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Decisione

14.2012.127

Fallimento. Effetto sospensivo parziale non concesso. Requisiti dell'art. 174 LEF non adempiuti

28 agosto 2012Italiano5 min

Source ti.ch

Fatti

che nell’ambito

dell’esecuzione n. __________ dell’Ufficio esecuzione di Lugano la CO 1 ha

chiesto il fallimento di RE 1 per il mancato pagamento di fr. 3'389.20 oltre

accessori, dedotti eventuali acconti;

che all’udienza

di discussione dell’11 luglio 2012 nessuno è comparso;

che con

decisione 2 agosto 2012 il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 5, ha

dichiarato il fallimento di RE 1, a far tempo da venerdì 3 agosto 2012 alle ore

10.00;

che con

il reclamo RE 1 chiede la sospensione della procedura sostenendo di avere

provveduto a pagare l’importo in oggetto e tutte le fatture ricevute

dall’istante, nonostante non avesse più dipendenti dal 2009, né

un’organizzazione stabile essendo stata vittima della sottrazione di una

proprietà intellettuale che era la base del suo sviluppo e per la quale è in

corso un procedimento legale contro terzi;

che la

reclamante asserisce infine di non essere in grado al momento di provvedere ai

pagamenti, d’altronde già effettuati e di non possedere beni o proprietà

intellettuali di alcun genere in grado di soddisfare la richiesta di pagamento,

l’importo richiesto essendo d’altro canto il solo suo debito;

Considerandi

In diritto:

che secondo

l’art. 174 cpv. 1 LEF, nella versione in vigore dal 1. gennaio 2011, la decisione

del giudice del fallimento può essere impugnata entro 10 giorni mediante

reclamo secondo il CPC (Codice di diritto processuale svizzero; Codice di

procedura civile, CPC), entrato in vigore anche esso con il 1. gennaio 2011;

che,

sempre stando all’art. 174 cpv. 1 LEF, le parti possono avvalersi di fatti

nuovi, se questi si sono verificati anteriormente alla decisione di fallimento;

che la

convenuta chiede con il reclamo la sospensione della procedura di fallimento;

che tale

richiesta non può essere accolta, potendo essere presentata solo nell’ambito di

un’impugnazione tesa all’annullamento della dichiarazione di fallimento;

che in

concreto la motivazione della reclamante consiste nell’asserzione di avere

pagato, tra l’altro, l’esecuzione in oggetto, per cui il suo reclamo va

trattato come richiesta di annullamento della dichiarazione di fallimento;

che la convenuta

non si avvale però di alcun documento atto a dimostrare ai sensi dell’art. 174

cpv. 1 LEF di avere saldato l’importo posto in esecuzione anteriormente alla

dichiarazione di fallimento (“pseudonova”);

che,

secondo l’art. 174 cpv. 2 LEF, l’autorità giudiziaria superiore può nondimeno

annullare la dichiarazione di fallimento se il debitore, impugnando la

decisione, rende verosimile la sua solvibilità e prova con mezzo di documenti

che nel frattempo: 1) il debito, compresi gli interessi e le spese, è stato

estinto; 2) l’importo dovuto è stato depositato presso l’autorità giudiziaria

superiore a diposizione del creditore; o che 3) il creditore ha ritirato la

domanda di fallimento;

che in

questo senso l’autorità giudiziaria superiore può considerare fatti e prove,

subentrati dopo la dichiarazione di fallimento (“nova” autentici in senso

proprio, in contrapposizione agli “pseudonova”), solo se risultano adempiuti i

presupposti elencati alla citata norma, ovvero all’art. 174 cpv. 2 n. 1-3 LEF;

che,

nella fattispecie, la reclamante non ha soddisfatto nessuna delle condizioni

(imperative) previste dall’art. 174 cpv. 2 n. 1-3 LEF, segnatamente non ha

dimostrato con documenti né di avere saldato l’importo posto in esecuzione,

oltre agli interessi e alle spese esecutive, né di averlo depositato presso l’autorità

giudiziaria superiore a disposizione della creditrice, né l’avvenuto ritiro

dell’istanza di fallimento da parte della procedente;

che,

anzi, la reclamante, pur asserendo il già avvenuto saldo del suo debito nei

confronti dell’istante, tuttavia non provato con documenti, afferma la sua

attuale impossibilità a far fronte a pagamenti;

che non

risultando ossequiato nessuno dei presupposti di cui all’art. 174 cpv. 2 n. 1-3

LEF, non vi è ragione di vagliare se la reclamante ha adempiuto l’ulteriore

condizione posta dall’art. 174 cpv. 2 LEF, ossia ha reso verosimile la sua

solvibilità, la quale – in ogni modo – appare tutt’altro che acquisita alla

luce di un reclamo fondato su mere asserzioni sprovviste di concreti riscontri

probatori;

che ne

discende pertanto la reiezione del reclamo;

che gli

oneri relativi al presente giudizio seguono la soccombenza, ovvero sono posti a

carico della massa fallimentare (art. 48, 61 cpv. 1 OTLEF e 106 cpv. 1 CPC);

che con

la presente decisione la richiesta di concessione dell’effetto sospensivo al

reclamo è divenuta priva di oggetto;

Dispositivo

per questi motivi,

richiamati gli art. 174 LEF, 48, 61 cpv. 1 OTLEF e

106 cpv. 1 CPC;

pronuncia:

1. Il reclamo è respinto.

2. La

tassa di giustizia di fr. 100.-- è posta a carico della Massa fallimentare.

3. Notificazione a:

-

-

-

Ufficio esecuzione di Lugano, Lugano

-

Ufficio fallimenti di Lugano, Viganello

-

Ufficio Cantonale del Registro di commercio, Lugano

-

Ufficio del Registro fondiario del Distretto di Lugano, Lugano

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale

d’appello

Il presidente La

segretaria

Contro la presente decisione è possibile presentare

ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30

giorni dalla notificazione (art. 72 e segg. LTF).

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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