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Decisione

14.2012.128

Rigetto provvisorio dell'opposizione. Irricevibilità della richiesta di riduzione, risp. di rateizzazione del credito posto in esecuzione

17 settembre 2012Italiano5 min

Source ti.ch

Fatti

che con

decisione del 20 agosto 2012 il Giudice di pace del circolo di __________, in

accoglimento dell’istanza presentata in data 14 giugno 2012 dalla CO 1, ha respinto in via provvisoria l’opposizione sollevata da RE 1 al precetto esecutivo n. __________,

notificatogli in data 9 maggio 2012 per il pagamento di fr.1'949.35 oltre

interessi e spese (in via solidale con __________ G__________, cui la

creditrice ha fatto notificare il precetto esecutivo n. __________ per lo

stesso importo), somma inerente, tra l’altro, il riconoscimento di debito

sottoscritto il 25 novembre 2010, più il decreto di stralcio del Pretore

aggiunto della Pretura del Distretto di Lugano (ancorché

puntualizzando in ingresso della propria decisione che l’importo in capitale

oggetto dell’esecuzione è di fr. 1'416.15 cui vanno aggiunti fr. 150.- a titolo

di accessori);

che con

reclamo del 27 agosto 2012 il convenuto - unitamente a __________ G__________ per

quanto riguarda la parallela decisione di rigetto provvisorio dell’opposizione emanata

nei suoi confronti (inc. 82/B/12/S )- chiede, ove ciò fosse possibile e alla luce

della documentazione annessa, il condono, rispettivamente la riduzione,

rispettivamente la rateizzazione dell’importo posto in esecuzione (pagamento di

rate mensili di fr. 50.- a partire dal 1.1.2013), data l’impossibilità di fare

fronte al proprio obbligo a causa della pregressa situazione debitoria in cui

si trova, tra l’altro anche nei confronti di enti pubblici;

che

il reclamo non è stato notificato alla controparte per osservazioni;

Considerandi

in diritto:

che

secondo l’art. 319 lett a CPC sono impugnabili mediante reclamo, tra l’altro,

le decisioni inappellabili di prima istanza finali;

che

tale è il caso per le decisioni nelle pratiche a tenore della LEF, segnatamente

in tema di rigetto dell’opposizione ex art. 80-84 EF (cfr. art. 309 lett. b n.

3.

CPC);

che

in base base all’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati a. l’errata

applicazione della legge, b. l’accertamento manifestamente errato dei fatti;

che

l’insorgente non si avvale né dell’uno, né dell’altro titolo di reclamo, ovvero

non pretende che, rigettando in via provvisoria l’opposizione al precetto

esecutivo in rassegna, Il primo giudice abbia disatteso norme di legge,

segnatamente - per quanto qui di rilievo - l’art 82 LEF posto alla base della

decisione impugnata, rispettivamente abbia accertato i fatti in modo

manifestamente errato;

che,

anzi, egli riconosce espressamente di dovere quanto preteso dalla parte istante,

ancorché formulando proposta di condono, rispettivamente di riduzione,

rispettivamente di rateizzazione della relativa somma invocando la sua precaria

situazione finanziaria, che non gli consentirebbe altra soluzione;

che

tale richiesta, formulata peraltro per la prima volta in questa sede sulla base

di documentazione non agli atti (il convenuto non ha infatti presentato

osservazioni all’istanza) in dispregio del divieto di addurre nova in

sede di reclamo sancito dall’art. 326 cpv. 1 CPC, esula tuttavia dalle

competenze riservate a questa Camera nel quadro di un’impugnativa contro una

decisione di rigetto dell’opposizione;

che ne discende

pertanto l’inammissibilità del rimedio;

che

gli oneri processuali relativi al presente giudizio dovrebbe essere posti carico

dell’insorgente, siccome parte soccombente (art. 48, 61 cpv. 1 OTLEF e 106 cpv.

1.

CPC);

che

data la particolarità della fattispecie e tenuto conto che il reclamante non è

assistito da un avvocato, si prescinde eccezionalmente dal riscuotere spese;

Dispositivo

per questi motivi,

pronuncia:

1. Il

reclamo è inammissibile

2. Non

si prelevano spese.

3. Notificazione a:

-;

-.

Comunicazione

alla Giudicatura di pace del circolo di Lugano Ovest.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale

d’appello

Il presidente La

segretaria

Rimedi

giuridici

Giacché il valore litigioso della vertenza, di fr. 1'416.15, non raggiunge il limite di legge di

fr. 30’000.-, contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in

materia civile al Tribunale federale, 1000 Losana 14, entro 30 giorni dalla

notificazione, solo se la controversia concerne una questione di diritto di

importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2 lett. a LTF).

Nello stesso termine è possibile proporre al Tribunale

federale, 1000 Losanna 14, anche ricorso sussidiario in materia costituzionale

(art. 113 segg. LTF).

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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