbro del 10 ottobre 2006 apposto sul documento ch’egli afferma essere il
suo passaporto (doc. 2 annesso alla duplica), di cui si legge chiaramente solo
la data, non indica ch’essa sia quella dell’asserito rientro in Italia, e anzi
l’affermazione mal si concilia con l’allegazione secondo cui RE 1 si sarebbe
stabilito a New York “per tre mesi” (duplica ad 3/B) così come con il fatto
ch’egli risulta essersi trasferito da __________ a __________ il 3 luglio 2006
(cfr. duplica ad 3/A e doc. 1). Non si può pertanto considerare che l’escusso
abbia così efficacemente contestato il contenuto dell’avviso di ricevimento
di cui al doc. H.
cc) A prescindere dall’ammissibilità
della perizia calligrafica (doc. 12), sia dal punto di vista temporale – è
stata prodotta solo con la quadruplica – che processuale – non essendo un mezzo
di prova riconosciuto dalla legge (cfr. art. 168 cpv. 1 CPC), la perizia di
parte può essere considerata, a dipendenza del suo autore e dei documenti su
cui si fonda, come una semplice allegazione della parte che la produce oppure
come un documento di valore probatorio limitato, parificabile a un mero indizio
(cfr. Schweizer, op. cit., n. 4 ad
art. 177; Trezzini, op. cit., p.
725-6) –, il documento in questione non considera che RE 1 non sempre si firma
allo stesso modo (cfr. cartoncino verde allegato al doc. A) e, sebbene essa escluda
che il reclamante abbia vergata la firma contestata figurante sull’avviso di
ricevimento (doc. 12, p. 33), evidenzia però come la stessa firma sia stata
eseguita “in un ambito di controllo ed attenzionalità e quindi di non
spontaneità ed immediatezza nella realizzazione dei percorsi esecutivi” (doc.
12, p. 12). Non si può pertanto escludere che il reclamante, apposta in modo
maldestro la propria firma, abbia approfittato di tale circostanza per poi
invocare il motivo di nullità, ipotesi che non è meno verosimile di quella secondo
cui la sua firma sarebbe stata falsificata – peraltro in modo grossolano – da
una persona ignota, tanto più ch’egli non contesta che il suo domicilio fosse
in via __________. D’altronde, siccome egli stesso afferma di aver condiviso
tale domicilio con i genitori in quel periodo (reclamo, ad 6), non si può
nemmeno escludere che l’invio sia stato ritirato da un membro della sua
famiglia, in modo valido ai sensi dell’art. 139 cpv. 2 CPC-it. La firma sul
doc. H non è infatti sufficientemente leggibile per affermare con certezza che
riproduca cognome ma anche nome del reclamante. In definitiva, quest’ultimo,
a cui incombeva l’onere di provare l’irregolarità della notifica (cfr. supra
ad cons. 5.1), non vi è riuscito, nella misura in cui non ha provato di essere
stato all’estero al momento della notifica attestata dall’impiegato postale con
l’avviso di ricevimento né che la firma apposta dal destinatario non sia la sua
o quella di una persona abilitata a prendere l’atto in consegna in sua vece.
6.
Il reclamante non ha
esplicitamente contestato il dispositivo n.1.1, limitandosi a chiedere che
venisse “confermata l’opposizione al precetto esecutivo”. In ogni caso, non
ha contestato la corrispondenza tra quanto chiesto dall’istante e quanto pronunciato
dal primo giudice (art. 58 cpv. 1 CPC). Il reclamo va pertanto respinto anche
su questo punto. A futura memoria, occorre tuttavia ricordare che il giudice
del rigetto dell’opposizione non è tenuto a statuire, in via principale (e non
solo pregiudiziale) sull’esecutività della decisione estera prodotta quale
titolo di rigetto definitivo dell’opposizione, a meno che l’istante abbia formulato
un’esplicita conclusione in tal senso e che il giudice sia competente anche per
statuire su siffatta conclusione. La procedura prevista dalla Convenzione di Lugano
dovrà inoltre essere rispettata. L’art. 271 cpv. 3 LEF concerne solo le cause
di sequestro, nelle quali l’istante fonda la causa del sequestro su una
decisione che rientra nel campo d’applicazione della nuova Convenzione di
Lugano e anche in questo contesto, secondo la dottrina più convincente, il
giudice del sequestro non deve comunque statuire sull’esecutività della
decisione se l’istante non l’ha chiesto (cfr. Naegeli/Marzorati,
Der definitive Rechtsöffnungstitel als neuer Arrestgrund – ein vollstreckungsrechtlicher
Zankapfel, Jusletter del 10 settembre 2012, n. 68 segg. ed i rif. ai n. 42
segg.).
7.
Il reclamo va quindi
respinto.
Spese processuali e
ripetibili seguono la soccombenza (art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF, 95 segg. CPC).
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 80 LEF, 27, 46 CL, 63 CLug, 48 e 61 OTLEF nonché
95.
segg. CPC;
pronuncia
1.
Il reclamo è respinto.
2.
La tassa di
giustizia di fr. 700.--, già anticipata dal reclamante, rimane a suo carico,
con l’obbligo di rifondere a controparte fr. 1’500.-- a titolo di ripetibili.
3.
Notificazione a:
–
–
Studio legale dell’avv. PA 1,______.
Comunicazione alla Pretura
della giurisdizione di Mendrisio-Sud.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il
presidente Il
segretario
Giacché il valore litigioso della vertenza è di fr. 57'347,90,
contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia
civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla
notificazione (art. 72 e segg. LTF).
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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