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Decisione

14.2012.122

Rigetto provvisorio dell'opposizione. Notifica dell'istanza di rigetto. Inapplicabilità della finzione di notifica alla scadenza del termine di giacenza postale

11 settembre 2012Italiano6 min

Source ti.ch

Fatti

138 cpv. 3 lett. a CPC, non è gli è opponibile (cfr. BGE 130 III 400 seg.,

cons. 1.2.3; STF 5A_710/2010 del 28 gennaio 2011, cons. 3.1; STF 5A_552/2011 del

10 ottobre 2011, cons. 2.1);

che

recentemente il Tribunale federale ha esteso tale giurisprudenza a tutte le decisioni

di rigetto dell’opposizione (DTF 138 III 228, cons.

3.1), comprese quelle emanate, come nella fattispecie, da giudici civili (cfr.

CEF 7 agosto 2012, inc. 14.12.121);

che nel

caso concreto, non vi sono elementi negli atti che permettano di ritenere che

la reclamante avrebbe dovuto aspettarsi la notifica dell’istanza di rigetto,

all’infuori della notifica del precetto esecutivo, che, come ricordato sopra,

non è secondo il Tribunale federale atta a giustificare il richiamo alla

presunzione di cui all’art. 138 cpv. 3 lett. a CPC;

che poiché

il diritto di essere sentito (art. 53 e 253 CPC) dell’e­scus­sa è stato violato,

la decisione impugnata va annullata e gli atti rinviati al primo giudice perché

emani una nuova decisione dopo aver dato all’escussa l’occasione di essere

sentita;

che il

reclamo va quindi accolto;

che data

la particolarità della fattispecie, non si prelevano spese in relazione al presente

giudizio, ciò che comporta la restituzione all’insorgente dell’anticipo versato

in ossequio all’art. 101 cpv. 1 CPC;

che alla

reclamante non può essere riconosciuta un’indennità per ripetibili a seguito

dell’esito del suo reclamo, dato che la controparte, che non ha presentato

osservazioni al reclamo, non può essere considerata – in una fattispecie del

genere - soccombente ai sensi dell’art. 106 cpv. 1 CPC e dato che l’art. 107

cpv. 2 CPC consente di porre a carico dello Stato, per motivi di equità, soltanto

le spese processuali che non sono state causate né da una parte né da terzi

(sulla definizione, cfr. art. 95 cpv. 2 CPC) e non le spese ripetibili (cfr. jenny, in: Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger,

ZPO Komm., art.107 nota 26; CEF, sentenza 5 marzo 2012 inc. 14.2012.23, consid.

5);

che viste

le circostanze, la reclamante deve d’ora in poi ovviamente aspettarsi una notifica

di atti di procedura da parte della Giudicatura di pace del circolo di Giubiasco

in merito alla procedura n. __________

dell'Ufficio esecuzione di Bellinzona;

Per i quali motivi,

richiamati gli art. 82 LEF, nonché 48 e 61 OTLEF, 53,

95 segg. e 138 CPC;

pronuncia

1. Il reclamo è accolto, la decisione impugnata è annullata e gli

atti sono rinviati alla Giudìcatura di pace del circolo di Giubiasco affinché

emani una nuova decisone dopo avere dato all’escussa l’occasione di essere

sentita.

Considerandi

2.

Non

si prelevano spese e non si assegnano ripetibili in relazione al presente giudizio.

3.

Notificazione a:

– avv. PA 1, __________;

– RA 1, __________.

Comunicazione

alla Giudicatura di pace di Giubiasco.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del

Tribunale d’appello

Il presidente Il

segretario

Giacché il valore litigioso della

vertenza, di fr. 2'437,50 non raggiunge il limite di legge di fr. 30'000.--, contro

la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile

al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla

notificazione, solo se la controversia concerne una questione di diritto di importanza

fondamentale (art. 74 cpv. 2 lett. a LTF).

Nello stesso termine è possibile

proporre al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, anche ricorso sussidiario

in materia costituzionale (art. 113 e segg. LTF).

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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