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Decisione

14.2012.121

Rigetto dell'opposizione. Citazione all'udienza di discussione dell'istanza. Raccomandata non ritirata dall'escusso. Finzione della notifica alla scadenza del termine di giacenza postale di 7 giorni i

7 agosto 2012Italiano8 min

Source ti.ch

Fatti

che con

decisione del 13 luglio 2012, in accoglimento dell’istanza presentata in data 5

aprile 2012 da CO 1, il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 5, ha respinto in via provvisoria l’opposizione sollevata da RE 1 al precetto esecutivo n. __________

dell’Ufficio di esecuzione di Lugano, notificatogli il 27 marzo 2012 per il

pagamento di

fr.

10'189.80 oltre interessi e spese;

che contro

tale sentenza RE 1 è insorto con reclamo del 23 luglio 2012 asserendo di non

avere ricevuto nessuna citazione per l’udienza relativa alla causa in oggetto;

che chiamato

a esprimersi, con osservazioni del 6 agosto 2012 il procedente rileva che il

convenuto, come pure sua moglie, non solo sono soliti a non ritirare le

raccomandate che vengono loro inviate, segnatamente i precetti esecutivi, ma

reiterano pure nel non presenziare all’udienze, benché regolarmente citate,

come si può facilmente constatare dalla documentazione annessa, per tacere poi

del fatto più grave, ovvero della falsificazione da parte del reclamante del

certificato dell’Ufficio di esecuzione di Lugano del 28 aprile 2010(esibito al

momento della sottoscrizione del contratto di locazione), da cui risulta che

contro il soggetto non esistono atti di carenza beni, mentre che dall’attestato

dello stesso ufficio del 6 agosto 2012, rilasciato su sua richiesta, nei confronti

del debitore figurerebbero invece per il periodo 11.11.1991- 10.7.2012 59

attestati di carenza beni per fr. 310’028.30;

Considerandi

che

secondo l’art. 319 lett. a CPC sono impugnabili mediante reclamo, tra l’altro,

le decisioni inappellabili di prima istanza finali;

che tale è

il caso per le decisioni nelle pratiche a tenore della LEF, segnatamente in

tema di rigetto dell’opposizione ex art. 80-84 LEF (cfr. art. 309 lett. b. n. 3

CPC);

che in

base all’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati a. l’applicazione

errata del diritto, b. l’accertamento manifestamente errato dei fatti;

che

l’insorgente non menziona tuttavia il titolo di ricorso sul quale egli intende

fondare il gravame;

che tale

carenza è priva di conseguenze, dato che risulta evidente che con il proprio reclamo

il convenuto si propone di fare valere la violazione del diritto di essere

sentito in quanto non avrebbe ricevuto nessuna citazione per l’udienza di

contradditorio (cfr. art. 53 cpv. 1 CPC)i;

che,

secondo l’art. 138 cpv. 1 CPC, la notificazione di citazioni, ordinanze e

decisioni è fatta mediante invio postale raccomandato o in altro modo contro

ricevuta;

che, nel

caso in esame, la Pretura del Distretto di Lugano ha senz’altro ossequiato a

tale disposto, avendo essa in data 6 aprile 2012 notificato per invio

raccomandato alle parti, segnatamente al convenuto, la citazione per l’udienza

di contradditorio indetta per venerdì 13 luglio 2012, ore 10:00 (cfr. art. 253

CPC);

che è però

vero che tale invio è stato ritornato alla Pretura in base a diposizione preliminare

in quanto non ritirato dal destinatario, ossia dal convenuto (cfr. anche ricerca

Track & Trace);

che tale circostanza

merita approfondimento;

che se è

vero che la notificazione è considerata avvenuta quando l’invio è preso in

consegna dal desinatario oppure da un suo impiegato o da persona che vive nella

stessa economia domestica avente almeno 16 anni, fatti salvi i casi in cui il

giudice dispone che un documento sia notificato personalmente allo stesso destinatario

(art. 138 cpv. 2 CPC), stando all’art. 138 cpv. 3 lett. a CPC, la notificazione

è pure considerata avvenuta, in caso di invio postale raccomandato non

ritirato, il settimo giorno dal tentativo di consegna infruttuoso, sempre che

il destinatario dovesse aspettarsi una notificazione;

che,

nella fattispecie, la raccomandata contenente la citazione per l’udienza del 13

luglio 2012 è stata impostata il 6 aprile 2012, arrivando al punto di ritiro/ufficio

di recapito di __________ il giorno successivo, per poi essere avvisata, nello

stesso ufficio postale, per il ritiro (foglio giallo) martedì 10 aprile ore

14:14, arrivando al punto di ritiro/ufficio di recapito lo stesso giorno alle

ore 14.43, per alla fine venire rispedita in base a disposizione preliminare

alla Pretura il 18 aprile successivo in quanto non ritirata (cfr. ricerca Track

& Trace);

che,

stando cosi le cose, la citazione per l’udienza di contradditorio sarebbe da considerarsi

notificata al più tardi il giorno di martedì 17 aprile 2012, l’insorgente non pretendendo

del resto che il funzionario addetto alla notifica del plico raccomandato non

abbia messo nella sua buca lettere/cassetta postale l’avviso di ritiro della raccomandata

(foglio giallo);

che, come

visto, l’art. 138 cpv. 3 lett. a CPC subordina tuttavia la finzione di notifica

degli invii postali raccomandati alla condizione che il destinatario dovesse aspettarsi

la notificazione del relativo atto;

che nella

fattispecie tale condizione fa però difetto, dal momento che nel campo del

diritto esecutivo (LEF), il Tribunale federale ha stabilito che il processo

giudiziario di rigetto dell’opposizione conseguente all’opposizione da parte

del debitore al precetto esecutivo fattogli notificare dal creditore, costituisce

un nuovo procedimento, motivo per cui lo stesso debitore non deve necessariamente

mettere in conto un’istanza di rigetto dell’opposizione – e quindi la citazione

per la relativa udienza di contradditorio – per la sola opposizione al precetto

esecutivo (DTF 137 III 225 consid.3.1 pag. 228 con richiami);

che ne

consegue pertanto che quanto previsto dall’art. 138 cpv. 3 lett. a CPC non può essere

opposto all’insorgente per il solo avvio di una procedura esecutiva a suo

carico (notifica del precetto esecutivo con conseguente opposizione), ritenuto

altresì che non possono nemmeno essere tratte conclusioni decisive al riguardo

dall’avviso di ritiro della relativa raccomandata (foglio giallo), sul cui

contenuto nulla è dato da sapere, per tacere poi del fatto che l’invio

raccomandato nemmeno recava la menzione di atto giudiziario (cfr. la busta

ritornata alla Pretura), il che ha verosimilmente contribuito a rendere tutt’altro

che scontato che il destinatario potesse arguire che si trattava di un atto

riguardante la procedura esecutiva a suo carico (cfr. DTF 137 III 225 consid.

3.2

pag. 230;

che a questa

conclusione non ostano nemmeno le obiezioni sollevate dal procedente nelle sue

osservazioni al reclamo con riferimento a documentazione esibita per la prima

volta in sede ricorsuale, ovvero in disattenzione dell’art. 326 cpv. 1 CPC che

non consente alle parti di avvalersi davanti all’autorità di reclamo di nuove

conclusioni, nuovi fatti o nuovi mezzi di prova;

che ne

discende pertanto l’accoglimento del reclamo, nel senso dell’annullamento della

decisione impugnata, con conseguente rinvio degli atti alla Pretura del Distretto

di Lugano, affinché povveda ad emanare e notificare una nuova citazione per

l’udienza di contradditorio;

che non

si prelevano spese e non si assegnano indennità;

Dispositivo

per questi motivi,

pronuncia:

1. Il reclamo è accolto, la decisione impugnata è annullata e gli

atti

sono rinviati alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, per

l’incombenza di cui ai considerandi.

2. Non si prelevano spese e non si assegnano indennità.

3. Notificazione

a:

-

-

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale

d’appello

Il presidente Il

segretario

Rimedi

giuridici

Giacché il valore litigioso della vertenza, di fr. 10'189.80 , non raggiunge il limite di legge di

fr. 30’000.-, contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in

materia civile al Tribunale federale, 1000 Losana 14, entro 30 giorni dalla

notificazione, solo se la controversia concerne una questione di diritto di importanza

fondamentale (art. 74 cpv. 2 lett. a LTF).

Nello stesso termine è possibile proporre al Tribunale

federale, 1000 Losanna 14, anche ricorso sussidiario in materia costituzionale

(art. 113 segg. LTF).

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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