14.2012.127
Fallimento. Effetto sospensivo parziale non concesso. Requisiti dell'art. 174 LEF non adempiuti
28 agosto 2012Italiano5 min
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Numero d'incarto:
14.2012.127
Data decisione, Autorità:
28.08.2012, CEF
Titolo:
Fallimento. Effetto sospensivo parziale non concesso. Requisiti dell'art. 174 LEF non adempiuti
RICORSO CONTRO IL FALLIMENTO
art. 174 LEF
Incarto n.
14.2012.127
Lugano
28 agosto 2012
B/fp/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Pellegrini, presidente,
Bozzini e Epiney-Colombo
segretaria:
Baur Martinelli,
vicecancelliera
statuendo sulla causa a procedura sommaria in tema di
fallimento promossa con istanza 11 maggio 2012 da
CO 1
contro
RE 1
sulla quale
istanza il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 5, con sentenza 2 agosto 2012 (SO.2012.2134) ha così deciso:
“1. È pronunciato il fallimento di RE 1, __________,
Succ. di __________,
a far tempo da venerdì 3 agosto 2012 alle ore 10.00.
2./3./4. Omissis.”
Decisione tempestivamente impugnata da RE 1 con
reclamo 13 agosto 2012;
ritenuto
Fatti
che nell’ambito
dell’esecuzione n. __________ dell’Ufficio esecuzione di Lugano la CO 1 ha
chiesto il fallimento di RE 1 per il mancato pagamento di fr. 3'389.20 oltre
accessori, dedotti eventuali acconti;
che all’udienza
di discussione dell’11 luglio 2012 nessuno è comparso;
che con
decisione 2 agosto 2012 il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 5, ha
dichiarato il fallimento di RE 1, a far tempo da venerdì 3 agosto 2012 alle ore
10.00;
che con
il reclamo RE 1 chiede la sospensione della procedura sostenendo di avere
provveduto a pagare l’importo in oggetto e tutte le fatture ricevute
dall’istante, nonostante non avesse più dipendenti dal 2009, né
un’organizzazione stabile essendo stata vittima della sottrazione di una
proprietà intellettuale che era la base del suo sviluppo e per la quale è in
corso un procedimento legale contro terzi;
che la
reclamante asserisce infine di non essere in grado al momento di provvedere ai
pagamenti, d’altronde già effettuati e di non possedere beni o proprietà
intellettuali di alcun genere in grado di soddisfare la richiesta di pagamento,
l’importo richiesto essendo d’altro canto il solo suo debito;
Considerandi
In diritto:
che secondo
l’art. 174 cpv. 1 LEF, nella versione in vigore dal 1. gennaio 2011, la decisione
del giudice del fallimento può essere impugnata entro 10 giorni mediante
reclamo secondo il CPC (Codice di diritto processuale svizzero; Codice di
procedura civile, CPC), entrato in vigore anche esso con il 1. gennaio 2011;
che,
sempre stando all’art. 174 cpv. 1 LEF, le parti possono avvalersi di fatti
nuovi, se questi si sono verificati anteriormente alla decisione di fallimento;
che la
convenuta chiede con il reclamo la sospensione della procedura di fallimento;
che tale
richiesta non può essere accolta, potendo essere presentata solo nell’ambito di
un’impugnazione tesa all’annullamento della dichiarazione di fallimento;
che in
concreto la motivazione della reclamante consiste nell’asserzione di avere
pagato, tra l’altro, l’esecuzione in oggetto, per cui il suo reclamo va
trattato come richiesta di annullamento della dichiarazione di fallimento;
che la convenuta
non si avvale però di alcun documento atto a dimostrare ai sensi dell’art. 174
cpv. 1 LEF di avere saldato l’importo posto in esecuzione anteriormente alla
dichiarazione di fallimento (“pseudonova”);
che,
secondo l’art. 174 cpv. 2 LEF, l’autorità giudiziaria superiore può nondimeno
annullare la dichiarazione di fallimento se il debitore, impugnando la
decisione, rende verosimile la sua solvibilità e prova con mezzo di documenti
che nel frattempo: 1) il debito, compresi gli interessi e le spese, è stato
estinto; 2) l’importo dovuto è stato depositato presso l’autorità giudiziaria
superiore a diposizione del creditore; o che 3) il creditore ha ritirato la
domanda di fallimento;
che in
questo senso l’autorità giudiziaria superiore può considerare fatti e prove,
subentrati dopo la dichiarazione di fallimento (“nova” autentici in senso
proprio, in contrapposizione agli “pseudonova”), solo se risultano adempiuti i
presupposti elencati alla citata norma, ovvero all’art. 174 cpv. 2 n. 1-3 LEF;
che,
nella fattispecie, la reclamante non ha soddisfatto nessuna delle condizioni
(imperative) previste dall’art. 174 cpv. 2 n. 1-3 LEF, segnatamente non ha
dimostrato con documenti né di avere saldato l’importo posto in esecuzione,
oltre agli interessi e alle spese esecutive, né di averlo depositato presso l’autorità
giudiziaria superiore a disposizione della creditrice, né l’avvenuto ritiro
dell’istanza di fallimento da parte della procedente;
che,
anzi, la reclamante, pur asserendo il già avvenuto saldo del suo debito nei
confronti dell’istante, tuttavia non provato con documenti, afferma la sua
attuale impossibilità a far fronte a pagamenti;
che non
risultando ossequiato nessuno dei presupposti di cui all’art. 174 cpv. 2 n. 1-3
LEF, non vi è ragione di vagliare se la reclamante ha adempiuto l’ulteriore
condizione posta dall’art. 174 cpv. 2 LEF, ossia ha reso verosimile la sua
solvibilità, la quale – in ogni modo – appare tutt’altro che acquisita alla
luce di un reclamo fondato su mere asserzioni sprovviste di concreti riscontri
probatori;
che ne
discende pertanto la reiezione del reclamo;
che gli
oneri relativi al presente giudizio seguono la soccombenza, ovvero sono posti a
carico della massa fallimentare (art. 48, 61 cpv. 1 OTLEF e 106 cpv. 1 CPC);
che con
la presente decisione la richiesta di concessione dell’effetto sospensivo al
reclamo è divenuta priva di oggetto;
Dispositivo
per questi motivi,
richiamati gli art. 174 LEF, 48, 61 cpv. 1 OTLEF e
106 cpv. 1 CPC;
pronuncia:
1. Il reclamo è respinto.
2. La
tassa di giustizia di fr. 100.-- è posta a carico della Massa fallimentare.
3. Notificazione a:
-
-
-
Ufficio esecuzione di Lugano, Lugano
-
Ufficio fallimenti di Lugano, Viganello
-
Ufficio Cantonale del Registro di commercio, Lugano
-
Ufficio del Registro fondiario del Distretto di Lugano, Lugano
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d’appello
Il presidente La
segretaria
Contro la presente decisione è possibile presentare
ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30
giorni dalla notificazione (art. 72 e segg. LTF).
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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