14.2012.128
Rigetto provvisorio dell'opposizione. Irricevibilità della richiesta di riduzione, risp. di rateizzazione del credito posto in esecuzione
17 settembre 2012Italiano5 min
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Numero d'incarto:
14.2012.128
Data decisione, Autorità:
17.09.2012, CEF
Titolo:
Rigetto provvisorio dell'opposizione. Irricevibilità della richiesta di riduzione, risp. di rateizzazione del credito posto in esecuzione
RIGETTO PROVVISORIO DELL'OPPOSIZIONE
art. 82 LEF
Incarto n.
14.2012.128
Lugano
17 settembre
2012
FP/b/lw
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Pellegrini, presidente,
Walser e Bozzini
segretaria:
Baur Martinelli,
vicecancelliera
statuendo sulla causa a procedura sommaria in materia
di esecuzione e fallimenti dipendente da istanza 14 giugno 2012 presentata da
patrocinata dall’PA 1
contro
CO 1
tendente ad ottenere il rigetto provvisorio
dell’opposizione interposta dal convenuto al precetto esecutivo n. __________
dell’Ufficio di esecuzione di __________, notificato in data 9 maggio 2012 per
l’importo di fr. 1'949.35. oltre interessi e spese;
istanza accolta dal Giudice di pace del circolo di __________
con decisione del 20 agosto 2012 (inc. n 81/B/12/S);
sentenza impugnata dal convenuto con reclamo del 27
agosto 2012;
esaminati gli atti,
ritenuto
Fatti
che con
decisione del 20 agosto 2012 il Giudice di pace del circolo di __________, in
accoglimento dell’istanza presentata in data 14 giugno 2012 dalla CO 1, ha respinto in via provvisoria l’opposizione sollevata da RE 1 al precetto esecutivo n. __________,
notificatogli in data 9 maggio 2012 per il pagamento di fr.1'949.35 oltre
interessi e spese (in via solidale con __________ G__________, cui la
creditrice ha fatto notificare il precetto esecutivo n. __________ per lo
stesso importo), somma inerente, tra l’altro, il riconoscimento di debito
sottoscritto il 25 novembre 2010, più il decreto di stralcio del Pretore
aggiunto della Pretura del Distretto di Lugano (ancorché
puntualizzando in ingresso della propria decisione che l’importo in capitale
oggetto dell’esecuzione è di fr. 1'416.15 cui vanno aggiunti fr. 150.- a titolo
di accessori);
che con
reclamo del 27 agosto 2012 il convenuto - unitamente a __________ G__________ per
quanto riguarda la parallela decisione di rigetto provvisorio dell’opposizione emanata
nei suoi confronti (inc. 82/B/12/S )- chiede, ove ciò fosse possibile e alla luce
della documentazione annessa, il condono, rispettivamente la riduzione,
rispettivamente la rateizzazione dell’importo posto in esecuzione (pagamento di
rate mensili di fr. 50.- a partire dal 1.1.2013), data l’impossibilità di fare
fronte al proprio obbligo a causa della pregressa situazione debitoria in cui
si trova, tra l’altro anche nei confronti di enti pubblici;
che
il reclamo non è stato notificato alla controparte per osservazioni;
Considerandi
in diritto:
che
secondo l’art. 319 lett a CPC sono impugnabili mediante reclamo, tra l’altro,
le decisioni inappellabili di prima istanza finali;
che
tale è il caso per le decisioni nelle pratiche a tenore della LEF, segnatamente
in tema di rigetto dell’opposizione ex art. 80-84 EF (cfr. art. 309 lett. b n.
3.
CPC);
che
in base base all’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati a. l’errata
applicazione della legge, b. l’accertamento manifestamente errato dei fatti;
che
l’insorgente non si avvale né dell’uno, né dell’altro titolo di reclamo, ovvero
non pretende che, rigettando in via provvisoria l’opposizione al precetto
esecutivo in rassegna, Il primo giudice abbia disatteso norme di legge,
segnatamente - per quanto qui di rilievo - l’art 82 LEF posto alla base della
decisione impugnata, rispettivamente abbia accertato i fatti in modo
manifestamente errato;
che,
anzi, egli riconosce espressamente di dovere quanto preteso dalla parte istante,
ancorché formulando proposta di condono, rispettivamente di riduzione,
rispettivamente di rateizzazione della relativa somma invocando la sua precaria
situazione finanziaria, che non gli consentirebbe altra soluzione;
che
tale richiesta, formulata peraltro per la prima volta in questa sede sulla base
di documentazione non agli atti (il convenuto non ha infatti presentato
osservazioni all’istanza) in dispregio del divieto di addurre nova in
sede di reclamo sancito dall’art. 326 cpv. 1 CPC, esula tuttavia dalle
competenze riservate a questa Camera nel quadro di un’impugnativa contro una
decisione di rigetto dell’opposizione;
che ne discende
pertanto l’inammissibilità del rimedio;
che
gli oneri processuali relativi al presente giudizio dovrebbe essere posti carico
dell’insorgente, siccome parte soccombente (art. 48, 61 cpv. 1 OTLEF e 106 cpv.
1.
CPC);
che
data la particolarità della fattispecie e tenuto conto che il reclamante non è
assistito da un avvocato, si prescinde eccezionalmente dal riscuotere spese;
Dispositivo
per questi motivi,
pronuncia:
1. Il
reclamo è inammissibile
2. Non
si prelevano spese.
3. Notificazione a:
-;
-.
Comunicazione
alla Giudicatura di pace del circolo di Lugano Ovest.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d’appello
Il presidente La
segretaria
Rimedi
giuridici
Giacché il valore litigioso della vertenza, di fr. 1'416.15, non raggiunge il limite di legge di
fr. 30’000.-, contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in
materia civile al Tribunale federale, 1000 Losana 14, entro 30 giorni dalla
notificazione, solo se la controversia concerne una questione di diritto di
importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2 lett. a LTF).
Nello stesso termine è possibile proporre al Tribunale
federale, 1000 Losanna 14, anche ricorso sussidiario in materia costituzionale
(art. 113 segg. LTF).
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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