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Decisione

14.2012.126

Fallimento. Requisiti ex art. 174 non adempiuti

11 settembre 2012Italiano5 min

Source ti.ch

Fatti

che nell’ambito

dell’esecuzione n. __________ dell’Ufficio esecuzione di Lugano la CO 1 ha

chiesto il fallimento di RE 1 per il mancato pagamento di fr. 3'900.70 oltre

accessori, dedotti eventuali acconti;

che

all’udienza di discussione dell’11 luglio 2012 nessuno è comparso;

che con

decisione 8 agosto 2012 il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 5, ha

dichiarato il fallimento di RE 1 a far tempo da giovedì 9 agosto 2012 alle ore 10.00;

che con

il reclamo RE 1 sostiene di essere intenzionata di saldare il suo debito nei

confronti dell’istante così come tutte le esecuzioni contro le quali non è stata

interposta opposizione, ossia di pagare quanto prima fr. 10'000.--, vantando

importanti crediti per lavori eseguiti e non ancora onorati per un importo di

fr. 17'500.--;

Considerandi

In diritto:

che

secondo l’art. 174 cpv. 1 LEF, nella versione in vigore dal 1. gennaio 2011, la

decisione del giudice del fallimento può essere impugnata entro 10 giorni

mediante reclamo secondo il CPC (Codice di diritto processuale svizzero; Codice

di procedura civile, CPC), entrato in vigore anche esso con il 1. gennaio 2011;

che,

sempre stando all’art. 174 cpv. 1 LEF, le parti possono avvalersi di fatti

nuovi, se questi si sono verificati anteriormente alla decisione di fallimento;

che la

convenuta non si avvale però di alcun documento atto a dimostrare ai sensi

dell’art. 174 cpv. 1 LEF di avere saldato l’importo posto in esecuzione

anteriormente alla dichiarazione di fallimento (“pseudonova”);

che,

secondo l’art. 174 cpv. 2 LEF, l’autorità giudiziaria superiore può nondimeno

annullare la dichiarazione di fallimento se il debitore, impugnando la

decisione, rende verosimile la sua solvibilità e prova con mezzo di documenti

che nel frattempo: 1) il debito, compresi gli interessi e le spese, è stato

estinto; 2) l’importo dovuto è stato depositato presso l’autorità giudiziaria

superiore a diposizione del creditore; o che 3) il creditore ha ritirato la

domanda di fallimento;

che in

questo senso l’autorità giudiziaria superiore può considerare fatti e prove,

subentrati dopo la dichiarazione di fallimento (“nova” autentici in senso

proprio, in contrapposizione agli “pseudonova”), solo se risultano adempiuti i

presupposti elencati alla citata norma, ovvero all’art. 174 cpv. 2 n. 1-3 LEF;

che, nella

fattispecie, la reclamante non ha soddisfatto nessuna delle condizioni

(imperative) previste dall’art. 174 cpv. 2 n. 1-3 LEF, segnatamente non ha

dimostrato con documenti né di avere saldato l’importo posto in esecuzione,

oltre agli interessi e alle spese esecutive, né di averlo depositato presso

l’autorità giudiziaria superiore a disposizione della creditrice, né l’avvenuto

ritiro dell’istanza di fallimento da parte della procedente;

che non

risultando ossequiato nessuno dei presupposti di cui all’art. 174 cpv. 2 n. 1-3

LEF, non vi è ragione di vagliare se la reclamante abbia adempiuto l’ulteriore

condizione posta dall’art. 174 cpv. 2 LEF, ossia ha reso verosimile la sua

solvibilità, la quale – in ogni modo – appare tutt’altro che acquisita alla

luce di un reclamo fondato su mere asserzioni sprovviste di concreti riscontri

probatori;

che alla

reclamante va ricordato che ai sensi dell’art. 174 LEF, i motivi e i documenti

che potrebbero impedire la dichiarazione di fallimento possono essere

considerati solo se sono stati sollevati e prodotti entro il termine di ricorso

(cfr. DTF 136 III 294 consid. 3 e rif. ivi; Giroud, Basler Kommentar zum SchKG,

vol. II, 2. ed. 2010, n. 11 e 20 ad art. 174 LEF), per cui il prospettato prossimo

pagamento dell’esecuzione in oggetto così come delle ulteriori esecuzioni non è

argomento atto ad impedire la dichiarazione di fallimento;

che ne

discende pertanto la reiezione del reclamo;

che

essendo stato concesso effetto sospensivo parziale al reclamo, il fallimento va

nuovamente pronunciato;

che gli

oneri relativi al presente giudizio seguono la soccombenza, ovvero sono posti a

carico della reclamante (art. 48, 61 cpv. 1 OTLEF e 106 cpv. 1 CPC);

Dispositivo

per questi motivi,

richiamati gli art. 174 LEF, 48, 61 cpv. 1 OTLEF e

106 cpv. 1 CPC;

pronuncia:

1. Il reclamo è respinto.

Di

conseguenza è dichiarato il fallimento di RE 1, __________, a far tempo da

mercoledì

12 settembre 2012 alle ore 10.00.

2. La

tassa di giustizia di fr. 150.-- è posta a carico di RE 1.

3. Notificazione a:

- __________;

- __________

-

Ufficio esecuzione di Lugano, Lugano

-

Ufficio fallimenti di Lugano, Viganello

-

Ufficio Cantonale del Registro di commercio, Lugano

-

Ufficio del Registro fondiario del Distretto di Lugano, Lugano

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale

d’appello

Il presidente La

segretaria

Contro la presente decisione è possibile presentare

ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30

giorni dalla notificazione (art. 72 e segg. LTF).

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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