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Decisione

14.2012.125

Rigetto definitivo dell'opposizione. Reclamo fondato su motivazioni che riguardano il merito del contenzioso penale sfociato nelle decisioni sulle quali il procedente ha fondato la propria istanza. Ir

27 agosto 2012Italiano6 min

Source ti.ch

Fatti

che con

precetto esecutivo n. __________ del 22/24.5,2012 il CO 1 ha escusso RE 1 per l’incasso dell’importo di fr. 1'300.- oltre interessi e spese, indicando quale

titolo del credito ”Amtsstelle: Obergericht, Entscheid vom 02.05.2011, Betrag

Fr. 700.-- - Amtsstelle: Staatsanwaltschaft Zürich-Sihl, Entscheid vom

23.08.2011, Betrag Fr. 300.-- - Amtsstelle: Oberstaatsanwaltschaft Zürich,

Entcheid vom 25.02.2011, Betrag Fr. 300.--, Total Fr.1'300.—“;

che

interposta tempestiva opposizione da parte dell’escusso, con istanza del 10

luglio 2012 il procedente ne ha chiesto il rigetto definitivo alla Giudicatura

di pace del circolo di Stabio, allegando a) la decisione del 25 febbraio 2011

con la quale la Oberstaatsanwaltschaft del Canton Zurigo ha posto a carico del

convenuto una tassa di fr. 300.- in relazione all’esito di una denuncia penale

da questi sporta contro una persona ritenuta colpevole di abuso di potere e

complicità in tentata truffa (sfociata in un non luogo a procedere), rispettivamente

contro una altra persona ritenuta colpevole di tentata truffa, diffamazione e

falsa testimonianza (sfociata invece nella trasmissione degli atti alla procura

pubblica per la sua trattazione), b) la decisione 2 maggio 2011

dell’Obergericht del Canton Zurigo (munita dell’attestazione di crescita in

giudicato) che nel respingere il ricorso presentato dallo stesso convenuto

contro la menzionata decisione, gli ha posto a carico una tassa di giustizia di

fr. 300.- e c) la decisione 23 agosto 2011 della Staatsanwaltschaft del Canton

Zurigo, rimasta inimpugnata, che ha di nuovo posto a carico del convenuto una

tassa di giustizia di fr. 300.- in relazione al procedimento penale in rassegna

(non luogo a procedere anche confronti della seconda persona oggetto di

denuncia penale);

che chiamato

a esprimersi, con osservazioni del 26 luglio 2012 il convenuto ha mantenuto la

propria opposizione, contestando l’operato delle autorità del Canton Zurigo che

si sono occupate del suo caso, segnatamente il modo con il quale il pubblico

ministero di quel cantone ha trattato la sua denuncia penale;

che con

decisione del 6 agosto 2012 il Giudice di pace del circolo di Stabio ha accolto

l’istanza, considerando la documentazione esibita dal procedente titolo di

rigetto definitivo dell’opposizione ex art. 80 LEF;

che contro

tale sentenza il convenuto è insorto con reclamo del 16 agosto 2012 reiterando

nel dissentire dal modo con il quale il Ministero pubblico del Canton Zurigo ha

trattato il suo caso;

che il

reclamo non è stato notificato alla controparte per osservazioni;

Considerandi

in diritto.

che secondo

l‘art. 319 lett. a CPC sono impugnabili mediante reclamo, tra l’altro, le

decisioni inappellabili di prima istanza finali;

che tale è

il caso per le decisioni nelle pratiche a tenore della LEF, segnatamente in materia

di rigetto dell’opposizione ex art. 80-84 LEF (cfr. art. 309 lett. b n. 3 CPC);

che in

base all’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati a. l’applicazione

errata della legge, b. l’accertamento manifestamente errato dei fatti;

che secondo

l’art. 80 cpv. 1 LEF se il credito è fondato su una decisione giudiziaria

esecutiva, il creditore può chiedere in giudizio il rigetto definitivo dell’opposizione;

che sono

parificate alle decisioni giudiziarie, tra l’altro, le decisioni di autorità

amministrative svizzere (art. 80 cpv. 2 n. 2 LEF);

che nel

caso in esame non vi è dubbio che gli importi posti in esecuzione (tasse di

giustizia, costi di procedura, ecc.) per complessivi fr. 1'300.- (fr. 300.- +

fr. 700.- + fr. 300.-) si fondano su decisioni esecutive (passate in giudicato)

ai sensi delle citate norme e, quindi, su validi titoli di rigetto definitivo

dell’opposizione, circostanza del resto non contestata come tale

dall’insorgente;

che di

conseguenza, sotto questo profilo, la decisione impugnata non presta il fianco

ad alcuna critica;

che in

virtù dell’art. 81 cpv. 1 LEF se il credito è fondato su una decisore esecutiva

di un tribunale svizzero o di un’autorità amministrativa svizzera, l’opposizione

è rigettata in via definitiva a meno che l’escusso provi con documenti che dopo

l’emanazione della decisione il debito è stato estinto o il termine per il pagamento

è stato prorogato ovvero che è intervenuta la prescrizione;

che, nella

fattispecie, il reclamante non si avvale di nessuna delle citate eccezioni

liberatorie, proponendosi egli per contro di opporsi al giudizio impugnato con

motivazioni che riguardano il merito del contenzioso penale sfociato nelle decisioni

sulle quali il procedente ha fondato la propria istanza, ossia con argomentazioni

che sfuggono con ogni evidenza al potere di cognizione di questa Camera,

chiamata solo a stabilire se il primo giudice ha avuto corretta nozione degli

art. 80 e 81 LEF, quesito al quale non si può che rispondere affermativamente;

che proposto

in modo improprio, il reclamo sfugge perciò a disamina e va pertanto dichiarato

inammissibile;

che gli

oneri processuali relativi al presente giudizio dovrebbero essere posti a

carico dell’insorgente in quanto parte soccombente (art. 48. 61 cpv. 1 OTLEF e

106.

cpv. 1 CPC);

che data

la particolarità della fattispecie e tenuto conto che il reclamante non è assistito

da un avvocato, si prescinde eccezionalmente dal riscuotere spese;

Dispositivo

per questi motivi,

pronuncia:

1. Il

reclamo è inammissibile.

2. Non

si prelevano spese.

3. Notificazione a:

-

-

Comunicazione

alla Giudicatura del circolo di pace di Stabio

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale

d’appello

Il presidente La

segretaria

Rimedi

giuridici

Giacché il valore litigioso della vertenza, di fr. 1'300.- , non raggiunge il limite di legge di

fr. 30’000.-, contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in

materia civile al Tribunale federale, 1000 Losana 14, entro 30 giorni dalla

notificazione, solo se la controversia concerne una questione di diritto di

importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2 lett. a LTF).

Nello stesso termine è possibile proporre al Tribunale

federale, 1000 Losanna 14, anche ricorso sussidiario in materia costituzionale

(art. 113 segg. LTF).

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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