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Decisione

14.2012.123

Rigetto provvisorio dell'opposizione. Contratto di subappalto. Condizione sospensiva

9 ottobre 2012Italiano20 min

Source ti.ch

Fatti

I. Il reclamo è

accolto.

Di conseguenza i

Dispositivo

dispositivi n. 1 e 2 della decisione 30

luglio 2012 del Pretore aggiunto della Giurisdizione di Locarno-Città

(SO.2012.330) sono così riformati:

“1. L’istanza

di rigetto provvisorio dell’opposizione 10 maggio 2012 promossa da CO 1,

_______, contro RE 1, _______, è integralmente respinta.

2. La

tassa di giustizia di fr. 400.--, anticipata dalla parte istante, resta a

carico di CO 1, la quale rifonderà a RE 1 fr. 1'200.-- per ripetibili.”

II. La tassa di

giustizia del presente giudizio di fr. 600.--, anticipata dalla reclamante, è

posta a carico di CO 1, la quale rifonderà a RE 1 fr. 1'200.-- per ripetibili.

III. Notificazione a:

-

avv.

-

avv.

Comunicazione alla Pretura

della Giurisdizione di Locarno-Città

Per

la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il

presidente La

segretaria

Giacché il valore litigioso della vertenza è di fr. 50'017.--, contro

la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale

federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 72 e segg.

LTF).