14.2012.122
Rigetto provvisorio dell'opposizione. Notifica dell'istanza di rigetto. Inapplicabilità della finzione di notifica alla scadenza del termine di giacenza postale
11 settembre 2012Italiano6 min
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Numero d'incarto:
14.2012.122
Data decisione, Autorità:
11.09.2012, CEF
Titolo:
Rigetto provvisorio dell'opposizione. Notifica dell'istanza di rigetto. Inapplicabilità della finzione di notifica alla scadenza del termine di giacenza postale
RIGETTO PROVVISORIO DELL'OPPOSIZIONE
art. 53 CPC
art. 138 cpv. 3 let. a CPC
art. 253 CPC
art. 84 LEF
Incarto n.
14.2012.122
Lugano
11 settembre
2012
CJ/fp/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Pellegrini, presidente,
Walser e Bozzini
segretario:
Jaques
statuendo sulla causa a procedura sommaria in materia di
esecuzione e fallimenti (inc. 0119-2012-s) promossa con istanza 22 aprile 2012
da
CO 1
rappr. dall’RA 1
contro
RE 1
patrocinata dall’ PA 1
tendente
ad ottenere il rigetto provvisorio dell’opposizione interposta al precetto
esecutivo n. __________ dell'Ufficio esecuzione di Bellinzona;
vista la
decisione 16 maggio 2012 del Giudice di pace del circolo di Giubiasco, con cui
ha così deciso:
"1. L’istanza è accolta;l’opposizione
interposta dalla parte convenuta al precetto esecutivo n. __________
dell’Ufficio esecuzione e fallimenti di Bellinzona è respinta in via
provvisoria per l’importo di fr. 2437.50 oltre:
Fr. 73,00 costi esecutivi PE __________
Fr. 22,00 notifica a mezzo usciere
Fr. 40,00 indennità
interessi al 5% dal
1.92011 su Fr. 2347.50
Fr. 210,00 tassa di giustizia
2. La tassa di giustizia, anticipata dalla parte
istante, è a carico della parte convenuta”.
preso atto
che con reclamo 10 (recte 9) agosto 2012 l’escussa ha impugnato la decisione, postulandone
l’annullamento e il rinvio degli atti al primo giudice, affinché assegnasse un
nuovo termine all’escussa per prendere posizione sull’istanza;
ritenuto in fatto e considerato in diritto:
che
contro le sentenze di rigetto dell’opposizione è dato il rimedio giuridico del
reclamo (combinati art. 309 lett. b. n. 3 e 319 lett. a CPC), da inoltrare
entro 10 giorni dalla notifica della sentenza impugnata (combinati art. 251
lett. a e 321 cpv. 2 CPC);
che
proposto il 9 agosto 2012, a fronte di una decisione che è stata comunicata
all’escussa con fax del 31 luglio 2012 (doc. F annesso al reclamo), il reclamo
è in sé tempestivo e rientra nella competenza della Camera di esecuzione e fallimenti
(art. 48 lett. e n. 1 LOG);
che secondo l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati
sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento manifestamente
inesatto dei fatti;
che dagli
atti risulta che né l’istanza di rigetto dell’opposizione né la sentenza impugnata
sono state validamente notificate all’escussa, che non ha ritirato gli invii
raccomandati che le contenevano (cfr. doc. I e J, nonché H);
che
secondo la giurisprudenza del Tribunale federale in materia di rigetto dell’opposizione
fondata su una decisione dello stesso creditore (cassa malati, __________),
l’escusso che ha interposto opposizione non deve aspettarsi necessariamente la
notifica di un’istanza di rigetto dell’opposizione, sicché la finzione di
notifica alla scadenza del termine di giacenza postale, ora stabilita all’art.
Fatti
138 cpv. 3 lett. a CPC, non è gli è opponibile (cfr. BGE 130 III 400 seg.,
cons. 1.2.3; STF 5A_710/2010 del 28 gennaio 2011, cons. 3.1; STF 5A_552/2011 del
10 ottobre 2011, cons. 2.1);
che
recentemente il Tribunale federale ha esteso tale giurisprudenza a tutte le decisioni
di rigetto dell’opposizione (DTF 138 III 228, cons.
3.1), comprese quelle emanate, come nella fattispecie, da giudici civili (cfr.
CEF 7 agosto 2012, inc. 14.12.121);
che nel
caso concreto, non vi sono elementi negli atti che permettano di ritenere che
la reclamante avrebbe dovuto aspettarsi la notifica dell’istanza di rigetto,
all’infuori della notifica del precetto esecutivo, che, come ricordato sopra,
non è secondo il Tribunale federale atta a giustificare il richiamo alla
presunzione di cui all’art. 138 cpv. 3 lett. a CPC;
che poiché
il diritto di essere sentito (art. 53 e 253 CPC) dell’escussa è stato violato,
la decisione impugnata va annullata e gli atti rinviati al primo giudice perché
emani una nuova decisione dopo aver dato all’escussa l’occasione di essere
sentita;
che il
reclamo va quindi accolto;
che data
la particolarità della fattispecie, non si prelevano spese in relazione al presente
giudizio, ciò che comporta la restituzione all’insorgente dell’anticipo versato
in ossequio all’art. 101 cpv. 1 CPC;
che alla
reclamante non può essere riconosciuta un’indennità per ripetibili a seguito
dell’esito del suo reclamo, dato che la controparte, che non ha presentato
osservazioni al reclamo, non può essere considerata – in una fattispecie del
genere - soccombente ai sensi dell’art. 106 cpv. 1 CPC e dato che l’art. 107
cpv. 2 CPC consente di porre a carico dello Stato, per motivi di equità, soltanto
le spese processuali che non sono state causate né da una parte né da terzi
(sulla definizione, cfr. art. 95 cpv. 2 CPC) e non le spese ripetibili (cfr. jenny, in: Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger,
ZPO Komm., art.107 nota 26; CEF, sentenza 5 marzo 2012 inc. 14.2012.23, consid.
5);
che viste
le circostanze, la reclamante deve d’ora in poi ovviamente aspettarsi una notifica
di atti di procedura da parte della Giudicatura di pace del circolo di Giubiasco
in merito alla procedura n. __________
dell'Ufficio esecuzione di Bellinzona;
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 82 LEF, nonché 48 e 61 OTLEF, 53,
95 segg. e 138 CPC;
pronuncia
1. Il reclamo è accolto, la decisione impugnata è annullata e gli
atti sono rinviati alla Giudìcatura di pace del circolo di Giubiasco affinché
emani una nuova decisone dopo avere dato all’escussa l’occasione di essere
sentita.
Considerandi
2.
Non
si prelevano spese e non si assegnano ripetibili in relazione al presente giudizio.
3.
Notificazione a:
– avv. PA 1, __________;
– RA 1, __________.
Comunicazione
alla Giudicatura di pace di Giubiasco.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d’appello
Il presidente Il
segretario
Giacché il valore litigioso della
vertenza, di fr. 2'437,50 non raggiunge il limite di legge di fr. 30'000.--, contro
la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile
al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla
notificazione, solo se la controversia concerne una questione di diritto di importanza
fondamentale (art. 74 cpv. 2 lett. a LTF).
Nello stesso termine è possibile
proporre al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, anche ricorso sussidiario
in materia costituzionale (art. 113 e segg. LTF).
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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