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Decisione

14.2012.124

Fallimento. Pagamento quale pseudonovum

4 settembre 2012Italiano4 min

Source ti.ch

Fatti

A.Nell’ambito dell’esecuzione n. __________

dell’Ufficio esecuzione e fallimenti di __________ CO 1 ha chiesto il

fallimento di RE 1 per il mancato pagamento di fr. 1'327.50 oltre interessi e

spese.

B. All’udienza di discussione dell’8 agosto 2012 nessuno è comparso.

C. Con

decisione 9 agosto 2012 il Pretore aggiunto della Giurisdizione di

Mendrisio-Sud ha dichiarato il fallimento di RE 1 a far tempo da giovedì 9

agosto 2012 alle ore 14.00.

D. Con

il reclamo RE 1 asserisce di avere saldato il suo debito nei confronti

dell’istante anteriormente alla dichiarazione di fallimento, producendo

l’estratto di un pagamento di fr. 1'473.50 avvenuto tramite bonifico bancario

elettronico il 6 agosto 2012 a favore dell’istante e una conferma di

quest’ultima relativa all’avvenuto versamento (doc. C e D).

Considerandi

In diritto.

1.

Secondo l’art. 174 cpv. 1 primo

periodo LEF nella versione in vigore dal 1° gennaio 2011, la decisione del

giudice del fallimento può essere impugnata entro 10 giorni mediante reclamo

secondo il CPC (Codice di diritto processuale civile svizzero; Codice di

procedura civile, CPC), entrato in vigore anche esso il 1° gennaio 2012 ed

applicabile alla fattispecie. Le parti possono avvalersi di fatti nuovi, se

questi si sono verificati anteriormente alla decisione di prima istanza.

2.

Il reclamante adduce di avere saldato

l’esecuzione in oggetto anteriormente alla dichiarazione di fallimento. A

sostegno del suo assunto liberatorio esso ha prodotto quanto indicato nella narrativa

fattuale sub D. Questi documenti costituiscono prova sufficiente dell’avvenuto

saldo dell’esecuzione in esame anteriormente alla dichiarazione di fallimento.

Di conseguenza il fallimento di RE 1 può essere annullato ai sensi dell’art.

174.

cpv. 1 LEF.

3.

Il reclamo va pertanto accolto.

La

tassa di giustizia è posta in ambo le sedi a carico del reclamante (art. 48, 61

cpv. 1 OTLEF e 106 cpv. 1 CPC). Le spese dell’Ufficio esecuzione e fallimenti

sono pure caricate al reclamante. Alla controparte non si assegnano indennità, non

essendole stato intimato il reclamo per osservazioni.

Per i quali motivi,

richiamato l’art. 174 cpv. 1 LEF

pronuncia:

I. Il

reclamo è accolto.

“1. La

dichiarazione di fallimento 9 agosto 2012 pronunciata dal Pretore aggiunto

della Giurisdizione di Mendrisio-Sud, inc. SO.2012.__________ nei confronti di RE

1.

è annullata.

2.

La

tassa di giustizia di prima sede di fr. 100.--, da anticipare come di rito, è

posta a carico di RE 1.

3.

Le

spese dell’Ufficio esecuzione e fallimenti di __________, da anticipare come di

rito, sono poste a carico di RE 1.”

II. La

tassa di giustizia del presente giudizio di fr. 150.-- è posta a carico di RE 1.

III. Notificazione:

- RE 1, __________;

- CO 1, ____________________-

Ufficio cantonale del Registro di commercio, Lugano;

- Ufficio

del Registro fondiario del Distretto di __________;

Comunicazione

alla Pretura della Giurisdizione di Mendrisio-Sud

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale

d’appello

Il presidente La

segretaria

Contro la presente decisione è possibile presentare

ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30

giorni dalla notificazione (art. 72 e segg. LTF).

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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