14.2012.125
Rigetto definitivo dell'opposizione. Reclamo fondato su motivazioni che riguardano il merito del contenzioso penale sfociato nelle decisioni sulle quali il procedente ha fondato la propria istanza. Ir
27 agosto 2012Italiano6 min
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Numero d'incarto:
14.2012.125
Data decisione, Autorità:
27.08.2012, CEF
Titolo:
Rigetto definitivo dell'opposizione. Reclamo fondato su motivazioni che riguardano il merito del contenzioso penale sfociato nelle decisioni sulle quali il procedente ha fondato la propria istanza. Irricevibilità
RIGETTO DEFINITIVO DELL'OPPOSIZIONE
art. 81 LEF
Incarto n.
14.2012.125
Lugano
27 agosto
2012
FP/b/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Pellegrini, presidente,
Bozzini e Epiney-Colombo
segretaria:
Baur Martinelli,
segretaria
statuendo sulla causa a procedura sommaria in materia
di esecuzione e fallimenti dipendente da istanza 10 luglio 2012 presentata da
CO 1rappresentato dalla __________
contro
CO 1
tendente ad ottenere il rigetto definitivo
dell’opposizione interposta dal convenuto al precetto esecutivo n.__________
dell’Ufficio di esecuzione e fallimenti di Mendrisio, notificato in data 24
maggio 2012 per il pagamento di fr. 1'300.- oltre interessi e spese,
istanza accolta dal Giudice di pace del circolo di
Stabio con decisione del 16 agosto 2012 (inc. 83/2012);
sentenza impugnata dal convenuto con reclamo del 6
agosto 2012;
esaminati gli atti,
ritenuto
Fatti
che con
precetto esecutivo n. __________ del 22/24.5,2012 il CO 1 ha escusso RE 1 per l’incasso dell’importo di fr. 1'300.- oltre interessi e spese, indicando quale
titolo del credito ”Amtsstelle: Obergericht, Entscheid vom 02.05.2011, Betrag
Fr. 700.-- - Amtsstelle: Staatsanwaltschaft Zürich-Sihl, Entscheid vom
23.08.2011, Betrag Fr. 300.-- - Amtsstelle: Oberstaatsanwaltschaft Zürich,
Entcheid vom 25.02.2011, Betrag Fr. 300.--, Total Fr.1'300.—“;
che
interposta tempestiva opposizione da parte dell’escusso, con istanza del 10
luglio 2012 il procedente ne ha chiesto il rigetto definitivo alla Giudicatura
di pace del circolo di Stabio, allegando a) la decisione del 25 febbraio 2011
con la quale la Oberstaatsanwaltschaft del Canton Zurigo ha posto a carico del
convenuto una tassa di fr. 300.- in relazione all’esito di una denuncia penale
da questi sporta contro una persona ritenuta colpevole di abuso di potere e
complicità in tentata truffa (sfociata in un non luogo a procedere), rispettivamente
contro una altra persona ritenuta colpevole di tentata truffa, diffamazione e
falsa testimonianza (sfociata invece nella trasmissione degli atti alla procura
pubblica per la sua trattazione), b) la decisione 2 maggio 2011
dell’Obergericht del Canton Zurigo (munita dell’attestazione di crescita in
giudicato) che nel respingere il ricorso presentato dallo stesso convenuto
contro la menzionata decisione, gli ha posto a carico una tassa di giustizia di
fr. 300.- e c) la decisione 23 agosto 2011 della Staatsanwaltschaft del Canton
Zurigo, rimasta inimpugnata, che ha di nuovo posto a carico del convenuto una
tassa di giustizia di fr. 300.- in relazione al procedimento penale in rassegna
(non luogo a procedere anche confronti della seconda persona oggetto di
denuncia penale);
che chiamato
a esprimersi, con osservazioni del 26 luglio 2012 il convenuto ha mantenuto la
propria opposizione, contestando l’operato delle autorità del Canton Zurigo che
si sono occupate del suo caso, segnatamente il modo con il quale il pubblico
ministero di quel cantone ha trattato la sua denuncia penale;
che con
decisione del 6 agosto 2012 il Giudice di pace del circolo di Stabio ha accolto
l’istanza, considerando la documentazione esibita dal procedente titolo di
rigetto definitivo dell’opposizione ex art. 80 LEF;
che contro
tale sentenza il convenuto è insorto con reclamo del 16 agosto 2012 reiterando
nel dissentire dal modo con il quale il Ministero pubblico del Canton Zurigo ha
trattato il suo caso;
che il
reclamo non è stato notificato alla controparte per osservazioni;
Considerandi
in diritto.
che secondo
l‘art. 319 lett. a CPC sono impugnabili mediante reclamo, tra l’altro, le
decisioni inappellabili di prima istanza finali;
che tale è
il caso per le decisioni nelle pratiche a tenore della LEF, segnatamente in materia
di rigetto dell’opposizione ex art. 80-84 LEF (cfr. art. 309 lett. b n. 3 CPC);
che in
base all’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati a. l’applicazione
errata della legge, b. l’accertamento manifestamente errato dei fatti;
che secondo
l’art. 80 cpv. 1 LEF se il credito è fondato su una decisione giudiziaria
esecutiva, il creditore può chiedere in giudizio il rigetto definitivo dell’opposizione;
che sono
parificate alle decisioni giudiziarie, tra l’altro, le decisioni di autorità
amministrative svizzere (art. 80 cpv. 2 n. 2 LEF);
che nel
caso in esame non vi è dubbio che gli importi posti in esecuzione (tasse di
giustizia, costi di procedura, ecc.) per complessivi fr. 1'300.- (fr. 300.- +
fr. 700.- + fr. 300.-) si fondano su decisioni esecutive (passate in giudicato)
ai sensi delle citate norme e, quindi, su validi titoli di rigetto definitivo
dell’opposizione, circostanza del resto non contestata come tale
dall’insorgente;
che di
conseguenza, sotto questo profilo, la decisione impugnata non presta il fianco
ad alcuna critica;
che in
virtù dell’art. 81 cpv. 1 LEF se il credito è fondato su una decisore esecutiva
di un tribunale svizzero o di un’autorità amministrativa svizzera, l’opposizione
è rigettata in via definitiva a meno che l’escusso provi con documenti che dopo
l’emanazione della decisione il debito è stato estinto o il termine per il pagamento
è stato prorogato ovvero che è intervenuta la prescrizione;
che, nella
fattispecie, il reclamante non si avvale di nessuna delle citate eccezioni
liberatorie, proponendosi egli per contro di opporsi al giudizio impugnato con
motivazioni che riguardano il merito del contenzioso penale sfociato nelle decisioni
sulle quali il procedente ha fondato la propria istanza, ossia con argomentazioni
che sfuggono con ogni evidenza al potere di cognizione di questa Camera,
chiamata solo a stabilire se il primo giudice ha avuto corretta nozione degli
art. 80 e 81 LEF, quesito al quale non si può che rispondere affermativamente;
che proposto
in modo improprio, il reclamo sfugge perciò a disamina e va pertanto dichiarato
inammissibile;
che gli
oneri processuali relativi al presente giudizio dovrebbero essere posti a
carico dell’insorgente in quanto parte soccombente (art. 48. 61 cpv. 1 OTLEF e
106.
cpv. 1 CPC);
che data
la particolarità della fattispecie e tenuto conto che il reclamante non è assistito
da un avvocato, si prescinde eccezionalmente dal riscuotere spese;
Dispositivo
per questi motivi,
pronuncia:
1. Il
reclamo è inammissibile.
2. Non
si prelevano spese.
3. Notificazione a:
-
-
Comunicazione
alla Giudicatura del circolo di pace di Stabio
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d’appello
Il presidente La
segretaria
Rimedi
giuridici
Giacché il valore litigioso della vertenza, di fr. 1'300.- , non raggiunge il limite di legge di
fr. 30’000.-, contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in
materia civile al Tribunale federale, 1000 Losana 14, entro 30 giorni dalla
notificazione, solo se la controversia concerne una questione di diritto di
importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2 lett. a LTF).
Nello stesso termine è possibile proporre al Tribunale
federale, 1000 Losanna 14, anche ricorso sussidiario in materia costituzionale
(art. 113 segg. LTF).
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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