14.2012.126
Fallimento. Requisiti ex art. 174 non adempiuti
11 settembre 2012Italiano5 min
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Numero d'incarto:
14.2012.126
Data decisione, Autorità:
11.09.2012, CEF
Titolo:
Fallimento. Requisiti ex art. 174 non adempiuti
RICORSO CONTRO IL FALLIMENTO
art. 174 LEF
Incarto n.
14.2012.126
Lugano
11 settembre
2012
B/fp/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Pellegrini, presidente,
Walser e Bozzini
segretaria:
Baur Martinelli,
vicecancelliera
statuendo sulla causa a procedura sommaria in tema di
fallimento promossa con istanza 10 maggio 2012 da
CO 1
contro
RE 1
sulla quale istanza il Pretore del Distretto di
Lugano, sezione 5, con sentenza 8 agosto 2012 (SO.2012.2076) ha così deciso:
“1. È pronunciato il
fallimento di RE 1, __________, a far tempo da giovedì 9 agosto 2012 alle ore 10.00.
2./3./4. Omissis.”
Decisione tempestivamente impugnata da RE 1 che
con reclamo
17 agosto 2012 ne postula l’annullamento;
rilevato che il reclamo non è stato intimato a
controparte;
preso atto che con decreto presidenziale 20 agosto
2012 al reclamo è stato
concesso effetto sospensivo parziale;
ritenuto
Fatti
che nell’ambito
dell’esecuzione n. __________ dell’Ufficio esecuzione di Lugano la CO 1 ha
chiesto il fallimento di RE 1 per il mancato pagamento di fr. 3'900.70 oltre
accessori, dedotti eventuali acconti;
che
all’udienza di discussione dell’11 luglio 2012 nessuno è comparso;
che con
decisione 8 agosto 2012 il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 5, ha
dichiarato il fallimento di RE 1 a far tempo da giovedì 9 agosto 2012 alle ore 10.00;
che con
il reclamo RE 1 sostiene di essere intenzionata di saldare il suo debito nei
confronti dell’istante così come tutte le esecuzioni contro le quali non è stata
interposta opposizione, ossia di pagare quanto prima fr. 10'000.--, vantando
importanti crediti per lavori eseguiti e non ancora onorati per un importo di
fr. 17'500.--;
Considerandi
In diritto:
che
secondo l’art. 174 cpv. 1 LEF, nella versione in vigore dal 1. gennaio 2011, la
decisione del giudice del fallimento può essere impugnata entro 10 giorni
mediante reclamo secondo il CPC (Codice di diritto processuale svizzero; Codice
di procedura civile, CPC), entrato in vigore anche esso con il 1. gennaio 2011;
che,
sempre stando all’art. 174 cpv. 1 LEF, le parti possono avvalersi di fatti
nuovi, se questi si sono verificati anteriormente alla decisione di fallimento;
che la
convenuta non si avvale però di alcun documento atto a dimostrare ai sensi
dell’art. 174 cpv. 1 LEF di avere saldato l’importo posto in esecuzione
anteriormente alla dichiarazione di fallimento (“pseudonova”);
che,
secondo l’art. 174 cpv. 2 LEF, l’autorità giudiziaria superiore può nondimeno
annullare la dichiarazione di fallimento se il debitore, impugnando la
decisione, rende verosimile la sua solvibilità e prova con mezzo di documenti
che nel frattempo: 1) il debito, compresi gli interessi e le spese, è stato
estinto; 2) l’importo dovuto è stato depositato presso l’autorità giudiziaria
superiore a diposizione del creditore; o che 3) il creditore ha ritirato la
domanda di fallimento;
che in
questo senso l’autorità giudiziaria superiore può considerare fatti e prove,
subentrati dopo la dichiarazione di fallimento (“nova” autentici in senso
proprio, in contrapposizione agli “pseudonova”), solo se risultano adempiuti i
presupposti elencati alla citata norma, ovvero all’art. 174 cpv. 2 n. 1-3 LEF;
che, nella
fattispecie, la reclamante non ha soddisfatto nessuna delle condizioni
(imperative) previste dall’art. 174 cpv. 2 n. 1-3 LEF, segnatamente non ha
dimostrato con documenti né di avere saldato l’importo posto in esecuzione,
oltre agli interessi e alle spese esecutive, né di averlo depositato presso
l’autorità giudiziaria superiore a disposizione della creditrice, né l’avvenuto
ritiro dell’istanza di fallimento da parte della procedente;
che non
risultando ossequiato nessuno dei presupposti di cui all’art. 174 cpv. 2 n. 1-3
LEF, non vi è ragione di vagliare se la reclamante abbia adempiuto l’ulteriore
condizione posta dall’art. 174 cpv. 2 LEF, ossia ha reso verosimile la sua
solvibilità, la quale – in ogni modo – appare tutt’altro che acquisita alla
luce di un reclamo fondato su mere asserzioni sprovviste di concreti riscontri
probatori;
che alla
reclamante va ricordato che ai sensi dell’art. 174 LEF, i motivi e i documenti
che potrebbero impedire la dichiarazione di fallimento possono essere
considerati solo se sono stati sollevati e prodotti entro il termine di ricorso
(cfr. DTF 136 III 294 consid. 3 e rif. ivi; Giroud, Basler Kommentar zum SchKG,
vol. II, 2. ed. 2010, n. 11 e 20 ad art. 174 LEF), per cui il prospettato prossimo
pagamento dell’esecuzione in oggetto così come delle ulteriori esecuzioni non è
argomento atto ad impedire la dichiarazione di fallimento;
che ne
discende pertanto la reiezione del reclamo;
che
essendo stato concesso effetto sospensivo parziale al reclamo, il fallimento va
nuovamente pronunciato;
che gli
oneri relativi al presente giudizio seguono la soccombenza, ovvero sono posti a
carico della reclamante (art. 48, 61 cpv. 1 OTLEF e 106 cpv. 1 CPC);
Dispositivo
per questi motivi,
richiamati gli art. 174 LEF, 48, 61 cpv. 1 OTLEF e
106 cpv. 1 CPC;
pronuncia:
1. Il reclamo è respinto.
Di
conseguenza è dichiarato il fallimento di RE 1, __________, a far tempo da
mercoledì
12 settembre 2012 alle ore 10.00.
2. La
tassa di giustizia di fr. 150.-- è posta a carico di RE 1.
3. Notificazione a:
- __________;
- __________
-
Ufficio esecuzione di Lugano, Lugano
-
Ufficio fallimenti di Lugano, Viganello
-
Ufficio Cantonale del Registro di commercio, Lugano
-
Ufficio del Registro fondiario del Distretto di Lugano, Lugano
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d’appello
Il presidente La
segretaria
Contro la presente decisione è possibile presentare
ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30
giorni dalla notificazione (art. 72 e segg. LTF).
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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