14.2012.124
Fallimento. Pagamento quale pseudonovum
4 settembre 2012Italiano4 min
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Numero d'incarto:
14.2012.124
Data decisione, Autorità:
04.09.2012, CEF
Titolo:
Fallimento. Pagamento quale pseudonovum
RICORSO CONTRO IL FALLIMENTO
art. 174 cpv. 1 LEF
Incarto n.
14.2012.124
Lugano
4 settembre
2012
B/fp/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Pellegrini, presidente,
Walser e Bozzini
segretaria:
Baur Martinelli,
vicecancelliera
statuendo sulla causa a procedura sommaria in tema di
fallimento promossa con istanza 9 luglio 2012 da
CO 1
contro
RE 1
sulla quale istanza il Pretore aggiunto della
Giurisdizione di __________ con sentenza 9 agosto 2012 (SO.2012.471) ha così deciso:
“1. È
pronunciato il fallimento di RE 1, __________, a far tempo dal giorno giovedì 9 agosto 2012 alle ore 14.00.
2./3./4. Omissis.”
Decisione tempestivamente impugnata da RE 1 che
con reclamo
13 agosto 2012 ne postula l’annullamento;
rilevato che a controparte non è stato intimato il
reclamo, il suo credito essendo
stato saldato;
preso atto che con decreto presidenziale 14 agosto
2012 al reclamo è stato
concesso effetto sospensivo parziale;
ritenuto
Fatti
A.Nell’ambito dell’esecuzione n. __________
dell’Ufficio esecuzione e fallimenti di __________ CO 1 ha chiesto il
fallimento di RE 1 per il mancato pagamento di fr. 1'327.50 oltre interessi e
spese.
B. All’udienza di discussione dell’8 agosto 2012 nessuno è comparso.
C. Con
decisione 9 agosto 2012 il Pretore aggiunto della Giurisdizione di
Mendrisio-Sud ha dichiarato il fallimento di RE 1 a far tempo da giovedì 9
agosto 2012 alle ore 14.00.
D. Con
il reclamo RE 1 asserisce di avere saldato il suo debito nei confronti
dell’istante anteriormente alla dichiarazione di fallimento, producendo
l’estratto di un pagamento di fr. 1'473.50 avvenuto tramite bonifico bancario
elettronico il 6 agosto 2012 a favore dell’istante e una conferma di
quest’ultima relativa all’avvenuto versamento (doc. C e D).
Considerandi
In diritto.
1.
Secondo l’art. 174 cpv. 1 primo
periodo LEF nella versione in vigore dal 1° gennaio 2011, la decisione del
giudice del fallimento può essere impugnata entro 10 giorni mediante reclamo
secondo il CPC (Codice di diritto processuale civile svizzero; Codice di
procedura civile, CPC), entrato in vigore anche esso il 1° gennaio 2012 ed
applicabile alla fattispecie. Le parti possono avvalersi di fatti nuovi, se
questi si sono verificati anteriormente alla decisione di prima istanza.
2.
Il reclamante adduce di avere saldato
l’esecuzione in oggetto anteriormente alla dichiarazione di fallimento. A
sostegno del suo assunto liberatorio esso ha prodotto quanto indicato nella narrativa
fattuale sub D. Questi documenti costituiscono prova sufficiente dell’avvenuto
saldo dell’esecuzione in esame anteriormente alla dichiarazione di fallimento.
Di conseguenza il fallimento di RE 1 può essere annullato ai sensi dell’art.
174.
cpv. 1 LEF.
3.
Il reclamo va pertanto accolto.
La
tassa di giustizia è posta in ambo le sedi a carico del reclamante (art. 48, 61
cpv. 1 OTLEF e 106 cpv. 1 CPC). Le spese dell’Ufficio esecuzione e fallimenti
sono pure caricate al reclamante. Alla controparte non si assegnano indennità, non
essendole stato intimato il reclamo per osservazioni.
Per i quali motivi,
richiamato l’art. 174 cpv. 1 LEF
pronuncia:
I. Il
reclamo è accolto.
“1. La
dichiarazione di fallimento 9 agosto 2012 pronunciata dal Pretore aggiunto
della Giurisdizione di Mendrisio-Sud, inc. SO.2012.__________ nei confronti di RE
1.
è annullata.
2.
La
tassa di giustizia di prima sede di fr. 100.--, da anticipare come di rito, è
posta a carico di RE 1.
3.
Le
spese dell’Ufficio esecuzione e fallimenti di __________, da anticipare come di
rito, sono poste a carico di RE 1.”
II. La
tassa di giustizia del presente giudizio di fr. 150.-- è posta a carico di RE 1.
III. Notificazione:
- RE 1, __________;
- CO 1, ____________________-
Ufficio cantonale del Registro di commercio, Lugano;
- Ufficio
del Registro fondiario del Distretto di __________;
Comunicazione
alla Pretura della Giurisdizione di Mendrisio-Sud
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d’appello
Il presidente La
segretaria
Contro la presente decisione è possibile presentare
ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30
giorni dalla notificazione (art. 72 e segg. LTF).
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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